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Opzioni “Bonus edilizi”: la comunicazione entro il 29 aprile

C’è tempo fino al 29 aprile per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione tra sconto sul corrispettivo e cessione del credito d’imposta derivanti dalle spese agevolate con bonus edilizi sostenute nel 2021.

A prevederlo un emendamento al Ddl. di conversione del decreto Sostegni-ter, approvato nella notte tra lunedì e martedì dalla Commissione Bilancio del Senato.

Con la conferma di tale disposizione (il testo, su cui il Governo ha preannunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia, sarà in Aula oggi), i contribuenti avrebbero, quindi, circa tre settimane in più, rispetto al termine attualmente fissato per il 7 aprile, per trovare qualche ente disposto ad acquisire il credito d’imposta.

Impresa tutt’altro che facile, dato che molti istituti sembrerebbero aver deciso di seguire l’esempio di Poste Italiane, fermando l’acquisto di crediti 2021.

In ogni caso, però, spiega Donatella Conzatti, esponente di Italia Viva, commercialista e relatrice del provvedimento, andava dato un “messaggio di consapevolezza da parte del legislatore sull’incertezza che ha caratterizzato gli ultimi mesi di modifiche e di stratificazione normativa in materia di cedibilità dei crediti edilizi.

Il legittimo affidamento nelle norme è un principio importante per programmare investimenti ed attività. Inoltre, dal punto di vista sostanziale l’incertezza aveva congelato anche le attività di gestione amministrativa che ora necessitano di tempo per essere completate”.

Senatrice, è stata la stretta degli ultimi mesi a bloccare il sistema?

“Dal 25 febbraio, data di approvazione del DL correttivo che ha riscritto le misure per il contrasto delle frodi in materia di cessione dei crediti edilizi riattivando nel contempo l’istituto, l’attività di cessionari degli istituti era ripresa. Il tema resta piuttosto quello della circolazione dei crediti e della capacità di assorbimento da parte dei cessionari. La nuova norma circoscrive la possibilità delle due cessioni dei crediti oltre la prima all’interno di un perimetro che possiamo definire bancario, ponendo quindi un vincolo stringente alla circolazione e un limite all’assorbimento dato dalla capienza fiscale dei cessionari. L’effetto è una limitata capienza fiscale complessiva del sistema dei cessionari autorizzati. Inoltre le nuove norme rendono meno competitivi gli Istituti di dimensioni minori oppure gli Istituti come quelli di credito cooperativo che, per il loro assetto giuridico e regime fiscale, a parità di dimensioni, hanno una capienza fiscale ridotta”.

Considerando la situazione di difficoltà, può bastare una proroga di tre settimane o si sarebbe potuto fare di più?

“L’impossibilità di andare oltre le tre settimane di proroga dipende dai meccanismi normativamente previsti per rendere usufruibili i dati della precompilata. Di più non era possibile. Sono convinta che gli operatori ne siano consapevoli”.
Ecco, alcuni operatori, come ad esempio Poste Italiane, sono passati dall’accettare praticamente qualsiasi pratica a bloccarle tutte. Come giudica tale cambiamento di rotta?
“L’Agenzia delle Entrate ha precisato in modo inequivocabile che gli oltre 4,4 miliardi di frodi riconducibili alla cessione dei crediti erano solo raramente riconducibili a quegli Istituti che attuavano precisi controlli anche quando non previsti dalla normativa. Sappiamo anche che la previsione dei controlli preventivi su tutti i crediti è stata approvata solo con il DL Frodi e quindi con l’ultima legge di bilancio. Non punto il dito ma i dati parlano chiaro”.

Si può dire che la normativa fosse troppo permissiva prima e troppo stringente adesso, pur con il nuovo ampliamento del numero delle cessioni?

“Certo, normative che non prevedevano controlli preventivi e cessioni illimitate hanno prodotto problemi gravi di frodi e riciclaggio. Era prioritario mettere uno stop e ripartire con norme chiare. Non avrei tuttavia rifiutato la possibilità di una ulteriore cessione al di fuori del perimetro bancario e vincolata alla compensazione del credito. Nel momento in cui il credito è munito di codice identificativo, non è possibile cederlo parzialmente e la prima cessione è vincolata a Istituti tenuti ad ogni controllo compresi quelli antiriciclaggio, non era necessario limitare in modo così stringente il perimetro dei cessionari”.

I numeri sul superbonus 110% dimostrano che i visti di conformità hanno funzionato nel contenere le frodi. Crede che i commercialisti possano giocare un ruolo centrale anche su questo aspetto?

“Giudico positivamente il ruolo dei visti e lo potenzierei con necessarie regole su assicurazione e norme sanzionatorie. Sono invece più perplessa sul ridimensionare il ruolo del dottore commercialista a quello di mero esecutore di adempimenti, per quanto qualificati e qualificanti. Ritengo invece che il futuro della professione sia quello della consulenza d’azienda con un alto profilo di specializzazione e di aggregazione. Aiuterebbe la qualità dei servizi resi e le opportunità di sviluppo e crescita anche delle aziende clienti”.
 
(MF/ms)




Servizio CAAF 2022 – 730/IMU: assistenza fiscale ai dipendenti

 
Api Lecco Sondrio offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro Caaf, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
 
Il nostro Caaf presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dal mese di maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso prelevati dalle dichiarazioni dei redditi presentante nell’ anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2022.
 
Api Lecco Sondrio inizierà l’elaborazione dal mese di maggio.
 
 
I Caaf, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2022 consente di:
  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
 
Il Caaf, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione a partire dai primi giorni di aprile per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.
 
Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU/TASI pagata nel 2021
 
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2022 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
 
  • per ogni 730 precompilato con delega                                €.  25,00   (20,49 + IVA)
  • per ogni 730 precompilato congiunto con delega               €.  35,00   (28,69 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola semplice                      €.  58,00   (47,54 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola                                     €.  75,00   (61,48 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta semplice                  €. 80,00    (65,57 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta                                 €.105,00   (86,07 + IVA)
 
 
IMU:
  • € 10,00 (8,20 + IVA) fino ad un numero di 2 immobili su cui calcolarla;
  • €   3,00 (2,46 + IVA) per ogni unità aggiuntiva.
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.
 
Per info e appuntamenti chiamare dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Doretta Riva (0341.282822), oppure scrivere a 730@api.lecco.it
 
(MP/ms)



Saldo Iva 2021: scadenza il 16 marzo 2022

Il 16 marzo 2022 scade il termine per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2021 (art. 6 del Dpr 542/99).

In alternativa, è possibile effettuare il versamento entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del Dpr 435/2001).

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del Dpr 435/2001).

Pertanto, il saldo IVA per il 2021 può essere versato entro:

  • il 16 marzo 2022, termine ordinario;
  • il 30 giugno 2022, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio 2022 è sabato e, pertanto, si applica il differimento al 1° agosto 2022 nonché, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20 agosto 2022 che, però, cade anch’esso di sabato, con slittamento a lunedì 22 agosto 2022), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 deve essere compilato indicando:
  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Il versamento del saldo IVA per il 2021 può essere anche rateizzato in massimo nove rate mensili di pari importo completando la rateazione entro il mese di novembre 2022 (art. 20 del Dlgs. 241/97). Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del Dm 21 maggio 2009).

Più tempo per enti sportivi e allevatori

Ai sensi dell’art. 1 comma 923 lett. c) della L. 234/2021, i termini dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 sono sospesi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2022, § 2.1), ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

I citati versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 maggio 2022;
  • oppure, per il 50%, in sette rate mensili (di pari importo) da maggio a novembre 2022 e, per il restante 50%, entro il 16 dicembre 2022.
Con l’art. 3 comma 6-quater del Dl 228/2021 (conv. L. 15/2022), inoltre, sono stati prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti IVA, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana.

I versamenti sospesi sono effettuati:

  • in unica soluzione, entro il 16 settembre 2022;
  • oppure, in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.
Le predette misure riguardano, quindi, anche il versamento del saldo IVA relativo al 2021, in scadenza il 16 marzo 2022.

(MF/ms)




Tassa annuale vidimazioni libri sociali e registri

Scade mercoledì 16 marzo il termine di versamento della tassa forfetaria annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri, ai sensi dell’art. 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/72.
 
A seguito della L. 383/2001, sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, i libri sociali obbligatori, nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, § 2).

Il versamento interessa le società di capitali, intendendosi per tali le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, comprese le società consortili.

Sono altresì obbligati al pagamento:

  • le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. n. 108/96, § 12.1.3); sarebbero tuttavia escluse le società di capitali dichiarate fallite (Trib. Udine 7 marzo 1996);
  • gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. nn. 90/96 e 265/96);
  • le aziende speciali e le società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali.
Il versamento della tassa di concessione governativa in misura forfetaria alla predetta scadenza non riguarda, invece, gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, ecc. Per tali soggetti la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri e al netto di specifiche esenzioni, è liquidata in base al numero di pagine, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

La tassa annuale è dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, nella misura di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
     
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2022; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.

Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività. Unica eccezione riguarda i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.

Pagamento con F24 per gli anni successivi al primo

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2022. Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del Dpr  641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro (come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate). 

Secondo un orientamento, tuttavia, alla violazione potrebbe applicarsi l’art. 13 del Dlgs. 471/97. Aderendo a tale impostazione, la sanzione sarebbe:

  • del 30% dell’importo non versato;
  • del 15% dell’importo non versato, se il ritardo è contenuto nei 90 giorni;
  • del 15% dell’importo non versato ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni.
Per sanare l’omesso o il tardivo versamento, unitamente alla sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, è necessario versare l’imposta e gli interessi legali maturati (pari all’1,25% per il 2022).

Il pagamento avviene utilizzando il modello F24, cumulativamente per l’imposta e gli interessi (sempre con codice tributo “7085”), e il modello F23, per le sanzioni (con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ”, anno per cui si sana la violazione).

(MF/ms)
 




Mud 2022: servizio di compilazione telematica

Api Lecco Sondrio offre alle Aziende Associate il servizio di compilazione telematica del Mud – Modello Unico per la Denuncia annuale dei rifiuti, attraverso la propria società Api Servizi, avvalendosi di apposito professionista.
 
Il Servizio fornito comprende:
  • compilazione della dichiarazione;
  • invio telematico entro la scadenza;
  • versamento dei diritti di segreteria. 
    Costo del servizio:
  • Euro 155,00 + Iva 22% per effettuare la denuncia dei primi due rifiuti;
  • Euro 30,00 + Iva 22% per ogni rifiuto aggiuntivo;
  • Euro 10,00 diritti di segreteria.
 
Le Aziende Associate che intendono usufruire del servizio devono comunicare la scelta scrivendo in associazione a silvia.negri@api.lecco.it non oltre la fine del mese di marzo 2022.
Una volta che dichiarano la propria volontà di avvalersi del servizio, ricevono il fac-simile di delega che deve essere subito restituito firmato, su carta intestata dell’azienda.
 
Prima possibile, ma comunque non oltre il 22 aprile 2022, gli interessati devono far pervenire i dati e la documentazione necessaria, in formato digitale all’indirizzo silvia.negri@api.lecco.it, utilizzando la scheda che verrà inviata agli interessati.
Per informazioni contattare la dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it.
 

(SN/bd)
 
 




Bonus pubblicità 2022: comunicazione entro il 31 marzo

È operativa dal 1° marzo la procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate che consente di presentare, fino al 31 marzo 2022, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del Dl 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2022.

In linea generale, possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

L’art. 57-bis comma 1-quater del Dl 50/2017, come modificato dall’art. 67 comma 10 del Dl 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Come rilevato dalle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica. 

Tanto premesso, per accedere al bonus pubblicità 2022 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che, come rilevato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, nelle FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità).

Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2023

Salvo successive modifiche, dal 1° al 31 gennaio 2023 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2022.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.

(MF/ms)




Decreto Milleproroghe: le principali modifiche

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la L. 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del DL 228/2021 (c.d. Dl “Milleproroghe”), entrata in vigore il 1° marzo 2022.

Una delle principali novità, già prevista in sede di emanazione del Dl, riguarda le assemblee a distanza. In particolare, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 luglio 2022. Fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 
Sempre in ambito societario, viene previsto che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. 

Viene così sostituito nel primo comma dell’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, l’attuale riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2021.

Gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche, pertanto, sono posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” (art. 1 commi 1054 e 1056 della L. 178/2020), è stata prevista la proroga del termine “lungo” al 31 dicembre 2022 (in luogo dell’originario termine del 30 giugno 2022) per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021.

Ulteriore proroga al 30 giugno 2022 per il termine per pagare (senza sanzioni, né interessi) il saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020 originariamente non corrisposti (ai sensi dell’art. 24 del Dl 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere versate per il mancato rispetto dei limiti comunitari (ex art. 42-bis comma 5 del Dl 104/2020).

In relazione ai bonus edilizi diversi dal superbonus del 110%, viene ammessa la detrazione anche per le spese sostenute per il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 la detraibilità è prevista dal comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, così come modificato dall’art. 1 comma 29 della L. 234/2021).

Viene modificato l’art. 24 del Dl 23/2020, che aveva sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 i termini in tema di prima casa e di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Grazie a tali modifiche, i medesimi termini risulteranno sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 e ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dal 1° aprile 2022.

Sul fronte della riscossione, invece, è stato aggiunto il comma 5-bis all’art. 13-decies del Dl 137/2020, così che i debitori decaduti all’8 marzo 2020 che non hanno presentato domanda per la riammissione entro il 31 dicembre 2021 possano ancora presentare domanda di dilazione dei ruoli sino al 30 aprile 2022. 

Tuttavia, per essi la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, e non 10.

Viene altresì prevista la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.

Intervenendo sull’art. 49 comma 3-bis del Dlgs. 231/2007, è stabilito che, dal 1° gennaio di quest’anno, il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 comma 1 del Dlgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro); sarà così fino al 1° gennaio 2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

Per quanto riguarda le misure in materia di lavoro e previdenza, si segnalano l’estensione al 2022 dell’operatività del Fondo Nuove Competenze ex art. 88 del Dl 34/2020, nonché le proroghe – sempre per quest’anno – sia della sospensione del meccanismo di riduzione dei trattamenti di mobilità in deroga (per chi opera in un’area di crisi industriale complessa) sia di alcune disposizioni di favore che riguardano le prestazioni del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Infine, vengono introdotte misure formative dirette alla qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti da aziende del settore del trasporto aereo.

(MF/ms)
 




L’Agenzia delle Entrate interviene su rivalutazione e riallineamento

Il 1° marzo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6, da lungo attesa, sulle discipline della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nell’art. 110 del Dl 104/2020, modificando in alcuni punti sensibili le indicazioni contenute nella bozza posta in consultazione il 23 novembre 2021.

Rispetto a quest’ultima sono, peraltro, contenute alcune puntualizzazioni di interesse sul nuovo art. 110 comma 8-ter, introdotto dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022): si specifica ad esempio, risolvendo un dubbio più volte emerso, che “per esigenze di coerenza logico-sistematica” l’allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento riguarda anche i marchi oggetto di riallineamento da parte dei soggetti OIC, nonostante il tenore letterale della disposizione possa anche portare ad una soluzione diversa, e che la revoca parziale degli effetti fiscali delle operazioni in commento, prevista dall’art. 1 comma 624 della L. 234/2021, può essere esercitata con riguardo anche solo ad alcuni dei beni immateriali oggetto di rivalutazione o di riallineamento (la circolare menziona anche i beni materiali, e ciò lascerebbe intendere che la revoca possa riguardare anche beni non ricompresi nella “stretta” dell’ultima legge di bilancio).

La circolare si divide in tre parti.

La prima è dedicata ad aspetti più generali della rivalutazione e del riallineamento dei valori, con particolare attenzione sui beni rivalutabili (con conferma della possibilità di avvalersi dell’agevolazione per i beni immateriali mai iscritti in bilancio, come previsto dal lato civilistico dal documento interpretativo OIC 7), sul regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione e sulle operazioni che possono essere oggetto di riallineamento dei valori.

Di particolare interesse è la parte in cui si esaminano i risvolti delle operazioni straordinarie sul regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione.

Nel § 3.1, ad esempio, emerge un cambio di rotta auspicato, rispetto alla bozza per consultazione, sulla natura del saldo attivo in questione; pur con qualche residuo di cerchiobottismo si precisa, infatti, che tale riserva rientra tra quelle tassabili solo in caso di distribuzione e che, quindi, ai fini delle discipline di ricostituzione previste dagli artt. 172 e 173 del TUIR:

  • il vincolo di sospensione d’imposta cessa esclusivamente nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia attribuito, “anche indirettamente o di fatto”, al socio o al partecipante;
  • devono considerarsi fenomeni rilevanti ai fini impositivi “gli utilizzi della riserva che sottendono (o da cui consegue), anche indirettamente o di fatto un effetto di sostanziale attribuzione di tali riserve ai soci e/o ai partecipanti”.
Altri cambi di orientamento significativi della circolare n. 6/2022 rispetto alla bozza per la consultazione riguardano (§ 4.7) la base imponibile dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, che l’Agenzia – sulla scorta della Cassazione – riconosce essere quella del saldo attivo di rivalutazione così come iscritto nel passivo di bilancio (e quindi al netto dell’imposta sostitutiva del 3%), e (§ 4.8) la natura delle riserve di capitali sulle quali il vincolo di sospensione d’imposta è stato prima apposto in sede di riallineamento e successivamente tolto a seguito di affrancamento con imposta del 10%: in questo caso, precisa correttamente l’Agenzia delle Entrate, ferma restando la tassazione in capo alla società delle somme distribuite, in capo ai soci il regime impositivo è quello proprio della restituzione degli apporti (e, quindi, la sola riduzione del costo fiscale della partecipazione, salvi i fenomeni di “sottozero”).

La seconda parte della circolare 6/2022 analizza la disciplina della rivalutazione dei beni delle imprese per i beni del settore alberghiero e termale di cui all’art. 6-bis del DL 23/2020, confermando che ogni impresa che ha un codice ATECO ricompreso nella divisione 55 può beneficiare della rivalutazione gratuita ed analizzando casistiche come quella delle imprese alberghiere che svolgono due o più attività (un caso tipico è rappresentato dall’attività mista alberghiera e di ristorazione) o quella delle imprese che concedono in affitto la propria azienda. Anche in questo caso un importante cambiamento rispetto alla bozza per la consultazione è rappresentato dalla possibilità di fare valere ai fini fiscali gli ammortamenti sui maggiori valori già dal 2020 (in coerenza con il dato letterale della norma), se il comportamento contabile adottato è andato nel senso di anticipare gli stessi al bilancio 2020.

La terza parte della circolare n. 6/2022 esamina, infine, alcuni aspetti procedurali riferiti essenzialmente all’efficacia nei confronti del Fisco delle operazioni in esame, confermando l’impostazione per cui esse si devono considerare perfezionate con l’indicazione dei maggiori valori nel prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro RQ del modello REDDITI), indipendentemente dal regolare e tempestivo versamento delle imposte sostitutive, che se non effettuato porta “solamente” all’iscrizione a ruolo delle imposte dovute, fatta salva la possibilità di procedere al ravvedimento per insufficiente o tardivo versamento.

(MF/ms)




Bonus edilizi: possibili due ulteriori cessioni dopo la prima

È in vigore dal 26 febbraio 2022 il Dl 25 febbraio 2022 n. 13, pubblicato nella G.U. di venerdì scorso e recante misure di contrasto alle frodi nel settore dei bonus edilizi e di altri crediti di imposta, nonché l’inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i tecnici che rilasciano false attestazioni, l’ampliamento dei termini di utilizzo di quei crediti di imposta che si ritrovassero sottoposti a sequestro penale e, infine, l’introduzione della pre-condizione dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro per poter beneficiare di taluni bonus edilizi.

L’art. 1 comma 1 del Dl 13/2022 abroga il comma 1 dell’art. 28 del Dl 4/2022, il quale aveva a sua volta modificato il comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020, vietando ogni ipotesi di cessione dei bonus edilizi successiva alla prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario, o, previo sconto in fattura, dal fornitore.

Contestualmente, però, il comma 2 del medesimo art. 1 riscrive integralmente le lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020, confermando che va “in soffitta” la disciplina ante Dl 4/2022 che consentiva illimitate cessioni dei bonus edilizi a favore di qualsiasi cessionario, ma consentendo per lo meno, dopo la prima cessione “verso chiunque”, da parte del beneficiario, o, previo sconto in fattura, del fornitore, ulteriori due cessioni, le quali possono però avvenire esclusivamente a favore dei “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione).

Ad esempio, il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà cedere il credito di imposta anche a un “soggetto non vigilato” (come un’altra impresa industriale o commerciale), il quale potrà poi cederlo a sua volta esclusivamente a un “soggetto vigilato”, con una ulteriore facoltà di cessione da parte di quest’ultimo a favore di altro “soggetto vigilato”.

Viene altresì inserito nell’art. 121 del Dl 34/2020 un nuovo comma 1-quater che dispone la “targatura informatica” dei crediti di imposta, per consentire ai cessionari di poterne conoscere l’origine (mettendoli così nelle condizioni di non potersi sottrarre dall’obbligo di valutarne la “qualità” secondo la diligenza dovuta anche nei passaggi successivi al primo), con conseguente impossibilità di procedere a cessioni parziali, ma questa ulteriore novità troverà applicazione solo ai crediti di importi che sorgeranno nei cassetti fiscali a fronte di opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

L’art. 2 del Dl 13/2022 reca, oltre che alcune modifiche al codice penale, un significativo inasprimento delle responsabilità dei tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni superbonus e le attestazioni di congruità sulle spese oggetto di opzioni ex art. 121 del Dl 34/2020, i quali, ove espongano informazioni false, oppure omettano di riferire informazioni rilevanti, sui requisiti tecnici dell’intervento, sulla sua effettiva realizzazione o sulla congruità delle relative spese, vengono a essere puniti “con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro” (con ulteriore aumento di pena “se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri”).

Sempre l’art. 2 del Dl rende poi più stringente il massimale della copertura assicurativa di cui deve essere dotato il professionista che rilascia le asseverazioni superbonus, prevedendo che esso debba essere almeno pari agli importi di ciascun intervento con riguardo al quale rilascia attestazioni e asseverazioni (con riferimento all’ambito degli interventi di efficienza energetica, funzionava in verità già così, stante le disposizioni del Dm 6 agosto 2020 “Asseverazioni”, ma ora dovrà evidentemente funzionare in questo modo anche per l’ambito degli interventi di riduzione del rischio sismico).

L’art. 3 stabilisce che, nel caso di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria dei crediti di imposta, il loro utilizzo in compensazione può avvenire anche oltre il 31 dicembre di ogni anno, con un allungamento del periodo pari alla durata del sequestro (c.d. “norma salva Poste”).

L’art. 4 del Dl dispone infine che, per taluni lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, la generalità dei bonus edilizi possa essere riconosciuta solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, con obbligo di controllo di tale annotazione da parte dei professionisti incaricati di rilasciare il visto di conformità.

Quest’ultima disposizione entra in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl (ossia dal 27 maggio 2022) e si applica “ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data”, mentre le restanti disposizioni sono entrate in vigore il 26 febbraio (data di entrata in vigore del decreto).

(MF/ms)
 




Sterilizzate anche le perdite 2021

Un emendamento al Ddl. di conversione del Dl 228/2021 (c.d. decreto “Milleproroghe”) – approvato dalle Commissioni riunite in sede referente Bilancio e Affari costituzionali della Camera – stabilisce che per le perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.

L’emendamento non fa altro che sostituire, nel primo comma dell’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, l’attuale riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2021. 

Rispetto a tale ultima disposizione appare rimasta isolata la posizione assunta dalla circ. Assonime n. 3/2021, § 4, secondo la quale, a prescindere dalla lettera della norma, sarebbe preferibile una interpretazione che ritenga qualsiasi eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020, sia esso autonomamente rilevante o meno, assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall’art. 6, determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo.

A favore di tale soluzione deporrebbe, a giudizio dell’Associazione, il fatto che la previsione intende attribuire alle società un idoneo percorso temporale per uscire dallo stato di difficoltà, non affidando la tutela del ceto creditorio e il potenziale recupero di redditività della gestione ad una meccanica applicazione della disciplina del codice, ma ad una attività gestionale sì ordinaria, ovvero non meramente conservativa, ma responsabilizzata anche alla luce dei nuovi obblighi sanciti dal riformato art. 2086 c.c.

Come segnalato dalla dottrina in modo quasi unanime, invece, la disciplina di cui all’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, così come ancora attualmente disegnata, non troverebbe applicazione alle perdite maturate nel 2021 (e negli esercizi successivi), con la conseguenza che le perdite maturate nel 2021 e che “autonomamente” portano il capitale sotto il minimo, devono essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che non intacchino il capitale sociale avrebbero il 2022 come anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2023.

Si veda, ad esempio, la massima T.A.7 del Comitato Triveneto dei Notai che afferma: “verificandosi negli esercizi successivi a quello 2020 perdite che, da sole o sommate a quelle di esercizi precedenti all’esercizio 2020 (dovendosi sempre escludere dal calcolo il risultato negativo dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 se il loro ripianamento è stato rinviato), eccedono di oltre un terzo il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, troveranno piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 2447, 2482-ter e 2484, comma 1, n. 4, c.c.”.

Tutto ciò, si sottolineava, in assenza di un nuovo intervento normativo.

Intervento che è ora in procinto di concretizzarsi e che, se dovesse trovare conferma definitiva, comporterebbe tutte le conseguenze indicate dal citato art. 6 del Dl 23/2020 convertito.

E, quindi, il termine entro il quale la perdita 2021 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., sarà posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2026); l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (art. 6 comma 2 del Dl 23/2020 convertito).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (esercizio 2026).

L’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (art. 6 comma 3 del Dl 23/2020 convertito).

Le perdite in questione dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 comma 4 del Dl 23/2020 convertito).

Si tenga presente, infine, che le perdite da considerare saranno quelle emerse “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”.

L’arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse, ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio (cfr. la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2).

Saranno, di conseguenza, da considerare non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2021, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (in primis 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022).

(MF/ms)