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“Fornitore Offresi 2024” a Lariofiere dal 15 al 17 febbraio

Fornitore Offresi”, il salone internazionale della subfornitura meccanica, si terrà a Lariofiere (Erba) dal 15 al 17 febbraio 2024.

 

Come sempre saremo presenti come associazione di categoria, quest’anno con il nostro stand della Rete Ufficio Estero al padiglione B 323.

La fiera è giunta alla 15esima edizione e quest’anno vedrà la partecipazione di 340 aziende di settore espositrici dirette e 190 aziende rappresentate e estere.

Cliccando qui è possibile visitare il sito della fiera.

Queste le nostre Aziende Associate presenti in fiera e dove potete trovarle:

Delmi CC 806
Eredi di Cornaggia B 305
Fasb Linea 2 B 329
Grignacolor B 326
Micromeccanica di precisione A 195
Panozzo A 35
R4 Automazioni CC 711
Sime A 108
STF B 325
Techma B 373

 

(AM/am)




“Mestierando 2024”: le aziende incontrano gli studenti

Anche quest’anno Confapi Lecco sostiene il progetto “Mestierando“, progetto orientativo promosso dalla Provincia di Lecco e dall’Ufficio scolastico territoriale.

 

L’iniziatva intende sviluppare nei giovani studenti la capacità di prendere coscienza di sé e delle proprie potenzialità ai fini di far nascere e maturare in loro la capacità decisionale che li conduca ad una scelta di orientamento verso i percorsi di II grado in maniera consapevole. Il progetto prevede, tra le attività proposte agli studenti delle classi II e III del I grado, alcuni incontri con imprenditori/responsabili/tecnici che, attraverso lo strumento dell’intervista, potranno stimolare nei giovani alunni alcune riflessioni sulla scelta di orientamento scolastico/professionale futuro per cercare di dare risposta alla domanda “Cosa farò da grande?”.

Le interviste inizieranno a partire dal mese di marzo prossimo e interesserà, per quest’anno scolastico, gli studenti delle classi I (in forma sperimentale) e II.

Chiediamo quindi agli imprenditori o aziende, di scriverci o chiamarci entro martedì 20 febbraio 2024 per segnalarci la vostra disponibilità a partecipare a questo progetto:

  • scuola.lavoro@confapi.lecco.it e formazione@confapi.lecco.it
  • 0341.282822 chiedendo di Tiziana Montana
Indicandoci nome e cognome, ruolo in azienda, zona territoriale di riferimento (sede azienda/residenza). 

In allegato trovate il modello di intervista che poi verrà utilizzato con gli imprenditori in classe. 

(SB/tm)



Confapi in audizione al Senato su decreto ex Ilva

Confapi è stata audita presso la IX commissione Industria del Senato sul decreto ex Ilva (Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico). In rappresentanza della Confederazione è intervenuto Marco Mariotti di Unionmeccanica Confapi che ha espresso “grande preoccupazione” e illustrato delle proposte a sostegno delle aziende dell’indotto di tutto il territorio nazionale.

“Apprezziamo che il decreto metta in campo 320 milioni di euro di liquidità – ha affermato Mariotti – ma è necessario che questa vada in primis orientata al pagamento dei debiti scaduti verso le aziende dell’indotto”. “A oggi Acciaierie d’Italia – ha proseguito – è un’azienda con un socio privato che in due anni ha avuto fatturati e utili record frutto del boom post covid nel mercato siderurgico e che, purtroppo, non è passato da Taranto. Vedere centinaia di aziende agonizzanti in attesa di ricevere i loro legittimi crediti è inammissibile”.

In particolare sono quattro le proposte avanzate da Confapi in audizione. Secondo la Confederazione è necessario ammettere in prededuzione i crediti delle aziende fornitrici; inoltre serve l’erogazione immediata delle risorse a favore delle Pmi e delle grandi appaltartici dell’indotto con la perimetrazione delle stesse; si chiede anche di introdurre un vincolo di destinazione del prestito di 320 milioni al pagamento dei debiti dei fornitori dell’indotto o individuazione del soggetto che si renda cessionario – pro soluto – dei crediti; infine si auspica l’ammissione immediata al fondo di garanzia Sace, senza spese istruttorie, con copertura del 100% del credito vantato messo a garanzia.




Confapi a tavola rotonda con Ministero Estero e Ispi sul Mediterraneo

Confapi ha preso parte all’edizione straordinaria del “Rome MED Dialogues – Extraordinary Expert Meeting”, la principale iniziativa di diplomazia pubblica annuale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, promossa con l’ISPI, organizzata a Roma alla luce dell’attuale situazione geopolitica del Mediterraneo. In rappresentanza della Confederazione, il Vice Presidente Francesco Napoli, è intervenuto alla Tavola rotonda “The role of Italian Growth Diplomacy in the Mediterranean” dedicata al mondo delle imprese, per discutere sulle principali sfide nel Mediterraneo.

Dopo aver ringraziato il ministro Tajani, Napoli ha evidenziato come le imprese, insieme agli esperti e ai vertici di istituzioni possano giocare un ruolo determinante nell’aprire un dialogo costruttivo volto a facilitare una soluzione diplomatica al conflitto in atto. Napoli ha ribadito che “oltre il 40% del commercio dei porti italiani dipende dal traffico di merci provenienti dal Mar Rosso” e che “i recenti attacchi dei ribelli Houthi intorno allo Stretto di Bab el-Mandeb hanno quadruplicato i costi di trasporto di un container standard da Shanghai a Genova nel giro di un mese e mezzo (+350%)” portando ad una riduzione dei traffici commerciali superiore al 20% registrata nei maggiori porti italiani da fine dicembre. Secondo Confapi, al di là del commercio, va considerato anche l’impatto sull’energia, in quanto il passaggio di gas naturale liquefatto dal Qatar attraverso Suez è diminuito, con una riduzione delle consegne di gas qatarino stimata al 70% rispetto alla media del 2023. Ciò avrà certamente anche effetti inflattivi, soprattutto per l’Europa.

Confapi pertanto sostiene fortemente tutti gli sforzi volti a definire una soluzione del conflitto, partendo dal presupposto che le recenti crisi e gli eventi internazionali che hanno interessato il Mediterraneo ci spingono a riflettere sulle sfide, ma soprattutto sulle possibilità di crescita e sviluppo che possiamo perseguire insieme.




Luigi Sabadini per Confapi nazionale al tavolo Mimit su Automotive

Confapi, rappresentata dal Presidente di Unionmeccanica, Luigi Sabadini, ha preso parte al tavolo Automotive svoltosi l’1 febbraio 2024 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Nel corso del suo intervento Sabadini ha ribadito “la necessità che la politica degli incentivi interessi non solo i produttori di auto ma anche l’intera filiera dei fornitori che rappresenta un settore di eccellenza della piccola e media industria privata che CONFAPI rappresenta. Pertanto i vantaggi incamerati dalle case costruttrici con il nuovo ecobonus – ha detto – devono essere spesi nella nostra filiera italiana”. Il Presidente di Unionmeccanica Confapi ha anche richiesto “un’attenzione particolare alla formazione e alla riconversione delle risorse umane nonché uno sforzo promozionale della produzione automotive nazionale”.



Confapi e Sace insieme per internazionalizzazione piccole e medie industrie

Confapi e SACE hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere le 116mila piccole e medie industrie associate alla Confederazione nello sviluppo del loro processo di internazionalizzazione e nella conoscenza di nuovi strumenti per la transizione sostenibile e digitale. L’accordo, firmato dall’Amministratore delegato di SACE Alessandra Ricci e dal Presidente di Confapi Cristian Camisa, prevede l’avvio di una serie di iniziative commerciali congiunte per supportare le oltre 116mila imprese associate a Confapi nei loro percorsi di crescita in Italia e all’estero.
SACE vede nel coinvolgimento delle PMI un asse portante della propria missione per garantire una crescita e transizione sostenibile, duratura del Paese. Un obiettivo abbracciato con il Piano Industriale Insieme2025 con cui il Gruppo, che conta già su un portafoglio di oltre 40 mila PMI servite, si prefigge di raggiungerne almeno 65mila entro il 2025, mettendo a disposizione il proprio network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari. Molte le iniziative territoriali, realizzate anche con champion di filiera e banche finanziatrici di grandi commesse all’estero, con l’obiettivo di rafforzare la filiera a monte facilitando l’accesso ai servizi e agli strumenti finanziari dedicati. Per agevolare la conoscenza dei prodotti e servizi SACE e rafforzare la capacità di internazionalizzazione delle PMI, saranno realizzate iniziative formative mirate, promosse su tutto il territorio nazionale, con strumenti online e tradizionali e con un successivo affiancamento nei percorsi di internazionalizzazione e transizione sostenibile e digitale, di cui potranno beneficiare le PMI associate.

“Le PMI rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana e giocano un ruolo importantissimo sia in chiave economica sia in chiave sociale; supportarle nel loro percorso verso la transizione green e sostenibile è stato il nostro obiettivo del 2023 e lo sarà ancora di più in futuro, con un occhio di riguardo all’export, che rappresenta un terzo del Pil nazionale – ha dichiarato Alessandra Ricci, AD di SACE – La collaborazione con una realtà come Confapi arricchisce le partnership e gli strumenti di SACE a disposizione delle PMI cuore pulsante del nostro Piano Industriale Insieme 2025”.

“Le nostre Piccole e Medie Industrie – spiega il Presidente di Confapi, Cristian Camisa – si distinguono per l’alta qualità dell’industria manifatturiera italiana insieme alle preziose competenze, alla velocità di azione, alla flessibilità e all’elevata capacità di soddisfare una domanda specifica e mutevole. Come Confapi siamo molto impegnati nel processo di internazionalizzazione con l’obiettivo di incrementare il nostro export. Ritengo che il supporto di SACE, in particolare in questo momento storico di grande incertezza sul fronte internazionale, possa rappresentare un supporto importantissimo per rispondere in modo rapido e sicuro a qualsiasi richiesta personalizzata del mercato estero”.




Confapi Hour con Della Bordella: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sul nostro evento all’Hangar Manzoni di Lecco.
  • La Provincia in allegato: Della Bordella si racconta “Con i Ragni il salto di qualità”
 



“Il cliente ha un problema? In una piccola impresa sa di trovare la soluzione”

La Provincia del 12 febbraio 2024, intervista al Presidente di Unionmeccanica Luigi Sabadini.




L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
 
Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.
 
L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
· l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
· l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
 
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
· la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
· la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:
· consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva) consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
· non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.
 
L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all’interno del file con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.

Il contenuto del campo “Importo bollo” (2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante. Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di 2 euro.

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente.

L’elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e non può essere modificato.

L’intermediario deve essere in possesso della delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o della delega al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
 
L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento.

Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
· la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi “Prezzo totale” (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e “Importo” (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
· è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
Ø N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
Ø N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
Ø N4 (operazioni esenti Iva)
· non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate, l’operazione deve riportare (riga della fattura) – nel campo “Tipo dato” (2.2.1.16.1) presente nel blocco “Altri dati gestionali” – uno dei seguenti valori:
Ø “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni
Ø “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
Ø “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.

Sono escluse le fatture elettroniche aventi tipo documento:
· TD16 – integrazione fattura reverse charge interno
· TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
· TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
· TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
· TD20 – autofattura per regolarizzazione (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993).
Vengono escluse, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori:
· RF05 – vendita sali e tabacchi (articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972)
· RF06 – commercio di fiammiferi (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF07 – editoria (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972)
· RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972)
· RF11 – agenzie viaggi e turismo (articolo 74-ter D.P.R. 633/1972).

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti l’assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.

Anche l’elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale.

(MF/ms)




Emissione fattura elettronica per i soggetti in franchigia: termini

L’Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza svoltasi il 1° febbraio, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all’adempimento dal 1° gennaio 2024.

In particolare, è stato chiesto quale dovesse essere il formato da adottare in relazione alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, qualora il documento sia stato emesso nei primi giorni dell’anno successivo.

Dall’inizio di quest’anno, sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

  • hanno aderito al “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
  • adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91,
    i quali, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro.
Alla data del 1° gennaio 2024 erano già tenuti all’adempimento (dal 1° luglio 2022) gli altri soggetti in regime di franchigia, nonché gli operatori fuoriusciti dal regime forfetario nel 2023, per aver percepito ricavi o compensi di importo superiore a 100.000 euro (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2023 n. 32).

Resta, comunque, fermo il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C (art. 10-bis del DL 119/2018 e art. 9-bis del DL 135/2018).

Per quanto concerne la scelta del formato della fattura nell’ipotesi in cui l’operazione sia effettuata negli ultimi giorni del 2023 dai soggetti allora esclusi dall’obbligo di fatturazione, occorre rammentare, da un lato, le disposizioni dell’art. 21 del DPR 633/72 e, dall’altro, le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 17 giugno 2019 n. 14.

La norma dispone, in particolare, al comma 4, che la fattura immediata debba essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. In virtù di tale disposizione, il soggetto passivo che decidesse di non emettere il documento entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi dovrebbe indicare tale data all’interno del documento (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72).

Nella circolare n. 14/2019 è stato chiarito che “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”.

Risulta, conseguentemente, che la data di effettuazione e quella di emissione/trasmissione al Sistema di Interscambio posseggono valenza autonoma.

Ciò premesso, ricordato che la fattura non può considerarsi emessa qualora non sia inviata al SdI, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per quanto concerne le operazioni effettuate nel 2023 dai soggetti in regime di franchigia in allora esclusi dalla fatturazione elettronica:

  • era ammissibile la spedizione o la messa a disposizione della fattura in formato cartaceo o elettronico extra SdI entro il 31 dicembre 2023;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 è, invece, consentita esclusivamente la trasmissione in formato XML via SdI.
Pertanto, a titolo esemplificativo, si intenderà come non emessa una fattura, relativa a un’operazione effettuata il 29 dicembre 2023, spedita o messa a disposizione in formato analogico o elettronico extra SdI il 4 gennaio 2024.

Un ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato la nuova funzionalità attribuita al codice TD28. Tale codice, che già veniva impiegato per comunicare, ai fini dell’esterometro, gli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta, può essere impiegato dal 1° febbraio (cfr. specifiche tecniche versione 1.8), per la comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’invio del file con codice TD28 permette di adempiere esclusivamente all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Continua pertanto ad applicarsi, in relazione alla violazione commessa, l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97, secondo cui “fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione”, quest’ultimo è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro (sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento).
 

(MF/ms)