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Collegamento registratori di cassa e POS

Confermando le anticipazioni fornite nelle scorse settimane, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il 5 marzo, il servizio web che consente di adempiere all’obbligo di collegamento tra i POS e i registratori telematici previsto dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015.

L’attivazione del servizio è stata segnalata dall’Agenzia stessa con un comunicato stampa.

A partire dal 5 marzo, dunque, accedendo all’area riservata nel portale Fatture e Corrispettivi e selezionando il servizio “Gestione collegamenti”, gli esercenti possono cominciare a comunicare gli abbinamenti tra i registratori telematici o Server RT e gli strumenti di pagamento elettronico (POS fisici o virtuali) già in uso al 1° gennaio, o attivati tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2026.

Per quelli attivati nel mese di febbraio, invece, occorrerà attendere il mese di aprile.

Si ricorda, infatti, che l’adempimento prevede tempistiche differenziate per la fase iniziale (cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 424470/2025).

Con riferimento ai POS per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento va effettuato entro 45 giorni dalla data di rilascio dell’apposito servizio web.

Calcolando i 45 giorni a partire dal 5 marzo, dunque, la prima scadenza è quella del 19 aprile, con slittamento al 20 aprile in quanto primo giorno non festivo successivo (si veda in tal senso il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate).

Con riferimento ai POS per i quali il contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, invece, l’abbinamento non potrà essere effettuato subito, essendo possibile:

  • a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento;
  • ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
I medesimi termini valgono per la comunicazione delle eventuali variazioni dei collegamenti già registrati.

Tali scadenze tengono conto dei tempi che occorrono all’Amministrazione finanziaria per ottenere dai prestatori dei servizi di pagamento (acquirer) le informazioni sugli strumenti utilizzati dagli operatori.

In sede di compilazione della procedura, quindi, occorre prestare attenzione al mese di riferimento della comunicazione. Ad esempio, nel comunicare i collegamenti per i POS attivi a gennaio, occorre considerare la situazione di tali strumenti e dei registratori nel mese di gennaio, anche se questa potrebbe essere diversa nel momento in cui la comunicazione viene effettuata (a marzo, infatti, il POS potrebbe essere utilizzato anche in abbinamento a un nuovo registratore).

A livello operativo, va poi segnalato che la procedura di collegamento presenta delle differenze a seconda del numero di registratori telematici di cui l’esercente è titolare.

Per chi utilizza fino a 5 registratori, il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale semplificata, che consente di visualizzare l’elenco delle matricole dei registratori e quello dei dati identificativi dei POS che risultano attivi sulla base delle informazioni trasmesse dagli acquirer.

Per gli esercenti che dispongono di oltre 5 dispositivi, il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale standard. In tal caso, trattandosi di un numero più rilevante di strumenti, sono disponibili funzioni di ricerca per individuare il registratore di riferimento e poi i POS da collegare.

Possibile il collegamento massivo

Infine, per gli esercenti che gestiscono un numero rilevante di RT e POS da collegare, è disponibile un servizio di collegamento massivo, ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di collegamento puntuale.

In quest’ultima ipotesi, l’esercente compila un file con tutti i dati dei POS e dei registratori da abbinare, sulla base di un modello predefinito scaricabile dal servizio web.

Per agevolare gli operatori, inoltre, il servizio consente di utilizzare un file precompilato con i dati dei POS di cui l’esercente risulta titolare, che può essere completato con i dati mancanti. Successivamente, tale documento verrà trasmesso tramite il servizio web, mediante una funzione di upload.

Occorre però evidenziare che la comunicazione massiva può essere utilizzata soltanto per effettuare il collegamento con gli strumenti di pagamento già presenti a sistema, sulla base delle informazioni comunicate degli operatori finanziari. Nel caso in cui, invece, sia necessario aggiungere manualmente uno o più POS, occorrerà utilizzare la procedura di collegamento puntuale.

(MF/ms)




Esclusioni dall’obbligo di comunicazione POS-RT

Le nuove regole sul collegamento tra POS e registratore telematico non si applicano a tutti i corrispettivi incassati con strumenti elettronici, ma solo a quelli per i quali esiste l’obbligo di certificazione tramite documento commerciale o tramite procedura web “Documento Commerciale on line”.

Restano fuori dal perimetro dell’obbligo:

  • i corrispettivi certificati tramite distributori automatici (vending machine);
  • i corrispettivi relativi alla cessione di carburante;
  • i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici;
  • i corrispettivi esonerati da memorizzazione elettronica e invio telematico (tabacchi e generi di monopolio, giochi, lotterie, alcuni generi a monopolio, talune vendite a distanza, ecc.), anche se incassati con POS.
In tutti questi casi, l’incasso tramite pagamento elettronico non fa sorgere di per sé l’obbligo di collegamento POS-RT, in assenza di certificazione mediante documento commerciale.

Casi misti: un solo POS per attività obbligate ed esonerate – La criticità principale, per la pratica quotidiana, riguarda gli esercenti che svolgono sia attività con obbligo di documento commerciale, sia attività esonerate, utilizzando lo stesso POS. In tale ipotesi, l’Amministrazione chiarisce che il POS deve comunque essere collegato al registratore telematico o alla procedura “Documento Commerciale on line”, perché è utilizzato anche per incassare corrispettivi che devono essere certificati. L’utilizzo del medesimo strumento di pagamento per operazioni esonerate (es. tabacchi, valori bollati, giochi) non fa venir meno l’obbligo di collegamento, che resta ancorato alla presenza di corrispettivi certificati con documento commerciale. POS dedicato ai soli corrispettivi esonerati – Diverso è il caso in cui l’esercente disponga di un POS utilizzato esclusivamente per operazioni esonerate dalla certificazione dei corrispettivi mediante documento commerciale (ad esempio, solo vendite di carburante o solo tabacchi/giochi). Per tale POS non sorge l’obbligo di collegamento con il registratore telematico, a condizione che l’esclusività di utilizzo sia dichiarata nella procedura web (“POS non collegati”) messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Una volta resa questa dichiarazione, il POS in questione non compare più tra quelli da collegare nella funzionalità, e l’operazione assume carattere irreversibile: il terminale non potrà essere successivamente impiegato, neppure in via occasionale, per incassare corrispettivi certificati con documento commerciale.

Attenzione ai comportamenti concludenti e alla facoltatività del documento commerciale – È espressamente precisato che, se il contribuente dichiara l’uso esclusivo del POS per operazioni esonerate, quel terminale non deve essere utilizzato, nemmeno saltuariamente, per incassi relativi a vendite certificate con documento commerciale. Vi è poi un ulteriore profilo delicato: l’esercente può scegliere volontariamente di emettere documento commerciale anche per corrispettivi esonerati (classico caso: tabaccaio che emette documento commerciale “N2 – operazioni non soggette” per i generi di monopolio). In questo scenario, i POS utilizzati per l’incasso elettronico di tali operazioni devono essere collegati, perché si rientra nella fattispecie dei corrispettivi memorizzati e trasmessi tramite RT o procedura web. Resta escluso dall’obbligo il caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante fattura: non essendovi RT o procedura di documento commerciale, manca lo strumento a cui collegare il POS e l’adempimento non sorge.

Esempio 1 – Tabaccheria con POS unico – Si consideri l’esercente A che gestisce una tabaccheria e utilizza un solo POS per incassare:

  • corrispettivi relativi a tabacchi, giochi, lotterie e altri generi esonerati dall’obbligo di documento commerciale;
  • corrispettivi relativi a vendite di beni soggetti a documento commerciale (ad esempio, penne, matite, articoli da regalo, caramelle).
In questo caso, nonostante la compresenza di corrispettivi esonerati, l’esercente è tenuto a registrare il collegamento tra il POS e il registratore telematico (o la procedura web) utilizzati per certificare i corrispettivi relativi alle vendite soggette a documento commerciale. Il fatto che il POS sia adoperato anche per operazioni esonerate non incide sull’obbligo: ciò che rileva è l’impiego del terminale, anche solo in parte, per incassare vendite per le quali viene emesso documento commerciale.

Esempio 2 – Distributore di carburante con due POS – L’esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza due POS:

  • un POS dedicato alle vendite certificate con documento commerciale (ad esempio prodotti accessori, snack, gadget, accessori per auto);
  • un POS utilizzato esclusivamente per le operazioni di rifornimento carburante, per le quali non è obbligatoria l’emissione del documento commerciale.
In tale configurazione, l’esercente è tenuto a collegare solo il POS utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale al registratore telematico, tramite la funzionalità “Gestione collegamenti” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il POS destinato esclusivamente ai pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve essere collegato, benché possa comparire nell’elenco degli strumenti di pagamento disponibili; l’esercente può dichiararne l’uso esclusivo per operazioni esonerate e, successivamente, il terminale non verrà più mostrato nell’elenco dei POS non collegati.

Profili di controllo e attenzione ai codici ATECO – L’Agenzia ha segnalato che gli eventuali scostamenti tra:

  • i dati delle transazioni elettroniche trasmessi dagli acquirer; e
  • i corrispettivi giornalieri per i quali risulta indicato l’incasso elettronico
saranno valutati anche alla luce del tipo di attività svolta dall’esercente e delle relative classificazioni ATECO. Diventa quindi essenziale che il contribuente verifichi, tramite il proprio “Cassetto fiscale” in area riservata, la correttezza dei codici ATECO comunicati e provveda tempestivamente ad aggiornarli, qualora non rispecchino più le attività effettivamente esercitate. Per il professionista, questo si traduce:
  • da un lato supporto nell’impostazione corretta dei collegamenti POS-RT (o nella gestione delle esclusioni e dei POS dedicati);
  • dall’altro, verifica periodica dell’allineamento tra modello organizzativo dell’impresa, codici ATECO e flussi di incassi elettronici, in un’ottica di prevenzione delle contestazioni.
In sintesi:

 

TIPOLOGIA DI VENDITE NUMERO DI POS E UTILIZZO OBBLIGO DI COLLEGAMENTO OPERAZIONI NEL PORTALE “FATTURE E CORRISPETTIVI”
Solo vendite certificate con documento commerciale 1 o più SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia delle fatture SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso delle fatture SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per l’incasso delle fatture, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite certificate con fattura 1 o più NO Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia dei corrispettivi esonerati SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso dei corrispettivi esonerati SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi esonerati, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite esonerate dalla certificazione dei corrispettivi 1 o più NO Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia delle vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più NO Nessuna.

(MF/ms)
 
 




Dichiarativi 2026 online le versioni definitive

Sono state pubblicate il 27 febbraio sul sito dell’Agenzia delle Entrate le versioni definitive dei dichiarativi 2026, relativi al periodo d’imposta 2025. Si tratta, nel dettaglio, dei modelli 730, 770, REDDITI, CNM e IRAP 2026. Sono stati inoltre approvati anche 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

Numerose le novità; ad esempio, con riguardo ai modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, si segnalano:

  • l’incremento a 5.000 euro del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa che possono essere detassate, in caso di distribuzione di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi;
  • le nuove misure di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (bonus e ulteriore detrazione);
  • l’incremento della percentuale di mance a cui è applicabile la detassazione e del limite reddituale di accesso;
  • l’esenzione fiscale, fino a 5.000 euro, per le somme corrisposte ai neoassunti a tempo indeterminato in relazione a fabbricati in locazione.
In relazione agli interventi “edilizi” per i quali competono agevolazioni fiscali, inoltre, i modelli dichiarativi tengono conto del fatto che per le spese sostenute nel 2025 per i lavori che danno diritto al superbonus (di cui all’art. 119 del DL 34/2020), salvo qualche eccezione, l’aliquota della detrazione scende al 65%, così come recepiscono l’allineamento delle aliquote per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e antisismici (c.d. “sismabonus”). Bonus casa, ecobonus e sismabonus, infatti, spettano nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025, che può elevarsi al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per quanto riguarda il modello REDDITI SC, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita la c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il solo 2025 e in presenza di determinate condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% (art. 1 commi 436 – 444 della L. 207/2024).

Recepite altresì le disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2025 in merito al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, all’applicazione del principio di derivazione rafforzata da parte delle micro imprese e al regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili (artt. 10 e 11 del DLgs. 192/2024). In particolare, tra le fattispecie cui si applica tale regime, nei quadri RQ e RV vengono riportate le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili.

Dal 2025, poi, la deducibilità delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC) sostenute in Italia e di quelle di rappresentanza (ovunque sostenute) deve essere vagliata alla luce degli obblighi di tracciabilità dei versamenti introdotti dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e dal DL 84/2025. Analoghi obblighi si applicano agli esercenti arti e professioni.

Ulteriori novità riguardano la liquidazione volontaria. Apposite caselle nel Frontespizio vanno a contrassegnare le liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025; per queste ultime, è altresì gestito il complesso sistema di carry-back delle perdite fiscali, che consente di rideterminare con dichiarazioni integrative il reddito del periodo precedente di liquidazione.

Sono stati altresì integrati il quadro RQ, al fine di rendicontare l’affrancamento delle riserve operato sfruttando la proroga disposta dall’art. 1 commi 44-45 della L. 199/2025, e il quadro RS, con un nuovo prospetto in cui viene dichiarato il possesso della documentazione atta a consentire la disapplicazione delle sanzioni per i disallineamenti da ibridi.

Altre novità relative al quadro RF (quali gli iper-ammortamenti e le modifiche al regime di rateizzazione delle plusvalenze) riguardano, invece, i soli soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2026 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2026 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il presente modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2026 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione straordinaria).

Gli stessi soggetti, ricorrendone i presupposti, dichiareranno nel nuovo prospetto del quadro RS le informazioni relative alle cessioni di azioni proprie, alla deduzione di oneri connessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, operazioni per le quali l’art. 1 commi 131 e 132 della L. 199/2025 ha previsto deroghe al regime fiscale ordinario per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Infine, nel quadro RE dei modelli REDDITI SP e PF sono state recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi spese e del costo di acquisto della clientela, introdotte dal DLgs. 192/2024, la cui decorrenza era stata differita al periodo d’imposta 2025.
 

(MF/ms)




Rappresentanti fiscali: attivo il servizio di verifica dell’Agenzia delle Entrate

Dal 25 febbraio 2026 è attivo sul portale dell’Agenzia delle Entrate, il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti – anche stabiliti in Paesi extra-UE – per adempiere gli adempimenti IVA relativi a operazioni rilevanti nel territorio italiano.

Ciò in linea con la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 13/2024 (art. 4, comma 1, lettera a)).

In particolare, il nuovo servizio consente di riscontrare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi e prestato la garanzia, laddove prevista.

L’intervento legislativo del D.Lgs. n. 13/2024, integrando l’art. 17 del Decreto IVA, ha infatti disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.

Il Mef con Decreto 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata.

I provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente:

  • per la prestazione della garanzia dell’art. 35, comma 7-quater del Decreto IVA da parte dei soggetti rappresentati;
  • per l’attestazione dei requisiti soggettivi e per la prestazione della garanzia da parte dei rappresentanti.
Sui requisiti, per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale, occorre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto Mef n. 164/1999, e presentare – come anticipato – la garanzia prevista dall’art. 17 modificato del Decreto IVA, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.

Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita IVA ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:

  • il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
  • il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.
La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.

Se in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività è richiesta anche l’inclusione nell’archivio VIES, il soggetto non residente, non stabilito in Paesi UE/SEE, dovrà presentare – presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante fiscale – la garanzia prevista dall’art. 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 aprile 2025, prot. n. 178713.

In sintesi, il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.
 

(MF/ms)




Anagrafe dei rapporti finanziari: le comunicazioni per la gestione delle holding di partecipazione

Uno degli adempimenti connessi alla gestione delle holding di partecipazione riguarda le comunicazioni da inviare all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari

L’art. 10, comma 10, D.Lgs. n. 141/2010, ha espressamente incluso tra i soggetti obbligati anche le società di partecipazione non finanziaria, superando definitivamente l’impostazione che circoscriveva l’adempimento ai soli intermediari finanziari in senso stretto. La disposizione impone a tali soggetti l’effettuazione di 2 distinte tipologie di comunicazioni:  

  • una comunicazione periodica, con cadenza mensile, avente a oggetto i rapporti di natura finanziaria intrattenuti con le controparti, e; 
  • una comunicazione annuale integrativa, concernente i saldi, al 31 dicembre, di specifiche categorie di rapporti. 

L’obbligo prescinde dalla forma giuridica adottata, risultando pertanto applicabile anche alle holding costituite in forma di società di persone o di società semplice, laddove ricorrano i presupposti sostanziali richiesti dalla norma. 

La prima questione da affrontare concerne l’individuazione del momento a partire dal quale sorge l’obbligo comunicativo, diverso a seconda che la società di partecipazione non finanziaria sia qualificabile come holding “statica” oppure “dinamica”

Le prime, generalmente identificate dal codice ATECO 64.21.00 (attività delle società di partecipazione), si limitano alla detenzione di partecipazioni, senza svolgere attività ulteriori nei confronti delle partecipate. Le seconde, invece, oltre alla funzione di investimento, esercitano attività di direzione e coordinamento, forniscono servizi accentrati (amministrativi, finanziari, di pianificazione strategica) e di norma assumono come codice ATECO il 70.10.00 (attività di sedi centrali). 

La distinzione non assume rilievo meramente descrittivo, ma incide direttamente sulla decorrenza dell’obbligo di comunicazione. 

Per le holding statiche l’adempimento sorge dalla data di costituzione, in quanto l’attività tipica è intrinsecamente riconducibile alla gestione di rapporti di natura finanziaria

Per le holding dinamiche, invece, la decorrenza è ancorata all’approvazione del bilancio dal quale deve emergere la prevalenza dell’attività finanziaria esercitata, circostanza che si verifica quando le immobilizzazioni di natura finanziaria sono pari almeno al 50% dell’attivo di bilancio. 

Sotto il profilo oggettivo, l’obbligo comunicativo riguarda tutti i rapporti di natura finanziaria intrattenuti dalla holding (il cui elenco completo è contenuto nell’Allegato n. 2 al Provvedimento n. 13352/E/2016) e le operazioni extra-conto, ovvero quelle poste in essere con una controparte con la quale non sussiste un rapporto di tipo continuativo. 

Una volta identificato cosa va comunicato e da quando, il passo successivo è capire come farlo. 

Preliminarmente è necessario che la holding si accrediti al SID (Sistema di Interscambio Dati) e comunichi la propria PEC al REI (Registro Elettronico Indirizzi) entro 30 giorni dalla data di costituzione (nel caso delle holding pure) o dalla data dell’approvazione del bilancio in cui si verifica la prevalenza dell’attività finanziaria (per le holding dinamiche). 

Si ricorda che, per quanto riguarda il SID, è direttamente la società a doversi accreditare, generare il proprio ambiente di sicurezza e ottenere il certificato triennale, non potendosi avvalere di un intermediario abilitato

Il passaggio successivo riguarda il primo invio periodico che deve ricomprendere tutti i rapporti di natura finanziaria in essere. 

Successivamente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, vanno comunicate solo le variazioni intervenute (tipicamente le aperture di nuovi rapporti o le chiusure di quelli in essere) nel mese precedente e le eventuali operazioni extra-conto. 

Sulla base dei dati inviati, annualmente la holding riceverà a mezzo PEC la fotografia di consistenza che contiene l’elenco dei rapporti finanziari in corso alla data del 30 settembre dell’anno in corso

Questo documento permette agli operatori finanziari di verificare i dati comunicati ed eventualmente inviare delle comunicazioni di rettifica. 

Oltre agli invii mensili, la normativa prevede poi una comunicazione integrativa annuale, da trasmettere entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, contenente i saldi al 31 dicembre dei rapporti di cash-pooling e delle operazioni extra-conto. 

In assenza di questa tipologia di operazioni la comunicazione integrativa non dovrà essere inviata

Sia le comunicazioni mensili che quella annuale non possono essere inviate da un intermediario, il quale potrà offrire supporto nella generazione dei file, ma questi poi dovranno essere inviati direttamente dalla holding via PEC all’indirizzo PEC: sid1@pcertagenziaentrate.it. 

Un ultimo aspetto da affrontare riguarda le sanzioni previste nel caso di mancato o errato invio delle comunicazioni. 

La violazione degli obblighi relativi all’invio delle comunicazioni mensili è punita, ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997, con una sanzione amministrativa che va da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro che può essere ridotta alla metà se la trasmissione del file corretto avviene entro 15 giorni. 

Se l’errore riguarda invece la comunicazione integrativa, le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997, e vanno da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro
 
(MF/ms)




Avvisi bonari: l’impatto dei relativi versamenti ai fini dell’emissione del DURC per le imprese appaltatrici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 63 del 3 marzo 2026, ha fornito indicazioni ai fini del rilascio del DURF, affermando che rientrano nel calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi anche i versamenti effettuati a seguito di avviso bonario, seppur a determinate condizioni.

La questione riguarda il DURF, il documento che attesta il possesso dei requisiti per la disapplicazione degli obblighi posti a carico delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, la cui disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 17-bis del DLgs. 241/97.

In base a quanto previsto al comma 5 lett. a), le imprese comunicano al committente, allegando il relativo certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (DURF), la sussistenza cumulativa, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza di versamento, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • avere eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione; a tali fini non rilevano i piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza.

È importante, al riguardo, chiarire quali elementi possono essere ricompresi nella soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi.

In passato l’Agenzia, mediante la ris. 22 settembre 2020 n. 53, aveva chiarito che, a tali fini, vanno computati fra i versamenti anche l’IVA relativa alle operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72) o dell’inversione contabile (art. 17 del DPR 633/72), l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73 comma 3 del DPR 633/72) e l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, i quali provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR).

Al contrario, le operazioni oggettivamente non imponibili IVA, come i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ex art. 9 del DPR 633/72, non rilevano ai fini del calcolo della soglia (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29 aprile 2025 n. 123).

Il quesito posto alla base dell’interpello n. 63/2026 prende le mosse da una richiesta effettuata da una società che, dovendo ottenere il DURF per lavorare con committenti pubblici e privati, chiedeva se potesse ricomprendere nel calcolo dei “complessivi versamenti registrati nel conto fiscale” anche i pagamenti effettuati tramite modello F24 a seguito di avvisi bonari per controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Secondo l’istante, i versamenti derivanti da avvisi bonari devono essere inclusi nel conteggio, quantomeno per la parte riferibile all’imposta, quindi al netto di sanzioni e interessi. Si tratterebbe, infatti, di somme che estinguono un debito di imposta che, anche se emerse a seguito di controlli, si riferiscono a tributi dovuti in sede di dichiarazione.

Rileva la data di effettuazione del pagamento

L’Agenzia, nel richiamare il quadro normativo e i chiarimenti già forniti con la circolare n. 1 del 12 febbraio 2020, conferma una lettura favorevole.

Nel documento viene messo in evidenza che i versamenti effettuati tramite F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 attestano la volontà del contribuente di adempiere ai propri obblighi tributari.

Di conseguenza, essi possono legittimamente concorrere nel calcolo della soglia del 10%, a condizione però che siano stati eseguiti nel triennio rilevante, ossia nel periodo compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui si riferiscono gli ultimi tre modelli dichiarativi presentati.
 
(MF/ms)




Convenzione UNI – CONFAPI

Si comunica che anche per l’anno 2026 è stata rinnovata la  tra UNI e CONFAPI per rendere più accessibili e diffuse le norme tecniche per le PMI.

La convenzione prevede le seguenti agevolazioni:

  • Lo sconto del 15% sull’acquisto delle singole norme UNI – formato cartaceo o elettronico – i corsi e i servizi info-formativi UNITRAIN.
  • L’abbonamento annuale per la consultazione on line:
           € 200,00 + Iva Raccolta Completa norme UNI per aziende con meno di 50 dipendenti.

          € 300,00 + Iva Raccolta Completa norme UNI per aziende con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni di Euro

          € 140 € + Iva 22% per la consultazione delle norme UNI citate nelle Norme Tecniche delle Costruzioni, con la possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario di Euro 15,00, più iva come di legge, per singola norma. L’elenco delle norme comprese è disponibile nella pagina di acquisto.

Le imprese che intendono usufruire delle condizioni agevolate devono inviare all’Associazione Territoriale di appartenenza il presente modulo compilato in ogni sua parte.

L’Associazione Territoriale, previa verifica della sussistenza delle condizioni vincolanti (iscrizione all’associazione e regolarità dei versamenti contributivi) , inoltrerà la richiesta validata a UNI.

UNI fornirà direttamente all’impresa interessata tutte le informazioni necessarie per registrarsi e completare l’adesione per acquistare on-line le norme o il servizio di abbonamento direttamente nello store UNI a mezzo carta di credito accettando il documento “Licenza d’uso dei Prodotti Digitali” e le “Condizioni Generali di Contratto per il Servizio di Vendita e fornitura dei Prodotti.”
 

L’accesso – riservato al cliente e inteso solo per uso interno – avviene tramite specifiche login e password personali non cedibili. Ogni combinazione di login e password dà diritto a un solo accesso contemporaneo alla banca dati delle norme.
Sono consultabili tutte le norme UNI, i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite). L’aggiornamento delle norme avviene in continuo.
La consultazione può avvenire 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tramite collegamento ad internet.
L’abbonamento dà diritto alla consultazione dei testi integrali delle norme, non al download dei file né alla stampa.
Il servizio di consultazione decorre dalla data di attivazione e resta attivo per 12 mesi.

(MS/ms)




Le criticità che rallentano l’accesso all’iperammortamento

Ormai sono passati quasi 2 mesi dalla entrata in vigore dell’art. 1, commi 427 ss., Legge n. 199/2025, dedicato alla agevolazione fiscale dell’iperammortamento e ancora diverse criticità frenano l’accesso a questa misura di favore, complice anche un certo ritardo nella emanazione dei decreti attuativi che avrebbero dovuto regolamentare gli acquisti di beni strumentali attinti dagli elenchi IV e V allegati alla citata Legge di bilancio 2026.

Gli investimenti dei primi mesi 2026

Un primo aspetto da chiarire attiene ai beni strumentali, che presentano le caratteristiche oggettive richieste dal Legislatore, consegnati già nei primi giorni del 2026.
Infatti, sul punto è chiara la previsione di cui al comma 430, del succitato art. 1, Legge n. 199/2025, che prevede l’obbligo, per accedere al beneficio dell’iperammortamento, di trasmettere al GSE apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Il successivo comma 433 statuisce che, con decreto da emanarsi entro 30 gg dall’entrata in vigore delle Legge di bilancio (quindi termine oggi ampiamente scaduto), sono stabilite le modalità attuative con particolare riguardo alle modalità di accesso al beneficio, quindi il contenuto delle comunicazioni e della eventuale ulteriore documentazione da produrre al fine di fruire legittimamente del bonus dell’iperammortamento. Ebbene, di tale decreto, per ciò che è trapelato in via ufficiosa, si sa solo che sarebbero previste 3 comunicazioni, necessarie per attivare l’agevolazione:

  1. comunicazione preventiva;
  2. comunicazione di aver provveduto al versamento dell’acconto entro 60 gg dalla prima comunicazione;
  3. Comunicazione di conclusione dell’investimento.
Ma come comportarsi oggi, avendo già eseguito l’investimento, che legittimamente poteva realizzarsi già dal 1° gennaio 2026, e non avendo potuto inviare alcuna comunicazione preventiva?

A parere di chi scrive, dovrebbe essere chiaro che il Decreto prevederà una sorta di procedura di sanatoria ex post rispetto agli investimenti già eseguiti, poiché diversamente si violerebbe il chiaro contenuto temporale del comma 427, che individua nel periodo 1 gennaio 2026/30 settembre 2028 il lasso di tempo nel quale eseguire l’investimento. Ora, siccome il concetto di effettuazione dell’investimento è mutuato dall’art. 109, TUIR, in materia di competenza, ne risulta che l’investimento è correttamente effettuato al momento della consegna del bene; momento che, appunto, potrebbe già essersi realizzato prima dell’emanazione del decreto attuativo. Nell’ipotesi che nulla sia prevista al riguardo nel emanando decreto attuativo, non resterebbe che “ritardare” il momento di effettuazione dell’investimento tramite clausole contrattuale che rimandino l’efficacia traslativa della vendita del bene a un momento successivo alla consegna (ad esempio, clausole di periodo di prova, collaudi posti come conditio sine qua non per l’efficacia della cessione, ecc. ecc.).

Gli investimenti prenotati nel 2025

Altro tema da chiarire, è il rapporto tra investimenti “prenotati” entro il 2025 con il versamento dell’acconto al fornitore, accettazione dell’ordine da parte di quest’ultimo, e consegna del bene che avvenga entro il 30 giugno 2026. Per tali beni, il comma 431 della più volte citata Legge di bilancio 2026, nega l’accesso all’iperammortamento, poiché tale beneficio si sommerebbe al credito d’imposta spettante ex art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024; norma che ha posticipato l’effetto del credito d’imposta che in origine doveva cessare al 31 dicembre 2025rectius, essere assegnato per l’ultima volta agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025. Sul punto, si registra una convergenza interpretativa di tutti i commentatori, nel senso che l’alternativa tra le 2 norme non deve essere letta in senso formale, bensì sostanziale. Pertanto, preso atto che già da primi giorni di novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento dei fondi disponibilI per assegnare il credito d’imposta, l’impresa che pure ha avviato la procedura di prenotazione, non riceverà alcun beneficio, il che porta a dire che la stessa impresa non fruirà della agevolazione prevista dalla succitata Legge n. 207/2024. Ma se non fruirà sostanzialmente del beneficio fiscale, perché dovrebbe essere esclusa dall’iperammortamento solo per il fatto che ha avviato la procedura di prenotazione? Da qui la risposta unanime che va nella direzione di accordare il beneficio dell’iperammortamento a chi ha pagato l’acconto del 20% e ha visto consegnato il bene entro il 30 giugno 2026. È evidente, data la delicatezza del tema, che una conferma in questa direzione è fortemente attesa dagli operatori del settore.
Iperammortamento e riflessi sul bilancio di esercizio

Un terzo tema che interessa le imprese, forse con meno urgenza rispetto ai primi 2 aspetti prima esaminati, ma ugualmente rilevante, è quella della corretta contabilizzazione bilancistica dell’iperammortamento. In modo particolare, visto che non siamo di fronte a una specifica posta dell’attivo (come si aveva con la procedura del credito d’imposta) si pone il quesito di quale sia l’impatto della variazione diminutiva che potrebbe azzerare del tutto l’imposta dovuta, o generare addirittura una perdita fiscale da riportare a nuovo.

Una prima questione attiene al dubbio in merito alla necessità o meno di stanziare le imposte differite. Ricordiamo che, a mente del principio contabile OIC 25, le imposte differite vanno iscritte quando si genera una differenza temporanea (deducibile o imponibile) tra la rappresentazione civilistica di una certa operazione e quella fiscale. Per quanto attiene agli ammortamenti dei cespiti oggetto di agevolazione, la deduzione della quota annua che transita a Conto economico non subisce variazioni nel tempo, mentre l’ulteriore quota deducibile in via extracontabile (iperammortamento) rappresenta una variazione diminutiva perenne non temporanea. Anche nell’ipotesi in cui il bene fosse ceduto durante il periodo di ammortamentonon avremmo un recupero della deduzione fruita (il che, se fosse prevedibile con forte probabilità, porrebbe il tema delle imposte differite,) bensì il blocco della fruizione da quel momento in poi. L’assenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e quello fiscale rende non dovuta l’iscrizione di imposte differite. Semmai bisognerebbe valutare il caso della perdita fiscale provocata (anche, o addirittura in caso estremo, solo) dalle variazioni diminutive da iperammortamento. Ebbene, in tal caso, vi sarà la possibilità di stanziare le imposte anticipate, laddove sia rispettato il presupposto di cui al par. 49 del citato OIC 25, cioè sussista la ragionevole certezza di recuperare le perdite con imponibili da realizzarsi in un lasso temporale non indefinito.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2026

A partire dal 2 marzo, e fino al 1° aprile 2026, è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2026.

Con un avviso del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria del 24 febbraio, è stato infatti annunciato che, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2026 coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.

Inoltre, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata comunicazione per l’accesso.

In linea generale, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022.

Per accedere al bonus pubblicità 2026, come per gli anni precedenti, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

La domanda va inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, in alcune FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità). Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e a esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027

Salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Posto che l’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
 

(MF/ms)




Istat indice gennaio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8% (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,6 % e + 1,65 %.

(MP/am)