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L’export frena il Pil “Con gli zero virgola siamo fermi al palo”

La Provincia del 3 settembre, il presidente di Unionmeccanica Lecco Luigi Sabadini commenta l’ultimo dato Istat sul Pil.




Regione Lombardia e Simest: seminario formativo sull’Africa

Mercoledì 11 settembre 2024 alle ore 10:30 prenderà il via la seconda linea delle attività promosse nel quadro del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e Simest lo scorso 25 gennaio.

Nello specifico verranno proposti 4 incontri formativi volti a presentare le opportunità di internazionalizzazione in alcune aree, nonché a promuovere la diffusione e l’utilizzo presso le imprese regionali degli strumenti di finanza agevolata, supporto all’export ed equity messi a disposizione e gestiti da SIMEST.
 
Il calendario, infatti, prevede:

  • 11 settembre h. 10:30 focus sull’Africa (ONLINE)
  • 16 ottobre h. 10:30 focus sull’Asia (ONLINE)
  • 13 novembre h. 11:00 presentazione strumento equity + b2b (IN PRESENZA)
  • 11 dicembre h. 11:00 presentazione dei finanziamenti agevolati con approfondimento specifico su uno o più finanziamenti + b2b (ONLINE)
Alleghiamo locandina per l’incontro dell’11 settembre e calendario generale.

(MP/am)




La riforma delle sanzioni tributarie

Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo operano, senza eccezioni, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi dal 1° settembre 2024.

Il menzionato decreto ha riformato le sanzioni tributarie rendendole, nel complesso, meno onerose ma, nel contempo, ha reso inapplicabile il c.d. favor rei.

Le modifiche riguardano sia la parte generale sia la parte relativa alle violazioni sulle singole imposte.

Considerato che le nuove misure operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ne deriva che:

  • per ravvedere gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle ritenute operate in agosto oppure dell’IVA mensile di agosto (il cui termine di versamento scade il 16 settembre), la sanzione sarà del 25% e non del 30% (per i ritardi contenuti nei 90 giorni, la sanzione è dimezzata diventando del 12,5%);
  • per ravvedere le omesse o infedeli fatturazioni commesse a partire da questo mese, la sanzione non sarà più del 90% ma del 70% e il minimo, per ciascuna operazione, non sarà più di 500 euro ma di 300 euro.

La violazione da omessa/infedele fatturazione dà, come di consueto, luogo a una dichiarazione infedele sia per quanto riguarda il modello REDDITI 2025 (riferito all’anno 2024) che per quanto riguarda il modello IVA 2025 (sempre riferito all’anno 2024).

Per l’IVA, opera il cumulo giuridico tra l’art. 6 del DLgs. 471/97 (violazione sulla fatturazione) e l’art. 5 del DLgs. 471/97 (dichiarazione infedele).

Se ciò è vero sul lato “attivo” (contribuente che omette di fatturare o fattura con corrispettivi più bassi), altrettanto non può più dirsi per il lato “passivo” (contribuente che detrae in sede di liquidazione periodica un’IVA ad esempio indetraibile o su beni non inerenti).

Ciò in quanto, per encomiabile scelta legislativa, l’infedele dichiarazione assorbe la violazione a monte sull’indebita detrazione, quindi ci sarà solo la sanzione dell’art. 5 del DLgs. 471/97, e non entrambe le sanzioni sia pure temperate dal cumulo giuridico.

Relativamente alle violazioni dichiarative, per ravvedere, nell’anno 2025 o negli anni ancora successivi, l’infedele dichiarazione modello REDDITI 2024, IRAP 2024 o 770 2024 (dichiarazioni relative all’anno 2023), si dovrà prendere come sanzione base il 70% con minimo di 150 euro (250 euro per il 770), e non più il 90%.

Per quanto riguarda l’omessa dichiarazione, la sanzione avrà una pena “fissa” del 120% (e non più dal 120% al 240%), tuttavia rimane lo sbarramento temporale dei 90 giorni per il ravvedimento.

In assenza di indicazioni contrarie, sia per l’omessa dichiarazione sia per la dichiarazione infedele dovrebbe rimanere fermo il ravvedimento semplificato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2012 n. 42 se ci si ravvede nei 90 giorni.

Rammentiamo che, indipendentemente dal ravvedimento operoso:

  • se la dichiarazione omessa viene presentata prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione è del 75%;
  • se la dichiarazione infedele è oggetto di integrativa prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione è del 50% con minimo di 150 euro.

Per quanto riguarda la parte generale, si segnalano le seguenti novità:

  • il cumulo giuridico (sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da 1/4 al doppio) opera per tutti in casi in cui con diverse azioni si commettono violazioni della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di violazioni formali;
  • se vengono commesse violazioni della stessa indole su più anni (si pensi all’omesso quadro RW reiterato in più anni), il cumulo opera applicando sia l’aumento dalla metà al triplo sia l’aumento da un 1/4 al doppio, e non solo quest’ultimo;
  • onde stabilire se una violazione abbia carattere meramente formale (e, quindi, non sia sanzionabile) occorre avere un approccio concreto;
  • le somme oggetto di definizione al terzo delle sole sanzioni potranno essere rateizzate in 8 rate trimestrali, elevate a 16 per gli importi che superano nel complesso i 50.000 euro.

Nuove sanzioni per i modelli REDDITI, IRAP e 770 2024

Molto importanti sono le innovazioni in tema di ravvedimento operoso, sempre operanti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

In primo luogo, se si ravvede una violazione oltre l’anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, in assenza di controlli la riduzione della sanzione sarà sempre a 1/7 del minimo (prima, invece, era a 1/7 del minimo o a 1/6 del minimo a seconda di quando ci si ravvedeva).

Oltre a ciò, anche con l’ausilio di applicativi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in sede di ravvedimento, come avviene per l’accertamento con adesione, il cumulo giuridico sarà ammesso ma limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.

Nella tabella in allegato vengono riepilogate le modifiche apportate alle principali violazioni, distinguendo il contesto ante e post 1° settembre 2024.

(MF/ms)




Istat luglio 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di luglio 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1 % (variazione annuale) e a + 6,9 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 5,175 %.
 
(MP/ms)



Credito imposta sponsorizzazioni sportive

L’art. 4 del DL 113/2024 (c.d. DL “omnibus”) estende il credito imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del medesimo DL) al 15 novembre 2024.

Si tratta del credito riconosciuto dall’art. 81 del DL 104/2020 alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Tale misura, inizialmente prevista per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stata poi prorogata per gli investimenti 2021 (art. 10 commi 1 e 2 del DL 73/2021), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (art. 9 del DL 4/2022), per gli investimenti dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 1 comma 615 della L. 197/2022) e per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (art. 37 del DL 75/2023).

La nuova disposizione stabilisce ora che, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all’art. 81 del DL 104/2020 si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 10 agosto 2024, e fino al 15 novembre 2024.

A tal fine è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, che costituisce limite di spesa.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, non è richiesto il requisito relativo ai ricavi.

Viene altresì disposto che le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, certifichino di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono comunque esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398.

Il corrispettivo sostenuto per le spese agevolate costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.

Istanza da presentare al Dipartimento per lo Sport

Quanto alla fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine si applica, nei limiti di compatibilità, il DPCM 30 dicembre 2020 n. 196.

Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà pubblicato, con efficacia di pubblicità notizia, apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

L’agevolazione è comunque concessa nel rispetto dei regolamenti “de minimis”.
 

(MF/ms)




Iva e versamento soglia minima

Il DLgs. 108/2024, nella parte in cui introduce modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari, contiene alcune novità di interesse che attengono, fra l’altro, all’ambito IVA.

La prima riguarda i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni periodiche.

Si ricorda che il decreto “Adempimenti” (art. 9 del DLgs. 1/2024) ne aveva innalzato la soglia minima, con effetto a decorrere dalle somme dovute per l’anno d’imposta 2024, portandola dai precedenti 25,82 euro a 100 euro sia per i soggetti passivi “mensili” che per i soggetti passivi “trimestrali” (per obbligo o per opzione).

L’art. 1 comma 4 del DPR 100/98 dispone che, nel caso in cui l’importo dovuto non superi detta soglia, il versamento debba essere effettuato “insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.

Il decreto correttivo appena pubblicato introduce una nuova disposizione, in base alla quale, indipendentemente dal mancato superamento del limite di 100 euro, l’imposta risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre deve essere versata entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

Per quanto concerne i soggetti passivi “trimestrali per opzione”, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 108/2024 ha anticipato al 16 novembre – data che coincide con la scadenza ordinaria prevista per il terzo trimestre – il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni dei primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui la somma dovuta non superi 100 euro (art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99). La previgente formulazione della norma lasciava invece tempo fino al 16 dicembre.

Un’ulteriore novità contenuta nel DLgs. 108/2024 riguarda la disposizione, anch’essa introdotta dal decreto “Adempimenti”, in base alla quale è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. L’art. 2 comma 6 lett. c) del DLgs. 108/2024 elimina dall’art. 24 del DLgs. n. 1/2024 il riferimento alla trasmissione “dell’importo complessivo” dei corrispettivi.

La modifica, come si legge nella relazione illustrativa al decreto presentata nel corso dell’iter parlamentare, permette di evitare possibili dubbi applicativi dovuti alla circostanza che, allo stato attuale, nei registratori telematici è effettuata la memorizzazione dei singoli documenti commerciali, mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate riguarda il solo totale dei corrispettivi giornalieri.

Passando, poi, ai contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo, essi non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte dirette e indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione per il gruppo IVA, l’esonero dalla prestazione della garanzia si applica ai rimborsi IVA eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo (art. 6 comma 6 del DLgs. 128/2015).

A questo proposito, il DLgs. n. 108/2024 prevede che l’esonero spetti a tali soggetti passivi anche per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore (18 gennaio 2024) del DLgs. 221/2023, con il quale è stato potenziato il regime in esame.

(MF/ms) 




Formazione “RE FIL ECO2” sperimentazione gratuita degli strumenti di misura della sostenibilità

Sta per iniziare il 10 settembre 2024 il primo appuntamento formativo del percorso “RE FIL ECO2”, promosso dalla camera di commercio Como Lecco e dalla Rete lariana per la sostenibilità, di cui avevamo dato comunicazione in luglio, circolare Confapi n.369 dell’11 luglio 2024.
Il programma di RE FIL ECO2 comprende l’affiancamento dell’impresa nell’applicazione di alcuni strumenti per misurare la sostenibilità della filiera. Si svolge in varie fasi e richiede anche un lavoro di gruppo.

Dettagli per iscriversi alle 4 mezze giornate di settembre e ottobre (fase 1) alla pagina dedicata del sito camerale

In seguito (fase 2 e 3) valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.

Se volete avere più informazioni e valutare con attenzione questa opportunità potete chiamare (0341.282822) o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Conferenza: “Il ruolo dell’Intelligenza artificiale nelle imprese manifatturiere”

Evento organizzato dalla Camera di commercio Como Lecco, Punto Impresa Digitale:

Giovedì 19 settembre 2024 ore 11 presso il politecnico di Milano, sede di Lecco

Nel contesto del percorso “Connessioni: non solo tecnologia”, si avvicina l’evento dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel manifatturiero: macchine in grado di svolgere compiti complessi con maggiore velocità e minori margini di errore, algoritmi per il monitoraggio in tempo reale delle linee di produzione, per la manutenzione predittiva delle macchine e per l’ottimizzazione della catena di approvvigionamento. Un patrimonio di dati che, opportunamente analizzati, consentono di identificare e correggere rapidamente eventuali anomalie, aumentando la produttività e riducendo i costi. Una vera rivoluzione per le imprese che necessita di un approccio etico e regolamentato perché se ne possano massimizzare i benefici.

Tutti i dettagli per partecipare sulla pagina web camerale dedicata: cliccare qui. 

(SN/am)




“Transizione 5.0”: pubblicato il decreto con le regole operative

Il tanto atteso Decreto Ministeriale sugli incentivi 5.0 è stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ad agosto (Decreto Mimit 24 luglio 2024 pubblicato il 16 agosto 2024).
Avevamo dato diverse anticipazioni con l’incontro in sede Confapi Lecco del 7 giugno 2024 e con il webinar Confapi nazionale del 27 giugno 2024.

La prenotazione del credito di imposta può essere fatta attraverso il sistema telematico del GSE che è operativo dal 7 agosto 2024. Prende quindi finalmente il via la possibilità di accedere al credito d’imposta per i beni materiali e immateriali 5.0, ovvero capaci di assicurare un risparmio energetico, nelle due forme: “di stabilimento” o “di singolo processo produttivo”.
Il credito d’imposta arriva fino al 45% per investimenti di taglia piccola (2,5 mln di €) che garantiscono alti risparmi energetici (oltre il 10%), si riduce per investimenti maggiori con riduzioni di consumo più modeste. Si tratta di risorse che arrivano dal PNRR e coprono anche investimenti in impianti per la produzione di energia rinnovabile (come il fotovoltaico) e attività di formazione sul tema energetico.
E’ una misura che si affianca a industria 4.0 che comunque si prolunga fino al 2025. Gli investimenti 4.0 che riescono a garantire le prestazioni 5.0 beneficiano di un credito d’imposta maggiore. Viceversa, qualora l’investimento non riesca a garantire il risparmio energetico di questa nuova misura, si può sempre contare sul credito d’imposta 4.0 (compreso tra il 5% e il 20%).

Si allega la scheda informativa di Confapi che contiene tutti i dettagli sui requisiti per l’accesso al beneficio e le regole applicabili. Inoltre si segnalano i due siti istituzionali di riferimento:

Sito ministeriale con le regole operative cliaccare qui

Sito del GSE con tutti gli altri documenti utili cliccare qui 

API Servizi è pronta ad assistere le imprese per questo bando, con le modalità che vi saranno indicate scrivendo a Manuela Sacchi manuela.sacchi@confapi.lecco.it e in copia conoscenza a Silvia Negri silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

 




Percorsi formativi in tema internazionalizzazione

Segnaliamo la partenza di percorsi formativi promossi dalla Camera di commercio di Como-Lecco in tema di internazionalizzazione, con due novità ad ottobre:
  • Laboratorio Dazi & Dogane  – corso laboratoriale in partenza il 7 ottobre sulla gestione delle operazioni doganali e daziarie, pensato con un approccio pratico con simulazione di casi reali, in modalità “mista”: moduli formativi online; laboratorio in presenza.
  • La nuova cassetta degli attrezzi dell’Export Manager – corso pratico in 2 moduli  ( online il 16 e 30 ottobre) sui nuovi strumenti operativi oggi a disposizione (banche dati, app, servizi online per traduzioni, presentazioni, ricerche, visure, intelligence, costruzione database e CRM).
In allegato trovate le le locandine di entrambe i percosi. 

Infine, ricordiamo che giovedì 3 ottobre si terrà l’evento  “Regole per operare In Svizzera: presenza indiretta con fornitura di beni e servizi dall’Italia” importante in funzione della nuova versione del Vademecum “Le regole per lavorare in Svizzera” a cura della Camera di Commercio Como-Lecco che verrà presentato in quella occasione.

(MP/am)