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Investimenti in beni strumentali: Sabatini e credito di imposta al bivio delle date

Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali possono usufruire nell’anno 2021 di agevolazioni in alcuni casi cumulabili, come ad esempio, il credito di imposta disciplinato dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020 e il contributo beni strumentali (Nuova Sabatini) che fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Le due agevolazioni hanno però regole attuative differenti.

Per quanto riguarda la Nuova Sabatini si evidenzia che l’erogazione del contributo avviene su richiesta in unica soluzione (anziché in 5 anni) a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 95, L. 178/2020) ha infatti previsto che il contributo di cui all’articolo 2 D.L. 69/2013, sia erogato in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l’anno 2021.

Rientrano nella erogazione in unica soluzione anche le domande già presentate a decorrere:
a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del Decreto Crescita;
b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 200.000 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni.

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico “Beni strumentali” (Nuova Sabatini) è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).
L’utilizzo della Nuova Sabatini si cumula con il credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali, che, per il 2021, è pari al 50% per importi fino a 2,5 milioni se il bene ha caratteristiche 4.0, mentre è pari al 10%, se mancano tali caratteristiche.

Il credito d’imposta (calcolato al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione) è infatti cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
In questo contesto occorre prestare particolare attenzione alle tempistiche di effettuazione dell’operazione in quanto le due procedure seguono regole differenti.

Il credito di imposta investimenti in beni strumentali non richiede attivazioni preventive mentre, nella compilazione della domanda Sabatini, si fa riferimento ai campi “Data di avvio investimento prevista” e “Data di ultimazione investimento prevista”, come elementi obbligatori ma non vincolanti nei quali si indicano le date presunte di avvio e di ultimazione dell’investimento che, in corso di realizzazione, nei limiti delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento, possono subire variazioni.
Rispetto a detti campi è prevista una prima verifica che, attraverso un controllo automatico, non consente di chiudere il modulo qualora la data di avvio sia antecedente alla data riportata in calce allo stesso. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, infatti, la data di avvio dovrà in ogni caso essere successiva alla data di effettiva presentazione della domanda intesa come data di invio della PEC alla banca/intermediario finanziario.
Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Gli investimenti, infine, per il contributo Nuova Sabatini, devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tal fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. La Pmi, ad investimento ultimato, compila, in via esclusivamente telematica apposita dichiarazione.

Pertanto, se la data di stipula del contratto di finanziamento di un bene strumentale 4.0 è, ad esempio, il 31 marzo 2021, gli investimenti devono essere conclusi entro il 31 marzo 2022 mentre ai fini del credito di imposta, la consegna del bene e l’interconnessione potrebbero avvenire entro il 30 giugno 2022 (con ordine accettato e versamento di acconti almeno pari al 20%) entro il 31 dicembre 2021.

Si evidenzia che lo scorso anno in linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con circolare direttoriale 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.

(MF/ms)
 




Servizio Caaf 2021: assistenza fiscale ai dipendenti delle associate Api

Anche quest’anno, Api Lecco Sondrio, nel totale rispetto delle direttive volte al contenimento della pandemia da Covid-19, offre alle imprese associate, tramite un centro di assistenza fiscale, la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Vi sottoponiamo la presentazione del servizio di assistenza fiscale.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro Caaf, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
Le imprese possono escludere l’ingresso di Caaf sindacali per l’attività di raccolta della documentazione necessaria alla predisposizione della dichiarazione.

Il nostro Caaf presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dal mese di maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso prelevati dalle dichiarazioni dei redditi presentante nell’ anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2021.
Api Lecco Sondrio inizierà l’elaborazione dal 10 maggio 2021.
 
I Caaf, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2021 consente di:

  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ Irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il Caaf.
 
Il Caaf, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
 
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2021 del servizio svolto dal Caaf sono i seguenti:
 
 
  • per ogni 730 precompilato con delega                                €. 25,00  (20,49 + IVA)
  • per ogni 730 precompilato congiunto con delega               €. 35,00  (28,69 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola semplice                      €. 58,00  (47,54 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola                                     €. 75,00  (61,48 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta semplice                  €. 80,00  (65,57 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta                                 €.105,00 (86,07 + IVA)
 
 
Imu:
 
  • € 15,00 (12,30 + IVA) fino ad un numero di 3 immobili su cui calcolarla;
  • € 30,00 (24,59 + IVA) per un numero superiore a 3 immobili su cui calcolarla.
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.

Per chi fosse interessato a usufrire di questo servizio può scrivere una mail a: 730@api.lecco.it.
 
(MP/ms)




Trasporti pesanti: sospensione divieti periodo pasquale

Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose (circolare n. 4) è sospeso da venerdì 2 aprile a martedì 6 aprile 2021.
 
Si allega il decreto prefettizio.
 
(SG/sg)
 




Cartelle pagamento: annullati i ruoli dal 2000 al 2010 fino a 5 mila euro

Il Decreto Legge “Sostegni” ha introdotto uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare sino a 5.000 euro, di fatto molto limitato.
Tale annullamento, sotto vari aspetti, ricalca esattamente quanto era stato previsto dall’art. 4 del DL 119/2018, ove il limite era però di 1.000 euro.

Ora, l’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010: si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.
I carichi sono di diritto annullati ancorché ricompresi nelle c.d. rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.
Deve trattarsi di carichi consegnati agli Agenti della riscossione, pertanto o all’Agente della riscossione nazionale (ora denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione) o a Riscossione Sicilia SPA (non vi rientrano dunque le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale).
È stata tuttavia prevista una forte limitazione: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (non solo persone fisiche ma anche giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Sono esclusi, come per l’art. 4 del DL 119/2018, i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.
Ogni altro carico, sia tributario che contributivo che di altra natura, viene stralciato di diritto, sia pure con le limitazioni in precedenza illustrate.
Quando il legislatore fa riferimento al singolo carico di 5.000 euro, sembra si debba avere riguardo alla partita di ruolo (circ. Agenzia Entrate 8 marzo 2017 n. 2, § 2, Cass. 18 giugno 2020 n. 11817), sicché rientrano nell’annullamento anche, per ipotesi, cartelle del valore complessivo di ben oltre la soglia, laddove una cartella abbia portato a riscossione diversi ruoli.
Non mancano, tuttavia, opinioni contrarie (Cass. 27 agosto 2020 n. 17966).
La norma parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque si comprendono anche ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000 euro ma poi ridotti sotto soglia (si pensi alla riduzione del debito per autotutela o per pagamento di alcune rate della rottamazione dei ruoli).

Bisogna guardare al singolo ruolo e non alla cartella
Lo stralcio, questa volta, non sarà automatico, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il dato normativo, a differenza di quelle che erano state le anticipazioni apparse nelle principali testate giornalistiche, non fa alcun riferimento ai ruoli intestati a soggetti deceduti oppure a società estinte. Per questi soggetti, resta da capire come debba essere calcolato il requisito del reddito imponibile 2019.
Questi aspetti potranno essere affrontati nei decreti attuativi e/o in sede giudiziale.
Come spesso accade in tema di condoni/definizioni, se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

(MF/ms)
 




Cartelle di pagamento: proroga al 31 maggio 2021

Il Decreto Legge “Sostegni” prevede alcune novità in tema di pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, nonché una (a dire il vero molto stringata) definizione degli avvisi bonari.

In primo luogo, viene, ancora una volta, prorogato il termine di pagamento per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps.

Ad oggi, i pagamenti dei menzionati atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 vanno eseguiti entro il 31 marzo 2021.

Con il DL Sostegni tutto viene posticipato di due mesi, quindi per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.
Entro questa data potrà essere chiesta la dilazione dei ruoli, per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Lo stesso dicasi per le rate da dilazione dei ruoli: sono state sospese quelle in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, e il pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro fine maggio 2021.
Fino al 30 aprile 2021 saranno sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

Relativamente alla rottamazione dei ruoli, l’art. 68 comma 3 del DL 18/2020 stabilisce (nella versione ante DL Sostegni) che, per ogni rottamazione (inclusa quella relativa a dazi e IVA all’importazione, quindi ai sensi degli artt. 3 e 5 del DL 119/2018), le rate scadute nel corso del 2020 avrebbero dovuto essere pagate, tassativamente, entro il 1° marzo 2021 senza alcuna tolleranza.

Lo stesso per le rate scadute nel 2020 inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti (art. 1 commi 190 e 193 della L. 145/2018).
Il DL “Sostegni” stabilisce di contro che:

  • in relazione alle rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
  • in relazione alle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Nessuna proroga, di conseguenza, sembra esserci per la rata di novembre 2021.
Alla scadenza rinviata si applica la tolleranza dei cinque giorni, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.

Nessuna proroga per le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rimane la proroga che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.

C’è anche una poco appetibile definizione degli avvisi bonari, inerente alle somme dovute a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione per i periodi di imposta 2017 e 2018. Tale facoltà è circoscritta a favore di soggetti:

  • titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
  • che abbiano subito una riduzione del volume di affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari del 2019.
Definizione dei bonari poco appetibile
Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, quindi, eccezion fatta per i contributi previdenziali che necessitano di maggiori ponderazioni (normalmente per l’INPS sono riscossi solo con avviso di addebito), oltre ad essere molto circoscritta sul versante soggettivo, non ha gran convenienza. Infatti, la normale definizione degli avvisi bonari (art. 2 del DLgs. 462/97) consente di definire le sanzioni del 30% al terzo che diventano così del 10%.

(MF/ms)




Proroghe per la conservazione delle fatture e dichiarazione Iva precompilata

Non si registrano sorprese rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi sulle proroghe contenute nella bozza del DL “Sostegni”, approvata il 19 marzo in Consiglio dei Ministri.

Oltre al differimento al 10 giugno 2021 del termine per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, dovrebbe partire con le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze di dichiarazioni annuali IVA precompilate. Registri IVA e liquidazioni periodiche saranno messe, invece, a disposizione con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Il differimento del termine del processo di conservazione, contenuto nella bozza di decreto, non concerne le sole fatture elettroniche, ma riguarda, più in generale, tutti i documenti informatici di cui all’art. 3 del DM 17 giugno 2014, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai fini della loro rilevanza fiscale. In considerazione delle difficoltà degli operatori, dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’adempimento di cui all’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014 si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, nei tre mesi successivi al termine di cui all’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94 (cioè entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi).

Per quanto attiene alle e-fatture, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il 6 maggio) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio al 6 maggio 2019).

Come detto, la bozza di DL prevede anche il differimento dell’avvio della predisposizione dei documenti precompilati da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’ennesima modifica all’art. 4 del DLgs. 127/2015 ha ripristinato la separazione della partenza del programma sperimentale di assistenza on line, facendo slittare di sei mesi la compilazione di registri e liquidazioni e di un anno quella del modello IVA, atteso che per la redazione in bozza di quest’ultimo sono comunque necessari i dati di un’intera annualità.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla prima bozza del decreto “Sostegni”, la proroga si è resa necessaria “in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica”.
Tuttavia, i fattori che hanno spinto al differimento potrebbero essere molteplici. Ai sensi di quanto previsto dal citato art. 4 del DLgs. 127/2015, ai fini della predisposizione dei documenti precompilati, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, quelli dei corrispettivi acquisiti telematicamente, nonché gli “ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria”.

Mentre già a partire dal 1° gennaio 2021 è divenuta obbligatoria l’adozione delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, che consentono una rappresentazione più analitica delle operazioni e, conseguentemente, permettono all’Amministrazione finanziaria, di potersi avvalere di automatismi utili alla redazione di bozze della dichiarazione annuale contraddistinte da un sufficiente grado di precisione, per quanto concerne i corrispettivi, occorre, invece, sottolineare come la data di avvio dell’utilizzo del nuovo tracciato per la trasmissione telematica dei dati (versione 7.0) sia stata prorogata al 1° aprile 2021 (provvedimento n. 389405/2020).
Ciò comporta il fatto che i soggetti passivi che ancora adottano il precedente tracciato potrebbero comunicare, per il primo trimestre 2021, elementi privi di alcune informazioni rilevanti ai fini della predisposizione delle bozze di documenti precompilati Iva, inerenti, fra l’altro, gli importi non riscossi.
Va, inoltre, sottolineato che i termini previsti nel 2021 per la trasmissione dell’esterometro (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), potrebbero non consentire alle Entrate di disporre tempestivamente di tutti i dati utili alla redazione dei documenti precompilati. Dal 1° gennaio 2022 la problematica dovrebbe sensibilmente ridursi, posto che, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 1103 della L. 178/2021), la comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata avvalendosi del Sistema di Interscambio, e i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, mentre l’invio di quelli relativi alle operazioni di acquisto dai suddetti soggetti dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

(MF/ms)
 




Contributo a fondo perduto: istanze da inviare dal 30 marzo al 28 maggio 2021

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
Si ricorda che, per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro,
  • e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Dal punto di vista soggettivo, il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

  • dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  • dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece esclusi dal beneficio in esame:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (03.2021)
  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 03.2021). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
  • gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

Di seguito si richiamano, brevemente, le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto.
 

Quale percentuale applico per calcolare il contributo a fondo perduto?
La percentuale dipende dall’ammontare dei ricavi, essendo pari alle seguenti misure:
–   60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,
50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Come calcolo i ricavi?
Le istruzioni propongono la seguente tabella, indicando il campo della dichiarazione che assume rilievo.

Vedi tabella 1 allegata.

Gli importi non devono essere ragguagliati ad anno, in caso di inizio dell’attività durante l’esercizio.
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2020).

I soggetti che presentano i previsti requisiti possono comunque sempre beneficiare del contributo nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020.
 

Come quantifico il contributo?
[(fatturato 2019 : 12) – (fatturato 2020 : 12)] x percentuale commisurata ai ricavi
misura minima (1.000 euro/2.000 euro)
Come calcolo il fatturato?
Assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione compresa nell’anno (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili).
Le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nell’anno.
I commercianti al minuto considerano l’ammontare globale dei corrispettivi dell’anno (al netto dell’Iva).
Se il calcolo al netto dell’Iva può risultare difficoltoso (si pensi al regime del margine o alle operazioni effettuate in ventilazione), l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva.
Gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Nel caso in cui la partita Iva sia stata attivata dal 2019, l’importo del fatturato annuale deve essere diviso per il numero di mesi in cui l’attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata.
 

Esempio di calcolo
Partita Iva attivata il 05.04.2019
(fatturato 2019 : 8) – (fatturato 2020 : 12)

Se non risulta possibile calcolare l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019 o dell’anno 2020 (ad esempio, perché la partita Iva è stata attivata dopo il 2019), non va indicato nell’istanza il fatturato medio mensile dell’anno, e lo stesso si intende quindi pari a zero.
Si ricorda che soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018 devono segnalarlo nel modello, barrando la seguente casella.

Vedi esempio allegato 2.

In questo caso, infatti, per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato, ragion per cui:

  • se l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 2019, il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di 1.000 -2.000 euro, se superiore);
  • se, invece, non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%, il contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 
(MF/ms)

 




Istat febbraio 2021: variazioni indici

Comunichiamo che l’indice Istat di febbraio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 0.5% (variazione annuale) e a + 0,7% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,3750% e + 0,525%.
 
(MP/bd)
 




Valute estere febbraio 2021

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2021 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 160,832
Peso Argentino 107,1102
Dollaro Australiano 1,5605
Real Brasiliano 6,5434
Dollaro Canadese 1,5354
Corona Ceca 25,8756
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8136
Corona Danese 7,4367
Yen Giapponese 127,4925
Rupia Indiana 88,0756
Corona Norvegese 10,2791
Dollaro Neozelandese 1,6702
Zloty Polacco 4,4968
Lira Sterlina 0,87268
Leu Rumeno 4,875
Rublo Russo 89,9554
Dollaro USA 1,2098
Rand Sud Africa 17,8629
Corona Svedese 10,0887
Franco Svizzero 1,0858
Dinaro Tunisino 3,2787
Hryvnia Ucraina 33,7201
Forint Ungherese 358,151
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di febbraio 2021

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di febbraio 2021 con indice pari a 103,0.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 febbraio 2021 al 14 marzo 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,763196%.
 
(FV/fv)