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Prova della cessione Intra anche con dichiarazione dell’acquirente

Con la risposta n. 141/2021 del 3 marzo, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in merito alle modalità di prova del trasporto o spedizione dei beni dall’Italia in un altro Stato membro, in occasione di una cessione intra-Ue di beni mobili, confermando i precedenti orientamenti.

Nel caso esaminato, il trasporto dei beni all’estero è effettuato secondo diverse modalità: talvolta è a cura della società cedente (o di un terzo per suo conto), altre volte è a cura dei cessionari Ue (o di terzi per loro conto).

A sostegno dell’applicazione del regime di non imponibilità, di cui all’art. 41 comma 1 del DL 331/93 all’operazione di cui trattasi, la società cedente ha implementato una procedura di conservazione della documentazione contabile e fiscale finalizzata ad attestare l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia a un altro Stato membro mediante il seguente set documentale:

  • fattura di vendita emessa nei confronti del cliente Ue;
  • elenchi riepilogativi recanti le cessioni intraunionali effettuate;
  • rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
  • copia del contratto o dell’ordine/conferma di vendita o di acquisto dai quali risultino gli impegni assunti con il cliente o gli accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;
  • DDT emesso dal cedente italiano con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato dal trasportatore per presa in carico della merce;
  • documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.
La descritta procedura si applica a prescindere dalla circostanza che il trasporto sia curato dal cedente nazionale o dal cessionario Ue (o da terzi per loro conto), con l’unica accortezza di conservare, nel primo caso, anche la fattura del vettore incaricato della consegna e la documentazione comprovante il pagamento del corrispettivo pattuito per il trasporto delle merci.
Inoltre, considerata la difficoltà nel recupero del CMR firmato anche dal destinatario dei beni, per avvenuta ricezione degli stessi, è stata implementata una particolare procedura di attestazione da parte del cessionario che confermi l’avvenuta ricezione della merce nello Stato membro di destinazione.
Detta attestazione, controfirmata e timbrata dal cessionario, reca tra l’altro: l’identificativo e il numero di partita IVA del cessionario; il numero della fattura di vendita, oltre che la data e l’importo della stessa, l’indicazione del peso del materiale ricevuto, nonché una specifica dichiarazione del cliente il quale “conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura”.

La società istante ha chiesto conferma della liceità della procedura in considerazione delle disposizioni dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, efficaci dal 1° gennaio 2020, che hanno uniformato le regole in materia di prova dell’avvenuto trasporto in relazione alle cessioni intra-Ue, introducendo una presunzione relativa.
L’Agenzia delle Entrate, conferma quanto espresso con la circolare n. 12 del 12 maggio 2020, ossia che può continuare ad applicarsi la prassi nazionale emanata anteriormente alle norme regolamentari unionali, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione contenuta in queste ultime disposizioni.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello n. 100/2019, richiamando la precedente ris. n. 19/2013, già aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” (EXW), dell’utilizzo del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione, secondo l’Agenzia, devono essere “conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat”.

Si rammenta che, facendo riferimento alla prassi nazionale emanata in materia, ai fini di provare l’avvenuto trasporto in un altro Stato membro, resta ferma la valutazione, caso per caso, da parte dell’Amministrazione finanziaria.
(MF/ms)
 




Webinar “Novità fiscali e adempimenti” del 4 marzo 2021: ecco le slide

Si allegano le slide utilizzate durante il webinar "Novità fiscali e adempimenti" tenutosi giovedì 4 marzo 2021.

Relatore dell'incontro Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco.

(SG/sg)




Slitta al 30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Ancora una proroga per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In attesa della decisiva interlocuzione con l’Autorità Garante per la definizione delle necessarie misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 56618, pubblicato domenica 28 febbraio, dispone che l’adesione al servizio che consente la consultazione e l’acquisizione delle e-fatture e dei loro duplicati informatici possa essere effettuata entro il 30 giugno 2021.
Viene scongiurata, quindi, la cancellazione dei file per i soggetti che non avessero manifestato la volontà di aderire al servizio entro il 28 febbraio. Secondo quanto previsto dai precedenti provvedimenti emanati dall’Agenzia e come riportato sul portale “Fatture e Corrispettivi”, in assenza di adesione entro detto termine, la stessa Agenzia avrebbe proceduto ad eliminare le fatture elettroniche “memorizzate durante il periodo transitorio”, mantenendo i soli “dati fattura” – id est i dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del DPR 633/72, ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione (di cui all’art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72) – “per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato”, fino a che non fossero decorsi i termini per gli eventuali accertamenti o definiti gli eventuali giudizi.
Per comprendere le ragioni dell’ennesima proroga, occorre rammentare che l’art. 14 del DL 124/2019, modificando l’art. 1 del DLgs. 127/2015, ha disposto che i file delle fatture elettroniche trasmessi mediante SdI debbano essere memorizzati, nella loro interezza (ivi compresi, quindi, i dati “descrittivi”), “fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi”, per essere utilizzati:
– dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria;
– dalla stessa Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
La norma prevede, altresì, che, sentito il parere dell’Autorità Garante, siano adottate “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza”.
In questi mesi, tuttavia, lo stesso Garante ha espresso parere negativo in ordine alla memorizzazione integrale dei file XML, sostenendo che anche qualora venissero assicurati “elevati livelli di sicurezza e accessi selettivi”, essa risulterebbe “sproporzionata in uno stato democratico, per quantità e qualità delle informazioni oggetto di trattamento, rispetto al perseguimento del legittimo obiettivo di interesse pubblico di contrasto all’evasione fiscale perseguito”.
Con provvedimento 7 agosto 2020 n. 151 l’Autorità, in ragione della necessità di individuare un preciso e certo “dies ad quem” entro il quale avrebbe dovuto avvenire la cancellazione dei file nell’ipotesi in cui l’operatore avesse deciso di non aderire, aveva richiesto che il differimento del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle e-fatture, non fosse successivo alla data del 1° marzo 2021.
Tuttavia, come si legge nel provvedimento è, allo stato attuale, ancora attesa un’interlocuzione con il Garante per la definizione delle misure di garanzia che consentirebbero la memorizzazione integrale dei file come richiesto dall’art. 14 del DL 124/2019 e, per questo motivo, si è resa necessaria l’ulteriore proroga.
Lo slittamento potrebbe agevolare, in qualche misura, i soggetti che hanno aderito al servizio gratuito di conservazione delle fatture offerto dall’Agenzia delle Entrate (distinto e indipendente da quello di consultazione), che devono ancora effettuare l’upload delle fatture la cui data di emissione è coincidente o antecedente rispetto alla data di adesione al servizio.
Chi volesse, ad esempio, reperire i duplicati di file transitati dal SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019, potrebbe, quindi, approfittare della proroga.

(MF/ms)




Start-up e Pmi innovative, detrazione Irpef del 50% per gli investitori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2021 il decreto attuativo Mise (D.M. 28 dicembre 2020) relativo alla nuova agevolazione in regime “de minimis” che attua gli incentivi previsti dal Decreto “Rilancio” per chi investe in start-up e PMI innovative (D.L. n. 34/2020, art. 38, comma 7). L’importo massimo dell’investimento detraibile è fissato a 100.000 euro per periodo d’imposta, che sale a 300.000 euro per chi investe in PMI innovative.(MF/ms)

SOMMARIO:

  • AMBITO DI APPLICAZIONE
  • IMPRESA BENEFICIARIA
  • AGEVOLAZIONE FISCALE
  • INVESTIMENTO AGEVOLATO
  • PROCEDURA DI PRESENTAZIONE
  • CONDIZIONI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE
  • EFFICACIA
Vedi istruzioni in allegato.

(MF/ms)




Modelli Intra per acquisti dal Regno Unito a fine 2020: nessuna sanzione

L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con due FAQ pubblicate nella sezione “Intrastat” del proprio sito, ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti rispetto alle operazioni con controparti del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate nel gennaio 2021.
Si ricorda che a partire dal 2021, per effetto della Brexit, il Regno Unito è divenuto un Paese terzo, ma le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2020 mantengono la natura intracomunitaria.
La prima risposta concerne l’esposizione negli elenchi INTRASTAT dei servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021.
Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’operazione è da riepilogare negli elenchi INTRA acquisti riferiti al mese di dicembre 2020 (o all’ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale).
Nei modelli non è, peraltro, richiesta l’indicazione della data della fattura.
Inoltre, l’Amministrazione precisa che, per operazioni di questo tipo, considerata l’incertezza della compilazione, un’eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l’applicazione di sanzioni.
Sono, in ogni caso, esonerati dalla presentazione degli elenchi riferiti ai servizi ricevuti i soggetti passivi che, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano realizzato un ammontare totale trimestrale di acquisti inferiore a 100.000 euro.
La seconda risposta, di tenore analogo, concerne l’indicazione negli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021.
Un’operazione di questo tipo è da riepilogare nei modelli INTRA riferiti al mese di dicembre 2020 (o all’ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale). In linea generale, tutti gli acquisti di beni che siano arrivati in Italia nell’anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno.
Sono esonerati i soggetti passivi che abbiano effettuato acquisti di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.
Anche in questo secondo caso, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli chiarisce che non sono previste sanzioni nel caso in cui i modelli siano presentati tardivamente.
La presentazione degli elenchi INTRA resta dovuta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali con l’Irlanda del Nord.
A tale riguardo, la determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha recepito le novità della direttiva 1756/2020/Ue, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso “XI”.
Nessuna modifica per l’esterometro a seguito della Brexit
Pur in assenza di chiarimenti specifici sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria, è da ricordare che le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con controparti stabilite nel Regno Unito continuano a dover essere riportate nel c.d. “esterometro”, anche successivamente al 1° gennaio 2021.
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, prescinde, infatti, dallo status comunitario o meno della controparte.
(MF/ms)




Al via l’uso del credito “Ricerca, sviluppo e innovazione” con i codici tributo

Con la risoluzione n. 13 del 1° marzo, l’Agenzia delle Entrata ha istituito i codici tributo “6938”, 6939” e “6940” per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla L. 178/2020, nonché di quello specifico maggiorato per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei territori colpiti dal sisma.
L’art. 1, comma 198 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. a) della L. 30 dicembre 2020 n. 178, dispone che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2020-2022 per i soggetti “solari”), per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
Il successivo comma 204 ha disposto che il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Si ricorda che l’utilizzo del credito d’imposta è comunque subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile previsti dall’art. 1 comma 205 della L. 160/2019. In altri termini, l’utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, § 3.1, ancorché con riferimento al precedente credito ricerca e sviluppo).
Al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.
L’art. 244 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito ha inoltre stabilito che, al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200 della L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:
  • al 25% per le grandi imprese;
  • al 35% per le medie imprese;
  • al 45% per le piccole imprese.
La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata inoltre riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022 dall’art. 1, comma 185, della L. 178/2020.
Tanto premesso, al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
È stato inoltre istituito il codice tributo “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Codici da utilizzare solo per l’incremento dell’aliquota
La risoluzione precisa che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo (“6938”, “6939”, “6940”) devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”).
Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”. (MF/ms)
 



Fatture elettroniche 2019: ancora pochi giorni per la conservazione

Secondo quanto stabilito dall’art. 39 del DPR 633/72, le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD).
L’adempimento risulta particolarmente rilevante in considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vige l’obbligo pressoché generalizzato di emissione delle e-fatture mediante Sistema di Interscambio con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Considerato che il processo di conservazione dei documenti elettronici deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono e che le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020, le fatture elettroniche emesse e ricevute via SdI nel 2019 dovranno essere portate in conservazione entro il 10 marzo 2021.
La disciplina della conservazione sostitutiva trova sempre applicazione con riferimento alle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e nei confronti di soggetti privati (B2B e B2C). L’obbligo opera tanto per il cedente o prestatore emittente, quanto per il cessionario o committente, soggetto passivo, destinatario della e-fattura. Occorre, tuttavia, rammentare che devono ritenersi comunque esclusi dall’adempimento, relativamente ai documenti elettronici ricevuti, i soggetti aderenti al regime forfetario (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019 n. 110).
In virtù di quanto stabilito dall’art. 3 del DM 17 giugno 2014, i documenti informatici devono essere conservati in modo da rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del DLgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.
Il procedimento deve prevedere l’apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione, e, come già ricordato, deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, intendendosi tale, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014).
I soggetti passivi cedenti/prestatori e cessionari/committenti possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute via SdI utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
A tal fine sarà necessario accedere alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e selezionare il link “Fatturazione elettronica e Conservazione”. Scegliendo l’opzione “Accedi alla sezione conservazione”, si aprirà una pagina attraverso la quale sarà possibile attivare il servizio. Dal giorno successivo all’attivazione tutte le fatture elettroniche e le note di variazione emesse e ricevute mediante SdI saranno portate automaticamente in conservazione.
Ne consegue il fatto che il sistema non conserva automaticamente le fatture elettroniche la cui data di emissione è coincidente o antecedente rispetto alla data di adesione al servizio di conservazione. Esse devono quindi essere volontariamente portate in conservazione dall’operatore (cedente/prestatore o cessionario/committente), mediante upload dei singoli file nell’apposita sezione dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Quanto ai profili sanzionatori, è opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 471/97, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni i documenti previsti dalla normativa IVA.

(MF/ms)




Dal 1 marzo comunicazioni per l’accesso al “Bonus pubblicità 2021”

Dal 1 al 31 marzo 2021 occorre presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con riferimento a tali investimenti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, sussiste un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-tv); ciò si evince anche dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, che sono state aggiornate tenendo conto delle nuove disposizioni.

L’art. 1, comma 608 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (introducendo il nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis del DL 50/2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.
Solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, le istruzioni precisano che si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato art. 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.
Sono quindi previste specifiche istruzioni con riferimento ai dati da indicare in merito al credito 2021 e 2022. In particolare, secondo le istruzioni:

  • in colonna 2 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento sulla “stampa”;
  • la colonna 3, relativa agli investimenti effettuati nell’anno precedente sulla “stampa”, non va compilata;
  • in colonna 6 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”;
  • in colonna 7 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno precedente sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”.
Le altre colonne sono compilate automaticamente dall’applicazione web.
Viene inoltre precisato che per gli investimenti indicati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali”, l’applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell’incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell’1%.
Secondo le istruzioni, il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “stampa”, esposto nella colonna 5, è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento (2021 o 2022).
Il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “emittenti televisive e radiofoniche locali”, esposto nella colonna 9, è determinato nella misura del 75% dell’ammontare dell’incremento (colonna 8).
Il credito d’imposta complessivo è quindi determinato sommando i due crediti d’imposta calcolati come sopra indicato.

Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2022
Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti, che dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 per gli investimenti 2021, le istruzioni precisano che tale dichiarazione è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

(MF/ms)




Valute estere gennaio 2021

 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall' Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2021 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161,3856
Peso Argentino 104,4801
Dollaro Australiano 1,5764
Real Brasiliano 6,5102
Dollaro Canadese 1,5494
Corona Ceca 26,1407
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,873
Corona Danese 7,4387
Yen Giapponese 126,308
Rupia Indiana 88,9936
Corona Norvegese 10,3661
Dollaro Neozelandese 1,6924
Zloty Polacco 4,5333
Lira Sterlina 0,89267
Leu Rumeno 4,8732
Rublo Russo 90,5697
Dollaro USA 1,2171
Rand Sud Africa 18,4295
Corona Svedese 10,0952
Franco Svizzero 1,0794
Dinaro Tunisino 3,2832
Hryvnia Ucraina 34,319
Forint Ungherese 359,194
 

 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Istat gennaio 2021: canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 0.2% (variazione annuale) e a + 0,7% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,150% e + 0,525%.

(MP/bd)