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Bando “ISI INAIL 2025”: investire per la sicurezza

E’ disponibile da metà dicembre 2024 il nuovo BANDO ISI INAIL per il 2025 che assegna contributi a fondo perso sino al 65% a imprese che effettuano investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza in azienda.

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro; non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
Il bando prevede come in passato 5 assi di finanziamento, meglio dettagliati nella pagina dedicata del sito Inail. Tra gli altri: rischi tecnopatici e rimozione amianto.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Inail, calendario scadenze, entro il 26 febbraio 2025.
Come risaputo, l’assegnazione del contribuito avviene attraverso la graduatoria che si crea nella fase di inoltro della domanda, con il metodo del click day.

Confapi e in particolare ApiTech è a disposizione per guidare le imprese nella valutazione delle opportunità e nella procedura di partecipazione.

In allegato è disponibile una scheda esplicativa e riassuntiva del bando, prodotta da Inail.

(SN/am)




Provincia di Sondrio: denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura

Si ricorda alle aziende associate della Provincia di Sondrio che scade al 31 gennaio 2025 il termine per effettuare la “denuncia” dei volumi delle acque industriali scaricate in fognatura nel corso dell’anno precedente.
 
Premessa: chiunque abbia uno scarico in fognatura, di acque decadenti dai processi produttivi, dovrebbe avere una precisa autorizzazione comprensiva di prescrizioni alle quali attenersi, compreso questo adempimento (si invita a controllare quanto indicato in AUA Autorizzazione Unica Ambientale).
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore che è scaricabile dal sito internet della Secam, che riassume anche le informazioni per la regolarità autorizzativa degli scarichi.

Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque prelevate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente, precisando eventuali volumi usati ma non scaricati (es. inseriti come materia prima nel processo produttivo oppure evaporati o trasformati in rifiuti liquidi, o impiegati per scopi che ammettono lo scarico in corso idrico superficiale).
 
L’ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

(SN/am)
 




Imballaggi: da febbraio 2025 nuovo regolamento UE per il settore

Entra in vigore l’11 febbraio 2025 il nuovo Regolamento UE 2025/40, in tema di imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Gazzetta UE del 22 gennaio 2025).

Il nuovo testo modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 che abroga la direttiva 94/62/CE. Gli obblighi vanno attuati dal 12 agosto 2026 (art. 71) e comprendono importanti misure di riduzione dei rifiuti di imballaggio, con obiettivi stringenti, anche nel commercio elettronico; punta sul miglioramento della riciclabilità e sull’aumento del contenuto di riciclato, sull’eliminazione graduale delle sostanze pericolose e nocive nonché sulla promozione dei sistemi di riutilizzo degli imballaggi.

Il provvedimento è destinato ad incidere sul settore del packaging delle aziende europee e anche nel campo della gestione dei rifiuti di imballaggio; il testo che si allega comprende tante nuove misure a cui dovranno sottostare gli operatori economici.

Sarà cura dell’associazione segnalare via via gli aspetti che hanno conseguenze operative importanti, si raccomanda fin da ora di prestare attenzione al tema per tutte le conseguenze economiche e logistiche che porta con sè.

(SN/am)




Provincia di Lecco: denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura

Come ogni anno, il 28 febbraio 2025 scade il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell’anno precedente. L’adempimento riguarda le imprese che utilizzano acque a scopo industriale, più precisamente:
 

  • Sono obbligati alla denuncia: i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell’immobile in cui ha sede un’impresa le cui acque reflue provengono, anche parzialmente, da siti produttivi e sono utilizzate nei processi industriali, e vengono immesse nelle pubbliche fognature.
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia citata né gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali (la competenza è provinciale) nè gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ad acque reflue civili.

 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque utilizzate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore, alla quale bisogna allegare le analisi di laboratorio sui parametri prescritti, effettuate nell’ultimo trimestre sulle acque industriali e/o meteoriche contaminate.
 
Si allega la documentazione per la “denuncia degli elementi” per la determinazione della tariffa del servizio idrico e anche l’informativa con le modalità di presentazione.

Si segnala anche la pagina del sito internet Larioreti in cui è rintracciabile questa modulistica.  

Nella stessa sezione si trovano le tariffe in vigore.

L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

Confapi, servizio ambiente e sicurezza, resta a disposizione nella persona di Silvia Negri per dare supporto in caso di necessità di chiarimenti o di regolarizzazione autorizzativa: 0341.282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it.
 
(SN/am)

 




Webinar fiscale “Legge di bilancio 2025” slide

Trasmettiamo le slide utilizzate dal dott. Massimo Fumagalli durante il webinar fiscale “Legge di bilancio 2025”.

Chi avesse domande può inoltrarle a comunicazione@confapi.lecco.it

(MS/am)




Autoliquidazione Inail 2024-2025: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2024-2025.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è lunedì 17 febbraio 2025;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2024+anticipo rata 2025) deve riportare il numero di riferimento 902025 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2024 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro venerdì 28 febbraio 2025
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2025 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2025) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro lunedì17 febbraio 2025;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle di intermediari abilitati. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo e la guida all’autoliquidazione 2024/2025, mentre nel menù “supporto” “pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione” sono disponibili i manuali aggiornati.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 3,41% valido per l’anno 2024.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2024/2025, sono riportati nella seguente tabella:
 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2024/2025
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Domenica 16 febbraio 2025 Lunedì17 febbraio 2025 0
II rata Venerdì 16 maggio 2025 Venerdì 16 maggio 2025 0,00822137
III rata Sabato 16 agosto 2025 Mercoledì 20 agosto 2025 0,01681644
IV rata Domenica 16 novembre 2025 Lunedì 17 novembre 2025 0,02541151
 
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Prospetto informativo disabili trasmissione entro il 31 gennaio 2025

Nelle scadenze di inizio anno trova conferma l’abituale trasmissione telematica del prospetto informativo disabili attraverso il portale ministeriale cliclavoro.gov.it entro il 31 gennaio 2025 e il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2024.

La modalità di compilazione del prospetto informativo non ha subito alcuna modifica rispetto agli anni precedenti: si ricorda che l’accesso al portale ministeriale dovrà essere necessariamente effettuato con le credenziali Spid del datore di lavoro o di un intermediario autorizzato.

L’omessa o tardiva trasmissione del modello comporta una sanzione amministrativa di 702,43 euro e maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L’obbligo interessa i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti, con la sola eccezione di quelli la cui situazione occupazionale è rimasta invariata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2023, e che pertanto possono omettere di inviare la nuova dichiarazione.
 
(FP/am)




Le agevolazioni per le nuove assunzioni

Con la circolare n. 1 del 20 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato i primi chiarimenti ufficiali in merito alla super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, inizialmente prevista per il solo 2024 dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e dal DM 25 giugno 2024, ma prorogata dall’art. 1 commi 399-400 della L. 207/2024 anche per il 2025, 2026, 2027.

In particolare, per ciascuno dei tre periodi d’imposta per i quali è disposta la proroga, la disciplina agevolativa in esame dovrà essere applicata, con i relativi adeguamenti temporali, facendo riferimento alle disposizioni recate dal citato DLgs. e dal decreto attuativo (che riguardano il 2024).

Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, possono fruire dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, a esclusione dei soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.

Quanto ai titolari di reddito d’impresa, si tratta di: soggetti passivi IRES di cui all’art. 73 comma 1 lettere a) e b) del TUIR; enti non commerciali residenti, vale a dire i soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale; società ed enti non residenti di cui all’art. 73 comma 1 lettera d) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR; imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.

Non rientrano quindi tra i beneficiari dell’agevolazione, ad esempio, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario ex art. 32 del TUIR.

Sono inoltre ammessi all’agevolazione gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’art. 54 commi da 1 a 6-bis, del TUIR (ora artt. da 54 a 54-septies del TUIR, a seguito delle modifiche recate dal DLgs. 192/2024 di revisione dell’IRPEF e dell’IRES).

Definita la natura del reddito del datore di lavoro, l’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 fissa ulteriori requisiti soggettivi per la singola attività d’impresa o professionale, ripresi e chiariti nell’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del DM.

In particolare, il comma 2 stabilisce, nella sostanza, che deve sussistere un periodo minimo in cui l’attività d’impresa o professionale sia stata effettivamente esercitata prima del periodo agevolato.

In particolare, tale disposizione prevede che l’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Ne consegue che, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023.

Con la Relazione illustrativa al decreto attuativo è stato precisato che, in presenza di newco derivanti da operazioni di riorganizzazione, non si applicano le previsioni sopra descritte, ma le regole delineate in merito alla continuità dei contratti di lavoro.

La circolare riporta l’esemplificazione solo per il 2024, ma le medesime considerazioni si applicherebbero anche con riferimento ai singoli periodi oggetto della proroga.

Viene precisato che la data di inizio attività può essere riscontrata nei modelli AA7/10 e AA9/12, ma laddove la data di effettivo inizio dell’attività sia successiva a quella formalmente indicata in tali modelli occorre far riferimento alla data di effettivo inizio.

Quanto ai requisiti oggettivi (incremento occupazionale e incremento occupazionale complessivo), la super deduzione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

La circolare chiarisce che la media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (o 366 se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).

Sul punto la circolare fornisce alcune esemplificazioni, anche con riferimento a determinate fattispecie (es. cessione del contratto di lavoro).
 

(MF/ms)




Certificazione Unica 2025

Con il provvedimento n. 9454 pubblicato il 15 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Due delle principali novità riguardano i soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico della CU 2025 e i relativi termini di presentazione del modello.

Per quanto concerne i termini, è confermata la scadenza generale del 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Cambia invece il termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi.

Infatti, per effetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del D. Lgs. 108/2024 (che ha modificato l’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Pertanto, in tali casi, per l’anno d’imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770).

Il termine del 31 ottobre rimane valido per i sostituti d’imposta con riferimento alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

In merito ai soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico delle CU, l’art. 3 comma 1 del DLgs. 1/2024 (inserendo il comma 6-septies all’art. 4 del DPR 322/98) ha previsto dall’anno di imposta 2024 l’esonero dal rilascio e dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 3.1).

In sostanza, la CU 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all’Agenzia delle Entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (secondo quanto previsto dalle istruzioni alla CU 2025, fanno eccezione le indennità, es. quelle di maternità).

Per quanto concerne le novità contenute all’interno del modello, quella di maggior rilievo riguarda sicuramente il c.d. “bonus Natale” di 100 euro (da rapportare al periodo di lavoro dipendente svolto nel 2024), introdotto dall’art. 2-bis del DL 113/2024 in favore dei lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024;
  • almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova fiscalmente a carico (art. 12 comma 2 del TUIR);
  • imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.
L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.

L’importo, che non concorre alla formazione del reddito, poteva essere erogato dal sostituto d’imposta insieme alla tredicesima mensilità (su richiesta del lavoratore), oppure può essere fruito dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2024.

Nella CU 2025 è stata quindi inserita un’apposita sezione, denominata “Indennità tredicesima mensilità”, dove riportare il reddito di lavoro dipendente, l’indennità erogata, non erogata o recuperata e i giorni di detrazione.

Vengono poi confermate le due caselle nn. 474 e 475 relative alla doppia soglia di non imponibilità dei fringe benefit prevista limitatamente al periodo d’imposta 2024 dall’art. 1 commi 16 – 17 della L. 213/2023, vale a dire:

  • 1.000 euro per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.
Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, luce e gas, nonché le spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In merito, si ricorda che, in caso di superamento delle suddette soglie, l’intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Confermata anche la casella n. 479 dove indicare il trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, riconosciuto nei primi sei mesi del 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2023 (art. 1 commi 21 – 25 della L. 213/2023).

(MF/ms)




Istat mese dicembre 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di DICEMBRE 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1 % (variazione annuale) e a + 1,7 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,275%.

(MP/ms)