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Dichiarazione Iva 2021: 30 aprile 2021 il termine per la detrazione Iva sugli acquisti 2020

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentata la dichiarazione Iva 2021 relativa al 2020, come previsto in via ordinaria dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98.

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta (art. 6 comma 5 del Dpr 633/72);
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente (art. 178 della direttiva 2006/112/Ce).
Ciò sta a significare che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2020 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2020, vale a dire – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2021.

Per chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2026.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2021, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2020; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva 2022 relativa al 2021 (anno di ricezione del documento di acquisto), atteso che la contemporanea presenza dei requisiti sostanziale (esigibilità dell’imposta) e formale (possesso della fattura), si è potuta verificare soltanto nel 2021.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del DPR 633/72.

Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Sul punto, sono da evidenziare, tuttavia, due recenti interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate che paiono discostarsi rispetto al principio di cui alla circolare n. 1/2018.

Nella risposta a interpello n. 192/2020, per un verso viene ribadito che la nota di variazione in diminuzione, per una procedura la cui “infruttuosità” si è manifestata nel 2019, può essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 per il 2019 (il cui termine era stato differito al 30 giugno 2020).

Per altro verso, il documento di prassi indica che l’Iva detratta dovrebbe confluire “nella dichiarazione annuale Iva 2021 relativa al periodo d’imposta 2020” (qualora la nota sia emessa nel 2020)

Si tratta di un’affermazione che desta qualche perplessità: non risulta del tutto comprensibile, difatti, per quale ragione la nota di variazione debba essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva riferita al periodo 2019, se il diritto alla detrazione è esercitato nella dichiarazione successiva.

Analoghe considerazioni sono contenute nella risposta a interpello n. 119/2021, con riferimento a un caso di risoluzione contrattuale, da parte di una società di fornitura di energia elettrica (in mancanza del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario), avvenuta nel 2019, con emissione della nota di variazione nel 2020, entro il termine per la presentazione del modello Iva.

Anche in questa circostanza, si sostiene che l’Iva detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del documento “o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento (ossia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”.

La conclusione a cui sono pervenute le due recenti risposte a interpello non appare coerente neppure con le istruzioni contenute nel modello dichiarativo (si veda, ad esempio, il modello Iva 2021, riferito al 2020).
In tale sede, è precisato che nei righi da Ve1 a Ve12 devono essere riportate le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno, “tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno”.
La predetta locuzione lascerebbe intendere che, nei righi da Ve1 a Ve12 del modello Iva 2021 relativo al 2020 possano essere incluse anche le note di credito registrate con riferimento all’anno cui la dichiarazione si riferisce.

(MF/ms)




Agenzia delle Entrate: online la guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulla piattaforma “cessione crediti”, dedicata ai vari crediti d’imposta cedibili a soggetti terzi.

Per una serie di spese sostenute, infatti, il contribuente può usufruire, in alternativa alla detrazione:

  1. di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore
  2. della possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante
A tal fine, in particolare, occorre distinguere tra due tipologie di crediti:
  • quelli già inseriti in via automatica nella piattaforma: si tratta ad esempio del bonus vacanze, del credito d’imposta riconosciuto per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché del credito d’imposta previsto per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Per tali misure, i titolari del credito accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito delle Entrate, e possono comunicare la cessione a terzi
  • quelli che, invece, non sono noti all’Agenzia, in quanto possono essere utilizzati senza una preventiva comunicazione. Si tratta ad esempio del Superbonus e dei crediti d’imposta riconosciuti per i canoni di locazione
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:
  1. monitorare i crediti
  2. cedere i crediti
  3. confermare di accettare la cessione tramite la funzione “accettazione crediti”
  4. consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario
La piattaforma – spiega la guida in esame – è infatti composta dalle seguenti quattro funzioni, accessibili dalla home page:
  • monitoraggio crediti
  • cessione crediti
  • accettazione crediti
  • lista movimenti
In quest’ultima area della piattaforma, l’utente può consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario, nonché le eventuali operazioni successive; a tal fine è necessario specificare il periodo temporale oggetto della consultazione o il codice fiscale del cedente o del cessionario (anche parzialmente) e poi cliccare sul pulsante “visualizza”.

(MF/ms)




Esterometro 2021: prima scadenza 30 aprile 2021

Scade il 30 aprile 2021 il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, relativa al I trimestre 2021 (gennaio-febbraio-marzo).

Quest’anno sarà, come noto, l’ultimo per il c.d. esterometro: l’adempimento è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1103, L.178/2020.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato andranno trasmesse telematicamente utilizzando il formato della fattura elettronica, ossia trasmettendo un file xml al sistema di interscambio.

Pertanto, nel 2021 siamo ancora interessati all’invio dell’esterometro.
I dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia, vanno trasmessi trimestralmente all’agenzia delle entrate, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per quanto riguarda il primo trimestre 2021, occorre attenersi al contenuto dell’allegato A – specifiche tecniche versione 1.6.2 (provvedimento agenzia delle entrate del 20 aprile 2020), che ha introdotto un maggior grado di dettaglio nei campi del tracciato xml utilizzato sia per la fattura elettronica che per l’esterometro.
Non tutte le novità introdotte dalla citata versione 1.6 (e seguenti aggiornamenti) hanno effetti sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Esclusivamente per i dati delle fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti in Italia (blocco DTE), occorre valorizzare il campo “codice destinatario” con il valore “XXXXXXX” ed il campo “natura”, volto ad esprimere il “motivo” specifico per il quale il cedente/prestatore non indica l’imposta in fattura.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il campo “natura” non può più accogliere il codice generico N2, N3 o N6, in analogia con quanto previsto per la fatturazione elettronica: di conseguenza sono stati introdotti i seguenti sottocodici di dettaglio.

  • 1 non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr. 633/1972
  • 2 non soggette – altri casi
  • 1 non imponibili – esportazioni
  • 2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • 3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • 4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • 5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • 6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
Dal 1° gennaio 2021, qualora venga indicato il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione, il file viene scartato con codice errore 00448.

Esemplificando, una prestazione di servizi resa ad un committente soggetto passivo Iva estero richiede l’utilizzo della “natura” N2.1, in quanto operazione non soggetta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972mentre una cessione intracomunitaria di beni necessita del codice “natura” N3.2 – operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41 Dl. 331/1993.
Dal lato degli acquisti (blocco DTR), invece, restano validi i codici “tipo documento” utilizzati fino allo scorso anno. Pertanto, occorre riportare uno tra i seguenti codici:

  • TD01 fattura
  • TD04 nota di credito
  • TD05 nota di debito
  • TD07 fattura semplificata
  • TD08 nota di credito semplificata
  • TD10 fattura per acquisto intracomunitario beni
  • TD11 fattura per acquisto intracomunitario servizi
  • TD12 documento riepilogativo (art.6, Dpr  695/1996).
Restano escluse, in ogni caso, le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche; in quest’ultimo caso, il contribuente può scegliere facoltativamente di avvalersi della fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate con controparti estere (operazione attive e/o passive), evitando la comunicazione delle operazioni transfrontaliere già per l’anno in corso.
Tale scelta non comporta alcuna opzione preventiva né l’onere per il contribuente di seguire una strada piuttosto che l’altra: resta inteso che, salvo ripensamenti da parte del legislatore, con l’approssimarsi della fine dell’anno è consigliabile iniziare a prendere dimestichezza con la fatturazione elettronica anche per le operazioni estere. A tal proposito segnaliamo che le specifiche tecniche della fatturazione elettronica prevedono dei codici “tipo documento” in parte distinti da quelli sopra elencati.

Riportiamo di seguito i codici “tipo documento” di maggior utilizzo con riferimento alla fatturazione elettronica:

  • TD01 fattura
  • TD02 acconto/anticipo su fattura
  • TD03 acconto/anticipo su parcella
  • TD04 nota di credito
  • TD05 nota di debito
  • TD06 parcella
  • TD16 integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 Dpr. 633/1972
(MF/ms)



Registri contabili tenuti elettronicamente: conservazione obbligatoria

Con la risposta a interpello n. 236 pubblicata il 9 marzo, l’Agenzia delle Entrate precisa che gli obblighi di conservazione (su supporto cartaceo o informatico) dei registri contabili tenuti in modalità elettronica non vengono meno a seguito dell’introduzione dell’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94 in quanto la disposizione interessa la tenuta dei registri e non incide sugli obblighi di conservazione.
Inoltre, per i registri tenuti in modalità elettronica l’imposta di bollo, indipendentemente dalla successiva conservazione, è liquidata e versata in base alle prescrizioni del Dm 17 giugno 2014, ossia ogni 2500 registrazioni con modello F24.

Il documento di prassi risulta di particolare interesse poiché chiarisce, anche se a notevole distanza dalla sua introduzione, l’esatta portata dell’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94.

Tale norma è intervenuta sulla tenuta dei registri contabili elettronici stabilendo – come riportato anche dai documenti parlamentari citati nella risposta – l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”, in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La norma, originariamente riferita ai soli registri Iva, è stata estesa a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto dall’art. 12-octies comma 1 del Dl 34/2019, conv. L. 58/2019.

Intendendo avvalersi della disposizione, l’istante chiedeva se fosse corretto procedere nel seguente modo:

  • tenere i registri contabili elettronici aggiornati e memorizzati con e sui propri sistemi elettronici e negli archivi del proprio software gestionale, senza procedere alla conservazione sostitutiva tramite apposizione di marcatura temporale e firma digitale, procedendo alla stampa quando e se sarebbe pervenuta la richiesta degli organi di controllo
  • determinare l’imposta di bollo sulla base del numero di registrazioni contabilizzate (anziché ogni 100 pagine) e versarla con modello F24 (anziché con contrassegno o F23)
La procedura descritta dall’istante, di mantenimento dei registri sui sistemi informatici fino alla richiesta di materializzazione degli organi di controllo, non è ritenuta corretta atteso che – a parere dell’agenzia – tenuta dei registri (cui fa riferimento la norma in questione) e conservazione (cartacea o elettronica) dei medesimi restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, i registri tenuti in formato elettronico:
  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
A fronte di tale conclusione verrebbe da domandarsi allora quale sia, nei fatti, la finalità semplificatrice della norma.

Si ricorda che, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’art. 5 comma 16 del Dl 41/2021 ha disposto che il processo di conservazione elettronica si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’art. 7 comma 4-ter del Dl 357/94, sostanzialmente entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché, per i soggetti “solari”, il termine per la presentazione del modello Redditi  2020 è scaduto il 10 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 3 del Dl 157/2020), il processo di conservazione elettronica deve concludersi entro il 10 giugno 2021

Infine, vengono condivise le osservazioni dell’istante in merito a liquidazione e versamento dell’imposta di bollo. Viene infatti precisato che, nell’ipotesi di registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici, occorre far riferimento al Dm 17 giugno 2014 per cui l’imposta è:

  • dovuta ogni 2500 registrazioni (intendersi per tale ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio, ris. n. 161/2007);
  • versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del Dm 17 giugno 2014).
In base al tenore della risposta, ciò varrebbe “indipendentemente dalla successiva conservazione”, ossia a prescindere che il registro informatico venga, ai fini della conservazione, stampato o mantenuto in formato elettronico.

(MF/ms)




Decreto Sostegni: compensazione contributo, istituito il codice tributo 6941

Con la risoluzione n. 24 del 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6941” per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del Dl 41/2021, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione.

La medesima risoluzione ha istituito anche i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo non spettante tramite F24 “Elide”.

In merito all’utilizzo del contributo a fondo perduto, il comma 7 del citato articolo 1 prevede che, in alternativa all’accredito diretto sul conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la scelta della modalità di utilizzo dell’agevolazione (accredito diretto o compensazione) avviene nell’istanza per la richiesta del contributo e può essere modificata solo fino all’esito finale di riconoscimento del contributo.

L’utilizzo in compensazione può quindi avvenire successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo .

Ai fini della compensazione, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui agli art. 34 della L. 388/2000, art. 1 comma 53 della L. 244/2007, art. 31 comma 1 del Dl 78/2010.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è stato istituito il codice tributo “6941” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 Dl n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” e il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA” (quindi indicando 2021).

La risoluzione precisa che l’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle entrate, al link “crediti Iva/agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Codici tributo ad hoc per la restituzione del contributo

La risoluzione n. 24 ha inoltre istituito i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, c.d. “F24 Elide”.

A tal fine, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “8128” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 Dl n. 41 del 2021”;
  • “8129” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 Dl n. 41 del 2021”;
  • “8130” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 Dl n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
  • nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “erario ed altro”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in commento (8128, 8129, 8130); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
(MF/ms)
 



Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto, correzione degli errori nell’istanza

A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 è possibile presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.l. 41/2021.

Si tratta del contributo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del D.l. 41/2021, hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e hanno subito una riduzione di fatturato medio mensile nei due anni precedenti, almeno del 30%.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche.

L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica).
Gli altri dati da riportare sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020. Il soggetto richiedente deve infine operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all’opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all’opzione di riconoscimento del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Una volta presentata l’istanza, i dati vengono controllati e l’Agenzia delle entrate trasmette:

  • alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
  • al Ministero dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli.
In caso di errore nella compilazione, come si può correggere un’istanza già presentata?

Nel periodo indicato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa
L’ultima istanza trasmessa fino al 28 maggio 2021 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate, per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo, nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Il contribuente può inoltre presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 28 maggio. Anche la rinuncia, come già la presentazione dell’istanza, può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.p.r 322/1998 e successive modificazioni, con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta, ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze.

Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25, comma 12, D.L. 34/2020, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 D. lgs. 241/1997, esclusa la compensazione.
Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando:

  • le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, D.lgs. 471/1997 (nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata) e
  • gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 D.p.r. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004.
Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che prevede alternativamente:
  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni,
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter cod. pen. (confisca).

Per evitare l’applicazione delle sanzioni piene il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante ravvedimento operoso con applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 D.lgs. 472/1997.

I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24, con specifici codici tributo e indicazioni fornite con apposita risoluzione.

(MF/ms)




I contributi del Decreto Sostegni non sono da iscrivere nel bilancio 2020

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni, anche se richiesto nel 2021, si riferisce all’impatto della pandemia nel 2020 e origina in alcuni il dubbio su quale sia il bilancio in cui iscriverlo.

Dal 30 marzo 2021, si ricorda, le imprese ed i loro professionisti stanno predisponendo le istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Dl  41/2021 (c.d. “Sostegni”).

Si tratta di un “ristoro” che si propone di sopperire ai mancati redditi 2020 conseguenti al calo di fatturato. Hanno infatti diritto a tale contributo i soggetti che rispettano due requisiti: ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito quest’ultimo non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019).
È quindi evidente come tale contributo sia riferibile all’andamento della gestione del 2020.

Tale considerazione induce a domandarsi se il contributo sia da iscrivere nel bilancio 2020.

Si tratta di un comportamento non in linea con quanto previsto dai principi contabili nazionali.

Il tema è trattato dal principio contabile nazionale Oic 29, nella parte che disciplina i fatti successivi alla data di riferimento dell’esercizio.
Il principio contabile, ai nostri fini, distingue tra:

  • fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza
     
  • fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Tali fatti, se rilevanti, sono illustrati nella Nota integrativa
Già della lettura di quanto sopra riportato si evince come il decreto sostegni non origini l’esigenza di apportare “modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio”. Si tratterebbe, piuttosto, di iscrivere una nuova attività.
A questo proposito, l’Oic già in passato fornì un chiarimento sulla corretta interpretazione del concetto di “recepimento in bilancio” dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.

All’Oic fu chiesto se, in presenza di fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, tale recepimento sia limitato alla sola modifica della stima di valori esistenti alla chiusura del bilancio (il “quantum”), oppure se il recepimento possa consistere nel riclassificare le poste di bilancio.
Si trattava dell’ipotesi della definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio. In caso di sconfitta in via definitiva, oltre all’eventuale esigenza di aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri, si deve anche riclassificare tale fondo come debito?
L’Oic chiarì che il principio contabile nazionale Oic 29 indica quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e passività di bilancio. Secondo tale principio contabile, un fatto successivo “può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività esistenti alla chiusura dell’esercizio tenuto conto delle condizioni in essere a tale data”.

Pertanto, un fatto successivo non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito non esistenti alla data di chiusura del bilancio, in quanto tale credito o tale debito sotto il profilo giuridico sorgono soltanto nell’esercizio successivo.

Riteniamo, quindi, che i contributi a fondo perduto richiesti nel 2021 non si possano iscrivere nel bilancio 2020.

Naturalmente, però, nel caso in cui l’istanza sia stata presentata prima della redazione del progetto di bilancio 2020, si potrà valutare, qualora si ritenga rilevante, di inserire una specifica informativa nella nota integrativa.

(MF/ms)
 




Cartelle scadute a fine 2020 e prorogate: di nuovo decadute

Con l’art. 4 del DL 41/2021 il Governo ha ulteriormente sospeso i pagamenti dovuti all’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo, ossia entro il 31 maggio 2021, ferma restando la possibilità di chiedere all’agente della riscossione la dilazione di pagamento prevista dall’art. 19 del DPR 602/73, anche usufruendo delle condizioni più favorevoli introdotte dall’art. 13-decies del DL 137/2020.

In particolare, in caso di decadenza da precedenti piani di dilazione, il debitore può essere riammesso alla dilazione, senza la necessità di pagare tutte le rate insolute, se presenta domanda entro il 31 dicembre 2021.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, è possibile chiedere la dilazione fino a 100.000 euro (invece che 60.000 euro) senza necessità di dimostrare la propria difficoltà finanziaria.
Infine, per tutte le dilazioni in essere, la decadenza dalla rateazione non si verifica per effetto del mancato pagamento di 5 rate, ma di 10 rate, anche non consecutive.
La sospensione dei pagamenti fino al 30 aprile 2021, per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, ha comportato un’ulteriore proroga dei termini di decadenza e prescrizione riferiti ai versamenti sospesi: l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 è stato infatti completamente riformulato.
Il nuovo art. 68, comma 4-bis prevede che per i carichi affidati all’agente della riscossione tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 operi una proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate di 24 mesi.
A ben vedere, però, la proroga non concerne i termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ma i termini connessi a carichi affidati all’agente di riscossione nel periodo temporale considerato.
Ciò crea non pochi problemi, dal momento che, senza copertura specifica, i termini di riscossione scaduti il 31 dicembre 2020, in assenza di previa iscrizione a ruolo o affidamento in carico, sarebbero definitivamente chiusi.
L’art. 4 del DL 41/2020 interviene inoltre sui termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai casi indicati nell’art. 157, comma 3 del DL 34/2020.
Il riferimento è ai controlli automatizzati per l’anno 2017 e ai controlli formali per gli anni 2016 e 2017, già prorogati di 14 mesi ai sensi dell’art. 157, comma 3 e ora ulteriormente prorogati fino a un totale 24 mesi.
Dunque, il termine di notifica della cartella di pagamento relativa al controllo automatizzato per il 2017 scade il 31 dicembre 2023, mentre i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai controlli formali per gli anni 2016 e 2017 scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024.
Come anticipato sopra, l’art. 68, comma 4-bis è stato integralmente riformato, con la conseguenza che è venuta meno la proroga espressa di due anni per i termini di decadenza e prescrizione scaduti il 31 dicembre 2020.
Per l’effetto, in base alla nuova formulazione dell’art. 68, comma 4-bis, che si riferisce solo ai carichi affidati tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 e non anche ai termini per la riscossione che scadono nello stesso periodo, i termini scaduti il 31 dicembre 2020 sarebbero definitivamente chiusi, in assenza di carico affidato nel predetto periodo temporale.
Si pensi, ad esempio, alle cartelle di pagamento riferite al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative all’anno 2016, che dovevano essere notificate, salvo proroga espressa, entro il 31 dicembre 2020.
Proprio con riferimento ai controlli automatizzati per l’anno 2016 la situazione è paradossale, in quanto, da un lato, gli uffici finanziari non hanno potuto notificare per tutto il 2020 le comunicazioni d’irregolarità conseguenti ai controlli automatizzati, per effetto dell’art. 157, comma 2 del DL 34/2020, dall’altro, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento sarebbero scaduti il 31 dicembre 2020, se non fosse intervenuta l’iscrizione a ruolo entro la predetta data, in osservanza del nuovo art. 68 comma 4-bis.

Proroghe di ardua interpretazione
L’unica soluzione sarebbe allora di ripristinare il riferimento all’art. 12, comma 2 del DLgs. 159/2015, attualmente però espunto dall’art. 68, comma 4-bis. Tale norma stabilisce la proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle attività degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica una sospensione straordinaria dei termini di pagamento.
C’è da dire, però, che proprio l’art. 4, comma 1, lett. d) del DL 41/2021 stabilisce che il nuovo art. 68, comma 4-bis si applica, non solo in deroga all’art. 3 comma 3 dello Statuto, ma anche in deroga “a ogni altra disposizione vigente”, con ciò escludendo alla radice – sembra – la possibilità di applicare l’art. 12, comma 2 del DLgs. 159/2015 ai termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, in assenza di carico affidato nel predetto periodo temporale.

(MF/ms)




Superbonus 110%: accordo Confapi-UniCredit

UniCredit e Confapi hanno sottoscritto un accordo per offrire al sistema Confapi tutti i vantaggi introdotti dal Superbonus 110%, semplificando l’iter di accesso per le imprese associate e favorendo quindi la riduzione dei tempi e costi di lavorazione delle pratiche di riqualificazione energetica e sismica degli immobili.

Si allegano il testo dell'accordo e l'elenco dei referenti UniCredit.

(MS/sg)




Isa: le nuove cause di esclusione legate al Covid

L’articolo 148 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020), rubricato “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)”, ha annunciato un intervento normativo sugli Isa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, prevedendo ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28.01.2021, che ha approvato la modulistica Isa per il periodo d’imposta 2020, ha recepito quanto promesso, prevedendo tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli indici (oltre alle quattordici già esistenti), individuate “in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19” (Decreto Mef 02.02.2021).

In particolare, per il 2020, non applicano gli Isa, anche:

  • i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente. Il criterio segue le medesime logiche di quello previsto per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al D.L. 34/2020, solo che nella suddetta ipotesi di esclusione si fa riferimento, come periodo di osservazione all’intero periodo d’imposta 2020, da confrontare con il 2019, in un’ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti
  • i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente per chi ha iniziato l’attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi; la stessa si pone inoltre in continuità logica con quella ordinariamente prevista dalla lettera a) dell’articolo 9-bis, comma 6, D.L. 50/2017 (sono esclusi dall’applicazione degli Isa i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta), estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l’attività
     
  • i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici attività (che identificano quelle attività che sono state soggette dopo l’estate, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell’attività rispetto a quelle già subite e definite con i decreti di marzo 2020):
47.19.10 – Grandi magazzini
47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 – Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 – Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 – Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10 – Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 – Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 – Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 – Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.20 – Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20 – Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 – Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 – Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 – Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 – Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 – Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.82.01 – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.02 – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura attrezzature per il giardinaggio
47.89.04 – Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 – Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino mobili tappeti e stuoie articoli casalinghi elettrodomestici materiale elettrico
47.89.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub urbano
56.10.11 – Ristorazione con somministrazione
56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 – Ristorazione ambulante
56.21.00 – Catering per eventi, banqueting
56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica
82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 – Corsi di danza
90.00.04 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.01 – Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 – Gestione di stadi
93.11.20 – Gestione di piscine
93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 – Attività di club sportivi
93.13.00 – Gestione di palestre
93.19.10 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99 – Altre attività sportive nca
93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night club e simili
93.29.30 – Sale giochi e biliardi
93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca
96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure
96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 – Stabilimenti termali
96.09.01 – Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 – Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca

Va evidenziato che contribuenti che si trovano in una delle situazioni sopra indicate, pur essendo esclusi dall’applicazione degli Isa, sono comunque tenuti alla compilazione ed alla trasmissione del relativo modello, in allegato al modello Redditi 2021.

(MF/ms)