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Le polizze catastrofali entrano nei contratti di locazione

L’art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 ha previsto, in capo alle imprese, l’obbligo della stipula di un’assicurazione per la copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali su determinati beni impiegati, sul territorio nazionale, dall’imprenditore nell’esercizio della propria attività.

La norma originaria è stata, fin da subito, oggetto di modifiche e integrazioni al fine di renderne più chiara l’applicazione. Contestualmente sono stati emanati i decreti attuativi nonché alcune FAQ da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ciò nonostante sono rimasti ancora molti punti da chiarire.

Il gruppo di lavoro sulla fiscalità immobiliare dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino ha predisposto un documento, denominato “Obbligo di stipula delle polizze catastrofali” che analizza l’intera normativa cercando, ove possibile, di offrire degli spunti operativi ai lettori.

Innanzitutto, l’obbligo di stipula dell’assicurazione sussiste in capo a tutte le imprese con sede legale sia in Italia che all’estero (queste ultime a condizione di avere una stabile organizzazione in Italia) tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., con l’esclusione di quelle di cui all’art. 2135 c.c. (imprenditori agricoli). Dal tenore letterale della norma, come peraltro confermato dal MIMIT nella FAQ n. 5, l’obbligo sussiste indipendentemente dalla sezione nella quale le stesse sono iscritte, ricomprendendo, quindi, anche le società semplici.

Per quanto riguarda i fabbricati, in base all’art. 1 comma 106 della L. 213/2023, come modificato dall’art. 1 comma 3-quinquies del DL 39/2025, l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente quelli costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio oppure, infine, quelli oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Poiché per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, occorre interpretare correttamente quanto indicato dalla norma per non incorrere nell’inefficacia dell’assicurazione stessa.

Al riguardo, anche per evitare che qualunque difformità architettonica possa inficiare l’indennizzabilità del sinistro, una chiave di lettura potrebbe essere fornita da quanto espresso, anche se con riferimento alla commerciabilità dei fabbricati, dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 marzo 2019 n. 8230.

In tale sede si è affermato, infatti, che in presenza di un titolo edilizio effettivamente rilasciato l’immobile è trasferibile (e quindi potrebbe essere assicurabile) indipendentemente da eventuali difformità presenti nel manufatto.

È opportuno che il nuovo obbligo sia riportato nei contratti di locazione

In presenza di un immobile locato occorre, invece, individuare il soggetto su cui ricade l’obbligo assicurativo.

Infatti l’art. 1-bis comma 2 DL 19 ottobre 2024 n. 155 precisa che tale onere ricade su tutti i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’esercizio dell’attività d’impresa, estendendo l’obbligo sia al proprietario locatore (se impresa) che “impiega” gli immobili per ritrarne un canone di locazione, che all’utilizzatore il quale “impiega” i beni per lo svolgimento della propria attività.

Occorre anche premettere che, nel caso in cui il conduttore assicuri l’immobile di proprietà del locatore, l’indennizzo percepito in caso di evento catastrofale sarà in ogni caso corrisposto al proprietario che dovrà utilizzarlo esclusivamente per il ripristino dei beni periti o danneggiati. Diversamente, il conduttore ha diritto ad una somma pari al lucro cessante derivante dall’interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale, questo nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito.

Proprio a seguito di questo intreccio di obblighi e responsabilità risulta quanto mai opportuno che il contratto di locazione disciplini tale fattispecie.

Se ciò risulta agevole per i contratti ancora da stipulare in quanto farà parte delle pattuizioni da definire tra le parti, il tema risulta più delicato per i contratti in essere per i quali il nuovo obbligo rappresenta una “sopravvenienza normativa” che, tuttavia, difficilmente darebbe il diritto al locatore di risolvere il contratto per eccessiva onerosità. Pertanto risulta quanto mai opportuno che le parti procedano ad una rinegoziazione del contratto prevedendo una clausola ad hoc.

Il documento, al riguardo, fornisce una serie di bozze utilizzabili nei casi più ricorrenti.

Tali pattuizioni legittimeranno anche, dal punto di vista fiscale, la deducibilità dei premi pagati quali costi inerenti allo svolgimento dell’attività.
 

(MF/ms)




Valute estere settembre 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di settembre 2025 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 151,8429
Peso Argentino 1642,2612
Dollaro Australiano 1,7795
Real Brasiliano 6,3013
Dollaro Canadese 1,6227
Corona Ceca 24,3468
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,3586
Corona Danese 7,4644
Yen Giapponese 173,5486
Rupia Indiana 103,6023
Corona Norvegese 11,6702
Dollaro Neozelandese 1,994
Zloty Polacco 4,2589
Sterlina Gran Bretagna 0,86895
Nuovo Leu Rumeno 5,074
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1732
Rand (Sud Africa) 20,4793
Corona Svedese 11,0004
Franco Svizzero 0,935
Dinaro Tunisino 3,4039
Hryvnia Ucraina 48,4504
Forint Ungherese 391,63
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: controlli sul 2022

In questi giorni gli Uffici stanno recapitando ai contribuenti diversi controlli automatizzati sull’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Viene notificata al contribuente un’anomalia relativa al mancato o tardivo versamento dell’imposta di bollo riferita al quarto trimestre 2022.

L’obiettivo del sistema è garantire la corretta applicazione dell’imposta di bollo (2 euro per fattura) e permettere al contribuente di regolarizzare spontaneamente la posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Struttura della comunicazione – L’Agenzia distingue due elenchi:

  • Elenco A: fatture per cui l’imposta di bollo era stata indicata fin dall’origine
  • Elenco B: fatture inizialmente non assoggettate a bollo ma ritenute tali successivamente, dallo stesso contribuente o dall’Agenzia.
Al termine della verifica, viene prodotto un prospetto riepilogativo con i codici tributo:
  • A400 – imposta dovuta
  • A401 – sanzione ridotta a un terzo
  • A402 – interessi.
Regolarizzazione della posizione – Il contribuente può:
  1. effettuare il versamento degli importi richiesti entro 30 giorni tramite il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione;
  2. richiedere la revisione dell’addebito, se ritiene scorrette le informazioni, utilizzando il canale telematico CIVIS (sezione Assistenza) o un ufficio territoriale dell’Agenzia, previo appuntamento.
Il mancato pagamento nei termini comporta l’iscrizione a ruolo degli importi residui, con applicazione delle sanzioni piene previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Esempio – Il controllo ha rilevato per il IV trimestre 2022: 34 fatture elettroniche emesse; imposta di bollo dovuta ma non versata: 68,00 euro; sanzione ridotta (1/3): 6,80 euro; interessi: 5,76 euro; totale complessivo: 80,56 euro.
 

Aspetto Dettaglio rilevante
Oggetto della comunicazione Controllo automatizzato imposta di bollo su fatture elettroniche
È opportuno verificare trimestralmente la posizione nel portale “Fatture & Corrispettivi”
Termine per la regolarizzazione 30 giorni dal ricevimento
Codici tributo
  • A400 imposta,
  • A401 sanzione,
  • A402 interessi
Riduzione sanzione 1/3 del totale ordinariamente previsto
Imposta dovuta per fattura 2,00 euro
Errori nei dati Possibile richiesta di correzione tramite CIVIS
Conseguenze del mancato pagamento Iscrizione a ruolo e sanzioni piene ex D.Lgs. n. 471/1997
 

(MF/ms)




2026: il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

La maggiorazione, fino al 180% o al 220%, riguarda i beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0

Nel 2026, il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

Nella bozza del Ddl. di bilancio 2026, viene riproposta la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, in passato nota come iper-ammortamento, con riferimento ai beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

Tali agevolazioni termineranno infatti nel 2025, riguardando gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o per il solo credito 4.0 nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro fine 2025).

Nella bozza del Ddl. di bilancio circolata, all’art. 95, è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La nuova agevolazione riguarda quindi, in sostanza, gli investimenti effettuati nel solo 2026, con termine “lungo” del 30 giugno 2027 in caso di avvenuta prenotazione.

La nuova maggiorazione è riconosciuta per:

  • gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. a), b) e c) del DL 181/2023 convertito.
L’iper-ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione dei suddetti beni. In pratica, l’agevolazione, extracontabile, consiste in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).

Nello specifico, viene previsto che il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La misura dell’agevolazione sarebbe quindi differenziata in relazione all’ammontare degli investimenti. Ad esempio, se un’impresa nel 2026 effettua investimenti per 6 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 8 milioni di euro (4,5 + 3,5 milioni). Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 1.920.000 di euro.

La misura dell’agevolazione è però superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nello specifico, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
È poi previsto che la riduzione dei consumi energetici si consideri in ogni caso conseguita nell’ipotesi di:
  • investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento della suddetta riduzione dei consumi energetici.
L’accesso al beneficio, a differenza di quanto previsto per i vecchi iper-ammortamenti ma sulla scia dei più recenti crediti d’imposta, prevede la presentazione, da parte dell’impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Con un successivo decreto ministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Si segnala che sarebbe inoltre previsto uno specifico credito d’imposta “4.0” per il 2026 per le imprese del settore agricolo, nella misura del 40% per gli investimenti fino a un milione (art. 97 della bozza di Ddl.).

(MF/ms)




Istituiti i codici tributo per il versamento dell’IRES premiale 2025

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “2048” e “2049” per il pagamento dell’imposta con aliquota ridotta mediante F24

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del 17 ottobre, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24 e F24EP, dell’IRES premiale.

L’art. 1 commi da 436 a 444 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES di cui all’art. 77 del TUIR (quindi dal 24% al 20%), per i soggetti che rispettano le specifiche condizioni richieste.

In estrema sintesi, la c.d. “IRES premiale” è pari al 20% per le società che accantonano almeno l’80% dell’utile 2024, reinvestono una parte di tali utili in beni 4.0 e 5.0 ed effettuano nuove assunzioni, in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di alcune clausole di salvaguardia.

L’IRES premiale si applica sul reddito d’impresa dichiarato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi per il periodo d’imposta 2025 per i soggetti “solari” (da dichiarare nel modello REDDITI 2026).

Era stato annunciato che tale agevolazione sarebbe stata probabilmente oggetto di proroga.

Stando tuttavia alle prime indicazioni relative al Ddl. di bilancio 2026, emerse dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri, la proroga non sarebbe contemplata.

Sarebbe invece prevista la riproposizione di super e iper-ammortamenti (non quindi dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0), nonché della super deduzione per le nuove assunzioni, che sarebbe confermata per il triennio 2025-2027.

Sempre in tema di agevolazioni alle imprese, dovrebbe essere inoltre rifinanziato il credito d’imposta per la ZES Unica Mezzogiorno e per le ZLS.

Tornando all’IRES premiale, con il DM 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative dell’agevolazione.

L’art. 12 comma 2 del citato DM ha previsto che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto istituire appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, con la ris. n. 57 sono stati istituiti i codici tributo:

  • 2048” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
  • 2049” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

La risoluzione precisa inoltre che per il codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con “0101”.

Codici anche per il modello F24 EP

La risoluzione n. 57 ha poi istituito anche i codici tributo per consentire il versamento tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP) dell’imposta.

In particolare, sono stati istituiti i codici:

  • 204E” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
  • 205E” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.
In sede di compilazione del modello “F24EP”, tali codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo:
  • “riferimento A”, per il codice tributo “205E”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione 0101”. Per il codice tributo “204E”, nessun valore”;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
  • i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati
 

(MF/ms)




Istat indice settembre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,0 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,5 %.

(MP/ms)




Buoni pasto: trattamento fiscale

L’Allegato II.17 dell’art. 131 del D.Lgs. n. 36/2023, definisce i buoni pasto il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’art. 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’art. 2002 del Codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, è confermato che restano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto e le relative prestazioni sostitutive (c.d. “buoni pasto”) entro i limiti giornalieri di:

  • 4 euro per i titoli cartacei e
  • di 8 euro per quelli elettronici – soglie destinate, secondo le anticipazioni riferite al DdL di Bilancio 2026 bilancio a salire a 10 euro per i ticket digitali.
Il trattamento fiscale in parola riguarda i lavoratori subordinati e per estensione i collaboratori e, in determinate circostanze, gli amministratori che percepiscono compensi qualificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ferma restando la tassabilità dell’eccedenza rispetto ai limiti normativi.

Più nello specifico rispetto alla figura dell’amministratore è possibile distinguere due situazioni differenti:

  • se l’amministratore è collaboratore oppure è inquadrato come lavoratore dipendente trova piena applicazione la disciplina sopra citata, ex art. 51 del TUIR;
  • laddove invece l’attività dallo stesso prestata rientri nella sua attività professionale i compensi rientrano tra quelli di lavoro autonomo ex art. 53 e seg del TUIR.
Tale distinzione impatta anche dal punto di vista della deducibilità del costo da parte dell’azienda; nello specifico, nel primo caso si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 95 del TUIR; nel secondo caso operano le regole ordinarie di deducibilità.
 
Rapporto amministratore-azienda Inquadramento reddituale per l’amministratore Deducibilità dal reddito dell’azienda
Collaboratore/lavoratore dipendente Applicabilità esenzione parziale art. 51, comma 2, lett. c), TUIR Deducibilità integrale ex art. 95 TUIR
Professionista Reddito di lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis e 3, del TUIR Limitazione del 75% ex art. 109, comma 5, TUIR
Si ricorda che in materia di buoni pasto c’è stato un intervento normativo molto recente.

In particolare, con effetti dal 1° settembre entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di buoni pasto così come previste dall’art. 37 della Legge n. 193/2024, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, norma che ha esteso il limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.

Nei fatti anche per il settore privato vale il limite del 5%.
 

(MF/ms)




Contributo ambientale Conai: regole, autodenuncia e sanzioni nel 2025

Il Contributo Ambientale CONAI (CAC) è uno strumento fondamentale per garantire la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio in Italia e coinvolge tutte le imprese che producono, importano o utilizzano imballaggi nel sistema produttivo nazionale.

Attraverso una serie di regole stringenti, il sistema CONAI prevede obblighi dichiarativi e contributivi precisi, nonché procedure e sanzioni in caso di inadempimenti.

L’ultimo aggiornamento sulle modalità di autodenuncia, controlli e sanzioni, così come delineato nel documento ufficiale “Guida al contributo ambientale 2025”, offre un quadro dettagliato degli strumenti a disposizione delle aziende per regolarizzare la propria posizione e delle conseguenze in caso di violazioni.

Tipologie di infrazione e sanzioni – Il Regolamento CONAI individua come gravi violazioni, ad esempio, la mancata applicazione del contributo, dichiarazioni incomplete o tardive, l’omissione delle comunicazioni annuali, o l’utilizzo fraudolento delle esenzioni. Le sanzioni economiche sono così articolate:​

  • 50% delle somme dovute in caso di prima infrazione,
  • 150% delle somme dovute in caso di successive infrazioni, con la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per tre anni,
  • altre infrazioni agli obblighi consortili possono portare a sanzioni fino a 250.000 euro.
Tuttavia, queste sanzioni possono essere ridotte: alla metà in caso di rinuncia alla contestazione o per omissioni inferiori al 10% del contributo dovuto su base annua; ad un terzo se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Procedura di autodenuncia e regolarizzazione – Uno dei punti di forza dell’attuale regolamentazione è la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite la procedura di autodenuncia. Questa misura tutela le aziende che, prima dell’avvio di controlli, dichiarano l’infrazione, calcolano e liquidano il contributo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell’autodenuncia, evitando così l’applicazione di sanzioni (restando dovuti solo gli interessi di mora).

Dal 2019 è attiva anche una procedura agevolata che consente:

  • la limitazione degli accertamenti agli ultimi 5 anni (anziché 10), purché non siano già stati avviati controlli,
  • la possibilità di rateizzare le somme dovute (contributo e interessi) fino a 36 mesi,
  • la non applicazione delle sanzioni a condizione di invio delle dichiarazioni mancanti entro 30 giorni dalla autodenuncia e pagamento regolare di tutti gli importi.
Se l’azienda è già sottoposta a controllo, la procedura può applicarsi accettando senza riserve gli esiti dell’accertamento, ma la sanzione viene commisurata solo sulle somme accertate e resta il limite temporale dei 5 anni.

Condizioni e decadenza delle agevolazioni – Per beneficiare delle agevolazioni, l’impresa deve:

  • presentare l’autodenuncia e tutte le dichiarazioni periodiche mancanti entro 30 giorni,
  • eseguire regolarmente tutti i pagamenti dovuti.​ 
La decadenza dalle agevolazioni avviene automaticamente se anche solo una di queste condizioni viene meno.

È importante sottolineare che le agevolazioni non costituiscono una rinuncia preventiva di CONAI a pretendere quanto dovuto sull’intero decennio, fuori dai casi esplicitamente normati.
 

(MF/ms)




Start up innovative: aggiornati i requisiti e le proroghe di permanenza

Le start-up innovative sono state contemplate nel nostro ordinamento con l’art. 25 del D.L. n. 179/2012 (c.d. “Start-up Act”), che ne stabilisce natura giuridica, requisiti di attività, anzianità (non più di 5 anni) e valore massimo della produzione (non superiore a 5 milioni di euro), nonché benefici come esenzioni fiscali, semplificazioni burocratiche, work-for-equity, agevolazioni sul personale qualificato.

Al fine di dare un maggiore impulso al quadro normativo, con un doppio intervento normativo (Legge n. 162/2024 e n. 193/2024) sono stati introdotti rilevanti cambiamenti, che aggiornano, tra l’altro, i criteri di definizione, iscrizione, mantenimento e incentivi per le start-up innovative.

Le principali novità riguardano:

  • la definizione di start-up innovativa, precisando che deve trattarsi di una micro, piccola o media impresa in osservanza a quanto previsto dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea. Si impone quindi il rispetto dei seguenti parametri dimensionali: fino a 250 addetti, fatturato ≤ 50 milioni di euro o bilancio ≤ 43 milioni di euro;
  • nuovi criteri relativi all’iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese, specificando che l’attività prevalentemente svolta non deve consistere in attività di agenzia o consulenza ma piuttosto avere come oggetto sociale esclusivo o principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Si noti che la permanenza, dopo la conclusione del 3° anno, è consentita fino a complessivi 5 anni, purché venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (già previsto dalla normativa previgente);
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante finanziamento convertendo o aumento di capitale con sovrapprezzo (che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata) e un incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui sopra potrà adesso essere esteso per ulteriori 2 anni (sino ad un massimo di 4 anni complessivi) per il passaggio alla fase di c.d. “scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
  • aumento di capitale, con sovrapprezzo, da parte di OICR di importo superiore ad 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo.
Le start-up che evolvono in scale-up possono rimanere, quindi, nella sezione speciale del Registro delle imprese per un massimo di 9 anni complessivi.
 
Schema proroghe permanenza
Periodo Durata Requisiti aggiuntivi
Ordinario 3 anni Solo requisiti base
Proroga Fino a 5 anni Almeno uno tra: R&S 25%, contratto con PA, incremento ricavi/occupazione ≥+50%, riserva patrimoniale > € 50k, brevetto registrato
Scalabilità Fino a 9 anni Maggiori investimenti, incremento ricavi/occupazione, aumento capitale
 

(MF/ms)




Super bollo auto: termini per l’accertamento

Il super bollo auto è un’addizionale erariale istituita dal 2011 ai sensi dell’art. 23 comma 21 del DL 98/2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di maggior potenza (dal 2012 è pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt ex art. 16 comma 1 del DL 201/2011).

A fronte dell’istituzione di tale nuovo tributo non è stata, però, prevista una disciplina organica relativa alle modalità accertative, né tantomeno un regime specifico circa il termine decadenziale e prescrizionale.

In assenza di ciò nulla è scontato, quindi non è chiaro se gli Uffici delle Entrate possano procedere mediante avviso di accertamento, oppure direttamente con la cartella di pagamento; ancora meno scontato è il termine entro cui tale attività debba esplicarsi.

Per quanto ci consta, l’Agenzia delle Entrate pare procedere mediante avviso di accertamento a cui segue l’iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento.

Se si limita l’analisi alla sola attività accertativa, viene da chiedersi se, dal punto di vista della natura, si applica un termine di prescrizione o di decadenza e, in secondo luogo, quale termine operi.

Va ricordato che il termine di decadenza dell’attività accertativa è legato al tempo entro cui l’ente impositore può pretendere il tributo, in mancanza non ha più il diritto di pretenderlo; la prescrizione è un modo di estinzione del rapporto tributario fondato sull’inerzia del titolare del diritto e riguarda generalmente la fase di riscossione.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma del 9 dicembre 2022 n. 13929/10/22 ebbe a stabilire con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento che: “Per quanto riguarda la maturazione della prescrizione, va condiviso l’assunto della convenuta in quanto il termine per l’azione di recupero dell’imposta straordinaria sui beni di lusso, prevista dall’art. 8 del DL 384/92, deve essere individuato applicando analogicamente la disciplina in materia di imposta di registro, il cui recupero è soggetto a termine quinquennale, e non la disciplina in materia di imposta di bollo sul possesso di autoveicoli e motoveicoli, il cui recupero è soggetto a termine triennale”.

In questo caso sembra corretto parlare di decadenza più che di prescrizione, specie in quanto la Corte richiama i termini per l’imposta di registro di cui all’art. 76 del DPR 131/86, per loro natura decadenziali.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con sentenza n. 994/14/24 del 13 febbraio 2024, con riguardo, però, all’impugnazione della cartella di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento, ha stabilito che: “per il mancato pagamento dell’addizionale erariale dovuta, l’Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell’avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76 comma 1 del DPR n. 131/1986)”.

Opera la decadenza per omessa registrazione

Il richiamo all’imposta di registro deriva dalla disciplina di un tributo straordinario valevole per il 1992 sulle autovetture (vedasi l’art. 8 del DL 384/1992), la cui competenza accertativa fu demandata ai vecchi uffici del registro ex art. 8 comma 5 del DL 384/1992.

Fu la Cassazione con sentenza n. 4569 del 1° marzo 2006, citata dalle predette Corti di secondo grado, che ritenne di risolvere la questione sul termine di decadenza richiamando per analogia il tributo straordinario di cui all’art. 8 del DL n. 384 del 1992, anziché applicare la disciplina del bollo auto.

La Cassazione ritenne, condivisibilmente, che bollo auto e super bollo auto sono tributi totalmente diversi per la natura del prelievo: il bollo auto è una tassa automobilistica che trova la sua causa giuridica nella controprestazione che lo Stato fornisce mediante iscrizione al PRA, che ne consente la circolazione; il super bollo auto è un’imposta straordinaria sui c.d. beni di lusso dovuta perché essi sono espressione di capacità contributiva.
Inoltre, la potestà impositiva è rimessa ad enti diversi: per il bollo alle Regioni, per il super bollo all’Agenzia delle Entrate.

È quindi da escludere che si possa applicare al super bollo auto la disciplina dei termini decadenziali/prescrizionali di tre anni prevista per il bollo auto.
 

(MF/ms)