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Piombo: novità dal primo settembre 2025

Il 1° settembre 2025 entra in vigore una nuova classificazione del piombo, secondo il Regolamento CLP n. 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele) con effetti sulla gestione e il trasporto dei materiali che lo contengono. In particolare, alcuni rifiuti e materiali contenenti piombo diventeranno soggetti alle disposizioni dell’ADR (Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada).

Più precisamente, la classificazione armonizzata del piombo (CAS 7439-92-1) introduce fattori M più severi per la pericolosità ambientale:

  • Polvere di piombo (<1mm): Acute Aquatic 1 (M=10), Chronic Aquatic 1 (M=100)
  • Piombo massivo (≥1mm): Acute Aquatic 1 (M=1), Chronic Aquatic 1 (M=10)
Questi cambiamenti implicano nuove soglie di concentrazione per la classificazione ADR come UN 3077 – Materia pericolosa per l’ambiente, solida, N.A.S.: 0,025% per polvere di piombo e 0,25% per piombo massivo.
La presenza di piombo, nelle sue diverse forme, coinvolge una grande varietà di processi produttivi, con implicazioni sul trasporto e sulla gestione rifiuti. Si consiglia quindi alle imprese di coinvolgere i consulenti Adr o di rivolgersi all’associazione per una adeguata valutazione delle eventuali modifiche alle procedure di trasporto e le implicazioni in tema di formazione del personale.

(SN/am)




Dichiarazione dei redditi: verifica delle spese sanitarie

Con la FAQ pubblicata il 17 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, può essere utilizzato, in alternativa ai singoli documenti di spesa, sia in relazione al modello 730 che al modello REDDITI PF. 

L’emanazione della FAQ “esplicativa” era stata annunciata nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio scorso.

La questione trae origine dalle modifiche all’art. 5 comma 3 del DLgs. 175/2014 apportate dall’art. 6 del DL 73/2022 e applicabili dalle dichiarazioni presentate dal 2023, secondo cui qualora la dichiarazione precompilata venga presentata mediante un CAF o professionista, il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.

Il CAF o professionista deve però verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Commentando tale novità normativa, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 giugno 2023 n. 14, ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della relativa documentazione.

Tali chiarimenti della circ. n. 14/2023 sono però contenuti in un paragrafo intitolato “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti”, lasciando quindi intendere che potessero essere applicati solo in relazione ai modelli 730, anche se un generale rinvio alla circolare in esame, per ulteriori approfondimenti sulla documentazione da conservare in relazione alle spese sanitarie, è rinvenibile sia nel modello 730 (in Appendice), che nel modello REDDITI PF (in Appendice al Fascicolo 1).

Dubbio che è stato quindi superato con la FAQ pubblicata, la quale ammette un utilizzo generalizzato del prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF).

Resta fermo, come già indicato nella circ. n. 14/2023, che il prospetto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che esso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, deve ritenersi che l’utilizzo del prospetto in esame possa avvenire indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) venga presentata utilizzando la dichiarazione precompilata, in assenza di esplicite indicazioni al riguardo contenute nella FAQ pubblicata dall’Agenzia.

Tale conclusione è stata infatti esplicitata nella precedente risposta a interrogazione parlamentare, dove si afferma che il citato prospetto “può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del «servizio» web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma”.

Al riguardo, la risposta opportunamente precisa che in quest’ultimo caso non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato art. 5 del DLgs. 175/2014, limiti che sono specifici della dichiarazione precompilata, in quanto si basano sui dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.
Tali limitazioni sono però applicabili non solo ai modelli 730 precompilati, ma anche ai modelli REDDITI PF precompilati, compresi quelli che riguardano contribuenti titolari di partita IVA (cfr. art. 1 comma 1-bis del DLgs. 175/2014).

Nella FAQ l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie “spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione”.
 

(MF/ms)




Cosmetici: nuove restrizioni dal primo settembre 2025

Il Regolamento (UE) 2025/877, pubblicato il 13 maggio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, introducendo nuove restrizioni legate alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

A partire dal 1° settembre 2025, in linea con il Regolamento delegato (UE) 2024/197, diverse sostanze saranno vietate e aggiunte all’Allegato II, mentre il trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide sarà rimosso dall’Allegato III e inserito tra quelle proibite per la sua classificazione CMR 1B. Il testo prevede anche l’aggiornamento di alcune denominazioni chimiche e numeri CAS per migliorarne la coerenza normativa.

L’obiettivo è rafforzare la protezione della salute e garantire un’applicazione uniforme delle norme in tutta l’UE.

Regolamento UE n. 2025/877, del 13 maggio 2025.

(SN/am)
 




Definizione avvisi bonari al 4 settembre 2025

L’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha previsto che, salvo casi di urgenza, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l’invio:
  • degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
  • degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
  • degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004;
  • delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.
    Per il mese di agosto, di conseguenza, i contribuenti non ricevono le c.d. comunicazioni di irregolarità salvo casi di urgenza.
Fermo restando quanto esposto, in esito alla liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e al controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) delle dichiarazioni, al contribuente viene notificato un “avviso bonario” che può contenere la richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni del 25% (se la violazione è stata commessa sino al 31 agosto 2024, la sanzione è invece del 30%, art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024).

Se ritiene, il contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 60 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando la cartella di pagamento (cfr. gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).

Gli importi possono essere dilazionati in massimo 20 rate trimestrali secondo i criteri dettati dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97.

Per effetto delle modifiche del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, il termine per definire l’avviso bonario è stato innalzato da trenta a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.

Qualora l’avviso bonario sia recapitato all’intermediario il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire, ora come allora, entro 90 giorni da quando l’intermediario ha ricevuto l’invito (artt. 2-bis del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97).

Se si tratta di avviso bonario da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve invece essere effettuato nei trenta giorni (art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97). In questo caso, sempre che il pagamento avvenga nei termini illustrati, non ci sono sanzioni trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.

Nessuna sospensione per le rate successive alla prima

L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Se l’avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale è ricevuto il 7 luglio 2025, il pagamento deve avvenire entro il 10 ottobre 2025.

È ammesso il pagamento rateale delle comunicazioni bonarie alle condizioni del successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97 in massimo 20 rate trimestrali.

Bisogna ricordare come nessuna sospensione sia prevista per il pagamento di rate successive alla prima, che andranno pagate alle normali scadenze.
 

(MF/ms)




Istat indice giugno 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,725 %.

(MP/ms)




Imballaggi: prorogato fino al 31 dicembre 2025 l’accordo quadro Anci-Conai

La notizia riguarda la gestione a fine vita degli imballaggi che vengono conferiti al sistema di raccolta pubblico.

L’associazione dei Comuni (Anci) e il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) hanno prorogato l’entrata in vigore del nuovo Accordo quadro che contiene alcune novità economiche che entreranno in vigore più avanti.

Tutti i dettagli sul sito del Conai.

(SN/am)




Concordato preventivo biennale 2024-2025 e versamento acconto imposte

I contribuenti chiamati alla cassa il 21 luglio o il  20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, per il versamento del saldo 2024 e della prima rata di acconto 2025 di imposte dirette e IRAP, devono tenere conto degli effetti dell’eventuale adesione al concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025, perfezionata con la presentazione del modello REDDITI 2024.

Tali soggetti devono, infatti, calcolare e versare:

  • il saldo 2024 tenendo conto del reddito concordato, come determinato all’interno del quadro CP del modello REDDITI 2025;
  • l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato (opzionale);
  • la prima rata di acconto 2025, se dovuta.
La determinazione dell’importo da versare a titolo di acconto in costanza di CPB risente di quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui l’acconto deve essere calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

L’applicazione concreta di tale criterio, valido per il secondo anno del biennio concordato (in questo caso, il 2025), è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025; in particolare, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, va quindi presa a riferimento l’imposta calcolata sulla base del reddito concordato 2024; in altre parole, in caso di utilizzo del metodo storico, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN (RN34), al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB.

Tale soluzione risulta la più semplice dal punto di vista pratico, considerato che le istruzioni alla compilazione dei modelli REDDITI 2025 non prevedono regole particolari per il calcolo dell’acconto 2025 dedicate ai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025.

L’utilizzo del metodo storico con i criteri sopra descritti potrebbe portare, in linea generale, ad un aumento dell’importo che dovrà essere versato nel 2026 a titolo di saldo 2025. Il reddito concordato 2025 è infatti superiore al reddito concordato 2024 per effetto di quanto previsto dal DM 14 giugno 2024, che prevede un adeguamento graduale ai fini del raggiungimento della piena affidabilità fiscale; per il periodo di imposta 2024 il maggior reddito concordato calcolato applicando la relativa metodologia è stato infatti ridotto del 50%, secondo quanto previsto dall’art. 7 del citato DM 14 giugno 2024.

I contribuenti potranno quindi valutare l’utilizzo del metodo previsionale per il calcolo dell’acconto 2025, in modo da distribuire tale aumento sulle due rate di acconto.

Diversamente, i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al biennio 2025-2026, e di utilizzare il metodo storico per il calcolo dell’acconto 2025, devono seguire le specifiche regole dettate dal comma 2 del citato art. 20 del DLgs. 13/2024.

In tal caso, infatti, l’acconto deve essere calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto, in scadenza il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica).

I criteri per il calcolo dell’acconto con il metodo storico in sede di prima applicazione del CPB non differiscono quindi da quelli validi per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale. I contribuenti interessati dovranno infatti calcolare l’acconto considerando i redditi 2024 e versare l’eventuale prima rata entro il prossimo 21 luglio.

Seconda rata con maggiorazione

Nel caso in cui si perfezionasse l’adesione al CPB 2025-2026 (entro il 30 settembre), il versamento della seconda o unica rata di acconto (entro il 1° dicembre) dovrà essere accompagnato dal versamento della citata maggiorazione.

Diversamente, in caso di utilizzo del metodo previsionale la maggiorazione non si applica, ma la seconda rata di acconto deve essere calcolata sottraendo l’importo versato con la prima rata all’acconto complessivamente dovuto determinato considerando il reddito concordato 2025.
 

(MF/ms)




Missione in Cina per la fiera “China International Import Expo”: novembre 2025″

Rete Ufficio Estero e Confapi nazionale organizzano dal 4 al 9 novembre 2025 la missione in Cina per la fiera “China international import expo” che si terrà a Shanghai

 

“CIIE” è la fiera più importante in Cina dedicata esclusivamente a beni e servizi stranieri che vogliono entrare nel mercato cinese.
È una manifestazione fortemente promossa dal Governo Cinese per incentivare la crescita dell’importazione sul mercato nazionale di produzioni di alta qualità dall’estero.

Il personale multilingue di Rete Ufficio Estero e Asia Help Desk Confapi saranno a disposizione per coordinare la visita e supportare i partecipanti in caso di esigenza di interpretariato.

In allegato è possibile scaricare la presentazione della fiera e il modulo di adesione che deve essere compilato e inviato entro il 5 agosto a s.frusca@ufficioestero.it.

(SF/am)




Bilancio sostenibilità Confapi Lecco Sondrio: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’invio del nostro comunicato.
 




Bilancio di sostenibilità 2024: strumento per far crescere l’associazione

E’ online sul sito di Confapi Lecco Sondrio il “Bilancio di sostenibilità e report di impatto 2024” dell’associazione elaborato con il metodo della Scuola di economia civile (Sec). Siamo giunti, ormai, alla sesta edizione di quello che fino all’anno scorso veniva definito “Bilancio sociale”. Ora, finalmente, il nuovo nome abbraccia tutti gli aspetti della sostenibilità (ESG – Environmental, social, governance), quindi parla non solo delle ricadute sociali dell’attività annuale dell’associazione, ma anche dell’impatto ambientale e l’effetto della governance sul territorio, misurando anche i risultati.

Il “Bilancio di sostenibilità e report di impatto 2024” si compone di tre parti. La prima descrive l’attività di Confapi Lecco Sondrio, la storia, la mission, i valori, l’organigramma, gli stakeholder con cui si rapporta ogni giorno e i servizi che offre alle aziende associate.
La seconda parte, quella centrale, valuta l’operato dell’Associazione di via Pergola raggruppando le attività in alcuni domini di valore e per ogni risultato evidenzia, rispetto all’anno precedente, in cosa è migliorata e in cosa, invece, è peggiorata.
Tra i miglioramenti registrati nel 2024 troviamo una maggior presenza in appuntamenti di networking, maggiore attenzione alla formazione interna, impegno verso i giovani attraverso numerosi progetti organizzati con le scuole e il servizio dedicato al loro ingresso nel mondo del lavoro e l’organizzazione di eventi culturali non solo per gli associati.
Per il futuro si suggerisce di lavorare per l’evoluzione delle competenze interne che vadano di pari passo con quelle richieste delle aziende associate per perseguire i loro obiettivi; continuare nel supporto delle nuove generazioni e del loro ingresso nel mondo del lavoro; impegnarsi anche nell’approfondire i risvolti etici delle novità tecnologiche che coinvolgono il mondo delle imprese, come ad esempio l’intelligenza artificiale.

La terza parte del “Bilancio di sostenibilità 2024”, invece, è dedicata alle iniziative più significative dell’anno organizzate dall’associazione, come ad esempio la prima edizione de “La piccola impresa che vorrei” e i festeggiamenti per il 75esimo di fondazione.
Il “Bilancio di sostenibilità e report di impatto” è uno strumento molto utile per raccontare l’associazione a tutti gli stakeholder del territorio e anche per capire come ci percepiscono, cosa viene apprezzato maggiormente e dove, invece, potremmo migliorare. Siamo stati la prima associazione di categoria a farlo in provincia di Lecco nel 2019, siamo stati lungimiranti, ora molti altri lo fanno, anche le aziende e possiamo supportarle nel realizzarlo. Lo consideriamo uno strumento molto importante che ci stimola sempre a migliorare”, commenta Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco Sondrio. 

Anna Masciadri
Ufficio stampa