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Energy manager: nomina annuale entro il 30 aprile 2026

L’Energy Manager è una figura sempre più importante nelle imprese, che ha il compito di censire i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili; è un tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
La nomina dell’Energy Manager è obbligatoria (ai sensi della Legge 10/1991) nelle realtà industriali caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 TEP/anno e in quelle dei settori civile, terziario e trasporti che presentino una soglia di consumo superiore a 1.000 tep/anno.
Successivamente alla legge 10/91, la FlRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) è stata incaricata dal Ministero di espletare le diverse attività di supporto per l’attuazione dell’art. 19, tra le quali la registrazione ed il censimento degli Energy Manager.

Le Aziende o gli Enti possono nominare un proprio dipendente o un consulente esterno come Energy Manager. In ogni caso, il responsabile della nomina e della sua comunicazione alla FIRE è il legale rappresentante dell’organizzazione.
A seguito del superamento in un anno fiscale delle soglie di consumi di fonti primarie (10.000 o 1000 TEP/anno a seconda del soggetto), i soggetti preposti devono provvedere a nominare un Energy Manager entro il 30 aprile dell’anno successivo. Successivamente, nel caso sussistano le condizioni, la nomina deve essere ripresentata ogni anno.
Anche i soggetti non obbligati possono nominare volontariamente un energy manager per migliorare la gestione dell’energia.
La FIRE gestisce per conto del MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le nomine, ne promuove il ruolo e pubblica annualmente l’elenco degli energy manager nominati. Il rispetto della procedura consente di evitare sanzioni e facilita l’accesso a strumenti utili al proprio ruolo. Si consiglia di consultare il sito FIRE che contiene molte informazioni e servizi utili.

(SN/am)




Sistema nazionale di interscambio dei pallet: meccanismi e valori

Con il 2026 l’interscambio dei pallet è una regola obbligatoria e sono previsti degli automatismi economici.
Questo dice il Decreto n.182 del 2 dicembre 2025 che ha aggiornato in Italia la disciplina per la gestione dell’interscambio dei pallet standardizzati nel territorio nazionale.
L’obiettivo è eliminare la discrezionalità degli accordi informali e garantire una maggiore precisione documentale. Le nuove disposizioni definiscono un quadro normativo più uniforme per mittenti, destinatari e operatori della filiera.
  • Rientrano nella disciplina i pallet standardizzatiriutilizzabili e identificabili tramite marchio registrato del sistema di appartenenza (es. EPAL, EUR-UIC o equivalenti).
  • Sono esclusi pallet a perdere, pallet proprietari o appartenenti a circuiti chiusi di noleggio e spedizioni internazionali senza rottura di carico in Italia.
Obbligo di restituzione
Chi riceve la merce è obbligato a restituire:
  • lo stesso numero di pallet ricevuti
  • la stessa tipologia
  • qualità equivalente, se indicata nei documenti
Fa fede quanto riportato nel documento di trasporto del mittente e le indicazioni non possono essere modificate dal destinatario.
Definizione delle responsabilità
Il vettore:
  • non ha obbligo di gestione dei pallet
  • non è responsabile della mancata restituzione
  • può solo richiederne la riconsegna
La normativa ribadisce che la responsabilità resta in capo al soggetto ricevente.
Valore economico del pallet
Il valore dei pallet non è fissato per legge dal Ministero. La norma stabilisce che ogni sistema pallet pubblichi ufficialmente il valore medio di mercato tre volte l’anno sui propri canali ufficiali.
Buono pallet: requisiti obbligatori e possibili sanzioni
Poiché l’interscambio è l’obiettivo principale della norma, nei casi in cui il destinatario non può restituire i pallet alla consegna, deve emettere un buono pallet indicando:
  • data di emissione e numero progressivo
  • dati identificativi dell’obbligato alla restituzione e del beneficiario
  • tipologia, quantità e qualità (se prevista) di pallet
In assenza di uno solo di questi elementi, il possessore può richiedere il pagamento immediato del valore di mercato. Se i pallet non sono restituiti entro 6 mesi dall’emissione del buono, scatta l’obbligo automatico di pagamento del valore di mercato.
Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (scadenza dicembre 2027) il buono pallet sarà valido esclusivamente in formato digitale.
Si allegano il testo del decreto e una scheda tematica sintetica delle novità.
 

(SN/am)




Rischio Radon: misurazione della concentrazione

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

Con riferimento agli obblighi che riguardano il rischio Radon, sinteticamente riportai nella scheda tematica che si allega, Confapi può mettervi in contatto con esperti qualificati.
Le attività includono:

1) sopralluoghi e ispezioni dettagliate nei locali a rischio.
2) preparazione del piano di misura, ove necessario, e campionamenti
3) redazione tecnica con i risultati, consulenza sulle eventuali azioni di risanamento.
Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione servizi@confapi.lecco.it , facendo riferimento alla dott.ssa Silvia Negri.
 
(SN/am)




Tornitore CNC

Azienda del meratese cerca tornitore CNC da fantina mobile o testa fissa.

La figura ideale è una persona autonoma nell’attrezzaggio e programmazione ma siamo disposti anche ad insegnare a figure meno formate ma con passione e conoscenza base del disegno meccanico.

Lavoro a giornata, si richiede serietà.

Retribuzione commisurata al livello di conoscenze.

Sede di Lavoro: meratese (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.




Unione europea: in arrivo il centro doganale digitale unico

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto l’accordo sulla più ampia revisione del quadro doganale dalla nascita dell’unione doganale nel 1968.

La riforma risponde all’aumento dei volumi commerciali, alla crescita dell’e-commerce e alla necessità di controlli più efficaci su merci non conformi o pericolose, senza gravare su operatori e amministrazioni.

Elemento centrale è il centro doganale digitale dell’UE Unico, un unico HUB attraverso cui importatori ed esportatori trasmetteranno le informazioni doganali una sola volta, superando l’attuale frammentazione che impone interlocuzioni con più autorità nazionali.

Il sistema rafforza integrità dei dati, tracciabilità e capacità di analisi del rischio, offrendo alle dogane una visione unitaria dei flussi e delle catene di approvvigionamento.

Il centro doganale digitale dell’UE:

  • sarà un ambiente online unico
  • concepito per raccogliere e analizzare i dati doganali al fine di garantire il flusso regolare delle merci in entrata e in uscita dall’UE.
Sosterrà inoltre la gestione dei rischi a livello dell’UE effettuata dall’Autorità doganale dell’UE.

Per adempiere ai loro obblighi doganali, le imprese che importano nell’UE ed esportano dall’UE dovranno comunicare le informazioni doganali una sola volta su questo portale unico, anziché comunicarle alle singole autorità doganali, vale a dire fino a 27 volte.

Potranno inserire le stesse informazioni riguardo a più spedizioni, con un risparmio di tempo e denaro.

Il centro doganale digitale dell’UE diventerà operativo per le merci oggetto di commercio elettronico dal 1° luglio 2028; con introduzione graduale, includerà tutti i movimenti di merci entro il 1° marzo 2034.

A supporto del nuovo assetto nasce l’Autorità doganale dell’UE, con sede a Lille, incaricata di coordinare la gestione dei rischi, individuare priorità di controllo e sostenere il lavoro delle autorità nazionali mediante l’analisi dei dati contenuti nel centro doganale digitale dell’UE. L’Autorità sarà istituita con l’entrata in vigore del regolamento.

La riforma introduce inoltre la categoria degli operatori Trust and Check: imprese che garantiscono piena trasparenza e conformità beneficeranno di obblighi doganali semplificati e di un’interazione minima con la dogana, affiancandosi alle semplificazioni già previste per gli operatori economici autorizzati.

Particolare attenzione è dedicata ai piccoli pacchi dell’e-commerce.

È prevista una nuova tassa di gestione che gli Stati membri applicheranno entro il 1º novembre 2026. Le piattaforme e i venditori a distanza saranno considerati importatori e responsabili delle formalità e dei pagamenti, con sanzioni pecuniarie in caso di violazioni sistematiche.

La nuova normativa entrerà pienamente in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, avviando un modello doganale fondato sui dati, più uniforme ed efficace nella tutela del mercato e dei consumatori.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamento: rimane il vincolo territoriale per gli impianti fotovoltaici

L’art. 7 del c.d. Decreto fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026, modifica la disciplina dell’iper ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, eliminando il requisito di produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 e chiarendo la modalità di calcolo del massimale di spesa ammissibile.

Nel dettaglio, la norma modifica l’art. 1, comma 427, della Legge n. 199/2025:

  • eliminando l’inciso per cui risultano agevolabili esclusivamente i veni “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”. Per espressa previsione normativa la modifica opera retroattivamente, e quindi per gli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2026;
  • puntualizza che ai fini del computo dell’agevolazione, i limiti di costi previsti devono essere riferiti a ciascuna annualità e non già all’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione (1.1.2026 – 30.9.2028). Pertanto, la maggiorazione spetta con riferimento ai seguenti scaglioni di investimento annui:
Soglia annua Maggiorazione
Fino a 2,5 mln € 180%
2,5-10 mln € 100%
10-20 mln € 50%

 
Da notare che la norma non modifica il comma 429 della medesima Legge di Bilancio 2026, lasciando così immutati i vincoli territoriali previsti per gli impianti fotovoltaici.

Per il fotovoltaico, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, ossia:

  • moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti in Stati UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

 
(MF/ms)




Cumulo giuridico ed omesso versamento IMU su più anni di imposta

Si applica il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, sanzione più grave, aumentata da metà al triplo, in presenza di omesso versamento IMU reiterato per più annualità per il medesimo immobile.

La CGT Vicenza si è espressa in tal senso con la sentenza n. 63/1/2026.

Nel caso specifico il caso riguardava aree edificabili con base imponibile (2019-2022) assunta al costo anziché al valore venale.

Rileva che l’errore riguardasse la determinazione del valore, con natura sostanzialmente accertativa.

Il Comune aveva escluso il cumulo, richiamando anche la riforma del D.Lgs. n. 87/2024.

I giudici hanno invece ricondotto la fattispecie alla violazione unitaria reiterata, applicando l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, in linea con la Corte di Cassazione, ordinanza n. 3885/2024.

In materia si richiama altresì la sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, n. 420/1/2024, con la quale i giudici hanno stabilito che, in caso di omesso versamento dell’IMU per più anni d’imposta, si applica il principio del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dunque, accogliendo le ragioni del contribuente, i Giudici di merito rilevata la medesima violazione reiterata per più annualità, hanno ribadito l’applicazione dell’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti.

Dunque la formulazione vigente ante D.Lgs. n. 87/2024.

Tale conferma vale sicuramente per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024. Anche se accertate in data successiva.

A tal proposito, si ricorda che per effetto dell’intervento sull’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per espressa previsione del D.Lgs. n. 87/2024 il cumulo giuridico non si applica più agli omessi versamenti.

Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 specifica che le novità della riforma, comprese quelle sul cumulo giuridico, si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre.

Nel documento di approfondimento sulle novità del Decreto di riforma fiscale, l’IFEL ha sostenuto che l’art. 12, prima della riformulazione operata dal D.Lgs. n. 87/2024, così come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità, prevedeva quattro autonome fattispecie: ·

  • la continuazione o progressione, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni che pregiudicano o tendano a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo;
  • il concorso materiale formale, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni formali della medesima disposizione;
  • il concorso formale, nel caso in cui il contribuente con una azione od omissione viola disposizioni diverse;
  • la continuazione pluriennale, nel caso in cui il contribuente commetta violazioni della stessa indole per più annualità (comma 5, art. 12).
Delle quattro fatti specie quella ritenuta applicabile ai tributi comunali era solo l’ultima, come nei casi dell’omessa dichiarazione o infedele dichiarazione reiterata per più anni, e da ultimo estesa anche agli omessi versamenti (vedi nota IFEL).

Tuttavia, con la riforma, venendo meno l’autonomia applicativa del comma 5 dell’art. 12, ora espressamente considerato come aggravante delle violazioni contemplate nei primi due commi, il cumulo giuridico non dovrebbe applicarsi ai tributi locali per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 in avanti.
 

(MF/ms)




Valute estere marzo 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di marzo 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2026 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,4828
Peso Argentino 1613,9662
Dollaro Australiano 1,647
Real Brasiliano 6,0498
Dollaro Canadese 1,5848
Corona Ceca 24,4377
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9703
Corona Danese 7,4717
Yen Giapponese 183,3991
Rupia Indiana 107,3446
Corona Norvegese 11,1658
Dollaro Neozelandese 1,9762
Zloty Polacco 4,2715
Sterlina Gran Bretagna 0,86631
Nuovo Leu Rumeno 5,0954
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1558
Rand (Sud Africa) 19,3533
Corona Svedese 10,7614
Franco Svizzero 0,9094
Dinaro Tunisino 3,3789
Hryvnia Ucraina 50,6848
Forint Ungherese 389,1864
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)
 




“La piccola impresa che vorrei”: consegnati i progetti, il 6 maggio i vincitori

Il futuro dell’impresa prende forma sui banchi di scuola. Con la scadenza dei termini per la consegna degli elaborati, avvenuta sabato 11 aprile, entra nella fase finale la terza edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei”, l’iniziativa che vede protagonisti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e i CFP delle province di Lecco e Sondrio.
Il progetto, che consolida una sinergia territoriale sempre più forte, vede quest’anno numeri importanti: 19 classi in gara, per un totale di circa 300 studenti che, affiancati da 19 imprenditori tutor, hanno lavorato fianco a fianco per sviluppare un’idea d’impresa innovativa.
Il compito di valutare i lavori spetta a una giuria d’eccezione, composta dagli imprenditori Guido Baggioli, Alessandro Leidi e Alice Dell’Oca, affiancati da Anna Masciadri (responsabile comunicazione Confapi Lecco Sondrio) e dalla giornalista Katia Sala. In palio un montepremi complessivo di 10.000 euro, destinato all’acquisto di materiale didattico o al finanziamento di attività scolastiche: al 1° classificato andranno 4.000 euro, al 2° classificato: 3.000 euro e al 3° classificato  2.000 euro.

L’edizione 2025/26 del concorso si concluderà mercoledì 6 maggio presso la Sala Ticozzi di Lecco, dove verranno proclamati i vincitori. Ospite d’onore della mattinata sarà Marco Riva, figura di spicco del motorsport internazionale ed ex dirigente del reparto corse Yamaha, noto per il suo lavoro al fianco di Valentino Rossi. Riva porterà ai ragazzi la sua testimonianza su cosa significhi eccellenza, gestione del team e innovazione tecnologica.

Queste le classi partecipanti alla terza edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3B LES – 3CLES – 3A LES Bertacchi di Lecco, 3O meccanico – 3P Meccanico dell’Istituto Fiocchi Lecco, 3A e 3B Professionale commerciale dell’Istituto Parini di Lecco, Edilizia – Grafica – Operatore elettrico dell’Istituto Clerici di Merate, 3-4-5- Indirizzo Aeronautico Istituto Volta di Lecco, 3A BATL Istituto Badoni di Lecco, 3 Costruzione Ambiente Territorio – 4 Grafici Saraceno-Romegialli di Morbegno, 4 A Sistemi informativi industriali – 4 BA amministrazione finanza marketing – 3C liceo delle scienze umane – 3A liceo scientifico dell’istituto Pinchetti di Tirano.

Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Co.El di Torre de’ Busi, Deca di Monte Marenzo, Dispotech di Gordona, Froma di Valmadrera, Imsa di Lecco, La Meccanoplastica di Calolziocorte, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Officine Piki di Valvarrone, Pozzi Albino di Colico, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tecnofar di Gordona,  TMC di Cesana Brianza, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, VML di Brivio.  

Anna Masciadri
Ufficio stampa




“Bando Voucher AI 2026”: iniziativa di sistema a sostegno delle MPMI per l’adozione consapevole dell’Intelligenza Artificiale

La Camera di Commercio Como-Lecco, in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, tra cui Confapi Lecco e Sondrio, promuove il BANDO VOUCHER AI – Edizione 2026 , con l’obiettivo di favorire la transizione digitale e l’innovazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

L’iniziativa mira a supportare le imprese nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (AI) all’interno delle filiere produttive, attraverso un percorso sperimentale di analisi strategica e valutazione della Cyber Security.

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio di Como-Lecco per la presente iniziativa ammontano a € 200.000.

A chi è rivolto il bando? Micro, piccole e medie imprese (MPMI) che hanno sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della circoscrizione territoriale di Como o Lecco.

Cosa finanzia? Un servizio di consulenza coordinato da un partner tecnologico/erogatore di servizi, con i requisiti come da bando allegato, attraverso un percorso che prevede:

1. Analisi AS IS: valutazione dello stato digitale attuale;

2. Definizione TO BE: redazione di un blue print tecnologico;

3. GAP Analysis: Analisi GRC (Governance, Rischio e Conformità);

4. Output Finale: rilascio di uno studio di fattibilità e roadmap operativa.

Incubatori certificati sul territorio: TEF Bridge Srl (Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco) e Sviluppo Como-ComoNext Spa.

 
Le domande potranno essere inviate dalle ore 9.00 del 15 aprile 2026 fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2026. I soggetti richiedenti sono finanziati fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista.
 
La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica, utilizzando SPID, CNS o CIE e con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante, attraverso lo specifico sportello all’interno della piattaforma ReStart di Infocamere all’indirizzo https://restart.infocamere.it
 
Per maggiori informazioni: https://www.comolecco.camcom.it/archivio27_bandi-opportunita_0_189.html

(MS/am)