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Beni assegnabili ai soci con benefici: scadenza al 30 settembre 2025

Il 30 settembre 2025 scade il termine per assegnare i beni ai soci usufruendo delle disposizioni agevolative di cui alla L. 207/2024; entro lo stesso termine le società interessate sono tenute a versare il 60% dell’imposta sostitutiva dovuta mentre il rimanente 40% deve essere versato entro il 30 novembre 2025.

In vista della prossima scadenza può essere utile riassumere quali beni possano essere oggetto di assegnazione e in quali circostanze.

Si ricorda che, in linea di principio, possono formare oggetto di assegnazione agevolata ai soci solo i beni “diversi da quelli indicati nell’art. 43 comma 2 primo periodo del TUIR”, diversi cioè da quelli utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività. In altre parole, i beni agevolati sono rappresentati:
– dai beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione;
– dai beni mobili iscritti nei pubblici registri non usati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Oltre che in relazione alla natura dei beni, la spettanza dell’agevolazione può essere subordinata alla titolarità del bene da assegnare; in relazione a tali aspetti, alcune casistiche sono state affrontate dal Fisco e dallo Studio del Notariato n. 46-2023/T, § C.2.

Tale documento prende in esame il caso degli immobili strumentali per natura e degli immobili patrimonio concessi in locazione o comodato o comunque non utilizzati direttamente, i quali sono agevolabili in quanto riconducibili ad una attività di gestione immobiliare passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad uno o più immobili.

Viceversa, proseguono i notai, non sono agevolabili gli immobili riconducibili alla gestione immobiliare attiva, ovvero ad una attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria dei beni con finalità diverse dal mero godimento (villaggi turistici, centri commerciali, gallerie commerciali ecc.); in tal caso, infatti, i beni andrebbero considerati come direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa.

Lo Studio affronta poi il caso degli immobili strumentali per natura e degli immobili patrimonio liberi da utilizzi, che siano stati però locati o concessi in comodato in passato e risultino in via prospettica ancora passibili di tali destinazioni. Anche tali beni, ad avviso dei notai, possono risultare agevolati in quanto essendo idonei, anche solo potenzialmente, a produrre un reddito autonomo non dovrebbero essere considerati strumentali per destinazione. In tal caso però i notai adottano un’impostazione rigorosa, ritenendo che, ai fini probatori, sarebbe preferibile acquisire documenti specifici e far risultare (ad esempio, mediante la prova delle utenze luce, acqua, gas ecc.) anche dall’atto tali circostanze e, nei casi più dubbi, far precedere l’assegnazione agevolata da un contratto di locazione e/o comodato a favore dei soci purché si tratti di un’operazione effettiva e non solo formale.

Nell’ipotesi in cui la società si trovi in liquidazione, poiché la stessa non esercita attività d’impresa (ris. Agenzia delle Entrate n. 93/2016), sarebbe esclusa la possibilità di ritenere che gli immobili sociali possano essere qualificati come “utilizzati direttamente”, essendo quindi possibile, invece, accedere al beneficio.

Per beneficiare dell’agevolazione, la società deve essere titolare del diritto di proprietà sul bene, il quale va assegnato nella sua interezza, anche a più soci, non essendo invece ammessa l’assegnazione agevolata di una quota parte del bene ad un solo socio.

Diversamente, in base a quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria (C.M. 21 maggio 1999 n. 112), non possono accedere all’agevolazione le società che detengano diritti reali parziali; è ad esempio il caso dell’usufrutto; tale posizione è stata “mitigata” dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. I, Parte I, § 3), secondo cui, se la società è titolare di un diritto reale parziale (ad esempio, è titolare della nuda proprietà e ha concesso l’usufrutto al socio), è possibile attribuire la nuda proprietà al socio stesso, in capo al quale si ricongiunge la piena proprietà del bene.

Con lo Studio n. 46-2023, il Notariato conferma tale soluzione anche in relazione alla proprietà superficiaria; si tratta delle situazioni in cui l’area gravata dal diritto di superficie è di proprietà del socio assegnatario, per cui l’assegnazione determina la ricostituzione della piena proprietà.

Ad avviso del Notariato, le assegnazioni della proprietà superficiaria nel contesto dei piani di edilizia economica popolare dovrebbero invece essere sempre agevolabili. Con la successiva circ. n. 37/2016 (§ 2.1), l’Agenzia ha poi ammesso la spettanza delle agevolazioni anche nei casi in cui la società attribuisca ad un socio la nuda proprietà del bene e ad un altro socio l’usufrutto (è, invece, da escludere l’agevolazione per l’attribuzione della nuda proprietà o dell’usufrutto ad un soggetto estraneo alla compagine sociale).

Da ultimo, si segnala che l’Amministrazione finanziaria ha escluso anche la possibilità di assegnare ad un socio in via agevolata i diritti edificatori.
 

(MF/ms)




Chiarimenti sul trattamento di fine mandato degli amministratori

Il trattamento di fine mandato (TFM) costituisce un’indennità, stabilita dallo Statuto o dall’assemblea, che la società si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato.

A livello contabile, gli accantonamenti al fondo TFM sono rilevati in ogni esercizio con il criterio della competenza economica nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili del passivo dello Stato patrimoniale (cfr. appendice “Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” del documento OIC 31).

Sotto il profilo fiscale, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM sono deducibili, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del TUIR, nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in base al criterio di competenza.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, condivisa dalla giurisprudenza prevalente, per effetto del richiamo operato dall’art. 105 comma 4 del TUIR all’art. 17 comma 1 lett. c) del TUIR, la deducibilità degli accantonamenti è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da “atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”, che ne specifichi anche l’importo. Se tale condizione non si verifica, il TFM può essere dedotto nell’esercizio in cui è effettivamente corrisposto, secondo il criterio di cassa (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13 ottobre 2017 n. 124 e Cass. 3 luglio 2025 n. 18026).

È alquanto diffusa tra le aziende la prassi di stipulare polizze assicurative a copertura dell’indennità di fine mandato spettante agli amministratori, che consentono di ottenere, al momento della cessazione del mandato, la restituzione di un importo minimo pari ai premi corrisposti (al netto delle spese), nonché il riconoscimento di eventuali rendimenti finanziari.

Il beneficiario della polizza (ossia il soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto) può essere l’amministratore o la società stessa.

In entrambi i casi, secondo l’impostazione contabile prevalente, la società contraente deve imputare a Conto economico l’accantonamento al fondo TFM per la quota di competenza dell’esercizio; il premio assicurativo è invece contabilizzato nella voce “crediti verso altri” (B.III.2) dell’attivo dello Stato patrimoniale (cfr. nota operativa Fondazione Accademia Romana di Ragioneria n. 1/2017).

A livello fiscale, l’accantonamento al fondo TFM è deducibile per competenza secondo i criteri previsti dall’art. 105 comma 4 del TUIR, anche qualora la società stipuli una polizza assicurativa a copertura del medesimo, mentre i premi assicurativi, rappresentando un credito immobilizzato, non sono deducibili.

Occorre tuttavia rilevare che secondo il documento OIC 31 (§ 42) “se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l’intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo”. Secondo la dottrina contabile rientra in tale fattispecie il caso in cui la polizza preveda che l’impresa di assicurazione corrisponda quanto dovuto direttamente all’avente diritto alla prestazione di quiescenza o similare. Se, al contrario, l’obbligazione per la corresponsione del trattamento di quiescenza resta in capo all’impresa, i premi pagati devono essere considerati investimenti finanziari, da contabilizzare nella voce B.III.2) dello Stato patrimoniale, come previsto per il TFR dei dipendenti (cfr. documento OIC 31, § 69).

Tale modalità di contabilizzazione sembrerebbe ammissibile anche quando si tratti di polizze TFM che prevedono il trasferimento dell’intera obbligazione per la corresponsione dell’indennità alla compagnia di assicurazione, che provvederà a liquidare le somme dovute, comprensive dell’eventuale rendimento di polizza, direttamente all’amministratore.

Quanto al trattamento fiscale dei premi assicurativi, secondo la giurisprudenza, se il beneficiario della polizza TFM è l’amministratore e la società imputa direttamente a Conto economico i premi assicurativi ad essa relativi, anche i premi assicurativi devono ritenersi deducibili per competenza secondo i criteri previsti dall’art. 105 comma 4 del TUIR.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “la forma data, nella specie, agli accantonamenti effettuati a titolo di trattamento di fine mandato in favore dell’amministratore (…), ossia il fatto che essi siano stati fatti confluire in premi di polizze assicurative, non incide sulla disciplina applicabile, costituendo essa una mera modalità dell’accantonamento, non incidente sul titolo dell’operazione” (Cass. 16 febbraio 2021 n. 3994 e Cass. 27 febbraio 2015 n. 4042).

Nello stesso senso si è espressa la C.G.T. II Piemonte 27 febbraio 2023 n. 70/3/23, secondo la quale l’accantonamento al fondo TFM e il pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza TFM, contratta dalla società per costituirsi la provvista necessaria alla liquidazione al momento della cessazione dall’incarico dell’amministratore, sono equipollenti ai fini fiscali.

(MF/ms) 




Firma digitale: blocco per alcuni dispostivi di firma

InfoCamere sta inviando una nota ai possessori di firma digitale in cui avverte che per alcuni dispositivi (sia token che smart card)  il 31 dicembre 2025 scadrà la certificazione del chip crittografico (JSIGN3 e COSMOV9), poiché tale certificazione non è stata rinnovata dal produttore.
 
Pertanto, il 31/12/2025, il certificatore InfoCamere sarà tenuto a revocare il certificato di sottoscrizione presente sul dispositivo per rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal Regolamento UE 910/2014 (come modificato dal Regolamento UE 1183/2024).

InfoCamere oltre ad informare gli utenti propone anche l’acquisto online di un nuovo dispositivo a un prezzo agevolato .

La scadenza dei microchip delle firme digitali non va confusa con la scadenza del certificato digitale che dura invece 3 anni

(MF/ms)




Applicazione regime forfettario e lavoro dipendente: dal 2026 torna il limite di 30 mila euro

Con effetti dal 1° gennaio 2026 ritorna valida la soglia limite di 30.000 euro prevista ai fini dell’applicazione del regime forfetario dalla lettera d-ter), comma 57, Legge n. 190/2014.

La norma citata dispone che non possono applicare il regime forfetario: i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, al comma 12 ha elevato per l’anno 2025 il limite da 30.000 a 35.000, cosicché, visto il riferimento all’anno precedente contenuto nella norma citata, ad esempio, chi ha chiuso il 2024 (fatta salva l’applicazione principio di cassa allargato) con un reddito da lavoro dipendente/pensione pari a 32.000 euro: con le vecchie regole sarebbe stato costretto a uscire dal forfetario dal 2025, grazie al nuovo limite invece è potuto rimanere in tale regime.

Tale deroga ossia l’innalzamento del limite vale solo per il 2025 (applicazione forfetario per il 2025).

Da qui, chi chiuderà il 2025 con un reddito da lavoro dipendente/pensione superiore a 30.000 non potrà rimanere nel regime forfetario nel 2026.

Il limite in parola deve essere verificato tenendo conto che:

  • non devono essere conteggiati gli arretrati e altre somme soggette a tassazione separata (risposta n. 102/2020);
  • rilevano invece i premi di risultato da contratti collettivi, assoggettati a imposta sostitutiva del 10% (risposta n. 398/2020),
  • così come rilevano i redditi da lavoro dipendente all’estero (risposta n. 257/2021).
Dubbi sulla verifica della soglia di 30.000 euro potrebbero sorgere in ipotesi di percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI “mensile”.

Invero, si tratta di un’indennità sostitutiva del reddito di cui all’occupazione persa, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto reddito imponibile (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, TUIR), assoggettata a tassazione IRPEF.

Tuttavia, come da circolare n. 10/E/2016, la verifica di tale soglia di 30.000 euro è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente (cfr. paragrafo 2.3 della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).

Nello specifico, la causa di esclusione di cui alla lettera d-ter non opera:

  • se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
  • rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.
In tale ultimo caso la NaspI nel frattempo percepita (prima dell’attivazione del nuovo rapporto di lavoro) potrebbe rilevare ai fini della verifica del limite di 30.000 euro, ciò in attesa di nuovi chiarimenti ufficiali.

Tuttavia, ad una diversa conclusione potrebbe giungersi considerando le precedenti risposte a interpello n. 102/2020 e n. 398/2020, nelle quali è stato precisato che si assumono come rilevanti le somme percepite in via ordinaria: “senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia”.
 

(MF/ms)




IMU 2024: entro il 29 settembre 2025 il ravvedimento per l’omessa dichiarazione

Entro lunedì 29 settembre 2025 è possibile ravvedere l’omessa dichiarazione IMU per l’anno 2024 con un ritardo non superiore a 90 giorni, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 (il 90° giorno cade di domenica).

È scaduto infatti lo scorso 30 giugno il termine per presentare le dichiarazioni IMU (se dovute) o IMU ENC (obbligatorie per ciascun anno) riferite all’anno 2024.

A tale riguardo, occorre richiamare l’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97 (introdotto dal DLgs. 87/2024, c.d. DLgs. “Sanzioni”), ai sensi del quale “la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”.

La disposizione preclude pertanto, per la generalità dei tributi (compresi quelli locali), la possibilità di perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione se è decorso un ritardo superiore a 90 giorni.

L’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97 trova applicazione per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, come precisato dall’art. 5 del DLgs. 87/2024, e dunque certamente opera per l’omessa presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2024, che si è consumata il 30 giugno 2025 (termine per la presentazione della dichiarazione).

In forza del citato art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97, devono pertanto intendersi superati i precedenti chiarimenti ministeriali che, invece, avevano riconosciuto la facoltà di ravvedere la tardiva dichiarazione IMU anche oltre il termine dei 90 giorni: detti chiarimenti evidenziavano che, in materia di tributi locali, non trova applicazione la qualifica della dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni come “omessa”, prevista ai sensi degli artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98 limitatamente alle dichiarazioni per imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Dunque, con riguardo alle omesse dichiarazioni IMU e IMU ENC relative al 2024, è possibile perfezionare il ravvedimento, presentando una dichiarazione tardiva, solo entro il termine del 29 settembre 2025.

Resta in ogni caso fermo che, come per gli altri tributi locali, anche per l’IMU l’avvio di un controllo fiscale da parte del Comune preclude, in ogni caso, la possibilità del contribuente di ravvedersi (art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97).

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, per l’omessa dichiarazione IMU l’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 prevede una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro (se il contribuente, pur avendo omesso la dichiarazione, ha corrisposto l’IMU dovuta, la sanzione è pari a 50 euro).

Peraltro, se la dichiarazione IMU viene presentata entro 30 giorni dal termine (quindi, se la dichiarazione IMU per il 2024 è già stata presentata entro il 30 luglio 2025), la sanzione di cui al citato comma 775 è ridotta a un terzo, ai sensi dell’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97 (nella versione post modifiche del DLgs. 87/2024, operante per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

Alla sanzione per l’omessa dichiarazione IMU di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 (eventualmente ridotta ex art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97) va poi applicata la riduzione da ravvedimento operoso: perfezionando il ravvedimento (con non oltre 90 giorni di ritardo), la sanzione è di importo pari ad un decimo del minimoex art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.

Per il perfezionamento del ravvedimento va ricordato che nel termine di 90 giorni occorre presentare la dichiarazione, nonché versare l’IMU eventualmente dovuta con i correlati interessi legali (che maturano giorno per giorno sull’imposta dovuta, ed il cui tasso fissato a partire dal 1° gennaio 2025 è pari al 2%) e la sanzione ridotta secondo i criteri sopra illustrati.

Ipotizzando che la dichiarazione venga presentata il 29 settembre 2025, per il ravvedimento è quindi necessario versare entro tale data anche l’IMU dovuta, con i relativi interessi legali, e la sanzione pari al 10% (1/10 del 100%) dell’IMU non versata (con una sanzione di importo minimo di 5 euro); se è già stata corrisposta l’IMU dovuta, va versata, ai fini del ravvedimento, la sanzione di 5 euro (1/10 di 50 euro).

Omessa dichiarazione anche se non viene dichiarato un singolo immobile

Va evidenziato, infine, che secondo la giurisprudenza di legittimità configura un’ipotesi di omessa dichiarazione (e non di dichiarazione infedele) anche la mancata indicazione, nella dichiarazione IMU, di un singolo immobile (così, tra le altre, Cass. 17 giugno 2021 n. 17298).
 

(MF/ms)




Ires premiale: definite le disposizioni attuative

Con il DM 8 agosto 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, sono state definite le disposizioni attuative della c.d. IRES premiale di cui all’art. 1 commi 436-444 della L. n. 207/2024, che si sostanzia in una riduzione dell’IRES al 20% per il solo 2025 per le imprese che effettuano investimenti rilevanti.

Le indicazioni più significative riguardano le condizioni per accedere all’agevolazione, che risolvono alcune delle criticità che erano emerse.

Si ricorda che la riduzione dell’aliquota IRES spetta al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

  • una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
  • un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B alla L. n. 232/2016.
Con riferimento alla prima condizione, l’art. 4 del DM stabilisce che si considera accantonato ad apposita riserva tutto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.

A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all’art. 2433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.

Come rilevato nella Relazione illustrativa al DM, i soggetti che non hanno realizzato un utile nell’esercizio 2024 (soggetti “solari”) non potranno accedere all’agevolazione.

Il comma 2 del citato art. 4 introduce una presunzione in base alla quale l’utile relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 si considera accantonato “ad apposita riserva” se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio. A tal fine, anche eventuali acconti sui dividendi si considerano non accantonati.

Pertanto, secondo la Relazione illustrativa, ai fini in esame costituisce utile accantonato l’utile dell’esercizio 2024 (soggetti “solari”) accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo.

Ne consegue che il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell’utile relativo al 2024 (al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere dalla “disponibilità” delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata “spontaneamente” dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria. Parimenti, è sottoposto al vincolo anche l’utile destinato ad aumento di capitale, nonché quello semplicemente portato a nuovo. Rileva quindi integralmente, ad esempio, la quota dell’utile dell’esercizio 2024 destinata a riserva legale.

In altri termini, ai fini dell’IRES premiale, la presenza di vincoli civilistici (indisponibilità o non distribuibilità) sulle riserve non osta all’apposizione del diverso vincolo avente natura esclusivamente fiscale.

In merito poi alla seconda condizione relativa alla destinazione degli utili a investimenti “qualificati”, l’art. 5 comma 5 del DM dispone che l’ammontare minimo degli investimenti rilevanti sia determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato a riserva ai sensi dell’art. 4 del DM;
  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
  • 20.000 euro.
La Relazione illustrativa al DM precisa che non è necessario che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia realizzato un utile. Il beneficio, quindi, potrà essere fruito da soggetti in perdita nel 2023, se rispettano le altre condizioni e destinano all’acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell’utile accantonato nell’esercizio successivo (che deve a sua volta essere pari ad almeno l’80% di quello realizzato in tale esercizio).

Gli investimenti devono riguardare l’acquisto, anche mediante leasing, di beni indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016 (beni materiali e immateriali 4.0) e nell’art. 38 commi 4 e 5 del DL 19/2024, quindi, in pratica, i beni che sono oggetto del bonus investimenti 4.0 e transizione 5.0.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a norma dell’art. 109 del TUIR, dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (31 ottobre 2026, per i soggetti “solari”).

Viene altresì espressamente stabilito, all’art. 12 del DM, che la riduzione dell’aliquota IRES è cumulabile con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi investimenti, quali ad esempio, secondo la Relazione al DM, i crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

L’art. 6 del DM definisce inoltre le modalità con cui operano le condizioni di accesso relative all’esistenza di incrementi occupazionali.
 

In allegato analisi delle condizioni richieste.

(MF/ms)




Credito imposta 4.0/5.0: chiarimenti sui riferimenti da indicare nei documenti fiscali

Modifiche in vista per le fatture di acquisto dei beni oggetto dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 e 5.0.

Nell’ambito del Ddl. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto, recante misure di semplificazione per le imprese, sarebbe infatti prevista l’eliminazione dell’indicazione del riferimento normativo dell’agevolazione nella dicitura in fattura, che verrebbe sostituito con l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti.

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti 4.0, l’attuale comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito siano tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo, altresì, che “a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 438 e 439 del 2020, in relazione all’analoga disposizione prevista dall’art. 1 comma 195 della L. 160/2019, ha precisato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Con la circolare n. 9/2021, l’Agenzia ha chiarito che se nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non è stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati “possono integrare (rectius, regolarizzare)” i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

L’Agenzia ha poi precisato che la dicitura con il riferimento normativo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, mentre non va indicata nel verbale di collaudo o di interconnessione (risposta a interpello n. 270/2022). Tuttavia, con la risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, è stato chiarito che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto in cui è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Tanto premesso, l’art. 1 della bozza del Ddl. semplificazioni circolata prevede che, all’art. 1 comma 1062 della L. n. 178/2020, le parole “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-bis” siano sostituite con “l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti di cui ai commi da 1054 a 1058-bis, stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. Pertanto, nelle fatture e negli altri documenti non andrà più indicato il riferimento normativo dell’agevolazione, ma il codice identificativo degli investimenti agevolabili, che sarà stabilito con provvedimento dell’Agenzia.

La medesima modifica sarebbe introdotta anche per il credito d’imposta transizione 5.0. L’attuale art. 38 comma 15 del DL 19/2024 stabilisce infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”. Modificando questa disposizione, sarebbe prevista anche in tal caso l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti agevolati, stabilito con provvedimento dell’Agenzia.

Applicabilità per i beni acquistati dal provvedimento dell’Agenzia

Quanto alla decorrenza delle modifiche, stando alla bozza di Ddl., le nuove disposizioni si applicherebbero, sia per il credito d’imposta 4.0 sia per il credito transizione 5.0, con riferimento alle spese per l’acquisto di beni agevolati sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, dalla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia che definirà i codici identificativi.

Nessuna modifica, invece, per le comunicazioni richieste per accedere all’agevolazione, che resterebbero invariate.

Con particolare riferimento al bonus investimenti 4.0, il MIMIT ha comunicato che, per l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio risultavano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni. Le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito del GSE, accessibile tramite SPID, usando il modello editabile ivi disponibile.
 

(MF/ms)




Start-up innovative: definizione e chiarimenti dal Mimit

Con la circolare del 29 luglio 2025, pubblicata il 31 luglio sul proprio sito, il MIMIT ha fornito indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento dalla L. 193/2024.

In relazione ai “nuovi” requisiti richiesti per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, il Ministero ha innanzitutto fornito chiarimenti in merito a quello previsto dall’art. 25 comma 2 lett. a-bis) del DL 179/2012, introdotto dall’art. 28 della L. 193/2024, in base al quale la start up innovativa deve rientrare nella definizione di PMI, secondo la nozione data dalla raccomandazione (Ce) 6 maggio 2003 n. 361.

Il MIMIT ha infatti rilevato che desta alcune incertezze l’applicazione di tale requisito e di quello previsto dall’art. 25 comma 2 lett. d) del DL 179/2012, secondo il quale, a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro.

Sul punto, il Ministero ha chiarito che detti requisiti non sono in contraddizione, ma vanno verificati congiuntamente.

Il Ministero è poi intervenuto sul requisito ex art. 25 comma 2 lett. f) del DL 179/2012, nella parte in cui stabilisce che la start up innovativa “non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza”, anch’essa introdotta dall’art. 28 della L. 193/2024.

Il MIMIT ha precisato che per “consulenza” si intende una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia il proprio cliente nello svolgimento di atti e fornisce informazioni e pareri. Vanno quindi escluse, ad esempio, le imprese con codice ATECO prevalente 70.2 (Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale) oppure 74.99 (Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.). Per “agenzia”, invece, si intende un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere come, ad esempio, un’impresa che esercita l’attività di agente o rappresentante di commercio ex L. 204/85.

Ulteriori precisazioni sono state fornite con riferimento al comma 2-bis dell’art. 25 del DL 179/2012, introdotto dalla L. 193/2024, il quale consente la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno fino a un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. a);
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A. (lett. b);
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno (lett. c);
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, mediante il conseguimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che conduca a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. d);
  • ottenimento di almeno un brevetto (lett. e).
In relazione a quest’ultimo requisito, il Ministero ha chiarito che l’impresa deve essere titolare del brevetto, mentre risulta insufficiente il semplice contratto di licenza (adeguato, invece, nei casi di prima iscrizione e per la permanenza nella sezione speciale fino al terzo anno). Inoltre, sono esclusi dai brevetti rilevanti quelli per “modello di utilità”, così come non rileva la titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale.

Ulteriori precisazioni sono state fornite in relazione all’applicazione dell’art. 25 comma 2-ter del DL 179/2012, anch’esso introdotto dalla L. 193/2024, il quale consente di estendere la permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese oltre il termine di cinque anni, per ulteriori due anni, fino a un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale up”.

Il MIMIT, infine, ha precisato che la proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese per 12 mesi, che aveva consentito, nel periodo della pandemia da COVID-19, la permanenza oltre i 60 mesi dalla costituzione della società e fino a un totale di 72 mesi, è scaduta (art. 38 comma 5 del DL 34/2020). Pertanto, tutte le start up che alla data del 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione (584 imprese, secondo i dati del Registro Imprese) devono essere cancellate d’ufficio per decorso del termine, previo invito al passaggio nella sezione speciale PMI innovative.
 

(MF/ms)




Valute estere luglio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Luglio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 agosto 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 151,4673
Peso Argentino 1473,0565
Dollaro Australiano 1,7862
Real Brasiliano 6,4611
Dollaro Canadese 1,5982
Corona Ceca 24,6246
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,3754
Corona Danese 7,4625
Yen Giapponese 171,5313
Rupia Indiana 100,6043
Corona Norvegese 11,8537
Dollaro Neozelandese 1,9471
Zloty Polacco 4,2541
Sterlina Gran Bretagna 0,86469
Nuovo Leu Rumeno 5,0716
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1677
Rand (Sud Africa) 20,7477
Corona Svedese 11,1985
Franco Svizzero 0,9325
Dinaro Tunisino 3,3695
Hryvnia Ucraina 48,8001
Forint Ungherese 399,1922
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
(MS/ms)




Istat: indice luglio 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di Luglio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,6 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,950 %.

(MS/ms)