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Acconto Iva 2020 entro il 28 dicembre

Come ogni anno, i soggetti passivi IVA, entro il prossimo 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica), sono chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento, dell’acconto IVA. Tuttavia, va tenuto presente che il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd. decreto “Ristori-quater”, ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 
Sommario

  • SOGGETTI TENUTI ED ESCLUSI DALL’ACCONTO IVA 2020
  • I DIVERSI METODI DI CALCOLO DELL’ACCONTO IVA 2020
  • CASI PARTICOLARI
  • METODO STORICO
  • ESEMPI
  • MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO
  • SANZIONI

 Soggetti tenuti ed esclusi dall’acconto IVA 2020

Sono soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.

Rimangono però esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2020 i soggetti passivi d’imposta che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:

  • nel caso in cui l’acconto dovuto per l’anno 2020 risulti di importo inferiore ad euro 103,29;
  • qualora la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito risulti di importo non superiore ad euro 116,72;
  • se l’attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2020;
  • se l’attività sia cessata nel corso del 2020:
    • per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2020;
    • per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2020;
  • contribuenti che nell’anno 2019 hanno applicato il regime previsto per i contribuenti minimi (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Al riguardo, risulta opportuno precisare che l’esonero dal versamento dell’acconto si applica anche per il primo periodo d’imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell’acconto;
  • soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
  • produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;
  • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario IVA. Infatti, in tali casi, non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;
  • contribuenti che hanno effettuato nel 2020 unicamente operazioni esenti ovvero non imponibili IVA;
  • imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre 2020, se soggetti alla liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile, ovvero entro il 30 settembre 2020, se trimestrali;
  • applicazione del metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito d’imposta;
  • applicazione del metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito.

Si ricorda che il decreto “Ristori-quater” (art. 2 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157) ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. Nel dettaglio, il decreto “Ristori-quater” ha previsto la sospensione dei versamenti (facoltà, non obbligo) scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:
– alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
– all’IVA. Sembra ragionevole ritenere che la sospensione sia applicabile anche con riferimento al versamento dell’acconto IVA 2020, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica);
– ai contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione dei versamenti in esame per il mese di dicembre 2020 è applicabile unicamente:

  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi, nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione vale anche per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149, cd. decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

I citati versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 ovvero
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

I diversi metodi di calcolo dell’acconto IVA 2020

Per il versamento dell’acconto, il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Si può versare a titolo di acconto, senza incorrere in sanzioni, il minore dei seguenti importi:

Metodo previsionale

88 per cento del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2020.

Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.

Metodo storico

88 per cento del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2019).

Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti, data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso.

Metodo analitico

100 per cento del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2020 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349).

Operazioni per la liquidazione IVA al 20 dicembre 2020

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

Operazioni attive Operazioni passive
Liquidazione IVA mensile

Operazioni effettuate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020

Operazioni registrate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020

Liquidazione IVA trimestrale

Operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020

Operazioni registrate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020

 

Casi particolari

Trasformazione di s.n.c., s.a.s., s.r.l. e s.a.p.a. in società semplice

In tale ipotesi, l’acconto IVA 2020 non sarà dovuto, qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.

Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa

In tale ipotesi:

  • qualora vi sia stata l’assegnazione di beni ai soci e scioglimento della società entro il 30 settembre 2020, l’acconto IVA per il 2020 non sarà dovuto, qualora venga utilizzato il metodo previsionale e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2020;
  • invece, nel caso in cui la società che ha effettuato l’assegnazione non sia stata liquidata, andrà versato l’acconto IVA entro il 28 dicembre 2020, scegliendo una delle metodologie di calcolo evidenziate.

Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale

Qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2020, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2020.

Invece, se, a seguito dell’estromissione di cui sopra, sia stata contestualmente cessata l’attività, non sarà dovuto l’acconto, se viene utilizzato il metodo storico.

Metodo storico

Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto IVA 2020 risulta pari all’88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno 2020. Ne consegue che:

  • per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, al fine di calcolare l’importo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2019, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020;
  • per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale:
    • in base alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019. Al fine del calcolo dell’acconto, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020;
    • per la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, gli autotrasportatori, la base di riferimento per il calcolo dell’acconto è data dalla somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020.
Metodo storico

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

 Base di calcolo ai fini dell’acconto IVA 2020 con il metodo storico (*)

Liquidazione IVA mensile

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020

Liquidazione IVA trimestrale

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020

Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020

 

(*)

 

  • Nell’ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente, l’acconto IVA 2020 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l’anno 2019;

Esempio

Credito IVA a seguito di maggior versamento dell’acconto

  • così come chiarito dalla risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157/E, ai fini del calcolo dell’acconto, non va presa in considerazione la maggiorazione dell’1 per cento applicata all’IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale.

Esempi

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA mensile

Acconto versato nel 2019 Euro 5.000
Saldo IVA dicembre 2019 Euro 6.000
Totale Euro 11.000
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 9.680 (11.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale

Acconto versato nel 2019 Euro 4.000
Saldo IVA dicembre 2019 Euro 5.050
Di cui interessi 1% Euro 50
Totale Euro 9.000 (4.000 + 5.050 – 50)
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 7.920 (9.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale “speciale”

Acconto versato nel 2019 Euro 7.000
Saldo IVA IV trimestre 2019 Euro 9.000
Totale Euro 16.000
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 14.080 (16.000*88%)

Modalità di versamento dell’acconto

L’acconto, se di ammontare uguale o superiore a euro 103,29 deve essere versato in unica soluzione.

Il versamento dell’acconto deve essere fatto in via telematica, utilizzando il modello F24.

Su tale modello deve essere indicato il codice tributo:

  • “6013”, se trattasi di contribuente mensile;
  • “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Lo scomputo dell’acconto IVA 2020 avviene nel modo seguente:

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

Scomputo dell’acconto IVA da:
 

 

Liquidazione IVA mensile

 

 

Liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020)

 

 

Liquidazione IVA trimestrale

 

 

Dichiarazione annuale IVA per il 2020 (entro il 16 marzo 2020)

 

 

Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)

 

 

Liquidazione del IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)

 

 

Attività separate in regime misto di liquidazione

 

  • Liquidazione di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020) o
  • liquidazione IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)

Sanzioni

Sulle somme non versate o versate in meno è applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5 per cento nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 4, par. 1.3).

Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, in presenza di ravvedimento operoso, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5 per cento dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1 per cento per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento). 

Momento del ravvedimento Sanzione edittale (per omesso/insufficiente versamento pari al 30%) Riduzione da ravvedimento Sanzione ridotta da ravvedimento

Entro i primi 14 giorni (cd. ravvedimento sprint)

15% 1/10 0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5%
Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67%

Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione

30% 1/8 3,75%

Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30% 1/7 4,29%

Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30% 1/6 5%

 

(MF/ms)




Omaggi di fine anno: le varie casistiche

Alla fine di ogni anno, in occasione delle festività, è consuetudine per diverse imprese predisporre nei confronti dei propri clienti gli omaggi di “Natale”.

Appare dunque interessante riassumere i profili Iva legati a tali regalie, analizzando anche gli aspetti operativi qualora gli omaggi vengano effettuati nei confronti di soggetti comunitari ovvero extracomunitari.
 

Premessa
Le cessioni “senza corrispettivo” (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa sono imponibili ai fini Iva (art. 2, secondo comma, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972), con diritto alla detrazione Iva senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni a tale diritto proprie della società, ad esempio, pro-rata di detrazione).
Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di trasporto, al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi), di cui al DPR 10 novembre 1997, n. 441, così come precisato dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E.
Soggetti esercenti attività d’impresa
Operativamente, la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:
  • con la rivalsa dell’IVA (quindi, applicando l’IVA in fattura, che verrà pagata dal cliente e versata all’Erario dalla società, fermo restando il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cliente) ovvero
  • senza rivalsa dell’IVA.
A seconda di cosa decide la società, di seguito si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.
Modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA
In tale caso:
  • il cedente deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando l’addebito dell’IVA;
  • il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA
Il cedente potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro:
a. emissione di fattura ordinaria: il soggetto cedente emette fattura in duplice copia e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura; il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti, senza procedere alla detrazione dell’IVA;
b. tenuta (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e annotazione sul registro omaggi (C.M. 27 aprile 1973, n. 32/501388): l’annotazione delle cessioni gratuite deve riportare l’ammontare globale:
  • dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinto per aliquota;
  • della relativa imposta, distinta per aliquota.
Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso, essendo sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine; inoltre, non è soggetto a imposta di bollo;
c. emissione di autofattura: risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese. In tale ipotesi, il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione:
  • del valore normale dei beni ceduti;
  • delle aliquote IVA applicabili;
  • delle relative imposte.
Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA. L’Agenzia delle entrate, in una FAQ (n. 17 del 27 novembre 2018 – pubblicata sul sito web), ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI, così come previsto dal provvedimento direttoriale 30 aprile 2018, con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8 , lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. In tale ipotesi, la fattura elettronica viene inviata al SdI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore, che come cessionario/committente
 
 

Registro omaggi

Ditta o ragione sociale: Beta S.p.A.;
Domicilio fiscale: Via Fiume 2, Milano (MI);
C.F. e P. IVA: 1111111111.
Data Quantità Denominazione omaggi Imponibile Percentuale IVA IVA Importo complessivo
1/12/2021 1 Impianto stereo 300,00 22% 66,00 366,00
2/12/2021 1 Casse stereo 100,00 22% 22,00 122,00
Totali 400,00 88,00 488,00
Sono, invece, escluse dall’IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del Dpr n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore a euro 50 (n. 4 del secondo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972; a conferma di ciò si veda anche la C.M. 16 luglio 1998, n. 188/e, nella quale viene riportato letteralmente che:

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo.
Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4).
Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, 2, secondo comma n. 4), del Dpr n. 633/72”.

Anche se ad oggi non vi è stata una pronuncia ufficiale, si ritiene preferibile emettere il DDT (ovvero altra prova di contenuto equivalente) anche per gli omaggi di beni che non rientrano nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, al fine di dimostrare l’inerenza dell’acquisto.
 
 
Schema riassuntivo (con le novità del decreto Semplificazioni) vedi Allegato 1 
 
Lavoratori autonomi
Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA, in considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 2, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, non vi è l’obbligo di emissione della fattura.
Infatti, la previsione normativa di cui all’art. 2, primo comma, n. 4), prima parte, del D.P.R. n. 633/1972, relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non è applicabile agli esercenti arti e professioni. Più in dettaglio, la disposizione di legge fa riferimento ai beni oggetto dell’“attività propria dell’impresa”; conseguentemente, non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero ai soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche agli artisti e professionisti soggetti passivi IVA. Sul tema la C.M. 30 aprile 1980, n. 20/270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono l’imponibilità”. Gli artisti e professionisti possono, invece, procedere alla detrazione dell’IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore a euro 50.
Soggetti di Paesi UE ed extra-UE
Tabella – Aspetti IVA degli omaggi con soggetti di altri Paesi della UE
 
Tipologia di operazione Regime IVA
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente
  • Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE, non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, in quanto manca l’onerosità della cessione;
  • ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA (così come chiarito dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia)
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente
  • Cessione esclusa da IVA;
  • così come chiarito dalla C.M. n. 13-VII-15-464 del 1994, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia
Omaggi ricevuti da altro Paese della UE
  • L’operazione è soggetta a IVA nel Paese UE di provenienza. L’operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario;
  • l’eventuale fattura non va integrata né va emessa autofattura. Occorre, in ogni caso, vincere la presunzione di acquisto “in nero” e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria
Tabella – Aspetti IVA degli omaggi con soggetti extra-UE
 
Tipologia di operazione Regime IVA
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente
  • Cessioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972;
  • obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell’uscita dei beni dal territorio doganale dell’UE;
  • essendo cessioni senza corrispettivo, non rilevano ai fini del plafond per l’esportatore abituale
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente
  • Cessioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972;
  • necessità di redigere apposito documento comprovante l’operazione stessa (ad esempio, fattura pro forma)
Omaggi ricevuti da Paese extra-UE
  • All’atto dell’introduzione, sarà emessa regolare bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell’attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo;
  • ai fini dell’evasione di dazi e IVA, la Dogana assume quale imponibile il valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972;
  • è necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto “in nero”.
 
Acquisti (ovvero omaggi) di beni in Italia nel caso in cui il cedente estero non sia stabilito ai fini IVA in Italia
 
Con riferimento agli acquisti di beni (anche gratuiti e, quindi, rientranti nella fattispecie degli omaggi) territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuati da soggetti passivi IVA “stabiliti” in Italia, capita sovente che il cedente non sia “stabilito” ai fini IVA in Italia e che lo stesso abbia un rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA in Italia.
Per soggetto estero non “stabilito” ai fini IVA in Italia si intende il soggetto passivo d’imposta estero (UE ovvero extra-UE) che in Italia non ha la sede dell’attività economica e non ha una stabile organizzazione ai fini IVA. Ne consegue che risulta irrilevante, ai fini della “stabilità” IVA, il possesso in Italia di un rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA (di cui all’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972).
Ciò premesso, così come stabilito dall’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA relativa a beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia deve sempre essere assolta dal cessionario o committente soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge (se il cedente/prestatore estero è un soggetto passivo “stabilito” in altro Paese della UE diverso dall’Italia) ovvero autofattura (se il cedente/prestatore passivo estero è extra-UE), ancorché il cedente/prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (sul punto si vedano le circolari 18 marzo 2010, n. 14/E, e 21 giugno 2010, n. 36/E).

Ne consegue che le fatture di cessioni (ovvero omaggi) di beni emesse da cedenti soggetti passivi d’imposta non “stabiliti” ai fini IVA in Italia nei confronti di cessionari soggetti passivi IVA “stabiliti” in Italia devono necessariamente essere emesse, ancorché non soggette a IVA ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, dai cedenti esteri senza l’utilizzo dell’eventuale rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA.

Invece, i cessionari soggetti passivi IVA “stabiliti” in Italiaper tutti gli acquisti di beni territorialmente rilevanti in Italia, dovranno:

  • integrare (cd. reverse charge) la fattura ricevuta dal cedente soggetto passivo UE non “stabilito” ai fini IVA in Italia. Si deve ricordare che, in presenza di omaggi:
    • se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano dovrà effettuare il reverse charge soggetto a IVA con diritto alla detrazione dell’IVA;
    • se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano non dovrà effettuare reverse charge (in quanto operazione fuori campo IVA in Italia);
  • emettere autofattura, se il cedente è stabilito in Paesi extra-UE e non “stabilito” ai fini IVA in Italia:
    • se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta a IVA con diritto alla detrazione dell’IVA;
    • se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (in quanto operazione fuori campo IVA in Italia).
Tipologia di operazione Cedente/prestatore Cessionario/committente Adempimento in capo al cessionario/committente nazionale
Acquisti di beni (ovvero omaggi) territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia Soggetto passivo UE non “stabilito” ai fini IVA in Italia Soggetto passivo IVA italiano
Reverse charge
Con riferimento agli omaggi:
  • se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano dovrà effettuare il reverse charge soggetto a IVA con diritto alla detrazione dell’IVA;
  • se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano non dovrà effettuare reverse charge (in quanto operazione fuori campo IVA in Italia)
Soggetto passivo extra-UE non “stabilito” ai fini IVA in Italia Soggetto passivo IVA italiano
Autofattura
Con riferimento agli omaggi:
  • se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta a IVA con diritto alla detrazione dell’IVA;
  • se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (in quanto operazione fuori campo IVA in Italia).
Nel caso evidenziato, con riferimento agli acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, non si è in presenza di operazioni intracomunitarie. Ne consegue che non si dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni, in quanto si tratta di operazioni nazionali (quindi, interne), fermo restando l’obbligo di presentazione dell’“esterometro”, qualora il reverse charge/autofattura non siano gestiti elettronicamente, ma in formato analogico.
Nell’operatività capita, comunque, sovente che il cedente/prestatore estero emetta fattura tramite il proprio rappresentante fiscale italiano ovvero identificazione diretta IVA in Italia, indicando che l’operazione è “esclusa da IVA e soggetta a inversione contabile ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972”. Tecnicamente, tale fattura non risulta corretta; infatti, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E, ha chiarito che il documento emesso con indicazione della partita IVA italiana dal rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta di un soggetto passivo estero “stabilito” nella UE, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA “stabilito” ai fini IVA in Italia, sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero. Il documento risulta, invece, corretto se, oltre all’indicazione della partita IVA del rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA, vi siano anche tutti gli estremi del cedente estero comunitario (quindi, anche indicazione della partita IVA estera).
Stante il contenuto della citata risoluzione n. 21/E del 2015, sembra ragionevole ritenere che, nel caso in esame, la fattura emessa da un rappresentante fiscale italiano di cedente/prestatore soggetto passivo extra-UE non debba riportare, necessariamente, anche i dati di quest’ultimo. Ne consegue che, in tale caso, la fattura emessa con i soli dati del rappresentante fiscale di soggetto extra-UE dovrebbe risultare corretta (a tali conclusioni si perviene anche leggendo l’art. 219-bis della Dir. CEE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, in tema di autofattura). Quindi, senza la necessità di aggiungere le informazioni del cedente/prestatore extra-UE.
 
 
 

(MF/ms)




Decreto Sostegni bis, focus sui nuovi contributi a fondo perduto e aiuti

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021), ultimo dei decreti emergenziali varati dal Governo Draghi, contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Il Decreto prevede, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica, un nuovo credito d’imposta per le locazioni degli immobili a uso non abitativo, un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, un’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, modifiche al credito d’imposta beni strumentali e diverse misure a sostegno dei privati cittadini.
 
Contributi a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.
 
Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.
Non è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito d’imposta).
 

Seconda ipotesi: perdita di fatturato

In alternativa, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021).
 
A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
 
B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
 
È stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.
 
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
 

ATTENZIONE: Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21- bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (LIPE), l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
 

Terza ipotesi: perdita reddituale

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.
 
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
 

ATTENZIONE: L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
 

Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro

È stato inoltre introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 15 milioni di euro.

In particolare, si tratta dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir, a condizione che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), o di quelli previsti dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13).

Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale contributo, tuttavia, verrà concesso solo se sarà disponibile la necessaria copertura finanziaria derivante dalle eventuali risorse non utilizzate per I contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Sostegni”.
 

Ulteriore contributo a fondo perduto per attività economiche chiuse

Per i soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno subito una chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto ministeriale attuativo.
 
Credito d’imposta locazioni

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.
 
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.
 
Imprese, professionisti, enti non commerciali

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
 

Proroga cartelle fiscali 

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

Ulteriori disposizioni

Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto “Sostegni-bis” si segnalano inoltre:

  • la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta “beni strumentali” (“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
  • un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
  • la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • l’introduzione di una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.
(MF/ms)



Omaggi di Natale 2020

Profili fiscali

 

Anche in periodo di Covid-19, gli operatori italiani, come ogni anno in occasione delle festività di Natale, provvederanno a effettuare nei confronti dei propri clienti i consueti omaggi. Con la presente circolare, si vogliono ripercorrere i tratti salienti, dal punto di vista sia fiscale, che amministrativo, di tali regalie. Si ricorda che l’art. 124 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le cessioni dei dispositivi sanitari per l’emergenza Covid-19 e dal 1° gennaio 2021 saranno soggette ad IVA agevolata nella misura del 5 per cento. Tale agevolazione è applicabile sia alle cessioni onerose sia a quelle gratuite.

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: aspetti IVA

Così come disciplinato dall’art. 2, secondo comma , n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni gratuite di beni (ovvero omaggi) la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa sono rilevanti ai fini IVA, con diritto alla detrazione IVA senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad esempio, pro-rata di detrazione).

Dal punto di vista operativo, la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

  • con la rivalsa dell’IVA (quindi, applicando l’IVA in fattura, che verrà pagata dal cliente e versata all’Erario dalla società, fermo restando il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cliente) ovvero
  • senza procedere a rivalsa dell’IVA.

Casistica – Rivalsa o meno dell’IVA da parte del cedente

Soluzione fiscale/amministrativa

Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA

  • Il cedente deve emettere fattura (qualora emessa nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti ovvero residenti in Italia, dovrà essere emessa in formato elettronico), così realizzando l’addebito dell’IVA;
  • il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA

Il cedente potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro:

a) emissione di fattura ordinaria: il soggetto cedente emette fattura e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura (se emessa in formato elettronico, la dicitura potrà essere inserita in un campo testo); il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti, senza procedere alla detrazione dell’IVA;

b) tenuta (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e annotazione sul registro omaggi (C.M. 27 aprile 1973, n. 32/501388): l’annotazione delle cessioni gratuite deve riportare:

  • l’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno distinto per aliquota;
  • l’ammontare globale della relativa imposta distinta per aliquota.

Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso, essendo sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine; inoltre, non è soggetto ad imposta di bollo;

c)      emissione autofattura: risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese (così come chiarito nelle circolari 30 aprile 2018, n. 8/E2 luglio 2018, n. 13/E, e 17 giugno 2019, n. 14/E, l’autofattura andrà emessa in formato elettronico e trasmessa al Sistema di Interscambio cd. SdI). In tale ipotesi, il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione:

  • del valore normale dei beni ceduti;
  • delle aliquote IVA applicabili;
  • delle relative imposte.

Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA. Si evidenzia che la circolare n. 14/E del 2019 in merito alle autofatture elettroniche per omaggi ha chiarito che i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

In questi casi, la fattura e quindi la relativa imposta vanno annotate solo nel registro IVA vendite.

 

Così come chiarito dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E, gli omaggi di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di trasporto (cd. DDT), al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.

Così come stabilito dal n. 4) del secondo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore a euro 50.

Al riguardo si evidenzia che l’Amministrazione finanziaria con la C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E, ha precisato che:

“… Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972”.

Anche se ad oggi non vi è stata una pronuncia ufficiale, si ritiene preferibile emettere il DDT (ovvero altra prova di contenuto equivalente) anche per gli omaggi di beni che non rientrano nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, al fine di dimostrare l’inerenza dell’acquisto.

Tabella riassuntiva

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa

 

 

Casistica

 

 

 

Costo dei beni ceduti gratuitamente

 

 

 

Rilevanza o meno ai fini IVA

 

Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto

Beni di costo < o ≥ ad euro 50

Cessione rilevante ai fini IVA (*)

Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto

Beni di costo < o ≥ ad euro 50

Cessione fuori campo IVA (**)

(*) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene.
(**) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene, se di costo unitario uguale o inferiore ad euro 50; invece, non è ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene, se lo stesso ha un costo unitario superiore ad euro 50.

La particolare disciplina relativa agli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro è applicabile unicamente ai “beni” di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a “servizi”.

 

 

Omaggio di dispositivi sanitari per l’emergenza Covid-19

 

L’ del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto “Rilancio”, ha stabilito che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le cessioni di determinati dispositivi (n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al ):

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Invece, le cessioni ovvero importazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 saranno soggette ad IVA agevolata nella misura del 5 per cento.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate, con la , ha chiarito che il trattamento IVA introdotto dal citato art. 124 del decreto “Rilancio” è applicabile sia alle cessioni onerose, che a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’, del D.P.R. n. 633/1972.

 

 

 

Il cesto natalizio

 

Capita sovente che il bene acquistato per essere destinato ad “omaggio” consista in cesti o confezioni di generi alimentari. Per tali beni, il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all’entità che rappresenta l’omaggio (il “cesto natalizio”).

Inoltre, si fa presente che gli omaggi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e, quindi, ai fini IVA, devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.); quindi, se tali beni sono destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore ad euro 50, è possibile detrarre l’IVA sull’acquisto (, par. 16.6).

Qualora l’impresa effettui degli omaggi di fine anno ai propri dipendenti, l’operazione potrà risultare soggetta o meno all’IVA, a seconda che la cessione dei beni omaggiati rientri o meno nell’attività d’impresa.

 

Casistica Profili IVA

Cessione gratuita di beni, che non rientrano nell’attività d’impresa, destinati ai dipendenti

  • Indetraibilità dell’IVA sull’acquisto (sul punto la R.M. 16 ottobre 1990, n. 666305, ha chiarito che in tale fattispecie è assente il presupposto dell’inerenza dell’operazione in argomento con l’attività esercitata dall’impresa);
  • cessione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972

Cessione gratuita di beni, che rientrano nell’attività d’impresa, destinati ai dipendenti

  • Detraibilità dell’IVA;
  • cessione soggetta ad IVA.

Le imprese al giorno d’oggi ricevono ed effettuano omaggi anche con soggetti stabiliti/residenti in altri Paesi della UE ovvero in Paesi extra-UE. Di seguito si riporta, quindi, il trattamento IVA nei rapporti con altri Paesi della UE ovvero extra-UE.

Operazioni in ambito UE ovvero extra-UE

Tipologia di operazione Regime IVA

Aspetti IVA degli omaggi tra soggetti di altri Paesi della UE

Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE, non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, in quanto manca l’onerosità della cessione;
  • ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA (così come chiarito dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).

Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Cessione esclusa da IVA;
  • così come chiarito dalla C.M. n. 13-VII-15-464 del 1994, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia.

Omaggi ricevuti da altro Paese della UE

  • L’operazione è soggetta ad IVA nel Paese UE di provenienza. L’operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario;
  • l’eventuale fattura non va integrata, né va emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto “in nero” e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.

Aspetti IVA degli omaggi tra soggetti extra-UE

Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Cessioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972;
  • obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell’uscita dei beni dal territorio doganale dell’UE;
  • essendo cessioni senza corrispettivo, non rilevano ai fini del plafond per l’esportatore abituale.

Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Cessioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972;
  • necessità di redigere apposito documento comprovante l’operazione stessa (ad esempio, fattura pro forma).

Omaggi ricevuti da Paese extra-UE

  • All’atto dell’introduzione, sarà emessa regolare bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell’attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo;
  • ai fini dell’evasione di dazi ed IVA, la Dogana assume quale imponibile un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972;
  • è necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto “in nero”.

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: imposte dirette

Per le imprese, le cessioni gratuite di beni (ovvero omaggi) costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008). Pertanto, ai fini delle imposte dirette, si deve prendere a riferimento quanto contenuto nel comma 2 dell’art. 108 del TUIR; conseguentemente:

  • gli omaggi di valore unitario non superiore ad euro 50 (al lordo dell’IVA indetraibile) sono interamente deducibili;
  • invece, gli omaggi di valore unitario superiore ad euro 50 (al lordo dell’IVA indetraibile) sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica e, nel dettaglio, nel limite:
  • dell’1,5 per cento: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 150.000);
  • dello 0,6 per cento: per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000);
  • dello 0,4 per cento: per la parte eccedente 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000 + lo 0,4 per cento del fatturato caratteristico).

Si tenga presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

In merito all’IRAP si fa presente che:

  • se si utilizza il “metodo di bilancio” ex art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riservato ai soggetti IRES e alle ditte individuali o società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per tale metodo, le spese in esame rientrano nella voce B.14 del conto economico e, quindi, sono interamente deducibili ai fini IRAP;
  • se si utilizza il “metodo fiscale” ex art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRPEF, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e quindi le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.

Buoni acquisto (cd. voucher)
– Ai fini IVA è stato chiarito che (risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E) “i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato … un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione”. Pertanto, la cessione di tali “buoni” è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma , lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Sempre la citata risoluzione n. 21/E del 2011 ha chiarito che medesime considerazioni valgono anche in merito ai “buoni acquisto o regalo acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali …”;
– ai fini delle imposte dirette (IRPEF ovvero IRES), ancorché ad oggi non vi sia stato un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, sembra ragionevole che gli stessi siano deducibili come per le spese di rappresentanza (quindi, prendendo a riferimento gli artt. 54 e 108 del TUIR); nel caso in cui il buono acquisto venga dato ai dipendenti, si ritiene che lo stesso non concorra alla formazione del reddito, se di importo non superiore ad euro 258,23.

Omaggi da parte dei lavoratori autonomi

Profili ai fini IVA

Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA in considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 2, primo comma , n. 4), del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, non vi è l’obbligo di emissione della fattura.

Infatti, la previsione normativa di cui all’art. 2, primo comma , n. 4), prima parte, del D.P.R. n. 633/1972, relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non è applicabile agli esercenti arti e professioni. Più in dettaglio, la disposizione di legge fa riferimento ai beni oggetto della “attività propria dell’impresa”; conseguentemente, non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero i soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche agli artisti e professionisti soggetti passivi IVA.

Sul tema la C.M. 30 aprile 1980, n. 20/270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono la imponibilità.”.

Gli artisti e professionisti possono, invece, procedere alla detrazione dell’IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50.

 

Profili ai fini delle imposte dirette

L’art. 54, comma 5, del TUIR, stabilisce che sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (ovvero omaggi).

Sul punto si fa presente che, ai fini sia IRPEF che IRAP, le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono deducibili nel limite dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’omaggio.

 

 

Cene/buffet di Natale con terzi ovvero con dipendenti

La circolare 13 luglio 2009, n. 34/E, ha chiarito che rientrano tra le spese di rappresentanza e, dunque, sono soggette alla disciplina fiscale ad esse spettanti, le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali, purché alle stesse non partecipino esclusivamente dipendenti.

Conseguentemente:

  • la relativa IVA è indetraibile;
  • il costo, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta (in quanto trattasi di prestazioni alberghiere e di ristorazione), è deducibile nel limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno previsto, ossia in proporzione (1,5% – 0,6% – 0,4%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica.

Inoltre, ancorché l’Amministrazione finanziaria nulla dica in merito alla collocazione delle spese sostenute per cene/buffet alle quali abbiano partecipato solo dipendenti, si ritiene che le stesse rientrino nella fattispecie delle liberalità a favore dei dipendenti, ragion per cui:

  • il costo è deducibile, ai fini IRPEF/IRES, nel limite del:
    1. 75 per cento della spesa sostenuta per le spese di albergo e ristorante, così come previsto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
    2. 5 per cento dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, fissato dall’art. 100, comma 1, del TUIR.
  • l’IVA è indetraibile, in considerazione del fatto che la stessa è relativa a un costo per i dipendenti che, come per gli omaggi, non possiede il requisito dell’inerenza all’esercizio dell’impresa;
  • ai fini IRAP, si ritiene che il costo sia deducibile per i soggetti che applicano l’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 (metodo di bilancio) e indeducibile per coloro che determinano l’IRAP con l’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 (metodo fiscale).

È quindi completamente diverso il trattamento di tali spese, che sono classificate come oneri di utilità sociale e, pertanto, disciplinate dall’art. 95 del TUIR. 




Ace innovativa: alcuni esempi per la determinazione del credito d’imposta

Dopo l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 238235/2021, è possibile procedere al riconoscimento del credito d’imposta in alternativa al normale funzionamento dell’Ace.

 

Si ricorda che il decreto “Sostegni bis” (Dl. 25 maggio 2021, n. 73) introduce un regime transitorio straordinario della disciplina dell’Ace (aiuto alla crescita economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.
 
Sommario:

  • Premessa
  • Il decreto “Sotegni bis”
  • Credito d’imposta
  • Il provvedimento
  • Controlli
  • Esempio per una società di capitali
  • Esempio per un soggetto Irpef
 
Premessa
Si premette che l’art. 1 del Dl. 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto l’ACE, con lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese, al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

 

Tra i soggetti che possono usufruire dell’ACE, oltre alle società di capitali, rientrano anche le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione.

Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l’ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

Il calcolo dell’importo deducibile si effettua a partire dalla somma dei componenti che hanno inciso positivamente e negativamente sul capitale.

Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’ACE.

L’importo deducibile viene, quindi, individuato moltiplicando tale base per l’aliquota percentuale pari all’1,3 per cento.

In generale, gli elementi positivi che incidono sul capitale riguardano i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti e gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Hanno “efficacia”, come elementi negativi della variazione del capitale proprio, invece, le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

Rilevano, quindi, sia la devoluzione di riserve di utili, come, per esempio, la distribuzione di dividendi, sia quella di capitale o riserve di capitale, quali la riduzione del capitale sociale o di voci del patrimonio assimilate al capitale, che riguardano, a titolo di esempio, la riserva di sovrapprezzo azioni e la riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale.

 

INCREMENTI RILEVANZA DECREMENTI RILEVANZA
Conferimenti in denaro Rilevano dalla data di versamento Attribuzioni ai soci a qualsiasi titolo effettuate Rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate
Rinuncia ai crediti verso la società da parte dei soci Rileva dalla data dell’atto di rinuncia    
Compensazione dei crediti per aumento di capitale Rileva dalla data in cui ha effetto la compensazione    
Accantonamento di utili a riserva Rileva a partire dall’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare l’utile a riserva    
 
Il decreto “Sostegni bis”
 
L’art. 19, commi da 2 a 7, del Dl. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, introduce delle modifiche alla disciplina ACE esaminata, da applicare per il periodo d’imposta 2021.

 

Nello specifico, il comma 2 del citato articolo stabilisce che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti solari il 2021), per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (2020 per i soggetti solari), l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è maggiorata al 15 per cento.

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.

Si fa notare che, rispetto all’ordinaria disciplina, laddove è previsto che gli incrementi rilevano, in genere, dalla data di effettuazione dell’operazione, con la novella, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, con ciò allineandosi ai decrementi, che si computano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.
La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Credito d’imposta
Il comma 3 del menzionato art. 19 prevede un’opzione alternativa al normale funzionamento dell’ACE.

 

Più in dettaglio, può essere richiesto di riconoscere in via anticipata, sotto forma di credito d’imposta, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento.

Il credito d’imposta si determina applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società (artt. 11 e 77 del TUIR) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il bonus può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, da effettuarsi:

  • dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o
  • dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
  • dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare l’utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva.
Il provvedimento
Per effetto delle previsioni contenute nel comma 7 del richiamato art. 19, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 settembre 2021, n. 238235/2021, recante la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in esame, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito.

 

Nello specifico, i soggetti aventi i requisiti previsti dal decreto “Sostegni bis” per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate:

  • la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i solari) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (2020 per i solari);
  • il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15 per cento;
  • il credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR.
Termini e invio della comunicazione

 

La comunicazione Ace deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

A seguito della presentazione della comunicazione ACE, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione ACE, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e, quindi, fino al 30 novembre 2022, salvo modifiche.

 

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine cade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” del modello relativo alla compilazione della comunicazione.

Da evidenziare che la comunicazione Ace può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni ACE distinte, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni ACE già presentate.

 

Rettifica della comunicazione

Nel periodo che va dal 20 novembre 2020 alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è possibile:

  1. rettificare una comunicazione Ace già inviata, inviando una nuova comunicazione Ace, con le stesse modalità suddette, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Restano validi gli utilizzi del credito d’imposta riconosciuto sulla base della comunicazione ACE oggetto di rettifica, fino a concorrenza del minore importo tra il credito risultante dalla predetta comunicazione ACE e quello risultante dalla comunicazione ACE rettificativa;
  2. presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità attinente alla trasmissione della comunicazione ACE.
La competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione Ace è demandata al Centro operativo servizi fiscali di Cagliari.
Modalità di fruizione del credito di imposta

 

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni Ace, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Relativamente alle comunicazioni Ace per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Trattasi dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

È l’Agenzia delle entrate che comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta, qualora non sussistano motivi ostativi. Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento del credito:
  • dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o
  • dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
  • dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il bonus fiscale può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d’imposta va indicato.

 

In alternativa, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • con successiva risoluzione, saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Cessione del credito

 

La comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente e, quindi, dopo la comunicazione con la quale l’Agenzia autorizza l’utilizzo del credito d’imposta.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto, utilizzando direttamente le funzionalità suddette (area riservata sul sito di Agenzia delle entrate).

Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari, primi acquirenti del credito, possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, tenendo presente che la comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’ultimo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo le stesse modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, con le medesime funzionalità indicate nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Controlli
I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

 

Pertanto, nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo, l’Amministrazione finanziaria verificherà:

  1. in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti e delle condizioni, previste dal decreto “Sostegni bis”, per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
  2. in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.
Esempio per una società di capitali 
Si ipotizzi che una s.r.l., nel 2021, abbia avuto un incremento di capitale dovuto all’utile 2020 destinato a riserva nel 2021 per euro 45.000 e una rinuncia a un credito da finanziamento vantato da un socio per euro 20.000.

 

Come sopra specificato, per le società di capitali, il credito d’imposta si determina applicando al rendimento nozionale l’aliquota IRES attualmente del 24 per cento.

Considerando che l’importo complessivo degli incrementi effettuati nel 2021 è pari a euro 65.000, a cui si applica l’aliquota percentuale del 15 per cento, si ottiene un rendimento nozionale di euro 9.750 (65.000 * 15%).

Per determinare il credito d’imposta, occorre applicare al rendimento nozionale l’aliquota IRES del 24 per cento:

9.750 * 24% = credito d’imposta 2.340.

ALLEGATO 1
 

Esempio per un soggetto Irpef
La posizione del soggetto Irpef è diversa rispetto a coloro che applicano l’Ires.

 

Infatti, con riguardo all’incremento del patrimonio netto, mentre per le società di capitali rileva l’utile d’esercizio 2020 accantonato a riserva a seguito di delibera assembleare, per le società di persone e per gli imprenditori individuali, ai fini della super Ace, rileva l’utile “maturato” nel 2021, per effetto della regola stabilita dal comma 3 dell’art. 8 del Dm. 3 agosto 2017.

Ne deriva che solo a fine esercizio 2021 i soggetti Irpef saranno in grado di determinare l’utile d’esercizio da portare a incremento del patrimonio netto rilevante ai fini dell’Ace innovativa e, quindi, è molto difficile che al 20 novembre 2021 l’utile 2021 potrà concorrere come incremento del capitale proprio.

Orbene, come sopra evidenziato, è possibile che la comunicazione Ace possa essere inviata anche con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio.

Esemplificando: alla data del 20 novembre 2021 è stato eseguito un apporto di denaro da parte dell’imprenditore individuale in contabilità ordinaria (ma anche da parte di un socio di una società di persone) per euro 60.000.

Per determinare il credito d’imposta, è necessario applicare al rendimento nozionale le aliquote Irpef  per scaglione previste dall’art. 11 del TUIR, ossia:

  • fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
  • oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
  • oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
  • oltre 75.000 euro, 43 per cento.
Poiché l’incremento del capitale proprio al 20 novembre 2021 è di euro 60.000, a tale importo si applica l’aliquota del 15 per cento, ottenendo un rendimento nozionale pari a euro 9.000.

 

Per determinare il credito d’imposta, occorre applicare al rendimento nozionale le suddette aliquote IRPEF, per cui:

9.000 * 15% = 1.350.

ALLEGATO 2

(MF/ms)