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Piccole imprese e mercati esteri Un aiuto alla visibilità nelle fiere

La Provincia del 24 gennaio 2023, parla Angelo Crippa export manager dell’Ufficio Estero. 




Bando regionale “Ricerca & innova”: domande a partire dal 25 gennaio 2023

Ormai prossimi alla data di apertura ricordiamo l’opportunità di partecipare al bando “Ricerca & Innova”, già segnalato nella circolare API n.655 del 20 dicembre 2022. Il bando apre mercoledì 25 gennaio alle ore 14.
Si tratta della più importante misura di Regione Lombardia a supporto dell’innovazione delle PMI del territorio, che possono richiedere un’agevolazione mista (finanziamento agevolato e contributi a fondo perduto in conto capitale, a totale copertura dell’investimento ammissibile di progetto) con un contributo fino a 1 milione di euro.

Il bando è l’evoluzione del precedente “Tech Fast Lombardia” e ha una dotazione finanziaria importante, di oltre 27 milioni di euro. “Ricerca & Innova” punta a sostenere gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale) da parte delle PMI lombarde. Gli investimenti ammissibili possono andare da un minimo di 80.000 euro fino a un massimo di 1 milione di agevolazione concedibile per soggetto.
La modulistica del Bando è disponibile sul sito regionale, nella pagina dedicata (cliccare qui).

La documentazione comprende il decreto istitutivo della misura, l’Allegato A e l’Allegato B, le delibere della Giunta Regionale, i fac simile per l’adesione e il format Timesheet per la rendicontazione.
Nella stessa pagina web sono disponibili le FAQ navigabili, oltre ai contatti dell’assistenza.
Una volta aperto il bando, le pmi potranno presentare le domande per l’agevolazione mista esclusivamente sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia (cliccare qui).

(SN/am)

 




Torneria Colombo L’academy interna sarà potenziata

La Provincia del 21 gennaio 2023, servizio sulla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo. 




Aggiornamento “Bonus Export Digitale”

Con Provvedimento del 14 dicembre 2022 è stata estesa anche alle Piccole Imprese manifatturiere (codice ATECO C dal 10.00.00 al 33) la possibilità di accedere al Bonus Export Digitale. 

Si definisce piccola Impresa un’impresa con un numero di dipendenti inferiori a 50 e con un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo a fondo perduto di 4.000 euro a fronte di almeno 5.000 euro di spesa, per soluzioni digitali utili all’internazionalizzazione.

È un progetto del Ministero degli Esteri e dell’Agenzia ICE che punta a sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:

  • realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile
  • realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online attraverso attività di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza social) adatte al settore di competenza
  • servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
  • iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing

Per maggiori informazioni e per indicazioni su come presentare la domanda visitate https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale 

(GF/am)




Aziende Associate da 1 a 6 dipendenti: documentazione da compilare

A seguito dell’adeguamento della quota associativa definita “minimale” entrato in vigore il 1° gennaio 2022, chiediamo alle aziende associate che hanno da 1 a 6 dipendenti di compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e inviarlo alla mail segreteria@api.lecco.it entro il 15 febbraio 2023.

Ricordiamo che la modalità di pagamento della quota associativa è tramite ri.ba.

Le scadenze sono:

  • 10 maggio 2023
  • 10 settembre 2023
  • 10 gennaio 2024
Per la quantificazione del “minimale” relativo all’anno in corso, il riferimento è al numero dei dipendenti di gennaio 2023.

Si allega inoltre la distinta con gli importi della quota associativa da inviare mensilmente all’ufficio Amministrazione di Api Lecco Sondrio tramite mail amministrazione@api.lecco.it

(MP/sg)
 




Dichiarazioni ed esenzioni Conai: scadenze periodiche, 20 gennaio e 28 febbraio

Scadenza 20 gennaio 2023
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”) che hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per controllare e calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2023
Riguarda gli esportatori di merce imballata che possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2022. Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

(SN/am)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2022con indice pari a 118,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 9,974576%.
 
(FV/fv)



Bonus carburante dipendenti approvato anche per il 2023

Per effetto dell’art. 1 comma 1 del Dl 14 gennaio 2023 n. 5 (c.d. Dl “Trasparenza”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio, il valore dei buoni benzina riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite di 200 euro per tutto il 2023 (non quindi solo per il primo trimestre, come previsto nella versione originaria del Dl approvata dal Consiglio dei Ministri.

Nessuna modifica viene invece prevista in merito alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit, che per il 2023 torna quindi alla misura “ordinaria” di 258,23 euro (incrementata a 3.000 euro per il 2022).

L’art. 1 comma 1 del Dl 5/2023 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo” del Tuir, “il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.

Viene quindi, in sostanza, estesa al 2023 la disciplina di favore in precedenza prevista dall’art. 2 del Dl 21/2022, secondo il quale “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3” del Tuir.

Con riguardo al bonus carburante 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti principalmente con la circolare n. 27/2022. Tali chiarimenti si ritengono applicabili, per quanto compatibili, anche con riferimento al bonus carburante 2023.

Considerato l’analogo riferimento ai “datori di lavoro privati”, anche la nuova disposizione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti (cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 15/2022).

Quanto all’ambito oggettivo, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l’Agenzia, rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

In merito all’individuazione dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, anche la nuova disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai “lavoratori dipendenti”, secondo l’Agenzia rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Con riferimento al profilo della tassazione lato dipendente, la nuova norma del Dl 5/2023 dispone che resta fermo quanto previsto dall’art. 51 comma 3, terzo periodo, del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Agevolazione ulteriore rispetto alla soglia ordinaria

Secondo i precedenti chiarimenti dell’Agenzia, il bonus carburante rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al limite di 258,23 euro previsto dal citato art. 51 comma 3 del Tuir, circostanza che sembra avvalorata anche dalla nuova formulazione letterale della norma.

Ne consegue che, per il 2023, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Sotto il profilo del reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, non rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 100 comma 1 del Tuir, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente deducibile dal reddito d’impresa a norma dell’art. 95 del Tuir, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
 

(MF/ms)




Intrastat: riepilogo termini e scadenze 2023

Il 25 gennaio 2023 scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di dicembre e nel 4° trimestre 2022.

Si ricorda che i termini di presentazione erano stati modificati dall’art. 3, comma 2, del Dl. n. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), in vigore dal 22 giugno 2022, fissandoli entro il termine del mese successivo al periodo di riferimento.

Successivamente, in sede di conversione in legge del Dl. n. 73/2022 (Legge n. 122/2022), la scadenza è stata riportata al 25 del mese successivo del periodo di riferimento.

Nella tabella seguente sono riepilogate tutte le scadenze relative al 2023, tenendo conto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

 

Periodo di riferimento Termine di presentazione
Dicembre 2022 e 4° trimestre 2022 25 gennaio 2023
Gennaio 2023 27 febbraio 2023
Febbraio 2023 27 marzo 2023
Marzo e 1° trimestre 2023 26 aprile 2023
Aprile 2023 25 maggio 2023
Maggio 2023 26 giugno 2023
Giugno e 2° trimestre 2023 25 luglio 2023
Luglio 2023 25 agosto 2023
Agosto 2023 25 settembre 2023
Settembre e 3° trimestre 2023 25 ottobre 2023
Ottobre 27 novembre 2023
Novembre 27 dicembre 2023
Dicembre e 4° trimestre 2023 25 gennaio 2024

Si ricorda che con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato rilevanti modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dal 1° gennaio 2022.

Tra le novità di maggior interesse si segnalano le seguenti:

  • semplificazione dei modelli INTRA-1 bis e INTRA-2 bis: gli operatori, che concludono spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, possono avvalersi del codice convenzionale unico “99500000”, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
  • nel modello INTRA-1 bis è aggiunta la rilevazione del Paese di origine delle merci a fini statistici;
  • nel modello INTRA-2 bis non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta;
  • nel modello INTRA-2 quater, relativo agli acquisti di servizi, non devono più essere indicati il codice Iva del fornitore, l’ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione e quella di incasso e il Paese di pagamento;
  • con riferimento alle cessioni intracomunitarie in regime di call-off-stock, le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione attribuito, ai fini Iva, al destinatario dei beni, vanno riepilogate nella sezione 5 del modello INTRA 1.

Regole periodicità di presentazione Modelli Intrastat – tabella di sintesi
 

Modello INTRA Periodicità Ammontare trimestrale delle operazioni UE Obbligo di presentazione
ACQUISTI BENI (INTRA 2-bis) Mensile Acquisti intra UE di beni è ≥ € 350.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai soli fini statistici
Trimestrale Non più ammesso No
ACQUISTI SERVIZI (INTRA 2-quater) Mensile Prestazioni di servizi UE ricevuti è ≥  € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai soli fini statistici
Trimestrale Non più ammesso No
CESSIONI DI BENI (INTRA 1-bis) Mensile Cessioni intra UE di beni è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai fiscali (ai fini statistici la presentazione è facoltativa ove l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intra UE di beni non è superiore a € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti)
Trimestrale Cessioni intra UE di beni è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti , ai soli fini fiscali
CESSIONE DI SERVIZI (INTRA 1-quater) Mensile Prestazioni di servizi UE resi è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai fini fiscali e statistici
Trimestrale Prestazioni di servizi UE resi è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti

 
(MF/ms)




Credito imposta “Ricerca e sviluppo”: dal 2023 aliquote ridotte

Dallo scorso 1° gennaio sono operative le nuove aliquote del credito d’imposta per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 1 commi 198-209 della L. 160/2019, come modificato, da ultimo, dall’art. 1 comma 45 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

La legge di bilancio 2023 non è intervenuta su tale agevolazione, se non con riferimento alla proroga di quella specifica prevista in relazione agli investimenti nel Mezzogiorno.

Fino al 2022, si ricorda, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo era pari al 20%, nel limite di 4 milioni di euro.

A norma del comma 203-bis dell’art. 1 della L. 160/2019, il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 comma 200 della L. 160/2019 è riconosciuto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il summenzionato credito d’imposta è però riconosciuto in misura “maggiorata” al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Nello specifico, tale credito d’imposta è riconosciuto, anche per il 2023, in misura pari al (art. 244 del DL 34/2020 e art. 1 comma 185 della L. 178/2020):

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (UE) 651/2014, in particolare dall’art. 25 del medesimo regolamento in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.

La proroga al 2023 per tale credito d’imposta “potenziato” è stata disposta dall’art. 1 comma 268 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica è poi riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-ter della L. 160/2019).

Il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-quater della L. 160/2019).

In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto:

  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (art. 1 comma 203-quinquies della L. 160/2019);
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (art. 1 comma 203-sexies della L. 160/2019).

La tabella di seguito riepiloga la misura dell’agevolazione:
 

Credito d’imposta 2023 2024 2025 dal 2026 al 2031
R&S 10%,
max 5 milioni
(salvo credito “potenziato”
per il Mezzogiorno)
10%,
max 5 milioni
10%,
max 5 milioni
10%,
max 5 milioni
Innovazione tecnologica 10%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
Design e ideazione estetica 10%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
Innovazione 4.0 e green 10%,
max 4 milioni
5%,
max 4 milioni
5%,
max 4 milioni
 

 
(MF/ms)