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Organo di controllo nelle SRL: nomina, proroga e disciplina

In seguito all’entrata in vigore del Dlgs. 14/2019 e del successivo Dl. 32/2019 è stato modificato l’articolo 2477 cod. civ. stabilendo nuovi criteri per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

In particolare sono stati ridefiniti i parametri, di cui all’articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ., ragion per cui la nomina scatta al momento del superamento per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri:

  • totale dell’attivo di bilancio: euro 4.000.000;
  • totale delle vendite e delle prestazioni: euro 4.000.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20.
Il medesimo articolo, secondo quanto disposto dalla lettera c), fa cessare l’obbligo di nomina qualora la società per tre esercizi consecutivi non ha superato nessuno dei sopra citati limiti.

Il tema della nomina dell’organo di controllo è stato oggetto di notevoli dibattiti e, purtroppo, di un susseguirsi di proroghe “sbagliate” e “dannose” (citando il comunicato stampa dell’ex Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Massimo Miani).

Andando con ordine, la versione originaria del Codice della crisi fissava la scadenza per la nomina dell’organo di controllo al 16 dicembre 2019 prendendo come riferimento i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018.

Tale termine è stato prorogato per la prima volta dalla L. 77/2020 – di conversione del Dl. 34/2020 – in particolare l’articolo 51-bis che ha posticipato la nomina obbligatoria all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

L’entrata in vigore del Decreto Rilancio ha portato con sé numerosi strascichi relativamente alla gestione degli incarichi già assegnati entro i termini vigenti prima della modifica recata dal decreto stesso. A tal proposito si sono susseguiti diversi interventi interpretativi.

In prima battuta il MISE, nel suo parere datato 1° ottobre 2020, ha ritenuto possibile per le società – ove ritenuto opportuno – procedere con l’interruzione anticipata dell’incarico secondo il disposto del Dm. 261/2012, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Successivamente, il MEF in risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01842 ha espresso chiaramente la possibilità per le società che avevano già provveduto a nominare un organo di controllo di non intervenire a modificare il rapporto instaurato in quanto la norma, prevedendo un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo”, non sembra “possa interpretarsi come idonea a far venire meno l’obbligo medio tempore”.

Sulla stessa linea del MEF si è posto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di concerto con la Fondazione Nazionale, con il documento di ricerca pubblicato il 15.10.2020. Infatti, a loro avviso, non convince la tesi per cui le nuove previsioni di cui all’articolo 51-bis del Decreto Rilancio possano implicare di per sé una circostanza da cui desumere l’intervenuta insussistenza dell’obbligo della revisione”, ma si tratterebbe semplicemente di una disposizione recante il “differimento della data di scadenza.

In chiusura, però, non è stata preclusa la possibilità di una risoluzione consensuale ai sensi del già citato Dm. 261/2012.

In ultimo, Assirevi con il suo documento di ricerca 234R – aggiornato nell’aprile 2021 – sulla base delle interpretazioni sopra descritte, ha previsto sia la possibilità di proseguire regolarmente nell’incarico conferito all’organo di controllo sia, se ritenuto opportuno, di risolverlo consensualmente. 

L’interruzione anticipata dell’incarico è motivata oltre che dal mutuo consenso delle parti, anche dal differimento del termine entro cui nominare l’organo di controllo.

L’ulteriore proroga è stata introdotta dal Dl. 118/2021 che prevede – all’articolo 1-bis – lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

L’ennesimo slittamento in avanti ha creato un ulteriore dubbio interpretativo per tutte quelle Srl che, avendo diligentemente nominato l’organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, si trovano – nell’assemblea di approvazione del bilancio 2021 – nella naturale scadenza triennale del
revisore legale o del sindaco unico.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi se anche tali società possano godere della proroga introdotta dalla L. 147/2021, potendo quindi omettere – almeno per l’esercizio 2022 – di nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore legale.

Il possibile equivoco interpretativo è stato “sgomberato” dall’intervento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il documento di ricerca pubblicato lo scorso 4 novembre.

È stato ribadito che la proroga ha toccato unicamente l’articolo 379 del Codice della crisi e in nessun modo l’articolo 2477 cod.civ.

A tal proposito, il menzionato articolo 379 Codice della crisi, trova applicazione solamente ai fini della prima nomina dell’organo di controllo e del revisore legale per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019”.

In conclusione, è possibile affermare che le società che hanno effettuato la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale “soggiacciono” al regime di nomina e cessazione disciplinato dall’articolo 2477 cod. civ. qualora si tratti di Srl o di società cooperative.

(MF/ms)
 




Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

Scade il 31 gennaio 2022 l’esterometro relativo al quarto trimestre 2021.

Trattasi, come noto, dell’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La trasmissione “massiva” dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell’articolo 1. Comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale nuova modalità di invio dei dati, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021, doveva entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022: con l’articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del Dl 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.

Le novità in argomento sono accompagnate da modifiche alle specifiche tecniche ed ai termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le specifiche tecniche dell’esterometro, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:

  • la prima modalità (standard) prevede la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR) occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il Tipo documento TD10 e TD11. Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati è facoltativa;
  • la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
  1. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  3. TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr. 633/1972,
  4. TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, Dl. 331/1993).
Tali specifiche, aggiornate con il provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 di modifica del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018, restano valide fino al 30 giugno 2022.

Pertanto, per chi deve trasmettere la comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere con riferimento al quarto trimestre 2021, la scadenza resta fissata al 31 gennaio 2022 ed i files XML contenenti il blocco DTR (acquisti) e DTE (vendite) dovrà essere creato nel rispetto delle specifiche tecniche aggiornate alla versione 1.6.4 (in vigore dal 1° gennaio 2022).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (sempre con codice destinatario XXXXXXX) mentre per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Il citato provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 ha abrogato, infine, il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 293384 del 28.10.2021.

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche Allegato A, versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022.

(MF/ms)
 




Dichiarazione Iva 2022: approvato il modello

Con il provvedimento n. 11160 dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva 2022, riferito all’anno d’imposta 2021, unitamente al modello Iva Base e alle relative istruzioni.

Nella sua struttura complessiva, il modello rispecchia quello dell’anno precedente, fatte salve modifiche di dettaglio. Sono, altresì, confermati i termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

In via ordinaria, il termine ultimo di invio è il 2 maggio 2022 (termine così differito rispetto al 30 aprile che è sabato, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011).

È necessario, tuttavia, “anticipare” la presentazione, entro il 28 febbraio 2022, qualora si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 nell’ambito della dichiarazione annuale (compilando il quadro VP).

Il modello dichiarativo appena approvato non tiene ancora conto delle bozze dei documenti IVA precompilati. È, infatti, prevista la messa a disposizione della bozza di dichiarazione IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate, solamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (e, quindi,
con effetti solo sul prossimo modello).

Nell’ambito del modello approvato, sono confermate alcune novità dello scorso anno:

  • resta abolito il quadro VI, non essendo più necessario il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute dai fornitori degli esportatori abituali;
  • permane il rigo VA16 per indicare i versamenti sospesi a seguito dell’emergenza COVID-19, anche se la compilazione è adesso riservata solo a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che abbiano fruito della sospensione dei versamenti in scadenza in gennaio e febbraio 2021 (nel corso del 2020, invece, i versamenti sospesi avevano riguardato una più amplia platea di soggetti).
Sono, inoltre, mantenute le specificazioni relative alle operazioni esenti con diritto alla detrazione dell’imposta per il 2021 individuate dall’art. 1 comma 452 e 453 della L. 178/2020, vale a dire le cessioni di vaccini anti COVID-19, di strumenti per la diagnosi del COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse (per il 2020, riguardavano, invece, i beni oggi con aliquota del 5%).

Le istruzioni al modello dichiarativo precisano che le predette operazioni:

  • sono incluse nel rigo dedicato alle operazioni esenti di cui all’art. 10 del Dpr 633/72 (rigo VE33);
  • sono esposte nel campo “9” del rigo VF34, al fine di distinguere le medesime dalla generalità delle operazioni in regime di esenzione IVA per le quali, di regola, il diritto alla detrazione è precluso.
    Analoga modalità di esposizione riguarda ora le cessioni c.d. “presunte” effettuate verso le interfacce elettroniche (art. 10 comma 3 e art. 19, comma 3, lett. d-bis) del Dpr 633/72), nel campo “7” del rigo VF34.
Nel modello relativo all’anno d’imposta 2021, si è tenuto conto della nuova soglia di 2 milioni di euro per la compensazione “orizzontale” del credito IVA (o del rimborso in procedura semplificata), ai sensi dell’art. 1 comma 72 della L. 234/2021. In tale ottica, è stato eliminato il campo “6” nel rigo VX4 ove veniva attestato, da parte dei subappaltatori edili, il più alto limite di compensazione di cui beneficiavano in passato e che, attualmente, è assorbito nella nuova soglia di 2 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, una doppia modifica relativa alle percentuali di compensazione per i prodotti agricoli:

  • è sostituita la percentuale del 6% con quella del 6,4%, per la legna da ardere e per il legno squadrato, come previsto dal Dm 19 dicembre 2021;
  • sono sostituite le percentuali del 7,65% e del 7,95% con quella del 9,5%, prevista dall’art. 68 del Dl 73/2021, per gli animali vivi della specie bovina e suina.
Nel nuovo modello di dichiarazione IVA sono, altresì, ridenominati i righi VO10 e VO11, ora riferiti alle “vendite a distanza intracomunitarie di beni”, per tenere conto delle novità del Dlgs. 83/2021 in materia di commercio elettronico.

Di conseguenza, è aggiornato anche il testo delle istruzioni, prevedendo la compilazione:

  • del rigo VO10, per i soggetti passivi IVA che, avendo effettuato nell’anno precedente prestazioni di servizi c.d. “TBE” verso privati consumatori nell’Ue e vendite a distanza intra-Ue al di sotto della soglia di 10.000 euro, comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA “a destinazione” nel 2021;
  • del rigo VO11, per i soggetti passivi IVA che hanno inteso revocare, a partire dal 2021, l’opzione precedentemente espressa.
Peraltro, nel rigo VO10 è possibile comunicare anche l’opzione per la tassazione “a destino” delle vendite a distanza verso privati sammarinesi, disciplinate dall’art. 15 del Dm 21 giugno 2021.

Da ultimo, è introdotto il rigo VO17 per consentire di revocare l’opzione in precedenza esercitata per l’applicazione dell’IVA nello Stato del committente da parte dei soggetti che effettuano prestazioni c.d. “TBE” verso privati Ue ai sensi dell’art. 7-octies del Dpr 633/72.

(MF/ms)
 




Seminario fiscale: “Legge Bilancio 2022 e decreti collegati, novità ed altri adempimenti”

Lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 14.30, si terrà il webinar con il dottore commercialista Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco: “Seminario fiscale: Legge Bilancio 2022 e decreti collegati, novità ed altri adempimenti”.

Verranno trattati questi argomenti:

  • aliquote Irpef 2022
  • proroga detrazioni in ambito edilizio;
  • differimento termini efficacia Sugar Tax e Plastic Tax
  • credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0” 2023-2025
  • credito d’imposta R&S
  • rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali
  • modalità di convocazione assemblee società
  • nomina responsabile della conservazione sostitutiva
  • proroga disposizioni di modifica della disciplina del terzo settore
  • limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione

 
Per iscriversi CLICCARE QUI entro venerdì 28 gennaio 2022.

Lunedì mattina 31 gennaio vi invieremo il link per partecipare al webinar.

(MP/am)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2021 con indice pari a 106,2.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 4,359238%.

 
(FV/fv)
 




Conai 2022: scadenze di inizio anno

Ad inizio anno la presente circolare ricorda alle aziende associate di consultare il sito del Conai dove è riportata la tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate.

Si ricordano, inoltre, i due adempimenti periodici principali di inizio anno:

  • Scadenza 20 gennaio 2021
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Gli adempimenti si trovano descritti nell’apposita pagina del sito internet.

Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.
 

  • Scadenza 28 febbraio 2021
Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5). Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2021 (mod. 6.6). Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

 
Adesione a Conai

Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi, ma anche gli utilizzatori.

Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

 
(SN/bd)




“Più assunzioni a termine con l’incertezza da virus”

La Provincia del 17 gennaio 2022, il vice-direttore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi parla dei contratti a tempo determinato.




Bando “Connessi” per la digitalizzazione

“CONneSSi” in questo caso sta per “CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali – ed. 2022”. Il bando ha l’obiettivo di sostenere le MPMI nella definizione e implementazione di strategie di digital marketing, inteso come quell’insieme di discipline, metodologie, tecniche finalizzate alla promozione di beni e servizi tramite l’uso di strumenti e canali digitali (web, social media, video, mobile app).

Il bando è promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e si rivolge alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale e/o unità locali iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio citata.
Il testo completo del bando con i requisiti e le esclusioni è consultabile sul sito cliccando qui.

La procedura è esclusivamente telematica tramite la piattaforma web Telemaco. Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 20 gennaio 2022 fino ad esaurimento delle risorse, e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 18 marzo 2022. In caso di necessità o approfondimenti si prega di contattare Promos Italia all’indirizzo mail: assistenza.bandodigitale@promositalia.camcom.it 
Il contributo a fondo perduto è erogato per un investimento minimo di 5.000 euro. Si tratta di un contributo a fondo perduto tra il 65 e il 70% delle spese considerate ammissibili al netto di IVA, fino a un massimo di 10.000 euro. Dotazione totale pari a 2.000.000 euro.

(SN/am)
 




Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2022, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Emergenza Covid-19: nuovi provvedimenti gennaio 2022

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sono entrati in vigore tre provvedimenti di modifica delle misure anticontagio. Qui di seguito si riportano soltanto gli aspetti di maggiore rilievo, che hanno risvolti operativi per le attività delle imprese. In sintesi, i decreti di riferimento sono i tre seguenti:

1. il Dl 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e pertanto ha esteso, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2. il Dl 30 dicembre 2021, n. 229 ridefinisce i presupposti e l’applicazione della quarantena, potenziando il sistema del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

3. il Dl 7 gennaio 2022, n. 1 ha disposto l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e ha previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, ha esteso a tutte le imprese la possibilità – originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.

Adottando un criterio cronologico, si evidenza quanto segue:

8 gennaio 2022: scatta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni; le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

15 febbraio 2022: scatta l’obbligo di presentare il Super Green Pass per i lavoratori “over 50″ (obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno 2022). Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di presentazione del Green Pass rafforzato. Si applica la sanzione di 100 euro per tutti gli “over 50” che non si sono vaccinati. Si conferma la sanzione per coloro che accedono al luogo di lavoro senza aver adempiuto all’obbligo, da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità già note e indicate nell’art. 9, comma 10, del Dl n. 52 del 2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Green Pass rafforzato e Green Pass base

Il Green Pass rafforzato è il certificato digitale in vigore dal 6 dicembre 2021 che è stato introdotto dal decreto del 26 novembre 2021 e che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19; non è quindi valido per chi è in possesso di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare. Il certificato viene generato a partire dal 12 º giorno dopo la prima dose ed è valido a partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass viene generato dopo un paio di giorni ed è valido a partire dal 14º giorno.

Il Green Pass base invece si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Nota sui corsi di formazione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto Green Pass “base”.

Nota sulla durata del green pass vaccinale

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantene, isolamento e autosorveglianza

La gestione dei casi positivi e il tracciamento dei contagi è cambiato e le nuove regole, in tutte le casistiche nelle quali ci si può trovare, sono riportate sul sito di Ats Brianza al quale si rimanda e che viene tenuto aggiornato.

La novità più rilevante è l’autosorveglianza che è applicabile qualora una persona abbia avuto un contatto stretto con un positivo ma sia vaccinato con doppia dose + booster: in questo caso non è previsto l’isolamento domiciliare ma un’autosorveglianza di 5 giorni (vigilanza sulla comparsa di sintomi) e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima eventuale comparsa dei sintomi si ricorre ad un test antigenico rapido o molecolare per accertare la positività (test prescritto dal medico curante).

Altri aspetti

Per completezza si informa che dal 20 gennaio è necessario il Green Pass “base” anche per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista o in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona.

Dal 1° febbraio è necessario avere almeno il Green Pass “base” per accedere a tutti i pubblici uffici, le banche, le finanziarie, gli uffici postali, le attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e alimentari – l’elenco completo sarà dettagliato in un successivo Dpcm).

Si ricorda infine che dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di Green Pass rafforzato.

Sul sito del Ministero è utilmente scaricabile una tabella riepilogativa delle attività ammesse nelle varie condizioni di rischio in cui si trovano le regioni, precisando il tipo di Green Pass che è previsto.

Da ultimo si rimanda alle faq ministeriali sul sito Governo (tipo di mascherine) ma anche sul sito specifico del Ministero della salute (vaccini, varianti, viaggi).

(SN/bd)