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Fornitura energia: modifica modalità addebito energia reattiva

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 583 del 9 novembre 2022 per ricordare alle aziende che, a decorrere dal prossimo 1 aprile 2023, per i clienti non domestici alimentati in media o in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, oltre agli attuali addebiti previsti dalla vigente normativa per i prelievi di energia reattiva in fascia F1 e fascia F2, verrà introdotta l’applicazione di un corrispettivo unitario (pari a 6,06 €/MVARh per utenze in media tensione e a 16,89 €/MVARh per utenze in bassa tensione) alle immissioni di energia reattiva in rete in fascia F3 (dalle 0 alle 7 e dalle 23 alle 24 dal lunedì al sabato e tutte le ore della domenica e delle festività).
Pertanto, per evitare di incorrere in addebiti economici nelle fatture per le forniture elettriche, è opportuno segnalare la circostanza ai Vostri impiantisti in modo che possano eventualmente intervenire per contenere le immissioni in rete di energia reattiva in ore di fascia F3.
 
A titolo informativo, riportiamo di seguito le indicazioni e i suggerimenti sui possibili interventi da mettere in atto che e-Distribuzione sta diffondendo:
  • verificare le modalità e le tempistiche di utilizzo dei sistemi di rifasamento eventualmente installati: è molto probabile che l’immissione in rete di energia reattiva nelle ore della fascia F3 possa essere drasticamente ridotta con la tempestiva disconnessione dei suddetti sistemi quando i prelievi di potenza attiva sono esigui.
  • qualora fossero presenti impianti di generazione collegati tramite inverter, ad esempio fotovoltaico, verificare che siano rispettate le condizioni tecniche di cui alla norma CEI 0-16 paragrafo 8.8.5.3. “Requisiti costruttivi dei generatori: scambio di potenza reattiva (curve di prestazione)” ed Allegato I.
  • l’immissione di energia reattiva potrebbe essere riconducibile alle modalità di utilizzo dell’energia elettrica e per ridurre tali immissioni potrebbe essere necessaria una adeguata analisi delle apparecchiature installate e l’eventuale installazione di un impianto di rifasamento.
 
I dati relativi all’energia reattiva immessa sono disponibili nell’area clienti del sito internet del distributore (in genere E-Distribuzione) previa registrazione o accedendo al portale Consumi dell’Acquirente Unico cliccando qui.

Per quanto riguarda le utenze allacciate in alta tensione, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera ARERA 712/2022, dal 1° aprile 2023 saranno introdotti addebiti sull’energia reattiva immessa in rete pari a 1,44 €/MVARh, maggiorato di 0,56 €/MVARh per i punti appartenenti ad aree omogenee caratterizzate da maggiore impatto degli scambi di energia reattiva sulle tensioni e sui costi. Inoltre i corrispettivi per il 2023 in alta tensione sono azzerati e restituiti se l’immissione di energia reattiva è effettuata per meno del 10% dei quarti d’ora nella fascia F3 tra il 1/4/2023 e il 31/12/2023.
 

(RP/rp)
 




Pronto il modello di comunicazione per i bonus energia e gas

Con il Provvedimento prot. n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023 sono stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 a fronte della fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
  1. crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di dicembre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
  2. crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
  3. crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 settembre 2023);
  4. credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (da utilizzare in compensazione entro il 30 giugno 2023).
Come chiarisce il provvedimento, il nuovo modello di comunicazione deve essere inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta (direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni), utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia delle entrate.

Si ricorda che, per espressa formulazione normativa, la comunicazione deve essere inviata entro il richiamato termine del 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, ragion per cui il mancato invio della comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.

È tuttavia previsto l’esonero dall’obbligo nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Per tutte le compensazioni successive, invece, il provvedimento prevede lo scarto del modello di pagamento F24 nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato.

Nel caso di cessione, invece, considerato che la norma prevede soltanto la cessione per intero importo, non risulta possibile trasmettere la comunicazione, salvo il caso in cui la precedente comunicazione di cessione sia stata annullata, oppure il cessionario abbia rifiutato il credito. Al contrario, l’invio della comunicazione in esame non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.

Il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione valida per ciascun credito d’imposta, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione con il modello F24 fino alla data della comunicazione stessa; eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.

(RP/mf)




Energy Release: pubblicato l’avviso per richiedere la riduzione dei volumi aggiudicati

La presente per segnalare che il Gse ha pubblicato l’avviso, che riportiamo in allegato, per richiedere la riduzione fino all’azzeramento dei volumi aggiudicati nell’ambito dell’Energy Release, secondo quanto disposto dall’atto di indirizzo del MASE (cfr. ns. circolare n. 76 del 13.02.2023).
Cliccare qui per il comunicato del Gse.

La riduzione può essere richiesta, dagli operatori interessati, entro e non oltre il prossimo 6 marzo, esclusivamente attraverso l’apposito modulo che pure riportiamo in allegato da inviare a mezzo PEC all’indirizzo dipartimentodp@pec.gse.it.
Le garanzie finanziarie versate al GME dai soggetti risultati aggiudicatari all’esito della procedura del GME dell’11 gennaio 2023 che non hanno sottoscritto il Contratto entro il termine del 28 febbraio 2023 sono versate al GSE, accantonate dallo stesso Gestore e rese indisponibili salvo che per la partecipazione ad un eventuale successivo Avviso. Resta ferma la restituzione delle garanzie finanziarie agli operatori a seguito dell’avvenuta stipula del contratto di Energy Release anche nel caso di esercizio del diritto di recesso.

(RF/am)




Agevolazioni sulla fornitura di gas naturale: pubblicato il primo elenco delle imprese gasivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di gas naturale a favore delle imprese gasivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://gasivori.csea.it/Gasivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2023, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, (posta comunque a zero per il primo trimestre 2023) in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Crediti d’imposta 1° trimestre 2023: pubblicati i nuovi codici tributo

L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel 1° trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare, l’art. 1prevede il riconoscimento:

  • a favore delle imprese energivore un credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (o autoconsumata) nel 1° trimestre dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non energivore di un credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell’anno 2023; 
  • a favore delle imprese gasivore, di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non gasivore di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività. 
Tali crediti, entro il 31 dicembre 2023, vanno utilizzati in compensazione in F24 o ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti, con risoluzione n. 8/E/2023, i seguenti codici tributo:

  • 7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
  • 7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (1° trimestre 2023) – art. 1, commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno 2023, cioè quello di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(RP/mf)




Energy Release: atto di indirizzo Mase e proroga del termine per la stipula contrattuale

La presente per segnalare l’atto di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase, in merito alla prima procedura dell’attuazione dell’Electricity Release.
 
Al fine di tutelare i clienti finali prioritari dalla sottoscrizione di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, attraverso un atto di indirizzo, il cui testo è riportato in allegato, ha chiesto al Gse di dare garanzia ai sottoscrittori di poter ridurre sino all’azzeramento la quantità di energia assegnata. Nell’atto di indirizzo si richiede inoltre di accantonare, per le imprese partecipanti alla prima procedura che non sono giunte alla sottoscrizione del contratto, gli oneri di partecipazione in vista del successivo avviso.
In merito a tale procedura il Gse ha prorogato i termini di sottoscrizione dei contratti al 28 febbraio 2023.
 
Nell’atto si specifica che il Mase sta valutando l’opportunità di “intervenire in modifica del richiamato decreto, con la previsione di una riedizione della procedura di assegnazione, al fine di renderla maggiormente idonea a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria”. Nel frattempo, “si pone tuttavia la necessità di salvaguardare la posizione dei partecipanti” alla procedura attuale. Il ministero ritiene opportuno consentire alle imprese interessate di richiedere la modifica in riduzione delle quantità di energia oggetto del contratto.
“In sede di prima applicazione e alla luce delle circostanze evidenziate”, occorre considerare la possibilità di individuare “modalità applicative delle condizioni di modifica delle quantità contrattualizzate, di cui all’art. 15 del contratto, nel senso di consentire che la prevista facoltà di riduzione del quantitativo possa riguardare l’intera quantità di energia assegnata, portandola anche a zero e possa essere esercitata in via immediata, a far data dal 1° gennaio 2023”.
Nell’atto si invita quindi il Gse ad avvisare pubblicamente i sottoscrittori del contratto di cessione della possibilità, esercitabile fino al 28 febbraio, di ridurre fino ad azzerare le quantità richieste.
 
(RP/rp)



Fornitura energia: servizio di riduzione dei consumi elettrici 10/2/2023 – 31/12/2023

La presente per segnalare che, a recepimento di quanto definito ai commi 41-44 della Legge di Bilancio 2023, Terna ha pubblicato il regolamento e la documentazione per l’approvvigionamento a termine di risorse che si rendono disponibili alla riduzione dei consumi elettrici nel periodo 10 febbraio – 31 dicembre 2023.

Tutta la documentazione inerente la procedura è reperibile cliccando qui 

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della procedura (si rimanda comunque al Regolamento di Terna per gli opportuni approfondimenti).
 
Il servizio prevede il riconoscimento di una remunerazione ai clienti finali disponibili a ridurre i propri consumi di energia elettrica dalla rete. Possono aderire al servizio tutti i clienti finali che, anche in forma aggregata per il tramite di intermediari, abbiano una potenza disponibile almeno pari a 1 MW.
Il servizio di riduzione dei consumi può essere richiesto da Terna per un numero massimo di 459 ore per il periodo 10 febbraio – 31 dicembre 2023, di cui 111 ore potranno essere attivate dal 10 febbraio al 31 marzo 2023.
Terna si approvvigiona del Servizio mediante una asta al ribasso a partire da un premio massimo pari a 59.200 €/MW/per il periodo 10 febbraio-31 dicembre 2023. L’assegnazione sarà di tipo pay as bid (cioè il singolo assegnatario si vedrà riconosciuto il prezzo che ha offerto in asta).
Il fabbisogno di risorse per il periodo 10 febbraio – 31 dicembre 2023 è pari a 2.500 MW, di cui 2.000 MW saranno approvvigionati prioritariamente da risorse dotate di apparecchiature di distacco del carico (UPDC), i quantitativi residui non allocati a tali soggetti saranno resi disponibili per punti di prelievo senza UPDC ma dotati di contatore orario. Possono partecipare alla procedura i titolari del contratto di interrompibilità istantanea anche con riferimento a carichi già impegnati per tale servizio.
La potenza che i soggetti partecipanti alla procedura possono richiedere è pari a un multiplo intero di 1 MW, fino ad un massimo pari alla potenza disponibile.
 
L’assegnatario del servizio avrà l’obbligo di comunicare a Terna su base giornaliera entro le ore 14:00 del giorno D-2 e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede la Baseline di consumo attesa relativa al giorno D, e riceverà comunicazione da Terna a mezzo posta elettronica dell’attivazione di tale servizio entro le ore 19:00 del secondo giorno antecedente a quello di attivazione del servizio. L’Assegnatario, in tutte le ore del periodo di attivazione, ha l’obbligo di ridurre la potenza prelevata di un quantitativo almeno pari alla potenza aggiudicata rispetto alla Baseline.
A fronte di questo servizio di riduzione dei consumi, l’assegnatario ha il diritto a ricevere il corrispettivo fisso con acconto mensile e conguaglio alla fine del periodo di assegnazione, per un importo complessivo in €/MW pari all’importo offerto in sede di asta. Il Regolamento di Terna prevede una serie di penalizzazioni economiche in caso di esito negativo delle verifiche di coerenza della Baseline effettuate mensilmente da Terna, fino alla risoluzione del contratto se la verifica di coerenza della Baseline da’ esito negativo per 3 mesi anche non consecutivi.
 
Il Regolamento (di cui raccomandiamo ancora una lettura puntuale in caso di interesse alla partecipazione al Servizio), riporta una serie di ulteriori specifiche nel caso di attivazione finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas, oltre a specifiche sulle modalità di fatturazione e le tempistiche dei pagamenti.
 
(RP/rp)




Credito imposta energia terzo e quarto trimestre 2022 proroga al 30 settembre 2023

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 comma 3 del Dl 176/2022 (c.d. Dl “Aiuti-quater”) dalla legge di conversione 13 gennaio 2023 n. 6, è stato prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Nessuna modifica invece alla misura dei crediti d’imposta riconosciuti dal medesimo articolo per il mese di dicembre 2022, che restano pari, come nella versione originaria della disposizione, al 30% per le imprese non energivore e al 40% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore.

L’originaria versione dell’art. 1 comma 3 del Dl 176/2022 stabiliva che i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del Dl 115/2022), quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 dell’art. 1 del Dl 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Dl 176/2022), potevano essere utilizzati, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023.

Si ricorda che per i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e per quelli concessi per i mesi di ottobre e novembre 2022, tale termine era stato in precedenza fissato al 31 marzo 2023.

Il termine del 30 giugno 2023, ferma restando la disciplina dell’utilizzo e della cessione, è ora prorogato, per tutti i suddetti crediti, al 30 settembre 2023 a seguito delle modifiche apportate al citato comma 3 dell’art. 1 in sede di conversione del Dl 176/2022.

Analoga proroga al 30 settembre 2023 è stata inoltre prevista con riguardo all’utilizzo in capo ai cessionari dei suddetti crediti d’imposta per il terzo e quarto trimestre 2022, disciplinata dal comma 4 dell’art. 1 del Dl 176/2022.

Al riguardo, con il provvedimento Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2022 n. 450517 è stato già fissato al 21 giugno 2023 il termine per presentare la comunicazione di cessione in relazione ai crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Tale termine sarà quindi presumibilmente adeguato alla nuova scadenza.

Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha prorogato anche per il primo trimestre 2023 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas, incrementandone la misura al 35% per le imprese non energivore e al 45% per le altre imprese. Tali crediti d’imposta possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023.
 

(RP/mf)




Credito imposta energia e gas: proroga per il primo trimestre 2023

L’art. 1 commi 2-9 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede la proroga anche per il primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale già riconosciuti per il 2022, incrementandone la misura e riconoscendoli in misura pari al 35% per le imprese non energivore e al 45% per le altre imprese agevolate (energivore, gasivore e non gasivore).

In particolare, alle imprese energivore – definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. “CSEA”) ai sensi del Dm 21 dicembre 2017 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023.

In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese gasivore – imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del Dm 21 dicembre 2021 n. 541 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore, anche in tal caso è possibile richiedere al venditore la comunicazione per individuare l’ammontare dell’agevolazione.

I predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.

Si ricorda che i codici tributo istituiti per la compensazione in F24 dei crediti relativi al 1° e 2° trimestre 2022 non sono più utilizzabili.

Analogamente ai precedenti, i nuovi crediti d’imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

(RP/mf) 




Agevolazioni energivori: pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo energia per l’anno 2023

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2023, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)