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Cartelle di pagamento e dilazione dei ruoli: sospeso il versamento fino al 30.09.21

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 giugno un decreto legge contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In base alla bozza circolata prima della riunione, viene disposta, ancora una volta, la sospensione dei termini di pagamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps.

Non viene, di contro, prorogato il termine per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli, né vengono dettate norme specifiche per la ripresa delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Come anticipato, i versamenti derivanti da cartelle di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sono sospesi, e vanno eseguiti, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, dunque entro il 30 settembre 2021.

In base alla normativa vigente, la sospensione sarebbe terminata a fine giugno e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2021.

Uguale considerazione, per espressa disposizione normativa, vale per gli accertamenti esecutivi in tema di fiscalità locale, in materia doganale e per gli avvisi di addebito emessi dall’Inps.

Non resta che ribadire, ancora una volta, come la proroga debba applicarsi anche agli accertamenti esecutivi ex art. 29 del Dl 78/2010, relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, siccome così prevede la legge.

Non può accettarsi l’opinione dell’Agenzia delle Entrate (per tutte, si veda la circolare n. 5 del 2020), secondo cui la proroga, per gli accertamenti esecutivi, opera solo per la fase successiva all’affidamento del carico, quindi mai in considerazione del fatto che nella menzionata fase nemmeno ci sono termini di versamento propriamente intesi.

Premesso ciò, i pagamenti andranno eseguiti entro fine settembre 2021, ma sarà comunque possibile domandare la dilazione dei ruoli.

Ove la domanda venga presentata entro il 30 settembre 2021, il debitore non potrà considerarsi moroso.

Anche le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del Dpr 602/73, se scadenti nel predetto iato temporale, sono destinate ad essere prorogate.

Emerge in questa ipotesi un problema non da poco.

Ormai dal marzo 2020 le rate sono state oggetto di continue proroghe, quindi, in assenza di un intervento ad hoc del legislatore, i debitori, a settembre 2021, dovranno pagare un considerevole numero di rate.

In considerazione del periodo emergenziale, il Dl 137/2020, per facilitare i debitori, ha solo previsto che la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, e non di cinque.

A questo punto, appare imprescindibile un intervento atto a spalmare il debito da dilazione in un arco temporale maggiore, in considerazione del fatto che molti debitori non hanno i fondi per onorare un carico che viene potenzialmente ad essere pesante.

Sempre per effetto delle disposizioni contenute nella bozza, non saranno adottati pignoramenti né disposte misure cautelari sino al 31 agosto 2021. Del pari, le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni sono sospese sino al 31 agosto 2021.

Urge una norma ad hoc per la ripresa delle dilazioni dei ruoli

In modo analogo, la procedura di compensazione volontaria dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo (art. 28-ter del Dpr 602/73) non opera sino a fine agosto 2021.

Nulla viene detto per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, che continua a dover avvenire:

  • entro il 31 luglio 2021 per le rate scadute nel 2020;
  • entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
(MF/ms)



Memorizzazione fatture elettroniche e adesione al servizio di consultazione : ufficiale la proroga al 30.09.21

È stato emanato in data 30 giugno il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2021, n. 17289 , con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto:
  1. la proroga dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 del periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche;
  2. la possibilità, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, di aderire – entro il 30 settembre – al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
  • con il Provvedimento 21 dicembre 2018, n. 524526, sono state modificate le modalità – previste dal Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757- con le quali l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva o ai loro intermediari, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. Si tratta in particolare del servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
  • l’art. 14 del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, modificando l’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)



Covid 19: fine blocco licenziamenti e proroga ammortizzatori sociali

Il Decreto Legge approvato il 30 giugno 2021 all’art. 4 prevede, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati secondo la classificazione Ateco2007 con i codici 13, 14 e 15, ulteriori diciassette settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale per Covid-19 fino al 31 ottobre 2021 e, conseguentemente, la prosecuzione del blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo sino a tale data.

Per gli altri settori, il Decreto ribadisce la fine del blocco dei licenziamenti a partire dal 1º luglio 2021, fatta salva la particolare ipotesi (utilizzabile fino al 31 dicembre 2021) di domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al citato art. 4.

Si ricorda che il Decreto “Sostegni” aveva già previsto il blocco dei licenziamenti, per le aziende che utilizzano FIS e Cassa in deroga, fino al 31 ottobre 2021.

I divieti di licenziamento continuano a non trovare applicazione nei casi seguenti:

1) ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del c.c.;

2) ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (trattamento Naspi).

3) ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Da ultimo, si segnala, nella Presa d’atto sottoscritta il 29 giugno 2021 con il Governo, che le Parti sociali si sono impegnate, alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, a raccomandare l‘utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il Decreto Legge in questione prevedono, in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

(FV/fv)




Partecipazione a fiere e mercati esteri. La ripartenza della piccole imprese

La Provincia del 6 luglio 2021, parla Angelo Crippa, export manager dell’Ufficio Estero. 




Ita SpA: “Abbiamo continuato a investire. E’ l’unico modo per crescere”

La Provincia del 5 luglio 2021, Andrea Beri, amministratore delegato Ita SpA e consigliere Api Lecco Sondrio, parla di produttività.




Elemaster, largo ai giovani

Il Giornale di Lecco 5 luglio 2021, servizio sulla nostra associata Elemaster




Nest-Stel a fianco delle imprese nel passaggio ad aziende 4.0

Il Giornale di Lecco del 5 luglio 2021, focus sulla nostra azienda associata Next-Stel.




Gicar: “Investiamo su qualità e formazione Qualche timore sulle materie prime”

La Provincia del 3 luglio 2021, intervista a Donatella Arlati, titolare della nostra azienda associata Gicar.




Ccnl Uniontessile Confapi: contribuzione sindacale straordinaria

A seguito dell’accordo di rinnovo del Ccnl Uniontessile – Confapi del 24 gennaio 2021, con la sottoscrizione del protocollo n. 6 sono state definite modalità e condizioni utili alla raccolta della contribuzione “una tantum” richiesta da Filctem Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil ai lavoratori non iscritti al sindacato per l’attività svolta a fronte del rinnovo contrattuale.
 
Le aziende, mediante affissione in bacheca, comunicheranno la richiesta ai lavoratori non iscritti al sindacato di una “quota di sottoscrizione contrattuale” pari a 40,00 euro (allegato A) da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di ottobre 2021 e da versare alle organizzazioni sindacali firmatarie.
 
Le aziende distribuiranno, insieme alle buste paga del mese di settembre 2021, l’apposito avviso (allegato B) che informa il lavoratore di esprimere la propria scelta con il meccanismo del silenzio-assenso, in caso di accettazione della trattenuta, o attraverso comunicazione scritta entro 5 giorni in caso di diniego alla stessa.
 
Per tutti i dettagli operativi si allega il protocollo n.6 di Uniontessile comprensivo degli allegati da utilizzare.

(FP/fp)




Ccnl Unionmeccanica Confapi: contribuzione sindacale straordinaria

Nell’accordo di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica – Confapi del 26 maggio 2021 sono stati stabiliti termini e condizioni per la raccolta del contributo richiesto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil ai lavoratori non iscritti al sindacato a fronte dell’attività di negoziazione svolta.
 
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 agosto 2021, comunicheranno la richiesta ai lavoratori non iscritti al sindacato di una “quota associativa straordinaria” di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di novembre 2021 e da versare alle organizzazioni sindacali firmatarie.
 
Le aziende distribuiranno, insieme alle buste paga del mese di agosto 2021, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnata all’azienda entro il 15 ottobre 2021.
 
Per tutti i dettagli operativi si allega la circolare esplicativa di Unionmeccanica comprensiva della modulistica da utilizzare per gli adempimenti aziendali.

(FP/fp)