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Requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata

Dopo l’intervento dell’art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024 sono cambiate le soglie dimensionali alle quali sono legate le chance di redazione del bilancio in forma abbreviata o micro.

La norma recepisce la direttiva delegata UE 2023/2775.

Il comma 1, lettera a) dell’art. 16, ha modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., innalzando la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 5,5 milioni di euro e a 11 milioni di euro (4.400.000 e 8.800.00 erano i precedenti limiti).

Dunque le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Il comma 1, lettera b), ha modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., aumentando, analogamente all’art. 2435-bis, la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 220 mila euro e a 440 mila euro (anziché rispettivamente 175.000 e 350.000).

Dunque, sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Limiti da prendere a riferimento per la redazione del bilancio in forma semplificata. Trattasi comunque di una facoltà.

Infatti, le società che preferiscono redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. o in forma ordinaria possono non usufruire delle semplificazioni in parola.

Circa la verifica dei suddetti limiti dimensionali, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c. devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

Si ponga attenzione al fatto che pur essendoci pareri contrastanti in merito, circa l’accesso/ permanenza nel bilancio abbreviato: la società può utilizzare lo schema abbreviato se, per due esercizi consecutivi, non supera almeno due dei tre limiti (ad esempio, esercizi 2024 e 2025 per il bilancio abbreviato 2025).

L’obbligo di bilancio ordinario scatterà quando, per il secondo esercizio consecutivo, vengono superati almeno due dei limiti (es. superamento in entrambi gli esercizi 2024 e 2025 → dal bilancio 2025 la società deve redigere il bilancio in forma ordinaria).

La verifica per i bilanci 2025, quindi, va effettuata confrontando i dati degli esercizi 2024 e 2025 (attivo, ricavi, media dipendenti) con le nuove soglie; il superamento o meno di “due su tre” per entrambi gli esercizi determina se il bilancio 2025 potrà ancora essere abbreviato o dovrà essere ordinario.

Cosicché con soglie rispettate sia nell’anno N che nell’anno N+1, le disposizioni di semplificazioni possono trovare applicazione già per il bilancio dell’anno N+1. Senza che sia necessario rimandare l’applicabilità della norma al bilancio dell’anno n+2.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità: comunicazione investimenti entro il primo aprile

Ci sarà tempo fino al prossimo 1° aprile ai fini della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2026 ex art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

Ciò in linea con le indicazioni fornite dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria con apposito avviso pubblicato sul proprio portale relativo al Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato:

  • tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate,
  • utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE)
  • oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che il bonus in parola si sostanzia in un credito d’imposta destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (art. 57
-bis del D.L. n. 50/2017).

Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati.

È concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Pertanto, se l’importo complessivo dei crediti richiesti supera l’ammontare delle risorse disponibili, queste sono ripartite percentualmente tra tutti coloro che hanno diritto al bonus.

Per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato che quest’anno scadrà al 1° aprile;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma (deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti).
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Riferimenti normativi:

 

(MF/ms)




Finanziamenti soci in bilancio: profili civilistici e fiscali

Il finanziamento soci continua a rappresentare uno strumento centrale di sostegno della liquidità aziendale, ma richiede una gestione tecnica molto attenta, sia sul piano civilistico sia su quello fiscale.

La corretta qualificazione degli apporti (finanziamenti o versamenti in conto capitale o a copertura perdite) incide infatti direttamente sulla rappresentazione in bilancio, sulle regole di rimborso e sul trattamento tributario di interessi ed eventuali imposte indirette.

Profili civilistici e fiscali essenziali

In bilancio occorre distinguere tra versamenti acquisiti definitivamente al patrimonio netto (in A VI “Altre riserve”) e veri e propri finanziamenti soggetti a restituzione, da iscrivere tra i “Debiti verso soci per finanziamenti”.

L’art. 46 del TUIR introduce una presunzione legale relativa in forza della quale le somme versate dai soci si considerano date a mutuo e, quindi, presumibilmente fruttifere, salvo prova contraria desumibile da clausole statutarie, da un contratto scritto o da idonea evidenza in bilancio.

Operativamente, è spesso preferibile utilizzare corrispondenza commerciale (lettere, e-mail) anziché verbali assembleari, per evitare l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3%. La Cassazione (nn. 3839 e 3841/2023) ha ritenuto che l’enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci non comporta l’applicazione dell’imposta di registro del 3% qualora esso sia usato per la conversione in capitale sociale.

Particolare rilievo assume la clausola di postergazione ex art. 2467 c.c., che subordina il rimborso del finanziamento soci al soddisfacimento degli altri creditori quando il prestito è stato concesso in condizioni di sottocapitalizzazione o squilibrio patrimoniale.

La norma, in particolare, fa riferimento a:

  • eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”;
  • situazione finanziaria nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento.

Sul fronte dei vincoli alla raccolta, la delibera CICR 19 luglio 2005 consente la raccolta presso soci che detengono almeno il 2% del capitale e risultano tali da almeno tre mesi, evitando che ciò integri raccolta del risparmio tra il pubblico, con conseguente rilevanza penale ex art. 130 TUB.

 

Tipologia di apporto Iscrizione contabile Vincoli/utilizzo
Versamenti in c/aumento capitale Patrimonio netto – riserva vincolata Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento
Versamenti in c/futuri aumenti Patrimonio netto – riserva vincolata Non utilizzabile per coprire perdite né per effettuare aumenti gratuiti
Versamenti in c/capitale o a fondo perduto Patrimonio netto – altre riserve Incrementano riserve liberamente utilizzabili
Versamenti a copertura perdite Patrimonio netto – copertura perdite Solo per perdite come alternativa ai procedimenti ex artt. 2446-2447 c.c.
Finanziamenti soci Debiti verso soci per finanziamenti Presunzione fruttuosità, possibili vincoli CICR

 
(MF/ms)




Istat: indice febbraio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di febbraio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 2,7 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 2,025 %.

(MP/ms)
 




Valute estere febbraio 2026

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 153,4244
Peso Argentino 1667,6418
Dollaro Australiano 1,6763
Real Brasiliano 6,1529
Dollaro Canadese 1,614
Corona Ceca 24,2596
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,1682
Corona Danese 7,4702
Yen Giapponese 183,4515
Rupia Indiana 107,3203
Corona Norvegese 11,3206
Dollaro Neozelandese 1,9683
Zloty Polacco 4,2184
Sterlina Gran Bretagna 0,87032
Nuovo Leu Rumeno 5,0945
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1824
Rand (Sud Africa) 18,9206
Corona Svedese 10,6351
Franco Svizzero 0,914
Dinaro Tunisino 3,3796
Hryvnia Ucraina 51,0263
Forint Ungherese 378,6065
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di febbraio 2026

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di febbraio 2026 indice pari a 100,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 febbraio 2026 al 14 marzo 2026, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,862716%.
 
(FV/fv)



Servizio CAAF 2026 – 730/IMU Assistenza fiscale ai dipendenti

Confapi Lecco e Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.

Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dai primi giorni del mese di maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell’anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2026.
 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2026 consente di:

  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmetterela dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.


Di seguito elenco di quanto necessario:
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU pagata nel 2025
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2026 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
  • 730 singolo precompilato con delega         €. 25,00 (20,49 + IVA)
  • 730 congiunto precompilato con delega   €. 35,00 (28,69 + IVA)
  • 730 singolo (semplice)      €. 58,00 (47,54 + IVA)
  • 730 singolo            €. 75,00 (61,48 + IVA)
  • 730 congiunto (semplice) €. 80,00 (65,57 + IVA)
  • 730 congiunto      €.105,00 (86,07 + IVA)
IMU:
  • € 10,00 (8,20 + IVA)
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.
 
Riportiamo di seguito i riferimenti per info e appuntamenti:

Chiara Salomoni – tel.0341/282822 – associazione@confapi.lecco.it nei seguenti orari :  9.00  –  12.00 /  14.00 –  17.30.

(MS/am)

 
 




Tassa libri sociali 2026: versamento entro il prossimo 16 marzo

Entro il prossimo 16 marzo deve essere versata la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri di cui all’art. 2215 c.c. e a tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72 e art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72).

Giova ricordare che in seguito alle novità recate dalla L. 18 ottobre 2001 n. 383 sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2001 n. 92, § 2).

Come chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2025 n. 42, inoltre, la tassa deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

Quanto agli importi che le società di capitali devono versare a titolo di tassa di concessione per il 2026 entro il 16 marzo, l’importo dovuto è parametrato al capitale sociale o al fondo di dotazione ed è pari a:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2026 ed eventuali successive variazioni rileveranno sulla tassa dovuta per il 2027.

Tra le società di capitali obbligate al versamento rientrano le spa, sapa e srl, con l’esclusione delle società cooperative e delle mutue assicuratrici le quali provvedono, ove tenute, al versamento in base al numero di pagine (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.1).

Devono altresì provvedere al pagamento della tassa le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.3); le società consortili (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461); gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. 27 maggio 1996 n. 90), i quali assolvono la tassa in modo forfetario (R.M. 23 dicembre 1996 n. 265); le cooperative edilizie per le quali l’importo dovuto si riduce ad un quarto, ossia a 16,75 euro ogni 500 pagine (art. 147 comma 2 del RD 28 aprile 1938 n. 1165).

Sono invece esonerate dal pagamento della tassa in argomento le società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 13-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 641, gli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 82 comma 10 del DLgs. 117/2017 ed i consorzi che non hanno assunto la forma societaria e quindi non sono società consortili di cui all’art. 2615-ter c.c. (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461). Sarebbero escluse dal versamento, infine, anche le società dichiarate fallite (Trib. Udine 7 marzo 1996).

Per i soggetti diversi dalle società di capitali, invece, il versamento della tassa non ha cadenza annuale ed è pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Al riguardo, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2025 ha confermato che la tassa di concessione governativa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Per la determinazione dell’importo dovuto da tali soggetti, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

Il versamento della tassa di concessione per l’anno di inizio attività va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali), mentre per gli anni successivi va eseguito entro il 16 marzo di ogni anno (utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno 2026).
 

(MF/ms)




Cessioni intracomunitarie: prova del trasporto nella disciplina Iva

Per le imprese italiane che effettuano cessioni intracomunitarie con trasporto a carico del cliente, la gestione fiscale dell’operazione diventa particolarmente delicata.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 65/E del 4 marzo 2026 fornisce importanti chiarimenti sulle cessioni intracomunitarie non imponibili ex art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993, alla luce del nuovo regime sanzionatorio post D.Lgs. n. 87/2024.

Fattispecie analizzata
La società istante (Alfa), appartenente al gruppo (Beta):

  • produce generatori di vapore su misura,
  • destinati ad essere consegnati e installati extra-UE: il committente finale (Delta) è una società con impianto in Svizzera;
  • ma con cessione intra-UE ad un cessionario UE (società Gamma, appartenente al medesimo gruppo di Alfa)
  • riceve da Gamma alcuni componenti chiave (forgiati), ne approvvigiona altri produce/assembla i generatori nei propri stabilimenti italiani.
Tanto premesso, nell’ambito di un progetto pluriennale:
  • Alfa fattura acconti (“milestone”) a Gamma per stati avanzamento lavori (beni semilavorati);
  • con trasferimento proprietà a Gamma prima del completamento (non imponibile intra-UE ex art. 41 D.L. n. 331/1993);
  • i beni restano in Italia per ulteriori lavorazioni/assemblaggi/collaudi da Alfa (non spostabili per mole/complessità);
  • soltanto al termine Gamma spedisce i generatori finiti in Svizzera per installazione.
Si chiede quindi di chiarire il regime ai fini IVA di tali operazioni e gli eventuali aspetti sanzionatori.

Normativa di riferimento
Dal 14 giugno 2024 è entrata in vigore la riforma delle sanzioni fiscali, attuata con il D.Lgs. n. 87/2024, in attuazione della Legge delega n. 111/2023.

L’art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nel modificare l’art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha introdotto una sanzione ad hoc pari al 50% dell’IVA dovuta da applicare nei confronti di “chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427” nel caso in cui:

  • il bene sia trasportato in altro Stato membro UE dal cessionario o da terzi per suo conto
  • il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna.
Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguita:
  • la regolarizzazione della fattura,
  • e il versamento dell’imposta”.
I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria
L’Agenzia ricorda innanzitutto che affinché un’operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile, occorre che:
  • il cedente e l’acquirente siano entrambi operatori economici;
  • l’operazione sia onerosa;
  • sia acquisito o trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale;
  • i beni siano effettivamente trasferiti in altro Stato membro.
In particolare, con la risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007, è stato precisato che, “[l]’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta” (risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477/E).

Tanto premesso, il documento di prassi chiarisce che per le cessioni intracomunitarie con lavorazione (art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993):

  • il termine dei 90 giorni, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UEnon decorre dalla fattura/consegna proprietà,
  • decorre dalla data di consegna al vettore per il trasporto definitivo o la spedizione della merce, (comprovata da DDT, lettera di vettura internazionale CMR o equivalente), comprovando l’uscita dall’Italia.
È irrilevante, invece, la data dell’acconto o quella della fattura. Va da sé che, decorso inutilmente il predetto termine senza che sia stata acquisita la prova che il bene è giunto a destinazione, il cedente – per non incorrere nella contestazione della sanzione in parola – deve regolarizzare la fattura ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 mediante emissione della nota di debito ed il versamento della relativa imposta entro i successivi trenta giorni.
(MF/ms)
 



Saldo IVA 2025 entro lunedì 16 marzo 2026

Entro il 16 marzo 2026 i soggetti passivi IVA devono versare il saldo IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2025.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale, tenendo presente che il termine ultimo per completare la rateizzazione è fissato in data 16 dicembre 2026

Si ricorda, infatti, che per effetto dell’introduzione dell’art. 8, D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto semplificazione adempimenti tributari), che è intervenuto sull’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, è stato differito il termine finale della rateizzazione dal 30 novembre al 16 dicembre, con la conseguenza che il versamento del saldo IVA può ora essere dilazionato in massimo 10 tranches di pari importo, dal 16 marzo al 16 dicembre. 

Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera). 

Ne deriva che il pagamento del saldo IVA 2025 può essere al più rateizzato come segue: 

  1. I° rata entro il 16 marzo 2026, senza interessi; 
  1. II° rata entro il 16 aprile 2026, con interessi dello 0,33%; 
  1. III° rata entro il 18 maggio 2026, con interessi dello 0,66%; 
  1. IV° rata entro il 16 giugno 2026, con interessi dello 0,99%; 
  1. V° rata entro il 16 luglio 2026, con interessi del 1,32%; 
  1. VI° rata entro il 20 agosto 2026, con interessi del 1,65%; 
  1. VII° rata entro il 16 settembre 2026, con interessi del 1,98%; 
  1. VIII° rata entro il 16 ottobre 2026, con interessi del 2,31%; 
  1. IX° rata entro il 16 novembre 2026, con interessi del 2,64%; 
  1. X° rata entro il 16 dicembre 2026, con interessi del 2,97%. 

Resta ferma la possibilità di differire il pagamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES), potendo anche sfruttare l’ulteriore differimento al 30° giorno successivo ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001. Pertanto, il versamento del saldo IVA 2025: 

  • può essere generalmente differito al 30 giugno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo
  1. in un’unica soluzione, applicando la maggiorazione dell’1,60% (0,40% × 4); oppure 
  1. rate dal 30 giugno 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%; 
  • può essere generalmente ulteriormente differito al 30 luglio 2026
  1. in un’unica soluzione, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% oppure 
  1. rate dal 30 luglio 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%. 

Si ricorda, poi, che la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente “sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24” (risoluzione n. 73/E/2017).

Pertanto, optando per il differimento del saldo IVA 2025 pari a 10.000 euro al 30 luglio 2026 e potendo compensarlo in parte con un credito IRPEF 2025 di 2.000 euro, la maggiorazione dello 0,40% va applicata solo sull’importo di 8.160 euro (= 10.000 + 10.000 × 1,60% – 2.000). 

Il versamento del saldo IVA 2025 va effettuato mediante modello F24 riportando: 

  • il codice tributo “6099”; 
  • l’anno di riferimento “2025”; 
  • il numero della rata oggetto di versamento e il numero delle rate complessive (“0107”). 

Il codice tributo previsto per gli interessi da rateazione è il “1668”. 

L’importo dovuto va indicato: 

  • all’unità di euro, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2026, in coerenza con quanto emergente dal modello IVA 2026; 
  • al centesimo di euro, in caso di differimento o rateazione.

 
(MF/ms)