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Licenziamenti. Camisa: sentenza consulta crea ulteriore incertezza in pmi industriali

“Con la sentenza con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale il limite massimo di sei mensilità per l’indennizzo nei casi di licenziamento illegittimo nelle Pmi, numerose aziende che sono già in difficoltà rischiano di avere ulteriori aggravi di costi. La decisione della Corte Costituzionale, infatti, riguarda le imprese sotto i 15 dipendenti che non hanno quindi coperture e liquidità delle grandi aziende: una parte importante del mondo industriale che noi rappresentiamo. Vale la pena ricordare, inoltre, che nei casi in cui le Pmi industriali ricorrano a un licenziamento avviene sempre per una reale necessità, visto quanto è fondamentale per noi ogni singolo collaboratore. La sentenza, insomma, interviene su una norma in vigore da numerosi anni con il risultato di creare incertezza e preoccupazione ad una parte importante del mondo delle Piccole e Medie industrie italiane e non solo. Ci auguriamo che si possa intervenire immediatamente a livello legislativo su un tema così delicato per tutto il nostro mondo”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.



Confapi, pubblicato il bilancio di sostenibilita

Il Giornale di Lecco del 28 luglio 2025, servizio sulla nostra iniziativa.




CCNL Multiservizi: accordo rinnovo 2025 – Ccnl Unionservizi Confapi e circolare esplicativa

Informiamo le aziende associate che in data 13 giugno 2025 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi, scaduto il 31 dicembre 2024.

L’accordo, con validità dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2028, è stato raggiunto tra  Unionservizi Confapi e le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti.

Per tutti i dettagli relativi agli aggiornamenti economici e normativi previsti dal nuovo contratto, si rimanda alla circolare illustrativa in allegato.

(FV/fv)




“Fornitore Offresi 2026” iscrizioni aperte

Informiamo le aziende associate interessate che sono aperte le iscrizioni per partecipare come espositori a “Fornitore Offresi 2026” che si terrà a Lariofiere, Erba (Como), dal 19 al 21 febbraio del prossimo anno. 

Sarà la 17esima edizione della fiera internazionale della subfornitura meccanica, diventato nel corso degli anni un appuntamento imperdibile per il settore con più di 8 mila visitatori e 350 espositori.

Chi volesse partecipare deve scaricare e compilare il materiale cliccando qui e inviarlo a fornitoreoffresi@lariofiere.com

(MP/am)




Dichiarazione dei redditi: verifica delle spese sanitarie

Con la FAQ pubblicata il 17 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, può essere utilizzato, in alternativa ai singoli documenti di spesa, sia in relazione al modello 730 che al modello REDDITI PF. 

L’emanazione della FAQ “esplicativa” era stata annunciata nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio scorso.

La questione trae origine dalle modifiche all’art. 5 comma 3 del DLgs. 175/2014 apportate dall’art. 6 del DL 73/2022 e applicabili dalle dichiarazioni presentate dal 2023, secondo cui qualora la dichiarazione precompilata venga presentata mediante un CAF o professionista, il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.

Il CAF o professionista deve però verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Commentando tale novità normativa, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 giugno 2023 n. 14, ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della relativa documentazione.

Tali chiarimenti della circ. n. 14/2023 sono però contenuti in un paragrafo intitolato “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti”, lasciando quindi intendere che potessero essere applicati solo in relazione ai modelli 730, anche se un generale rinvio alla circolare in esame, per ulteriori approfondimenti sulla documentazione da conservare in relazione alle spese sanitarie, è rinvenibile sia nel modello 730 (in Appendice), che nel modello REDDITI PF (in Appendice al Fascicolo 1).

Dubbio che è stato quindi superato con la FAQ pubblicata, la quale ammette un utilizzo generalizzato del prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF).

Resta fermo, come già indicato nella circ. n. 14/2023, che il prospetto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che esso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, deve ritenersi che l’utilizzo del prospetto in esame possa avvenire indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) venga presentata utilizzando la dichiarazione precompilata, in assenza di esplicite indicazioni al riguardo contenute nella FAQ pubblicata dall’Agenzia.

Tale conclusione è stata infatti esplicitata nella precedente risposta a interrogazione parlamentare, dove si afferma che il citato prospetto “può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del «servizio» web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma”.

Al riguardo, la risposta opportunamente precisa che in quest’ultimo caso non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato art. 5 del DLgs. 175/2014, limiti che sono specifici della dichiarazione precompilata, in quanto si basano sui dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.
Tali limitazioni sono però applicabili non solo ai modelli 730 precompilati, ma anche ai modelli REDDITI PF precompilati, compresi quelli che riguardano contribuenti titolari di partita IVA (cfr. art. 1 comma 1-bis del DLgs. 175/2014).

Nella FAQ l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie “spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione”.
 

(MF/ms)




Imballaggi: prorogato fino al 31 dicembre 2025 l’accordo quadro Anci-Conai

La notizia riguarda la gestione a fine vita degli imballaggi che vengono conferiti al sistema di raccolta pubblico.

L’associazione dei Comuni (Anci) e il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) hanno prorogato l’entrata in vigore del nuovo Accordo quadro che contiene alcune novità economiche che entreranno in vigore più avanti.

Tutti i dettagli sul sito del Conai.

(SN/am)




Concordato preventivo biennale 2024-2025 e versamento acconto imposte

I contribuenti chiamati alla cassa il 21 luglio o il  20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, per il versamento del saldo 2024 e della prima rata di acconto 2025 di imposte dirette e IRAP, devono tenere conto degli effetti dell’eventuale adesione al concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025, perfezionata con la presentazione del modello REDDITI 2024.

Tali soggetti devono, infatti, calcolare e versare:

  • il saldo 2024 tenendo conto del reddito concordato, come determinato all’interno del quadro CP del modello REDDITI 2025;
  • l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato (opzionale);
  • la prima rata di acconto 2025, se dovuta.
La determinazione dell’importo da versare a titolo di acconto in costanza di CPB risente di quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui l’acconto deve essere calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

L’applicazione concreta di tale criterio, valido per il secondo anno del biennio concordato (in questo caso, il 2025), è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025; in particolare, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, va quindi presa a riferimento l’imposta calcolata sulla base del reddito concordato 2024; in altre parole, in caso di utilizzo del metodo storico, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN (RN34), al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB.

Tale soluzione risulta la più semplice dal punto di vista pratico, considerato che le istruzioni alla compilazione dei modelli REDDITI 2025 non prevedono regole particolari per il calcolo dell’acconto 2025 dedicate ai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025.

L’utilizzo del metodo storico con i criteri sopra descritti potrebbe portare, in linea generale, ad un aumento dell’importo che dovrà essere versato nel 2026 a titolo di saldo 2025. Il reddito concordato 2025 è infatti superiore al reddito concordato 2024 per effetto di quanto previsto dal DM 14 giugno 2024, che prevede un adeguamento graduale ai fini del raggiungimento della piena affidabilità fiscale; per il periodo di imposta 2024 il maggior reddito concordato calcolato applicando la relativa metodologia è stato infatti ridotto del 50%, secondo quanto previsto dall’art. 7 del citato DM 14 giugno 2024.

I contribuenti potranno quindi valutare l’utilizzo del metodo previsionale per il calcolo dell’acconto 2025, in modo da distribuire tale aumento sulle due rate di acconto.

Diversamente, i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al biennio 2025-2026, e di utilizzare il metodo storico per il calcolo dell’acconto 2025, devono seguire le specifiche regole dettate dal comma 2 del citato art. 20 del DLgs. 13/2024.

In tal caso, infatti, l’acconto deve essere calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto, in scadenza il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica).

I criteri per il calcolo dell’acconto con il metodo storico in sede di prima applicazione del CPB non differiscono quindi da quelli validi per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale. I contribuenti interessati dovranno infatti calcolare l’acconto considerando i redditi 2024 e versare l’eventuale prima rata entro il prossimo 21 luglio.

Seconda rata con maggiorazione

Nel caso in cui si perfezionasse l’adesione al CPB 2025-2026 (entro il 30 settembre), il versamento della seconda o unica rata di acconto (entro il 1° dicembre) dovrà essere accompagnato dal versamento della citata maggiorazione.

Diversamente, in caso di utilizzo del metodo previsionale la maggiorazione non si applica, ma la seconda rata di acconto deve essere calcolata sottraendo l’importo versato con la prima rata all’acconto complessivamente dovuto determinato considerando il reddito concordato 2025.
 

(MF/ms)




Piombo: novità dal primo settembre 2025

Il 1° settembre 2025 entra in vigore una nuova classificazione del piombo, secondo il Regolamento CLP n. 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele) con effetti sulla gestione e il trasporto dei materiali che lo contengono. In particolare, alcuni rifiuti e materiali contenenti piombo diventeranno soggetti alle disposizioni dell’ADR (Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada).

Più precisamente, la classificazione armonizzata del piombo (CAS 7439-92-1) introduce fattori M più severi per la pericolosità ambientale:

  • Polvere di piombo (<1mm): Acute Aquatic 1 (M=10), Chronic Aquatic 1 (M=100)
  • Piombo massivo (≥1mm): Acute Aquatic 1 (M=1), Chronic Aquatic 1 (M=10)
Questi cambiamenti implicano nuove soglie di concentrazione per la classificazione ADR come UN 3077 – Materia pericolosa per l’ambiente, solida, N.A.S.: 0,025% per polvere di piombo e 0,25% per piombo massivo.
La presenza di piombo, nelle sue diverse forme, coinvolge una grande varietà di processi produttivi, con implicazioni sul trasporto e sulla gestione rifiuti. Si consiglia quindi alle imprese di coinvolgere i consulenti Adr o di rivolgersi all’associazione per una adeguata valutazione delle eventuali modifiche alle procedure di trasporto e le implicazioni in tema di formazione del personale.

(SN/am)




Missione in Cina per la fiera “China International Import Expo”: novembre 2025″

Rete Ufficio Estero e Confapi nazionale organizzano dal 4 al 9 novembre 2025 la missione in Cina per la fiera “China international import expo” che si terrà a Shanghai

 

“CIIE” è la fiera più importante in Cina dedicata esclusivamente a beni e servizi stranieri che vogliono entrare nel mercato cinese.
È una manifestazione fortemente promossa dal Governo Cinese per incentivare la crescita dell’importazione sul mercato nazionale di produzioni di alta qualità dall’estero.

Il personale multilingue di Rete Ufficio Estero e Asia Help Desk Confapi saranno a disposizione per coordinare la visita e supportare i partecipanti in caso di esigenza di interpretariato.

In allegato è possibile scaricare la presentazione della fiera e il modulo di adesione che deve essere compilato e inviato entro il 5 agosto a s.frusca@ufficioestero.it.

(SF/am)




Fringe benefit auto aziendali: ulteriore chiarimenti tramite FAQ all’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 192, pubblicata il 22 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi dei criteri di determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce della nuova disciplina, già oggetto di chiarimenti con la recente circ. n. 10/2025.

In particolare, con la risposta in commento, l’Agenzia ha ribadito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

In questo caso, infatti, non può trovare applicazione né la nuova disciplina di cui all’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, introdotta dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, né la disciplina transitoria di cui al successivo comma 48-bis, introdotto dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Si ricorda che l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dalla L. 207/2024, stabilisce che, ai fini della determinazione del fringe benefit, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Con la circ. n. 10/2025 (§ 1.1), l’Agenzia ha chiarito che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sono immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La nuova disciplina non è quindi applicabile nel caso rappresentato nell’istanza di interpello, in quanto i requisiti previsti dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR della sottoscrizione del contratto, dell’immatricolazione del veicolo e della consegna al dipendente non si verificano tutti nel 2025.

Quanto alla disciplina transitoria, l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 stabilisce che resta ferma la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che, in base alla “prima parte” del citato comma 48-bis, il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 si applica ai veicoli immatricolati, oggetto di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

La “prima parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 non è quindi applicabile nel caso esaminato nella risposta a interpello in quanto la consegna dei veicoli è prevista non prima del 1° luglio 2025.

La “seconda parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

Nel caso di specie, considerato che i veicoli vengono assegnati ai dipendenti in data successiva al 30 giugno 2025, neppure la “seconda parte” del citato comma 48-bis può trovare applicazione.

Stante l’assenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della nuova disciplina (art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR) e dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina transitoria (art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024), l’Agenzia ha concluso che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro (si veda anche la circ. n. 10/2025, § 1.3).
 

(MF/ms)