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X-Factor Energia: “Cambi di prezzo in corso di giornata”

La Provincia del 19 marzo 2022, parla Mauro Rotta consigliere del Consorzio Adda Energia. 




Energia e gas: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese

Informiamo le Aziende Associate che il 1° marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Energia che riporta una serie di importanti interventi a sostegno degli approvvigionamenti energetici.
 
Di seguito, in sintesi, i principali contenuti inerenti i costi di energia e gas:
 
con l’art. 1 è prorogato, per il secondo trimestre 2022, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate a tutte le utenze elettriche.
l’art 2 conferma, per il secondo trimestre 2022, la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. I prelievi di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali saranno assoggettati all’aliquota IVA del 5%.
l’art 3 estende al secondo trimestre 2022 il rafforzamento del bonus sociale su energia elettrica e gas.
l’art. 4 conferma un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore già presente nel DL Sostegni ter per il trimestre precedente. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Con l’art. 5 è introdotto un analogo contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, anche a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. A queste imprese è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
Con riferimento ai contenuti degli artt. 4 e 5 segnaliamo che per poter determinare il diritto o no ad accedere al credito d'imposta si è in attesa di ulteriori chiarimenti che, non appena disponibili, saranno oggetto di apposita informativa.
 
In allegato riportiamo il testo del Decreto al quale si rimanda per gli ulteriori interventi per il settore gas ed energia elettrica.
 
 
(RP/rp)



Energia: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese

Informiamo le Aziende Associate che, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il Governo ha definito una serie di interventi nel Decreto Sostegni ter, approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, ma ancora in attesa di conversione in Legge.
 
Questi i principali interventi di interesse:
 
  1. Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022: Annullamento, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, per tutte le forniture elettriche (anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico);
 
  1. Riduzione bollette per energivori: Per le imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022
 
Per il punto 1) si attendono solo le delibere attuative dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a seguito delle quali automaticamente i venditori saranno tenuti ad attuare l’annullamento dell’addebito degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022.
Per il punto 2), nel testo del Decreto si precisa che “l’Agenzia delle entrate controlla la spettanza e la corretta fruizione del credito d’imposta, secondo le vigenti disposizioni”. Sarà nostra cura aggiornarvi non appena saranno rese note le procedure attuative.
 
In allegato l’estratto del Decreto con le norme di cui sopra.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)
 




Crisi energetica: le proposte di Confapi al Governo

Trasmettiamo in allegato il documento presentato da Confapi al tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sull’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo, che contiene le proposte della Confederazione per tamponare immediatamente la situazione ma anche per elaborare, a medio termine, una politica energetica nazionale a reale supporto del sistema industriale.

(MP/am)
 




Agevolazioni sulle forniture di gas naturale

Informiamo le Aziende Associate che è stato firmato il Decreto Ministeriale circa le agevolazioni previste per le imprese “gasivore”.

Il provvedimento, il cui testo è riportato in allegato, è stato sottoscritto dal ministro Cingolani il 21 dicembre u.s. ed è rivolto al settore manifatturiero, nello specifico alle aziende che hanno un consumo medio di gas nel periodo di riferimento pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 smc/anno) e che operano nei settori elencati nell’allegato 1 al citato decreto.
 
Il provvedimento definisce un regime di aiuti mediante la rideterminazione degli oneri connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, ossia la componente REIG e la componente RETIG (rispettivamente per i clienti su rete locale o direttamente allacciati alla rete di trasporto) a decorrere dal 1 aprile 2022. Analogamente alla procedura relativa all’energia elettrica, i soggetti beneficiari avranno un vantaggio differenziato a seconda dell’indice di intensità gasivora sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) e/o sul fatturato.
 
Il Decreto prevede anche che dal 1° gennaio 2022 le imprese con consumi superiori a 1 milione di smc/anno di gas per uso non energetico non siano assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RETIG e REIG per i consumi superiori a tale soglia nell’anno solare.
 
Sono ammesse alle agevolazioni del Decreto Ministeriale le imprese che al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 102/2014 (con sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica con obbligo di attuare almeno un intervento previsto nella diagnosi stessa).
 
Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni sul tema non appena saranno rese note le informazioni operative per attuare la relativa procedura.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

Alleghiamo Decreto ministeriale.
 
(RP/rp)




Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2022, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Fornitura energia elettrica: corrispettivi e ore Capacity Market a decorrere dall’anno 2022

Informiamo le aziende associate che a decorrere dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il mercato della capacità, cosiddetto Capacity Market.

 

Si tratta di un meccanismo del mercato elettrico con il quale Terna garantirà e renderà sicuro l’approvvigionamento di energia elettrica, coprendo le punte di carico su tutta la rete in ore indicate come più critiche, quelle cioè nelle quali è prevista una scarsa capacità del sistema di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica.

Riportiamo la distribuzione mensile delle ore critiche (ore di picco) e il dettaglio orario:
 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
N° ore critiche 125 105 25 0 0 26 162 8 10 0 10 29 500

 
I costi del nuovo meccanismo si tradurranno in oneri aggiuntivi addebitati in fattura per tutti i clienti finali.
 
Ai consumi di energia elettrica (maggiorati delle perdite) delle ore di picco, complessivamente 500/anno, sarà infatti applicato il nuovo corrispettivo di dispacciamento per Capacity Market (o corrispettivo mercato capacità) pari a 39,799 €/MWh; nelle rimanenti ore dell’anno 2022 tale onere sarà applicato nella misura di 1,296 €/MWh.
 
A titolo di esempio, per il mese di gennaio 2022 ai consumi maggiorati delle perdite nelle ore di picco (in totale 125 ore) verrà applicato il nuovo corrispettivo a remunerazione del capacity market di dispacciamento di 39,799 €/MWh oltre altri consueti oneri di dispacciamento.
 
L’entità del nuovo onere, su base annua, è stimata mediamente in circa 4 €/MWh.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/mf)




Agevolazioni per le imprese energivore: apertura portale per la raccolta dichiarazioni anno 2022

Informiamo le aziende interessate che con circolare n. 39/2021/ELT, riportata in allegato, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea) ha comunicato l’apertura dal 5 novembre u.s. del portale per la raccolta delle dichiarazioni per l’annualità 2022 ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2022.
 
Il portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della CSEA (www.csea.it) cliccando sulla sezione Energivori o tramite il seguente indirizzo http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi per le annualità dal 2013 al 2021 possono accedere al portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Registrati”. Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
La possibilità di accesso al sistema telematico avrà termine alle ore 23.59 del 6 dicembre 2021.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2022 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (prevista a febbraio 2022).
 
Entro il 18 dicembre 2021 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2022, distinte per classi di agevolazione.
 
Per le imprese neo costituite (cioè costituite nel 2021) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, l’accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:
  1. abbiamo un consumo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh nel periodo di riferimento, intendendo per l’anno di competenza 2022 il biennio 2018 e 2019;
  2. operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01 (di seguito “Linee guida CE”). La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  3. operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) nel periodo di riferimento non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  4. non rientrano nei casi 2. e 3. di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS.
 
Livelli di contribuzione componente ASOS
Caso 1
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 o dall’allegato 5 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20%, la contribuzione alla componente ASOS è pari al minor valore tra quanto previsto al successivo Caso 2 e la contribuzione alla componente ASOS parametrata al VAL dell’impresa e posta pari a:
  • 2,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
  • 1,5% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
  • 1,0% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
  • 0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
Caso 2
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% oppure alle imprese energivore di cui al precedente punto 4., la contribuzione alla tariffa ASOS è stabilita in modo decrescente al crescere dell’indice di intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT), secondo il seguente schema:
  • Se 2% ≤ IFAT ≤ 10% pagano il 55% della ASOS (classe di agevolazione FAT.1);
  • Se 10% < IFAT  ≤ 15% pagano il 40% della ASOS (classe di agevolazione FAT.2);
  • Se IFAT > 15% pagano il 25% della ASOS (classe di agevolazione FAT.3);
  • Se IFAT < 2% pagano il 100% della ASOS.
 
Tali disposizioni si traducono, a livello di fatturazione, nell’applicazione di aliquote differenziate (pubblicate trimestralmente dall’ARERA) della componente ASOS nelle seguenti tipologie:
  • ASOS per clienti non energivori (classe di agevolazione 0);
  • ASOS per clienti energivori distinti in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, cioè:
A. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20% (classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4).
B. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 2 al 10% (classe di agevolazione FAT.1).
C. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 10 al 15% (classe di agevolazione FAT.2).
D. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato superiore al 15% (classe di agevolazione FAT.3).
In particolare, nel caso di classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4 si prevede l’applicazione in bolletta di una ASOS pari a 0; il successivo addebito all’impresa, calcolato come da Caso 1 di cui sopra, sarà ripartito in due rate ed avverrà direttamente da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA.
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL
Per l’annualità di competenza 2022, l’intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e VAL dell’impresa, assumendo le seguenti regole:
  • il VAL è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020). Se il VAL è minore di zero, non si ha accesso ai benefici;
  • il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2019;
  • il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2022 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al fatturato
Per l’annualità di competenza 2022, l’intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e il volume d’affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’IVA, assumendo le seguenti regole:
  • il fatturato è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020);
  • il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2019;
  • il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2022 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75. Sulle dichiarazioni e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese la CSEA effettuerà idonei controlli a campione.
 
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
Ricordiamo infine che per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2022 è stato fissato dall’ARERA pari a:
  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

 

(RP/rp)




Caro energia, industria a rischio stop

La Provincia del 26 ottobre 2021, speciale sul webinar organizzato dal Consorzio Adda Energia dedicato al rincaro dei prezzi di energia e gas.




Materiale del webinar “L’andamento dei mercati energetici e gli effetti sui costi per le imprese”

Lunedì 25 ottobre scorso il Consorzio Adda Energia ha tenuto il webinar dal titolo: “L’andamento dei mercati energetici e gli effetti sui costi per le imprese” in cui sono intervenuti:

  • Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia
     
  • Stefano Allegri, esperto in tema energia elettrica
     
  • Andrea Gavazzeni, esperto in tema gas

CLICCANDO QUI è possibile rivedere la registrazione del webinar.

Alleghiamo le slide proiettate dai relatori. 

(RP/am)