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Legge di Bilancio 2022: riordino degli ammortizzatori sociali

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1/2022, ha fornito le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a seguito del riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali operata con la Legge di Bilancio per il 2022.
Nella circolare vengono illustrati e chiariti i seguenti aspetti:

  • Decorrenza delle nuove disposizioni: le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022,  si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022.
  • Lavoratori beneficiari: possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di primo e terzo tipo.
  • Requisito di anzianità di effettivo lavoro: passa dai precedenti 90 giorni a 30 giorni. Il requisito di anzianità del lavoratore -che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto- si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata.
  • Computo dei lavoratori dipendenti:  sono da includersi nel calcolo dell’organico lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
  • Importi del trattamento di integrazione salariale: si ha l’eliminazione del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale, con la previsione di un unico tetto della prestazione pari a quello alto (per l’anno 2021, è stato quantificato in € 1.199,72). Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto un calcolo della contribuzione addizionale ridotta a carattere premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS rispetto alle attuali aliquote (al 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile; al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile).
  • Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni: nelle ipotesi di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza dell’autorizzazione, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.
  • Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa: il lavoratore beneficiario di integrazione salariale che svolga -nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro- attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
  • Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria (CIGO): il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche, né sul fronte normativo né su quello regolamentare.
  • Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS): le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente art. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015). In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo. Si estende, pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi anche alle imprese ai datori di lavoro che sono iscritti ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 148/2015 al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti, per le causali di intervento declinate all’articolo 21, comma 1 (crisi aziendale, riorganizzazione e solidarietà). La causale di riorganizzazione, così come individuata all’articolo 21 comma 1 lett. a), è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”. I contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
  • Accordo di transizione occupazionale: è prevista l’ipotesi di un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali. In sede di consultazione sindacale l’impresa deve addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo finalizzato al recupero occupazionale nel quale può essere previsto l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali. Viene riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta dal lavoratore all’impresa che lo assume. Tale intervento, per l’anno 2022 potrà essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale del contratto di solidarietà.
  • Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie: Il contributo ordinario CIGS è fissato nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore. Detto contributo ordinario è posto a carico di tutti i datori di lavoro, prescindendo dal settore di appartenenza, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
  • Condizionalità e riqualificazione professionale: il Legislatore introducendo la necessità della partecipazione a processi di aggiornamento e riqualificazione a carattere formativo ha precisato, tra le condizioni per beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria, la partecipazione a percorsi formativi.
  • Contratto di espansione: il requisito del limite minimo di dipendenti in organico per l’accesso allo strumento può essere assolto anche con un organico di cinquanta unità, da calcolarsi in modo complessivo nelle ipotesi di aggregazione stabile di impresa con unica finalità produttiva o di servizi.
  • Disposizioni transitorie: nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di una impresa che non possa più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS è prevista la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario massimo di 52 settimane fruibili fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023.
  • Fondo di integrazione salariale (FIS): a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs. 148/15 (Cassa integrazione ordinaria) e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

Si allega la circolare ministeriale.
 

(FV/fv)
 




Ccnl Unionmeccanica: erogazione welfare 2022

Si informano le aziende associate del comparto metalmeccanico che il recente accordo di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi, sottoscritto in data 26 maggio 2021, prevede che entro la fine del mese di febbraio le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori un’offerta di beni e servizi welfare del valore di € 200,00 (euro duecento/00).

Si ricorda che hanno diritto a quanto sopra i lavoratori superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato al superamento di 3 mesi di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare.
A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.

Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.

(FV/fv)




Centro Studi: prima indagine congiunturale 2022

Come avevamo anticipato a inizio novembre quest’anno Api Lecco Sondrio inizia una nuova attività, ovvero quella del Centro Studi, che nasce in collaborazione con Confapindustria Lombardia.

Nel corso dell’anno abbiamo in programma quattro indagini congiunturali e altrettante su focus dedicati a determinati argomenti di attualità.

Inviamo sotto il link per accedere al questionario online sulla prima indagine congiunturale, dedicata all’anno che si è appena concluso, che vi preghiamo di compilare entro martedì 18 gennaio 2022.

Le domande che seguono intendono indagare la dinamica dei principali indicatori congiunturali per la Tua attività: il questionario proposto, semplificato al fine di ottimizzarne i tempi di compilazione, è naturalmente anonimo e si può accedere anche da smartphone.

L’indagine congiunturale, da sempre volta a leggere nei numeri i successi e le difficoltà delle imprese associate, si presenta più corposa nella rilevazione di fine anno: rileva a consuntivo le dimensioni di rilievo della gestione trascorsa, ed intende misurare con brevissime domande, la vostra visione sul prossimo futuro.

 

PER COMPILARE IL QUESTIONARIO CLICCARE QUI

 
Ringraziamo anticipatamente per il tempo dedicato e sottolineiamo l’importanza della vostra compilazione.

(AM/am)
 




Consorzio Adda Energia: rincari energia e gas. Rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’allarme lanciato dal nostro Consorzio Adda Energia riguardo all’aumento dei prezzi di energia e gas per le imprese. 

La Provincia (in allegato): Il caro bollette: “Tante aziende si fermeranno”

Lecconotizie: “Per le aziende da gennaio aumenti di energia elettrica e gas fino al 75%”
 
Lecco Today: Aumenti energia elettrica e gas: “Situazione drammatica a inizio 2022. Rischio stop per le aziende”
 
Lecco FM: Gas ed energia alle stelle, bollette quasi raddoppiate
 
Tele Unica:  Rincari gas e luce, imprese in allarme
 
Prima Lecco: Aumenti costo energia: situazione drammatica, aziende a rischio stop
 
Il Giorno Lecco: Stangata sotto l’albero “Imprese a rischio”
 




Api Lecco Sondrio: chiusura uffici per festività natalizie

Informiamo le Aziende Associate che i nostri uffici rimarranno chiusi per le festività natalizie dal 24 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. 

Riprenderemo l'attività lunedì 3 gennaio 2022.

Auguriamo un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

(MP/am)




Note di variazione: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Per effetto dell’art. 26 del Dpr 633/1972, la variazione in diminuzione:

  1. può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata;
  2. è limitata a specifiche situazioni;
  3. dev’essere operata entro precisi limiti temporali che, nel caso di errori e/o accordo delle parti, sono fissati in un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 17 dicembre 2021, n. 832.

Le note di credito (cioè le note di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’Iva), diversamente dalle note di debito, sono facoltative e possono essere emesse senza limiti temporali, invece, in caso di:

  • dichiarazione di nullità, annullamento, o rescissione del contratto;
  • risoluzione, recesso, revoca del contratto;
  • obbligo derivante da precise disposizioni di legge (ad esempio, ritiro dal mercato di un prodotto difettoso);
  • successiva applicazione di sconti o abbuoni, se previsti nel contratto originario;
  • mancato pagamento parziale ovvero totale del credito a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose;
  • errori nella fatturazione quali, ad esempio:
    a. erroneo assoggettamento di operazioni ad Iva con aliquota ordinaria anziché agevolata (del 4 oppure del 10 per cento);

b. erroneo assoggettamento ad Iva di un’operazione esclusa; – concessione di sconti oppure di abbuoni non previsti contrattualmente (Risoluzione 29 marzo 1991, n. 561299).

Con la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, fu affermato che, per quanto concerne le note di variazione in diminuzione, la nuova disciplina, contenuta nel Dl. 24 aprile 2017, n. 50, si applica alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017, sempreché i relativi presupposti si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

(MF/ms)
 




Bando “Isi – Inail” 2022: contributi per la sicurezza

E’ appena uscito in dicembre 2021 il bando Isi per investimenti in sicurezza ed è consultabile sul sito Inail.

La compilazione della domanda è fissata dal 26 febbraio al 7 marzo 2022.

Il bando Inail 2022 (denominato in realtà bando Inail 2021 ma con effetti nel 2022) consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro per investimenti aziendali quali presse, centri di lavoro, robot, muletti, che contribuiscano a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori.

Asse 1 Isi Generalista: 112,2 milioni di euro, suddivisi in 107,2 milioni per progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per progetti di adozione di Mog Modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2).

Asse 2 Isi Tematica: 40 milioni di euro per sostenere la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da Mmc Movimentazione manuale dei carichi.

Asse 3 Isi Amianto: 74 milioni di euro, per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Asse 4 Isi Micro e Piccole Imprese: 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e in quello del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39).

Asse 5 Isi Agricoltura: 37,5 milioni di euro, 20 dei quali finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 27,5 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

Rispetto ai bandi Isi precedenti, una delle novità principali è rappresentata dall’introduzione di tre nuove tipologie di progetti di investimento finanziabili con l’asse 1.1, che riguardano la riduzione del rischio incendio, mediante l’adozione di sistemi di prevenzione e/o protezione, la riduzione del rischio infortunistico, attraverso l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone e di barriere per protezione da macchine fisse e semoventi, e la riduzione del rischio radon, grazie alla realizzazione di opere edili e di sistemi di ventilazione per piani terra, seminterrati e interrati nei quali sia presente questo gas.

Api Lecco Sondrio è a disposizione per supportarvi qualora necessario e manderà comunicazioni di maggiore dettaglio nell’anno nuovo.

 
(SN/bd)
 
 




Erogazioni pubbliche: obbligo informativo da adempiere entro il 31 dicembre 2021

La legge annuale per il mercato e la concorrenza Legge  n. 124/2017, ha introdotto l’obbligo per le imprese di indicare nella nota integrativa le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

Per le imprese che non redigono la nota integrativa l’obbligo informativo deve essere assolto mediante pubblicazione delle medesime erogazioni e importi, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.

Premessa
L’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, con la finalità di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione di numerosi obblighi di pubblicità delle decisioni e dell’organizzazione dei soggetti pubblici.
In proposito, si ricorda che tale disciplina è stata riformulata ad opera dell’art. 35, comma 1, Dl. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
L’intervento normativo di novella era stato adottato in ragione del fatto che la disciplina introdotta dalla citata Legge n. 124/2017 non aveva trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti.

Tali obblighi di trasparenza sono stati introdotti a decorrere dall’esercizio finanziario 2018 a carico di associazioni e imprese e consistono nella pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.

Le norme citate obbligano, in primo luogo, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese, di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle PA, di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e percepite nell’esercizio finanziario precedente.
Per le imprese, ugualmente destinatarie dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, è poi prevista una specifica disciplina circa tempi e modalità per l’espletamento di tale obbligo.
In particolare, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa, sono obbligati a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti.
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, ossia piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese, la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.
Al fine di evitare la divulgazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro.
Il comma 125-ter del citato art. 1, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione.
Tali soggetti sono chiamati a pagare una sanzione pari all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.
Si introduce, altresì, la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione: si osserva che la sanzione accessoria viene fatta coincidere con la violazione dell’obbligo da cui deriva la sanzione principale.
In base alla Legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione.
Qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.
Infine, si segnala che la sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.

La disposizione dunque demanda alle amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla Legge n. 689/1981.

Il Decreto n. 52/ 2021
L’art. 11-sexiesdecies del Dl. 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, è intervenuto sul comma 125-ter.
Tale disposizione, come già anticipato, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
La novella dispone che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni “per l’anno 2021” sia “prorogato” al 1° gennaio 2022.
Osservazioni
La mancanza di una proroga con riguardo ai suddetti adempimenti pubblicitari, comporta che le imprese interessate devono procedere alla pubblicazione delle informazioni attinenti agli importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti nell’anno 2020, entro il 31 dicembre 2021.
Infatti, non si può fare a meno di evidenziare che, la norma contenuta nel Decreto n. 52/202, porta solo allo slittamento dell’applicazione delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di violazione della normativa in argomento, mentre rimane il problema degli adempimenti pubblicitari, specie per i soggetti che non redigono la nota integrativa.
Costoro hanno l’obbligo di dotarsi di propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, di “sfruttare” portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.

Le società che redigono la nota integrativa, nel caso in cui sia già avvenuto il deposito del bilancio 2020 nel Registro delle imprese, dovrebbero provvedere a rettificare il documento, inserendo le erogazioni ricevute, per poi depositarlo di nuovo.

Infatti, per questi soggetti, come stabilito dal comma 125-bis, l’unico documento dove indicare le sovvenzioni e/o i contributi, è la nota integrativa.
Da ultimo, un aspetto che non deve essere trascurato attiene al fatto che la normativa stabilisce che sussiste l’obbligo dell’adempimento pubblicitario per gli importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Si ritiene che non dovrebbero essere indicati gli aiuti Covid-19 percepiti dalle imprese a determinate condizioni né gli aiuti de minimis e quelli già registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Il condizionale è d’obbligo visto che la normativa non brilla per chiarezza, per cui i dubbi emergono continuamente e forse è il caso di intervenire con qualche chiarimento ufficiale.

(MF/ms)
 
 




Cessione a San Marino: anche per le fatture cartacee cambia l’obbligo di indicare i dati nei modelli Intra

In relazione agli scambi con la Repubblica di San Marino, è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli Intra 1bis e Intra 1ter le informazioni riferite alla cessione di beni, anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo: lo ha precisato l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con un avviso pubblicato sul proprio sito.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. per effetto dell’art. 12 del decreto “Crescita” (Dl. n. 34/2019, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019), gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino devono essere effettuati in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;
  2. tale norma è stata attuata con il Dm. 21 giugno 2021, entrato in vigore il 1° ottobre 2021 in sostituzione del Dm. 24 dicembre 1993;
  3. successivamente sono stati emanati i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2021/211273 e n. 2021/0248717.
Si ricorda che il richiamato Dm. 21 giugno 2021, stabilisce in particolare quanto segue:
  • sono non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del Dpr. n. 633/1972 le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino;
  • fatte salve talune eccezioni indicate dalla norma, è assimilato alle cessioni l’invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo in Italia o da terzi per suo conto;
  • in relazione alle cessioni di beni effettuate nell’ambito degli scambi tra Italia e San Marino (ex art. 71 del Dpr. n. 633/1972), dal 1° luglio 2022 dovrà essere emessa fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio;
  • gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati ad emettere fattura elettronica, possono emettere alternativamente la fattura elettronica o cartacea;
  • è posto in capo al cessionario italiano che non abbia ricevuto fattura, o abbia ricevuto una fattura irregolare, l’obbligo di emettere la fattura stessa o provvedere alla sua regolarizzazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 9-bis, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  • sono soggette ad Iva anche le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, mentre sono soggette ad imposta nella Repubblica di San Marino le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
(MF/ms)
 



Credito beni strumentali 4.0: adempimenti di fine anno

Con l’approssimarsi della fine del 2021 occorre porre attenzione agli adempimenti richiesti per fruire del credito d’imposta per i beni strumentali 4.0.

Quest’anno l’agevolazione ha riscosso molto interesse tra gli operatori, vista anche la misura rafforzata vigente nel 2021.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spetta un credito d’imposta nella misura:

  • del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
  • del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal prossimo anno il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 verrà ridotto dal 50 al 40 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, dal 30 al 20 per cento per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, restando nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Secondo quanto previsto nella DDL Bilancio 2022 si assisterà al dimezzamento della misura di favore per gli anni 2023, 2024 e 2025.

A causa dei ritardi nella catena degli approvvigionamenti molte imprese hanno dovuto accettare, loro malgrado, la consegna del macchinario/impianto nel 2022.

In presenza di un ordine formalizzato nel 2021, è possibile mantenere il credito nella misura rafforzata sopra richiamata (es. al 50 per cento), pagando un acconto al fornitore di almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2021, a condizione che la consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2022.

Infatti, in base all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020, l’investimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Analoghe conclusioni valgono per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

In tal caso, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e per usufruire dell’estensione temporale al 30 giugno 2022 (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) è necessario che entro il 31 dicembre 2021:

  • entrambe le parti abbiano sottoscritto il relativo contratto di leasing e
  • sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali), le imprese sono tenute inoltre a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati e B annessi alla L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Dpr. 445/2000.

L’acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell’attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell’agevolazione.

Tuttavia, come chiarito dalla Circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750, nel caso in cui l’acquisizione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o dell’autocertificazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, l’impresa beneficiaria ha comunque diritto al credito d’imposta in misura rafforzata, ma dovrà aspettare il 2022 per fruirne in misura “piena” (fattispecie che ricorda l’ipotesi di tardiva interconnessione).

Da ultimo, in tema di adempimenti formali che non incidono sulla fruizione del beneficio, segnaliamo la comunicazione al Mise. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020, ossia ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, L. 160/2019, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021 via PEC.

Con riferimento invece agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina 2021, di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

(MF/ms)