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Imprese elettrivore titolari di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti: chiarimenti dell’Arera sulla delibera n. 256/2026/R/eel

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 501 del 17 settembre 2026 per informare che l’Arera ha pubblicato un chiarimento per le imprese elettrivore titolari di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti.
A seguito dell’entrata in vigore della delibera Arera n. 256/2026/R/eel – con la quale la stessa Arera aveva previsto che le imprese elettrivore devono dichiarare se hanno “ospiti” sotto i loro POD -, sono emersi dubbi sull’individuazione e la definizione di soggetti economici che assorbono energia in contesti produttivi in condivisione, riconducibili a unica unità di consumo, cioè ai casi in cui sia configurabile una sola unità immobiliare o un insieme di unità immobiliari che possono essere aggregate in un’unica unità di consumo, con l’unico POD nella esclusiva titolarità del soggetto richiedente l’agevolazione per energivori.

Ferma restando la necessaria assenza di clienti nascosti nell’area produttiva dell’energivoro intestatario del POD (cioè di soggetti che prelevano energia per uso proprio e che ai sensi della definizione di unità di consumo sono tenuti a richiedere un proprio punto di connessione alla rete di distribuzione), l’Arera, con nota del 23 settembre u.s., ha precisato che l’intento della delibera “è di perimetrare e distinguere precisamente l’energia prelevata dall’intestatario del POD richiedente l’agevolazione per lo svolgimento della propria attività produttiva (energia che ha diritto a usufruire dell’agevolazione) dall’energia elettrica prelevata dall’intestatario del POD per la fornitura di servizi ai terzi non riconducibile alla propria attività produttiva (energia non avente diritto all’agevolazione)”.
L’Arera ha chiarito che “si ritiene che possa essere ricompresa nell’energia prelevata per lo svolgimento della propria attività produttiva dall’intestatario del POD richiedente l’agevolazione, non solo l’energia elettrica utilizzata direttamente dal titolare del POD nei propri processi produttivi, ma anche l’energia elettrica messa a disposizione di parti terze che operano nel perimetro dell’impianto del suddetto titolare e che agiscono per suo conto”. Più in dettaglio, rientra nell’energia che ha diritto a usufruire dell’agevolazione quella messa a disposizione delle parti terze e utilizzata al fine di svolgere attività integrate o funzionali al processo produttivo del soggetto energivoro (manutenzione e gestione dei suoi impianti, etc) o attività che per obblighi normativi gli competono (servizio mensa obbligatorio ai sensi della normativa nazionale, attività imposte dalle autorità pubbliche per finalità ambientali o di pubblica utilità, pulizia e igienizzazione degli spazi di lavoro, riscaldamento e condizionamento dei suddetti spazi, etc) o ancora rientrino nei servizi che il datore di lavoro mette usualmente a disposizione dei propri dipendenti (a titolo di esempio l’energia elettrica funzionale ad alimentare le apparecchiature per la somministrazione di bevande, snack, etc).

Con la delibera n. 256/2026/R/eel l’Arera ha inoltre dato disposizioni alla Csea affinché il portale per la raccolta delle dichiarazioni per l’anno 2027 sia adeguato per disciplinare le imprese elettrivore con “ospiti” sotto i loro POD (cioè se sotto allo stesso POD operano più soggetti giuridici) prevedendo che le stesse imprese, in fase di accesso alle agevolazioni, debbano inoltrare alla Csea entro 30 giorni una relazione tecnica rilasciata da EGE o ESCo con le caratteristiche della specifica configurazione con sottomisura, pena la decadenza totale delle agevolazioni per l’anno di competenza e il recupero integrale degli importi eventualmente già riconosciuti.

Posto che per consentire di acquisire e gestire correttamente tale casistica, i sistemi informativi e i processi di gestione dell’agevolazione della Csea non sono ancora adeguati, con la Delibera n. 344/20269/E/eel, l’Arera ha previsto per l’annualità 2027 modalità temporanee di riconoscimento dell’agevolazione per le imprese elettrivore con “ospiti”: è sospeso per le imprese, limitatamente a tale annualità, l’obbligo di inoltro della relazione tecnica prevista, pur mantenendo quello di dichiarare se l’impresa energivora è titolare di POD che alimentano unità di consumo nelle quali sono presenti soggetti che prelevano energia, indirettamente tramite lo stesso POD, per attività non funzionali allo svolgimento delle propria attività produttiva.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)




Agevolazioni sulle forniture di gas naturale – imprese “gasivore”: apertura portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2027

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite (ora Mase) 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 46/2026/GAS ha reso noto che dal 30 settembre u.s. è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2027.
 
L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2026.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2027 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni gasivori è accessibile al seguente link: http://gasivori.csea.it/.
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
 
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
Entro il 18 dicembre 2026 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2027, distinte per classi di agevolazione.
 
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2027 il contributo è stato fissato dall’Arera pari a:
•       600 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•    1.000 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2027 il triennio costituito dagli anni 2023, 2024 e 2025;
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2025;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2027 l’Arera ha definito pari a 0,4986 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,5745 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nell’allegata determinazione dell’Arera del 23.09.2026 – DSME 4/2026).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
A decorrere dal 1° gennaio 2027 la componente REt è fissato a 4,37 c€/Smc.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende gasivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Agevolazioni per le imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni per l’anno 2027

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 47/2026/ELT, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto dal 30 settembre 2026 l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2027.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni è accessibile al seguente link: http://energivori.csea.it/.
L’accesso sarà consentito fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2026 per le imprese già esistenti e fino alle 23:59 del 31 dicembre 2026 per quelle neo-costituite (ossia quelle nate nel 2026 o anche negli anni precedenti, ma la cui attività produttiva e l’associato impiego di energia elettrica risultino differiti a quest’anno).
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2027 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2025 con riferimento all’energivorità del 2027);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
Il codice Ateco è quello prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento, cioè l’anno 2025.
 
Nel caso in cui, per circostanze contingenti, il codice Ateco prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 non risulti tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, l’impresa può richiedere di accedere all’agevolazione tramite la metodologia utilizzata per determinare il codice NACE, con il criterio della prevalenza di un’attività per VAL, Valore Aggiunto Lordo, previo comunque rispetto di una serie di condizioni e verifiche.
 
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    3. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.
In aggiunta devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Entro il 18 dicembre 2026 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2027, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla Csea. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2027 è stato fissato dall’Arera pari a:
  • 100,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 500,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Delibera Arera n. 256/2026/R/eel: specifiche per i clienti elettrivori

Informiamo le aziende interessate che con delibera n.256/2026/R/eel, riportata in allegato, l’Arera – l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha introdotto alcune specifiche per i clienti elettrivori:
  • le imprese elettrivore devono dichiarare se hanno “ospiti” sotto i loro POD (cioè se sotto allo stesso POD loro intestato operano più soggetti giuridici) e inviare entro 30 giorni una relazione alla CSEA con le motivazioni che permettono, alla luce della regolazione vigente, di poter costituire un’unica unità di consumo, le cause della sottomisura, le modalità usate per la suddivisione dei consumi, ecc.). La mancata o incompleta comunicazione comporta la perdita dell’energivorità per l’anno di competenza e il recupero delle agevolazioni eventualmente già riconosciute. Segnaliamo che, nei “CONSIDERATO ALTRESI’ CHE” da pagina 5 a pagina 7 dell’allegata delibera, sono riportate le casistiche per cui è possibile avere più ragioni sociali sotto lo stesso POD.
Le aziende con “ospiti” vengono provvisoriamente riportate nell’elenco Csea in Classe 0.
La CSEA entro l’anno successivo a quello di fruizione delle agevolazioni chiede all’azienda i consumi e le potenze massime mensili di ogni misuratore (oltre ad eventuali altre informazioni, quali ad esempio le dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane) e ne verifica la congruenza con i dati dei distributori, quindi calcola l’agevolazione spettante, inserisce l’azienda nell’elenco definitivo con la corretta classe di agevolazione e conguaglia direttamente l’azienda.
  • La CSEA richiede nel portale se l’azienda dispone per l’anno di agevolazione di punti di ricarica per veicoli elettrici sotto un POD agevolato (l’ARERA sta ancora valutando come gestire questi casi, in quanto, a rigore, l’energia per le ricariche non rientra negli ATECO che possono godere dell’energivorità).
La Csea, in occasione della prossima sessione ordinaria, predisporrà le opportune modifiche al portale che consentiranno di indicare se del caso quanto sopra indicato.
 
Nella medesima delibera n. 256/2026 l’Arera ha inoltre specificato le modalità secondo le quali la Csea provvede ai conguagli diretti a favore delle imprese che si trovano in talune casistiche.
Ricordiamo che:
  • l’articolo 3, comma 5 del decreto-legge 131/2023 dispone che, qualora l’impresa agevolata in classe ASOS2, copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 199/2021, il contributo minimo dovuto è ridotto ulteriormente in misura pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima, ovvero di un’agevolazione pari alle imprese in classe ASOS1;
  • l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge 131/2023 dispone che qualora l’impresa agevolata in classe ASOS3 copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 199/2021, il contributo minimo dovuto è ridotto, per gli anni 2027 e 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima, ovvero di un’agevolazione pari alle imprese in Classe ASOS3 per gli anni dal 2024 al 2026
Le verifiche in relazione all’articolo 3, comma 5 e 6 del Decreto Legge n. 131/2023, sono effettuate dal Gse.
Entro il 30 novembre dell’anno n+1, la Csea pubblica sul portale tramite l’account di ciascuna impresa per cui gli esiti delle verifiche effettuate dal Gse sono positivi, il valore del conguaglio relativo all’anno n e comunica alle stesse imprese tramite PEC le modalità dell’eventuale conguaglio, da effettuare entro il 31 dicembre dell’anno n+1.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



RENTRI: dal 16 settembre 2026 formulario digitale (X-Fir) a regime

Sono ormai agli sgoccioli i “tempi supplementari” di cui il sistema ha goduto per abituarsi all’uso del Fir digitale, anche detto X-Fir. All’approssimarsi del 16 settembre, quando i soggetti obbligati non possono più usare il Fir cartaceo, per coloro che avessero ancora incertezze e dubbi sulla gestione corretta, si segnalano nuovamente le fonti che descrivono tutti i passaggi per la creazione, la firma digitale e la trasmissione a Rentri del X-Fir:
che descrivono nel dettaglio tutti i passaggi per la creazione del Fir e la sua gestione successiva.
Firma remota: per chi non avesse ancora provveduto, si sollecita l’attenzione alla creazione della firma remota direttamente da Rentri, (nell’area personale: voce interoperabilità, emissione certificati digitali), in modo che sia sempre disponibile sul proprio pc quando occorre firmare digitalmente un formulario.
La trasmissione a Rentri del X-Fir deve rispettare i tempi di annotazione dello scarico del rifiuto sul registro, cioè, per i produttori di rifiuti, entro 10 gg lavorativi dalla data del trasporto.
La trasmissione al Rentri dei movimenti digitali di carico e scarico rifiuti deve avvenire entro il mese successivo a quello della registrazione stessa.
Sanzioni
A decorrere dal 16 settembre 20206, risultano applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei registri e nei FIR (art. 258 comma 10-bis del DLgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente”). In particolare, per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità stabilite, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

Si ricorda che sono ancora in corso i webinar gratuiti condotti dall’albo gestori, già segnalati in precedenza.

Per maggiori info: silvia.negri@confapi.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)




Energia e gas: servizio di valutazione delle condizioni economiche applicate e possibilità di attivare soluzioni contrattuali alternative

Nell’ottica di ottimizzare la situazione contrattuale delle aziende associate a Confapi Lecco e Sondrio, ricordiamo che sono costituiti in seno all’Associazione il Consorzio Adda Energia e il gruppo di acquisto Apiservizi Srl per la gestione delle forniture di energia elettrica e gas naturale.
In un mercato energetico che richiede un monitoraggio continuo, muoversi attraverso i canali associativi di Confapi rappresenta una tutela strategica ed economica notevole.

 

Per richiedere l’analisi dei propri contratti o per ricevere maggiori informazioni sulle trattative in corso per i prossimi periodi di fornitura (anno 2027 per l’energia elettrica e anno termico 2026/2027 per il gas naturale), le aziende, non già aderenti ai suddetti aggregati, possono interfacciarsi direttamente con gli uffici dell’Associazione contattando il n. 0341282822 o scrivendo a raffaella.pozzoni@confapi.lecco.it e marta.franceschini@confapi.lecco.it.

Data la complessità del mercato e le scadenze legate alle tempistiche di un eventuale switch contrattuale per l’anno 2027 in ambito elettrico e per l’imminente anno termico in ambito gas (che partirà a ottobre 2026), è consigliabile inviare a stretto giro la documentazione per l’analisi preliminare (copia contratto e delle ultime bollette).

Gli uffici dell’Associazione rimangono comunque a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari.

(RP/rp)




Energivori con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2026: versamento Asos

Ricordiamo alle aziende a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2026 che entro il 30 giugno 2026 dovrà essere versata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA la prima rata della contribuzione alla componente Asos.
 
Le aziende interessate, accedendo al proprio account del portale della CSEA, potranno generare e scaricare l’Avviso di pagamento analogico e provvedere entro il termine alla liquidazione dell’importo.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



“Decreto Bollette 2026”: misure del Governo in materia di sostegno alle imprese

Nella seduta dell’8 aprile 2026, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Bollette n. 21/2026.
 
Nel merito il provvedimento prevede misure anche per le imprese per il contenimento della spesa per la fornitura elettrica.
L’articolo 2 del Decreto Bollette contiene misure urgenti per la riduzione della componente Asos delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche, e, in particolare:
  • prevede una rimodulazione (su base volontaria) del meccanismo di incentivazione per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20 KW e analoga rimodulazione delle tempistiche di pagamento temporale e dei flussi di incentivi, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza di detti oneri di sistema sulle bollette delle imprese;
  • disciplina la fuoriuscita dei titolari di impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW dal sistema di incentivazione del Conto energia a specifiche condizioni.
È demandata a un decreto del MASE la definizione delle modalità di attuazione della fuoriuscita dal Conto energia.
 
Il beneficio derivante dalla revisione del sistema di incentivazione del fotovoltaico in Conto Energia è determinato dall’Arera – l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – per garantire la riduzione della componente Asos per tutte le utenze "altri usi" con qualisiasi livello di tensione, ad esclusione di quelle domestiche e relative all'illuminzione pubblica. 
Sono espressamente escluse le utenze che sono iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) istituito presso la Csea, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lett. b) del D.L. n. 131/2023.
 
Con il consueto aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema del settore elettrico in vigore dal 1° aprile 2026, la Delibera n. 98/2026/R/com l’Arera ha reso operativa la misura prevista dall’art. 2 del Decreto Bollette, prevedendo per le utenze di cui sopra (non energivore) l’applicazione della riduzione delle aliquote della componente tariffaria Asos.
Il beneficio, in rapporto ai corrispondenti valori del 1° trimestre 2026, è di circa:
13,80 €/MWh per le utenze in Bassa Tensione
13,43 €/MWh per le utenze in Media Tensione
11,80 €/MWh per le utenze in Alta Tensione
 
Il beneficio verrà applicato automaticamente nelle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica relativamente ai prelievi del secondo trimestre 2026.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Effetti della nuova classificazione Ateco 2025: ulteriori chiarimenti dal Mase per le imprese elettrivore/gasivore

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi codici Ateco 2025, si è reso necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell’Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (CEEAG) e nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, adottati prima dell’entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l’obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili alla Csea e alle imprese che, tramite il portale dedicato, presentano la dichiarazione per l’inserimento nell’elenco delle imprese elettrivore e/o gasivore ai fini dell’accesso all’agevolazione.
 
Il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), al termine delle interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea, ha pertanto fornito alla Csea indicazioni operative per recepire l’aggiornamento normativo nell’ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia (elettrivore) e di gas naturale (gasivore), indicando che “il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l’approccio corretto è quello di seguire un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale. In altri termini, l’attività ritenuta meritevole di agevolazione dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”.
A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza.
 
Successivamente il MASE ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a specifiche fattispecie di riclassificazione NACE Rev.2.1. Al tal fine in allegato sono riportate le tabelle di corrispondenza aggiornate.
 
Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla misura agevolativa, le imprese sono tenute a indicare, nel campo “Codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”, il codice dell’attività economica effettivamente svolta, come riportato nel “Modello IVA 2025 – periodo d’imposta 2024”.
 
Il requisito d’accesso sarà verificato in relazione alle citate tabelle di corrispondenza.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Agevolazioni sulle forniture di energia elettrica – imprese “elettrivore”: apertura sessione suppletiva del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2026

Informiamo le aziende interessate che la Csea – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con circolare n. 6/2026/ELT (disponibile al link https://www.csea.it/settore-elettrico/circolare-n-6-2026-elt/) ha reso nota l’apertura della sessione supplettiva del portale “elettrivori” per l’annualità di competenza 2026.

Il portale telematico per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2026 in sessione suppletiva sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2026.

Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2026, delle agevolazioni di cui di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.
Per la verifica dei requisiti di accesso alle agevolazioni si rimandano le aziende interessate alla consultazione della precedente informativa sul tema riportata sul portale di Confapi Lecco Sondrio (circolare n. 559 del 2 ottobre 2025).

Gli uffici dell’Associazione restano comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure.

(RP/rp)