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Ricerca disponibilità aziendali per tirocinio curriculare attrezzista meccanico

Per dare risposta alle crescenti richieste di personale, Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con IAL Lombardia, Impresa Sociale che opera nel settore dei servizi al lavoro, realizzerà, all’interno del Programma GOL – Garanzia occupabilità dei lavoratori, un progetto di riqualificazione e inserimento professionale, identificando come figura di riferimento l’attrezzista meccanico. L’iniziativa è rivolta a inoccupati (giovani senza esperienza) e disoccupati (provenienti da altri settori o con esperienze brevi) fortemente motivati ad acquisire nuove competenze nel settore metalmeccanico.
 
Il corso verrà strutturato come segue:
  1. Moduli teorici 48 h –gennaio e febbraio 2025
  • Disegno meccanico
  • Tecnologia delle lavorazioni meccaniche
  • Metrologia
  • Formazione salute e sicurezza
  1. Esercitazioni pratiche 34 h – febbraio 2025
  • Attrezzaggio da Banco
  • Tornitura
  • Fresatura
  1. Tirocinio in situazione (curriculare) presso le aziende aderenti 40 h – fine febbraio / marzo
 
Si ricorda che l’abbinamento verrà effettuato anche sulla base della sede aziendale e del domicilio del partecipante (Airuno, Mandello, Lecco, Garlate, Robbiate, Barzanò, Olginate, Musso, Ballabio). Confapi Lecco Sondrio e IAL si occuperanno dell’abbinamento azienda-corsista, sulla base delle disponibilità aziendali che raccoglieremo entro il 17/01/2025 e dei colloqui diretti che organizzeremo nelle sedi aziendali una volta formato il gruppo classe. Al termine del tirocinio in situazione, in caso di esperienza positiva, l’azienda potrà attivare un tirocinio extracurriculare o precedere con proposte contrattuali.
 
Per manifestare l’interesse è sufficiente rispondere alla presente mail inviando i riferimenti di contatto della persona da contattare per sottoporre e concordare un colloquio con il corsista.  
 
Per maggiori informazioni, contattarci alla presente mail o al numero 0341.282822 chiedendo di Tiziana.



Rentri: webinar Confapi giovedì 23 gennaio 2025 ore 11

In vista della prossima scadenza del 13 febbraio 2025 per la prima iscrizione al nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti Rentri, Confapi organizza un webinar informativo che si terrà il prossimo 23 gennaio alle ore 11 su piattaforma Zoom.
 
L’incontro ha l’obiettivo di aiutare le imprese a rispettare le prime scadenze previste dal Rentri e fornire informazioni utili sugli obblighi di adesione, le finestre temporali dell’iscrizione e le procedure operative, come finora definite.
Verranno altresì eseguite alcune simulazioni in tempo reale sull’area Demo di Rentri descrivendo tutti i campi dei nuovi modelli di Registro di Carico/Scarico e Formulario.
 
Interverrà Daniele Gizzi – Presidente Albo Nazionale Gestori Ambientali, mentre gli aspetti operativi saranno illustrati da Gabriele Muzio (anche rappresentante Confapi nel Comitato nazionale Albo gestori ambientali) ed Enea Filippini, coordinatori tecnici del Gruppo di lavoro Confapi su ambiente ed energia.
 
 
Per partecipare cliccare qui:

https://us02web.zoom.us/j/82348323059?pwd=0SNEDZotZNZmQxMUWWYBvqJX6VXo0y.1
ID riunione: 823 4832 3059
Codice d’accesso: 222609

(SN/am)




Modifiche di dicembre 2024 al D.lgs. 81/2008: sorveglianza sanitaria e locali interrati

La legge 13 dicembre 2024 n. 203 ha introdotto alcune modifiche al Testo Unico della sicurezza sul lavoro. In attesa del recepimento all’interno del testo unico stesso, si allega il testo integrale della norma e si anticipano qui brevemente i temi.
Le novità sono state pubblicate nella gazzetta ufficiale n.303 del 28.12.2024 e sono in vigore dal 12/01/2025. Riguardano alcuni aspetti della Sorveglianza Sanitaria (Art. 38 e Art. 41) e del lavoro in locali sotterranei o seminterrati.

Sorveglianza sanitaria
Modifica al comma 2 art.41 con inserimento del comma 2 bis:
Il medico competente, nella prescrizione degli esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione.

Locali sotterranei o semisotterranei
Modifica all’art.65:
È consentito l’uso di locali sotterranei o semisotterranei solo se:

  • Le lavorazioni non producono emissioni nocive.
  • Sono garantite adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
L’uso di locali sotterranei è consentito solo in deroga, garantendo condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, oltre al rispetto dei requisiti di sicurezza. Il datore di lavoro deve comunicare l’utilizzo di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), allegando documentazione tecnica. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, l’utilizzo è consentito salvo richieste di chiarimenti o divieti da parte dell’INL.

(SN/am)




Guida Conai 2025

Si segnala che sul sito Conai è stata recentemente pubblicata la nuova edizione della Guida all’adesione e all’applicazione del Cac Contributo Ambientale Conai.

Si allega una scheda sintetica contenente le note introduttive della Guida, che riassumono le principali novità.

Si ricorda che per essere supportati negli adempimenti Conai, in associazione potete telefonare o scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)
 




Rentri: vidimazione nuovi modelli registri carico e scarico rifiuti

Manca ormai solo un mese all’obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di registri e formulari rifiuti.

Per le Pmi sotto i 50 addetti che non sono obbligate ad iscriversi al Rentri nel primo gruppo, occorre provvedere alla vidimazione su carta dei nuovi registri. Si segnala la pagina camerale in cui si può prenotare l’orario per il servizio di vidimazione del registro. Le pagine bianche da vidimare si stampano dal sito del Rentri.

La vidimazione dei nuovi formulari non sarà più cartacea per nessuno, ma esclusivamente digitale tramite il servizio di supporto offerto dal Rentri. Anche la vidimazione con modalità ViViFir cesserà. I formulari si potranno vidimare digitalmente dall’ufficio, prima di stamparli, sia bianchi, sia già parzialmente o completamente compilati.

Infine si segnala l’ultima news che è comparsa sul sito del Rentri, che comprende dei video e delle presentazioni per l’iscrizione al Rentri e la nuova gestione di registri e formulari.

L’associazione resta a disposizione su questi temi nella persona di Silvia Negri.

(SN/am)
 




OT23 2025: novità e scadenza febbraio 2025

Nel mese di novembre 2024 INAIL ha pubblicato sul suo sito le modifiche al modello OT23/2025, che era uscito in aprile 2024. Come da precedenti circolari Confapi del 2024 a cui si rimanda (n.533 e 575), si ricorda che il modello è un’opportunità per ottenere la riduzione del tasso medio di prevenzione per il 2025 per interventi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati nel corso del 2024. Per fruire della riduzione, l’azienda, anche tramite un suo intermediario (Confapi può farlo), deve presentare la domanda con il servizio online, entro il 28 febbraio 2025.

Si sottolinea che il modello OT23 del 2025 contiene una modifica di impostazione rispetto agli anni precedenti, ovvero include una serie di interventi classificati in due tipologie: A e B. Per ottenere la riduzione, le aziende devono realizzare almeno un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B. Gli interventi di tipo A sono quelli con maggiore valenza prevenzionale, mentre quelli di tipo B sono meno onerosi ma comunque efficaci. La seconda novità rilevante è il modello standardizzato per la rilevazione dei mancati infortuni (allegato).
Le modifiche del modello OT23 del 2025 comprendono alcuni aspetti puntuali come l’acquisto di macchine per la lavorazione del legno con dispositivi di interblocco, l’installazione di macchine per il movimento terra con sensori di rilevamento della presenza del conducente. Inoltre riguardano la documentazione probante da presentare, ad esempio quella sui dispositivi/robot acquistati, le evidenze in tema di punture di insetti (scheda anamnestica per i soggetti allergici o a rischio e formazione sui comportamenti da adottare), ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti. Comprendono aspetti relativi alla micro-formazione (o microlearning), al calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori.
Si raccomanda di consultare con attenzione il modello e di segnalare in associazione la volontà di avvalersi del supporto scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it entro i primi giorni di febbraio. 

Ricordiamo che Confapi Lecco Sondrio può dare supporto in tre diversi modi:

  • supporto orientativo iniziale (gratuito)
  • aiutarvi nella preparazione dei documenti (servizio di valutazione, preparazione, supervisione dei documenti e caricamento, a pagamento in base al numero di addetti: per aziende < 10 addetti: 100 euro; per aziende con addetti fra 10 e 50: 300 euro; per aziende con oltre 50 addetti: 500 euro)
  • caricare la documentazione probante (costo 30 euro; gratuito per chi chiede il servizio ad API per la prima volta)
Si ricorda che le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori; si stima una forbice fra 500 e 5000 euro di “sconto Inail” al crescere del numero di addetti.

(SN/am)
 




Documenti 2023: conservazione digitale sostitutiva entro il 31 gennaio

Il prossimo 31 gennaio scade il termine per effettuare la Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2023; pertanto rimangono poco più di due settimane per adempiere.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 infatti chiarisce che “la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire … entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali: da intendersi come detto con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tale termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA.

Pertanto, in relazione al periodo d’imposta 2023:

  • posto che il modello REDDITI 2024 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2024;
  • scade il 31 gennaio 2025 il termine per adempiere alla conservazione sostitutiva.
Non effettuare la conservazione comporta una sanzione equiparabile alla mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali.

In base a quanto stabilito dall’ex art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, è prevista una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Inoltre, non ottemperando alla conservazione, in caso di accertamento, il contribuente non potrà esibire i documenti non conservati a norma.

(MF/ms)




Martedì 21 gennaio 2025 a Desio: risultati dell’indagine sulla salute dei lavoratori

Si comunica l’invito all’evento descritto in locandina allegata, in programma al mattino di martedì 21 gennaio 2025 presso la Villa Longoni di Desio. E’ l’occasione per ATS Brianza – LILT di presentare i risultati dell’indagine sulla salute dei lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose. Sono coinvolti i rappresentanti delle imprese.

I risultati evidenziano come il 67% delle aziende coinvolte nel campione non promuova programmi di salute sul lavoro, nonostante la crescente consapevolezza sul tema.

I lavoratori più stressati potrebbero essere a rischio maggiore di malattie come il diabete o patologie cardiovascolari, soprattutto in presenza di comportamenti alimentari poco salutari e scarsa attività fisica. Un legame più sottile ma significativo è anche quello tra stress e tumori: se il livello di stress è elevato, è probabile che i comportamenti dannosi (come il fumo o l’alimentazione disordinata) aumentino, incrementando il rischio di sviluppare tumori, in particolare quelli correlati al fumo, come il cancro ai polmoni.

Interventi volti a migliorare la qualità dell’esperienza lavorativa, come i programmi di WHP, potrebbero ridurre lo stress, migliorare la salute dei dipendenti e aumentare la loro produttività.

(SN/am)
 




Rete Lariana per la Sostenibilità: martedì 21 gennaio 2025 a Lecco

Si segnala il primo appuntamento dell’anno della Rete Lariana per la Sostenibilità:

Martedì 21 gennaio 2025 a Lecco, ore 15.30  – modalità in presenza, presso gli spazi della Camera di Commercio

Nella locandina allegata ci sono tutti i dettagli, sul sito camerale si trovano le modalità di adesione.

L’invito è per tutte le imprese che vogliono valutare e avvicinarsi ai percorsi per la sostenibilità, l’occasione è buona per conoscere la rete lariana, le iniziative svolte e da svolgere, per ascoltare chi ha già partecipato, per sapere come aderire, per scambiare e apprendere utili suggerimenti.

(SN/am)




Legge di bilancio 2025: interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico

Con la Legge di Bilancio 2025 il legislatore ha introdotto una serie di misure che vanno nella direzione di un sempre minore utilizzo dei contanti e di un controllo sempre più rigoroso a carico dei contribuenti, basato sulle informazioni che emergono dall’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.
Contestualmente, si tenta di venire incontro alle esigenze degli esercenti, introducendo un termine obbligatorio per l’accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici.

Premessa

La Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, prevede all’art. 1, commi 74 e 75, l’introduzione di una serie di disposizioni in materia di pagamenti elettronici finalizzate al contrasto all’evasione.

In particolar modo, viene introdotto l’obbligo di interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico, a partire dal 1° gennaio 2026.

Contestualmente, i commi 66 e 67 del medesimo art. 1 introducono disposizioni in merito ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici (diversi dai bonifici, ovvero gli incassi POS e similari) stabilendo un termine per l’accredito degli importi afferenti a tali pagamenti.

L’interconnessione tra il registratore telematico e gli strumenti di incasso elettronici

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore un nuovo obbligo per gli esercenti, volto a garantire un maggiore controllo sulle transazioni economiche e la loro corretta certificazione fiscale.

L’art. 1, comma 74, della Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, interviene infatti in modifica al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 (in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi).

Tale comma 3 viene integralmente riscritto, con decorrenza 2026, prevedendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena
integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico
.

La nuova formulazione della norma prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi, e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi giornalieri, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

In sintesi, ogni operazione di pagamento elettronico effettuata con carte di credito, debito o altri strumenti digitali sarà automaticamente memorizzata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, attraverso il registratore telematico.

La novità entrerà in vigore nel 2026; gli esercenti avranno quindi un anno di tempo per adeguare i registratori telematici in uso alle nuove disposizioni che, grazie al collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali), memorizzeranno e trasmetteranno all’Agenzia delle
Entrate non solo i corrispettivi sulla base dei documenti commerciali emessi, ma anche le informazioni di tutte le transazioni elettroniche effettuate (tranne le informazioni che consentono di identificare il soggetto pagatore).

L’ammontare delle transazioni elettroniche sarà memorizzato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate indipendentemente dal fatto che il relativo corrispettivo sia stato certificato.

In tal modo, evidentemente, eventuali discrepanze emergeranno in tempi ancora più celeri di quanto non accada ora, a seguito dell’incrocio del flusso dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti, tramite registratore telematico, ed i dati trasmessi dai gestori dei circuiti di pagamento.

Per quanto la norma non effettui un espresso rinvio, è tecnicamente inevitabile che l’adeguamento del registratore telematico, finalizzato all’interconnessione con gli strumenti di pagamento elettronico, potrà essere effettuato solo al momento del rilascio delle necessarie specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate (salvo che non si debba fare riferimento a quelle a suo tempo rilasciate per i c.d. “sistemi di incasso evoluto”).

L’interconnessione comporterà la necessità di tenere conto di una molteplicità di aspetti, quali la possibilità “fisica” di connessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica anch’essi “fisici” (ovvero, i terminali POS). Altresì, occorre comprendere come potrà essere tecnicamente effettuata l’interconnessione con gli innumerevoli strumenti di pagamento in moneta virtuale che prescindono da un supporto fisico, quali le numerose app disponibili sul mercato (PayPal, Satispay, ecc.).

Difficile da immaginare, infine, è anche l’interconnessione degli strumenti di incasso con quelli di certificazione dei corrispettivi diversi dal RT, quali l’applicazione gratuita “Documento commerciale on line” dell’Agenzia delle Entrate, che può essere utilizzata da pc, o anche da device mobile.
In attesa di comprendere le modalità di concreta attuazione delle misure neo introdotte, è bene evidenziare che il mancato rispetto del termine, attualmente fissato nel 1° gennaio 2026, comporterà pesanti sanzioni, di seguito esaminate.

Le nuove sanzioni per la violazione dell’obbligo di interconnessione RT e strumenti di incasso in moneta elettronica

Il regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle disposizioni introdotte dal comma 74 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 è stato dettagliato nei successivi commi 75 e 76, con l’introduzione di sanzioni che saranno comminate in caso di mancato collegamento tecnico e, distintamente, di sanzioni per il caso di violazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dell’ammontare degli incassi elettronici.

Di fatto, nel primo caso si applicherà la medesima sanzione prevista in caso di mancata installazione del registratore telematico, mentre nel secondo caso la sanzione è quella prevista per la mancata certificazione dei corrispettivi.

Violazione Sanzione
Mancato collegamento tecnico RT – Strumenti di incasso elettronico Pecuniaria: In caso di mancato collegamento tecnico tra sistemi di pagamento elettronico e registratori telematici, si applicheranno le medesime sanzioni previste per la mancata installazione del misuratore fiscale, ai sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. L’importo varia da 1.000 a 4.000 euro.
Accessoria: Può essere disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo compreso tra due e sei mesi.
Mancata memorizzazione o trasmissione dei dati afferenti agli incassi in moneta elettronica
 
Pecuniaria: nel caso in cui non vengano memorizzate o trasmesse le informazioni relative agli incassi elettronici, si applicheranno sanzioni analoghe a quelle previste per la mancata trasmissione o memorizzazione dei corrispettivi, come indicato dall’art. 11, comma 2-quinquies, e dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione è pari al 70% dell’IVA o al 10% dei corrispettivi non soggetti a IVA, con un minimo di 500 euro.
Accessoria: In caso di reiterate violazioni (quattro distinte in cinque anni), è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese. Se la violazione supera i 50.000 euro, la sospensione può variare da uno a sei mesi.
 
Ridotti i tempi di accredito degli incassi elettronici

A fare da contraltare alle misure introdotte in materia di interconnessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica, a differenza di quanto accaduto in passato, non si riscontra alcuna previsione in ordine al riconoscimento di un credito di imposta per le spese di adeguamento che, ancora una volta, gli esercenti dovranno affrontare.

Una, seppur magra, consolazione, si può trovare in quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che all’art. 1, comma 66, introduce disposizioni volte a regolamentare i tempi di accredito degli incassi POS, grazie alle quali gli esercenti beneficeranno di tempi più rapidi per il trasferimento dei fondi.

Tale disposizione prevede che in caso di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici (esclusi i bonifici) l’accredito degli importi giornalieri a favore del beneficiario avvenga entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo.

Vi è da evidenziare che, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 67, le disposizioni cui sopra entreranno in vigore a metà del 2025, posto che viene previsto che i prestatori dei servizi di pagamento si adeguino alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Tuttavia, salvo proroghe, gli esercenti dovranno pazientare ancora solo alcuni mesi, per poi vedersi accreditare, come logica impone, l’ammontare di quanto incassato in moneta elettronica con valuta pari a quella dell’incasso stesso.

(MF/ms)