1

Valute estere novembre 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Novembre 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2024)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 141,8802
Peso Argentino 1062,097
Dollaro Australiano 1,6267
Real Brasiliano 6,1729
Dollaro Canadese 1,4855
Corona Ceca 25,3011
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,6617
Corona Danese 7,4583
Yen Giapponese 163,2338
Rupia Indiana 89,6717
Corona Norvegese 11,7408
Dollaro Neozelandese 1,7967
Zloty Polacco 4,3317
Sterlina Gran Bretagna 0,83379
Nuovo Leu Rumeno 4,9762
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,063
Rand (Sud Africa) 19,0553
Corona Svedese 11,5828
Franco Svizzero 0,9355
Dinaro Tunisino 3,3368
Hryvnia Ucraina 43,985
Forint Ungherese 409,2514
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Webinar fiscale: “Legge di Bilancio 2025 e altre novità”

Martedì 21 gennaio 2025, alle ore 14.30, organizziamo il webinar fiscale che per questo primo appuntamento dell’anno tratterà il tema “Legge di Bilancio 2025 e altre novità”.

 

Il seminario sarà tenuto dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI 
 

(MS/am)




Convenzioni trasporti e spedizioni: aggiornamento listini 2025

Convenzione per trasporti/spedizioni a favore delle Aziende Associate a Confapi Lecco e Sondrio

Sono state rinnovate anche per l’anno 2025 le convenzioni con TNT Global Express Srl e FEDEX per i servizi di consegna in Italia e all’estero.

Riepiloghiamo brevemente.

  1. CONVENZIONE CON TNT Global Express Fedex per consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all’Estero
In allegato i nuovi listini precisando che ai costi riportati dovranno essere aggiunti:
  • Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali
  • Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali
  • Supplemento carburante
  • Eventuali servizi accessori
Modalità di utilizzo del servizio
Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl
Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)
Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT/FEDEX la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l’estero) e mensile (per l’Italia) le  spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio
 
A supporto è attivo il SERVIZIO CLIENTI :
In pochi secondi potrete:
  • prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro
  • richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT/FEDEX
  • calcolare tempi e costi di una spedizione
  • gestire un lasciato avviso
  • individuare i punti TNT/FEDEX più vicini
  • segnalare un disservizio
 
  1. CONVENZIONE CON FEDEX  – per spedizioni di grandi volumi all’estero.
 
Alleghiamo il nuovo Listino, competitivo rispetto alle quotazioni ottenibili singolarmente.
Ai costi esposti dovranno essere aggiunti i diritti di segreteria di Apiservizi, pari ad euro 4,50
 
Modalità di utilizzo del servizio
 
Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl
 
Similmente all’utilizzo di TNT ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet www.fedex.com  per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni
(prezzo finale in tempo reale con carburante alla presa, quotazioni al momento per spedizioni con peso superiore a 68 kg, quotazioni last minute per alcune destinazioni e quindi ancor più scontate rispetto al listino)
 
Apiservizi Srl riceverà direttamente da FEDEX la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale le spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio
 
 
A supporto è attivo il SERVIZIO CLIENTI:
  • telefonando al n. 02.92172660
  • scrivendo a italy@fedex.com
  • utilizzando la chat
  • alleghiamo brochure esplicativa
 
(MS/ms)

 
 




Legge di bilancio 2025: le novità fiscali

Sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la L. 30 dicembre 2024 n. 207, cioè la legge di bilancio 2025.

La manovra ha così completato il suo iter dopo aver ottenuto il via libera definitivo del Senato .

Prima dell’approdo in aula al Senato, il testo era stato modificato in diverse parti, fra le quali si possono richiamare gli interventi in tema di IRES ridotta, transizione 4.0 e 5.0, cripto-attività, rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni e agevolazione prima casa.

Pur rimandando alla tabella in calce per una disamina delle principali novità nonché a un secondo approfondimento per le modifiche della normativa sul lavoro, si segnala che diversi interventi vanno necessariamente letti nel quadro generale più ampio della riforma fiscale alla luce delle direttive dettate dalla legge delega.

In materia di determinazione dell’IRPEF, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla legge n. 111/2023, la legge di bilancio provvede:

  • alla messa a regime delle disposizioni previste dall’art. 1 del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 216;
  • all’introduzione di nuove disposizioni per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” per i lavoratori dipendenti;
  • al riordino delle detrazioni d’imposta per familiari a carico e per oneri.

Gli interventi si traducono in primo luogo nella messa a regime della riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, della modifica alle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, e della modifica al “trattamento integrativo della retribuzione”.

Sempre nel medesimo ambito si è intervenuto coordinando gli scaglioni IRPEF e la possibilità di differenziare le aliquote dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF.

Con riferimento alle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), invece, gli interventi si sono concentrati in relazione ai figli con più di 30 anni di età non disabili, agli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli e ai familiari residenti all’estero dei cittadini extracomunitari residenti in Italia.

Anche il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 è stato rimaneggiato intervenendo, in particolare, sulle cause ostative. In questo ambito la legge di bilancio è intervenuta incrementando da 30.000 a 35.000 euro il limite dei redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati che possono essere percepiti in costanza del regime agevolato (lett. d-ter dell’art. 1 comma 57 della L. 190/2014).

Sempre nell’ambito delle imposte dirette, si segnala la modifica in base alla quale la deduzione fiscale dell’onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti verrà effettuata al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari.

In ambito immobiliare, invece, la legge di bilancio incrementa da un anno a due anni del termine per la rivendita della ex prima casa che consente di non perdere l’agevolazione applicata in atto e gli interventi sul Fondo di garanzia per la prima casa.

 

Oggetto Descrizione Art. 1 commi
Riforma dell’IRPEF e riduzione cuneo fiscale Riduzione a tre aliquote degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF. Modifica alle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e modifica al “trattamento integrativo della retribuzione”. Coordinamento tra gli scaglioni IRPEF e la possibilità di differenziare le aliquote dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF. Un bonus o ulteriore detrazione per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti 2-9
Detrazioni per oneri e per carichi di famiglia Riordino detrazioni per soggetti con reddito superiore a 75.000 euro. Modifiche alle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, in relazione ai figli con più di 30 anni di età non disabili, agli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli e ai familiari residenti all’estero dei cittadini extracomunitari residenti in Italia. Incremento del limite massimo annuo entro cui è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le spese scolastiche. 10, 11, 13
Detrazioni per interventi edilizi e bonus mobili Proroga delle detrazioni per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e alla riduzione del rischio sismico (sismabonus), con aliquote diverse a seconda che l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale o meno. Modifiche alla disciplina del superbonus con introduzione di ulteriori requisiti per fruire dell’agevolazione con aliquota del 65% e della facoltà di “spalmare” in 10 quote annuali il superbonus per le spese sostenute nel 2023. Proroga al 2025 del bonus mobili. 54 – 56
Redditi di lavoro dipendente Incremento, per il 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Modifica al criterio di determinazione del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Retribuzioni convenzionali anche per i dipendenti che fanno ritorno settimanale al proprio domicilio. Possibilità, per i frontalieri in Svizzera, di svolgere attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro senza la perdita dello status di lavoratore frontaliere. 48, 97-101, 390-391
Spese di trasferta e di rappresentanza Nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi), di quelle di trasferta. Nuove condizioni di deducibilità anche per le spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. 81 – 82 – 83
Agevolazioni Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI fino al 31 dicembre 2027. Proroga per il 2025 del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, anche per il settore agricolo. Riconoscimento di un contributo in conto capitale per coloro i quali hanno riversato il credito di imposta ricerca e sviluppo. Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”. Contributo a favore degli utenti finali per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Incremento delle risorse destinate al bonus psicologo. 107-111, 334, 449, 458-460, 461, 485-491, 531-543
Crediti d’imposta per investimenti Modifiche credito d’imposta transizione 5.0.
Modifiche credito d’imposta transizione 4.0.
427 – 429, 445 – 448
Super deduzione per le nuove assunzioni Proroga, per il 2025, 2026 e 2027, della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. 399 – 400
IRES premiale Riduzione, per il solo 2025, dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, in presenza di condizioni legate all’accantonamento di utili e all’effettuazione di investimenti qualificati. 436 – 444
Assegnazioni agevolate di beni ai soci ed estromissioni Riapertura delle agevolazioni per assegnazioni, cessioni e trasformazioni, da effettuare entro il 30 settembre 2025. Riapertura dell’estromissione agevolata dei beni strumentali dell’imprenditore individuale, da effettuare entro il 31 maggio 2025. 31-37
Rivalutazione di partecipazioni e terreni Messa a regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001, con imposta sostitutiva del 18%. 30
Cripto-attività Incremento al 33% della sostitutiva dal 31 gennaio 2026. Eliminata la franchigia reddituale di 2.000 euro. Reintrodotto il regime di affrancamento con il versamento di un’imposta sostitutiva del 18%. 24
Svalutazioni e perdite su crediti delle banche e di DTA Modifiche sulla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. Deduzione quote di ammortamento dell’avviamento che ha generato DTA. Perdite attese su crediti da FTA IFRS 9. Limiti all’uso di perdite fiscali ed eccedenze ACE. 14-20
Altre novità per le imposte dirette Modifiche alle cause di decadenza dal regime forfetario attraverso l’incremento del limite di reddito di lavoro dipendente. La deduzione fiscale dell’onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari. 12 e 862-863
Altre novità immobiliari Aumento a 2 anni del termine per la rivendita della ex prima casa per non perdere l’agevolazione. Interventi sul Fondo di garanzia per la prima casa ex L. 147/2013. Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali, nella CU e nelle comunicazioni degli intermediari per le locazioni brevi. 78-79, 112-115, 116
IVA Revisione ambito applicativo web tax. Reverse charge per contratti di appalto nei trasporti e nella logistica. Modifica alle aliquote IVA per le prestazioni di servizi relative a gestione e stoccaggio di rifiuti ed erogazione di corsi per attività sportiva invernale. Imponibilità per la formazione resa alle agenzie di somministrazione di lavoro. Accesso di Dogane e INPS alle fatture elettroniche. 21-29, 38-44, 57-63, 64-65, 212

 
(MF/ms)




Fringe benefit: precisazioni sull’aumento delle soglie per il 2025

L’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024 ha previsto l’incremento temporaneo, per ciascun periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, confermando in sostanza la disciplina derogatoria già prevista per il 2024.

Si ritengono quindi applicabili, per quanto compatibili, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per le precedenti disposizioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate nn. 35/2022, 23/2023 e 5/2024).

Fermo restando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR dispone, a regime, che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro (soglia ora definita espressamente in euro per effetto dell’art. 3 del DLgs. 192/2024, di riforma di IRPEF e IRES); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L’art. 1 comma 390 primo periodo della L. 207/2024 stabilisce tuttavia che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, “non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.

L’art. 1 comma 391 secondo periodo della citata legge ha inoltre previsto che il suddetto limite sia “elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2” del TUIR.

Pertanto per ciascun periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, la misura della suddetta soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

A tal fine, rilevano quindi i dipendenti con figli (anche in presenza di un unico figlio) fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR. La condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico (circ. n. 23/2023, § 2).

La norma in commento amplia inoltre, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l’ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit.

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche “le somme erogate o rimborsate” dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

  • “delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”;
  • “delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”. Quest’ultima estensione, sostanzialmente analoga rispetto a quella introdotta per il 2024, fa riferimento all’abitazione principale e non più alla prima casa, recependo i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024.
L’art. 1 comma 390 della L. 207/2024 dispone che l’incremento del limite, comprensivo delle utenze domestiche e delle spese per affitto o interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, operi “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,” del TUIR.

In virtù di tale disposto, resta, quindi, fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette o delle spese per locazione/interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale.

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico, e dei suddetti rimborsi, nel periodo d’imposta 2025 sia pari a 1.300 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.300 euro (non quindi solo per l’eccedenza di 300 euro rispetto al limite di 1.000 euro).

Sotto il profilo della documentazione, analogamente alle disposizioni precedenti, per l’attuazione dell’incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro devono fornire informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Per i dipendenti con figli, il maggior limite si applica “se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli”.
 

(MF/ms)




Fringe benefit 2025: veicoli aziendali

Pubblicate in GU n. 304 del 30.12.2024, S.O., le tabelle ACI 2025, che devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Le tabelle recepiscono tra l’altro la nuova modalità di calcolo del fringe benefit, prevista dalla legge di Bilancio 2025.

L’art. 1 comma 48 della Manovra, infatti, prevede la modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR. 

Per effetto del comma 48, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuti al dipendente. 

CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2025
Valori di emissione di CO2 del veicolo Percentuale per la determinazione
del fringe benefit
Non superiori a 60g/km
Veicoli a trazione elettrica
Veicoli plug-in
50%
10%
20%
La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. 

In sostanza, la nuova disposizione:

  • sostituisce il criterio alla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
  • varia le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.
Prima delle modifiche, infatti, il fringe benefit era calcolato in misura pari al 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km, 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km e al 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

Esempio: l’assegnazione di una Fiat Panda 1.0, stando alle tabelle ACI 2025 il costo chilometrico è pari a 0,3797 e il fringe benefit tassato sarebbe pari a 2.847,75 euro, con percentuale del 50%. 

In base alla formulazione della norma, infatti, tale autovettura rientrerebbe nella tassazione del fringe benefit al 50%, in quanto non sembrano esserci deroghe per le autovetture Mild e Full Hybrid (in tal senso sembrano anche le tabelle ACI).

Regole invariate se assegnate entro il 2024 – 
La mancanza di una disciplina transitoria nell’art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025, obbliga i datori di lavoro ad applicare il nuovo regime a partire dal primo gennaio 2025, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, a nulla rilevando la data dell’ordine.

La concessione dell’auto in uso promiscuo non è da considerarsi un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dato che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l’utilizzo del veicolo stesso (R.M. n. 46/2020). Si tratta di un contratto, ex art. 1321 c.c. Il contratto o la lettera di assegnazione viene redatta e firmata dalle parti:

  • al momento della concessione dei benefit, e dunque quando il veicolo è disponibile,
  • o in un momento antecedente.
Il datore di lavoro può stipulare un contratto con il dipendente entro il 31 dicembre 2024, prevedendo che le parti accettano che venga concesso l’uso dell’autovettura aziendale “modello auto e tipo auto”, secondo quanto indicato nel modulo d’ordine, appena il veicolo sarà reso disponibile dal fornitore (noleggiatore o concessionaria.

Così facendo il contratto è efficace sin dalla firma, nonostante l’obbligo di esecuzione a carico del datore di lavoro sia vincolato alla realizzazione del presupposto contrattuale, cioè della consegna del veicolo da parte del fornitore.

Il datore di lavoro si fa carico di un obbligo cui deve adempiere e, al contempo, il valore del fringe benefit è collegato all’effettiva disponibilità del veicolo aziendale: l’erogazione del compenso in natura decorre da tale data e la relativa imponibilità avviene in base al principio di cassa allargato.

Le aziende che si attivano entro il 2024 potranno tutelare i lavoratori che si trovano in queste situazioni.

È anche utile specificare nel contratto che l’obbligo del datore di lavoro si riferisce alla consegna del veicolo secondo le condizioni generali concordate con il fornitore. Il dipendente, inoltre, è tenuto ad accettare il veicolo alternativo proposto dal noleggiatore qualora quello ordinato non sia disponibile.

La stipula del contratto nel 2024 esclude l’applicazione del nuovo regime.
 
(MF/ms)




Super deduzione nuove assunzioni al 20% anche per il 2025

L’art. 1 commi 399 – 400 della L. 207/2024 ha previsto la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni.

L’art. 4 del DLgs. n. 216/2023 ha introdotto, per il solo 2024, una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta di una “super deduzione”, in linea generale pari al 20% del costo incrementale, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

Il citato comma 399 dell’art. 1 della L. 207/2024 ha ora previsto la proroga, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, di tale super deduzione per le nuove assunzioni.

In particolare, viene disposto che le disposizioni di cui all’art. 4 del DLgs. n. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi disciplinate, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 25 giugno 2024.

La maggiorazione in esame è quindi concessa, ai titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per gli incrementi occupazionali che si verificheranno nel 2025, 2026 e 2027 (per i soggetti “solari”) rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

L’incentivo va calcolato su base “mobile”, che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

Al fine di accedere all’agevolazione, valgono i limiti e le condizioni già previste per l’agevolazione relativa al 2024. Pertanto (art. 4 del DLgs. 216/2013 e art. 4 del DM 25 giugno 2024):

  • nel periodo di riferimento agevolato (es. 2025) devono essere assunti lavoratori a tempo indeterminato, facendo riferimento a tal fine alla forma contrattuale di cui all’art. 1 del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato), non rilevando la circostanza che i lavoratori producano redditi di lavoro dipendente o assimilati secondo quanto disposto dal TUIR;
  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di riferimento (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “incremento occupazionale”);
  • il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine del periodo agevolato (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “incremento occupazionale complessivo”).
In presenza delle suddette condizioni, a norma dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 216/2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo da assumere ai fini del calcolo della maggiorazione è pari al minore importo tra il costo effettivamente riferito ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato (voce B.9 del Conto economico) e l’incremento del costo complessivo del personale dipendente nel periodo di riferimento, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al periodo precedente.

Variazione in diminuzione nel modello REDDITI

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o al 30% laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 al DLgs. 216/2023) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione, che si aggiunge a quella dell’onere ordinariamente dedotto.

L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (non anche ai fini IRAP) e si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi nel modello REDDITI relativo al periodo d’imposta di riferimento.

Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto delle disposizioni in esame (metodo previsionale).

Inoltre, nella determinazione dell’acconto con il metodo storico per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni (art. 1 comma 490 della L. 207/2024).
 

(MF/ms)




Ires premiale: chiarimenti su quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025

Per beneficiare dell’IRES premiale al 20%, introdotta dalla legge di bilancio 2025, occorre rispettare sostanzialmente tre condizioni:
  1. l’accantonamento ad apposita riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
  2. l’investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
  3. l’effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
Numerosi sono i dubbi applicativi, che dovrebbero essere tuttavia risolti con l’emanazione del decreto che definirà le disposizioni attuative dell’agevolazione.

In merito alla prima condizione, che consiste nell’accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, l’agevolazione non dovrebbe spettare, a rigore, per le imprese che hanno chiuso il 2024 in perdita o alle società costituite nel 2025.

Con riguardo alla seconda condizione, gli investimenti “qualificati” devono essere effettuati per un importo minimo pari al 30% degli utili 2024 accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

A differenza degli utili 2024, per i quali la norma impone un accantonamento nel limite dell’80%, nulla viene invece previsto in modo espresso per gli utili 2023 (il beneficio, in altre parole, spetterebbe anche se l’utile 2023 è stato distribuito ai soci).

La disposizione sembra animata dalla volontà di evitare politiche di bilancio mirate a comprimere l’utile dell’esercizio 2024, al fine di ridurre in modo corrispondente l’ammontare minimo degli investimenti da effettuare al fine di beneficiare dell’aliquota ridotta.

Rimarrebbe, però, la condizione per cui questo utile 2023 esista (ove la società sia in perdita, infatti, mancherebbe il secondo parametro di riferimento per la quantificazione degli investimenti).

Proprio guardando a tale ratio, si potrebbe ragionare nel senso di ammettere il beneficio anche per le società che chiudono il 2024 in perdita con l’adozione, da parte delle disposizioni attuative, di una “clausola di salvaguardia” che consenta di vincolare altre riserve di utili (es. riserva straordinaria o facoltativa) o conferimenti dei soci (che pure rappresentano forma analoga di autofinanziamento).

Ove questa soluzione possa essere accolta, si potrebbe parametrare questo vincolo all’80% dell’utile del 2023.
Se, ad esempio, la società ha chiuso il 2023 con un utile di 500.000 euro e chiude il 2024 in perdita, si potrebbe prevedere un obbligo di vincolare all’apposita riserva altre poste di Patrimonio netto per 400.000 euro, in modo tale da garantire un livello minimo di investimenti di 120.000 euro (il 24% dell’utile 2023, coincidente con il 30% dell’accantonamento “sostitutivo” di 400.000 euro).

Una situazione non chiara riguarda le società costituite nel 2024, le quali sono prive del parametro di riferimento dell’utile 2023 che, come detto, viene anch’esso preso in considerazione dalle norme in commento.

In virtù del tenore letterale di queste ultime, l’agevolazione risulterebbe preclusa anche per queste società.

Guardando alla ratio del vincolo sopra esposta, si potrebbe invece ragionare nel senso per cui, in termini generali, anche tali società potrebbero porre in essere politiche tese a ridurre l’utile del loro primo esercizio (il 2024).
Si potrebbe, però, obiettare che, mancando un parametro di riferimento costituito dall’utile del 2023, la produzione di un utile 2024 non particolarmente significativo potrebbe risultare fisiologica, e non animata da particolari obiettivi solo fiscali di massimizzazione della IRES premiale.

Altra questione riguarda la circostanza che la norma in commento si limita a precisare che almeno l’80% degli utili del 2024 sia accantonata ad apposita riserva.

Diversamente da altre agevolazioni di tenore similare, non si precisa che la riserva in questione risulti tra quelle disponibili, ma solo che essa sia appositamente costituita.

Questa formulazione utilizzata porterebbe alla conclusione per cui nel limite dell’80% degli utili non distribuiti non potrebbero essere computati gli accantonamenti alle riserve obbligatorie (es. riserva legale, riserva per utili su cambi non realizzati, ecc.).

Il problema potrebbe essere risolto ammettendo, in sede di disposizioni attuative o in via interpretativa, l’esclusione dal computo dell’80% degli accantonamenti alle riserve obbligatorie.

La norma prevede inoltre che gli utili accantonati ad apposita riserva non devono essere distribuiti in un arco temporale che, per i soggetti “solari”, si conclude al 31 dicembre 2026.

La decadenza opera ove la riserva sia “distribuita”, non facendosi quindi menzione di altri utilizzi della stessa.

Si dovrebbe quindi ritenere che l’utilizzo della riserva per altre finalità, come la copertura delle perdite o l’aumento gratuito del capitale sociale, non conduca alla decadenza dai benefici.

Inoltre, posto che la disposizione non sembra prevedere particolari vincoli in relazione alla distribuzione di altre riserve, non sembrerebbe determinare la decadenza dall’agevolazione la distribuzione di dividendi prelevati da riserve preesistenti o dall’utile 2025.
 

(MF/ms)




Codici ATECO 2025: ulteriori chiarimenti

La nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, verrà adottata a livello amministrativo dal 1° aprile 2025, dopo essere entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

I codici ATECO sono adottati dall’ISTAT, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, con le Camere di Commercio e con gli altri enti che gestiscono le fonti amministrative sulle imprese, allo scopo di fornire una classificazione univoca delle attività economiche, sia ai fini statistici che ai fini fiscali.

Tali codici infatti devono essere indicati dal contribuente, ove richiesto, negli atti, nelle dichiarazioni e nell’ambito degli altri adempimenti da porre in essere nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, al fine di comunicare il tipo di attività esercitata. Ad esempio, sono riportati:

  • nella dichiarazione di inizio attività o di variazione dati di cui all’art. 35 del DPR 633/72;
  • nella dichiarazione IVA annuale, in corrispondenza del quadro VA del modello;
  • nel modello REDDITI.
Inoltre, dal codice ATECO dipende l’ISA da applicare e il coefficiente di redditività del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 20/2022 e n. 262/2008, l’aggiornamento della classificazione ATECO non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72.

Tuttavia, secondo quanto osservato dalla Nota informativa congiunta di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate dell’11 dicembre 2024, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero rilevare la necessità di comunicare alle Entrare una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta. In tal caso, la comunicazione dovrà essere effettuata:

  • con la comunicazione unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese;
  • con la presentazione di uno tra i modelli AA7/10 (società, associazioni, ecc.), AA9/12 (imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.), AA5/6 (enti non commerciali, associazioni, ecc.) o ANR/3 (identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente), nel caso in cui il contribuente non sia iscritto nel Registro delle imprese.
In ogni caso, ai fini amministrativi non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione; il processo di riclassificazione sarà infatti eseguito d’ufficio dalle Camere di commercio, a partire dal 1° aprile 2025.

Le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA; per un periodo transitorio, inoltre, le visure camerali riporteranno sia i nuovi codici ATECO, sia i precedenti.

Secondo quanto esposto dall’ISTAT nella Nota metodologica pubblicata l’11 dicembre 2024, la classificazione ATECO 2025 mantiene la medesima impostazione strutturale della versione 2007 – Aggiornamento 2022; non è stata, in altre parole, modificata la natura gerarchica dei codici ATECO, che rimane articolata in sei livelli.

Tra le novità, si segnalano alcune modifiche alla sezione G, dedicata al commercio all’ingrosso e al dettaglio di beni; in particolare, nella classificazione ATECO 2025 il canale di vendita (in sede fissa, ambulante, su internet, mediante distributori automatici) non viene più utilizzato come criterio per differenziare le attività economiche all’interno della divisione dedicata al commercio al dettaglio.

La nuova classificazione si basa infatti sulla tipologia dei prodotti venduti; non sono stati, di conseguenza, individuati codici ad hoc per il commercio via internet.

Tale criterio generale, che privilegia la tipologia di prodotto anziché il canale di vendita, subisce tuttavia alcune eccezioni; la classificazione ATECO 2025 individua, ad esempio, le attività di influencer marketing, “il cui sviluppo è stato favorito anche dalla crescente digitalizzazione della fornitura di beni e servizi”.

Alcuni interventi hanno riguardato inoltre il settore del turismo e della cultura; in particolare:

  • viene riorganizzata la sezione dedicata ai servizi di alloggio, prevedendo una più netta distinzione tra i servizi di alloggio offerti in bed and breakfast da quelli in camere, case e appartamenti per vacanze, considerata la crescita del fenomeno registrata negli ultimi anni;
  • vengono individuati nuovi codici dedicati alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale; viene inoltre introdotto un nuovo codice ATECO riservato ai servizi di logistica per opere d’arte.
Date le diverse novità, è consigliabile che i singoli contribuenti prendano coscienza della nuova classificazione ATECO 2025, anche mediante la consultazione della tabella di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025, che verrà messa a disposizione nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell’ISTAT.

(MF/ms)




 “Collegato Lavoro” – Legge n. 203/2024: novità in materia di lavoro

La Legge n. 203/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025, introduce importanti modifiche alla disciplina di diversi istituti riguardanti i rapporti di lavoro subordinato.
Di seguito viene fornita una sintesi delle principali disposizioni in materia di lavoro, accompagnata dalle indicazioni operative riportate nella nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 9740 del 30 dicembre 2024.
  • Cassa integrazione: sospensione della prestazione (art. 6)
La disposizione, al comma 1, interviene sulla disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale prevedendo che, durante il periodo di integrazione salariale, il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso alle misure di integrazione salariale, eliminando, al contempo, la precedente distinzione di trattamento sulla base della durata del rapporto di lavoro.
Inoltre, al comma 2, viene stabilito che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale INPS dello svolgimento di attività lavorativa presso altro datore di lavoro. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 4- bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cioè le agenzie di somministrazione quali imprese fornitrici di lavoro temporaneo, risultano dal testo normativo anch’esse utili al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui allo stesso comma 2.
  • Fondi di solidarietà bilaterali: modifiche alla relativa disciplina (art. 8)
La disposizione, interviene in materia di ammortizzatori sociali disponendo, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, un’apposita disciplina per riservare ai suddetti fondi una quota di risorse finanziarie accumulate dal Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS), costituito presso l’INPS. Le modalità di trasferimento delle predette risorse dal FIS ai fondi di nuova costituzione vengono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
  • Somministrazione di lavoro: modifiche alla relativa disciplina (art. 10)
La disposizione prevede che, in materia di somministrazione di lavoro, l’assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientri nel calcolo dei limiti di contingentamento percentuale massimi previsti per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato. Analogamente, allineandosi alla normativa sui contratti a tempo determinato, vengono esclusi dai suddetti limiti i lavoratori somministrati per nuove attività, startup innovative, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni e lavoratori over 50, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015.
Viene, inoltre, soppresso il limite temporale del 30 giugno 2025 per l’impiego oltre i 24 mesi di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro che vengano inviati in missione a termine presso la medesima azienda utilizzatrice.
La norma dispone, altresì, che le c.d. causali dei contratti a termine di cui all’art. 19 del
d. lgs. n. 81/2015 non operino in caso di impiego in somministrazione di soggetti che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e che rientrino tra le categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati. Si ricorda, infatti, che il citato art. 19 dispone che un contratto di lavoro a termine possa avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
  • Stagionalità contrattuale: norma di interpretazione autentica (art. 11)
La disposizione fornisce una interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, stabilendo che debbano rientrare nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963, anche quelle organizzate per far fronte ad intensificazioni lavorative in determinati periodi dell’anno, nonché ad esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai suddetti CCNL. Occorre anche precisare come la suddetta disposizione sia dotata di natura retroattiva dando valore, dunque, alle negoziazioni intervenute sul tema anche prima della sua entrata in vigore (ad es. nella contrattazione del Turismo) purché stipulate dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  • Periodo di prova: durata nei contratti a tempo determinato (art. 13)
La disposizione specifica la tempistica della durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva.
In ogni caso è previsto che la durata del periodo di prova non possa essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non possa essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
  • Lavoro agile: termine per le comunicazioni obbligatorie (art. 14)
La disposizione fissa il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare, in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile (cd. smart working).
In particolare è previsto che il datore di lavoro debba provvedere alle comunicazioni obbligatorie entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo in modalità agile, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del suddetto periodo.
  • Dimissioni per “fatti concludenti”: risoluzione del rapporto di lavoro (art. 19)
La disposizione stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, (cd. “dimissioni per fatti concludenti”) il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore stesso, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustifichino la sua assenza.
Al riguardo si fa riserva di fornire indicazioni dettagliate con particolare riferimento alle attività poste in
capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, i quali possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata
dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore.
  • Conciliazioni: disposizioni sui procedimenti in materia di lavoro (art. 20)
La disposizione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, introduce la possibilità di svolgimento dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei suesposti procedimenti. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, i procedimenti continueranno a svolgersi secondo le modalità vigenti.
 
L’area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull’argomento con successivi approfondimenti, che saranno resi disponibili non appena gli enti competenti forniranno i necessari chiarimenti normativi e le relative linee guida operative.
 
(FV/fv)