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Decreto Sostegni Bis: le novità in sintesi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il Dl. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.

 

Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni
Articolo 1 Dl.73/2021
È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021.
Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa
Articolo 1 Dl. 73/2021
In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.
La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021.
Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d’esercizio.
Articolo 1 Dl. 73/2021
È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.
Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo.
L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.
Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse
Articolo 2 Dl. 73/2021
È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del Dl. 19/2020.
Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto.
Credito d’imposta locazioni 2021
Articolo 4 Dl. 73/2021
Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:

  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,
  • a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l’attività è iniziata dal 2019).

Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d’imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione
Articolo 9 Dl. 73/2021
È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.
Misure di sostegno al settore sportivo
Articolo 10 Dl. 73/2021
Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Misure per il sostegno alla liquidità
Articolo 13 Dl. 73/2021
Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Articolo 14 Dl. 73/2021
Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.
Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.
Proroga moratoria per le Pmi
Articolo 16 Dl. 73/2021
Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, Dl. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.
Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.
Note di credito Iva e procedure concorsuali
Articolo 18 Dl. 73/2021
Viene prevista la modifica dell’articolo 26 Dpr. 633/1972anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale).
“Ace innovativa”
Articolo 19 Dl. 73/2021
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.
Credito d’imposta beni strumentali
Articolo 20 Dl. 73/2021
Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Articolo 32 Dl. 73/2021
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, Dl. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
Articolo 42 Dl. 73/2021
Viene riconosciuta un’ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, Dl.41/2021.
La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.
Indennità per i collaboratori sportivi
Articolo 44 Dl. 73/2021
Viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

(MF/ms)




Decreto Sostegni bis, focus sui nuovi contributi a fondo perduto e aiuti

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021), ultimo dei decreti emergenziali varati dal Governo Draghi, contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Il Decreto prevede, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica, un nuovo credito d’imposta per le locazioni degli immobili a uso non abitativo, un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, un’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, modifiche al credito d’imposta beni strumentali e diverse misure a sostegno dei privati cittadini.
 
Contributi a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.
 
Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.
Non è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito d’imposta).
 

Seconda ipotesi: perdita di fatturato

In alternativa, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021).
 
A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
 
B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
 
È stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.
 
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
 

ATTENZIONE: Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21- bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (LIPE), l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
 

Terza ipotesi: perdita reddituale

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.
 
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
 

ATTENZIONE: L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
 

Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro

È stato inoltre introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 15 milioni di euro.

In particolare, si tratta dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir, a condizione che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), o di quelli previsti dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13).

Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale contributo, tuttavia, verrà concesso solo se sarà disponibile la necessaria copertura finanziaria derivante dalle eventuali risorse non utilizzate per I contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Sostegni”.
 

Ulteriore contributo a fondo perduto per attività economiche chiuse

Per i soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno subito una chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto ministeriale attuativo.
 
Credito d’imposta locazioni

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.
 
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.
 
Imprese, professionisti, enti non commerciali

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
 

Proroga cartelle fiscali 

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

Ulteriori disposizioni

Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto “Sostegni-bis” si segnalano inoltre:

  • la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta “beni strumentali” (“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
  • un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
  • la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • l’introduzione di una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.
(MF/ms)



Imu, versamento prima rata entro il 16 giugno 2021

1 Premessa

A decorrere dal 2020, i co. 738 – 783 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disci­pli­na dell’Imu, con abolizione della Tasi.

La prima rata della “nuova” Imu per l’anno 2021 deve essere versata entro il 16.6.2021.

Salvo futuri interventi legislativi, infatti, il termine non ha subito alcuna sospensione, ma i singoli Co­­­muni possono prevedere una proroga, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato dif­fi­col­tà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
 

Quadro riassuntivo dell’IMU in vigore dall’1.1.2020
Presupposto impositivo Possesso di immobili, ad eccezione dell’abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9.
Soggetto attivo Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o pre­valentemente, sul proprio territorio.
Soggetti passivi Possessori di immobili:

  • proprietari;
  • ovvero titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
Base imponibile Valore degli immobili.
Regole diverse a seconda che l’immobile sia un fabbricato, un’area edificabile o un terreno agricolo.
Riduzione della base imponile La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:

  • i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, a determinate condi­zio­ni.

 
Dal 2021, l’IMU è ridotta al 50% per l’unità abitativa posseduta da pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

Aliquote IMU Aliquota di base: 0,86% (i Comuni possono aumentarla fino all’1,06% – in alcuni casi all’1,14% in luogo della maggiorazione TASI – o diminuirla fino al totale azzeramento).
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono aumentarla fino allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento).
Aliquote ad hoc sono poi previste per i fabbricati rurali strumentali, gli immobili mer­ce delle imprese, i terreni agricoli, gli immobili del gruppo “D”.
Abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9 Esente da IMU.
Abitazione principale A/1, A/8 o A/9 Aliquota ridotta e detrazione.
Termini di versamento Prima rata: entro il 16 giugno.
Seconda rata: entro il 16 dicembre.
Possibile il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Modalità di versamento
  • Modello F24;
  • bollettino postale;
  • PagoPA.
Dichiarazione IMU Per le variazioni che incidono sull’IMU 2020: entro il 30.6.2021.
Per le variazioni che incidono sull’IMU 2021: entro il 30.6.2022.
 

 
 
Seppur non constino modificazioni alla disciplina dell’IMU contenuta nei co. 738 – 783 dell’art. 1 della L. 160/2019, la legge di bilancio per l’anno 2021 e altre disposizioni normative hanno in­tro­dotto agevolazioni per:

  • i pensionati residenti all’estero;
  • gli immobili distrutti a seguito di eventi calamitosi;
  • determinate tipologie di immobili nei quali l’attività esercitata è stata sospesa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2 Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Esclusione dal ver­samento della prima rata IMU 2021

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esenzione dal versamento della pri­ma rata dell’IMU per l’anno 2021, in scadenza il 16.6.2021, è stabilita:

  • dall’art. 1 co. 599 – 600 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021);
  • dall’art. 6-sexies del DL 22.3.2021 n. 41 (decreto “Sostegni”), introdotto in sede di conversione nella L. 21.5.2021 n. 69;
  • dall’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126 (l’esenzione riguarda gli anni 2021 e 2022 e non soltanto la prima rata 2021) con riguardo agli immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

 
Nei casi previsti dalle norme sopraelencate non deve essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2021.

2.1 Esclusione dal pagamento per determinate tipologie di immobili

L’art. 1 co. 599 – 600 della L. 178/2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021 relativa:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2.2 Esclusione dal pagamento per i beneficiari del contributo a fondo perduto “Sostegni”

L’art. 6-sexies del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”), introdotto in sede di conversione in legge, ha pre­­visto l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.

La norma stabilisce che i possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 dello stesso DL 41/2021 sono esclusi dal versamento della prima rata dell’IMU 2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.
 
I soggetti che possono richiedere il contributo sono i “soggetti titolari di partita IVA, residenti o sta­bi­liti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono red­dito agrario”.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti in regime forfetario e gli enti non com­merciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.

Tali soggetti possono richiedere il contributo (e quindi possono fruire dell’esenzione della prima rata dell’IMU 2021) a condizione che:

  • i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa riferimento al secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 41/2021, avvenuta il 23.3.2021);
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019).

2.3 Esenzioni per il settore dello spettacolo

L’art. 78 co. 3 del DL 104/2020 stabilisce che l’IMU non è dovuta, per gli anni 2021 e 2022, per gli im­mo­bili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per con­­certi e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2.4 Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Facoltà dei comuni di introdurre age­vo­lazioni per determinati soggetti

Come evidenziato dall’IFEL in un documento del 30.4.2020 nel quale sono forniti gli schemi di re­golamento IMU e di delibera delle aliquote 2020, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso potrebbe spingere molte amministrazioni a porsi il problema dell’opportunità di disporre age­volazioni a favore delle categorie economiche e dei soggetti più colpiti dal Coronavirus.
Tali decisioni sono nella piena discrezionalità di ciascun ente locale, con i limiti generali di carat­te­re equitativo e di ragionevolezza che devono caratterizzare tutti gli interventi agevolativi.
Secondo l’Istituto, inoltre, è opportuno che ciascun Comune eviti di incrementare le aliquote per l’an­­­no 2020 rispetto a quelle del 2019 (analogo discorso potrebbe essere esteso all’imposta dovuta per l’anno 2021 e quindi alle aliquote per l’anno 2021).

3 Soggetti passivi

I soggetti passivi dell’Imu sono:

  • in linea di massima, il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su­per­ficie, e non il proprietario (an­che detto “nudo proprietario”).

 
Sono soggetti passivi dell’Imu, inoltre:

  • il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da co­struire o in corso di costruzione; viene precisato al riguardo che il sog­­­getto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di prov­­ve­dimento del giudice.

 

Soggetti passivi dell’IMU
Proprietario Titolare del diritto di superficie
Usufruttuario Locatario finanziario
Usuario Concessionario di beni demaniali
Titolare del diritto di abitazione Genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare
Enfiteuta  
Non sono soggetti passivi IMU
Nudo proprietario Comodatario
Locatore finanziario Affittuario
Concedente di diritti reali Genitore proprietario non affidatario dei figli
 

4 Immobili assoggettati a Imu

Sono assoggettati all’IMU gli im­mo­bili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

 
Anche per l’IMU in vigore dal 2020 le modalità di determinazione della base im­ponibile variano in fun­zione della tipologia di bene immobile interessata.

4.1 Abitazione principale

Anche ai fini dell’IMU in vigore dal 2020:

  • sono assoggettate all’imposta le abitazioni principali, e relative perti­nenze, accatastate nelle ca­­tegorie A/1 (abi­tazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di emi­nenti pregi artistici o storici);
  • sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.

 
4.2 Pertinenze dell’abitazione principale

Ai fini dell’Imu, si intendono pertinenze dell’abitazione principale esclu­si­va­men­te:

  • un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgom­bero), sempre che non esi­sta già un locale avente le stesse carat­te­ri­stiche tipolo­giche censito unitamente all’abi­tazione come vano acces­sorio di quest’ultima;
  • un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
  • un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia);
  • anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 
Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione prin­ci­pa­le cui si riferi­sco­no.
In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. se­con­do box auto), l’IMU va quin­­­di versata nei modi e termini previsti per gli “al­tri immobili”.

4.3 Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9

I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione prin­cipale continuano a pagare l’imposta.
In questi casi, oltre all’applicazione dell’aliquota ridotta, spetta la detrazione di 200,00 euro che de­ve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4.4 Assimilazioni all’abitazione principale ex lege

Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si possono estendere ad altre tipologie di im­mo­bili: possono esistere assimilazioni ex lege ed assi­mi­lazioni stabilite dai Comuni.
Con riguardo alle prime, sono considerate abitazioni principali:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in­divisa adibite ad abita­zio­ne principale e relative pertinenze dei soci as­se­gnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in­divisa destinate a studen­ti universitari soci assegnatari, anche in as­sen­za di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008, adi­biti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudi­ce;
  • un solo immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità im­mobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica), posseduto e non concesso in lo­cazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze ar­mate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello di­pen­­dente delle Forze di po­lizia ad ordinamento civile, nonché dal per­sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, sal­­vo quanto pre­visto dall’art. 28 co. 1 del DLgs. 139/2000, dal personale appar­te­nente alla car­­­­riera prefettizia.

Pensionati “esteri”

Dall’1.1.2020 non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immo­biliare posseduta dai citta­dini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Dall’anno 2021, tuttavia, l’art. 1 co. 48 della L. 178/2020 ha previsto che “per una sola unità immo­biliare a uso abitativo” posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, l’IMU è ridotta al 50%, a condizione che l’unità immobiliare non sia locata o concessa in comodato.

4.5 Anziani o disabili – Assimilazioni all’abitazione principale a di­scre­­­zione dei Comuni

Anche dal 2020 i Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’uni­­­tà immobiliare posse­duta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acqui­si­scono la residenza in istituti di ri­co­vero o sanitari a se­guito di ricovero perma­nente, a condizione che la stessa non risulti lo­cata.
In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione si applica ad una sola uni­tà immobiliare.
Per quanto concerne l’Imu 2021, quindi, nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato dette assi­mi­la­zioni, nulla dovrà essere versato per l’anno 2021 se le unità immobiliari sono classate in cate­gorie di­ver­se da A/1, A/8 e A/9.

5 Esenzioni

Sono esenti dall’Imu, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste dal­la norma:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai Co­muni, nonché gli immobili posse­du­ti, nel proprio terri­torio, dalle Regioni, dalle Pro­vin­ce, dalle comunità monta­ne, dai con­sorzi fra detti enti, dagli en­­ti del Ser­vizio sanitario nazionale, de­sti­nati esclu­siva­men­te ai compiti isti­tu­­zionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nel­­le cate­gorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, bi­blioteche, archi­vi, par­chi e giar­di­ni aper­ti al pubblico, ecc.);
  • i fabbricati destinati esclusivamente al­­l’eser­­­­cizio del culto, purché com­pa­ti­bile con le dispo­si­zio­­ni degli artt. 8 e 19 della Co­stituzione, e le loro pertinen­ze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Se­de, indi­ca­ti negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trat­tato latera­nen­se, sottoscritto l’11.2.29 e reso ese­cu­ti­vo con la L. 27.5.29 n. 810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni interna­zio­nali per i qua­li è pre­vista l’esen­zione dall’ILOR in ba­se ad accordi interna­zio­na­li resi ese­cu­tivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai sog­getti di cui alla lett. i) del co. 1 del­l’art. 7 del DLgs. 504/92, e desti­na­ti esclu­siva­mente allo svolgimento con mo­dalità non commerciali delle attività pre­vi­ste nella medesima lett. i) (si applicano le disposizioni di cui all’art. 91-bis del DL 1/2012, no­n­ché il DM 19.11.2012 n. 200 e, quindi, per gli immobili degli enti non commerciali valgono le prece­denti regole per l’esenzione IMU);
  • i terreni agricoli:
  • posseduti e condotti dai colti­va­to­ri diretti e dagli imprenditori agri­coli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla pre­vi­den­za agricola, comprese le so­cie­tà agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004;
  • ubicati nei Comuni delle isole mi­nori di cui all’allegato A della L. 448/2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collet­tiva indivisibile e inusuca­pibile;
  • ricadenti in aree montane o di col­lina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77, sulla ba­se dei cri­teri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9.

 
Dall’1.1.2020 non sono più esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale (ri­covero animali, prote­zio­ne delle piante, magazzini, depositi, ecc.).
Immobili merce – Esenzione dal 2022
Dall’1.1.2022 saranno esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’im­presa costruttrice alla ven­­dita, finché permanga tale destinazione e non sia­no in ogni caso locati.

5.1 Esenzioni previste dai comuni

Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, i Comuni hanno la facoltà di prevedere l’esen­zione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie:

  • immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad un altro ente territoriale, o ad un ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari
    (art. 1 co. 777 lett. e) della L. 160/2019);
  • esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (art. 1
    co. 86 della L. 549/95).

5.2 Esenzione per gli immobili distrutti da eventi calamitosi

Il co. 1116 dell’art. 1 della L. 30.12.2020 n. 178 estende l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordi­nan­ze sindacali di sgom­bero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012.

L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbri­ca­ti interessati e comunque non oltre il 31.12.2021 e riguarda più specifica­ta­mente:

  • i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati dall’art. 1 co. 1 del DL 74/2012 e dall’art. 67-septies del DL 83/2012;
  • i Comuni della Regione Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all’art. 15 co. 6 del DL 162/2019.

6 Base imponibile

Anche per l’Imu in vigore dal 2020, le mo­da­lità di determinazione della base imponibile variano in fun­zione della tipologia di bene immobile in­teressata, e quindi, a seconda che si tratti di:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

 
In generale, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli im­mo­bili.

6.1 fabbricati dotati di rendita catastale

Per i fabbricati iscrit­ti in Catasto e dotati di ren­dita catastale, la base impo­nibile per la deter­mi­na­zio­ne dell’IMU si determina:

  • rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell’an­no di imposizione;
  • moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente mol­tiplicatore.

 
Per determinare l’Imu dovuta per l’anno 2021, quindi, dovrà essere riva­lutata la rendita catastale all’1.1.2021.

La formula per calcolare la base imponibile Imu è la seguente:
 

VC = RC × 105 × M
100
 

 
dove:
VC = valore catastale
RC = rendita catastale
M = coefficiente moltiplicatore
 
La misura dei coefficienti moltiplicatori, ai fini dell’Imu, è definita come se­gue:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la cate­go­ria A/10, e nelle cate­go­rie cata­stali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie cata­stali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la ca­te­goria D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

Tipologie fabbricati Determinazione base imponibile
Immobili ad uso abitativo (gruppo A, esclusi A/10)
Cantine, soffitte, locali di deposito (C/2)
Autorimesse e posti auto (C/6)
Tettoie (C/7)
160 × RC × 105/100 = RC × 168
Residenze collettive (gruppo B)
Laboratori artigiani (C/3)
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4)
Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)
140 × RC × 105/100 = RC × 147
Negozi e botteghe (C/1) 55 × RC × 105/100 = RC × 57,75
Uffici e studi privati (A/10)
Banche e assicurazioni (D/5)
80 × RC × 105/100 = RC × 84
Immobili a destinazione speciale (gruppo D, es­clu­si D5) 65 × RC × 105/100 = RC × 68,25
 

 
dove:
RC = rendita catastale iscrit­ta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di rife­ri­mento.
6.2 Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili la base imponibile dell’IMU in vigore dall’1.1.2020 è costituita dal “valore ve­nale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di impo­si­zione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:

  • la zona territoriale di ubicazione;
  • l’indice di edificabilità;
  • la destinazione d’uso consentita;
  • gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
  • i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi carat­te­ristiche analoghe.

6.3 Terreni agricoli

La base imponibile IMU dei terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, è pari al prodotto del red­dito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% (ai sen­si dell’art. 3 co. 51 della L. 23.12.96 n. 662), per il coefficiente moltiplicatore 135.
 
Il valore dei terreni agricoli, quindi, viene così determinato:
 

VC = RD × 125 × 135
100
 

dove:
VC = valore catastale
RD = reddito dominicale
6.4 Riduzioni della base imponibile
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:

  • i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limi­ta­tamente al periodo dell’an­no durante il quale sussistono dette con­di­zioni;
  • le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli), a deter­mi­nate condizioni.

6.5 Fabbricati a destinazione speciale non iscritti in Catasto e di­stintamente con­tabilizzati

Un’ipotesi particolare di fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita ri­guarda i fabbricati clas­si­­ficabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), quali gli opifici, che nello stes­­so tempo risultino:

  • interamente posseduti da imprese;
  • distintamente contabilizzati.

 
Per tali fabbricati la base imponibile è determinata:

  • applicando al valore contabile gli appositi coefficienti che sono aggiornati annualmente con un apposito DM;
  • fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.

 
Ai fini del calcolo della base imponibile IMU dei fabbricati classificati nel gruppo “D”, i coefficienti sono stati aggiornati, per l’anno 2021, dal DM 7.5.2021 e sono riportati nella seguente tabella.
 

Coefficienti per l’anno 2021
per l’anno 2021 = 1,01 per l’anno 2001 = 1,49
per l’anno 2020 = 1,01 per l’anno 2000 = 1,54
per l’anno 2019 = 1,02 per l’anno 1999 = 1,57
Coefficienti per l’anno 2021
per l’anno 2018 = 1,03 per l’anno 1998 = 1,59
per l’anno 2017 = 1,04 per l’anno 1997 = 1,63
per l’anno 2016 = 1,04 per l’anno 1996 = 1,68
per l’anno 2015 = 1,04 per l’anno 1995 = 1,73
per l’anno 2014 = 1,04 per l’anno 1994 = 1,79
per l’anno 2013 = 1,05 per l’anno 1993 = 1,82
per l’anno 2012 = 1,07 per l’anno 1992 = 1,84
per l’anno 2011 = 1,11 per l’anno 1991 = 1,87
per l’anno 2010 = 1,12 per l’anno 1990 = 1,96
per l’anno 2009 = 1,13 per l’anno 1989 = 2,05
per l’anno 2008 = 1,18 per l’anno 1988 = 2,14
per l’anno 2007 = 1,22 per l’anno 1987 = 2,32
per l’anno 2006 = 1,25 per l’anno 1986 = 2,50
per l’anno 2005 = 1,29 per l’anno 1985 = 2,68
per l’anno 2004 = 1,36 per l’anno 1984 = 2,86
per l’anno 2003 = 1,41 per l’anno 1983 = 3,04
per l’anno 2002 = 1,46 per l’anno 1982 = 3,21
 

7 Aliquote Imu

Le aliquote dell’Imu in vigore dal 2020 sono definite dai co. 748 – 757 dell’art. 1 della L. 160/2019 e sono riassunte nella seguente tabella.
 

Disciplina IMU dal 2020
Fattispecie
di immobile
Aliquota
di base
Margine discrezionale
del Comune
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,5%
(con detrazione di 200,00 euro)
  • Aumento dello 0,1%;
  • diminuzione fino all’az­ze­­­­ra­mento.
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93) 0,1% Diminuzione fino all’az­ze­ra­­­men­­­to
Immobili merce Per gli anni 2020 e 2021: 0,1%
Dal 2022: esen­zio­ne dall’IMU
Per gli anni 2020 e 2021:

  • aumento fino allo 0,25%;
  • diminuzione fino all’az­­ze­­ra­mento.
Terreni agricoli 0,76%
  • Aumento sino all’1,06%;
  • diminuzione fino all’az­zera­­mento.
Immobili produttivi
del gruppo “D”
0,86%, di cui:
la quota pari allo 0,76% allo Sta­to, la quota rima­nen­te ai Comuni.
  • Aumento sino all’1,06%;
  • diminuzione fino allo 0,76%.
Altri immobili 0,86%
  • Aumento sino all’1,06%;
  • diminuzione fino all’az­ze­ra­mento.

Con l’eventuale maggiorazione ex TASI l’aliquota può arrivare all’1,14%.

 

 
In altre parole, le aliquote minime e massime deliberabili dagli enti locali sono le seguenti.
 

Disciplina IMU dal 2020
Fattispecie di immobile Aliquota
di base
Aliquota minima Aliquota massima
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,5% 0 0,6%
Fabbricati rurali strumentali 0,1% 0 0,1%
Immobili merce (anni 2020 e 2021) 0,1% 0 0,25%
Terreni agricoli 0,76% 0 1,06%
Immobili produttivi del gruppo “D” 0,86% 0,76% 1,06%
Altri immobili 0,86% 0 1,06% eleva­bile all’1,14%
 

7.1 Immobili locati a canone concordato – Riduzione dell’aliquota

Per gli immobili locati a canone concor­dato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, l’imposta, determinata ap­pli­cando l’aliquota stabilita dal Comune per gli “Al­­tri immobili”, è ridotta al 75%.
 

Fattispecie di immobile Aliquota
di base
Aliquota
minima
Aliquota massima
Altri immobili 0,86% 0 1,06%
Immobili locati a canone concor­dato 0,645% (75% dello 0,86%) 0 0,795% (75% dell’1,06%)
 

7.2 Maggiorazione Imu a seguito dell’abolizione della TASI

Dall’anno 2020, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Co­mu­ni possono aumentare l’ali­quota massima dell’1,06%, prevista per gli “Altri immobili” dal co. 754 dell’art. 1 della legge di bi­lan­cio 2020, sino all’1,14% (si tratterebbe, in pratica, di una maggiorazione IMU che può arrivare sino allo 0,08%).

L’aumento dell’aliquota può:

  • riguardare soltanto gli immobili non esentati ai sensi dei co. 10 – 26 dell’art. 1 della L. 208/2015;
  • essere deciso se per l’anno 2015 era stata deliberata la maggiorazione TASI e se era stata con­fermata fino al 2019 ai sensi del co. 28 dell’art. 1 della L. 208/2015.

 
Dall’anno 2021, i Comuni potranno soltanto ridurre la maggiorazione IMU e non potranno au­men­tar­­la.

7.3 Variazioni delle aliquote dal 2021

Dall’anno 2021, i Comuni possono diversificare tut­te le aliquote stabilite dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 con ri­guardo alle fattispecie che saranno individuate da un apposito DM (ad oggi, detto DM non risulta essere stato ancora approvato).

8 Liquidazione dell’Imu

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

  • alla quota di possesso;
  • ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

8.1 Computo del mese dal quale ha avuto inizio il possesso

Ai fini dell’IMU in vigore dall’1.1.2020, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:

  • il giorno di trasferimento del possesso;
  • l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

 
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16.4.2021, l’intero mese di aprile (composto da 30 gior­ni) è a carico dell’acquirente.

8.2 Arrotondamento all’unità di euro

Anche per il versamento dell’IMU in vigore dall’1.1.2020, ai sensi dell’art. 1 co. 166 della L. 296/2006, l’importo da pagare deve essere arrotondato all’unità di euro:

  • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
  • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

9 Termini di versamento

L’Imu dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:

  • la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre ap­plicando l’ali­quo­ta e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a con­gua­glio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

 
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica so­lu­zione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Con riguardo all’IMU dovuta per il 2021, quindi:

  • la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2021 sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberata per il 2020;
  • la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2021, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2021.

9.1 Facoltà di differimento dei Comuni

La prima rata dell’Imu deve essere versata entro il 16 giugno, salvo che i singoli Comuni abbiano previsto una proroga del termine per quei soggetti che hanno registrato difficoltà economiche a cau­sa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19 (ris. Min. Economia e Finanze 8.6.2020 n. 5/DF).
Tale facoltà può essere esercitata con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale e quindi non può riguardare la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D”.

9.2 Enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono versare l’IMU in tre rate:

  • le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, devono es­sere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre;
  • la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere ver­sata entro il 16 giugno dell’anno successivo (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle ali­quote).

 
Per l’anno 2021, le prime due rate sono di importo pari al 50% dell’imposta com­plessivamente corrisposta a titolo di IMU per l’anno 2020.

10 Determinazione della prima rata scadente il 16 giugno 2021

Per l’anno 2021, la prima rata è pari all’IMU dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente.
 
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a con­guaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto che i Comuni devono elaborare per poter redigere la delibera di approvazione delle aliquote.

Con la circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF sono stati forniti im­por­tanti chiarimenti con riguardo alle modalità di determinazione della prima rata IMU per l’anno 2020, ma che possono essere estesi anche al 2021.

Esempio – Abitazione principale in A/1, A/8 e A/9
Il Sig. Verdi possiede un immobile, sito nel Comune di Mila­no, classificato nella categoria cata­stale A/1 con rendita 3.000,00 euro e destinato ad abitazione principale.
Il Comune di Milano ha deliberato per l’anno 2020:

  • aliquota IMU per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 = 0,6%;
  • detrazione per l’abitazione principale = 200,00 euro (tale detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale persiste la destinazione ad abi­tazione principale).

 
Con riguardo all’anno 2020 l’IMU dovuta per l’intera annualità era pari a 2.824,00 euro, deter­mi­nata come segue: 3.000,00 × 1,05 × 160 × 0,6% = 3.024,00 euro – 200,00 eu­ro (detrazione).
 
Per l’anno 2021, quindi, il sig. Verdi entro il 16.6.2021 dovrà pagare per la prima rata dell’IMU 1.412,00 euro [(3.000,00 × 1,05 × 160 × 0,6% × 6/12) – 100,00 euro].

Il modello F24 dovrà essere compilato come è indicato nell‘ALLEGATO 1.


10.1 Delibere 2021 già pubblicate sul sito delle Finanze

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che se al momento del versamento dell’ac­con­to il Co­mune ha già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili all’anno in corso, il con­tri­buente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.
Sebbene il chiarimento sia stato fornito con riguardo al caso di un immobile acquistato nel corso dell’anno 2020, il chiarimento sembrerebbe poter avere portata generale.

10.2  Immobile acquistato nel primo semestre 2021

Se l’immobile è stato acquistato nel corso dell’anno 2021, per come è scritta la norma contenuta nel co. 762 dell’art. 1 della L. 160/2019, parrebbe che entro il 16.6.2021 debba essere versata l’im­posta relativa con riferimento alla situazione dei primi 6 mesi dell’anno (ed in dicembre si debba operare il conguaglio).
Seppur non constino chiarimenti in relazione al metodo di determinazione della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, si evidenziano due diverse strade che sono adottate dai software di calcolo:

  • la prima sembra aderire all’impostazione fornita nella circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF e calcola la prima rata IMU 2021 sulla base dei mesi di possesso dell’im­mobile nel primo semestre 2021;
  • la seconda determina l’IMU dovuta per l’intero anno 2021 (sulla base dei mesi di possesso) ed il risultato viene diviso per due.

 
Ad esempio, per un immobile in categoria A/4 acquistato il 3.5.2021, tenuto a disposizione (quindi non abitazione principale) nel Comune di Torino, con rendita di 500,00 euro, l’IMU è così calcolata.
In base alla prima ipotesi:

  • IMU dovuta per l’intero anno 2021 = 500,00 euro × 1,05 × 160 × 1,06% = 890,40 euro;
  • IMU dovuta per i 2 mesi di possesso nel primo semestre dell’anno 2021 = 890,40 euro × 2/12 = 148,40 euro (che arrotondati diventano 148,00 euro).

 
In base alla seconda ipotesi:

  • IMU dovuta per l’intero anno 2021 = 500,00 euro × 1,05 × 160 × 1,06% = 890,40 euro;
  • IMU dovuta per gli 8 mesi di possesso nell’anno 2021 = 890,40 euro × 8/12 = 593,60 euro;
  • IMU da versare entro il 16.6.2021 = 593,60 euro : 2 = 296,80 euro (che arrotondati diventano 297,00 euro).

 
La seconda soluzione sembrerebbe quella che più si avvicina alla disposizione normativa.

Il modello F24 deve quindi essere compilato indicato nell’ALLEGATO 2.

 
Sembrerebbe preferibile, invece, seguire la prima ipotesi ove si intendesse rivendere l’immobile nel corso dello stesso anno 2021 (in modo da non dover richiedere il rimborso dell’eventuale imposta versata in eccesso).

11 Modalità di versamento

I versamenti dell’Imu possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

  • il modello F24;
  • l’apposito bollettino postale;
  • la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell’am­mi­ni­strazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (qua­li PagoPA), con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

 
Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

I soggetti titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con mo­dalità telematiche (provv. Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n. 214429).

11.1 Immobili del gruppo “D”

Per gli immobili produttivi del gruppo “D”, l’IMU deve essere versata distinguendo:

  • la quota riservata allo Stato, calcolata applicando l’aliquota dello 0,76%;
  • la quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.

 
Nulla è dovuto allo Stato dai Comuni che possiedono immobili del grup­po “D” situati nel loro ter­rito­rio.

11.2 Codici tributo dell’Imu

I codici tributi per il versamento dell’IMU, tramite il modello F24, sono stati istituiti dalle ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 21.5.2013 n. 33 e 29.5.2020 n. 29.

Generalità degli immobili.

Per il versamento dell’IMU riguardante la generalità degli immobili devono essere utilizzati i codici tributo riportati nella seguente tabella.
 

Tipologia di versamento Codice tributo
IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune 3912
IMU – Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune 3913
IMU – Imposta Municipale propria per i terreni – Comune 3914
IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili – Comune 3916
IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati – Comune 3918
IMU – Imposta Municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita – Comune
3939
IMU – Imposta Municipale propria – Interessi da accertamento – Comune 3923
IMU – Imposta Municipale propria – Sanzioni da accertamento – Comune 3924
 

Immobili del gruppo “D”
Per il versamento dell’IMU riguardante gli immobili del gruppo “D”, la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33 ha istituito i seguenti codici tributo, che sono stati confermati dalla ris. 29/2020 anche per i versamenti da effettuare dal 2020.
 

Tipologia di versamento Codice tributo
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato 3925
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune 3930

(MF/ms)




Versamento imposta bollo su fatture elettroniche: 31 maggio prima scadenza con le nuove modalità

Il versamento dell’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche trova nuove scadenze e la definizione di una nuova procedura di recupero e irrogazione delle sanzioni.

Il decreto del Mef 4 dicembre 2020 e la consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14 , da un lato, e il provvedimento attuativo 4 febbraio 2021, n. 34958 , dall’altro, hanno, infatti, modificato le regole e le scadenze di versamento.

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021. Il secondo trimestre fa eccezione e va al 30 settembre 2021; il terzo trimestre al 30 novembre 2021 e il quarto trimestre a fine febbraio 2022.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdi dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

L’agenzia comunica, infine, l’importo dovuto entro il 15 del secondo mese successivo alla scadenza, inibendo, dalla data della notifica, il ravvedimento operoso.

Premessa
Le due norme cui fare riferimento per comprendere la corretta applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono:
  • l’art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/1972, che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti […]; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”;
  • la nota 2, lett. a), in calce al medesimo articolo, la quale stabilisce, inoltre, che l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera L. 150.000” (euro 77,47).
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo può essere assolta:
  • mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
  • con le modalità virtuali di cui all’art. 15 del Dpr n. 642/1972 (tanto per le fatture cartacee, quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
  • con le modalità individuate dall’art. 6  del Dm. 17 giugno 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi).
La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’art. 15 del Dpr n. 642/1972, secondo cui, per determinate categorie di atti e documenti, l’Agenzia delle Entrate può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta, anziché in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale.

Ai fini dell’autorizzazione, l’interessato deve presentare apposita domanda, corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.

In sintesi, il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione fatta dall’Ufficio, dapprima a titolo provvisorio per l’anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.

Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l’art. 6  del Dm 17 giugno 2014 dispone che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
 

Periodo di riferimento Termini di versamento fino al 31 dicembre 2020 Nuovi termini di versamento dal 1° gennaio 2021  
Codici tributo
I trimestre 2021 20.04.2021 31.05.2021 2521
II trimestre 2021 20.07.2021 30.09.2021
(e se I trimestre < 250 euro)
2522
III trimestre 2021 20.10.2021 30.11.2021 (e se I e II trimestre < 250 euro) 2523
IV trimestre 2021 20.01.2022 28.02.2022 2524
 
Le nuove scadenze di versamento dal 2021
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare veniva effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

In base alle nuove tempistiche, dettate dal D.m. 4 dicembre 2020 , il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come in precedenza previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021.

Particolare la scadenza del secondo trimestre: il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre 2021, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura.

Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili, poi, se l’imposta non supera la soglia di 250 euro:

  • se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera tale importo, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e, quindi, entro il 30 settembre 2021;
  • se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, e quindi, entro il 30 novembre 2021.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sull’importo dovuto
L’Agenzia delle entrate è in grado di rendere noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva, presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell’imposta, inoltre, può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata:

  • con addebito su conto corrente bancario o postale o
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Nel portale “Fatture e Corrispettivi”, sono state aggiornate le funzionalità relative alla consultazione e variazione dei dati per il versamento del tributo.

 E’, quindi, possibile prendere visione dei due distinti elenchi, contenenti:

  • le fatture elettroniche transitate dal Sistema di interscambio nei primi tre mesi dell’anno, che già recano l’assolvimento dell’imposta di bollo (Elenco A);
  • quelle che, invece, non riportano l’indicazione del tributo, pur essendone soggette (Elenco B).
L’elenco “B” era modificabile e il contribuente aveva tempo fino al 30 aprile 2021 per comunicare all’agenzia che, in relazione a uno o più dei documenti in esso contenuti, non risultavano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta; entro la stessa data, era possibile procedere all’integrazione dell’elenco con gli estremi (identificativo Sdi) delle fatture, non segnalate dall’amministrazione finanziaria, per le quali il tributo risulta dovuto.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.
 

Periodo di riferimento Comunicazione al contribuente da parte dell’Agenzia entrate Termine entro cui è possibile regolarizzare con riduzione di 1/3 Termine entro cui è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso
I trimestre 2021 15.05.2021  
30 giorni dalla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate
Dalla scadenza originaria di versamento fino alla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate
II trimestre 2021 20.09.2021
III trimestre 2021 15.11.2021
IV trimestre 2021 15.02.2022
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni.
Regime sanzionatorio
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, la sanzione dovuta, ridotta di un terzo, e gli interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi, con sanzione piena.

L’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, opera rinvio all’art. 13, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari a un terzo, ai sensi dello stesso art. 12-novies , comma 1, è pari:

  • al 30 per cento per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15 per cento (cioè la sanzione precedente è ridotta alla metà), se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1 per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Come chiarito con la circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, infatti, laddove l’imposta di bollo sia assolta:
  • mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall’art. 25, primo comma, del Dpr n. 642/1972, secondo cui chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100 al 500 per cento dell’imposta o della maggiore imposta;
  • con modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 642/1972, oppure dell’art. 6 del D.m. 17 giugno 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell’imposta), la sanzione applicabile – anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 – è quella di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, secondo cui chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risultino una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di 30 giorni, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997 in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.
Ravvedimento operoso
La sanzione richiamata dall’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del Dl. n. 34/2019 (cioè la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997) è ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Tuttavia, la comunicazione di cui all’art. 12-novies, comma 1 , del Dl. n. 34/2019, con cui l’agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce al contribuente di avvalersi della facoltà del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.

(MF/ms)




Dichiarazioni Imu: possibile anche l’invio telematico

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu dei soggetti privati e degli enti commerciali ritorna, per le variazioni avvenute a partire dall’anno 2020, al 30 giugno dell’anno successivo, ed è quindi allineato con la scadenza della dichiarazione IMU ENC.

Infatti il differimento al 31 dicembre dell’anno successivo, operato dall’art. 3-ter del Dl 34/2019, è stato abrogato dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 che ha previsto, come termine unico per l’invio, il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione, i cui dati hanno effetto anche per gli anni successivi purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta (cfr. ris. Mef 6 novembre 2020 n. 7/Df), deve essere presentata in forma cartacea oppure trasmessa telematicamente.

Il modello da utilizzare rimane quello approvato dal Dm 30 ottobre 2012, in quanto non è stato ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019, con cui verrà rivista la modulistica e saranno individuati in maniera puntuale i casi in cui ne risulterà necessaria la presentazione.

Con riferimento alla prima modalità, l’art. 6 del citato Dm ha previsto che la presentazione della dichiarazione possa essere effettuata mediante consegna fisica al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati e quest’ultimo dovrà rilasciare una ricevuta.

La dichiarazione può tuttavia essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _”, e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente.

La dichiarazione può infine essere scansionata e trasmessa con posta certificata.

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione tenendo conto che la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione stessa.

Una seconda modalità di redazione e invio della dichiarazione è quella “telematica”, ovvero la compilazione, attraverso il proprio software gestionale (non risulta esserci infatti un software gratuito di compilazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate o altro soggetto) del modello seguendo il tracciato ministeriale.

Al riguardo occorre fare riferimento alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione IMU/TASI degli enti commerciali e delle persone fisiche, versione 5 del 15 luglio 2019 (rinvenibili sul sito del MEF: https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/specifiche-tecniche-aggiornamenti-e-correzioni/index.html).

Invio mediante Entratel con l’applicativo “Desktop Telematico”

La dichiarazione, il cui tracciato segue fedelmente quello del modello cartaceo, dovrà poi essere inviata mediante Entratel utilizzando l’applicativo “desktop telematico” come indicato al § 2.6.3 delle citate specifiche.

In base al comma 4 dell’art. 6 del Dm 30 ottobre 2012, il singolo Comune può tuttavia, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Tale attività può essere indirizzata sia nel prevedere ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea (quale ad esempio l’invio tramite fax), sia nel predisporre modalità “innovative” quali la messa a disposizione di piattaforme ove, previa autenticazione, i contribuenti possano inserire e trasmettere i dati.

Occorre precisare che tali metodi non possono obbligatoriamente sostituire le modalità tradizionali (cartacea e telematica tramite Entratel), bensì si affiancano alle modalità “ministeriali” per cui i contribuenti sono liberi di valutare quale di questi metodi possa essere loro più congegnale.

(MF/ms)
 




Decreto sostegni, accesso al fondo perduto per i forfetari

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul calcolo del fatturato per i contributi del Dl Sostegni.

Tra i chiarimenti relativi al contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 41/2021 (Dl “Sostegni” in corso di conversione in legge), la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2021 si è espressa in merito al calcolo della riduzione del fatturato medio mensile degli anni 2019 e 2020.

In particolare, è stato reso noto che anche i soggetti in regime forfetario dovranno assumere come riferimento la data di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, corrisponde rispettivamente alla data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) o alla data del corrispettivo giornaliero.

Si deve, dunque, fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per l’accesso al regime di cui all’art. 1 comma 54 della L. 190/2014.

Di riflesso, risulta irrilevante, per la determinazione del fatturato e dei corrispettivi dei soggetti forfetari, il momento in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate.

Viene, inoltre, ribadito che, ai fini del calcolo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi del 2019 e del 2020:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione nel periodo 2019 e 2020 di riferimento, nonché le fatture differite emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre dell’anno precedente;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).
Più in generale, la circolare n. 5/2021, riferita al contributo ex Dl 41/2021, precisa che, in linea di principio, rimangono applicabili i chiarimenti già forniti in relazione ai precedenti contributi a fondo perduto con le circolari n. 15/2020 e n. 22/2020.

Tra le altre indicazioni, è confermato che la data di effettuazione dell’operazione vale, ai fini del calcolo del fatturato, anche per i soggetti che applicano il regime di IVA per cassa.

Si chiarisce che alla determinazione del fatturato concorrono anche le somme addebitate in rivalsa al committente a titolo di contributo integrativo per le casse di previdenza e assistenza. Trattasi, difatti, di importi inclusi nella base imponibile IVA.

Nella circolare in analisi, trova spazio anche una precisazione in merito alle operazioni che concorrono alla determinazione del fatturato del periodo.

Viene specificato che sono da considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” (o i corrispettivi) del periodo di riferimento “purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR” ovvero “rappresentative di altri componenti di reddito che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi (…) sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione”.

Nella precedente circolare n. 22/2020 si faceva riferimento alle sole operazioni configuranti ricavi dell’impresa. Con il documento di prassi più recente, si precisa che le operazioni da computare nel fatturato devono configurare, più in generale, componenti positivi di reddito (includendo, ad esempio, plusvalenze o sopravvenienze attive).

Escluse dal fatturato le assegnazioni di immobili ai soci

Tuttavia, con un’affermazione che non appare del tutto coerente con il quadro generale appena descritto, la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2021 esclude dal computo del fatturato del periodo le assegnazioni di immobili ai soci e le estromissioni.

Trattandosi di operazioni “nell’ambito dei rapporti tra soci e società”, finalizzate “a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa”, l’Agenzia ritiene che esse non rientrino tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui all’art. 1 del DL 41/2021, seppure si tratti di cessioni che, in talune ipotesi, sono incluse nel campo di applicazione dell’IVA e, ai fini delle imposte sui redditi, assimilabili alla cessione di beni ai soci.
 

(MF/ms)




Assolvimento dell’imposta di bollo su registri contabili elettronici

Con la risposta a interpello n. 346, pubblicata il 17 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, precisando che il comma 4-quater dell’art. 7 del Dl 357/94, come modificato dal Dl 34/2019, consente di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi.

Inoltre, l’imposta di bollo sui registri contabili tenuti in modalità informatica è assolta secondo l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014, senza poter ricorrere per il versamento al contrassegno telematico o al modello F23.

Il comma 4-quater dell’art. 7 del Dl 357/94 dispone, in deroga al precedente comma 4-ter, che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si consideri, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:

  • risulti aggiornato sui supporti elettronici;
  • sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Avvalendosi di tale norma, l’istante intende effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf») e versare l’imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in «pdf»)”, utilizzando, alternativamente, il modello F23 (con codice tributo “458T”) oppure il modello F24 (codice tributo “1552”).

Si segnala che la norma citata è stata recentemente oggetto di chiarimenti con la risposta a interpello n. 236/2021.

In tale occasione, partendo dal presupposto che tenuta e conservazione fossero “concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità”, era stato precisato che l’introduzione e la modifica del comma 4-quater non ha comportato una deroga agli ordinari obblighi di conservazione dei registri tenuti con sistemi informatici, da realizzarsi mediante stampa cartacea o conservazione elettronica.

Era stato chiarito, inoltre, che la tenuta dei registri contabili in modalità elettronica determina l’assolvimento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 “indipendentemente dalla successiva conservazione”.

Nella risposta a interpello non è stata ribadita la medesima impostazione.

L’Agenzia, infatti, riconosce la portata innovativa dell’art. 12-octies del Dl 34/2019 che, intervenendo sull’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94, ha esteso l’operatività della norma dai soli registri Iva a qualsiasi registro contabile. Attraverso tale disposizione diventa possibile “derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva”, adempimenti che, di regola, sarebbero da assolvere entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sotto il profilo dell’imposta di bollo, viene ribadita la distinzione tra registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, oppure tenuti in modalità informatica. 

Nel primo caso, l’imposta è:

  • dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro, per tutti gli altri soggetti (art. 16 della Tariffa Parte I allegata al Dpr 642/72);
  • assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (circ. n. 92/2001, § 2.1) o su un nuovo blocco di pagine (circ. nn. 9/2002, § 8.2, e 64/2002);
  • versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.
Se i registri sono tenuti invece in modalità informatica – caso che ricorre nella fattispecie oggetto di interpello – l’imposta di bollo è:
  • dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio: ris. n. 161/2007);
  • versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del Dm 17 giugno 2014)
 (MF/ms)



Perdite su mini crediti: deducibilità a scelta dell’impresa

Deducibilità a scelta dell’impresa decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento.

Con la risposta a interpello n. 342 del 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della deducibilità, ai fini Ires, delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi.

In via preliminare, si ricorda che, con le modifiche a suo tempo introdotte dal Dl 83/2012 e dalla L. 147/2013, sono state ampliate le ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite relative a crediti vantati nei confronti sia di debitori assoggettati a procedure concorsuali (e istituti assimilati), sia di debitori non soggetti a tali procedure.

Riguardo a questi ultimi, l’art. 101 comma 5 del Tuir stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono “in ogni caso”, tra l’altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. “mini crediti”).

A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

  • 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (intendendosi per tali quelle che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000 di euro);
  • 2.500 euro, per le altre imprese.
Pertanto, la perdita afferente a un credito di 2.000 euro, “scaduto” il 25 maggio 2020 e non ancora incassato al 31 dicembre 2020, è deducibile nel periodo d’imposta 2020 “solare” (modello REDDITI 2021), previa imputazione del componente negativo a conto economico, senza la necessità di dimostrare la sussistenza degli elementi “certi e precisi” (quali, ad esempio, la persistente assenza del debitore, i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive, ecc.).

La perdita è deducibile anche nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione.

In pratica, la svalutazione dei “mini crediti” può essere interamente dedotta ex art. 101 comma 5 del Tuir, senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 comma 1 dello stesso Tuir (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).

Quanto all’esercizio di deducibilità, con una disposizione di carattere interpretativo (e, dunque, con effetto retroattivo), l’art. 13 comma 3 del D.lgs. 147/2015 ha stabilito che le svalutazioni contabili dei suddetti “mini crediti”, deducibili a decorrere dall’esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

In pratica, viene consentito al contribuente di rinviare la deduzione, come perdite, delle svalutazioni relative ai c.d. “mini crediti” al momento dell’eliminazione del credito stesso dal bilancio, evitando così l’automatica “trasformazione” delle svalutazioni stesse in perdite e i connessi problemi di gestione.

Pertanto, come confermato dalla risposta n. 342/2021, per effetto di tale disposizione, compete all’impresa creditrice la scelta circa l’esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale (nel nostro caso, avvenuta scadenza del termine di pagamento da più di sei mesi).

In altre parole, in presenza di svalutazioni contabili “analitiche” o “forfetarie”, la scelta dell’esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all’impresa creditrice, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo d’imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

Ciò posto, laddove i “mini crediti” siano stati interamente svalutati e le svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita prima del loro stralcio dal bilancio, l’utilizzo del fondo svalutazione afferente ai medesimi crediti, all’atto della loro eliminazione dal bilancio, sarà fiscalmente irrilevante.

In altri termini, la cancellazione in bilancio dei “mini crediti” svalutati e dedotti in un esercizio precedente, non implicando più alcuna deduzione, non produce effetti fiscali.

Inoltre, se prima della cancellazione dal bilancio, i “mini crediti”, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita, vengono incassati in tutto in parte, si produce una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.

(MF/ms)
 




Inps: chiarimenti sul rinnovo delle integrazioni salariali introdotte dal Decreto Sostegni

L’Inps con la circolare n. 72/2021 riepiloga gli adempimenti previsti per le integrazioni salariali Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga rinnovati con il Decreto Sostegni e chiarisce i dubbi legati alla “scopertura” delle giornate dal 29 al 31 marzo 2021.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno la possibilità di richiedere fino a un massimo di:
  • 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (artt. 19 e 20 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (artt. 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale. Le 28 settimane sono aggiuntive alle 12 settimane già previste dalla Legge di Bilancio 2021, quest’ultime vincolate all’utilizzo entro il 30 giugno 2021.
Data la collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, la decorrenza del 1° aprile 2021 non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla Legge n. 178/2020.
L’Inps, sulla base di parere conforme da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nelle more di conversione in legge del Decreto Sostegni, ha chiarito che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ovvero da lunedì 29 marzo 2021, e i trattamenti integrativi spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Le domande di accesso possono essere presentate all’Inps non oltre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, utilizzando la causale “COVID 19 – DL 41/21”. L’istituto precisa che anche per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese di aprile 2021, comprese quelle iniziate il 29 marzo 2021, il termine di decadenza per l’invio dell’istanza è il 31 maggio 2021.

Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (Cigs) possono ulteriormente sospendere il programma di Cigs ed accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
In questo caso la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”. Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane a far tempo dal 29 marzo 2021, anche se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza 1° aprile 2021.

Con riferimento all’assegno ordinario, l’Inps ribadisce la regola secondo la quale l’assegno ordinario per Covid-19 è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno mai richiesto l’accesso all’assegno ordinario per Covid-19 ai sensi delle normative emergenziali precedenti.
Per coloro i quali, invece, hanno già avuto accesso all’assegno ordinario per Covid-19, si tiene conto del requisito dimensionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.
Per le domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, restano esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, resta ferma la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Tuttavia, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, l’Inps ha precisato, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, che in caso di domande di nuovi periodi di Cig deroga – che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è ritenuta necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda, ferme restando le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano comunque effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni. L’accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di Cig deroga con causale Covid-19.
Riguardo alle aziende plurilocalizzate, l’Inps ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga Inps”, con riferimento alle singole unità produttive.

I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
E’ rinnovata sia la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps (compreso l’anticipo del 40%) sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla Cig deroga e per tutti i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021.

Gestione periodo dal 29 al 31 marzo 2021
Data la temporanea assenza di indicazioni prima della pubblicazione della circolare n.72/2021, è’ possibile che alcuni datori di lavoro abbiano già trasmesso la domanda con causale “COVID 19 – DL 41/21” inserendo nella prima settimana di intervento quale “data di effettivo inizio” il 1° aprile 2021.
In questo caso, per poter coprire il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, sarà consentito trasmettere una nuova domanda integrativa con la medesima causale per i trattamenti di Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga: la domanda integrativa dovrà riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell’istanza originaria.
Solo per le domande integrative di assegno ordinario, la corretta gestione dell’istanza prevede che nel campo “note” deve essere indicato il numero di protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato sempre al 31 maggio 2021.

Compilazione flusso Uniemens
Ai fini della corretta gestione relativa alle somme dei trattamenti integrativi anticipati dal datore di lavoro, l’istituto ricorda che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Detti codici potranno essere differenziati per effetto della disponibilità economica stanziata ovvero se la prestazione è finanziata dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) oppure dai fondi previsti dalla legislazione emergenziale.
I codici di conguaglio saranno definiti come segue: per la Cig ordinaria L038 oppure L080; per l’Assegno ordinario L001 oppure L007; per le aziende che sospendono la Cigs per ricorrere alla Cig ordinaria L068; per la Cig deroga G812 oppure G811 per le aziende plurilocalizzate.

(FP/fp)




Nota credito estera: adempimenti

Può capitare di ricevere una nota di credito emessa da un soggetto non residente, a storno di una precedente operazione di acquisto di beni o di una prestazione di servizi.

Con la risposta n. 308 del 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato gli adempimenti che gravano sul cessionario/committente.

La società istante italiana ha acquistato nel mese di novembre 2020 una licenza di un software venduta da una società del Regno Unito.
Subito dopo l’acquisto il soggetto italiano, riscontrata un’anomalia tecnica nei propri sistemi, richiede il rimborso di quanto pagato: fornitore GB ed acquirente IT convengono nella risoluzione consensuale per sopravvenuto accordo fra le parti.

La società italiana riceve l’accredito delle somme pagate ma il fornitore non emette alcuna nota credito: pertanto, viene interpellata l’Agenzia per chiarire il corretto trattamento ai fini Iva dell’operazione, con particolare riferimento alle modalità di emissione della fattura elettronica, oltre all’eventuale necessità di includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Occorre preliminarmente ricordare che la cessione ad un soggetto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Stato della licenza d’uso di un software (personalizzato o standard) per via telematica rientra tra le prestazioni di servizi che si considerano effettuate in Italia da soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972.

Nel caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell’Unione europea (acquisto avvenuto ante effetti della Brexit) il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 D.l 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993 (integrazione fattura con doppia registrazione nel registro Iva vendite e acquisti).

La nota di variazione è invece disciplinata dall’articolo 26 Dpr 633/1972 che, al comma 2, dispone quanto segue: “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili […] il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
La disposizione precedente non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.

Nel caso in cui il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (articolo 26, comma 5, Dpr. 633/1972).

Ricorrendo i presupposti sopra descritti, tale facoltà può essere esercitata “anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17”.

Nel rispondere all’interpello l’Agenzia ricorda che, in linea generale, nelle ipotesi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro il cessionario/committente ha sempre la possibilità di variare in diminuzione l’imponibile/imposta dell’operazione.

In particolare:

  • l’esercizio di tale facoltà prescinde dalla natura del cedente/prestatore (soggetto passivo Ue o extra Ue), ma è legato alla sussistenza dei requisiti indicati nel richiamato articolo 26, commi 2 e 3, del decreto Iva
  • si tratta di una possibilità e non di un obbligo
Nel caso di specie, venuta meno l’operazione con la restituzione di quanto corrisposto – risoluzione per sopravvenuto accordo fra le parti – l’istante:

a) entro un anno dall’operazione (ossia entro novembre 2021) potrà emettere nota di variazione in diminuzione riferita alla stessa
b) la nota, se elettronica via Sdi, avrà come tipo documento “TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

Sul punto con la “Guida alla compilazione della fatturazione elettronica ed esterometro” l’Agenzia aveva già chiarito che per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’Iva, in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo Sdi per integrare la prima fattura ricevuta. Si tratta dei casi in cui è prevista la trasmissione allo Sdi di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19.

La relativa nota di credito richiederà l’invio di un file xml con medesimo tipo documento dell’operazione principale (nel nostro caso TD17), indicando gli importi con segno negativo. Pertanto, il contribuente non deve utilizzare il documento TD04. Infine, emessa la nota di variazione, si dovrà operare le conseguenti annotazioni nei registri Iva e non sarà necessario inserire tale operazione nell’esterometro.

Laddove invece si scelga di non gestire la variazione tramite Sdi, ma di procedere in via analogica, l’operazione andrà inserita nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Esiste, a nostro avviso, una terza strada non contemplata nella risposta dell’Agenzia.

Il committente italiano potrebbe decidere di dare solo rilevanza contabile all’operazione di storno (fuori campo Iva articolo 26), evitando tutti gli adempimenti connessi alla registrazione della nota sul registro Iva (esterometro o invio tramite Sdi).

(MF/ms)