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Valute estere luglio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Luglio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 agosto 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 151,4673
Peso Argentino 1473,0565
Dollaro Australiano 1,7862
Real Brasiliano 6,4611
Dollaro Canadese 1,5982
Corona Ceca 24,6246
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,3754
Corona Danese 7,4625
Yen Giapponese 171,5313
Rupia Indiana 100,6043
Corona Norvegese 11,8537
Dollaro Neozelandese 1,9471
Zloty Polacco 4,2541
Sterlina Gran Bretagna 0,86469
Nuovo Leu Rumeno 5,0716
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1677
Rand (Sud Africa) 20,7477
Corona Svedese 11,1985
Franco Svizzero 0,9325
Dinaro Tunisino 3,3695
Hryvnia Ucraina 48,8001
Forint Ungherese 399,1922
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
(MS/ms)




Credito imposta 4.0/5.0: chiarimenti sui riferimenti da indicare nei documenti fiscali

Modifiche in vista per le fatture di acquisto dei beni oggetto dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 e 5.0.

Nell’ambito del Ddl. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto, recante misure di semplificazione per le imprese, sarebbe infatti prevista l’eliminazione dell’indicazione del riferimento normativo dell’agevolazione nella dicitura in fattura, che verrebbe sostituito con l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti.

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti 4.0, l’attuale comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito siano tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo, altresì, che “a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 438 e 439 del 2020, in relazione all’analoga disposizione prevista dall’art. 1 comma 195 della L. 160/2019, ha precisato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Con la circolare n. 9/2021, l’Agenzia ha chiarito che se nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non è stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati “possono integrare (rectius, regolarizzare)” i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

L’Agenzia ha poi precisato che la dicitura con il riferimento normativo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, mentre non va indicata nel verbale di collaudo o di interconnessione (risposta a interpello n. 270/2022). Tuttavia, con la risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, è stato chiarito che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto in cui è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Tanto premesso, l’art. 1 della bozza del Ddl. semplificazioni circolata prevede che, all’art. 1 comma 1062 della L. n. 178/2020, le parole “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-bis” siano sostituite con “l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti di cui ai commi da 1054 a 1058-bis, stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. Pertanto, nelle fatture e negli altri documenti non andrà più indicato il riferimento normativo dell’agevolazione, ma il codice identificativo degli investimenti agevolabili, che sarà stabilito con provvedimento dell’Agenzia.

La medesima modifica sarebbe introdotta anche per il credito d’imposta transizione 5.0. L’attuale art. 38 comma 15 del DL 19/2024 stabilisce infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”. Modificando questa disposizione, sarebbe prevista anche in tal caso l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti agevolati, stabilito con provvedimento dell’Agenzia.

Applicabilità per i beni acquistati dal provvedimento dell’Agenzia

Quanto alla decorrenza delle modifiche, stando alla bozza di Ddl., le nuove disposizioni si applicherebbero, sia per il credito d’imposta 4.0 sia per il credito transizione 5.0, con riferimento alle spese per l’acquisto di beni agevolati sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, dalla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia che definirà i codici identificativi.

Nessuna modifica, invece, per le comunicazioni richieste per accedere all’agevolazione, che resterebbero invariate.

Con particolare riferimento al bonus investimenti 4.0, il MIMIT ha comunicato che, per l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio risultavano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni. Le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito del GSE, accessibile tramite SPID, usando il modello editabile ivi disponibile.
 

(MF/ms)




Istat: indice luglio 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di Luglio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,6 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,950 %.

(MS/ms)




Riapertura uffici Confapi Lecco Sondrio

Informiamo le Aziende Associate che da oggi gli uffici di Confapi Lecco Sondrio sono tornati operativi dopo la pausa estiva di agosto.

Ricordiamo gli orari di apertura dell’Associazione: 8.30-12.30, 14-18.

(MP/am)




Nuovo corso disponibile: sicurezza negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 177/2011)

Informiamo che abbiamo aggiunto al nostro catalogo un nuovo corso fondamentale per la sicurezza sul lavoro: “Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. n. 177/2011)”

Questo corso è stato ideato per rispondere alle esigenze formative specifiche dettate dal DPR n. 177/2011, che disciplina la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi per l’esecuzione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Comprendiamo l’importanza cruciale di una formazione adeguata in ottica di prevenzione e per garantire la conformità normativa in questi contesti ad alto rischio.

Accedendo al sito www.apiformazione.org, nella sezione “Corsi a pagamento” troverete il  “Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. n. 177/2011)” per conoscere il calendario e le modalità di iscrizione. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro ufficio all’indirizzo formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341282822.

(SB/sb)




Corso di formazione automazione pneumatica “Festo”

Informiamo che nel mese di ottobre è prevista la seconda edizione del “Corso di formazione automazione pneumatica Festo”.

Guidato da docenti qualificati Festo, il corso svilupperà le competenze necessarie per affrontare le sfide tecniche e sfruttare al massimo le soluzioni innovative e le tecnologie pneumatiche proposte.
 
Programma

  • Principi fondamentali dell’aria compressa e approfondimento dei simboli pneumatici
  • Trattamento dell’aria compressa, perché, come e quando utilizzare specifici elementi
  • Valvole pneumatiche, analisi delle funzioni
  • Unità di valvole, caratteristiche principali e differenze
  • Attuatori pneumatici e sensori di finecorsa, differenze, tipologie e scelta del componente
  • Esercitazione pratica e realizzazione di semplici sistemi di automazione
Accedendo al sito www.apiformazione.org, nella sezione “Corsi a pagamento” troverete il “Corso di formazione automazione pneumatica Festo” per conoscere il calendario e le modalità di iscrizione. 

L’iscrizione è aperta anche alle aziende non associate con una maggiorazione della quota di iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro ufficio all’indirizzo formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341282822.

(SB/tm)




La fatica della filiera locale “Meno competitività”

La Provincia del 4 agosto 2025, intervista a Enrico Vavassori, presidente Confapi Lecco Sondrio. 




Energy Release 2.0: firmato il decreto che modifica il meccanismo

Informiamo le Aziende Associate che lo scorso 29 luglio il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il decreto che modifica il meccanismo dell’Energy Release. Il nuovo decreto, nel confermare l’allocazione dell’energia anticipata a 65 €/MWh secondo le manifestazioni di interesse già inviate al GSE a marzo scorso, prevede l’introduzione di una procedura competitiva per la selezione dei soggetti incaricati della realizzazione di nuova capacità di generazione e della restituzione dell’energia anticipata. Si interviene poi con l’inserimento di una clausola che evita l’eventuale sovra-remunerazione dell’investimento nello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili al termine dei venti anni contrattuali, anche tenendo conto dell’anticipazione triennale dell’energia a prezzo calmierato.

Tali modifiche sono state introdotte al fine di evitare di incorrere in violazioni alle disposizioni sugli Aiuti di Stato imposte dalla Commissione Europea.

Il Decreto, prima di diventare operativo, deve essere trasmesso alla Corte dei Conti e solo successivamente sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A valle dell’entrata in vigore del Decreto si dovranno poi attendere le Regole Operative da parte del GSE e solo allora gli operatori potranno avere un quadro chiaro e completo delle nuove disposizioni e delle eventuali implicazioni sulla procedura.

(RP/rp)




Formazione sicurezza: riconoscimento crediti formativi secondo il nuovo Accordo Stato- Regioni 2025

Con riferimento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (Rep. Atti n.59/CSR), di cui si è data ampia informazione nelle circolari di giugno e luglio dell’associazione, in questa nuova circolare si focalizza il tema del riconoscimento della formazione pregressa.

Le competenze acquisite in occasione di corsi precedenti che magari si riferivano a ruoli diversi nella gestione della sicurezza in azienda, possono essere riconosciuti in base alle regole indicate in apposite tabelle, che erano già esistenti ma che sono state aggiornate.

Una tabella riguarda la formazione iniziale (es. DL, DL-RSPP, dirigente, preposto, RLS, lavoratore) e l’altra riguarda i corsi di aggiornamento periodico (es. aggiornamento DL-RSPP, dirigenti, preposti, RLS, lavoratori).

Per ogni figura aziendale vengono indicati:

  • i corsi frequentati che danno esonero totale o parziale da altri percorsi;
  • i casi in cui la frequenza resta obbligatoria (nessun esonero);

Gli esoneri non devono essere intesi in modo automatico ma valutati da un soggetto competente che verifichi la validità e la coerenza dei percorsi svolti in precedenza. La sola partecipazione a un corso non garantisce infatti il riconoscimento dei crediti, se i contenuti trattati non risultano documentati o corrispondenti a quanto richiesto dalle nuove indicazioni.

Si allega:

  • Tabelle dell’allegato III all’accordo 2025 che contengono le regole per il riconoscimento dei crediti acquisiti mediante altri corsi sicurezza già svolti.

Si raccomanda una verifica attenta delle situazioni di credito formativo, in collaborazione con l’RSPP o con il consulente sicurezza, che possa essere correttamente documentata per una tracciabilità anche futura.

In caso di dubbi, potete rivolgervi in Associazione: 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it.

(SB/sn)
 




Delegazione cinese a Roma: 3 settembre 2025

Nell’ambito delle attività di Confapi Asia Help Desk e in collaborazione con Assocamerestero e la Camera di Commercio Italiana in Cina, vi informiamo che il 3 settembre alle ore 10.00 presso la sede di Roma della Banca Popolare di Sondrio, in Via Cesare Pavese 336, si terrà, in occasione della visita della Delegazione del Bureau al Commercio della Municipalità di Pechino in Italia, un evento per presentare le opportunità tra la municipalità di Pechino e le aziende italiane.
 
Di seguito trovate i settori di maggiore interesse:
  • Digitalizzazione e AI
  • Manifattura Avanzata
  • Energia Green
  • Farmaceutico
  • Sport Invernali
  • Fashion & lifestyle 
In allegato il programma e la composizione della delegazione.

Chi volesse partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)