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Crediti imposta energetici anno 2022: comunicazione remissione in bonis entro fine settembre

C’è tempo fino a fine settembre per presentare la comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.

La presentazione deve comunque avvenire in tempo utile per poter fruire del credito d’imposta entro la scadenza prevista.

Le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, ha però affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

In sintesi, la citata risoluzione ha affermato che l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale” al quale è possibile applicare la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 del DL 16/2012.

Pertanto, coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16 marzo 2023 possono farlo anche successivamente, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE (codice tributo “8114”).

Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e deve avvenire comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” e nello specifico nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame, ha affermato che la comunicazione deve essere inviata in tempo utile affinché il relativo credito sia disponibile per l’utilizzo in compensazione entro la scadenza prefissata; ad esempio, per utilizzare il credito entro il 29 settembre 2023, la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 28 settembre 2023.

Si ricorda inoltre che coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023), versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
 

(RP)




Crediti imposta energetici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito della circolare n. 24/2023, nella parte riguardante i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al I e II trimestre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, tra l’altro, alcune indicazioni in merito ai requisiti previsti per accedere a tali agevolazioni.
Con particolare riferimento ai crediti relativi al I trimestre 2023 (gennaio, febbraio, marzo 2023) disciplinati dall’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022, per le imprese “energivore” e “non energivore” non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019 è stato chiarito che, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del quarto trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al quarto trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
  • valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il quarto trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il quarto trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh.
L’Agenzia ha altresì sottolineato che, in relazione al primo trimestre 2023, tutti i benefici fiscali in esame non possono trovare applicazione per le imprese costituite successivamente al 31 dicembre 2022, non essendo possibile verificare l’effettivo incremento del costo riferibile al soggetto, in quanto non sussiste il parametro di riferimento per il quarto trimestre 2022 (costi medi della materia energia relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre).
In relazione ai crediti d’imposta per il II trimestre 2023 (aprile, maggio, giugno 2023) disciplinati dall’art. 4 del DL 34/2023, con specifico riferimento alle imprese “energivore” e “non energivore” non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2023), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
  • valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Sempre con riguardo ai requisiti richiesti, la circolare. n. 24/2023, recependo quanto chiarito con la risposta a interpello n. 355/2023, ha evidenziato, in via generale, che, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso ai crediti d’imposta in favore delle imprese “energivore” e “non energivore”, non rientra nella nozione di “sussidio” il credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente.

I crediti d’imposta relativi al I trimestre 2023 e al II trimestre 2023 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione e non possono essere chiesti a rimborso.
Si ricorda che gli stessi crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che, qualora dovessero subentrare conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
Diversamente, l’impresa che abbia utilizzato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione.

I crediti d’imposta in questione:

  • non sono soggetti ai limiti annui per l’utilizzo in compensazione;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5, TUIR (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi);
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive – non determini il superamento del costo sostenuto.
Remissione in bonis per la comunicazione dei crediti maturati 2022
La circolare in esame recepisce anche la possibilità di fruire della remissione in bonis per la comunicazione, ai fini dell’utilizzo dei crediti maturati relativi al III e IV trimestre 2022, come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2023.
Al riguardo, viene ricordato che:
  • per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa;
  • la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24; la stessa non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, salvo che la comunicazione della cessione sia stata annullata, oppure il cessionario abbia rifiutato il credito;
  • a decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
La circolare n.  24/2023 ricorda, infine, che non possono fruire dei bonus energetici relativi al quarto trimestre 2022 le imprese che hanno aderito al piano di rateizzazione di cui all’articolo 322, comma 2, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023; il comma 7 del medesimo articolo 3 prevede, infatti, l’alternatività tra le due agevolazioni.

(RP/mf)
 




Accordo di solidarietà per le popolazioni alluvionate di Emilia Romagna e Marche

A seguito dei gravissimi eventi che hanno colpito alcuni territori dell’Emilia Romagna e delle Marche, Confapi, CGIL, CISL e UIL hanno siglato un accordo di solidarietà mirato a sviluppare azioni concrete destinate a sostenere aziende e lavoratori.
 
A tale scopo, è stato attivato un “Fondo di solidarietà per le popolazioni alluvionate” nel quale confluiranno contributi volontari da parte delle lavoratrici, dei lavoratori e delle aziende, da raccogliere attraverso la trattenuta volontaria di almeno un’ora di lavoro nella prima mensilità utile.
 
Il singolo lavoratore interessato potrà dare il suo contributo tramite la compilazione di un’apposita delega (fac-simile allegato).
L’azienda provvederà a raccogliere le deleghe e ad autorizzare la trattenuta in busta paga di una somma corrispondente ad un’ora di lavoro, calcolata in base all’importo della retribuzione globale mensile netta del dipendente.
Allo stesso tempo, le imprese sono invitate a devolvere un importo equivalente per la medesima finalità.
 
Detti contributi verranno raccolti tramite un “CONTO DONAZIONI”, che è stato attivato presso Banca Unicredit filiale di Via Lata, 4 – Roma, Codice Iban: IT29U0200803284000106791611 intestato a Confapi – CGIL – CISL – UIL.
 
La raccolta dei fondi, la cui causale è “Raccolta fondi Emilia Romagna Marche”, avrà termine il 31 ottobre 2023.
 
A questa importante iniziativa si aggiungono quelle adottate dagli Enti bilaterali del sistema Confapi – Enfea ed EBM – che hanno introdotto prestazioni straordinarie a favore di lavoratori ed imprese colpiti dall’alluvione.

 

Per maggiori informazioni l’area sindacale di Api Lecco Sondrio è a disposizione delle aziende associate.

(MG/am)
 




Crediti d’imposta energia maturati nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2022

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 342 del 21.06.2023 per informare le aziende che con un avviso del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la preannunciata riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel secondo semestre 2022.
Tale riapertura è correlata alla risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, in cui l’Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.
In sintesi, la citata risoluzione ha affermato che l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale” al quale è possibile applicare la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 del DL 16/2012.
L’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” e nello specifico nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame, ha fornito ulteriori indicazioni, distinguendo l’ipotesi di mancata presentazione della comunicazione da quella di comunicazione errata.
In particolare, viene precisato che coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il termine del 16 marzo 2023 possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”.

Diversamente, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono:

  • prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023);
  • quindi versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
    Si rammenta che, in ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.
Riguardo ai crediti d’imposta energia e gas relativi ai periodi oggetto della comunicazione in commento (terzo e quarto trimestre 2022), l’Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione n. 27/2023, ha rilevato che, considerando che tali crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito:
  • non può essere effettuata oltre il suddetto termine del 30 settembre 2023;
  • comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
 
Remissione in bonis entro il 30 settembre
Quanto alle modalità di presentazione, la comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.
 
(RP/rp)



“Gli ordinativi sono in frenata Ma il quadro non è ben chiaro”

La Provincia di Lecco del 19 giugno 2023, parla Massimo Mortarotti vice-presidente Api Lecco Sondrio.




Energivori classe di agevolazione VAL.x anno 2023: versamento Asos entro il 30 giugno

Ricordiamo alle aziende a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VAL.x per l’anno 2023 che entro il 30 giugno 2023 dovrà essere versata in acconto alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea la prima rata della contribuzione alla componente Asos.
 
Le aziende interessate, accedendo al proprio account del portale della Csea potranno generare e scaricare l’avviso di pagamento analogico e provvedere entro il termine alla liquidazione dell’importo.
 
Decorso inutilmente il termine di pagamento, la Csea applicherà gli interessi di mora sui contributi da corrispondere.
 
Ricordiamo che la generazione dell’avviso di pagamento analogico blocca la possibilità di richiedere la rettifica della dichiarazione fino al pagamento dell’importo.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RF/am)




Autodiagnosi energetica per le pmi: un nuovo strumento informatico gratuito da Enea

Si segnala alle imprese uno strumento di grande utilità, reso disponibile da Enea in formato “open source”: è il tool informatico ATENEA4SME gratuito dedicato a tutte le imprese che non hanno l’obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell’Art. 8 D.lgs. 102/2014.
E’ un’applicazione, progettata in ambiente Excel, per facilitare la redazione delle diagnosi energetiche nelle Pmi, monitorare i consumi e valutare gli interventi più idonei per efficientare il proprio processo produttivo.
Per disporre dell’applicativo e consultare le apposite linee guida è necessario accedere al portale ENEA e compilare il format di registrazione. Grazie a un questionario compilato dall’utente, il tool individua gli interventi di efficientamento energetico più adeguati, mettendone in evidenza il rapporto costi-benefici.
Gli interventi proposti sono comprensivi di un’analisi economica che esamina anche gli aspetti ambientali e i consumi idrici relativi alla diagnosi energetica. L’applicativo genera successivamente il report finale dell’analisi effettuata, mostrando il quadro sinottico della situazione energetica e ambientale generale della pmi.

ATENEA4SME è stato realizzato da Enea, in collaborazione con la Scuola di ingegneria dell’Università della Basilicata, nell’ambito della campagna di formazione e sensibilizzazione per l’esecuzione delle diagnosi energetiche nelle pmi realizzata dall’Enea di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (art. 8 comma 10 ter del D.lgs. 102/2014).

Il 21 giugno 2023 Enea conduce una session on line nella quale presentare alcuni casi reali. Per info e registrazione si può consultare il sito Enea alla pagina eventi

Il piano di sensibilizzazione delle imprese prevede anche altre sessioni dal vivo, a cui poter partecipare.

Il personale Api Lecco Sondrio è disponibile per assistenza (Consorzio Adda Energia e ApiTech).

(SN/am)




Credito imposta 1°trimestre 2023 energia elettrica e gas: comunicazione dati dal fornitore entro il 30 maggio 2023

C’è tempo fino al 30 maggio per richiedere e ricevere dal fornitore la comunicazione con i dati che consentono il calcolo semplificato dei tax credit energia e gas relativi al primo trimestre 2023.
La comunicazione può essere richiesta, a determinate condizioni, dalle imprese non energivore e non gasivore, per le quali è riconosciuto, rispettivamente, un credito d’imposta del 35% (art. 1 comma 3 della L. 197/2022) e un credito d’imposta del 45% (art. 1 comma 5 della L. 197/2022).

L’art. 1 comma 6 della L. 197/2022 (riprendendo, in sostanza, la medesima formulazione delle disposizioni previste per i crediti relativi al 2022) ha stabilito che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.

Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti per le agevolazioni riconosciute dall’art. 1 commi 3 e 5 della L. 197/2022 alle non energivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, il venditore che riforniva l’impresa sia nel quarto trimestre dell’anno 2019 che nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023 deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 30 maggio 2023 (come precisato dalla delibera ARERA n. 76/2023), una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.
Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario.

Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Utilizzo entro il 31 dicembre 2023

Si ricorda che i crediti d’imposta in commento relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24, ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. A tal fine, occorre presentare l’apposita comunicazione entro il 18 dicembre 2023.

(RP/mf)




Crediti energetici 2° trimestre 2023

L’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, l’articolo 4 prevede:

· al comma 2, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
· al comma 3, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
· al comma 4, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 4, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023;
· al comma 5, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la stessa AdE con risoluzione n. 20/e del 10.05.2023 ha istituito i seguenti codici tributo:

· “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(RP/mf)




Fornitura energia elettrica e gas: credito d’imposta II trimestre 2023

L’art. 4 del DL 34/2023 (c.d. DL “bollette”) prevede la proroga per il secondo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche se in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti.
Il beneficio è infatti riconosciuto nella misura del 10% per le imprese non energivore (35% nel I trimestre 2023) e del 20% per le altre imprese (45% nel I trimestre 2023).
Le nuove disposizioni si applicano, “nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023”.
In particolare, alle imprese energivore – definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. “CSEA”) ai sensi del DM 21 dicembre 2017 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.
Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2023. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di tale componente, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese gasivore – imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del DM 21 dicembre 2021 n. 541 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
Per le imprese non energivore e quelle non gasivore è previsto che, se nel primo e nel secondo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del primo trimestre 2019, possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2023; il fornitore è tenuto a provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.
 
I predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.
Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.
I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.
Analogamente ai precedenti, i crediti d’imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni con oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/mf)