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Credito imposta energia e gas prorogato a dicembre 2022

L’art. 1 del Dl 176/2022, c.d. Dl “Aiuti-quater”, prevede l’estensione anche al mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta energia e gas riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’art. 1 del Dl 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”), disponendo altresì la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al III e IV trimestre 2022.

 

La nuova disposizione prevede anzitutto che i crediti d’imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell’art. 1 del Dl 144/2022, siano riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Vengono quindi riconosciuti:

  • alle imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
  • alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
  • alle imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022;
  • alle imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022.
Con riguardo al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal secondo periodo dell’art. 1 comma 1 del Dl 144/2022, lo stesso è riconosciuto, alle medesime condizioni previste dal terzo periodo del comma 1, anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

 

La nuova disposizione stabilisce altresì che tutti i suddetti crediti d’imposta, sia quelli relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del Dl 115/2022) che quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4 del Dl 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Dl 176/2022), sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023.

Viene quindi prorogata al 30 giugno 2023 la data in precedenza fissata al 31 marzo 2023 per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi non solo ai mesi di ottobre e novembre 2022, ma anche per quelli relativi al terzo trimestre 2022.

Resta ferma l’inapplicabilità dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all’art. 34 della L. n. 388/2000 e l’irrilevanza fiscale di tali crediti.

Il Dl 176/2022 prevede altresì che i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022, siano cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”, ferme restando le regole già individuate con riferimento ai precedenti crediti.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre previsto che per i crediti relativi al mese di dicembre 2022 restano fermi, per quanto compatibili, le altre disposizioni previste dall’art. 1 del Dl 144/2022.

Comunicazione all’Agenzia entro il 16 marzo 2023

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Viene quindi, di fatto, prorogato al 16 marzo 2023 il termine precedentemente previsto al 16 febbraio 2023 dal Dl “Aiuti-ter” per tale comunicazione con riferimento ai crediti per il terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
 
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia l’art.3 c.1 del Dl 176/22 prevede la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo ,per la componente energetica di elettricità e gas naturale ,per i consumi compresi dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, con una dilazione da un minimo di 12 ad un massimo di 36 mesi.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta.

(RP)




Webinar “GSE: modalità di accreditamento e informazioni sul bando”

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema (cfr circolare n. 582 dell’8 novembre u.s. e n. 605 del 18 novembre u.s.) per informare le aziende interessate che il GSE ha organizzato il webinar “Gse Energy Release: modalità di accreditamento e informazioni sul bando” che si terrà su Piattaforma Webex il prossimo venerdì 25 novembre, dalle ore 10:30 alle 11:30.
 
L’iniziativa si rivolge ai clienti finali prioritari che intendono partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE ai sensi del Decreto Ministeriale 16 settembre 2022 n. 341 (decreto Energy Release).
 
L’obiettivo è approfondire le modalità di accreditamento al Portale ER-Energy Release e fornire informazioni sul bando di partecipazione.
 
In allegato il programma dell’iniziativa con il link per l’iscrizione.

 
(RP/rp)




Fornitura energia utenze Media e Bassa Tensione: modifica modalità addebito energia reattiva

Con delibera n. 232/2022/R/eel l’Autorità per l’Energia – ARERA ha revisionato i corrispettivi tariffari di penalizzazione direttamente applicati in bolletta per immissioni e prelievi di energia reattiva a carico degli utenti del sistema elettrico nazionale non domestici collegati in media e bassa tensione (per questi ultimi con potenza contrattuale disponibile superiore a 16,5 kW).
In particolare, a decorrere dal 1 aprile 2023, per i clienti in Media Tensione o in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, oltre agli attuali addebiti previsti dalla vigente normativa per i prelievi di energia reattiva in fascia F1 e fascia F2, è prevista l’applicazione di corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in rete in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati in fascia F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva eccedenti il 75% dell’energia attiva.
 
A seguito di tali disposizioni, a partire dallo scorso luglio i distributori hanno messo a disposizione dei clienti in Media Tensione (attraverso il portale E-Distribuzione) i dati dell’energia reattiva immessa in rete.
 
Inoltre, i venditori sono tenuti a:
  • relativamente ai clienti finali in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, a partire da settembre 2022 e fino a marzo 2023 riportare in bolletta o allegare alla bolletta o anche mediante separata comunicazione le letture mensili dell’energia reattiva immessa come messe a disposizione dal SII;
  • relativamente ai clienti finali in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, inserire fino a marzo 2023 in tutte le bollette una opportuna comunicazione che l’ARERA ha predisposto in merito ai corrispettivi per energia reattiva immessa affinché possa essere valutata l’opportunità di azioni tecniche correttive (tipicamente la disconnessione di sistemi di rifasamento quando non necessari) finalizzate alla riduzione dell’energia reattiva immessa e ai relativi costi.
  • relativamente ai clienti finali in Media Tensione, trasmettere entro il mese di marzo 2023 specifiche informative in merito ai corrispettivi oggetto del provvedimento.
 
La delibera introduce anche la possibilità che distributore e cliente finale concordino soglie differenti rispetto a quelle previste per il prelievo o per l’immissione di energia reattiva.

 
(RP/rp)
 




“Energy Release”: pubblicato l’avviso per partecipare al meccanismo per l’assegnazione a prezzi calmierati di energia prodotta da fonti rinnovabili

Informiamo le aziende che il Ministero della Transizione Ecologica ha firmato lo scorso settembre il Decreto n. 341/2022, decreto “Energy Release”, in attuazione di quanto previsto all’art. 16-bis del DL Energia n. 17/2022, che prevedeva a favore di una serie di clienti, la cessione a prezzi calmierati di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
 
Di seguito una sintesi dei principali contenuti del decreto, di cui in allegato è riportata la versione integrale.
 
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) cede energia elettrica nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di Scambio sul Posto e Ritiro Dedicato, per un volume complessivo che lo stesso GSE ha recentemente quantificato in circa 16 TWh/anno (16 miliardi di kWh).
 
L’energia messa a disposizione viene assegnata ai clienti finali secondo le seguenti condizioni:

  • hanno diritto a partecipare alla richiesta di assegnazione dell’energia le seguenti categorie di “clienti finali prioritari”, alternativamente o congiuntamente:
  1. clienti finali industriali, le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’ISTAT;
  2. Piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003 della Commissione Europea;
  3. Clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea;
  4. Clienti finali energivori di cui al Decreto del MISE 21/12/2017;
  5. Clienti finali energivori localizzati in Sicilia e Sardegna.
  • I Clienti che intendono acquisire quote di energia elettrica presentano offerte di acquisto, previo il rilascio di idonee garanzie, su apposita sede di negoziazione predisposta dal Gestore dei Mercati Energetici (GME);
  • Il volume minimo di energia elettrica richiedibile è di 1 GWh/anno;
  • Il volume massimo richiedibile è pari al 3% dell’intero volume messo a disposizione dal GSE;
  • In ogni caso, ogni singolo partecipante non può richiedere un volume superiore al 30% del consumo medio che ha avuto negli ultimi 3 anni. Possono pertanto partecipare le imprese che hanno avuto negli ultimi tre anni un consumo medio di almeno 3.340.000 kWh/anno;
  • E’ possibile partecipare alla procedura in forma aggregata, cioè i clienti finali possono partecipare congiuntamente mediante sottoscrizione di un contratto di aggregazione individuando un soggetto aggregatore, purché l’offerta sia riferita a gruppi omogenei di clienti finali in possesso dei medesimi requisiti di priorità di cui ai precedenti punti da 1) a 5);
  • Il prezzo dell’energia ceduta dal GSE mediante questa procedura è pari a 210 €/MWh. Tale valore potrà essere rivisto, anche alla luce del tetto di 180 €/MWh fissato dalla UE per la generazione inframarginale;
  • Il volume offerto è ripartito pro-quota applicando requisiti di priorità specificati nel Decreto a seconda delle classi di priorità (punti da 1 a 5 di cui sopra) a cui appartiene il cliente finale;
  • Se non viene assegnato l’intero volume a disposizione, è previsto il lancio di una nuova procedura destinata ai clienti non prioritari (non rientranti nelle tipologie di cui ai precedenti punti da 1 a 5).

 
Una volta completata l’assegnazione dei volumi, il GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto di cessione per differenza a due vie di durata fino al 31 dicembre 2025, previa acquisizione di idonee garanzie. Si tratta di un contratto di natura finanziaria in base al quale il GSE calcola la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura (210 €/MWh) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato elettrico dell’energia nella sua disponibilità. Se la differenza è negativa, il GSE eroga il relativo importo al cliente finale; se la differenza è positiva, il GSE richiede al cliente finale l’importo corrispondente.
Il GSE provvede annualmente alla rideterminazione dell’energia aggiudicata ad ogni cliente in base all’effettiva disponibilità in capo allo stesso GSE.
Il contratto prevede una facoltà di recesso senza penali con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di recesso, oltre alla facoltà per il cliente finale di modificare annualmente la quantità di energia ritirata.
 
Nei giorni scorsi il GSE ha pubblicato l’avviso che definisce le modalità di accreditamento dei clienti finali, anche in forma aggregata, per partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella sua disponibilità.
 
Di seguito è riportata comunque una sintesi delle procedure operative da seguire:

  1. Accreditamento sul portale del GSE (l’iniziale apertura prevista dal 9 al 21 novembre 2022 è stata posticipata per consentire l’adeguamento del portale stesso secondo le indicazioni del ministero della Transizione Ecologica”. Si è ora in attesa delle nuove tempistiche), come specificato all’art. 4 delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento del GSE (riportate in allegato):
    1. Registrarsi sull’Area Clienti del GSE (www.gse.it)
    2. Sottoscrivere il servizio “ER-Energy Release” che compare nell’area clienti del sito del GSE
    3. Accedere al servizio “ER-Energy Release” e compilare le schede presenti inserendo i dati richiesti
    4. Scaricare la dichiarazione sostitutiva pre-compilata con i dati inseriti e ricaricarla, debitamente sottoscritta, per completare la richiesta di accreditamento. Il sistema invierà una mail di conferma dell’avvenuta ricezione assegnando un codice univoco.
  2. Accreditamento e partecipazione alla procedura di assegnazione sul portale del GME:
    1. Registrarsi sul portale del GME alla “Bacheca PPA”, inoltrando la seguente documentazione per l’ammissione come stabilito nella “DTF 01 Bacheca PPA” (riportate in allegato) mediante posta ordinaria o corriere (a Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 – 00197 Roma) o PEC (gme@pec.mercatoelettrico.org):
      1. “Domanda di ammissione alla Bacheca PPA” (come da modello riportato in allegato) corredata della copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della medesima domanda e, nel caso in cui il soggetto richiedente l’ammissione sia una persona giuridica, della dichiarazione attestante i poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore della domanda.
      2. “Contratto di adesione alla Bacheca PPA” (riportato in allegato) siglato in ogni pagina dal richiedente l’ammissione

N.B.: la procedura per l’ammissione alla Bacheca PPA del GME è disponibile al seguente link: https://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/PPA/ComeParteciparePPA.aspx

  1. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda il GME comunica mediante raccomandata AR o PEC l’ammissione alla Bacheca PPA o gli adempimenti per regolarizzare la domanda qualora risulti irregolare o incompleta. In caso di ammissione, il GME invierà a ciascun utente indicato nella domanda di ammissione le credenziali (user id e password di primo accesso) necessarie per l’accesso al sistema informatico
  2. Una volta ammessi alla Bacheca PPA, per poter partecipare al comparto Energy Release presente nella bacheca, si dovrà presentare al GME la comunicazione contenente le coordinate bancarie (riportata in allegato) e le garanzie finanziarie nella forma di deposito infruttifero, secondo quanto previsto all’art. 4.4 delle “DTF 05 Bacheca PPA” (riportato in allegato).
  3. La procedura per l’allocazione dei volumi di energia elettrica sarà effettuata sul comparto Energy Release della Bacheca in data che verrà resa nota dal GME con successivo comunicato, secondo le disposizioni riportate all’art. 4 delle “DTF 05 Bacheca PPA”
  1. A seguito dell’assegnazione, ai sensi di quanto disposto all’art. 4.4 delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento del GSE, i clienti assegnatari devono riaccedere al portale del GSE, selezionano la funzionalità di stipula, il numero di richiesta di accreditamento e inserire nell’apposita maschera i dati propedeutici alla stipula (es: IBAN, regime fiscale, ecc.). A seguito del completamento dell’inserimento di tali dati, il sistema rende disponibile l’anteprima del contratto. Il cliente deve accettare le clausole contrattuali, quindi scaricare la dichiarazione di accettazione generata dal portale che deve poi essere trasmessa con l’apposita funzionalità debitamente sottoscritta e accompagnata dal documento di identità del firmatario. Il GSE completa le verifiche e procede all’attivazione del contratto rendendone disponibile una copia sul portale. La procedura di stipula deve essere fatta dal cliente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della procedura del GME.

(RP/rp)
 




Agenzia delle Entrate: chiarimenti su misure fiscali welfare aziendale

Si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare recante chiarimenti sulle misure fiscali di welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL Aiuti-bis.
Ricordiamo che il provvedimento in questione aveva previsto un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente.
In particolare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti punti:
  • Utenze domestiche e documentazione – Viene definito il perimetro applicativo della norma per quanto attiene alle utenze domestiche che devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi è inoltre la necessità da parte del datore di lavoro di acquisire la documentazione necessaria per giustificare la somma spesa nel caso di pagamento di utenze domestiche dei dipendenti.
  • Tassazione – La norma derogatoria per l’anno 2022 introdotta dal DL Aiuti-bis riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma. Pertanto, nel caso in cui il valore dei beni e servizi prestati superi il limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.
  • Bonus carburante – La norma rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Ne consegue che al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
 
A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.

Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.
 

(FV/fv)
 
 




Agevolazioni per le imprese energivore: apertura portale per la raccolta dichiarazioni anno 2023

Informiamo le aziende interessate che con circolare n. 41/2022/ELT, riportata in allegato, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea) ha comunicato l’apertura dal prossimo 14 ottobre del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2023.
 
Il portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della Csea cliccando sulla sezione Energivori o tramite il seguente indirizzo http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi per le annualità dal 2013 al 2022 possono accedere al portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Registrati”. Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
La possibilità di accesso al sistema telematico avrà termine alle ore 23.59 del 28 novembre 2022.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (prevista a febbraio 2023).
 
Entro il 18 dicembre 2022 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2023, distinte per classi di agevolazione.
 
Per le imprese neo costituite (cioè costituite nel 2022) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, l’accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23.59 del 2 gennaio 2023.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:
  1. abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh nel periodo di riferimento, intendendo per l’anno di competenza 2023 gli anni 2019 e 2021;
  2. operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01 (di seguito “Linee guida CE”). La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2021;
  3. operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) nel periodo di riferimento non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2021;
  4. non rientrano nei casi 2. e 3. di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS.
 
Livelli di contribuzione componente ASOS
Caso 1
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 o dall’allegato 5 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20%, la contribuzione alla componente ASOS è pari al minor valore tra quanto previsto al successivo Caso 2 e la contribuzione alla componente ASOS parametrata al VAL dell’impresa e posta pari a:
•          2,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•          1,5% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•          1,0% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•          0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
Caso 2
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% oppure alle imprese energivore di cui al precedente punto 4., la contribuzione alla tariffa ASOS è stabilita in modo decrescente al crescere dell’indice di intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT), secondo il seguente schema:
•          Se 2% ≤ IFAT ≤ 10% pagano il 55% della ASOS (classe di agevolazione FAT.1);
•          Se 10% < IFAT  ≤ 15% pagano il 40% della ASOS (classe di agevolazione FAT.2);
•          Se IFAT > 15% pagano il 25% della ASOS (classe di agevolazione FAT.3);
•          Se IFAT < 2% pagano il 100% della ASOS.
 
Tali disposizioni si traducono, a livello di fatturazione, nell’applicazione di aliquote differenziate (pubblicate trimestralmente dall’ARERA) della componente ASOS nelle seguenti tipologie:
•          ASOS per clienti non energivori (classe di agevolazione 0);
•          ASOS per clienti energivori distinti in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, cioè:
A. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20% (classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4).
B. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 2 al 10% (classe di agevolazione FAT.1).
C. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 10 al 15% (classe di agevolazione FAT.2).
D. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato superiore al 15% (classe di agevolazione FAT.3).
In particolare, nel caso di classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4 si prevede l’applicazione in bolletta di una ASOS pari a 0; il successivo addebito all’impresa, calcolato come da Caso 1 di cui sopra, sarà ripartito in due rate ed avverrà direttamente da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA.
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL)
Per l’annualità di competenza 2023, l’intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e VAL dell’impresa, assumendo le seguenti regole:
  • il VAL è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020). Se il VAL è minore di zero, non si ha accesso ai benefici;
  • il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2021;
  • il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2023 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT)
Per l’annualità di competenza 2023, l’intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e il volume d’affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’IVA, assumendo le seguenti regole:
•          il fatturato è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020);
•          il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2021;
•          il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2023 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2019 e 2021 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75. Sulle dichiarazioni e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese la Csea effettuerà idonei controlli a campione.
 
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
 
Ricordiamo infine che per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla Csea. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2023 è stato fissato dall’ARERA pari a:
•          100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
 
Le imprese riceveranno a mezzo PEC l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) utile al pagamento del contributo.
Il pagamento del contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Ministero Transizione Ecologica: “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas”

E’ stato recentemente pubblicato sul sito del MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) il Decreto che rende attuativo il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas.

Il decreto del 6/10/2022, che trovate nell’allegato A, prevede la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione e di un’ora la durata giornaliera di accensione degli impianti termici di climatizzazione, alimentati a gas naturale.

La penisola è suddivisa in zone, proprio in base al clima:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

Allegato B Italia divisa a zone.

Sono previste alcune esenzioni, riportiamo quelle con possibili applicazione alle imprese:

Esenzione relativa alla durata complessiva di accensione

  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Esenzione relativa alla sola durata giornaliera
  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste per la durata complessiva di accensione, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del Dlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Esenzione relativa alla riduzione di 1° di temperatura
  • edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del Dlgs n. 199/2021 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Il decreto entra in vigore alla data di pubblicazione e si applica per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

(MP/am)

 



Rinvio apertura del portale energivori per le dichiarazioni 2023

Informiamo le aziende interessate che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA ha pubblicato un avviso, riportato in allegato, comunicando il rinvio dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2023.
 
La data esatta di apertura del Portale Energivori verrà comunicata con successiva circolare che sarà resa disponibile entro il 14 ottobre p.v.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)
 
 




Crediti imposta energia e gas: entro il 31 marzo 2023 l’utilizzo in compensazione

I crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023.

Lo prevede l’art. 1 del DL 144/2022 (c.d. decreto “Aiuti-ter”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso), confermando altresì le misure potenziate delle agevolazioni previste nelle prime bozze circolate.

In merito alle modalità di utilizzo, il comma 6 del citato art. 1 dispone che i crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (contenuti nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97, entro la data del 31 marzo 2023.

Anche in tal caso, non si applicano il limite annuale alle compensazioni per i crediti d’imposta agevolativi di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e il limite generale alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000.

Ai sensi del successivo comma 7, i crediti d’imposta sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti d’imposta devono essere usufruiti dal cessionario, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Le modalità attuative della cessione per tali crediti saranno definite, secondo quanto previsto dalla disposizione agevolativa, con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Anche il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta per energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023, in luogo del termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2022.

In particolare, il comma 11 dell’art. 1 del DL 144/2022 modifica infatti l’art. 6 commi 6 e 7 del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), sostituendo le parole “31 dicembre 2022” con “31 marzo 2023”.

In assenza di specifiche modifiche, il termine del 31 dicembre 2022 resta invece fermo per l’utilizzo in compensazione dei crediti energia e gas relativi al primo e secondo trimestre 2022.

Una particolare disposizione è poi prevista in relazione all’utilizzo dei crediti d’imposta il cui termine di utilizzo è stato fissato al 31 marzo 2023, vale a dire i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Il comma 8 dell’art. 1 del DL 144/2022 dispone infatti che entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno poi definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In linea generale, anche i crediti d’imposta previsti dal Dl “Aiuti-ter” non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibili dell’Irap, non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Comunicazione del fornitore entro il 29 gennaio 2023

È inoltre prevista la consueta possibilità, per le imprese non energivore e non gasivore, di richiedere la comunicazione al fornitore con i dati rilevanti per il calcolo del credito d’imposta, utilizzando la medesima formulazione normativa delle precedenti versioni dell’agevolazione.

In particolare, il comma 5 dell’art. 1 del Dl 144/2022 prevede che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (vale a dire entro il 29 gennaio 2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L’ARERA dovrà come sempre definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
(MF/rp)
 




Credito imposta energia e gas: proroga ai mesi di ottobre e novembre 2022

Proroga e rafforzamento per i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, con ampliamento alle imprese non energivore con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kw.

Queste le principali novità del c.d. Dl “Aiuti-ter”, approvato il 16 settembre dal Consiglio del Ministri, così come emerge dal comunicato stampa del Governo.

Secondo le bozze circolate, alle imprese energivore sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

A tal fine, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Tale credito d’imposta sarebbe riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per le imprese “gasivore” sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L’agevolazione sarebbe riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Novità rilevante per le imprese non energivore.
Verrebbe infatti ampliata la platea dei beneficiari, riconoscendo l’agevolazione non più con riferimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw (come nelle precedenti versioni dell’agevolazione), ma riducendo il suddetto limite a 4,5 kw.

Pertanto, alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese “non gasivore” sarebbe poi riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (fermo restando l’incremento del 30% del prezzo medio di riferimento del gas naturale).

Anche in tal caso, per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore sarebbe inoltre prevista la possibilità di richiedere la comunicazione al venditore con i dati relativi all’agevolazione.

Stando alle bozze circolate, i nuovi crediti d’imposta non dovrebbero essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 come i precedenti, ma potrebbero essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24 entro la data del 31 marzo 2023 oppure del 30 giugno 2023.

Utilizzo entro il 31 marzo o il 30 giugno 2023

A tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all’art. 34 della L. n. 388/2000.

Resta inoltre ferma l’irrilevanza fiscale anche per tali crediti.

Anche i nuovi crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”.

I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31 marzo 2023 o il 30 giugno 2023.

Si rileva altresì che, stando alla bozza del Dl “Aiuti-ter”, il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca sarebbe esteso agli acquisti effettuati nel quarto trimestre 2022, anche in relazione a quello utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito relativo al carburante utilizzato per mezzi trainanti sarebbe riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica.

(MF/rp)