“Crescita Pil al 5%? Qui la produzione va a ritmi superiori”
La Provincia del 9 luglio 2021, parla Guido Baggioli della nostra associata Mab (Metallurgica Alta Brianza) e consigliere Api.
1
La Provincia del 9 luglio 2021, parla Guido Baggioli della nostra associata Mab (Metallurgica Alta Brianza) e consigliere Api.
Gli articoli e i video pubblicati sul nostro servizio formazione dopo la conferenza stampa del 7 luglio 2021:
Lecconotizie: Imprese e formazione dei lavoratori Api Lecco è al top in Italia
Oltre la notizia di Katia Sala: intervista a Stefania Beretta responsabile area formazione Api
Oltre la notizia di Katia Sala: intervista a Andrea Beri consigliere Api e cda Fapi
Oltre la notizia di Katia Sala: intervista a Giorgio Tamaro direttore Fapi
La Provincia dell’8 luglio 2021 (allegato)
L’evento si terrà il giorno mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 17 presso il Polo territoriale di Lecco, aula A1.2 – ED.10 primo piano.
Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione entro il 14 luglio 2021 scrivendo una mail a pmi-network@polimi.it.
(IM/im)
Dotazione
La dotazione finanziaria messa a disposizione è pari a 150.000,00 euro.
Beneficiari
Possono partecipare Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) che, dal momento della presentazione della domanda stessa e fino alla liquidazione del beneficio, abbiano sede legale operativa nella circoscrizione territoriale lariana
Caratteristiche dell’agevolazione
Contributo in conto esercizio (erogato con la ritenuta d’acconto del 4%), nella misura del 50% dei costi sostenuti, a netto di IVA, secondo i valori riportati nella tabella che segue:
| Investimento minimo | Importo contributo massimo | |
| Fiere regionali in Lombardia | Euro 2.000,00 | euro 2.500,00 |
| Fiere internazionali e nazionali in Italia | euro 2.500,00 | euro 2.500,00 |
| Fiere internazionali all’estero (Ue ed extra-UE) | euro 2.500,00 | Euro 5.000,00 |
Per ulteriori informazioni cliccare qui.
(GF/gf)
Entro e non oltre il 15 luglio 2021 le imprese possono accedere alla procedura Inail per la bonifica dell’amianto nei luoghi di lavoro. Si tratta di un’agevolazione a fondo perduto fino a un massimo di 130.000 € (pari al massimo al 65% delle spese ammissibili).Per i progetti di rimozione di mca (materiale contenente amianto) da coperture e componenti edilizie, la spesa ammissibile si calcola però sulla base della superficie da bonificare.
Possono presentare domanda le aziende, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, a esclusione delle micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria (alle quali è stato riservato il bando Isi Agricoltura 2019-2020).
Per l’esecuzione dei lavori devono essere incaricate ditte specializzate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – categorie 10A e 10B – in grado di attuare tutti gli accorgimenti necessari a operare in sicurezza e garantire il trasporto e lo smaltimento dell’amianto presso impianti autorizzati.
(SN/bd)
Il nuovo portale è stato progettato, infatti, per rispondere alle vostre esigenze: snellire, velocizzare e rendere più fruibile la consultazione dei corsi, la procedura di iscrizione e il monitoraggio della formazione dei vostri dipendenti.
Le aziende registrate avranno la possibilità di visualizzare:
Il provvedimento proroga al mese di luglio 2021 la validità delle disposizioni dell'art. 6 dal Decreto Sostegni (che interessavano il solo periodo aprile/giugno 2021) e dispone che:
A titolo esemplificativo, per un'utenza altri usi in bassa tensione (tipologia tariffaria BTA6, non energivora) con potenza impegnata pari a 50 KW, la riduzione della spesa per i mesi da aprile a luglio 2021 è attesa nella misura di circa 230 €/mese.
Alle utenze altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (tipologia tariffaria BTA6) con contatore senza limitatore di potenza (per le quali è prevista l'applicazione, quale potenza impegnata, ai fini tariffari, del valore massimo della potenza prelevata nel mese), viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW. Gli eventuali importi a restituzione dovranno essere riconosciuti dalle imprese distributrici alle società di vendita entro e non oltre il 30 settembre 2021 e da queste ultime ai clienti entro e non oltre il 30 novembre 2021.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.
(RP/rp)
È quindi confermata la scadenza del 20 luglio 2021 per effettuare, senza la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2021.
A differenza dello scorso anno (cfr. Dpcm 27 giugno 2020), il Dpcm 28 giugno 2021 non prevede però la facoltà di effettuare i suddetti versamenti dal 21 luglio al 20 agosto 2021, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Rispetto alla proroga disposta per il 2020 e ad analoghe proroghe intervenute in anni precedenti, il Dpcm 28 giugno 2021, a fronte della “classica” proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021 dei versamenti senza la maggiorazione dello 0,4%, non ha provveduto a “rimodulare” anche il termine previsto per il versamento con lo 0,4%, consentendolo nel periodo dal 21 luglio al 20 agosto 2021.
Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 133 del 28 giugno 2021 non conteneva indicazioni al riguardo, ma la possibilità di beneficiare del termine “lungo” del 20 agosto per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% appariva del tutto probabile.
Anche lo scorso anno, infatti, il comunicato del Mef n. 147 del 22 giugno 2020, nell’annunciare la proroga, non faceva riferimento alla possibilità di versare entro il 20 agosto con lo 0,4%, facoltà invece poi “puntualmente” prevista dal Dpcm 27 giugno 2020, come avvenuto per analoghe proroghe in anni precedenti.
La diversa formulazione del Dpcm 28 giugno 2021 costituisce quindi una sostanziale novità, la quale comporta che il termine per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo rimanga fermo al 30 luglio 2021 per tutti i contribuenti che avevano come scadenza ordinaria il 30 giugno 2021.
In sostanza, per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del Dpcm 28 giugno 2021, la proroga da esso prevista è limitata a escludere la maggiorazione dello 0,4% per i primi 20 giorni, quindi fino al 20 luglio 2021; dopo tale data si ritorna al regime ordinario, con applicazione dello 0,4% dal 21 luglio e termine di versamento al 30 luglio 2021.
Il Dpcm 28 giugno 2021 conferma invece l’ambito soggettivo della proroga e le tipologie di versamenti interessati.
Come lo scorso anno, la proroga riguarda i soggetti che:
Confermato inoltre che la proroga si estende ai soggetti che:
La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2021 per effetto della data di:
In base alla bozza circolata prima della riunione, viene disposta, ancora una volta, la sospensione dei termini di pagamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps.
Non viene, di contro, prorogato il termine per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli, né vengono dettate norme specifiche per la ripresa delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.
Come anticipato, i versamenti derivanti da cartelle di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sono sospesi, e vanno eseguiti, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, dunque entro il 30 settembre 2021.
In base alla normativa vigente, la sospensione sarebbe terminata a fine giugno e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2021.
Uguale considerazione, per espressa disposizione normativa, vale per gli accertamenti esecutivi in tema di fiscalità locale, in materia doganale e per gli avvisi di addebito emessi dall’Inps.
Non resta che ribadire, ancora una volta, come la proroga debba applicarsi anche agli accertamenti esecutivi ex art. 29 del Dl 78/2010, relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, siccome così prevede la legge.
Non può accettarsi l’opinione dell’Agenzia delle Entrate (per tutte, si veda la circolare n. 5 del 2020), secondo cui la proroga, per gli accertamenti esecutivi, opera solo per la fase successiva all’affidamento del carico, quindi mai in considerazione del fatto che nella menzionata fase nemmeno ci sono termini di versamento propriamente intesi.
Premesso ciò, i pagamenti andranno eseguiti entro fine settembre 2021, ma sarà comunque possibile domandare la dilazione dei ruoli.
Ove la domanda venga presentata entro il 30 settembre 2021, il debitore non potrà considerarsi moroso.
Anche le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del Dpr 602/73, se scadenti nel predetto iato temporale, sono destinate ad essere prorogate.
Emerge in questa ipotesi un problema non da poco.
Ormai dal marzo 2020 le rate sono state oggetto di continue proroghe, quindi, in assenza di un intervento ad hoc del legislatore, i debitori, a settembre 2021, dovranno pagare un considerevole numero di rate.
In considerazione del periodo emergenziale, il Dl 137/2020, per facilitare i debitori, ha solo previsto che la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, e non di cinque.
A questo punto, appare imprescindibile un intervento atto a spalmare il debito da dilazione in un arco temporale maggiore, in considerazione del fatto che molti debitori non hanno i fondi per onorare un carico che viene potenzialmente ad essere pesante.
Sempre per effetto delle disposizioni contenute nella bozza, non saranno adottati pignoramenti né disposte misure cautelari sino al 31 agosto 2021. Del pari, le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni sono sospese sino al 31 agosto 2021.
Urge una norma ad hoc per la ripresa delle dilazioni dei ruoli
In modo analogo, la procedura di compensazione volontaria dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo (art. 28-ter del Dpr 602/73) non opera sino a fine agosto 2021.
Nulla viene detto per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, che continua a dover avvenire: