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Dichiarazione sostitutiva investimenti pubblicitari: scadenza 10 febbraio 2022

Scade il 10 febbraio il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021, che consente di fruire del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis comma 1-quater del Dl 50/2017, riconosciuto per il 2021 (e 2022) nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Tale dichiarazione va resa, si ricorda, per dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Pertanto, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dal 1° al 31 ottobre 2021 (o quelli che hanno presentato tale comunicazione nel mese di marzo 2021, essendo state considerate comunque valide) devono “confermare” la prenotazione per gli investimenti indicati in tale documento.

Il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2021 è stato posticipato dal comunicato Dipartimento informazione editoria del 22 dicembre 2021, che ha fissato la finestra temporale per la presentazione dal 10 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022 come previsto a regime), a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica.

C’è quindi tempo fino al 10 febbraio 2022 per presentare tale dichiarazione sostitutiva.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, redatto secondo le specifiche istruzioni, deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La dichiarazione può essere presentata: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario; tramite gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3 comma 3 del Dpr n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici.

In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all’atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via telematica. La data dell’impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso, e a consegnare al richiedente una copia della dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Concessione nei limiti delle risorse e del regime de minimis

L’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate.

Nello specifico, il credito d’imposta è concesso entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018 n. 90.

Pertanto, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

(MF/ms)
 




Dichiarazione Iva 2022: termini di presentazione e versamento

A decorrere dal prossimo 1° febbraio è possibile iniziare a trasmettere telematicamente all’Agenzia elle Entrate la dichiarazione annuale Iva 2022 relativa all’anno 2021.

Il termine ultimo di presentazione è fissato per il giorno 2 maggio 2022; tuttavia coloro che vogliono evitare di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2021, possono farlo trasmettendo la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio compilando il quadro VP, nel quale comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Il quadro VP non può pertanto essere compilato se la dichiarazione è presentata oltre il termine evidenziato.

Di conseguenza se il contribuente intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV, in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
Si evidenzia che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal Dpr 322/1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Anche la dichiarazione Iva eventualmente presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati (entro il 1° agosto 2022, in quanto il 31 luglio cade di sabato) si considera valida, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (sanzione amministrativa di euro 250, riducibile per effetto di ravvedimento operoso ad euro 25).

La dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.

Ulteriore adempimento legato alla dichiarazione Iva 2022 è il versamento dell’Iva da essa risultante, che deve essere effettuato tramite modello F24 entro il 16 marzo 2022, ovvero entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.

Alla data prescelta, i contribuenti possono inoltre effettuare il versamento in unica soluzione ovvero rateizzare quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre: la rateizzazione può pertanto concretizzarsi in un minimo di 2 rate fino ad un massimo di 9 rate.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.

In pratica il contribuente può effettuare il versamento dell’Iva annuale:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2022;
  • in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi (30 giugno 2022), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
  • rateizzando l’importo a decorrere dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’ammontare di ogni rata successiva alla prima;
  • rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi (30 giugno 2022), maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È in ogni caso possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Per la definizione delle scadenze del modello Redditi cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell’Iva annuale si deve distinguere tra persone fisiche/società di persone e società di capitali.

Mentre per le persone fisiche e le società di persone il termine è fisso (30 giugno/30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), per i soggetti Ires l’individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell’esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Infatti, se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Va da ultimo evidenziato che, nel caso in cui il bilancio non venga approvato, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l’approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va fatto entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

(MF/ms)
 




Cliente fallito: quando detrarre l’Iva

La valutazione dei crediti non ancora incassati a fine anno porta alla verifica dell’eventualità che il cliente sia stato assoggettato a procedure concorsuali, con la necessità di imputare a perdita l’imponibile e la possibilità di recuperare l’Iva mediante emissione di una nota di credito, ai sensi dell’articolo 19 Dpr 633/1972.

I termini di emissione della nota di credito sono variati a seguito delle modifiche apportate dal Decreto sostegni-bis (articolo 18 Dl. 73/2021) convertito con modifiche dalla L. 106/2021) con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.

Pertanto, qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, la variazione Iva conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26, commi 3 bis e 10 bis, Dpr 633/72, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l’esito infruttuoso), ossia dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Tale diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis L.F., ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.

L’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.

Risulta infatti superata la precedente posizione dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 77/E/2000, paragrafo 2.a, nonché risoluzioni 155/E/2002, 89/E/2002 e 195/E/2008) in base alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.

Dal momento in cui nasce il diritto alla detrazione dell’imposta, l’articolo 19, comma 1, secondo periodo Dpr 633/72 precisa che tale diritto è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi se la nota di credito è emessa tempestivamente (cioè entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione) l’Iva a credito confluirà nella relativa liquidazione periodica, o al più tardi nella dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Rileva in altre parole, ai fini della detrazione, anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l’esercizio concreto del diritto.

Esemplificando, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022 (circolare 20/E/2021).

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6bis, Dpr 322/1998 per recuperare l’imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione).

L’emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una facoltà cui il contribuente può rinunciare. Va detto, infine, che l’emissione di una nota di variazione produce effetti diversi dalla dichiarazione integrativa.

Mentre la prima assicura che sia rispettato il principio di neutralità dell’Iva (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde, generalmente, l’obbligo di iscrivere l’imposta a debito per chi la riceve), la dichiarazione integrativa consente il solo recupero dell’imposta versata in misura superiore ma non anche il riversamento da parte di chi l’ha detratta.

Tale istituto non può essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.5 del 7 luglio 2021 e Faq n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019.

I campi di riferimento da compilare sono quelli relativi al cedente, cessionario, imponibile, imposta ed estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare tra i Dati Generali nel blocco 2.1.2 – Dati fattura rettificata.

(MF/ms)

 
 




Valute estere: novembre 2021

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2021 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 157,8523
Peso Argentino 114,4214
Dollaro Australiano 1,5615
Real Brasiliano 6,3434
Dollaro Canadese 1,4339
Corona Ceca 25,3912
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,2927
Corona Danese 7,4373
Yen Giapponese 130,1177
Rupia Indiana 85,0038
Corona Norvegese 9,9661
Dollaro Neozelandese 1,6262
Zloty Polacco 4,6962
Lira Sterlina 0,84786
Leu Rumeno 4,9494
Rublo Russo 83,1111
Dollaro USA 1,1414
Rand Sud Africa 17,7055
Corona Svedese 10,0459
Franco Svizzero 1,0522
Dinaro Tunisino 3,2625
Hryvnia Ucraina 30,2237
Forint Ungherese 364,5036
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

Scade il 31 gennaio 2022 l’esterometro relativo al quarto trimestre 2021.

Trattasi, come noto, dell’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La trasmissione “massiva” dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell’articolo 1. Comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale nuova modalità di invio dei dati, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021, doveva entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022: con l’articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del Dl 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.

Le novità in argomento sono accompagnate da modifiche alle specifiche tecniche ed ai termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le specifiche tecniche dell’esterometro, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:

  • la prima modalità (standard) prevede la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR) occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il Tipo documento TD10 e TD11. Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati è facoltativa;
  • la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
  1. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  3. TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr. 633/1972,
  4. TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, Dl. 331/1993).
Tali specifiche, aggiornate con il provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 di modifica del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018, restano valide fino al 30 giugno 2022.

Pertanto, per chi deve trasmettere la comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere con riferimento al quarto trimestre 2021, la scadenza resta fissata al 31 gennaio 2022 ed i files XML contenenti il blocco DTR (acquisti) e DTE (vendite) dovrà essere creato nel rispetto delle specifiche tecniche aggiornate alla versione 1.6.4 (in vigore dal 1° gennaio 2022).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (sempre con codice destinatario XXXXXXX) mentre per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Il citato provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 ha abrogato, infine, il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 293384 del 28.10.2021.

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche Allegato A, versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022.

(MF/ms)
 




Dichiarazione Iva 2022: approvato il modello

Con il provvedimento n. 11160 dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva 2022, riferito all’anno d’imposta 2021, unitamente al modello Iva Base e alle relative istruzioni.

Nella sua struttura complessiva, il modello rispecchia quello dell’anno precedente, fatte salve modifiche di dettaglio. Sono, altresì, confermati i termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

In via ordinaria, il termine ultimo di invio è il 2 maggio 2022 (termine così differito rispetto al 30 aprile che è sabato, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011).

È necessario, tuttavia, “anticipare” la presentazione, entro il 28 febbraio 2022, qualora si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 nell’ambito della dichiarazione annuale (compilando il quadro VP).

Il modello dichiarativo appena approvato non tiene ancora conto delle bozze dei documenti IVA precompilati. È, infatti, prevista la messa a disposizione della bozza di dichiarazione IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate, solamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (e, quindi,
con effetti solo sul prossimo modello).

Nell’ambito del modello approvato, sono confermate alcune novità dello scorso anno:

  • resta abolito il quadro VI, non essendo più necessario il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute dai fornitori degli esportatori abituali;
  • permane il rigo VA16 per indicare i versamenti sospesi a seguito dell’emergenza COVID-19, anche se la compilazione è adesso riservata solo a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che abbiano fruito della sospensione dei versamenti in scadenza in gennaio e febbraio 2021 (nel corso del 2020, invece, i versamenti sospesi avevano riguardato una più amplia platea di soggetti).
Sono, inoltre, mantenute le specificazioni relative alle operazioni esenti con diritto alla detrazione dell’imposta per il 2021 individuate dall’art. 1 comma 452 e 453 della L. 178/2020, vale a dire le cessioni di vaccini anti COVID-19, di strumenti per la diagnosi del COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse (per il 2020, riguardavano, invece, i beni oggi con aliquota del 5%).

Le istruzioni al modello dichiarativo precisano che le predette operazioni:

  • sono incluse nel rigo dedicato alle operazioni esenti di cui all’art. 10 del Dpr 633/72 (rigo VE33);
  • sono esposte nel campo “9” del rigo VF34, al fine di distinguere le medesime dalla generalità delle operazioni in regime di esenzione IVA per le quali, di regola, il diritto alla detrazione è precluso.
    Analoga modalità di esposizione riguarda ora le cessioni c.d. “presunte” effettuate verso le interfacce elettroniche (art. 10 comma 3 e art. 19, comma 3, lett. d-bis) del Dpr 633/72), nel campo “7” del rigo VF34.
Nel modello relativo all’anno d’imposta 2021, si è tenuto conto della nuova soglia di 2 milioni di euro per la compensazione “orizzontale” del credito IVA (o del rimborso in procedura semplificata), ai sensi dell’art. 1 comma 72 della L. 234/2021. In tale ottica, è stato eliminato il campo “6” nel rigo VX4 ove veniva attestato, da parte dei subappaltatori edili, il più alto limite di compensazione di cui beneficiavano in passato e che, attualmente, è assorbito nella nuova soglia di 2 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, una doppia modifica relativa alle percentuali di compensazione per i prodotti agricoli:

  • è sostituita la percentuale del 6% con quella del 6,4%, per la legna da ardere e per il legno squadrato, come previsto dal Dm 19 dicembre 2021;
  • sono sostituite le percentuali del 7,65% e del 7,95% con quella del 9,5%, prevista dall’art. 68 del Dl 73/2021, per gli animali vivi della specie bovina e suina.
Nel nuovo modello di dichiarazione IVA sono, altresì, ridenominati i righi VO10 e VO11, ora riferiti alle “vendite a distanza intracomunitarie di beni”, per tenere conto delle novità del Dlgs. 83/2021 in materia di commercio elettronico.

Di conseguenza, è aggiornato anche il testo delle istruzioni, prevedendo la compilazione:

  • del rigo VO10, per i soggetti passivi IVA che, avendo effettuato nell’anno precedente prestazioni di servizi c.d. “TBE” verso privati consumatori nell’Ue e vendite a distanza intra-Ue al di sotto della soglia di 10.000 euro, comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA “a destinazione” nel 2021;
  • del rigo VO11, per i soggetti passivi IVA che hanno inteso revocare, a partire dal 2021, l’opzione precedentemente espressa.
Peraltro, nel rigo VO10 è possibile comunicare anche l’opzione per la tassazione “a destino” delle vendite a distanza verso privati sammarinesi, disciplinate dall’art. 15 del Dm 21 giugno 2021.

Da ultimo, è introdotto il rigo VO17 per consentire di revocare l’opzione in precedenza esercitata per l’applicazione dell’IVA nello Stato del committente da parte dei soggetti che effettuano prestazioni c.d. “TBE” verso privati Ue ai sensi dell’art. 7-octies del Dpr 633/72.

(MF/ms)
 




Seminario fiscale: “Legge Bilancio 2022 e decreti collegati, novità ed altri adempimenti”

Lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 14.30, si terrà il webinar con il dottore commercialista Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco: “Seminario fiscale: Legge Bilancio 2022 e decreti collegati, novità ed altri adempimenti”.

Verranno trattati questi argomenti:

  • aliquote Irpef 2022
  • proroga detrazioni in ambito edilizio;
  • differimento termini efficacia Sugar Tax e Plastic Tax
  • credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0” 2023-2025
  • credito d’imposta R&S
  • rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali
  • modalità di convocazione assemblee società
  • nomina responsabile della conservazione sostitutiva
  • proroga disposizioni di modifica della disciplina del terzo settore
  • limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione

 
Per iscriversi CLICCARE QUI entro venerdì 28 gennaio 2022.

Lunedì mattina 31 gennaio vi invieremo il link per partecipare al webinar.

(MP/am)




Split payment: gli elenchi per l’anno 2022

Il regime Iva dello split payment prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette ad Iva (il regime non si applica in caso di operazioni esenti, non imponibili o fuori campo), effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ed altri soggetti specificamente individuati, l’Iva sia applicata ed esposta in fattura dal fornitore e versata all’Erario dai cessionari o committenti, anziché dal fornitore stesso come avviene ordinariamente.

L’ambito temporale di applicazione di tale meccanismo è al momento fissato fino al 30 giugno 2023 (decisione di esecuzione Ue 2020/1105 del Consiglio Ue del 24 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione Ue 2017/784).

Fondamentale per l’applicazione del regime di split payment è identificare l’ambito soggettivo, ovvero i soggetti cessionari e/o committenti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 17 ter Dpr 633/1972.

Deve trattarsi di operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, e successive modificazioni e integrazioni, e, ai sensi dell’articolo 17 ter Dpr 633/1972, nei confronti di:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 2), c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1. n. 1, c.c., da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Stante la criticità nel verificare facilmente se un soggetto cessionario/committente sia destinatario o meno del regime di split payment, il comma 1-quater dell’articolo 17bis stabilisce che, a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti (di cui ai commi 1 e 1bis) devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del citato articolo.

Inoltre sul sito Internet istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economica e della Finanze sono pubblicati ogni anno (entro il 20 ottobre con effetti a valere dall’anno successivo) gli elenchi dei soggetti interessati dallo split per le cessioni o prestazioni effettuate nei loro confronti: l’inclusione nei citati elenchi determina un effetto costitutivo.

Per il 2022, come già per l’anno precedente, i soggetti sono suddivisi nelle seguenti sei categorie:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo2359, comma 1, n. 2, c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Sul sito è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti avvalendosi della consultazione tramite codice fiscale.

I suddetti elenchi non ricomprendono le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009 (con ricognizione da effettuarsi annualmente), per le quali è necessario fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto, mediante apposito modulo di richiesta.

Per quanto riguarda il verificarsi o la perdita del requisito del controllo o dell’inclusione nell’indice FTSE, in base a quanto stabilito dal D.M. 23.01.2015, come modificato da ultimo dal D.M. 09.01.2018:

  • nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano il regime dello split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi invece in corso d’anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano il regime dello split payment alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo;
  • nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare le disposizioni di cui al citato articolo 17ter fino al 31 dicembre dell’anno in corso;
  • nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo (circolare AdE 9/E/2018).
(MF/ms)
 



Organo di controllo nelle SRL: nomina, proroga e disciplina

In seguito all’entrata in vigore del Dlgs. 14/2019 e del successivo Dl. 32/2019 è stato modificato l’articolo 2477 cod. civ. stabilendo nuovi criteri per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

In particolare sono stati ridefiniti i parametri, di cui all’articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ., ragion per cui la nomina scatta al momento del superamento per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri:

  • totale dell’attivo di bilancio: euro 4.000.000;
  • totale delle vendite e delle prestazioni: euro 4.000.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20.
Il medesimo articolo, secondo quanto disposto dalla lettera c), fa cessare l’obbligo di nomina qualora la società per tre esercizi consecutivi non ha superato nessuno dei sopra citati limiti.

Il tema della nomina dell’organo di controllo è stato oggetto di notevoli dibattiti e, purtroppo, di un susseguirsi di proroghe “sbagliate” e “dannose” (citando il comunicato stampa dell’ex Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Massimo Miani).

Andando con ordine, la versione originaria del Codice della crisi fissava la scadenza per la nomina dell’organo di controllo al 16 dicembre 2019 prendendo come riferimento i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018.

Tale termine è stato prorogato per la prima volta dalla L. 77/2020 – di conversione del Dl. 34/2020 – in particolare l’articolo 51-bis che ha posticipato la nomina obbligatoria all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

L’entrata in vigore del Decreto Rilancio ha portato con sé numerosi strascichi relativamente alla gestione degli incarichi già assegnati entro i termini vigenti prima della modifica recata dal decreto stesso. A tal proposito si sono susseguiti diversi interventi interpretativi.

In prima battuta il MISE, nel suo parere datato 1° ottobre 2020, ha ritenuto possibile per le società – ove ritenuto opportuno – procedere con l’interruzione anticipata dell’incarico secondo il disposto del Dm. 261/2012, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Successivamente, il MEF in risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01842 ha espresso chiaramente la possibilità per le società che avevano già provveduto a nominare un organo di controllo di non intervenire a modificare il rapporto instaurato in quanto la norma, prevedendo un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo”, non sembra “possa interpretarsi come idonea a far venire meno l’obbligo medio tempore”.

Sulla stessa linea del MEF si è posto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di concerto con la Fondazione Nazionale, con il documento di ricerca pubblicato il 15.10.2020. Infatti, a loro avviso, non convince la tesi per cui le nuove previsioni di cui all’articolo 51-bis del Decreto Rilancio possano implicare di per sé una circostanza da cui desumere l’intervenuta insussistenza dell’obbligo della revisione”, ma si tratterebbe semplicemente di una disposizione recante il “differimento della data di scadenza.

In chiusura, però, non è stata preclusa la possibilità di una risoluzione consensuale ai sensi del già citato Dm. 261/2012.

In ultimo, Assirevi con il suo documento di ricerca 234R – aggiornato nell’aprile 2021 – sulla base delle interpretazioni sopra descritte, ha previsto sia la possibilità di proseguire regolarmente nell’incarico conferito all’organo di controllo sia, se ritenuto opportuno, di risolverlo consensualmente. 

L’interruzione anticipata dell’incarico è motivata oltre che dal mutuo consenso delle parti, anche dal differimento del termine entro cui nominare l’organo di controllo.

L’ulteriore proroga è stata introdotta dal Dl. 118/2021 che prevede – all’articolo 1-bis – lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

L’ennesimo slittamento in avanti ha creato un ulteriore dubbio interpretativo per tutte quelle Srl che, avendo diligentemente nominato l’organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, si trovano – nell’assemblea di approvazione del bilancio 2021 – nella naturale scadenza triennale del
revisore legale o del sindaco unico.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi se anche tali società possano godere della proroga introdotta dalla L. 147/2021, potendo quindi omettere – almeno per l’esercizio 2022 – di nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore legale.

Il possibile equivoco interpretativo è stato “sgomberato” dall’intervento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il documento di ricerca pubblicato lo scorso 4 novembre.

È stato ribadito che la proroga ha toccato unicamente l’articolo 379 del Codice della crisi e in nessun modo l’articolo 2477 cod.civ.

A tal proposito, il menzionato articolo 379 Codice della crisi, trova applicazione solamente ai fini della prima nomina dell’organo di controllo e del revisore legale per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019”.

In conclusione, è possibile affermare che le società che hanno effettuato la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale “soggiacciono” al regime di nomina e cessazione disciplinato dall’articolo 2477 cod. civ. qualora si tratti di Srl o di società cooperative.

(MF/ms)
 




Fattura elettronica: come rinnovare la conservazione sostitutiva gratuita dell’Agenzia delle Entrate

Per tutti coloro che hanno optato per la conservazione sostitutiva gratuita dell’Agenzia delle Entrate, all’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria il 1° gennaio 2019, si raccomanda di prestare la massima attenzione alla necessità di conferma e rinnovo della conservazione stessa.

Benchè il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate sia gratuito, è però necessario confermare e/o rinnovare l’adesione ogni 3 anni.

Si ricorda che la conservazione sostitutiva è obbligatoria, e nel caso si sia optato per la conservazione sostituiva dell’Agenzia delle Entrate, il servizio è gratuito. Una volta aderito, non occorre fare nulla, è tutto automatico.

Siccome quando è partita la fatturazione elettronica, tutti coloro che hanno richiesto la conservazione sostitutiva dell’agenzia delle entrate (insieme alla registrazione della PEC o del Codice SDI), lo hanno fatto fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, si vedranno l’adesione Revocata o in Scadenza.

Come rinnovare la conservazione sostitutiva: entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali, accedere alla sezione della fatturazione elettronica, poi alla sezione Conservazione e aderire nuovamente al servizio. Nel caso la conservazione sia scaduta da alcuni giorni, settimane o anche mesi, non è un problema, perchè in fase di rinnovo viene chiesta la data a partire dalla quale riavviare il servizio di conservazione. In questo caso si avrà cura di inserire il giorno in cui era scaduta.

(MF/ms)