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Fornitura gas naturale: chiarimenti per l’applicazione del credito di imposta

Trasmettiamo in allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale vengono chiarite le modalità di calcolo del credito d’imposta per le aziende “gasivore” relativamente al primo e al secondo trimestre 2022 e per le aziende non “gasivore” relativamente al secondo trimestre 2022, ai sensi dei Decreti per il contenimento degli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale Sostegni-ter (Dl n. 4/2022), Energia (Dl n.17/2022), Taglia-prezzi (Dl n. 21/2022) e Aiuti (Dl n. 50/2022).
 
In estrema sintesi, la circolare definisce:
  • i dettagli dell’estensione della riduzione dell’aliquota IVA al 5% anche al secondo trimestre 2022;
  • i costi da considerare nella componente gas ai fini del calcolo del credito di imposta: si tratta del costo della commodity ad esclusione di ogni altro onere accessorio diverso dalla componente gas; si tratta sostanzialmente della macrocategoria indicata alla voce “spesa per la materia gas”.
Sono da escludere le spese per trasporto, stoccaggio distribuzione e misura.
 
Ricordiamo che:
 
per i gasivori al fine di poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 10% sulla spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all’ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre 2019.
Per poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
I clienti finali che possono essere ritenuti “gasivori” ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta, sono i soggetti che operano in uno dei settori elencati nell’Allegato 1 al DM 541 del 21 dicembre 2021 (di cui si allega copia), e che abbiano consumato nel primo trimestre 2022, per usi energetici e al netto dei consumi per uso termoelettrico, almeno 23.645,5 Smc con PCS 38,10 MJ/Smc.
 
Per i non gasivori al fine di poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
 
Come si può rilevare dai dati pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), disponibili a questo link e riportati in allegato, l’incremento del prezzo medio tra il primo trimestre 2022 ed il primo trimestre 2019 e tra il quarto trimestre 2021 ed il quarto trimestre 2019 è superiore al 30%.
 
Ricordiamo infine che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi gas e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (primo trimestre 2022);
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
 
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Qualora dovessero subentrare conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
 
Rimandiamo comunque ad una attenta lettura della Circolare, in cui vengono definiti ulteriori aspetti per il corretto calcolo del credito di imposta dovuto.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Fornitura energia: chiarimenti per l’applicazione del credito di imposta

Trasmettiamo in allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale vengono chiarite le modalità di calcolo del credito d’imposta per le aziende energivore relativamente al primo e al secondo trimestre 2022 e per le aziende non energivore relativamente al secondo trimestre 2022, ai sensi dei Decreti che si sono susseguiti da inizio anno (Decreto sostegni ter, Decreto energia, Decreto Ucraina e Decreto Aiuti) per il contenimento degli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica.
 
In estrema sintesi, la circolare definisce:
  • quali sono i clienti finali che possono essere ritenuti “energivori” ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta (i soggetti cioè che risultano iscritti nell’elenco dell’anno 2022 delle imprese a forte consumo di energia elettrica della CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali);
  • quali sono i costi sostenuti nelle fatture per le forniture elettriche da considerare ai fini del calcolo della componente energia elettrica (sia ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso al credito di imposta sia ai fini del calcolo dello stesso credito di imposta):
  • l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
  • la commercializzazione.
Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata nella fattura di cortesia complessivamente alla voce “spesa per la materia prima”. Non concorrono al calcolo del costo medio, né costituiscono spese agevolabili, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte.
 
Ricordiamo che i crediti d’imposta per le imprese energivore sono destinati ai soggetti i cui costi per kWh della componente energetica (energia, perdite, dispacciamento e commercializzazione) hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio:
  • fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante nella misura del 20% in relazione ai consumi effettivi del primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 15 del D.L. 4/2022);
  • fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante nella misura del 25% in relazione ai consumi effettivi del secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 4 del D.L. 17/2022 e dell’articolo n. 5 del D.L. 21/2022).
A favore delle imprese diverse dalle energivore, con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’articolo n. 3 del Decreto Legge n. 21/2022 un credito d’imposta nella misura pari al 12% se i costi per kWh della componente energetica (energia, perdite, dispacciamento e commercializzazione) hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019. Per tali imprese l’art. 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha previsto che la percentuale del credito spettante in relazione ai consumi effettivi del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15%.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6960”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)”;
“6961”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)”;
“6963”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, a cui si rimanda per una attenta lettura, fornisce inoltre altri chiarimenti in merito all’applicazione, al cumulo e alla cedibilità del credito d’imposta.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)
 




Credito imposta energia elettrica e gas: novità normative

Informiamo le Aziende Associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” che prevede l’incremento delle percentuali del credito d’imposta:
  • per i soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas è aumentata la percentuale del credito sul secondo trimestre 2022 dal 20% al 25%;
  • per i soggetti a forte consumo di gas sullo stesso periodo è applicato lo stesso incremento (dal 20% al 25%);
  • per i clienti non energivori con potenza disponibile di almeno 16,5 kW la percentuale del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15% (art. 2).
Alle imprese a forte consumo di gas, il beneficio del credito d’imposta è esteso al primo trimestre 2022 con un’aliquota del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel primo trimestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo medio del gas sul mercato infragiornaliero (MI-GAS del GME) del quarto trimestre 2021 sia superiore al 30% del medesimo costo rilevato nel quarto trimestre 2019 (art. 3).

Di seguito riportiamo un riepilogo delle attuali disposizioni sul credito di imposta con i relativi riferimenti normativi:

 

  % credito imposta Riferimenti normativi
Energia elettrica 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Energivori 20 25 Decreto Legge 27.01.2022, n. 4, art. 15, convertito in Legge n. 25 del 28.03.2022 Decreto Legge 21.03.2022, n. 21, art. 5, convertito in Legge n. 51 del 20.05.2022
Non energivori 15   Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
 
  % credito imposta Riferimenti normativi
Gas 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Gasivori 10 25 Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 4 Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
Non Gasivori 25   Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2

 

Ricordiamo che i crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi di gas e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

Per i codici tributo relativi all’energia elettrica si rimanda alla circolare n. 304 del 26 maggio 2022.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)

 




Webinar: “L’energia elettrica, gli impianti da fonti rinnovabili. Il ruolo dell’agenzia delle accise, dogane e monopoli”

Informiamo le aziende associate che la Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Como, organizza una mattinata di aggiornamento e approfondimento sulle procedure di rilascio della licenza di officina elettrica (art. 53 del TUA), adempimento obbligatorio per i soggetti che hanno impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 20 kW.

Il webinar dal titolo : “L’energia elettrica, gli impianti da fonti rinnovabili. Il ruolo dell’agenzia delle accise, dogane e monopoli” si terrà giovedì 26 maggio 2022 alle ore 9.30 su piattaforma Zoom si propone di fornire un quadro completo del procedimento da avviare preventivamente con l’Ufficio ADM territorialmente competente e rappresentare gli errori più comuni, allo scopo di rendere più rapido l’iter autorizzativo delle richieste per quei soggetti che stanno considerando di effettuare questo investimento.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.

Alleghiamo locandina.

(RP/rp)




Energivori classe VAL.x: la prima rata di acconto è posta a zero

Informiamo le aziende interessate che l’Autorità per l’Energia – Arera, con delibera n. 141/2022/R/com del 30 marzo u.s. ha disposto che, per le imprese a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VAL.x per l’anno 2022, la prima rata della contribuzione alla componente Asos da versare in acconto alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA entro il 30 giugno 2022 è posta a zero.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)
 




Lunedì 4 aprile, ore 17, convegno: “Energia e gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi”

Il Consorzio Adda Energia e Api Lecco Sondrio organizzano per lunedì 4 aprile 2022, ore 17, presso la sede Api (via Pergola 73 a Lecco), l’incontro pubblico dal titolo:

Energia e gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi” in cui interverranno due esperti per approfondire gli avvenimenti degli ultimi tempi e analizzare soluzioni alternative per le piccole e medie imprese. 

Sissi Bellomo, giornalista Il Sole 24 Ore, esperta di materie prime: "Rincari record e volatilità del mercato. Dove stiamo andando?"

Sergio Olivero, responsabile Business&Finance Innovation di Energy Center Politecnico di Torino: "Le comunità energetiche per lo sviluppo del territorio e delle pmi"

 
L’iscrizione all’evento è obbligatoria CLICCANDO QUI 

Per partecipare è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Alleghiamo locandina.
 

(RP/am)

 




Energia e gas: misure a sostegno delle imprese

Informiamo le Aziende Associate che il 21 marzo u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 21 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Per quanto di diretto interesse per i settori di energia elettrica e gas naturale, le misure varate ora dal Governo ampliano e potenziano i crediti d’imposta a beneficio delle imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri dell'anno 2022.
 
Per quanto riguarda l’energia elettrica la panoramica delle agevolazioni prevede:
  • il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 15 Decreto Legge n.. 4/2022;
  • il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 4 del Decreto Legge n. 17/2022;
  • il nuovo credito d’imposta per le imprese diverse dalle energivore, con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW, ai sensi dell’articolo n. 3 del D.L. 21/2022.
 
I crediti d’imposta per le imprese energivore sono destinati ai soggetti i cui costi per kWh della componente energetica, hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio, al netto delle imposte ed eventuali sussidi:
fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito spettante in relazione al primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 15 del D.L. 4/2022);
fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito spettante in relazione al secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 4 del D.L. 17/2022).
 
Il credito d’imposta per le imprese energivore spetta nelle seguenti misure:
20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 15 del D.L.4/2022;
25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 4 del D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo n. 5 del D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%.
 
A favore delle imprese diverse dalle imprese energivore, con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’articolo n. 3 del D.L. 21/2022 un credito d’imposta nella misura pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022, comprovata mediante le fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
 
Per quanto riguarda il gas naturale la panoramica delle agevolazioni prevede:
  • il credito d’imposta per le imprese gasivore relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022;
  • il nuovo credito d’imposta per imprese diverse dalle imprese gasivore, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 21/2022.
Il credito d’imposta per le imprese gasivore è destinato ai soggetti operanti in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021 (riportato in allegato), che abbiano consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subìto un incremento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 15% al 20%.
A favore delle imprese diverse dalle gasivore, è riconosciuto un nuovo credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media del prezzo infragiornaliero pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME) e riferita al primo trimestre 2022, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
 
I crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
 
Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d'imposta per le imprese energivore, così come previsto dall’articolo n. 15 del D.L. 4/2022 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, è “6960” – anno di riferimento 2022, istituito dalla risoluzione AdE 13/E/2022 (riportata in allegato).
 
L'articolo n. 8 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo u.s. introduce inoltre la possibilità di chiedere la rateizzazione delle fatture energetiche per i mesi di maggio e giugno 2022 per un numero massimo di 24 rate. A tal fine è concesso ai fornitori il supporto di SACE SpA, disponibile a rilasciare garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per far fronte ad esigenze di liquidità connesse ai piani di rateizzazione.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Convegno: “Energia e gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi”

Il Consorzio Adda Energia e Api Lecco Sondrio organizzano per lunedì 4 aprile 2022, ore 17, presso la sede Api, l’incontro pubblico dal titolo:

Energia e gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi” in cui interverranno due esperti per approfondire gli avvenimenti degli ultimi tempi e analizzare soluzioni alternative per le piccole e medie imprese. 

 
L’iscrizione all’evento in presenza è obbligatoria CLICCANDO QUI 
 

Visto il grande interesse per la tematica l'evento verrà trasmesso in diretta, aperto a tutti, sulle pagine YouTube e Facebook di Api Lecco Sondrio.




X-Factor Energia: “Cambi di prezzo in corso di giornata”

La Provincia del 19 marzo 2022, parla Mauro Rotta consigliere del Consorzio Adda Energia. 




Energia e gas: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese

Informiamo le Aziende Associate che il 1° marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Energia che riporta una serie di importanti interventi a sostegno degli approvvigionamenti energetici.
 
Di seguito, in sintesi, i principali contenuti inerenti i costi di energia e gas:
 
con l’art. 1 è prorogato, per il secondo trimestre 2022, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate a tutte le utenze elettriche.
l’art 2 conferma, per il secondo trimestre 2022, la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. I prelievi di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali saranno assoggettati all’aliquota IVA del 5%.
l’art 3 estende al secondo trimestre 2022 il rafforzamento del bonus sociale su energia elettrica e gas.
l’art. 4 conferma un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore già presente nel DL Sostegni ter per il trimestre precedente. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Con l’art. 5 è introdotto un analogo contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, anche a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. A queste imprese è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
Con riferimento ai contenuti degli artt. 4 e 5 segnaliamo che per poter determinare il diritto o no ad accedere al credito d'imposta si è in attesa di ulteriori chiarimenti che, non appena disponibili, saranno oggetto di apposita informativa.
 
In allegato riportiamo il testo del Decreto al quale si rimanda per gli ulteriori interventi per il settore gas ed energia elettrica.
 
 
(RP/rp)