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Seminario fiscale 4 ottobre 2022: materiale utile

Martedì 4 ottobre scorso si è tenuto il webinar fiscale dal titolo: “Scadenze e opportunità imminenti”, tenuto dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

In allegato potete scaricare le slide proiettate durante il corso. 

(MP/am)




Bonus edilizi: nuove regole sulla responsabilità solidale dei cessionari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 21 settembre 2022 n. 142, di conversione del Dl 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), diventa legge la modifica del comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020, in materia di responsabilità, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante.

Sin dalla originaria introduzione dell’art. 121 del Dl 34/2020, il comma 6 stabilisce che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”.

L’art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito, mediante inserimento del nuovo comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022, modifica ora il comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020 per specificare che la predetta responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”.

Il secondo periodo del comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022 stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” si applica “esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.

Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, il nuovo comma 1-bis.2 all’art. 14 del Dl 50/2022, contestualmente inserito dall’art. 33-ter del Dl 115/2022, consente (con una formulazione normativa in verità confusa e meritevole di chiarimenti ufficiali) di ottenere la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” acquisendo “ora per allora […] la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

Le modifiche in questione si inseriscono in un contesto in cui è da considerarsi pacifico che il “concorso nella violazione” presuppone, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, quello soggettivo (circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30, § 5.1.9).

Come già a suo tempo evidenziato su Eutekne.info e più recentemente declinato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23 (§ 5.3), tale elemento soggettivo consiste nella consapevolezza del fornitore o del cessionario di poter contribuire alla realizzazione della violazione in ragione delle sue condotte commissive, ma anche di quelle omissive, quali, ad esempio, la mancanza di adeguata diligenza nel verificare la conformità della documentazione che comprova la spettanza della detrazione da cui il credito si origina e, per i soggetti a ciò obbligati, la mancanza di adeguati controlli in funzione antiriciclaggio.

Stando così le cose, ragionevolezza vorrebbe che la modifica normativa andasse interpretata nel senso che il cessionario di un credito di imposta (ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari), al quale non sia imputabile il dolo, possa essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario (e gli eventuali altri cedenti):

  • quando il credito è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, solo nel caso in cui non abbia acquisito la predetta documentazione e i relativi allegati (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio), sincerandosi quindi della sua esistenza formale e del possesso dei necessari requisiti professionali e assicurativi in capo ai vistatori, asseveratori e attestatori;
  • quando il credito non è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, ogni qual volta non abbia messo l’ordinaria diligenza (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio) per verificare in prima persona l’effettività dei lavori, la congruità delle spese e la conformità della documentazione sottostante al credito che acquista
Pare tuttavia che, al momento, questa ragionevolezza sia ben lungi dal prevalere, se è vero che:
  • l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe incline a non rivedere, almeno per ora, nonostante la sopravvenuta novità normativa, le proprie istruzioni operative sulla diligenza richiesta ai cessionari nei controlli da effettuare;
  • talune società di revisione, che fanno da advisor per le banche, stanno addirittura aggiungendo richieste di prove video (precedentemente non richieste) anche per crediti che sono assistiti dai visti, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020.
(MF/ms)



Crisi di impresa: gli adempimenti richiesti dalla relativa legge di riforma

La riforma della crisi d’impresa (Dlgs. n. 14/2019) ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure codificate per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

In particolare l’art. 2086 c.c. pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva:

  • Il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
  • Il dovere di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
  • l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza periodicamente.
 
Non esiste una precisa indicazione di quale sia l’assetto più adeguato per una impresa, sulla base della sua natura e dimensione. Normalmente si considera che l’obiettivo imposto dall’art. 2086 c.c. possa essere raggiunto attraverso le seguenti misure minime:
  • la stesura di un organigramma delle varie funzioni aziendali con la divisione delle mansioni e delle responsabilità;
  • l’istituzione di un’adeguata pianificazione finanziaria con previsioni degli incassi e pagamenti dei 6 mesi successivi;
  • la stesura di bilanci di previsione (budget mensili e piani triennali) per analizzare gli scostamenti con i consuntivi;
  • il calcolo degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi sia preventivi;
  • l’analisi dei principali rischi che incombono sull’impresa e che possono minare la continuità aziendale (risk management);
  • il monitoraggio del superamento delle soglie relative a eventuali mancati pagamenti nei confronti dei cosiddetti creditori istituzionali
  • il monitoraggio della Centrale Rischi Banca d’Italia;
  • la formalizzazione di reporting interni da conservare agli atti anche ai fini di prova.
 
Le attività da porre in essere sono diverse e potrebbero apparire molto impegnative per realtà quali micro o piccole imprese.

In particolare, anche nelle imprese più piccole, è ritenuto necessario adottare, per esempio, adeguati strumenti a supporto del controllo di gestione, tra cui:

  • la predisposizione di bilanci infrannuali;
  • la costruzione di un budget di cassa;
  • la costruzione di un budget economico.
 
Con la redazione delle situazioni di verifica infrannuali l’impresa potrà verificare i principali scostamenti rispetto alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, determinare alcuni indicatori chiave del risultato aziendale (key performance indicators), verificandone l’andamento storico, e verificare il superamento degli indicatori settoriali di crisi introdotti dalla riforma sulla crisi di impresa (ove necessario il calcolo).

Con il budget di cassa (o di tesoreria), l’impresa redige un piano finanziario che evidenzia i flussi finanziari prospettici, rappresentando le entrate e le uscite finanziarie attese dell’impresa e quindi la capacità di far fronte ai propri impegni finanziari pianificati.

Il Codice della crisi specifica che la verifica della sostenibilità del debito debba essere effettuata per almeno i 6 mesi successivi e in tal senso il budget di tesoreria consente all’imprenditore di verificare l’evoluzione delle disponibilità liquide (o deficit di cassa) mese per mese e consente altresì la determinazione del DSCR (debt service coverage ratio), uno dei principali e più utilizzati indici di bancabilità di un’impresa.

Il budget annuale è infine lo strumento che guida l’imprenditore al raggiungimento degli obiettivi prefissati di gestione.

Le situazioni di verifica infrannuali consentiranno poi l’analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di budget, suggerendo eventuali interventi. Questo approccio consente di adeguare velocemente gli obiettivi da raggiungere, le azioni/correzioni da intraprendere, i fabbisogni finanziari necessari a sostenere la crescita.
 
Il Codice prevede, sempre a carico degli amministratori, anche l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.

Per effetto di tale obbligo anche gli amministratori delegati delle S.r.l. hanno oggi il dovere di “Riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio sindacale ove presente) con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società (o delle sue controllate).”.

Dal punto di vista operativo, l’informativa relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale (in caso di bilancio abbreviato, con esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del Consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio annuale), mentre l’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere sul libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.
 
Ricordiamo che se gli amministratori non operano al fine di predisporre gli adeguati assetti si è in presenza di un grave inadempimento.

Gli amministratori potrebbero dover rispondere col proprio patrimonio per il mancato pagamento dei debiti dell’impresa in quanto, non avendo adottato adeguati assetti, non hanno vigilato sull’arrivo della crisi e non si sono pertanto attivati per affrontarla.
 
Alleghiamo, come esempio e spunto di riflessione, l’estratto di un verbale di Consiglio di amministrazione per una piccola società a responsabilità limitata con organizzazione contabile autonoma (il modello è adattabile ad ogni tipo di impresa).

(MF/ms)
 


 
 




In vigore il “Decreto Aiuti Bis”

Dal 22 settembre è in vigore la L. n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del Dl 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre.

Sono in primo luogo presenti diverse conferme rispetto al testo originario del Dl. Si fa riferimento alla proroga al terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas, all’azzeramento degli oneri generali di sistema per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 e alla riduzione delle accise e dell’Iva sui carburanti e nel settore del gas.

Tra le disposizioni introdotte in sede di conversione, si segnala che, per contrastare gli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica, è stato previsto un fondo da 50 milioni di euro finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi (art. 9-ter del Dl 115/2022).

In materia di definizione delle liti pendenti in Cassazione, si conferma l’eliminazione dai primi due commi dell’art. 5 della L. 130/2022 del riferimento alla pendenza della lite al 15 luglio 2022 (art. 41-bis del Dl 115/2022). È ora chiaro che, ai fini della definizione, rileva solo la data del 16 settembre 2022, di entrata in vigore della L. 130/2022.

Ai sensi dell’art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito viene poi limitata la responsabilità dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi di cui all’art. 121 del Dl 34/2020, nei soli casi in cui il “concorso alla violazione” sia attuato con “con dolo o colpa grave”. Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene circoscritta ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 comma 1-ter del Dl 34/2020. Per quelli sorti anteriormente, questo confinamento può valere solo se il cedente, ora per allora, accompagna il credito con quei visti e quelle attestazioni non predisposti (in quanto non richiesti) all’epoca.

Installazione di vetrate panoramiche tra gli interventi di edilizia libera

In sede di conversione è stato inoltre introdotto l’art. 33-quater del Dl 115/2022, che dispone, al ricorrere di determinate condizioni, l’inserimento degli interventi di realizzazione e installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (c.d. VEPA) tra quelli di edilizia libera di cui all’art. 6 del Dpr 380/2001.

Ancora, l’art. 42-quater, introdotto per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia Pmi (la cui operatività è stata potenziata a seguito della pandemia), ha previsto la possibilità per AMCO (Asset Management Company spa) di costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte. La norma, tra l’altro, consente alle banche di concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato, al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti.

Infine, gli artt. 23-bis e 25-bis del Dl 115/2022 hanno apportato alcune modifiche alla disciplina dello smart working.

(MF/ms)
 




Webinar fiscale: “Scadenze e opportunità imminenti”

Martedì 4 ottobre 2022, ore 14.30, si terrà il webinar fiscale “Scadenze e opportunità imminenti” tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

Questi i temi trattati: 

  • riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni
  • il 31.12.2022 termina il regime transitorio di tassazione dei dividendi
  • elenchi Intrastat modifiche e ripristino dei termini di invio dei modelli
  • modalità di tenuta dei registri contabili (formato cartaceo o formato elettronico)
E’ prevista la possibilità di partecipare fisicamente presso la sede di Api Lecco Sondrio oppure online

Per partecipare, in entrambe le modalità, è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

(MP/am)




Esterometro: operazioni da dichiarare e da escludere

Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022, il c.d. “esterometro” si presenta secondo nuove modalità, vale a dire trasmettendo al SdI un file XML contenente i dati delle cessioni e prestazioni che intercorrono con controparti non stabilite in Italia.

Anche per contemperare il fatto che la comunicazione è adesso espletata, in modo “puntuale”, per singola operazione, il legislatore ha previsto l’esclusione per ciascun acquisto di beni e servizi non rilevante territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, che sia di importo non superiore a 5.000 euro.

Lo dispone l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv. L. 122/2022), c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”, in vigore dal 22 giugno 2022.

Nel confermare l’esclusione per i predetti acquisti, laddove l’ammontare non superi 5.000 euro (valore da intendersi comprensivo dell’eventuale imposta), la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022 ha ribadito che, a livello più generale, il c.d. “esterometro” monitora qualsiasi operazione in cui una delle parti è “estera” a prescindere dal fatto che essa sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

In sintesi, l’esclusione dall’adempimento, limitata agli acquisti, richiede l’assenza del presupposto territoriale del tributo (art. 7 ss. del Dpr 633/72).

Viceversa, a prescindere dall’importo, è bene rilevare che la comunicazione è dovuta per tutti gli acquisti territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, ancorché esenti o non imponibili.

Un caso piuttosto frequente, a livello aziendale, è rappresentato dalle commissioni addebitate dalle società che offrono servizi digitali di pagamento, spesso non stabilite in Italia (es. Paypal).

Le somme sono generalmente di piccolo importo (non superiore a 5.000 euro). Tuttavia, esse rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, seppure esente in quanto avente natura finanziaria (art. 10 comma 1 n. 1) del Dpr 633/72 e art. 135 par. 1 lett. d) della direttiva 2006/112/Ce).

In merito all’acquisto di servizi esenti, ai fini del c.d. “esterometro”, si era espressa la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 91/2020, avente a oggetto i servizi di pagamento elettronici forniti da una società del Regno Unito a una società italiana, addebitando a quest’ultima specifiche fee sulle transazioni elettroniche effettuate.

L’acquisto effettuato dal soggetto passivo nazionale richiede, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, l’“integrazione” della fattura ricevuta (nel caso di fornitore Ue) o l’emissione di autofattura (nel caso di fornitore extra Ue), indicando il titolo di esenzione e annotando il documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010, § 3.1).

A livello gestionale, il file xml relativo all’acquisto effettuato, in quanto riferito a un’operazione priva di imposta, dovrà essere compilato con il codice “N4” relativo alle operazioni esenti da IVA (secondo le specifiche tecniche versione 1.7).

In un’ottica di semplificazione, sarebbe auspicabile estendere anche a questa categoria di acquisti l’esclusione della comunicazione al di sotto dell’ammontare di una certa soglia, anche in ossequio al principio di effettività dell’Iva.

Acquisto di biglietti aerei da valutare

Un aspetto non ancora esaminato a livello ufficiale, in seguito all’introduzione della soglia da parte del Dl 73/2022, concerne gli acquisti in parte “fuori campo” e in parte non imponibili ai fini Iva, come nell’ipotesi dei biglietti aerei relativi a tratte internazionali.

Nella misura in cui la registrazione avviene scindendo la quota di corrispettivo fuori campo Iva ex art. 7-quater comma 1 lett. b) del Dpr 633/72 (cioè 62% per la distanza percorsa fuori dal territorio dello Stato) rispetto alla quota non imponibile ex art. 9 comma 1 n. 1 del Dpr  633/72 (cioè 38% per la distanza percorsa nel territorio nazionale), entrambi gli importi dovrebbero essere comunicati nell’ambito del c.d. “esterometro”.

Trattandosi di un’operazione rappresentata con un unico documento, non sembrerebbe possibile beneficiare dell’esclusione per gli acquisti di importo non superiore a 5.000 euro, formalmente riferita ai soli “acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia” e non a quelli che rilevano nel territorio dello Stato seppur in misura parziale (38%).

Si rammenta che, in base a una diversa impostazione, fondata sulla lettura della circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011 (§ 4.3), non sarebbe dovuta l’emissione dell’autofattura per le prestazioni di trasporto aereo, per effetto dell’esonero dall’obbligo di fatturazione previsto dall’art. 22 comma 1 n. 3) del Dpr 633/72. In assenza della fattura o di altro documento, si potrebbe ritenere che non sussista nemmeno l’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro”, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, adattando i chiarimenti forniti sul punto nella circolare n. 26/2022 in relazione alle operazioni (attive) ex art. 22 nei confronti di “privati consumatori”.

(MF/ms)




Dal 2023 soglia più alta per il differimento del bollo su fattura elettronica

Entro il prossimo 30 settembre dovrà essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare.

La scadenza interessa altresì coloro che nel primo trimestre dovevano complessivamente un’imposta di importo non superiore a 250 euro.

Il versamento può essere, infatti, effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni (art. 6 del Dm 17 giugno 2014):

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 settembre 2022), laddove l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 novembre 2022), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250 euro.
Questa particolare agevolazione interesserà, dal prossimo anno, una platea di contribuenti molto più ampia, in ragione del sensibile innalzamento della soglia operato dall’art. 3 commi 4 e 5 del Dl 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Per effetto delle disposizioni contenute in tale norma, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 detta soglia passerà, infatti, dagli attuali 250 euro a 5.000 euro.

Si ricorda che, in forza del principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo (art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72), il tributo, pari a 2 euro, risulta dovuto se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta, in estrema sintesi:

  • operazioni fuori campo IVA, per assenza del requisito oggettivo;
  • operazioni fuori campo IVA per assenza del presupposto territoriale (artt. 7 ss. del Dpr 633/72);
  • operazioni esenti da IVA ex art. 10 del Dpr 633/72;
  • operazioni non imponibili relative a particolari fattispecie (è il caso, ad esempio, delle cessioni ad esportatori abituali);
  • operazioni effettuate da soggetti aderenti ai regimi di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 Dl 98/2011) o forfetario (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014).
Occorre, tuttavia, sottolineare alcune questioni concernenti la recente novità legislativa.

Va, innanzitutto, rilevato che il citato decreto “Semplificazioni fiscali” ha modificato la norma che aveva introdotto l’agevolazione (art. 17 comma 1-bis del Dl 26 ottobre 2019 n. 124), innalzando la soglia per il differimento a 5.000 euro, senza emendare, tuttavia, l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014, che disciplina le modalità di versamento del tributo e che resta “ancorato” all’importo di 250 euro.

Tale ultima disposizione prevede, infatti, tuttora, che la soglia che consente il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell’anno sia pari a 250 euro (limite stabilito dall’art. 1 del Dm 4 dicembre 2020).

Pare quindi necessario un intervento legislativo per rendere coerenti le disposizioni e consentire la piena attuazione dell’agevolazione.

Resta poi invariato un ulteriore disallineamento di natura terminologica, che solo apparentemente non ha carattere sostanziale. Come la precedente, anche l’attuale versione dell’art. 17 del Dl 124/2019 consente di prorogare il versamento qualora l’importo dovuto sia “inferiore” alla soglia stabilita.

L’art. 6 del citato Dm 17 giugno 2014 prevede, invece, che il beneficio si possa ottenere qualora il quantum da versare “non superi l’importo” previsto.

Volendo esemplificare e restando alla disciplina attualmente vigente:

  • in base all’interpretazione letterale dell’art. 17 del Dl 124/2019, qualora nel primo trimestre, l’importo dovuto risultasse esattamente pari a 250 euro, non si potrebbe beneficiare del differimento;
  • secondo quanto disposto dall’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 (che disciplina le modalità di versamento), anche tale importo è, invece, compreso nell’agevolazione.
Laddove l’attesa modifica del Dm 17 giugno 2014 si limitasse a sostituire il valore della soglia (da 250 a 5.000 euro) e non modificasse la terminologia, permarrebbe la necessità di un coordinamento.

Va rilevato, infine, come non sia stato operato alcun cambiamento per quanto concerne il periodo di riferimento. L’agevolazione continua, infatti, a riguardare esclusivamente i primi due trimestri solari, per i quali, nella migliore delle ipotesi, si può arrivare a differire il pagamento entro il 30 novembre, mentre non è prevista alcuna semplificazione per gli ultimi sei mesi dell’anno.

(MF/ms)
 




Credito “Ricerca e Sviluppo”: sanatoria per l’indebita compensazione

L’art. 5 commi da 7 a 12 del Dl 146/2021 ha introdotto una speciale sanatoria per coloro i quali hanno compensato indebitamente il credito per ricerca e sviluppo.

Al ricorrere dei requisiti indicati dalla norma, se il credito compensato viene riversato il contribuente fruisce dello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi, oltre che della non punibilità penale.

Premesso che l’ambito applicativo della procedura di riversamento non appare ben delineato, in alcune situazioni aderire potrebbe essere conveniente.

Sovente per qualsiasi tipo di indebita compensazione gli uffici tendono ad irrogare la sanzione del comma 5 dell’art. 13 del Dlgs. 471/97 (dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato) e non quella del comma 4 (pari al 30% del credito stesso).

La domanda, che va redatta utilizzato il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 1° giugno 2022 n. 188987, deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2022.

In base alla bozza del c.d. Dl “Aiuti-ter”, approvato dal Consiglio dei Ministri, questo termine dovrebbe essere posticipato al 31 ottobre 2022.

Rimangono invece fermi i termini per il riversamento del credito. Pertanto, i pagamenti continuano a dover avvenire entro il 16 dicembre 2022 anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

La procedura è riservata ai soggetti ammessi al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del Dl 145/2013 per i crediti maturati a far data dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016.

Deve trattarsi di spese realmente sostenute ma non qualificabili, dal punto di vista tecnico, come ricerca e sviluppo. Rientrano anche gli errori commessi “nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” oppure “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 comma 8 del Dl 146/2021).

Sono in ogni caso escluse le condotte fraudolente, simulate così come le spese prive di documentazione giustificativa.

La sanatoria è preclusa nel caso in cui il credito d’imposta sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22 ottobre 2021 (art. 5 comma 12 del Dl 146/2021).

Applicazione della sanatoria troppo incerta

Come si può intuire, vari sono gli aspetti critici che caratterizzano la procedura di riversamento. Basti pensare al fatto che non è esattamente delineato il concetto di credito di imposta che può rientrare nella sanatoria.

È infatti noto come il confine tra credito inesistente e credito solo non spettante sia spesso labile. Il riversamento riguarda spese sostenute ma non agevolabili, locuzione alquanto vaga.

Sarebbe auspicabile che, in tempi celeri, l’Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare esplicativa.

(MF/ms)




Chiarimenti su tassazione e dividendi

Con la risposta a interpello n. 454, pubblicata il 16 settembre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017.

In particolare, viene ufficializzata l’impostazione già indicata in un interpello della Direzione centrale secondo il quale i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate incassati dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a ritenuta del 26% ex art. 27 del Dpr 600/73 anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022.

A seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.

La disciplina transitoria della L. 205/2017 conserva però, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione). Tale regime si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata entro il 31 dicembre 2022.

In sostanza, quindi, la norma transitoria dispone il mantenimento del previgente regime in materia di partecipazioni qualificate ai dividendi:

  • che promanano da utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • la cui delibera sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022.
Riguardo alle distribuzioni di utili effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, la risposta in commento richiama un passaggio della ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, secondo cui il regime transitorio previsto dall’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi di imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.

Si ritiene, infatti, che l’arco temporale individuato dalla norma transitoria e l’applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica comunque la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Tuttavia, la risposta ad interpello in commento non sembra considerare che ai fini dell’individuazione dell’intervallo temporale relativo alla disciplina transitoria la norma fa riferimento alle distribuzioni “deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022” e non al periodo di imposta in cui il socio percepisce il dividendo. In altri termini, la risposta interpello n. 454/2022 non sembra considerare che la norma lega il regime transitorio alla data della delibera e non all’anno di percezione del provento.

A questo si aggiunge anche una considerazione che riguarda il principio di cassa ed il funzionamento delle norme sui dividendi nel nostro sistema.

Infatti, il momento dell’incasso del dividendo rappresenta per il percipiente non imprenditore il presupposto impositivo che individua l’anno di tassazione, mentre il regime impositivo applicabile si collega all’aliquota IRES che è stata liquidata sugli utili realizzati dalla società di capitali che li ha prodotti. Proprio su questo meccanismo si basa la concorrenza parziale al reddito del 40%, del 49,72% e del 58,14% che corrisponde ad utili che hanno scontato l’IRES rispettivamente con aliquota del 33%, del 27,50% e del 24%.

Finora il principio è stato quello di mantenere stabile il prelievo società + socio a prescindere dal momento in cui viene incassato il provento.

Si rischia di penalizzare gli utili più vecchi

Ne consegue che non è coerente con questo sistema legare il criterio di cassa per la tassazione del dividendo con il regime impositivo applicabile al socio.

La stessa ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56 ha affermato che, se l’obiettivo è quello di tutelare gli utili formatisi prima dell’introduzione del nuovo regime fiscale, il regime della concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi su partecipazioni qualificate si applica anche “alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017” nonostante la norma faccia riferimento quelle deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”.

L’impostazione indicata nella risposta n. 454/2022, invece, si pone in senso opposto, mettendo in secondo piano la ratio del regime transitorio della L. 205/2017 che è quella di non penalizzare gli utili prodotti prima del 2017.

(MF/ms)
 




Dibattito pubblico elezioni politiche 2022: “I candidati locali incontrano le aziende”

Lunedì 19 aprile 2022, ore 20.45, nella nostra sede di via Pergola 73 a Lecco ospiteremo il dibattito pubblico per le imminenti elezioni politiche dal titolo:

"I candidati locali incontrano le aziende"
 
Interverranno nel dibattito moderato dalla giornalista Katia Sala:

  • Paolo Arrigonicandidato plurinominale al Senato per il Centrodestra
  • Giuseppe Conticandidato plurinominale al Senato per Azione/Italia Viva
  • Giovanni Currò, candidato plurinominale alla Camera per il Movimento 5 Stelle
  • Paolo Lanfranchicandidato plurinominale al Senato per il Centrosinistra

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