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Redazione bilancio abbreviato e micro: modificati i parametri

Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità, è intervenuto, incrementandoli, anche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L’adeguamento (che era atteso ormai da alcuni mesi) è conseguenza dell’attuazione della direttiva delegata 2023/2775/Ue del 17 ottobre 2023, che ha modificato l’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.

Con tale intervento, in particolare, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del 25% rispetto a quelle previgenti e arrotondate per approssimazione. Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

In attuazione della norma comunitaria, l’art. 16 del DLgs. 125/2024 modifica, al comma 1, le disposizioni del codice civile che disciplinano il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese e, al comma 2, le disposizioni del DLgs. 127/91 che disciplinano il bilancio consolidato.

Nel dettaglio, è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
È stato, inoltre, modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese (cui è dedicato lo specifico regime semplificato per la redazione del bilancio) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Con riferimento al bilancio consolidato, è stato, invece, modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.
Si ricorda, peraltro, che il successivo comma 1-bis dell’art. 27 del DLgs. 127/91 prevede che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%, vale a dire portati, rispettivamente, a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

In linea generale, e, quindi, sia con riferimento al bilancio d’esercizio, che con riferimento al bilancio consolidato, si evidenzia che, in linea con la direttiva comunitaria, il DLgs. 125/2024 ha aumentato del 25% i limiti dimensionali relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non ha modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.

L’incremento dei limiti dimensionali determina, evidentemente, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Infine, si sottolinea che il DLgs. 125/2024 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) non contiene, con riferimento all’incremento in esame, una specifica norma di decorrenza.

Un’indicazione in tal senso può, comunque, essere ricavata dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (salva la possibilità – che non è stata recepita dal legislatore nazionale – di consentire l’applicazione per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva).
 

(MF/ms)




Rete WHP: talk sui vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro

Si segnala che ATS Brianza propone un breve incontro in modalità webinar per presentare alcuni progetti di promozione della salute sul luogo di lavoro:

Rete WHP: i vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro
Giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 15:00
Healthy Talk con ATS Brianza, piattaforma Microsoft Teams (durata 0,5 h)

Per iscriverti e partecipare occorre registrarsi cliccando qui 

E’ prevista la testimonianza di un’azienda partner che ha già attivato il programma Whp.

L’ambiente di lavoro può influire direttamente sulla salute fisica, mentale e sociale dei dipendenti.
Si ricorda che il programma regionale WHP (Workplace Health Promotion) ovvero “luoghi di Lavoro che promuovono salute” si propone di implementare azioni strutturali tese a stimolare un miglioramento organizzativo nel luogo di lavoro. L’obiettivo è creare un contesto che favorisca l’adozione di stili di vita sani contribuendo, così, a prevenire l’insorgenza di malattie croniche e degenerative.
Per maggiori informazioni si può scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it o contattare direttamente promozionesalute@ats-brianza.it

Per saperne di più sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro, vai nella pagina dedicata di Ats Brianza.

(SN/am)




Direttiva CSR recepita in Italia: scadenze per l’informativa sulla sostenibilità

CSR significa Corporate Sustainability Reporting, ovvero “Rendicontazione societaria di sostenibilità”. Il D.lgs. n.125/2024 è stato pubblicato in Italia a settembre e recepisce la direttiva Ue 2022/2464 di due anni prima, nota come direttiva  CSR; con essa entra in vigore l’obbligo dell’informativa sulla sostenibilità, da riportare nella “Relazione sulla gestione”.

L’obbligo riguarda le imprese secondo tre scaglioni:

Dal 1° gennaio 2024 è applicabile alle grandi imprese e alle imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente.
Dal 1° gennaio 2025 sarà il turno delle grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle già obbligate e sopra riportate.
Dal 1° gennaio 2026 il tema riguarderà le PMI Piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e le disposizioni riguardano gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive. Nelle PMI è stato specificato il limite minimo di 11 dipendenti non previsto inizialmente. Si conferma, per le PMI quotate, la possibilità di non applicare tale norma per due anni (ovvero fino all’esercizio finanziario 2028), con l’obbligo però di spiegare le motivazioni per le quali si è deciso di avvalersi di tale opzione.
Le imprese di Paesi terzi, extra UE, sono infine coinvolti dal 1° gennaio 2028.

Nel testo della norma sono specificate tutte le definizioni utili a chiarire la fascia di appartenenza delle imprese.

(SN/am)


 




In scadenza il 30 settembre la Lipe del secondo trimestre 2024

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al secondo trimestre 2024, deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024, secondo il termine previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010.

La comunicazione avviene presentando trimestralmente l’apposito modello (c.d. modello “LIPE”), anche quando le liquidazioni hanno periodicità mensile.

Il modello, costituito da un frontespizio e dal quadro VP, è stato da ultimo approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 125654/2024, aggiornato tenendo conto del nuovo limite minimo per effettuare i versamenti periodici dell’imposta ai sensi del DLgs. 1/2024.

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di coloro che, per legge, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Ad esempio, sono esonerati dall’obbligo comunicativo:

  • i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72 e nel periodo effettuano solo operazioni esenti;
  • i soggetti che adottano regimi che non prevedono l’applicazione dell’IVA, come il regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) oppure il regime di esonero per i produttori agricoli (art. 34 comma 6 del DPR 633/72).
Si rammenta che alcuni soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, possono utilizzare le bozze delle liquidazioni periodiche, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi (il programma di precompilazione non concerne la generalità dei soggetti passivi ma, essenzialmente, coloro che adottano le liquidazioni su base trimestrale; cfr. provv. n. 9652/2023 e n. 11806/2024).

Alcuni dubbi in merito alla presentazione della comunicazione possono sorgere laddove il soggetto passivo esonerato, nel corso del trimestre di riferimento, abbia effettuato acquisti che comportano l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge.

Tanto vale sia nel caso di acquisti con il meccanismo del reverse charge “esterno” (es. acquisti intracomunitari di beni o acquisti domestici da soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia) sia nel caso di acquisti con reverse charge “interno” (es. servizi relativi a edifici da soggetti passivi stabiliti in Italia).

Un’interessante conferma, in merito alla permanenza delle condizioni di esonero per i soggetti in regime forfetario, è stata fornita nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023 (§ 4.5).

Ivi è stato precisato che un soggetto forfetario che effettua un acquisto con il meccanismo del reverse charge (es. acquisto intracomunitario), benché sia obbligato a versare l’IVA entro il 16 del mese successivo mediante F24, non è tenuto a effettuare la liquidazione, né a presentare la dichiarazione IVA annuale e, dunque, continua ad essere esonerato dalla comunicazione LIPE.

È, invece, diverso il caso in cui l’acquisto con il meccanismo del reverse charge sia effettuato da soggetti passivi nazionali che effettuano solo operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72 (es. prestazioni finanziarie). Per tali soggetti, un acquisto in reverse charge determina il venir meno dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, anche il venir meno dell’esonero dalla presentazione del modello LIPE.

Se, ad esempio, il suddetto acquisto è avvenuto nel secondo trimestre, si ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a presentare, oltre alla comunicazione relativa al periodo interessato, anche le successive comunicazioni del medesimo anno (terzo e quarto trimestre), salvo che egli risulti esonerato dall’effettuare le liquidazioni periodiche per altre cause (ad es., qualora nel trimestre non abbia eseguito operazioni, né attive né passive; si veda la C.M. n. 113/2000, § 2.1.5, seppure in relazione alle soppresse dichiarazioni IVA periodiche).

Invariate le sanzioni applicabili

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà se l’invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

La misura della sanzione resta immutata anche per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non essendoci state variazioni con il DLgs. 87/2024 attuativo della L. 111/2023. Operano però da tale ultima data le nuove condizioni relative al ravvedimento operoso.
 

(MF/ms)




Formazione gratuita sulla sostenibilità “RE FIL ECO2” prosegue in ottobre

E’ iniziato il 10 settembre il percorso “RE FIL ECO2”, promosso dalla camera di commercio Como Lecco e dalla Rete Lariana per la sostenibilità. Hanno suscitato interesse i primi due incontri e ora ne seguono altri due, ai quali è ancora possibile iscriversi, secondo questo programma:

10 settembre 2024: introduzione all’economia circolare
24 settembre 2024: l’evoluzione del quadro normativo, alcune delle principali novità
01 ottobre 2024: le performance di circolarità e la nuova direttiva CSRD
17 ottobre 2024: la gestione sostenibile della filiera e degli approvvigionamenti

Dopo la fase 1 formativa si procederà in gruppi omogenei di imprese alla sperimentazione gratuita di alcuni strumenti di misura della sostenibilità. Il programma di RE FIL ECO2 comprende infatti l’affiancamento dell’impresa nell’applicazione di alcuni strumenti per misurare la sostenibilità della filiera.

Per iscriversi alle prossime mezze giornate di ottobre (fase 1) occorre registrarsi al sito camerale

In seguito (fase 2 e 3 del programma) valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.
Se volete trattare il tema e conoscere meglio questa opportunità potete chiamare o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it.

Circolari precedenti sullo stesso tema: circolare Confapi n.369 dell’11 luglio 2024 e circolare 421 del 3 settembre 2024.

(SN/am)




Corsi sulla sostenibilità: risorse da Opnm per coprire i costi, proroga al 31 dicembre 2024

Il comitato esecutivo di EBM ha deliberato la proroga dalla scadenza originaria del 31 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024 per presentare domanda per il bando O.P.N.M. che eroga contributi per l’attività formativa in tema di SOSTENIBILITÀ.

Il bando vuole rendere più accessibile la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere ed incentivare le Pmi che intendano approfondire i temi dell’innovazione tecnologica sostenibile e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.
Il percorso formativo non potrà essere inferiore alle 8 ore, che potranno essere raggiunte anche sommando più percorsi formativi di dimensione singola inferiore, che trattano i temi oggetto del Bando.
Sono disponibili fino a 500 € per corsi e attività formative in tema ESG e sostenibilità.
A titolo puramente indicativo ma non esaustivo i contenuti della formazione potranno riguardare:
▪ Approfondimenti sui principali impatti delle aziende metalmeccaniche come la gestione rifiuti, le
emissioni in atmosfera, gli scarichi, la gestione degli imballaggi e simili.

▪ le certificazioni ambientali (ISO 14001, Regolamento Emas)
▪ La Carbon Footprint Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle emissioni di CO2
▪ Rating ambientali e principali sistemi di autovalutazione
▪ L’analisi del ciclo di vita dei prodotti es metodo LCA.
▪ Relativamente agli aspetti Social e Governance (degli indicatori ESG), anche i seguenti temi:
– Relazioni tra management e lavoratori
– Diversity management & Inclusion
– Valutazione sociale dei fornitori.
 
Il testo completo con tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti, la documentazione necessaria è disponibile alla pagina del sito EBM dedicata ai bandi.

Confapi può consigliarvi e supportarvi nella richiesta di queste risorse, che vengono concesse a rimborso delle spese sostenute.

 
(SN/am)




Formazione gratuita sulla sostenibilità “RE FIL ECO2” prosegue in ottobre

E’ iniziato il 10 settembre il percorso “RE FIL ECO2”, promosso dalla camera di commercio Como Lecco e dalla Rete Lariana per la sostenibilità. Hanno suscitato interesse i primi due incontri e ora ne seguono altri due, ai quali è ancora possibile iscriversi, secondo questo programma:

10 settembre 2024: introduzione all’economia circolare
24 settembre 2024: l’evoluzione del quadro normativo, alcune delle principali novità
01 ottobre 2024: le performance di circolarità e la nuova direttiva CSRD
17 ottobre 2024: la gestione sostenibile della filiera e degli approvvigionamenti

Dopo la fase 1 formativa si procederà in gruppi omogenei di imprese alla sperimentazione gratuita di alcuni strumenti di misura della sostenibilità. Il programma di RE FIL ECO2 comprende infatti l’affiancamento dell’impresa nell’applicazione di alcuni strumenti per misurare la sostenibilità della filiera.

Per iscriversi alle prossime mezze giornate di ottobre (fase 1) occorre registrarsi al sito camerale

In seguito (fase 2 e 3 del programma) valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.
Se volete trattare il tema e conoscere meglio questa opportunità potete chiamare o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it.

Circolari precedenti sullo stesso tema: circolare Confapi n.369 dell’11 luglio 2024 e circolare 421 del 3 settembre 2024.

(SN/am)




Camera Commercio: corso gratuito “Laboratorio dazi & dogane”

Il commercio internazionale è una sfida complessa e in continua evoluzione per le aziende, soprattutto quando si tratta di gestire operazioni doganali e daziarie. Per rispondere a questa necessità, il Punto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia della Camera di Commercio di Como-Lecco propone il Laboratorio Pratico “Dazi & Dogane”.
Il corso, caratterizzato da un approccio pratico e da simulazioni di casi reali, si sviluppa in tre appuntamenti:

Lunedì 7 ottobre, ore 9:00 – 13:00,  teoria online: sessione introduttiva per fornire ai partecipanti gli strumenti tecnici necessari per il laboratorio.
Lunedì 21 ottobre, ore 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 laboratorio in presenza: i partecipanti, suddivisi in gruppi, affronteranno autonomamente casi di studio.
Lunedì 28 ottobre, ore 9:00 – 13:00 follow up/in presenza: incontro dedicato agli approfondimenti e alla correzione degli elaborati, finalizzato al completamento del progetto.

Laboratorio “Dazi & Dogane” è rivolto a impiegati amministrativi, addetti alla logistica e a chiunque sia coinvolto in operazioni doganali legate al commercio estero, con particolare attenzione ai capitoli doganali 84/85.

Iscrizione gratuita cliccando qui.
 
(MP/am)




Cambiavalute agosto 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di agosto  2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 13 settembre  2024)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di agosto 2024 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 147,8301
Peso Argentino 1035,9773
Dollaro Australiano 1,6559
Real Brasiliano 6,1193
Dollaro Canadese 1,5049
Corona Ceca 25,1788
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8736
Corona Danese 7,4614
Yen Giapponese 161,0555
Rupia Indiana 92,4062
Corona Norvegese 11,7895
Dollaro Neozelandese 1,8112
Zloty Polacco 4,2917
Sterlina Gran Bretagna 0,8515
Nuovo Leu Rumeno 4,9766
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1012
Rand (Sud Africa) 19,8651
Corona Svedese 11,4557
Franco Svizzero 0,945
Dinaro Tunisino 3,3763
Hryvnia Ucraina 45,383
Forint Ungherese 394,6955
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di agosto, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Patente a crediti nei cantieri: emanata circolare dall’Ispettorato nazionale del lavoro

Si informano le aziende che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, con la quale ha fornito le prime indicazioni riguardanti il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti“. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nostra scheda informativa n. 438

Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”Isoggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Modalità e tempistiche
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo, sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dal 1° ottobre 2024. L’accesso sarà possibile attraverso SPID personale o CIE.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

(SB\tm)