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Istat: aggiornamento canoni di locazione novembre 2020

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2020, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a – 0.3% (variazione annuale) e a – 0,2% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente – 0,225% e – 0,150%.

(MP/bd)




Rinnovato accordo con ABI per sospensione rate dei mutui e finanziamenti

Confapi, insieme ad ABI e alle altre associazioni nazionali, ha sottoscritto l’accordo che proroga al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti.
In conformità con le nuove lineeguida EBA, la sospensione del pagamento delle rate non deve superare i nove mesi, comprensivi degli eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

In allegato il testo dell’accordo.

(MP/sg)




Credito d’imposta sanificazione pari al 47,1617%

Con il provv. n. 381183, datato 16 dicembre ma pubblicato il 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 47,1617% la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, a fronte dell’aumento di risorse stanziate dall’art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”).

Ricordiamo che il credito d’imposta “teorico” è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro, fermo restando il limite complessivo di risorse stanziate.

Al fine di accedere all’agevolazione occorreva presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854.

Per garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, inizialmente pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831 ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Tale percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è risultato pari al 15,6423%.

L’art. 31, comma 4-ter del DL 14 agosto 2020 n. 104, conv. L. 13 ottobre 2020 n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi. La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020.

Pertanto, si è reso necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi), e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.

La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui al § 5.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10 luglio 2020, è quindi definita dal provvedimento n. 381183/2020 in misura pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.

Credito d’imposta fruibile nel cassetto fiscale

Il provvedimento n. 381183/2020 precisa inoltre che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, come sopra determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A fini esemplificativi, si consideri che nel 2020 un’impresa sostenga spese di sanificazione pari a 50.000 euro e abbia indicato nella comunicazione un credito d’imposta “teorico” pari a 30.000 euro (60% di 50.000). Il credito effettivamente fruibile, a norma del primo provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831, era pari a 4.692,69 euro (30.000 x 15,6423%), mentre per effetto dell’incremento delle risorse il credito d’imposta utilizzabile sarà pari a 14.148,51 euro (30.000 x 47,1617%).

Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, restano ferme le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020 n 259854.

(MF/ms)




Acconto Iva 2020 entro il 28 dicembre

Come ogni anno, i soggetti passivi IVA, entro il prossimo 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica), sono chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento, dell’acconto IVA. Tuttavia, va tenuto presente che il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd. decreto “Ristori-quater”, ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 
Sommario

  • SOGGETTI TENUTI ED ESCLUSI DALL’ACCONTO IVA 2020
  • I DIVERSI METODI DI CALCOLO DELL’ACCONTO IVA 2020
  • CASI PARTICOLARI
  • METODO STORICO
  • ESEMPI
  • MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO
  • SANZIONI

 Soggetti tenuti ed esclusi dall’acconto IVA 2020

Sono soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.

Rimangono però esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2020 i soggetti passivi d’imposta che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:

  • nel caso in cui l’acconto dovuto per l’anno 2020 risulti di importo inferiore ad euro 103,29;
  • qualora la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito risulti di importo non superiore ad euro 116,72;
  • se l’attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2020;
  • se l’attività sia cessata nel corso del 2020:
    • per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2020;
    • per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2020;
  • contribuenti che nell’anno 2019 hanno applicato il regime previsto per i contribuenti minimi (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Al riguardo, risulta opportuno precisare che l’esonero dal versamento dell’acconto si applica anche per il primo periodo d’imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell’acconto;
  • soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
  • produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;
  • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario IVA. Infatti, in tali casi, non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;
  • contribuenti che hanno effettuato nel 2020 unicamente operazioni esenti ovvero non imponibili IVA;
  • imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre 2020, se soggetti alla liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile, ovvero entro il 30 settembre 2020, se trimestrali;
  • applicazione del metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito d’imposta;
  • applicazione del metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito.

Si ricorda che il decreto “Ristori-quater” (art. 2 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157) ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. Nel dettaglio, il decreto “Ristori-quater” ha previsto la sospensione dei versamenti (facoltà, non obbligo) scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:
– alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
– all’IVA. Sembra ragionevole ritenere che la sospensione sia applicabile anche con riferimento al versamento dell’acconto IVA 2020, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica);
– ai contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione dei versamenti in esame per il mese di dicembre 2020 è applicabile unicamente:

  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi, nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione vale anche per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149, cd. decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

I citati versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 ovvero
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

I diversi metodi di calcolo dell’acconto IVA 2020

Per il versamento dell’acconto, il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Si può versare a titolo di acconto, senza incorrere in sanzioni, il minore dei seguenti importi:

Metodo previsionale

88 per cento del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2020.

Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.

Metodo storico

88 per cento del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2019).

Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti, data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso.

Metodo analitico

100 per cento del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2020 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349).

Operazioni per la liquidazione IVA al 20 dicembre 2020

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

Operazioni attive Operazioni passive
Liquidazione IVA mensile

Operazioni effettuate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020

Operazioni registrate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020

Liquidazione IVA trimestrale

Operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020

Operazioni registrate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020

 

Casi particolari

Trasformazione di s.n.c., s.a.s., s.r.l. e s.a.p.a. in società semplice

In tale ipotesi, l’acconto IVA 2020 non sarà dovuto, qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.

Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa

In tale ipotesi:

  • qualora vi sia stata l’assegnazione di beni ai soci e scioglimento della società entro il 30 settembre 2020, l’acconto IVA per il 2020 non sarà dovuto, qualora venga utilizzato il metodo previsionale e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2020;
  • invece, nel caso in cui la società che ha effettuato l’assegnazione non sia stata liquidata, andrà versato l’acconto IVA entro il 28 dicembre 2020, scegliendo una delle metodologie di calcolo evidenziate.

Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale

Qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2020, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2020.

Invece, se, a seguito dell’estromissione di cui sopra, sia stata contestualmente cessata l’attività, non sarà dovuto l’acconto, se viene utilizzato il metodo storico.

Metodo storico

Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto IVA 2020 risulta pari all’88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno 2020. Ne consegue che:

  • per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, al fine di calcolare l’importo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2019, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020;
  • per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale:
    • in base alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019. Al fine del calcolo dell’acconto, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020;
    • per la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, gli autotrasportatori, la base di riferimento per il calcolo dell’acconto è data dalla somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020.
Metodo storico

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

 Base di calcolo ai fini dell’acconto IVA 2020 con il metodo storico (*)

Liquidazione IVA mensile

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020

Liquidazione IVA trimestrale

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020

Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020

 

(*)

 

  • Nell’ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente, l’acconto IVA 2020 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l’anno 2019;

Esempio

Credito IVA a seguito di maggior versamento dell’acconto

  • così come chiarito dalla risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157/E, ai fini del calcolo dell’acconto, non va presa in considerazione la maggiorazione dell’1 per cento applicata all’IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale.

Esempi

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA mensile

Acconto versato nel 2019 Euro 5.000
Saldo IVA dicembre 2019 Euro 6.000
Totale Euro 11.000
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 9.680 (11.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale

Acconto versato nel 2019 Euro 4.000
Saldo IVA dicembre 2019 Euro 5.050
Di cui interessi 1% Euro 50
Totale Euro 9.000 (4.000 + 5.050 – 50)
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 7.920 (9.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale “speciale”

Acconto versato nel 2019 Euro 7.000
Saldo IVA IV trimestre 2019 Euro 9.000
Totale Euro 16.000
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 14.080 (16.000*88%)

Modalità di versamento dell’acconto

L’acconto, se di ammontare uguale o superiore a euro 103,29 deve essere versato in unica soluzione.

Il versamento dell’acconto deve essere fatto in via telematica, utilizzando il modello F24.

Su tale modello deve essere indicato il codice tributo:

  • “6013”, se trattasi di contribuente mensile;
  • “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Lo scomputo dell’acconto IVA 2020 avviene nel modo seguente:

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

Scomputo dell’acconto IVA da:
 

 

Liquidazione IVA mensile

 

 

Liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020)

 

 

Liquidazione IVA trimestrale

 

 

Dichiarazione annuale IVA per il 2020 (entro il 16 marzo 2020)

 

 

Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)

 

 

Liquidazione del IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)

 

 

Attività separate in regime misto di liquidazione

 

  • Liquidazione di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020) o
  • liquidazione IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)

Sanzioni

Sulle somme non versate o versate in meno è applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5 per cento nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 4, par. 1.3).

Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, in presenza di ravvedimento operoso, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5 per cento dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1 per cento per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento). 

Momento del ravvedimento Sanzione edittale (per omesso/insufficiente versamento pari al 30%) Riduzione da ravvedimento Sanzione ridotta da ravvedimento

Entro i primi 14 giorni (cd. ravvedimento sprint)

15% 1/10 0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5%
Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67%

Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione

30% 1/8 3,75%

Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30% 1/7 4,29%

Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30% 1/6 5%

 

(MF/ms)




Imposta di bollo su fatture elettroniche: le sanzioni per l’omesso versamento

Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:

  1. contrassegno, per le sole fatture cartacee;
  2. modalità virtuali di cui all’art. 15 del D.P.R. 642/72, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche;
  3. modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI.

Relativamente alle sanzioni, con la Circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, è stato chiarito quanto segue: 

MODALITÀ di ASSOLVIMENTO dell’IMPOSTA di BOLLO SANZIONE
CONTRASSEGNO

Art. 25, comma 1, D.P.R. 642/72

MODALITÀ VIRTUALI

Art. 13, D.Lgs. 471/1997

Riduzione a un terzo
Tale sanzione è ridotta a 1/3 qualora il contribuente ne effettui versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari: (1)

  • al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

MODALITÀ ex ART. 6, D.M. 17.6.2014

(1) Art. 12-novies, comma 1, decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

(MF/ms)




Omaggi: autofattura elettronica e nuove specifiche tecniche

Come noto, dal prossimo anno cambia il tracciato della fatturazione elettronica e gli operatori sono chiamati ad adottare le nuove specifiche tecniche (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è previsto un periodo transitorio, in cui è possibile utilizzare indistintamente la versione preesistente (vers. 1.5) o la nuova.

Tra le novità delle nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.2), si segnala in questa sede il nuovo codice tipo documento TD27 – autofattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Il codice identifica le seguenti ipotesi di cessione a titolo gratuito:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972);
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972);
  • prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Per quanto concerne gli adempimenti ai fini Iva da osservare nel caso di cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, la rivalsa Iva non è obbligatoria (articolo 18 D.P.R. 633/1972).

Il contribuente può, a sua scelta, optare per una delle seguenti procedure (circolare 27 aprile 1973, n. 32/50388, § VI):

1) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”;

2) annotazione su un apposito “registro degli omaggi” (articolo 39 D.P.R. 633/1972) dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

In caso di autofattura elettronica occorre esporre nei campi del “cedente/prestatore” e del “cessionario/committente” l’identificativo Iva di colui che emette l’autofattura.

La casistica non va confusa con altre ipotesi di autofatture/integrazioni elettroniche per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, occorre esporre nei dati del “cedente/prestatore” i dati della controparte dell’operazione invece dei propri. Trattasi dei nuovi codici TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 che non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario (nuovo codice errore 00471).

Le autofatture costituiscono sempre delle fatture, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell’imposta, devono contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, contenente le regole di fatturazione delle operazioni.

La guida dell’Agenzia delle entrate alle nuove specifiche tecniche, pubblicata il 23 novembre 2020, chiarisce che nel campo 2.1.1.3 – Data del documento della sezione “Dati Generali” del file xml, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. In caso di autofattura riepilogativa, tale data può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese di riferimento.

Riguardo al campo 2.1.1.4 – Numero della fattura occorre inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta emettendo l’autofattura. Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.

Diversamente, nel caso delle cessioni gratuite, se il cedente sceglie di emettere una fattura applicando la rivalsa Iva, si continua ad utilizzare il tipo documento TD01 (Fattura) o il nuovo codice TD24 – Fattura differita, di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972; in quest’ultimo caso viene emesso un documento di trasporto utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione. In ogni caso, in occasione dell’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa, si ritiene opportuno emettere sempre il documento di trasporto, specificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

Segnaliamo infine che fino al 31 dicembre 2020, vigendo il periodo di convivenza tra vecchie e nuove specifiche tecniche, i contribuenti che utilizzano ancora la versione 1.5 delle specifiche tecniche ed intendono emettere un’autofattura elettronica per le ipotesi sopra descritte, dovranno utilizzare il codice Tipo Documento TD01.

(MF/ms)




Decreto Ristori – quater

Il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157), pubblicato il 30 novembre in Gazzetta Ufficiale e già in vigore, contiene alcune importanti norme fiscali che intervengono, in primo luogo, sulle scadenze di fine anno, spostandole in avanti se non ai primi mesi del 2021.
Infatti, oltre ad un generalizzato slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP al 10 dicembre e, sempre alla stessa data, del termine per versare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP per le imprese e i professionisti, si registrano slittamenti al 30 aprile 2021 del predetto termine di versamento per alcuni contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19.

Oltre a ciò, sono sospesi anche i versamenti di ritenute, addizionali e IVA di dicembre che, per coloro che hanno subito perdite a novembre 2020 su novembre 2019, vengono fissati al 16 marzo 2021.
Non mancano, comunque, altre novità che interessano l’IMU, il PREU e la riscossione.

SOMMARIO:

  • SLITTAMENTO DELL’ACCONTO DI NOVEMBRE E DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE
  • ESONERO DAL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU
  • ALTRE PROROGHE E NOVITÀ FISCALI

Slittamento dell’acconto di novembre e del termine di presentazione della dichiarazione

Innanzitutto, va segnalato lo slittamento, per tutti i contribuenti del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre.

Invece, per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi (comprese le imposte sostitutive) e IRAP sempre calendarizzato il 30 novembre, le proroghe interessano solo le “partite IVA” e sono suddivise su due date.

In particolare, per tutti i soggetti esercenti impresa o arti e professioni, è prevista una proroga al 10 dicembre.

La data del versamento può ulteriormente slittare al 30 aprile 2021, solo per particolari categorie di contribuenti che risultano essere stati maggiormente colpiti dalla crisi determinatasi con l’epidemia da Covid.

Andando nel dettaglio, fermo restando quanto già previsto per i soggetti ISA dall’art. 98 D.L. n. 104/2020 e art. 6 D.L. n. 149/2020, che mantengono la loro validità, è possibile stabilire che la proroga al 30 aprile 2021 si applica ai soggetti:

  • ovunque dislocati e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019; se si tratta di soggetti non ISA è richiesto anche che i ricavi o compensi 2019 non siano superiori a 50 milioni di euro;
  • con sede nelle zone rosse, alla data del 26 novembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (allegato 1 e allegato 2) del decreto “Ristori-bis”;
  • con sede nelle zone arancioni, alla data del 26 novembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono ristoranti.

Poiché la norma si riferisce alla “seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi”, non è chiaro se vi rientri anche il versamento della rata dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti come determinati nel quadro RR del Modello Redditi.

A tale proposito si ricorda che l’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 stabilisce che:

“I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.”

Pertanto, si dovrebbe propendere per l’inclusione nella proroga anche dei suddetti contributi. Sarebbe opportuno che l’INPS si pronunciasse per fugare ogni dubbio in merito.

Sospensione dei versamenti di dicembre

La seconda novità consiste nella sospensione dei versamenti di dicembre relativi a:

  • ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973) e relative addizionali regionali e comunali;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione vale solo per determinate categorie di contribuenti e precisamente per:

  • i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Poiché la norma si riferisce ai “termini che scadono nel mese di dicembre 2020”, si presume che rientri nella sospensione anche il versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre 2020.

Sul punto, però, si attendono conferme ufficiali.

Esonero dal versamento della seconda rata IMU

Il versamento della seconda rata IMU resta fermo al 16 dicembre.

Si interviene, però, sugli esoneri già disposti con altre norme precedenti, puntualizzando che la condizione richiesta della gestione delle attività esentate si debba riferire al soggetto passivo dell’imposta e non come previsto in precedenza al proprietario dell’immobile.

Pertanto viene confermato che sono esentati dal versamento gli immobili:

  1. adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
  3. rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  5. destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
  6. in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell’allegato 1 al decreto “Ristori”;
  7. delle attività elencate nell’allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”, se con sede in zona rossa.

In tutti i suddetti casi, eccetto che per gli immobili elencati ai punti a) e c) per godere dell’esonero è necessario che i soggetti d’imposta (e non più i proprietari) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Altre proroghe e novità fiscali

Oltre a quanto detto sin qui si segnalano le seguenti ulteriori proroghe e slittamenti:

  • il PREU e il canone di concessione del V bimestre 2020 è versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021;
  • il versamento delle rate 2020 della rottamazione fissate al 10 dicembre 2020 dal Decreto “Cura Italia”, slitta ulteriormente al 1° marzo 2021.

Infine, si segnalano importanti novità in tema di riscossione.

In particolare viene previsto che:

  • con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dalla norma di riferimento (art. 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 602/1973), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro;
  • relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui punto precedente, la decadenza dal piano si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive;
  • i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione ex Covid-19 (art. 68, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 18/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.



News demo test caricamento

Corpo della news modificata da CRM




Nuovo formato XML fattura elettronica ed esterometro

Guida Agenzia delle Entrate

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per facilitare la compilazione di fatture elettroniche ed esterometro, in vista dell’avvio obbligatorio dal 1° gennaio 2021 dell’utilizzo del nuovo formato Xml: sarà infatti possibile dematerializzare anche le fatture con l’estero. La guida fornisce indicazioni utili per generare, integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di interscambio, chiarendo le modalità di compilazione dei tipi documento facoltativi e il corretto utilizzo dei codici natura obbligatori.

Contestualmente sono stati aggiornati i documenti delle Specifiche tecniche (1.6.2).

Nella guida si precisa tra l’altro che:

  • il C/P (cedente/prestatore) annoti la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l’operazione;
  • il C/C (cessionario/committente) annoti la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l’ha ricevuta.

Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

Esempi (tratti dalla guida in commento):

  1. il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;
  2. il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette al SDI il 6 ottobre 2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 del francese, è riportato l’imponibile di 200 euro e l’imposta di 44 euro;
  3. il fornitore francese il 3 novembre 2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020, una nota di credito dell’importo di 20 euro;
  4. conseguentemente, il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere al SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6 ottobre 2020, riportando un imponibile di -20 euro e un’imposta di -4,4 euro.



Presentazione nuovo piano formativo

Presentazione del piano formativo