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Bilancio di sostenibilità per le Pmi: le semplificazioni proposte dal pacchetto Omnibus

La Commissione Europea ha presentato lo scorso 26 febbraio 2025 il c.d. Pacchetto Omnibus, che passa ora all’approvazione del Parlamento Europeo, il quale mira a rivedere e semplificare le principali normative in materia di sostenibilità aziendale.

Le diverse normative comunitarie, sin qui emanate per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale delle imprese, come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e il Regolamento sulla Tassonomia, hanno oggettivamente introdotto importanti complessità, che hanno destato preoccupazioni tra le aziende, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI). Il Pacchetto Omnibus ha, dunque, come obiettivo quello di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo.

Il Commission Work Programme 2025 prevede diverse iniziative di semplificazione e snellimento normativo e burocratico. Il primo pacchetto, c.d. Omnibus, di cui ci occupiamo, interviene sulle normative di sostenibilità, modificando i requisiti di applicabilità delle direttive sulla rendicontazione e sulla tassonomia e prevedendo slittamenti dell’entrata in vigore.

Vediamo quali sono queste modifiche.

In primo luogo, si assiste ad una notevole restrizione del campo d’applicazione della CSRD.

Gli obblighi di rendicontazione, ad oggi diretti alle imprese con più di 250 dipendenti, si applicherebbero solo alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti (fermo restando il limite di fatturato superiore a 50 milioni di euro o l’attivo di bilancio superiore a 25 milioni di euro). Verrebbero, inoltre, escluse le PMI quotate.

Secondo il documento di accompagnamento del provvedimento, questo ridurrebbe il numero di imprese soggette di circa l’80%.

In secondo luogo, la Commissione ha presentato, in una proposta separata e parallela, lo slittamento di 2 anni dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per:

  • le grandi imprese che non sono enti di interesse pubblico e che hanno più di 500 dipendenti, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2026 con riferimento all’esercizio 2025 (c.d. wave 2);
  • le PMI quotate, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2027 con riferimento all’esercizio 2026 (wave 3).
L’obiettivo di questa proposta di rinvio è evitare che alcune imprese siano obbligate a rendicontare per l’anno finanziario 2025 o 2026, per poi essere successivamente esonerate da tale obbligo, e di consentire agli Stati membri di raggiungere un accordo che garantisca in tempi rapidi chiarezza giuridica alle imprese attualmente soggette a CSRD.

Infine, anche per le aziende che resteranno obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, viene previsto un alleggerimento dei contenuti di informativa obbligatoria, tramite un intervento di modifica del Regolamento 2023/2772, che riguarda i principi ESRS, che dovrebbero risultare molto snelliti.

La Commissione, tuttavia, rinuncia alla spinta propulsiva che le tematiche ESG possono infondere alle imprese europee, se correttamente interpretate.

Viene, quindi, prevista un’attenzione particolare alle aziende che non rientreranno più nell’ambito della CSRD (con meno di 1.000 dipendenti), per le quali la Commissione intende adottare ufficialmente, tramite atto delegato, uno standard di rendicontazione volontaria, basato sullo standard per le PMI (VSME) elaborato dall’EFRAG.

Tale standard fungerà da scudo, limitando le informazioni che le banche, o le aziende che rientrano nell’ambito della CSRD, possono richiedere alle aziende nelle loro catene del valore con meno di 1.000 dipendenti.

Ulteriori importanti proposte di semplificazioni si assistono anche sul fronte della Direttiva sulla Due Diligence (CSDDD), che obbliga le aziende ad effettuare verifiche in tema di rispetto dei diritti umani dei lavoratori lungo la propria catena del valore. Viene, innanzitutto, proposto lo slittamento generalizzato di un anno per l’entrata in vigore della Direttiva, ma soprattutto vengono limitati i doveri di diligenza alla prima linea della catena, ossia alle imprese con cui si intrattengono rapporti commerciali diretti.

La Commissione prevede, infine, una profonda revisione della Tassonomia, intervenendo con una riduzione di circa il 70% degli indicatori da calcolare per dimostrare l’allineamento delle attività alla sostenibilità ambientale.
 

(MF/ms)




Valute estere febbraio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Febbraio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2025 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,6062
Peso Argentino 1100,5537
Dollaro Australiano 1,6528
Real Brasiliano 6,0053
Dollaro Canadese 1,4893
Corona Ceca 25,0767
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,5749
Corona Danese 7,4592
Yen Giapponese 158,087
Rupia Indiana 90,6346
Corona Norvegese 11,6574
Dollaro Neozelandese 1,8337
Zloty Polacco 4,1722
Sterlina Gran Bretagna 0,83071
Nuovo Leu Rumeno 4,977
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0413
Rand (Sud Africa) 19,2451
Corona Svedese 11,2474
Franco Svizzero 0,9413
Dinaro Tunisino 3,311
Hryvnia Ucraina 43,3436
Forint Ungherese 403,1285
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Convenzione trasporti Fedex: istruzioni per spedizioni in Irlanda del Nord

Segnalazione per gli utilizzatori della piattaforma FEDEX per i servizi di trasporto internazionale

I dettagli nella descrizione sono ormai obbligatori in tutte le applicazioni di spedizione di Fedex, ma questo adempimento si rende oltremodo necessario in caso di servizi tra l’Irlanda del Nord e i mercati dell’Unione Europea poiché le spedizioni potrebbero viaggiare attraverso la Gran Bretagna, il che significa che escono e rientrano nell’Unione Europea.

Durante la creazione della Lettera di Vettura Aerea  si prega inserire:
 

Descrizione accurata dei beni
Peso
Unità di misura del peso
Quantità
Unità (ad es. numero di colli all’interno della spedizione)
Valuta e valore ai fini doganali per ciascun articolo della spedizione
Paese di fabbricazione
 

Gli stati membri dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(MS/ms)
 




I nostri nuovi servizi per le aziende

Informiamo le aziende associate che da settimana scorsa è attivo il nuovo sito con i nostri servizi dedicati alle aziende in materia di ambiente, sicurezza, medicina del lavoro, certificazioni e formazione.

PER VISITARE IL SITO CLICCARE QUI 

Per maggiori informazioni: 0341.282822 – servizi@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Istat indice gennaio 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,3 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,975 % e + 1,650 %.

(MP/ms)
 




Bonus pubblicità 2025: dall’1 marzo la comunicazione per accedere al credito

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti sulla stampa, anche on line.

A partire dal 1° marzo, e fino al 31 marzo 2025 è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2025.

In linea generale, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022.

Per accedere al bonus pubblicità 2025, come per gli anni precedenti, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

La domanda va inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, in alcune FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità). Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e a esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026

Salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2025.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Posto che l’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
 

(MF/ms)




Saldo Iva 2024: versamento entro il 17 marzo 2025

Il prossimo 17 marzo scade il termine ordinario per il versamento in un’unica soluzionesenza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2024. È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione.

Quest’ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l’altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell’utilizzo dei crediti riportati dall’anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003), ossia almeno pari a 11 euro, per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99), come avviene nel 2025. Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

Sulla base dell’impostazione che emerge dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 73/2017, si ritiene che la possibilità di differire il versamento del saldo IVA solo alle predette scadenze riguardi tutti i soggetti passivi IVA, inclusi i soggetti IRES, a prescindere dal momento:

  • di chiusura del periodo d’imposta ai fini delle imposte dirette (soggetti IRES “non solari”);
  • di approvazione del bilancio (soggetti IRES “solari” che differiscono l’approvazione del bilancio).
In sintesi, il saldo IVA per il 2024 può essere versato entro:
  • il 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo è domenica), termine ordinario;
  • il 30 giugno 2025, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 30 luglio 2025, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando:
  • nel campo “Codice tributo”, il codice “6099”;
  • nel campo “Rateazione”, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo;
  • nel campo “Anno di riferimento”, il periodo d’imposta 2024;
  • nel campo “Importi a debito versati”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti.
Sono consentite al massimo 10 rate

Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come modificato dall’art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2024, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

  • 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 17 marzo 2025;
  • 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2025;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 luglio 2025.
Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Per ulteriori approfondimenti sul versamento del saldo IVA relativo al 2024, si rinvia alla Procedura pratica n. 14 del 4 marzo 2025.
 

(MF/ms)




Polizze catastrofali: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

È stato pubblicato il 27 febbraio in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto (DM 18/2025) che definisce le modalità attuative e altri aspetti rilevanti per l’operatività della disciplina sulle c.d. polizze catastrofali, di cui dovranno dotarsi le imprese entro il prossimo 31 marzo.

L’obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023), che indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024, poi rinviato al 31 marzo 2025 dal Milleproroghe (al 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura).

L’adeguamento dei contratti deve avvenire entro 30 giorni, in tempo per la scadenza per le imprese per adempiere l’obbligo.

Il decreto interministeriale chiarisce alcuni aspetti operativi della normativa, tra cui le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze, mentre altri elementi dubbi della disciplina primaria non sembrano aver trovato un espresso chiarimento.

Una prima criticità (che era stata evidenziata anche dal parere del Consiglio di Stato a cui era stata sottoposta la bozza del decreto) riguardava la platea dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo, per cui si suggeriva di precisare su chi gravasse l’adempimento in caso di affitto e usufrutto di azienda.

La definizione dei soggetti assicurati di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) DM 18/2025 non ha chiarito questo aspetto; una indicazione, però, si può ricavare dall’art. 1-bis comma 2 DL 155/2024 (“DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025) conv. L. 189/2024, a mente del quale l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Il riferimento è ripreso dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DM, che definisce le immobilizzazioni come quelle di cui alla suddetta norma del codice civile, a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa.

La norma dovrebbe interpretarsi nel senso che anche i beni che l’imprenditore ha in locazione o in leasing devono essere assicurati.

Se ne potrebbe però anche ricavare che è chi impiega i beni a doversi occupare di stipulare l’assicurazione, quindi, in caso di affitto d’azienda, sarebbe l’affittuario il soggetto tenuto all’obbligo.

Resta fermo che i beni su cui un altro soggetto (tipicamente il proprietario) ha già stipulato analoga polizza non sono da assicurare.

Sempre in relazione all’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo, l’art. 1 comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia “tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile”.

Il dossier della legge di bilancio 2024, nel descrivere l’operatività del Registro, riportava che “non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Questi ultimi soggetti, in verità, sono iscritti alla sezione speciale del Registro e, in assenza di ulteriori specificazioni, non si vedono ragioni per escluderli dai destinatari della disposizione.

Restano fuori, per espressa previsione di legge, solo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021).

Infine, non chiare appaiono le sanzioni che dovrebbero essere comminate alle imprese inadempienti: per l’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

È dubbio, quindi, se l’inadempimento determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata.

Peraltro, stando alla formulazione della norma, i soggetti che non stipulano vedrebbero limitato e/o escluso l’accesso alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese, non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.
 
E’ fornita , invece , una definizione delle calamità da assicurare (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), di modo che le diverse polizze facciano riferimento a eventi omogenei (art. 3).

Per tutti i fenomeni naturali in questione è specificato anche che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Viene, poi, ribadito (come già previsto dal comma 104 dell’art. 1 della L. 213/2023) che i premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente.

Si precisa che si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati (art. 4).

Nel decreto è previsto, inoltre, che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi limiti di tolleranza, “in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse”.

Le imprese che superano detto limite “cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale” (art. 5). Posto che le imprese di assicurazione hanno un obbligo a contrarre (art. 1 comma 107 della L. 213/2023), questa disposizione mitiga tale vincolo, consentendo di non stipulare ulteriori contratti se viene superato il limite di tolleranza.

Ancora, il decreto individua uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell’assicurato.

In particolare, fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 6).

Testi di polizza da adeguare entro 30 giorni

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi: fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata; sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 7).

Come anticipato, i testi di polizza devono recepire le previsioni del decreto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
 

(MF/ms)




Imposta di bollo sulle fatture emesse nel IV trimestre 2024: versamento entro il 28/2

Per i soggetti obbligati il 28 febbraio 2025 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 4° trimestre 2024, secondo le regole ed i termini fissati dal D.M. 4 dicembre 2020 (Provv. 4 febbraio 2021).

Entro il 15 febbraio 2025 l’Agenzia mette a disposizione, nell’area riservata, l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il 4° trimestre 2024.

Entro il 28 febbraio 2025 il contribuente deve effettuare il pagamento:

  • tramite la specifica funzionalità presente nel servizio web delle Entrate, che consente l’addebito diretto nel conto corrente del contribuente;
  • tramite F24, da presentare in modalità telematica
Il versamento tramite modello F24 il codice tributo per l’imposta di bollo relativo al 1° trimestre solare è il seguente: “2524” – Imposta di bollo su fatture elettroniche – 4° trimestre.
 
CALENDARIOVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIMESTRE 2024
15/01/2025 L’Agenzia mette a disposizione del soggetto passivo gli elenchi delle fatture relative al periodo che recano l’assolvimento dell’imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette.
31/01/2025 Il contribuente è tenuto ad accettare o modificare gli elenchi proposti dall’Agenzia
15/02/2025 È possibile visualizzare l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta
28/02/2025 Deve essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo da parte del debitore
In caso di mancato pagamento nei termini, il servizio web messo a disposizione dalle Entrate permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

Il sistema calcola automaticamente:

  • la sanzione ridotta;
  • gli interessi dovuti in funzione dell’entità del ritardo.
In caso di versamento mediante F24 dovranno invece essere utilizzati i seguenti codici tributo:
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2626 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
L’Agenzia invia al contribuente una comunicazione all’indirizzo PEC in cui viene indicato l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione ridotta a 1/3 e gli interessiEntro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il contribuente o l’intermediario possono fornire chiarimenti in ordine ai pagamenti dovuti.
 

(MF/ms)




Distacco di personale 2025: chiarimenti sulla nuova disciplina ai fini Iva

Con la risposta a interpello n. 38, pubblicata il 18 febbraio dall’Agenzia delle Entrate, viene data conferma della nuova disciplina che prevede l’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco del personale.

L’art. 16-ter del DL 131/2024, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia Ue, causa C-94/19, ha infatti sancito che il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

È stato, parallelamente, abrogato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, tale per cui non assumevano rilevanza ai fini IVA i distacchi del personale a fronte dei quali vi è il semplice rimborso dei costi sostenuti per il distacco (inclusi gli oneri previdenziali), in assenza di un “mark-up”.

La nuova disciplina, introdotta dal menzionato art. 16-ter del DL 131/2024, opera per i soli “distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

Nella risposta a interpello è affrontato proprio un caso in cui il distacco del personale avviene richiedendo alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi), senza alcuna marginalità.

Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate sono ripresi i principi della Corte di Giustizia nella sentenza 11 marzo 2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui la prestazione di distacco assume rilevanza ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente, (…) vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”.

In breve, secondo i giudici unionali, si ha un reciproco condizionamento tra le due prestazioni anche soltanto per il fatto che il personale è distaccato a fronte del rimborso degli oneri sostenuti.

La società istante – che verosimilmente ha presentato la domanda prima dell’emanazione del DL 131/2024, in quanto non menzionato – riterrebbe che il distacco del personale non abbia rilevanza ai fini IVA, nonostante la pronuncia della Corte di Giustizia, considerando che il rimborso erogato non abbia natura di corrispettivo.

L’Agenzia, anche facendo applicazione del disposto del nuovo art. 16-ter del DL 131/2024, non concorda con quanto prospettato dall’istante, ma conclude per l’assoggettamento a imposta anche con riferimento alle prestazioni rese a fronte del rimborso del puro costo.

Resta fermo che, in ossequio alla decorrenza individuata dalla disposizione, ciò vale soltanto per l’adempimento dei contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Nella risposta forse non si è colta l’occasione per approfondire le caratteristiche da attribuire al “reciproco condizionamento” tra le diverse prestazioni, al fine di delineare l’effettivo contorno dell’assoggettamento a IVA ex art. 3 del DPR 633/72 del distacco di personale.

Riscontrabile la sussistenza di un “nesso diretto”

Nel caso di specie, comunque, l’Agenzia sembra affermare che ricorre l’onerosità dell’operazione anche a fronte del mero riaddebito dei costi sostenuti dalla società distaccante, “a prescindere dall’assenza di un mark-up” in suo favore.

È, infatti, riscontrabile, secondo l’Amministrazione finanziaria, la sussistenza di un “nesso diretto”, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia Ue, al fine di determinare la rilevanza ai fini IVA dell’operazione, tra la prestazione della distaccante — con riferimento al proprio personale — e la controprestazione della distaccataria, in quanto gli importi versati e il personale distaccato di cui beneficia “si condizionano reciprocamente”.

Il corrispettivo dell’operazione, ai fini della base imponibile IVA, dovrà essere individuato negli “importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi)”.

In merito al regime transitorio, nessuna indicazione emerge dalla risposta all’interpello.

Per espressa previsione normativa, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata:

  • sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
  • sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.
 

(MF/ms)