“Gli ordinativi sono in frenata Ma il quadro non è ben chiaro”
La Provincia di Lecco del 19 giugno 2023, parla Massimo Mortarotti vice-presidente Api Lecco Sondrio.
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La Provincia di Lecco del 19 giugno 2023, parla Massimo Mortarotti vice-presidente Api Lecco Sondrio.
(RF/am)
ATENEA4SME è stato realizzato da Enea, in collaborazione con la Scuola di ingegneria dell’Università della Basilicata, nell’ambito della campagna di formazione e sensibilizzazione per l’esecuzione delle diagnosi energetiche nelle pmi realizzata dall’Enea di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (art. 8 comma 10 ter del D.lgs. 102/2014).
Il 21 giugno 2023 Enea conduce una session on line nella quale presentare alcuni casi reali. Per info e registrazione si può consultare il sito Enea alla pagina eventi
Il piano di sensibilizzazione delle imprese prevede anche altre sessioni dal vivo, a cui poter partecipare.
Il personale Api Lecco Sondrio è disponibile per assistenza (Consorzio Adda Energia e ApiTech).
(SN/am)
L’art. 1 comma 6 della L. 197/2022 (riprendendo, in sostanza, la medesima formulazione delle disposizioni previste per i crediti relativi al 2022) ha stabilito che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.
Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti per le agevolazioni riconosciute dall’art. 1 commi 3 e 5 della L. 197/2022 alle non energivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, il venditore che riforniva l’impresa sia nel quarto trimestre dell’anno 2019 che nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023 deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 30 maggio 2023 (come precisato dalla delibera ARERA n. 76/2023), una comunicazione riportante:
Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).
L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario.
Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.
La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.
Utilizzo entro il 31 dicembre 2023
Si ricorda che i crediti d’imposta in commento relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24, ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.
Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. A tal fine, occorre presentare l’apposita comunicazione entro il 18 dicembre 2023.
(RP/mf)
L’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, l’articolo 4 prevede:
· al comma 2, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
· al comma 3, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
· al comma 4, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 4, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023;
· al comma 5, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la stessa AdE con risoluzione n. 20/e del 10.05.2023 ha istituito i seguenti codici tributo:
· “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
(RP/mf)
Per quanto riguarda le utenze allacciate in alta tensione, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera ARERA 712/2022, dal 1° aprile 2023 saranno introdotti addebiti sull’energia reattiva immessa in rete pari a 1,44 €/MVARh, maggiorato di 0,56 €/MVARh per i punti appartenenti ad aree omogenee caratterizzate da maggiore impatto degli scambi di energia reattiva sulle tensioni e sui costi. Inoltre i corrispettivi per il 2023 in alta tensione sono azzerati e restituiti se l’immissione di energia reattiva è effettuata per meno del 10% dei quarti d’ora nella fascia F3 tra il 1/4/2023 e il 31/12/2023.
(RP/rp)
Si ricorda che, per espressa formulazione normativa, la comunicazione deve essere inviata entro il richiamato termine del 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, ragion per cui il mancato invio della comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
È tuttavia previsto l’esonero dall’obbligo nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Per tutte le compensazioni successive, invece, il provvedimento prevede lo scarto del modello di pagamento F24 nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato.
Nel caso di cessione, invece, considerato che la norma prevede soltanto la cessione per intero importo, non risulta possibile trasmettere la comunicazione, salvo il caso in cui la precedente comunicazione di cessione sia stata annullata, oppure il cessionario abbia rifiutato il credito. Al contrario, l’invio della comunicazione in esame non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.
Il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione valida per ciascun credito d’imposta, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione con il modello F24 fino alla data della comunicazione stessa; eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.
(RP/mf)
La riduzione può essere richiesta, dagli operatori interessati, entro e non oltre il prossimo 6 marzo, esclusivamente attraverso l’apposito modulo che pure riportiamo in allegato da inviare a mezzo PEC all’indirizzo dipartimentodp@pec.gse.it.
Le garanzie finanziarie versate al GME dai soggetti risultati aggiudicatari all’esito della procedura del GME dell’11 gennaio 2023 che non hanno sottoscritto il Contratto entro il termine del 28 febbraio 2023 sono versate al GSE, accantonate dallo stesso Gestore e rese indisponibili salvo che per la partecipazione ad un eventuale successivo Avviso. Resta ferma la restituzione delle garanzie finanziarie agli operatori a seguito dell’avvenuta stipula del contratto di Energy Release anche nel caso di esercizio del diritto di recesso.
(RF/am)
Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://gasivori.csea.it/Gasivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2023, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, (posta comunque a zero per il primo trimestre 2023) in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)