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Esterometro: chiarimenti sulle operazioni esenti e relativa fatturazione

La generalità delle operazioni la cui controparte non è stabilita in Italia richiede la presentazione del c.d. “esterometro” o, in alternativa, la produzione di un documento in formato elettronico trasmesso via Sistema di Interscambio.

La certificazione dell’operazione – mediante l’una o l’altra modalità – avviene, dal 1° luglio 2022, secondo lo stesso schema operativo (compilazione di un file XML in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica).

Ciò in cui l’adempimento del c.d. “esterometro” si diversifica rispetto alla fatturazione sono, essenzialmente, le conseguenze sanzionatorie derivanti da omissioni o errori.

Fatte queste premesse, è da rilevare come siano escluse dall’obbligo comunicativo alcune operazioni transfrontaliere fuori campo IVA.

L’art. 12 del Dl 73/2022, infatti, modificando l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, ha escluso il c.d. “esterometro” per ciascun acquisto di beni e servizi non rilevante territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro.

Nessuna deroga è prevista per le prestazioni esenti da imposta, come quelle a carattere finanziario.

Per quanto concerne le prestazioni finanziarie in regime di esenzione, rese da un soggetto passivo italiano nei confronti di privati consumatori non stabiliti in Italia, ai fini della presentazione del c.d. “esterometro”, bisogna distinguere a seconda che il committente sia:

  • domiciliato o residente nell’Unione europea;
  • domiciliato e residente al di fuori dell’Ue.
Se il fornitore è un soggetto passivo italiano, le prestazioni di servizi finanziari B2C sono in via ordinaria, rilevanti ai fini IVA in Italia, ai sensi dell’art. 7-ter comma 1 lett. b) del Dpr 633/72.

A questo criterio generale si deroga quando il committente è domiciliato e residente al di fuori dell’Unione europea: in tal caso, infatti, il servizio non è rilevante in Italia (art. 7-septies lett. d) del Dr 633/72).

Nell’ipotesi più generale (dunque, quando il cliente “privato consumatore” è domiciliato o residente nell’Ue) la comunicazione da parte del prestatore è sempre obbligatoria, a prescindere dall’importo della transazione e dalla natura esente del servizio.

È stato chiarito, infatti, che la trasmissione dei dati deve “avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori” (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, § 1.1).

La fattura, però, non è obbligatoria se il servizio finanziario rientra tra le prestazioni esenti di cui all’art. 10 nn. 1), 2), 3), 4), 5) o 9) del DPR 633/72, né vi è l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 comma 1 lett. m) e n) del DPR 696/96 e art. 1 comma 1 lett. a) del DM 10 maggio 2019).

Nella diversa ipotesi in cui il cliente sia domiciliato e residente al di fuori dell’Ue, l’operazione è, come detto, fuori campo IVA, ma risulta comunque dovuta la presentazione del c.d. “esterometro”. È, inoltre, richiesta l’emissione della fattura con l’annotazione “operazione non soggetta” ex art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72 (o, in caso di fattura elettronica, il codice natura “N2.1”).

Diverse considerazioni valgono, invece, per i servizi finanziari in ambito B2B.

Se il servizio è reso da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto stabilito al di fuori del territorio dello Stato, la prestazione non rileva ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) del Dpr 633/72).

Tale elemento non comporta l’obbligo di emissione della fattura se il servizio è esente ex art. 10 nn. 1), 2), 3), 4) o 9) del DPR 633/72 ed è reso a un soggetto passivo Ue, ma richiede la compilazione del c.d. “esterometro”.

Anche nel caso dei servizi esenti che un soggetto passivo nazionale riceve da un soggetto non residente, non è contemplata alcuna esclusione dal c.d. “esterometro”. Sono, quindi, comunicati anche i dati dei servizi ricevuti di importo inferiore o pari a 5.000 euro: detti servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, ancorché esenti quando rivestono carattere finanziario ex art. 10 del DPR 633/72.

In merito all’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro” per l’acquisto di servizi in regime di esenzione, una conferma espressa è stata fornita dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 91/2020, avente a oggetto i servizi di pagamento elettronici forniti da una società del Regno Unito a una società italiana, addebitando a quest’ultima specifiche fee sulle transazioni elettroniche effettuate.

L’acquisto effettuato dal soggetto passivo nazionale richiede comunque, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l’“integrazione” della fattura ricevuta (se il fornitore è Ue) o l’emissione di un’autofattura (se il fornitore è extra Ue), indicando il titolo di esenzione e annotando il documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010, § 3.1).

A livello gestionale, il file XML relativo all’acquisto effettuato, in quanto riferito a un’operazione esente, dovrà essere compilato con il codice “N4”.
 

(MF/ms)




Esterometro: sanzioni per omessa presentazione o errori

Ove il professionista o il contribuente si accorga successivamente della mancata registrazione in contabilità di una fattura estera, uno dei problemi a cui si dovrà porre rimedio riguarda sicuramente il mancato inserimento della stessa nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). Come procedere allora per sanare la situazione?

Al riguardo si ricorda in primo luogo che la disciplina sanzionatoria del c.d. “esterometro” è stata riformata dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) con efficacia dal 1° luglio 2022 (l’art. 13 del D.L. n. 73/2022 ha infatti posticipato l’entrata in vigore delle modifiche dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022).

Il novellato art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, quindi, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Quindi l’invio dei dati deve avvenire:

  • per le operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per quanto concerne le sanzioni relative alla comunicazione delle operazioni con l’estero, dovrebbe comunque essere applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), al pari di quanto avviene per le sanzioni in tema di fatturazione (ovvero autofatturazione).

Sebbene la prassi non si sia pronunciata espressamente in tema di “esterometro”, si ritiene valido quanto era stato indicato nella risoluzione n. 87/E/2017 in tema di comunicazione dei dati delle fatture (adempimento ormai abolito). L’istituto del ravvedimento operoso consente, tra l’altro, la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore” (art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/1997).

Al riguardo, la risoluzione n. 104/E/2017 precisa che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA.
 

(MF/ms)




Webinar “La nuova normativa sul whistleblowing. Le novità per le imprese”: 6 giugno ore 11

Il Decreto Legislativo 24 del 10 marzo 2023 in tema di protezione delle persone che segnalano illeciti – Whistleblower- introduce importanti novità anche per le imprese. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 luglio 2023 e prevedono onerose sanzioni in caso di inadempienza.

Le nuove disposizioni hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per tutti i soggetti che dispongono di Modelli Organizzativi (MOG) ex D.Lgs. 231/2001, dal 17 dicembre per le aziende sopra i 50 dipendenti. Previste sanzioni in caso di inadempienza.

Api Lecco Sondrio, organizza un webinar su questo tema rivolto agli imprenditori martedì 6 giugno, alle ore 11.00, con la presenza di Giancarlo Slavich, docente ed esperto di compliance D.Lgs. 231/2001.

Iscrizione obbligatoria CLICCANDO QUI.

Il Decreto si applica ai i soggetti del settore privato distinguendo:
 
A) SOGGETTI PRIVATI CHE NON ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
A.1) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 17/12/2023
A.2) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno duecentoquarantanove lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 15/07/2023
 
B) SOGGETTI PRIVATI CHE ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
B.1) a prescindere dal numero di dipendenti inizio di applicazione, 15/07/2023
B.2) a prescindere dal numero di dipendenti rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato al D.Lgs. 24 / 2023 c.d. settori Sensibili
 
In estrema sintesi:
1) il decreto si applica per gli enti che adottano il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 a prescindere dal numero di lavoratori subordinati;
 
2) è obbligatorio istituire un canale interno che può coincidere con l’O.d.V. (Organismo di Vigilanza);
 
3) sono adottati, per mantenere la riservatezza dell’identità del segnalante, strumenti di crittografia, quindi in pratica andrà acquistato uno specifico software che sarà in uso a chi riceverà le eventuali segnalazioni (canale interno);
 
4) la gestione della segnalazione segue rigidi criteri di tempistica e alla stessa devono essere affiancati idonee procedure che rispettino sia il D.Lgs. 24/23 sia la normativa sulla Privacy in tema di WB, le medesime procedure integreranno l’attuale Modello Organizzativo 231;
 
5) il soggetto segnalante con la sua segnalazione ha una serie di diritti per i quali non potrà ad esempio subire il licenziamento, la sospensione ecc.; questo per evitare ritorsioni. Ovviamente le segnalazioni dovranno essere veritiere e non diffamatorie o calunniose, altrimenti rischia il segnalante di subire lui una eventuale denuncia.
 
6) il soggetto segnalato (cioè l’eventuale soggetto che è stato oggetto di segnalazione) ha una serie di diritti tra i quali quello di conoscere chi lo abbia eventualmente segnalato (questo a determinate condizioni);
 
7) i soggetti che possono segnalare e che devono evitare eventuali ritorsioni non sono solo i lavoratori subordinati ma la platea è stata estesa a numerose categorie tra le quali: lavoratori occasionali ed autonomi, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti ecc. ;
 
8) la tutela della persona segnalante si applica anche se il rapporto non sia ancora iniziato (es. durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico ecc. ;
 
9) la tutela della persona segnalante si applica anche ai facilitatori (cioè a chi ha assistito il segnalante), ai colleghi di lavoro che hanno con questa persona un rapporto abituale e corrente e di ulteriori categorie quali i parenti che lavorino presso la società o l’ente fino al 4 grado ecc.;
 
10) oltre al canale di segnalazione interna, in caso di fallimento della stessa (es. mancata istituzione del canale interno), il segnalante potrebbe, a determinate condizioni, rivolgersi ad un canale cd. esterno utilizzando anche la divulgazione pubblica e il canale della richiesta di intervento di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) questo si precisa anche se l’ente, la società sia completamente privato, in quanto ad A.N.A.C. è stato demandato il canale di ascolto di secondo livello e l’erogazione delle eventuali sanzioni;
 
11) le disposizioni di cui al D.Lgs. 24/23 hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per i soggetti che dispongono di modelli ex D.Lgs. 231/2001.




Webinar “Enfea e Enfea Salute” per le aziende: mercoledì 7 giugno ore 15

Mercoledì 7 giugno 2023, dalle ore 15 alle ore 17, Api Lecco Sondrio organizza il webinar “Enfea e Enfea Salute: bilateralità e welfare. Le nuove opportunità per imprese e lavoratori applicanti i CCNL Piccola e Media Industria”.

L’evento è dedicato alla bilateralità espressione dei contratti collettivi sottoscritti da Confapi (Unionchimica,Uniontessile,Unigec, Unimatica, Unionalimentari, Unital, Aniem) e Cgil, Cisl e Uil, con lo scopo di approfondire gli strumenti e le prestazioni a disposizione delle aziende, dei lavoratori e delle lavoratrici in ambito welfare.
Gli strumenti della bilateralità permettono di valorizzare i bisogni del personale, vera risorsa strategica dell’azienda e, di conseguenza, supportare l’azienda nel perseguire una maggiore competitività.

I destinatari di questo convegno sono gli imprenditori e i responsabili delle risorse umane.
 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cliccando qui

La mattina del 7 giugno agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi.

Alleghiamo locandina. 




Proiezione film in Api: “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti”

Giovedì 8 giugno 2023, alle ore 18.30, presso la sede di Api Lecco Sondrio proietteremo il film che abbiamo sostenuto “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti“. 

Il laboratorio cittadino Officina Gerenzone, con i suoi volontari, ha provveduto negli ultimi anni al restauro sonoro del film Il Gerenzone di Sofia Ceppi Badoni (1961), lavoro presentato in varie occasioni alla cittadinanza e consegnato ufficialmente ai Musei Civici Lecchesi. 
Ora, invece, ha realizzato un nuovo film in continuità con la preziosa testimonianza ereditata dalla regista lecchese dal titolo: Gente di fiume. Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti.
Con la direzione del film-maker Federico Videtta i volontari hanno raccolto, a partire dal 2019, interviste inedite ai protagonisti della vita quotidiana e lavorativa lungo il fiume e preziosi materiali d’archivio, oltre a produrre musiche e immagini allo scopo di restituire alla città un racconto aggiornato sulla valle del Gerenzone di ieri e di oggi.

ll docufilm che verrà proiettato in Api giovedì 8 giugno è il frutto di oltre tre anni di lavoro e della collaborazione di volontari e giovani artisti del territorio, stimolati dal desiderio di valorizzare la propria città.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo di Api Lecco Sondrio. 

Durata del film 45 minuti, in allegato trovate la locandina.

E’ consigliata la prenotazione del proprio posto CLICCANDO QUI




Domani ore 17 Assemblea Annuale degli Associati Api Lecco Sondrio

Ricordiamo a chi ha inviato il modulo di adesione che domani, 31 maggio 2023, alle ore 17 presso la nostra sede si terrà l’Assemblea Annuale degli Associati Api Lecco Sondrio. 

Durante l’incontro verrà approvato il bilancio consuntivo e preventivo e verranno presentati i risultati dei servizi di Api per gli Associati.

Chiuderà l’Assemblea l’Istituto Ima di Lecco con la presentazione del suo progetto “Ferrotto”.

 

 




Mostra in Api “Per filo e per segno” sui 50 anni del CFPA Casargo

Da ieri sono presenti nella nostra sede i pannelli della mostra “Per filo e per segno” realizzati dal CFPA Casargo in occasione dei 50 anni di fondazione. 

L’esposizione ripercorre la storia dell’istituto di formazione alberghiera, centro di eccellenza del settore, ma soprattutto la filosofia che ne sta alla base.

La mostra è stata realizzata in modo “leggero” per essere itinerante e soprattutto far conoscere questa realtà in diversi ambiti ed essere attrattiva anche per i più giovani.

Il Cinquantenario è una ricorrenza a cui tengo tantissimo, avendo ricoperto la carica di Direttore del CFPA Casargo per ben 15 anni della sua storia, da quando la gestione della scuola è passata nelle mani della Provincia di Lecco.Tanto è stato fatto in questi anni e stiamo lavorando ancora di più per preparare i nostri ragazzi al mercato del lavoro”, ha commentato il direttore Marco Cimino.
 
Alleghiamo foto dei pannelli in Api.

 




Camisa: “Fattore tempo determinante per interventi in Emilia-Romagna”

“Il Governo ha mostrato fin dalle prime ore di questo dramma che ha colpito l’Emilia Romagna vicinanza, operatività e velocità. Credo però che in questa situazione il fattore tempo sia determinante: bisogna fare in modo che tutte le misure che verranno adottate arrivino al più presto a destinazione e permettano alle persone e alle attività colpite di ripartire. E l’ipotesi di pensare a un commissario nell’ottica di velocizzare le procedure è quella più giusta”.

Lo dichiara il Presidente nazionale di Confapi, Cristian Camisa, che il 24 maggio scorso ha preso parte alla riunione svoltasi a Palazzo Chigi tra il Governo, il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e le parti sociali regionali.

“Da emiliano – aggiunge Camisa – non ho voluto mancare a questo incontro con il Governo. Conosco la laboriosità, il pragmatismo e la voglia di ripartenza immediata degli imprenditori e dei cittadini emiliano romagnoli. Quindi ancora una volta il primo invito è di cercare di snellire tutte le procedure e agire nel più breve tempo possibile”. Per Camisa “la decisione adottata di prevedere la cassa integrazione in deroga per 90 giorni fino a 580 milioni per le aziende bloccate dall’emergenza è una buona notizia. Condivido, inoltre, l’idea di accedere al fondo di solidarietà europea ma facendo attenzione ai tempi. Sarebbe importante – aggiunge il Presidente di Confapi – per quelle aziende che erano assicurate, sensibilizzare le assicurazioni per provvedere nel più breve tempo possibile ai risarcimenti. Infine si deve pensare anche a ristori e contributi per le riparazioni. Sono certo che questa terra tornerà più forte di prima. È il momento – conclude Camisa – di dimostrare la grande unità del nostro sistema Paese”.




Confapi in Senato, sistema incentivi Pmi sia stabile e integrato

Confapi è intervenuta in audizione presso la 9ª Commissione permanente “Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare” del Senato per esprimere le proprie valutazioni sulla proposta di Revisione del sistema di incentivi alle imprese.
In rappresentanza della Confederazione, Carlo Valerio, Presidente di Confapi Padova e membro della Giunta Nazionale, ha evidenziato le criticità che molte Pmi si trovano ad affrontare nel loro cammino verso lo sviluppo, come l’accesso limitato a finanziamenti e risorse, e presentato alcune proposte per il riordino delle misure agevolative esistenti, che si ritiene “necessario”. “La revisione dovrebbe concentrarsi sulla semplificazione delle procedure – ha spiegato Valerio -, sulla personalizzazione delle agevolazioni in base alle specifiche esigenze delle imprese e sull’adozione di soluzioni innovative per migliorarne la competitività. Inoltre, il Governo dovrebbe garantire un sostegno finanziario adeguato per consentire l’effettiva attuazione di tali misure, riconoscendo così il ruolo vitale delle Pmi nella crescita economica e nel benessere generale del Paese”.
Secondo Confapi un approccio integrato e unificato consentirà alle Pmi di accedere in modo più rapido ed efficiente al sostegno di cui hanno bisogno. Riguardo agli strumenti in essere, per favorire gli investimenti delle Pmi in beni strumentali, si ritiene necessario potenziare e armonizzare le misure esistenti, come la Nuova Sabatini, i fondi rotativi regionali e le misure fiscali in materia di transizione 4.0. Sono necessarie misure a sostegno dell’efficientamento energetico e della formazione, mentre gli strumenti agevolativi dovrebbero promuovere attivamente l’innovazione e la digitalizzazione, offrendo incentivi per l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, il miglioramento della produttività e l’accesso a nuovi mercati. Tra le proposte avanzate, “la defiscalizzazione degli utili reinvestiti in capitale sociale, misura che incentiverebbe le imprese a reinvestire gli utili generati nell’azienda stessa, contribuendo a rafforzare il patrimonio e a sostenere la crescita delle PMI”.  Per Confapi inoltre, è necessario rifinanziare la misura di Sace Simest sul miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici.
È pertanto di fondamentale importanza creare un quadro agevolativo certo e stabile che favorisca la programmazione degli investimenti e la loro sostenibilità nel tempo. Solo attraverso un approccio olistico e mirato potremo favorire la crescita e la competitività delle Pmi italiane, generando effetti positivi sull’economia nel suo complesso.



Confapi: mettere il lavoro al centro delle politiche attive

Confapi è stata audita dalla Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato e Previdenza sociale del Senato nell’ambito del disegno di legge riguardante le misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

“Da sempre – ha detto Federico Avanzi esperto Confapi sui temi del lavoro – sosteniamo che è indispensabile mettere al centro delle politiche attive del lavoro chi il lavoro, come noi, effettivamente lo crea. Riteniamo che quello in esame dev’essere un primo passo verso una riforma strutturale del mercato del lavoro che consenta, attraverso strumenti di maggiore flessibilità e dinamicità, di superare l’attuale mismatching tra domanda e offerta. Dobbiamo proiettarci verso nuove regole di ingaggio che non significa negare o comprimere i diritti acquisiti ma adattarsi al mutamento del mercato. In questo percorso va potenziata la formazione dei giovani che è indispensabile per creare quelle professionalità che le nostre imprese richiedono anche alla luce delle trasformazioni legate alle transizioni gemelle”.

Per Confapi dunque se si vuole procedere a un riordino del mercato del lavoro non si può prescindere dal valorizzare la contrattazione collettiva che da sempre ha costituito uno strumento di confronto e di innovazione tra organizzazioni datoriali e sindacali. Ovviamente occorre razionalizzare il numero dei contratti collettivi e contrastare la sottoscrizione di contratti cosiddetti pirata. È infine necessario abbattere il costo del lavoro che costituisce tuttora un fardello che penalizza sia le imprese che intendono assumere sia i lavoratori. Per questo auspichiamo che si proceda in tempi brevi anche a un taglio del cuneo fiscale lato imprese. Avanzi ha quindi sottolineato che “non siamo certamente contrari a misure di sostegno alle fasce più deboli e fragili del tessuto sociale ed economico così come di coloro che sono in cerca di occupazione. Riteniamo però prioritario, soprattutto attraverso le opportunità offerte dal Pnrr, creare le condizioni ottimali per l’assunzione di giovani, sostenere le imprese senza gravare ulteriormente la spesa pubblica adeguando a criteri ancor più innovativi sia il sistema di welfare sia quello previdenziale”