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Crediti Iva è vittoria del buonsenso

“L’approvazione in Commissione Finanze del Senato della risoluzione sullo sblocco immediato dei crediti IVA per le imprese in crisi di liquidità è una vittoria del buonsenso che accoglie le grida d’allarme lanciate da mesi dal mondo delle piccole e medie imprese industriali.” Con queste parole, Cristian Camisa, Presidente di Confapi, commenta favorevolmente il via libera all’atto che impegna il Governo a superare il “circolo vizioso” della fideiussione obbligatoria.
“Fino ad oggi – spiega – molte PMI industriali si sono trovate intrappolate in un meccanismo perverso: lo Stato deve loro somme ingenti (crediti IVA strutturali), ma per restituirle richiede una garanzia fideiussoria. Tuttavia, le banche non concedono tale garanzia proprio perché l’impresa, non incassando il proprio credito, presenta una momentanea crisi di liquidità e un’erosione del patrimonio netto”.
“Lo Stato non ti paga perché sei in difficoltà, ma sei in difficoltà proprio perché lo Stato non ti paga – precisa Camisa – Chiedere una fideiussione a un’azienda a cui mancano i propri soldi è un ostacolo burocratico che ha rischiato di spingere verso il fallimento realtà produttive che sono invece sane e vitali.”
La risoluzione approvata oggi, su iniziativa del Presidente della Commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, introduce due pilastri fondamentali per la salvaguardia del tessuto produttivo: o una “corsia d’urgenza” per la verifica dei crediti IVA spettanti, con erogazione immediata entro due mesi dalla richiesta, o in caso di esito positivo della verifica, l’impresa non dovrà più presentare costose fideiussioni bancarie o assicurative, o l’Agenzia delle Entrate dovrà valutare la solidità dell’azienda non solo sulla base del bilancio passato, ma sulla continuità aziendale e sulla capacità di generare fatturato.

“Accogliamo con estremo favore l’impegno chiesto al Governo per una circolare interpretativa che riconosca la “crisi da credito IVA”. Non possiamo permettere che i dipendenti vadano a casa e che i libri finiscano in tribunale solo perché la burocrazia è più lenta delle necessità del mercato,” conclude Camisa “Ora ci aspettiamo che l’Esecutivo voglia dare seguito immediato a questo atto, trasformando i principi del Codice della Crisi d’Impresa in ossigeno reale per le nostre PMI industriali”.
 
 
 




Congiunturale: per pmi industriali fiducia limitata in prospettive di sviluppo

Maggior attenzione alla difesa e alla gestione dell’incertezza che a strategie di crescita espansiva, con una fiducia ancora limitata nelle prospettive di sviluppo nel medio termine. È questo il sentiment che emerge dall’analisi congiunturale del 2025 realizzata da Confapi. L’analisi si basa sulla survey periodica condotta da Confapi su un campione di circa 2.000 midcap e Pmi Industriali ampiamente rappresentativo delle circa 116.000 aziende industriali associate e localizzate in tutte le regioni italiane.
Il 31,66% delle imprese intervistate prevede un andamento di mercato stabile, indicando aspettative di continuità più che di cambiamento. Il 28,72% vede prospettive di crescita, ma prevalentemente moderata: la crescita forte è percepita come poco probabile. Sul fronte opposto, il 30,61% prevede una contrazione del mercato, percentuale bilanciata con le imprese che prevedono crescita. Infine, il 9% dichiara di non saper fare previsioni e rafforza l’idea di un contesto economico complesso. Per il primo semestre del 2026, le previsioni degli imprenditori su produzione e fatturato delineano un quadro complessivamente improntato alla stabilità. Oltre la metà delle imprese (53,29%) prevede livelli sostanzialmente invariati di produzione rispetto al periodo precedente, una quota non trascurabile (23,58%) ne attende un aumento, mentre il 23,13% prospetta una diminuzione. La maggioranza degli imprenditori (52,11%) prevede un fatturato stabile, mentre il 26,37% si attende un incremento. In merito agli ordini attesi, viene confermato un quadro di prevalente stabilità, accompagnato tuttavia da elementi di cautela. Il 51,81% prevede che i volumi degli ordini rimarranno sostanzialmente invariati il 27,08% si mostra invece ottimista, ipotizzando un aumento, mentre il 21,11% prevede una diminuzione.

Solo il 20,63% degli imprenditori intervistati dichiara di prevedere nuove assunzioni nel 2026 mentre gran parte delle imprese (82,08%) non prevede di ricorrere agli ammortizzatori sociali.
La maggior parte delle Pmi industriali nel 2025 ha mantenuto stabile la propria forza lavoro, con il 58,75% delle imprese che non ha apportato modifiche all’organico. Il 25%, ha assunto nuovo personale.
Per quanto riguarda le previsioni dell’export, le aziende mostrano una chiara preferenza per l’Europa (36%), scelta per prossimità geografica e minori rischi operativi. Il Nord America (17%) si conferma mercato strategico ad alto valore, mentre il Medio Oriente (13%) emerge come area di crescente interesse.
In merito agli investimenti: il 36,31% delle Pmi industriali prevede di effettuarne di nuovi. Tra gli ambiti di investimento, emerge con chiarezza la priorità assegnata all’acquisto di nuovi impianti e macchinari, indicata dal 57,89% delle aziende investitrici, seguono il rafforzamento delle competenze del personale (25,15%), elemento chiave per sostenere i processi di innovazione, e la transizione digitale (21,05%), sempre più centrale per l’ottimizzazione dei processi aziendali.

 
Per quanto riguarda i dazi, la maggioranza delle imprese intervistate (78,34%) non prevede impatti rilevanti dall’introduzione dei dazi statunitensi, mentre circa un quinto (21,66%) si attende conseguenze sulla propria attività.  È quanto emerge dall’analisi congiunturale del 2025 realizzata da Confapi. L’analisi si basa sulla survey periodica condotta da Confapi su un campione di circa 2.000 midcap e Pmi ampiamente rappresentativo delle circa 116.000 aziende industriali associate e localizzate in tutte le regioni italiane.
 
Tra le aziende che prevedono un impatto emerge soprattutto preoccupazione per l’aumento dei costi delle materie prime e dei componenti importati (46,07%) nonché per la riduzione della competitività sui mercati esteri (41,57%). Sul fronte dei costi operativi, oltre la metà delle imprese prevede un aumento moderato (38,46%) o significativo (13,85%), mentre quasi un quarto non si attende effetti rilevanti.
 
Più in generale, il contesto inflazionistico legato ai costi energetici e alle materie prime continua a rappresentare una variabile critica per le Pmi industriali, con potenziali ripercussioni sulle strategie produttive. Il 60% degli intervistati si aspetta dei rialzi.
 




CABLATORE (Civate)

Azienda specializzata in automazione industriale e robotica ricerca “cablatore”.

La figura è un cablatore qualificato di schemi elettrici-bimpianti (autonomia lettura scheni) e lavorazione “bordo macchina”.

Requisiti:

Titolo di studio: Qualifica professionale
Indirizzo di studio: elettrotecnica
Livello di esperienza: 3-5 anni
Conoscenze linguistiche: inglese

Sede di Lavoro: Civate (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




MAGAZZINIERE (Valmadrera)

Azienda metalmeccanica produttrice di particolari saldati, ricerca magazziniere per attività di:

  • Carico e scarico con uso del muletto frontale
  • Preparazione materiale per spedizione ai fornitori/terzisti
  • Gestione del magazzino
  • Bollettazione
  • Asservimento macchine
  • Controllo giacenze e verifica riordino materiale

Requisiti richiesti: esperienza pregressa

Sede di lavoro: Valmadrera

Impegno orario: su giornata  

Tipo di contratto offerto: valutabile in base alle esperienze e/o alla condizione lavorativa

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




MOCA: novità dall’Europa per i materiali a contatto con alimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 febbraio 2026 sono stati pubblicati due nuove Regolamenti della Commissione Europea che intervengono sulla disciplina dei materiali destinati a venire in contatto con alimenti, cosiddetti MOCA.

Si tratta in particolare del:

  • Regolamento (UE) 2026/245 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione o le condizioni d’uso di diverse sostanze. Più nel dettaglio il regolamento aggiunge indicazioni riguardanti le sostanze: estere trifenilico dell’acido fosforoso polimerizzato; terz-butilfosfonato di calcio; ammine, di-C14-C20-alchil, ossidate, da olio vegetale idrogenato; cera di crusca di riso, ossidata; 2,2’-ossidietilammina e cera di crusca di riso, ossidata, sale di calcio. Il regolamento modifica anche le indicazioni relative all’ammine, di-C14-C20-alchil, ossidate, da sego idrogenato.
  • Regolamento (UE) 2026/250 che rettifica il regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213. Il regolamento, in particolare, apporta modifiche all’articolo 3 relativo al divieto di utilizzo del BPA, all’articolo 9 e all’articolo 11 relativo alle disposizioni transitorie relative agli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Entrambi i Regolamenti entrano in vigore il 23 febbraio 2026.

Si suggerisce di consultare il sito Efsa (autorità europea per la sicurezza alimentare) non appena verrà aggiornato.

(SN/am)




“Caro energia, più risorse alle imprese”

La Provincia del 19 gennaio 2026, parla Ambrogio Bonfanti presidente del Consorzio Adda Energia. 




Webinar gratuiti “Focus Csr – Il ruolo delle certificazioni”: 23 febbraio 2026 ore 11

Proseguono le proposte di webinar gratuiti attivati da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Si tratta di un programma gratuito di webinar tematici tenuti da docenti qualificati, per supportare le figure che nelle imprese seguono i temi connessi alle direttive europee. In allegato la locandina del prossimo appuntamento.

 

Il ruolo delle certificazioni – 23 febbraio 2026
Il sistema di certificazioni contribuisce a garantire la qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi nell’ambito della sostenibilità. Una panoramica degli obblighi normativi, delle novità e delle opportunità contribuirà a facilitare le imprese nella definizione delle scelte in questo settore. Inoltre, verrà affrontato il tema della certificazione dei rapporti di sostenibilità.
Relatore: Silvio Genovese, Lead auditor e membro dell’executive board di SQS – Swiss Association for Quality and Management Systems.

Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA

Possono partecipare gratuitamente una o più figure aziendali, scegliendo i temi di interesse.

Ogni webinar si svolge ogni due settimane circa, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.
L’associazione raccoglie le adesioni e invia il link nella mattinata del webinar.

Programma completo dei temi proposti e calendario dei webinar:

  • rischi climatici e assicurazioni – 26 gennaio
  • principi di good governance – 9 febbraio
  • ruolo delle certificazioni – 23 febbraio
  • greenwashing e la gestione dell’informazione corretta – 9 marzo
  • regolamento ecodesign, economia circolare e diritto alla riparazione – 23 marzo
  • regolamento critical materials – 13 aprile
  • regolamento packaging PPWR – 27 aprile
  • regolamento EUDR sulla deforestazione – 4 maggio 
  • Regolamento EU CSDD sul lavoro forzato – 18 maggio
 
Per qualunque domanda e approfondimento, in associazione potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it



Bando ISI INAIL 2025: calendario in aggiornamento entro il 2 marzo 2026

Ecco il link alla pagina Inail con il testo del bando. Si segnala che il prossimo aggiornamento del “Calendario scadenze” per il Bando Isi 2025 è previsto entro il 2 marzo 2026.

 

Questa misura INAIL supporta progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa.
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro. La principale novità dell’edizione 2025/2026 è l’Intervento Aggiuntivo, un bonus fino a 20.000 € finanziato all’80% per progetti complementari come fotovoltaico su bonifiche amianto o DPI intelligenti.

Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’Iva, secondo le seguenti specifiche:

  • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
  • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
  • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’edizione 2025/2026 facilita il raggiungimento della soglia minima di 130 punti grazie all’aumento del bonus settori ATECO a 10 punti e all’introduzione di nuovi punteggi per le certificazioni ambientali (ISO 14001 ed EMAS). Inoltre non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
Interventi aggiuntivi:
Per gli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4, le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti, per ciascun Asse, nell’elenco degli interventi aggiuntivi ammissibili.
L’intervento aggiuntivo può essere finanziato fino all’80% del suo valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l’importo massimo erogabile di 20.000,00 euro e l’importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130.000,00 euro l’importo richiesto per il progetto principale.
Tramite la sezione “Accedi ai servizi online” le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono pubblicate progressivamente nell’allegato Calendario scadenze Isi 2025.

 

(SN/am)




Errata compensazione del credito imposta 4.0

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 40 del 16 febbraio, ha fornito indicazioni in merito alle modalità per sanare l’avvenuto utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 in caso di comunicazioni non corrette.

Nel caso di specie, l’impresa ha effettuato tra maggio e agosto 2024 investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che sono stati ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi entro il 31 dicembre 2024.

La società afferma di aver compensato le prime due quote annuali dei crediti d’imposta a dicembre 2024 e a gennaio 2025, senza però aver presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 6 del DL 39/2024 e avendo presentato comunicazioni di completamento non correttamente compilate, avendo selezionato l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.

Si chiedono quindi chiarimenti in merito alle modalità attraverso cui porre rimedio nella fattispecie.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020 e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.

Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024 (vale a dire dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024), il contribuente è invece tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito, compilando e inviando l’apposito modulo disponibile sul sito del GSE;
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato le risposte a interpello nn. 260/2024 e 69/2025, affermando che la presentazione, nell’ordine, della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.

Nel caso di specie, dunque, l’impresa che non ha trasmesso la comunicazione preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a consuntivo, sebbene trasmessa, non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.

Quanto alle modalità per sanare le violazioni commesse compensando le prime due quote dei suddetti crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate distingue tra quota compensata nel 2025 e quota compensata nel 2024.

La violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell’art. 13 comma 4-ter del DLgs. 471/97 “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione”, presentando, nell’ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro.

Diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. In verità, come previsto dall’art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97, “quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4ter” si applica la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

Posto che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ex art. 38-bis del DPR 600/73, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame il contribuente dovrà procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione “Erario”, con il codice tributo “6936” in corrispondenza della somma da indicare nella colonna “importi a debito versati” (cfr. ris. nn. 3/2021, 45/2023 e 41/2025).

Inoltre, ove provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 472/97 (ravvedimento).
 

(MF/ms)




LIPE 4 trimestre 2025: le opzioni per assolvere il relativo adempimento

I soggetti passivi tenuti a comunicare i dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2025 possono adempiere a questo obbligo con due modalità alternative (art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010):
  • presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni (LIPE), riferita a tale trimestre, entro il prossimo 2 marzo, considerato che il termine di trasmissione ordinario (28 febbraio) è sabato e il giorno successivo (1° marzo) una domenica;
  • inviare, entro la stessa data (2 marzo 2026), la dichiarazione IVA per il 2025 comprensiva del quadro VP.
Il contenuto del quadro VP del modello IVA è sostanzialmente uguale all’omonimo quadro della comunicazione LIPE, salvo:
  • alcune differenze nel rigo VP1 in relazione ai campi “Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)“, “Eventi eccezionali” (non presente) e “Operazioni straordinarie”;
  • la mancanza del rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”) riservato ai soggetti passivi che liquidano l’IVA trimestralmente “per opzione” (art. 7 del DPR 542/99), in quanto il rigo non deve essere compilato per le operazioni del quarto trimestre.
Le istruzioni della dichiarazione IVA precisano, in particolare, che:
  • la casella “Subforniture” deve essere barrata solo se il soggetto passivo si è avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74 comma 5 del DPR 633/72, che permettono di effettuare il versamento dell’imposta imputabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale e senza l’applicazione di interessi;
  • nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno, il campo “Operazioni straordinarie” deve essere compilato indicando la partita IVA del soggetto dante causa (es. società incorporata) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività svolta da tale soggetto.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro VP e l’individuazione dei dati da indicare nei righi occorre fare riferimento alle istruzioni fornite per il modello di comunicazione LIPE approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793/2017 (come modificato, da ultimo, dal successivo provv. n. 125654/2024).

Laddove il quadro VP sia presentato in sede di dichiarazione annuale IVA rimane, comunque, possibile correggere o integrare i dati errati o incompleti riferiti alle liquidazioni del quarto trimestre, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini”.

La correzione o integrazione sembra poter avvenire, alternativamente:

  • rettificando i dati nel quadro VP, se il nuovo invio della dichiarazione IVA avviene entro il prossimo 2 marzo;
  • compilando il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se l’invio della dichiarazione IVA “Correttiva nei termini” avviene tra il 3 marzo e il 30 aprile.
In questo secondo caso, stando alle istruzioni per la compilazione del modello IVA, è necessario riportare nuovamente tutti i dati richiesti nel quadro VH, inclusi quelli non oggetto di integrazione o correzione.

Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA.

La sola eccezione è rappresentata da coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione o a effettuare le liquidazioni periodiche, come nel caso dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o di coloro che registrano soltanto operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72.

È necessario, tuttavia, che, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Si pensi a un soggetto passivo che effettua solo operazioni esenti IVA di cui all’art. 10 del DPR 633/72, qualora venisse meno la condizione dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, a fronte di un acquisto in reverse charge.

Sono, altresì, esclusi dall’obbligo comunicativo coloro che, nel trimestre di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva. L’obbligo resta, però, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).

Sanzione ridotta se si regolarizza entro 15 giorni

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la correzione dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (da 1/9 a 1/4 del minimo, in base a quando viene operata la regolarizzazione).

(MF/ms)