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Webinar CBAM per importazione di merci extra UE: mercoledì 24 settembre 2025

Si segnala che la Camera di Commercio Como-Lecco ha previsto a settembre un seminario dedicato al CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: aspetti normativi e tecnico-operativi.

Martedì 23 settembre 2025 – dalle ore 9.30 modalità webinar
CBAM Lo stato dell’arte, le novità normative e l’avvio della fase definitiva

L’incontro intende offrire un quadro completo sugli obblighi e sulle procedure connesse all’importazione di merci responsabili dell’emissione di gas a effetto serra originati in Paesi terzi. Il webinar descrive le novità normative introdotte in materia di dazi ambientali, illustrando gli step necessari per conformarsi alle disposizioni stabilite dalla Commissione Europea nel percorso verso la neutralità climatica entro il 2050.

Il Regolamento (UE) 2023/956 disciplina infatti un sistema che prevede per gli importatori di cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica, ferro e acciaio da Paesi extra-UE l’obbligo di corrispondere un importo equivalente al costo delle emissioni che sarebbe stato sostenuto qualora i beni fossero stati prodotti nell’Unione Europea. Nel caso in cui il produttore non-UE dimostri di aver già sostenuto un costo per le emissioni nel proprio Paese (es. attraverso una carbon tax), l’importo potrà essere parzialmente o totalmente dedotto.
Il seminario offrirà inoltre un focus sulle novità previste per il 2025 e sul passaggio dalla fase transitoria a quella definitiva del CBAM.

Si invita a consultare il programma dettagliato nel sito camerale per procedere all’iscrizione.

(SN/am)




In arrivo le risorse 2025 per i bandi “Brevetti+ Disegni+ e Marchi+”

Sono in arrivo le misure di sostegno alle Pmi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, ecco il link al sito del ministero: cliccare qui 

Il MIMIT (Ministero del Made in Italy) ha definito la programmazione annuale per il 2025 delle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, strumenti chiave per le PMI che desiderano valorizzare i propri titoli di proprietà industriale.

Il decreto del 6 agosto 2025 evidenzia che l’opportunità è significativa, infatti le risorse destinate a queste iniziative sono complessivamente 32 milioni di euro.

  • 20.000.000,00 € per la misura Brevetti+
  • 10.000.000,00 € per la misura Disegni+
  • 2.000.000,00 € per la misura Marchi+
In passato, le risorse si sono esaurite rapidamente, pertanto è essenziale prepararsi in anticipo sulla data di riapertura dei bandi, che è imminente.

Per valutare l’applicabilità di questi bandi al proprio business e per ricevere assistenza nelle domande di agevolazione, potete chiamare o scrivere in associazione (0341.282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it).

(SN/am)




Chiarimenti sul trattamento di fine mandato degli amministratori

Il trattamento di fine mandato (TFM) costituisce un’indennità, stabilita dallo Statuto o dall’assemblea, che la società si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato.

A livello contabile, gli accantonamenti al fondo TFM sono rilevati in ogni esercizio con il criterio della competenza economica nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili del passivo dello Stato patrimoniale (cfr. appendice “Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” del documento OIC 31).

Sotto il profilo fiscale, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM sono deducibili, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del TUIR, nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in base al criterio di competenza.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, condivisa dalla giurisprudenza prevalente, per effetto del richiamo operato dall’art. 105 comma 4 del TUIR all’art. 17 comma 1 lett. c) del TUIR, la deducibilità degli accantonamenti è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da “atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”, che ne specifichi anche l’importo. Se tale condizione non si verifica, il TFM può essere dedotto nell’esercizio in cui è effettivamente corrisposto, secondo il criterio di cassa (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13 ottobre 2017 n. 124 e Cass. 3 luglio 2025 n. 18026).

È alquanto diffusa tra le aziende la prassi di stipulare polizze assicurative a copertura dell’indennità di fine mandato spettante agli amministratori, che consentono di ottenere, al momento della cessazione del mandato, la restituzione di un importo minimo pari ai premi corrisposti (al netto delle spese), nonché il riconoscimento di eventuali rendimenti finanziari.

Il beneficiario della polizza (ossia il soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto) può essere l’amministratore o la società stessa.

In entrambi i casi, secondo l’impostazione contabile prevalente, la società contraente deve imputare a Conto economico l’accantonamento al fondo TFM per la quota di competenza dell’esercizio; il premio assicurativo è invece contabilizzato nella voce “crediti verso altri” (B.III.2) dell’attivo dello Stato patrimoniale (cfr. nota operativa Fondazione Accademia Romana di Ragioneria n. 1/2017).

A livello fiscale, l’accantonamento al fondo TFM è deducibile per competenza secondo i criteri previsti dall’art. 105 comma 4 del TUIR, anche qualora la società stipuli una polizza assicurativa a copertura del medesimo, mentre i premi assicurativi, rappresentando un credito immobilizzato, non sono deducibili.

Occorre tuttavia rilevare che secondo il documento OIC 31 (§ 42) “se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l’intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo”. Secondo la dottrina contabile rientra in tale fattispecie il caso in cui la polizza preveda che l’impresa di assicurazione corrisponda quanto dovuto direttamente all’avente diritto alla prestazione di quiescenza o similare. Se, al contrario, l’obbligazione per la corresponsione del trattamento di quiescenza resta in capo all’impresa, i premi pagati devono essere considerati investimenti finanziari, da contabilizzare nella voce B.III.2) dello Stato patrimoniale, come previsto per il TFR dei dipendenti (cfr. documento OIC 31, § 69).

Tale modalità di contabilizzazione sembrerebbe ammissibile anche quando si tratti di polizze TFM che prevedono il trasferimento dell’intera obbligazione per la corresponsione dell’indennità alla compagnia di assicurazione, che provvederà a liquidare le somme dovute, comprensive dell’eventuale rendimento di polizza, direttamente all’amministratore.

Quanto al trattamento fiscale dei premi assicurativi, secondo la giurisprudenza, se il beneficiario della polizza TFM è l’amministratore e la società imputa direttamente a Conto economico i premi assicurativi ad essa relativi, anche i premi assicurativi devono ritenersi deducibili per competenza secondo i criteri previsti dall’art. 105 comma 4 del TUIR.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “la forma data, nella specie, agli accantonamenti effettuati a titolo di trattamento di fine mandato in favore dell’amministratore (…), ossia il fatto che essi siano stati fatti confluire in premi di polizze assicurative, non incide sulla disciplina applicabile, costituendo essa una mera modalità dell’accantonamento, non incidente sul titolo dell’operazione” (Cass. 16 febbraio 2021 n. 3994 e Cass. 27 febbraio 2015 n. 4042).

Nello stesso senso si è espressa la C.G.T. II Piemonte 27 febbraio 2023 n. 70/3/23, secondo la quale l’accantonamento al fondo TFM e il pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza TFM, contratta dalla società per costituirsi la provvista necessaria alla liquidazione al momento della cessazione dall’incarico dell’amministratore, sono equipollenti ai fini fiscali.

(MF/ms) 




Confapi e Rete Ufficio Estero a “Go international”

Informiamo le aziende associate che domani, mercoledì 17, e giovedì 18 settembre Confapi e Rete Ufficio Estero saranno presenti con due stand alla fiera Go International, che si terrà presso l’Allianz MiCo di Milano, Viale Eginardo, angolo Via Colleoni, GATE 3.

“Go International” è la principale fiera italiana dedicata ai servizi per l’export e l’internazionalizzazione delle imprese.

Confapi sarà presente al Gate 3, Stand C33.

 

Rete Ufficio Estero sarà presente al Gate 3, stand C31.

(MP/am)




Nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025

A seguito dell’adozione della nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 predisposta dall’ISTAT, a partire dal 1° aprile 2025, alcune attività hanno cambiato codice.

Chiediamo gentilmente alle Aziende Associate che hanno cambiato codice Ateco di riferimento di comunicarcelo, se non l’hanno ancora fatto.

Lo potete fare scrivendo all’indirizzo associazione@confapi.lecco.it

(SG/am)




Firma digitale: blocco per alcuni dispostivi di firma

InfoCamere sta inviando una nota ai possessori di firma digitale in cui avverte che per alcuni dispositivi (sia token che smart card)  il 31 dicembre 2025 scadrà la certificazione del chip crittografico (JSIGN3 e COSMOV9), poiché tale certificazione non è stata rinnovata dal produttore.
 
Pertanto, il 31/12/2025, il certificatore InfoCamere sarà tenuto a revocare il certificato di sottoscrizione presente sul dispositivo per rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal Regolamento UE 910/2014 (come modificato dal Regolamento UE 1183/2024).

InfoCamere oltre ad informare gli utenti propone anche l’acquisto online di un nuovo dispositivo a un prezzo agevolato .

La scadenza dei microchip delle firme digitali non va confusa con la scadenza del certificato digitale che dura invece 3 anni

(MF/ms)




Applicazione regime forfettario e lavoro dipendente: dal 2026 torna il limite di 30 mila euro

Con effetti dal 1° gennaio 2026 ritorna valida la soglia limite di 30.000 euro prevista ai fini dell’applicazione del regime forfetario dalla lettera d-ter), comma 57, Legge n. 190/2014.

La norma citata dispone che non possono applicare il regime forfetario: i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, al comma 12 ha elevato per l’anno 2025 il limite da 30.000 a 35.000, cosicché, visto il riferimento all’anno precedente contenuto nella norma citata, ad esempio, chi ha chiuso il 2024 (fatta salva l’applicazione principio di cassa allargato) con un reddito da lavoro dipendente/pensione pari a 32.000 euro: con le vecchie regole sarebbe stato costretto a uscire dal forfetario dal 2025, grazie al nuovo limite invece è potuto rimanere in tale regime.

Tale deroga ossia l’innalzamento del limite vale solo per il 2025 (applicazione forfetario per il 2025).

Da qui, chi chiuderà il 2025 con un reddito da lavoro dipendente/pensione superiore a 30.000 non potrà rimanere nel regime forfetario nel 2026.

Il limite in parola deve essere verificato tenendo conto che:

  • non devono essere conteggiati gli arretrati e altre somme soggette a tassazione separata (risposta n. 102/2020);
  • rilevano invece i premi di risultato da contratti collettivi, assoggettati a imposta sostitutiva del 10% (risposta n. 398/2020),
  • così come rilevano i redditi da lavoro dipendente all’estero (risposta n. 257/2021).
Dubbi sulla verifica della soglia di 30.000 euro potrebbero sorgere in ipotesi di percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI “mensile”.

Invero, si tratta di un’indennità sostitutiva del reddito di cui all’occupazione persa, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto reddito imponibile (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, TUIR), assoggettata a tassazione IRPEF.

Tuttavia, come da circolare n. 10/E/2016, la verifica di tale soglia di 30.000 euro è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente (cfr. paragrafo 2.3 della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).

Nello specifico, la causa di esclusione di cui alla lettera d-ter non opera:

  • se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
  • rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.
In tale ultimo caso la NaspI nel frattempo percepita (prima dell’attivazione del nuovo rapporto di lavoro) potrebbe rilevare ai fini della verifica del limite di 30.000 euro, ciò in attesa di nuovi chiarimenti ufficiali.

Tuttavia, ad una diversa conclusione potrebbe giungersi considerando le precedenti risposte a interpello n. 102/2020 e n. 398/2020, nelle quali è stato precisato che si assumono come rilevanti le somme percepite in via ordinaria: “senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia”.
 

(MF/ms)




Assistenza amministrativa e tecnica nella presentazione di bandi, predisposizione di perizie, diagnosi e dichiarazioni obbligatorie. NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

L’Associazione può supportare le aziende interessate nella partecipazione ai bandi a copertura degli investimenti. Confapi Lecco Sondrio può offrire infatti sia una consulenza amministrativa che una consulenza tecnica, laddove necessario.

 

Si segnalano a titolo esemplificativo le prestazioni di tipo tecnico che si possono erogare, tramite professionisti con i titoli richiesti:

  • Perizie tecniche (ad es. industria 4.0 / transizione 5.0)
  • Diagnosi energetiche
  • Dichiarazioni del rispetto del principio DNSH
  • Protocollo di legalità
  • Etc …
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di figure qualificate, con le competenze ed eventualmente la strumentazione necessaria.

 

Le attività del servizio includono:

  1. valutazione delle opportunità di finanziamento disponibili e applicabili;
  2. redazione delle relazioni tecniche, dichiarazioni o autovalutazioni;
  3. accompagnamento nella partecipazione al bando.
Per l’elenco completo dei servizi offerti visitare il sito dedicato dell’Associazione CLICCARE QUI 

 

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo: servizi@confapi.lecco.it , 0341.282822.

(SN/am)




“Giovani, il futuro è qualcosa che va costruito”

Il Giornale di Lecco dell’8 settembre 2025, intervista al nostro consigliere Angelo Cortesi. 




Confapi Lecco Sondrio e Synergie Como: al via progetto di riqualificazione professionale per disoccupati

La domanda incontra l’offerta supportata dalla formazione. Per cercare di far incontrare la richiesta delle aziende, sempre più crescente di personale specializzato, e di trovare un’occupazione per molte persone che la stanno cercando, Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con Synergie Como, agenzia per il lavoro, organizza un progetto di riqualificazione e inserimento professionale per diventare “addetto/a alla produzione”, dedicato alle aziende della provincia di Como.
Il progetto è rivolto ai disoccupati (persone iscritte ai Centri per l’Impiego, privi di occupazione) e inoccupati/inattivi (coloro che non hanno mai avuto un’occupazione o che non sono più attivi sul mercato del lavoro/NEET).
Il corso, in partenza a fine settembre e della durata di un mese, si pone come obiettivo la formazione dei partecipanti nell’ambito del settore metalmeccanico, fornendo una conoscenza teorico e pratica delle principali lavorazioni meccaniche, delle macchine utensili e nozioni delle principali attrezzature in uso.

La durata del corso è di 160 ore all’interno del quale sono previste: 16 ore di formazione sulla sicurezza alto rischio, 64 ore di formazione teorica in aula/laboratorio, 80 ore di formazione pratica in “training on the job” presso le aziende aderenti.
Al termine del percorso le imprese potranno inserire i corsisti con un contratto di somministrazione di 6 mesi (anche frazionati, prevendendo un periodo di prova).
Su Lecco abbiamo già organizzato vari corsi di riqualificazione in ambito metalmeccanico di questo tipo che hanno registrato un ottimo risultato sia per le aziende sia per i lavoratori. Le nostre imprese nel Comasco ci hanno chiesto di replicare il progetto sul territorio e lo abbiamo fatto insieme a un partner affidato di Confapi a livello nazionale, Synergie. Questi progetti prevedono un percorso di formazione molto efficace in cui si riescono a trasferire le nozioni base al partecipante per poi iniziare a lavorare in un’azienda metalmeccanica”, spiega Marco Piazza direttore di Confapi Lecco Sondrio.
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni: erba1@synergie-italia.it, 031.4060390.
 
Anna Masciadri
Ufficio stampa