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Credito imposta transizione 5.0: chiarimenti sull’effettuazione dell’investimento

Dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, nell’ambito del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe (DL 202/2024), approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, è prevista una nuova disposizione relativamente al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0, che ammetterebbe all’agevolazione gli investimenti sostenuti prima della presentazione della comunicazione di accesso.

A norma dell’art. 38 comma 2 del DL 19/2024, il credito d’imposta transizione 5.0 è riconosciuto “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (…)”.

L’art. 4 del DM 24 luglio 2024 dispone che “sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.

Pertanto, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Per data di avvio del progetto di innovazione, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (art. 4 comma 3 del DM 24 luglio 2024).

Ai fini del completamento, rileva, nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati (art. 6 comma 4 del DM 24 luglio 2024).

Le disposizioni agevolative non prevedono tuttavia alcuna precisazione in relazione al rapporto con il momento di presentazione delle comunicazioni previste.

Nelle FAQ GSE-MIMIT, aggiornate al 2 novembre 2024, è stato precisato che l’agevolazione non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025 (§ 4.5).

È stato inoltre precisato che “in caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di «Conferma 20%»” (§ 2.13).

Per effetto dell’art. 13 comma 1-quinquies del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe, all’art. 38 comma 2 del DL 19/2024 sarebbe aggiunto il seguente periodo: “Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024”.

In altri termini, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2024, per espressa previsione normativa sarebbero quindi agevolabili gli investimenti effettuati anche prima della presentazione della comunicazione preventiva.

Sarebbe comunque necessario presentare le comunicazioni richieste sulla base dei richiamati chiarimenti.
 

(MF/ms)




Valute estere gennaio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Gennaio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,2535
Peso Argentino 1078,4815
Dollaro Australiano 1,6626
Real Brasiliano 6,2408
Dollaro Canadese 1,4904
Corona Ceca 25,1633
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,556
Corona Danese 7,4609
Yen Giapponese 161,9214
Rupia Indiana 89,3418
Corona Norvegese 11,7456
Dollaro Neozelandese 1,8393
Zloty Polacco 4,2467
Sterlina Gran Bretagna 0,83908
Nuovo Leu Rumeno 4,9752
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0354
Rand (Sud Africa) 19,3821
Corona Svedese 11,4797
Franco Svizzero 0,9414
Dinaro Tunisino 3,3122
Hryvnia Ucraina 43,5777
Forint Ungherese 411,7255
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Tassazione rimborsi ricarica auto elettriche ai dipendenti

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte del 5 febbraio, ha ribadito che sono tassati i rimborsi per la ricarica di auto elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

La questione posta riguarda la tassazione “forfetaria” per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, determinata sulla base delle Tabelle ACI ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, da ultimo modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024.

In relazione alla citata disposizione, nella domanda posta, è stato rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato che è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI. Pertanto, qualora il datore di lavoro sostenga a proprio carico (direttamente o mediante rimborso) taluni dei costi inclusi nelle tariffe ACI (es. carburante) relativamente alle auto assegnate a uso promiscuo ai propri lavoratori dipendenti, non emergerebbe ulteriore imponibile (eccedente il valore forfetario) in capo a questi ultimi.

Al riguardo, è stata quindi chiesta conferma del fatto che, avendo l’Agenzia più volte equiparato l’energia elettrica al carburante (es. risposta a interpello n. 477/2023), il sostenimento diretto/rimborso (puntualmente e analiticamente documentato anche con riferimento alle ricariche domestiche) da parte del datore di lavoro dei costi sostenuti dai lavoratori dipendenti per la ricarica delle auto aziendali elettriche/ibride assegnate a uso promiscuo non generi ulteriore imponibile, così come avverrebbe per il carburante delle auto aziendali a motore endotermico.

L’Agenzia delle Entrate conferma tuttavia l’orientamento già espresso nella risposta a interpello 25 agosto 2023 n. 421, considerando tassati i suddetti rimborsi spese.

In particolare l’Agenzia ha rilevato che, riguardo alla tassazione del rimborso delle ricariche elettriche dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, sono stati forniti chiarimenti con la risposta pubblicata il 25 agosto 2023 n. 421, la quale, nel rinviare in via preliminare alla C.M. 23 dicembre 1997, n. 326, ha ribadito che:

– la modalità di determinazione forfetaria del valore dei veicoli ad uso promiscuo da assoggettare a tassazione “prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI”;
–  “il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente”.

In linea con la predetta circolare, nella citata risposta n. 421/2023 è stato, quindi, chiarito che “l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente” e che il consumo di energia “non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore”.

Riguardo al rimborso spese, nella citata risposta è stato precisato che “in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, (…) e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte”.

Coerentemente con tali conclusioni, nella medesima risposta è stato sostenuto che “anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione”.

L’Agenzia ha inoltre rilevato che la risposta n. 477/2023 citata nel quesito posto riguarda una fattispecie diversa, relativa alla deducibilità del costo delle ricariche elettriche dal reddito d’impresa prodotto dall’agente di commercio, senza considerare quindi il principio di equiparazione della ricarica elettrica al carburante.

(MF/ms)




Fatturazione elettronica: chiarimenti sui codici TD20, TD21, TD29

Dal 1° aprile 2025 saranno operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (versione 1.9), rese disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 31 gennaio.

Tra le modifiche più rilevanti, vi è l’introduzione di una particolare codifica (Tipo Documento “TD29”) che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura da parte del cedente o prestatore.

L’utilizzo di tale codice consentirà, dunque, a decorrere dal 1° aprile 2025, di sanare eventuali violazioni di fatturazione da parte del fornitore, come richiesto dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, escludendo così che il cessionario o committente possa essere autonomamente sanzionato (in misura pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

La disciplina, così come modificata dal DLgs. 87/2024, prevede l’utilizzo di nuove modalità di comunicazione della violazione all’Agenzia delle Entrate, cui la norma ha demandato il compito di mettere a disposizione gli strumenti atti allo scopo.

Stando all’ultima versione delle specifiche tecniche, sarà richiesto l’utilizzo – da parte del cessionario o committente – di un file XML mediante SdI , con codice “TD29”, dal 1° aprile di quest’anno, mentre, prima di questa data, parrebbe ancora adottabile il “vecchio” codice “TD20” (il condizionale è d’obbligo, in assenza di conferme esplicite in tal senso.

Come confermato dalla nuova versione delle specifiche tecniche, restano, invece, immutate le modalità per sanare l’eventuale splafonamento, da parte del cessionario o committente che abbia richiesto al fornitore, mediante dichiarazione d’intento, di effettuare operazioni in regime di non imponibilità IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72) per un ammontare eccedente il plafond disponibile.

Diversamente dalla fattispecie integrata dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 sin qui descritta, nell’ipotesi di splafonamento il cessionario o committente, oltre all’obbligo di regolarizzare la fatturazione e di darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è tenuto ad assolvere l’imposta e a versare la sanzione pari al 70% della stessa (art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

Le modalità per procedere in tal senso sono state formalizzate dalla prassi amministrativa.

In particolare, ci si attiene all’ultimo documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate sul punto, vale a dire la risoluzione n. 16/2017 (la quale riprende e aggiorna le indicazioni della prassi precedente).

In via alternativa alla regolarizzazione mediante nota di variazione in aumento da parte del cedente o prestatore, sono descritte le due modalità (e i termini) che richiedono l’emissione di un’apposita autofattura da parte del cessionario o committente che abbia “splafonato”.

La risoluzione menziona, quale adempimento necessario, la “presentazione dell’autofattura al competente ufficio”. Tale procedura è stata sostituita, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica via SdI, dall’emissione di un’autofattura in formato XML, contraddistinta dal codice Tipo
Documento “TD21” (“Autofattura per splafonamento”) e recapitata solo al soggetto emittente.

Il documento è, quindi, annotato nel registro degli acquisti e, previo assolvimento dell’IVA dovuta (oltre ai relativi interessi e alla sanzione ex art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97), garantisce l’esercizio del diritto alla detrazione (nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 19 e seguenti del DPR 633/72).

Sul piano operativo, si evidenzia la peculiarità delle modalità di compilazione del file XML, poiché, per sanare lo splafonamento, diversamente dalla regolarizzazione “ordinaria” ex art. 6 comma 8, è richiesto (si veda l’attuale versione della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024):

  • come già detto, l’utilizzo di uno specifico codice “TD21”, invariato rispetto al passato;
  • l’inserimento dei dati del soggetto emittente sia nel campo “Cedente/prestatore” che in quello “Cessionario/committente”;
  • la compilazione del valore “F24” nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali”, essendo necessario il versamento dell’IVA (a differenza di quanto prevede oggi la regolarizzazione ex art. 6 comma 8);
  • gli estremi della fattura di riferimento da rettificare nel campo 2.1.6. “DatiFattureCollegate”, se l’esportatore abituale emette un’autofattura diversa per ogni fornitore.
 

(MF/ms)




Sostituti d’imposta: debutta il nuovo prospetto delle ritenute/ trattenute operate

I sostituti d’imposta che al 31 dicembre 2024 avevano non più di 5 dipendenti devono prestare particolare attenzione alla scadenza del 17 febbraio 2025 (il 16 è domenica), data entro la quale occorre versare le ritenute e trattenute operate sui redditi di lavoro dipendente o autonomo (ovvero assimilati) relative al mese di gennaio 2025, qualora corrispondano esclusivamente queste tipologie di compensi.

Il 17 febbraio rappresenta infatti anche la prima data utile per la trasmissione dei dati aggiuntivi con il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, approvato con il provv. n. 25978/2025.

Si ricorda che nel nuovo modulo vanno indicati:

  • l’ammontare delle ritenute trattenute operate, il codice tributo e il periodo di riferimento (e il codice della Regione o del Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF);
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute (ad esempio in caso di ravvedimento);
  • le fattispecie elencate nell’allegato 2 al provv. n. 25978/2025, nel campo “Note”.
Inoltre, ai fini del versamento con il modello F24 delle ritenute e trattenute operate, occorre indicare anche:
  • crediti maturati dal sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, con codice tributo e periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati aggiuntivi è equiparata, a tutti gli effetti, alla loro esposizione nel modello 770; se, invece, il sostituto d’imposta decide di non utilizzare la nuova procedura dovrà presentare il modello 770 per l’intero anno di riferimento.

Il loro invio non è quindi un obbligo per il sostituto d’imposta, bensì una facoltà che consente loro una semplificazione sul modello 770.

L’adesione alla procedura semplificata è infatti facoltativa e avviene tramite comportamento concludente, essendo sufficiente l’utilizzo del nuovo prospetto delle ritenute e trattenute operate.

Tuttavia, in caso di adesione, il sostituto d’imposta è vincolato all’utilizzo della nuova procedura per l’intero anno d’imposta per cui ha esercitata l’adesione (art. 16 comma 3 del DLgs. 1/2024). È proprio su questo aspetto che occorre prestare attenzione.

Tenuto conto infatti che la nuova procedura può già essere utilizzata dal 6 febbraio 2025, la trasmissione dei dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di gennaio 2025 entro il 17 febbraio vincolerà il sostituto d’imposta per tutto il 2025.

È quindi opportuno che il sostituto d’imposta valuti attentamente la nuova procedura prima del suo utilizzo e su questo aspetto può essere d’aiuto il periodo transitorio previsto dal provv. n. 25978/2025.

In particolare, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:

  • effettuare i versamenti tramite modello F24 entro le ordinarie scadenze (17 febbraio per quelle di gennaio e 17 marzo per quelle di febbraio);
  • trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30 aprile 2025.
Il periodo transitorio consentirebbe quindi al sostituto d’imposta di avere più tempo a sua disposizione per valutare la convenienza della nuova procedura e decidere poi di utilizzarla meno.

Tuttavia, anche se con il periodo transitorio è possibile trasmettere i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio 2025 entro il 30 aprile, i sostituti d’imposta dovranno scegliere se utilizzare o meno la nuova procedura prima di tale data, ovverosia entro il 16 aprile, data entro la quale occorrerà versare e comunicare i dati aggiuntivi relativi alle ritenute e trattenute di marzo 2025 (mese che non rientra nel periodo transitorio).

Ricapitolando, il sostituto d’imposta:

  • può decidere di inviare i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio entro il 30 aprile 2025;
  • se invia i dati aggiuntivi di gennaio entro il 17 febbraio 2025 dovrà utilizzare la nuova procedura per tutto il 2025;
  • dovrà trasmettere all’Agenzia i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di marzo 2025 entro il 16 aprile, qualora intende avvalersi della procedura semplificata.
Nulla cambia per i versamenti, che dovranno essere effettuati entro le ordinarie scadenze del 17 febbraio (ritenute di gennaio), 17 marzo (ritenute di febbraio) e 16 aprile (ritenute di marzo).

(MF/ms)




Credito imposta “Industria 4.0” anno 2025

L’articolo 1, commi da 445 a 448, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto nuove e significative strette allo sfruttamento del credito d’imposta Industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, L. 178/2020.

Le novità si sostanziano:

  • nell’abrogazione del beneficio per gli investimenti nei beni immateriali;
  • nell’introduzione di un plafond generale di spesa, nonché nell’invio al Ministero delle imprese e del made in Italy (MiMiT) di una specifica comunicazione.
In primo luogo, l’agevolazione non trova più applicazione per gli investimenti effettuati dal 2025 in beni immateriali nuovi Industria 4.0 compresi nella Tabella B della Legge di Bilancio 2017.

Sono comunque esclusi dalla preclusione gli investimenti effettuati entro il 30.06.2025 e prenotati entro il 31.12.2024, per i quali, dunque, rimane in vigore il credito d’imposta nella misura del 15%.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi Industria 4.0 di cui alla Tabella A della Legge di Bilancio 2017, l’agevolazione matura anche se l’effettuazione della spesa avviene nel corso del 2025, oppure entro il termine lungo del 30.06.2026, sempreché entro il 31.12.2025 intervenga la prenotazione (accettazione dell’ordine da parte del fornitore + pagamento di un acconto almeno pari al 20% dell’investimento), ma nel rispetto del nuovo limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Ciò significa che la spettanza del credito d’imposta non è più automatica come in passato, bensì è condizionata al non superamento, avendo riguardo alla generalità degli investimenti, del plafond. Il beneficio da certo diventa incerto.

Pertanto, agli investimenti:

  • effettuati nel 2025 oppure,
  • prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026;
è riconosciuto il credito d’imposta nella misura:
  • del 20% fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 10% per la parte eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • del 5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;
ma nel limite delle risorse messe a disposizione pari a 2.200 milioni di euro.

Va da sé che la limitazione non riguarda gli investimenti prenotati entro il 31.12.2024.

Si ricorda che l’investimento si considera effettuato:

  • in caso di acquisto tradizionale, alla data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà;
  • in caso di acquisto in leasing, alla data di consegna oppure, laddove il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, al momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.
Per verificare il rispetto del limite di spesa di 2.200 milioni di euro, il Legislatore impone alle imprese l’invio al MiMiT di una nuova e specifica comunicazione avente ad oggetto le spese sostenute e il credito d’imposta maturato. Invero, tale comunicazione si esplica utilizzando il modello di comunicazione approvato con il D.M. 24.04.2024, appositamente modificato per adeguare il form all’ultima novità in termini di plafond.

È compito del MiMiT trasmettere all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con indicazione dell’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il modello F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Una volta raggiunto il limite di spesa di 2.200 milioni di euro, il MiMiT lo comunica con pubblicazione sul proprio sito interne
, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

Resta fermo che il credito d’imposta va utilizzato:

  • in 3 rate annuali di pari importo;
  • a decorrere dall’anno di interconnessione del bene agevolato.
 

(MF/ms)




Fringe benefit dipendenti: necessaria autodichiarazione per accedere alla soglia dei 2000 euro

Per fruire della soglia di non imponibilità incrementata a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, riconosciuta ai sensi dell’art. 1 commi 390 – 391 della L. 207/2024 anche per il 2025, 2026 e 2027, occorre un’apposita dichiarazione del lavoratore dipendente.

Il comma 391 del citato art. 1 subordina, infatti, l’applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico (o dell’unico figlio).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 23/2023 (§ 3) con riferimento alla precedente disciplina, nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente l’agevolazione in commento non è applicabile.

In assenza di tale autodichiarazione, quindi, sarà applicabile il limite “ordinario” di 1.000 euro anche in presenza di figli a carico.

L’Agenzia ha inoltre precisato che, non essendo prevista per norma una forma specifica, si ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.

In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Si evidenzia che la condizione di figlio fiscalmente a carico ex art. 12 comma 2 del TUIR (figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro in caso di età non superiore a 24 anni) deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta specifico, ad esempio 2025, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2025.

La circolare n. 23/2023 ha inoltre affermato che, fermo restando che i sostituti d’imposta riconoscono l’agevolazione in base alle informazioni acquisite con la predetta dichiarazione del dipendente, i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2025) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta.

Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2025.

In generale, al venir meno di una (o più) delle condizioni stabilite per l’agevolazione in esame il sostituto d’imposta ha tempo fino al termine stabilito dall’art. 23 comma 3 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 per operare i conguagli relativi al periodo d’imposta 2025.

Informativa alle RSU per tutti

L’ultimo periodo del comma 390 dell’art. 1 della L. 207/2024, analogamente alle precedenti disposizioni, stabilisce altresì che i datori di lavoro provvedono all’attuazione dell’agevolazione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Tale condizione è richiesta sia per l’incremento “base” a 1.000 euro, sia per quello a 2.000 euro previsto per i soli dipendenti con figli a carico.

In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può, pertanto, essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa.

Si rileva inoltre che in ordine agli oneri documentali per il datore di lavoro e/o per il dipendente in relazione all’estensione alle somme erogate o rimborsate relative alle utenze domestiche di acqua, luce e gas, sono applicabili, per quanto compatibili, le specifiche indicazioni fornite in precedenza dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/2022, § 2.1 (così circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024, § 1.1).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 17/2025, ha precisato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante le utenze domestiche può essere acquisita dalla società con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l’autenticazione della sottoscrizione.
 

(MF/ms)




Comunicazione dati sostituto imposta: possibile con F24 per aziende con massimo 5 dipendenti

Attuando le disposizioni contenute nell’art. 16 del DLgs. 1/2024, con il provv. n. 25978/2025 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di comunicazione dei dati aggiuntivi che i sostituti d’imposta possono trasmettere unitamente al modello F24, a partire dal 6 febbraio 2025, in alternativa alla presentazione del modello 770.

Si ricorda che la norma in esame ha introdotto, dal periodo d’imposta 2025, una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, utilizzabile dai datori di lavoro (sostituti d’imposta) con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque. In particolare, in alternativa alla presentazione del modello 770, il sostituto d’imposta può comunicare specifici dati individuati con il provvedimento in commento in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite il modello F24.

Per quanto concerne l’ambito applicativo, la nuova procedura può essere utilizzata dai soggetti che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
  • sono obbligati a operare ritenute/trattenute alla fonte;
  • effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
Nello specifico, la nuova procedura si applica alle ritenute trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite il modello F24, identificati dai relativi codici tributo elencati nell’allegato 1 al provvedimento (ad esempio, il codice tributo 1001, relativo alle ritenute sulle retribuzioni, o 1040 per le ritenute sui compensi professionali).

I suddetti soggetti possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (nonché la Regione o il Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF) e la presenza delle fattispecie elencate nell’allegato 2 al provvedimento nel campo “Note” (come, ad esempio, se il versamento si riferisce al conguaglio fiscale o alla “cassa allargata”).

Inoltre, ai fini del versamento con F24, i suddetti soggetti indicano anche:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
I dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 – attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite intermediario – dovranno essere esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”.

Come accennato, le comunicazioni dei suddetti dati ai sensi del provvedimento in commento sono equiparate, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/73 (restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d’imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti).

In caso di omesso versamento delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all’anno di riferimento.

Invece, i sostituti d’imposta che non si avvalgono della nuova modalità di comunicazione dei dati dovranno presentare il modello 770, per l’intero anno di riferimento. La presentazione del modello 770 equivale alla scelta di non avvalersi della nuova modalità.

Relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze, ma trasmettere i dati aggiuntivi entro il 30 aprile 2025

(MF/ms)




Valute estere dicembre 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Dicembre 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2024 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,4777
Peso Argentino 1067,6655
Dollaro Australiano 1,6529
Real Brasiliano 6,3843
Dollaro Canadese 1,4915
Corona Ceca 25,1361
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,6298
Corona Danese 7,4589
Yen Giapponese 161,0835
Rupia Indiana 89,0453
Corona Norvegese 11,7447
Dollaro Neozelandese 1,8217
Zloty Polacco 4,2704
Sterlina Gran Bretagna 0,82804
Nuovo Leu Rumeno 4,9749
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0479
Rand (Sud Africa) 19,0606
Corona Svedese 11,504
Franco Svizzero 0,9339
Dinaro Tunisino 3,3196
Hryvnia Ucraina 43,7588
Forint Ungherese 411,986
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Fatturazione elettronica: creato il nuovo codice TD29

Nella giornata del 31 gennaio è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9) con modifiche rilevanti che discendono dalle recenti novità legislative.

Volendo sintetizzare, i principali aggiornamenti – che saranno applicabili dal 1° aprile 2025 – riguardano:

  • l’introduzione del codice “Tipo Documento” “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione, con conseguente modifica della descrizione (e del relativo utilizzo) del codice “TD20”;
  • l’introduzione del codice “Regime Fiscale” “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
  • l’eliminazione della soglia massima di 400 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10 maggio 2019), nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al testé menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Con riguardo al primo punto trova così soluzione – almeno dal 1° aprile 2025 – la questione relativa alle modalità con le quali va presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Attualmente, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. DLgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di “denuncia” prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare” (non è più richiesto il versamento dell’imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Lo stesso art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.

Stando alla nuova versione delle specifiche tecniche, si apprende, dunque, che detto strumento sarà rappresentato dal Sistema di Interscambio a cui il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice “TD29”, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario committente, infatti, il file verrebbe scartato).

Codice “TD20” ancora utilizzabile

Il codice “TD20”, per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia” non viene accantonato, restando ancora utilizzabile:

  • in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);
  • nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando a fronte di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo me
  • se successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (si veda la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024).
Non sono state modificate, infatti, le modalità di regolarizzazione delle violazioni testé descritte.

In assenza di indicazioni sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, la circostanza che le nuove specifiche tecniche entrino in vigore dal prossimo 1° aprile 2025, lascia qualche dubbio in ordine al corretto comportamento da utilizzare fino a quella data.

Potrebbe dedursi, infatti, che l’Amministrazione finanziaria abbia implicitamente inteso suggerire di continuare a utilizzare il codice “TD20”, che, fino al 31 marzo 2025, potrebbe ancora riferirsi alle ipotesi di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Tale soluzione, tuttavia, parrebbe ammissibile solo laddove la trasmissione del file avesse la mera finalità di comunicazione dell’omissione o irregolarità e non comportasse, invece, l’attribuzione al cessionario o committente dell’onere del versamento dell’imposta, come veniva richiesto dalla norma previgente.

(MF/ms)