Webinar “Cantiere patente a punti”: slide e materiale utile
Cliccando qui è possibile vedere la registrazione del seminario online.
In allegato scaricabili l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva.
(SB/am)
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Cliccando qui è possibile vedere la registrazione del seminario online.
In allegato scaricabili l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva.
(SB/am)
Il Giornale di Lecco del 30 settembre 2024, parla il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza.
Le modifiche più significative riguardano questi temi, che sono stati oggetto di norme, circolari o interpelli nell’ultimo anno:
(SN/am)
La trasformazione digitale non è da intendersi solo come digitalizzazione dei processi ma anche come un percorso di cultura e consapevolezza verso un obiettivo di lungo termine. Una buona “maturità digitale” permette alle imprese di crescere e rimanere competitive sia in Italia che all’estero.
Le domande di adesione vanno presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma dedicata, che è aperta dal 3 settembre 2024 e fino alle ore 16.00 del 12 novembre 2024. Tutte le domande vengono ricevute e valutate per verificare i requisiti.
L’associazione, tramite Apitech, il proprio Digital Innovation Hub, può fornire supporto per l’assessement iniziale e per la presentazione della domanda in piattaforma. Se siete interessati potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)
(MP/ms)
Il sistema di tassazione sostitutiva opzionale, limitata a imposte dirette e relative addizionali, è regolato dagli artt. 20-bis e 31-bis del DLgs. 13/2024 (introdotti dal DLgs. 108/2024), distintamente per i soggetti ISA e per quelli in regime forfetario. Il tema è stato oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia nella circolare n. 18/2024.
Nella giornata del 19 settembre, inoltre, sono stati approvati, con la risoluzione n. 48, i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva (indicati più avanti) e della maggiorazione degli acconti d’imposta calcolati con metodo storico (ossia: “4068” – maggiorazione acconto soggetti ISA persone fisiche; “4069” – maggiorazione acconto soggetti ISA diversi dalle persone fisiche; “4070” – maggiorazione acconto IRAP; “4072” – maggiorazione acconto soggetti forfetari).
Venendo all’imposta sostitutiva CPB, la base imponibile è data dalla differenza, se positiva, tra:
– il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato per ciascun periodo oggetto di adesione;
– il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).
Per il primo periodo di applicazione del CPB, la base imponibile può essere determinata come differenza tra l’importo proposto nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025. Come precisato dalla circ. n. 18/2024, i valori di tali righi sono indicati già al netto delle poste straordinarie, senza necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi. Inoltre, ai fini della determinazione della base per la sostitutiva, non rilevano le perdite pregresse o di periodo.
Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, come si desume dall’esempio di calcolo della circolare (al § 4.4), si considera il reddito dichiarato nel periodo antecedente a quello cui si riferisce la proposta, applicando al complesso di ricavi e compensi il relativo coefficiente di redditività (art. 1 comma 64 primo periodo della L. 190/2024); si tratta, quindi, del valore del rigo LM34, al lordo dei contributi previdenziali.
L’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia, per i soggetti che applicano gli ISA, in base al punteggio determinato in esito all’applicazione degli ISA per il periodo 2023. Più alto è il punteggio ISA raggiunto, minore è l’aliquota dell’imposta sostitutiva. In particolare:
L’imposta sostitutiva dovrà essere liquidata e corrisposta:
In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, l’imposta sostitutiva è versata pro quota dai singoli soci o associati.
La quota di reddito non assoggettata all’imposizione sostitutiva opzionale, rappresentata sostanzialmente dal reddito dichiarato per il periodo precedente quello di adesione, è tassata secondo le modalità ordinarie. Analogamente a quanto precisato con riguardo alla flat tax incrementale, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato sottoposto a imposizione sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente (circ. n. 18/2024, § 6.12).
Se dovesse risultare un’ulteriore quota di reddito durante i periodi oggetto di concordato, ossia un reddito eccedente quello proposto, non si procederebbe a tassazione ulteriore (al netto del trattamento ai fini dei contributi previdenziali, anche alle Casse private).
(MF/ms)
L’ambito oggettivo di questa agevolazione, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, molto ampio, ricomprende tra gli altri:
Come chiarito dalla prassi ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, peraltro, l’agevolazione compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente in quello in cui sono iniziati i lavori (compete ad esempio se sono stati pagati acconti nel 2023 e i lavori sono iniziati nel 2024 a determinate condizioni) o successivo a quello in cui i lavori sono completati (compete ad esempio per le spese sostenute nel 2024 anche se i lavori sono terminati nel 2023; in tal senso, tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017 n. 7 e 26 giugno 2023 n. 17, p. 9).
Per fruire del c.d. “bonus casa” nella misura del 50% ed entro il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare, quindi, i bonifici bancari o postali “parlanti” (salvo eccezioni previste per gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico – TOSAP) devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2024 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28, p. 21 ss. e 26 giugno 2023 n. 17, p. 23).
Dato che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2027 l’aliquota della detrazione IRPEF scenderà al 36%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (per poi scendere ancora al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 16-bis comma 3-ter del TUIR, introdotto dall’art. 9-bis comma 8 del DL 39/2024 convertito), quindi, tutti coloro che hanno lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione o intendono iniziarli nei prossimi mesi dovranno pagare quanto più possibile per beneficiare l’agevolazione al 50%.
Nel caso di lavori che si protraggono per più anni occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.
In altre parole, dato che il limite di rilevanza delle spese di 48.000 o di 96.000 euro si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), nel caso, ad esempio, nel 2024 siano state sostenute spese per 50.000 euro, nel 2025 non si potrà beneficiare di alcuna detrazione con riguardo al medesimo intervento (circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 3.2 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).
La limitazione contenuta nell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, per cui il limite di rilevanza delle spese (48.000 o 96.000 euro) si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), non trova però applicazione se gli interventi sono tra di loro autonomi, ossia non consistono in una mera prosecuzione di altri già iniziati o realizzati, fermo restando che se sono effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).
Quindi, se sul medesimo immobile sono state sostenute spese relative a un intervento (es. di ristrutturazione edilizia) nel corso del 2024, mentre nel 2025 sono sostenute spese relative a un altro intervento autonomo (es. di riqualificazione energetica), per il primo intervento spetterà la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, mentre per il secondo spetterà la detrazione IRPEF del 36% nel limite di spesa di 48.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17, p. 27 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2023 n. 143).
Collegato agli interventi di recupero edilizio c’è poi il c.d. “bonus mobili” che, salvo ulteriori proroghe, compete per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 nella misura del 50% entro una spesa massima di 5.000 euro.
(MF/ms)
Rispetto al requisito di accesso relativo alla situazione debitoria del contribuente, viene precisato che il vincolo ostativo relativo ai 5.000 euro:
L’esistenza di una causa di esclusione dagli ISA per il 2023 preclude l’accesso al concordato 2024-2025 anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo ai fini statistici, come nel caso dei soggetti multiattività. Invece, la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato che continua a mantenere efficacia.
Analoga conclusione è assunta con riguardo ai contribuenti in regime forfetario che, nel corso del 2024, superino la soglia di 100.000 euro di ricavi e compensi (ma non quella di 150.000 euro): il concordato preventivo mantiene efficacia e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del DLgs. 13/2024 prevista per i soggetti forfetari.
Sempre con riguardo al regime forfetario, viene precisato che il contribuente che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l’applicazione del regime (85.000 euro) non può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025, non avendo applicato gli ISA nel 2023 (il chiarimento sembrerebbe interessare però solo l’ipotesi in cui i ricavi e i compensi percepiti siano inferiori a 100.000 euro).
Rispetto all’ipotesi di svolgimento contemporaneo di più attività d’impresa e di lavoro autonomo, in linea con i criteri di compilazione dei modelli ISA, il software “Il tuo ISA 2024 CPB” formula due distinte proposte di concordato per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente.
In ordine alla determinazione della maggiorazione degli acconti d’imposta dovuti da coloro che adottano il metodo storico, viene precisato che, in sede di saldo dell’imposta dovuta, tale maggiorazione sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. In caso di opzione per l’imposizione sostitutiva sul reddito incrementale, per il versamento del saldo delle imposte, l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto sarà utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.
La maggiorazione degli acconti è versata pro quota tra i soci e associati
Sempre con riguardo alla maggiorazione degli acconti, in caso di adesione da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati (analoghe modalità di versamento valgono per il versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito incrementale).
Un ulteriore aspetto che viene chiarito riguarda il termine per l’adesione del 31 ottobre prossimo, che viene considerato tassativo. Pertanto, l’accettazione della proposta del Fisco può essere espressa con una dichiarazione correttiva in termini, ma non con la dichiarazione tardiva (ossia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine).
(MF/ms)
L’adeguamento (che era atteso ormai da alcuni mesi) è conseguenza dell’attuazione della direttiva delegata 2023/2775/Ue del 17 ottobre 2023, che ha modificato l’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.
Con tale intervento, in particolare, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del 25% rispetto a quelle previgenti e arrotondate per approssimazione. Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.
In attuazione della norma comunitaria, l’art. 16 del DLgs. 125/2024 modifica, al comma 1, le disposizioni del codice civile che disciplinano il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese e, al comma 2, le disposizioni del DLgs. 127/91 che disciplinano il bilancio consolidato.
Nel dettaglio, è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
In linea generale, e, quindi, sia con riferimento al bilancio d’esercizio, che con riferimento al bilancio consolidato, si evidenzia che, in linea con la direttiva comunitaria, il DLgs. 125/2024 ha aumentato del 25% i limiti dimensionali relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non ha modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.
L’incremento dei limiti dimensionali determina, evidentemente, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.
Infine, si sottolinea che il DLgs. 125/2024 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) non contiene, con riferimento all’incremento in esame, una specifica norma di decorrenza.
Un’indicazione in tal senso può, comunque, essere ricavata dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (salva la possibilità – che non è stata recepita dal legislatore nazionale – di consentire l’applicazione per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva).
(MF/ms)