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Detrazioni edilizie: riassunto di tutti gli aggiornamenti

È stata pubblicata il 27 maggio la corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19, che era stata anticipata dal Direttore Ruffini lo scorso 6 maggio, con la quale sono forniti chiarimenti in relazione alle disposizioni che negli ultimi mesi hanno interessato le detrazioni “edilizie” e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell’art. 121 del Dl 34/2020.

A partire dal decreto “Antifrodi” (art. 1 comma 1 del Dl 157/2021) e dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 29 della L. 234/2021), per finire con il decreto “Aiuti” (Dl 50/2022) e il decreto “Ucraina” (Dl 21/2022, conv. L. 51/2022), l’ultimo semestre è stato ricco di novità normative fra le quali rientrano l’obbligo di richiedere il visto di conformità nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, e per fruire del superbonus 110% direttamente in dichiarazione, l’obbligo di ottenere un’asseverazione di congruità delle spese, l’indicazione dei contratti collettivi (CCNL) nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture e le molteplici modifiche alle disposizioni che regolano le cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi successive alla prima.

L’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), infatti, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 limitatamente alle spese agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del Dl 34/2020), ha esteso alla quasi totalità delle detrazioni “edilizie” la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 (l’opzione, peraltro, è stata estesa anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. d) del Tuir).

Con riguardo a questa opzione, come ricorda la circ. n. 19/2022 dell’Agenzia delle Entrate, sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del Dl 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”), la catena di “cessioni successive alla prima” era senza limiti quantitativi al numero di cessioni e senza limiti di tipo soggettivo sulla platea dei possibili cessionari “successivi”.

La disciplina, tuttavia, è stata modificata prima dall’art. 28 del Dl 4/2022, poco dopo dall’art. 1 del Dl 13/2022, poi ancora dalla legge di conversione del Dl 4/2022, dall’art. 29-bis del Dl 17/2022 e per finire dall’art. 14 comma 1 lett. b) del Dl 50/2022.

In sostanza, allo stato attuale, la disciplina recata dall’art. 121 del Dl 34/2020 consente una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario e due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.

Quarta cessione dei crediti per le opzioni presentate da maggio

Per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dal 1° maggio 2022, è possibile una ulteriore e ultima cessione solo da parte delle banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei “clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Nell’ultimo paragrafo, infine, la circolare n. 19/2022 si occupa della disposizione contenuta nel comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del Dl 4/2022 in sede di conversione nella L. 25/2022, secondo cui per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 di cui all’allegato X al Dlgs. 81/2008, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del Dl 34/2020, oltre al bonus facciate, bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del Dl 63/2013 e bonus verde, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del Dlgs. 81/2015.

L’obbligo, che sussiste soltanto quando ci sono dei lavoratori dipendenti, deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

(MF/ms)
 




Indici ISA 2021: le novità commentate dall’Agenzia delle Entrate

Nella giornata del 25 maggio, è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la circolare 18/E/2022, dedicata agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. Isa) per il periodo d’imposta 2021.

Particolare rilievo assumono i chiarimenti aventi ad oggetto le nuove cause di esclusione previste per il periodo d’imposta 2021: trattasi di situazioni nell’ambito delle quali gli effetti economici negativi della pandemia (ancora in corso) si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli Isa nonostante gli specifici correttivi previsti.

Più precisamente, per il periodo d’imposta 2021, gli Isa non trovano applicazione per i contribuenti che:

  • hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1., esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
  • hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività, richiamati al termine del presente contributo.
Come anche previsto l’anno scorso, i contribuenti che possono beneficiare delle cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli.

Tali contribuenti, però, potranno esimersi dall’acquisizione dei dati “precalcolati” potendosi limitare, come detto, alla sola compilazione del modello. In particolare, i soggetti esclusi in forza delle nuove previsioni devono:

  • dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione;
  • compilare il modello Isa prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo;
  • allegare il modello Isa al modello Redditi.
Nei confronti di tali contribuenti, tuttavia, come anche previsto l’anno scorso e coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d’imposta 2021

14.11.00 – Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.20.00 – Confezione di articoli in pelliccia
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 – Trasporto con taxi
49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 – Attività dei tour operator
79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.52.01 – Corsi di danza
90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
93.11.10 – Gestione di stadi
93.11.20 – Gestione di piscine
93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00 – Gestione di palestre
93.19.92 – Attività delle guide alpine
93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 – Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca

(MF/ms)




Al via il registro dei “Titolari Effettivi”

Introduzione
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, contenente il “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Il provvedimento entra in vigore il 9 giugno 2022.

Il regolamento si compone di 12 articoli, divisi in tre sezioni.

Nella Sezione I, “Disposizioni generali” (artt.1-4):

  • sono individuate le definizioni;
  • è delimitato l’oggetto, unitamente alle finalità;
  • sono disciplinati la comunicazione, la variazione e la conferma annuale dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva all’Ufficio del Registro delle imprese;
  • sono indicati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione.
Nella Sezione II, “Accesso ai dati e alle informazioni” (artt. 5-8):
  • è disciplinato l’accesso ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi, presenti presso il Registro delle imprese, da parte:
    • delle autorità;
    • dei soggetti obbligati;
    • degli altri soggetti;
  • vengono disciplinati sia i diritti di segreteria, che il rilascio di copie e certificati.
Nella Sezione III, “Disposizioni finali” (artt.9-12):
  • sono regolati i rapporti con l’Agenzia delle entrate e con gli Uffici territoriali del Governo, per consentire l’utilizzo dei dati anagrafici già presenti presso altre banche dati delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti affini;
  • è richiamata la disciplina europea, direttamente applicabile, relativa alle modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei Registri degli altri Paesi membri;
  • sono dettate disposizioni per il trattamento e la sicurezza dei dati;
  • è prevista la clausola di invarianza.
 
I titolari effettivi
L’art. 20 del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, individua i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

l titolare effettivo in questa fattispecie coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, bisogna dapprima individuare la proprietà, sia diretta, che indiretta.

Si è in presenza di proprietà diretta quando una persona fisica detiene la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale di una società.

Nel caso di proprietà indiretta, viene posseduta da una persona fisica la titolarità di una percentuale di partecipazioni, superiore al 25 per cento del capitale della società, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo, in forza:

  1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali, che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Qualora l’applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questa figura coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al Dpr 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  1. i fondatori, ove in vita;
  2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Soggetti obbligati alla comunicazione
La comunicazione dei dati e delle informazioni, relativi alla titolarità effettiva, acquisiti tramite la dichiarazione del cliente prevista dall’art. 22 del Dlgs. n. 231/2007, deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione:
  • nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:
    • dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
    • dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • nella sezione speciale dai seguenti soggetti:
    • dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
L’adempimento, in entrambi i casi, potrà essere effettuato mediante compilazione telematica del modello di comunicazione unica di impresa, adottato con il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009.

La prima comunicazione

Per potere effettuare la prima comunicazione, bisognerà attendere:
  1. la predisposizione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 9 luglio 2022), di un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196);
  2. l’adozione e l’entrata in vigore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro l’8 agosto 2022), di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per individuare e successivamente modificare e aggiornare le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti per l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e per l’accesso alle stesse;
  3. la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro l’8 agosto 2022) e, in ogni caso, successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico, del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico dovranno effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nella sezione autonoma, entro trenta giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese, per le prime, e Registro regionale delle persone giuridiche private, per le seconde).
trust e gli istituti giuridici affini, la cui costituzione sia successiva alla stessa data, dovranno provvedere alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nella sezione speciale, entro trenta giorni dalla loro costituzione.

Variazione dei dati

I soggetti obbligati devono comunicare, sempre mediante compilazione telematica del modello di comunicazione unica di impresa, le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Comunicazione annuale di conferma dati

I soggetti obbligati devono comunicare, con cadenza annuale, la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi:
  • dalla data della prima comunicazione, se non sono intervenute variazioni;
  • dalla data dell’ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;
  • dalla data dell’ultima conferma.
Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.
Tutti i termini previsti per le comunicazioni di iscrizione, di variazione e annuali sono perentori.

Dati da comunicare

La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

  • dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
  • per le imprese dotate di personalità giuridica:
  1.  
    1. l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
    2. ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
  • per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
  1.  
    1. la denominazione dell’ente;
    2. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
    3. l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
  1.  
    1. la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
    2. la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;
  • l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonchè l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
  • la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Sanzioni
La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 2630 c.c., che prevede:
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, …, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.”.

Superati i trenta giorni successivi alla scadenza, si applica quanto previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689: è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (1/3 di euro 1.032 = euro 344) o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (doppio del minimo 103 x 2 = euro 206), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli sulle autodichiarazioni.

Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Dlgs. n. 231/2007, l’accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale è consentito:
  1. al Ministero dell’economia e delle finanze, alle autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera attraverso il Nucleo speciale Polizia valutaria, senza alcuna restrizione;
  2. alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  3. all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
  4. alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
  5. ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria;
  6. al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria. L’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il Paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale.
In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore di età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.
 
(MF/ms) 



Imu: chiarimenti su nozione di abitazione principale ed esenzione

A norma dell’art. 1 comma 740 della L. 160/2019, non costituisce presupposto impositivo ai fini IMU il possesso dell’abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

In quest’ultimo caso, infatti, l’abitazione principale “di lusso” è invece assoggettata a IMU, ancorché con aliquota ridotta, fissata, ex art. 1 comma 748 della L. 160/2019, in misura pari allo 0,5%, (con facoltà dei Comuni di aumentarla allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento).

Inoltre, dall’IMU dovuta per l’abitazione principale “di lusso” nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1 comma 749).

L’abitazione principale viene definita dall’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 quale “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Dunque, la norma richiede la compresenza di un elemento formale (residenza anagrafica) e uno sostanziale (dimora abituale) da riscontrarsi non solo in capo al soggetto passivo, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.

Con le modifiche recate alla predetta disposizione dall’art. 5-decies del Dl 146/2021, viene riconosciuta ai familiari la facoltà, a partire dall’anno 2022, di scegliere un immobile da qualificare come “abitazione principale” anche qualora i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti in Comuni differenti.

Con un chiarimento reso durante la videoconferenza Telefisco del 27 gennaio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la scelta dell’immobile da qualificare come “abitazione principale” deve essere fatta in sede dichiarativa:

  • barrando il campo “15” (“Esenzioni”),
  • riportando nelle annotazioni “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1 comma 741 lettera b) della Legge n. 160 del 2019”. 
Si ritiene altresì opportuno (pur in assenza di specifiche indicazioni ministeriali) inserire il codice 5 (“Abitazione principale”) nel campo 1 (relativo alle caratteristiche dell’immobile).

Si ricorda che, per il 2022, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2023

In caso di omessa individuazione dell’abitazione principale in sede dichiarativa, ferme restando le sanzioni di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019, non parrebbe comunque configurabile, in assenza di specifiche previsioni, alcuna decadenza dall’agevolazione IMU (non constano però chiarimenti di prassi sul punto).

Si aggiunge che godono delle agevolazioni per l’abitazione principale cui sono accessorie anche le pertinenze della stessa, dovendo intendersi per tali, ex art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Le pertinenze eccedenti i suddetti limiti sono invece assoggettate all’IMU con aliquota ordinaria. Ad esempio, ove un’abitazione principale classata in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 avesse due cantine autonomamente accatastate nella categoria C/2, per una cantina a scelta del contribuente non deve essere versata l’imposta, mentre per l’altra cantina deve essere versata l’IMU applicando l’aliquota deliberata per gli “Altri immobili” (ove per altro l’importo superi i 12 euro quale importo minimo al di sotto del quale l’imposta non deve essere versata ai sensi dell’art. 1 comma 776 della L. 160/2019 che rimanda all’art. 1 comma 168 della L. 296/2006, salvo che l’ente locale non abbia stabilito diversamente).

Da ultimo, occorre richiamare la questione di legittimità costituzionale sollevata avanti a sé dalla Consulta con l’ordinanza di “autorimessione” del 12 aprile 2022 n. 94, sulla previgente disciplina IMU di cui all’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, laddove fa riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, ma anche del suo nucleo familiare.

Secondo la Consulta dovrebbe dubitarsi dell’esistenza di alcun ragionevole motivo di differenziazione, tale da precludere l’agevolazione, tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare.

Si ritiene che una declaratoria di incostituzionalità in accoglimento della predetta questione verrebbe a impattare significativamente, seppur “indirettamente”, anche sulla vigente disciplina IMU dell’art. 1 comma 741 della L. 160/2019.

(MF/ms)




Acconto Imu 2022: scadenza al 16 giugno

Si avvicina il termine, fissato al 16 giugno 2022, entro cui deve essere versato l’acconto dell’Imu per l’anno 2022.

Relativamente alle modalità di computo dell’imposta, dal 1° gennaio 2020 occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l’imposta in argomento è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2022, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Entro il 16 giugno 2022, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2022, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2022.

L’IMU per l’anno 2022, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:

  • la prima entro il 16 giugno 2022, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per il 2021;
  • la seconda entro il 16 dicembre 2022, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2022 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2022, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2022.

Facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell’Imu

Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.

Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).

Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2022 (per l’acconto) ed entro il 16 dicembre 2022 (per il saldo).

(MF/ms)
 




Rafforzato per il 2022 il bonus investimenti beni immateriali 4.0

Sale dal 20% al 50%, soltanto per il 2022, il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali “4.0”. Lo dispone l’art. 21 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”), confermando quanto previsto nelle bozze circolate del citato decreto.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/2022 (§ 1) – di commento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di crediti d’imposta – la citata disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

L’art. 21 del Dl 50/2022 stabilisce che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento”.

Pertanto, il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023) viene incrementato dal 20% al 50%.

Nessuna modifica per i periodi successivi

Nessuna modifica è invece intervenuta con riferimento alle misure previste per i periodi successivi dai commi 1058-bis e 1058-ter (inseriti dall’art. 1 comma 44 lett. d) della L. 234/2021), secondo cui rispettivamente (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022):

  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Resta inoltre fermo che sono sempre considerate agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

(MF/ms)




Webinar: “Paperless office”

Nell’ambito del progetto Data Skills 4 Smes di cui Confapi è partner sono disponibili i nuovi corsi di formazione rivolti alle piccole e medie imprese in tre ambiti: CRM (Customer relation management), paperless office e cyber security.
Il prossimo, in programma lunedì 23 Maggio alle ore 11.00, sarà un webinar in inglese per presentare il  corso di orientamento sul paperless office dedicato alle aziende che vogliono ridurre l’utilizzo della carta nei propri processi lavorativi e affrontare un percorso di digitalizzazione della documentazione con la presenza di un esperto del settore.

E possibile iscriversi al webinar al seguente link

Per ulteriori conoscere il programma dell’incontro e avere maggiori informazioni: www.dataskills4smes.eu

(SG/sg)




Credito imposta beni 4.0: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 17 maggio 2022, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità introdotte, in materia di crediti d’imposta, dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234). 

All’esame del documento di prassi, nello specifico, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali (comma 44), il credito d’imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative (comma 45), per spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (comma 46), povertà educativa (commi 135 -136), il tax credit librerie (comma 351), il bonus acqua potabile (comma 713) e per impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi 831-834).

Nella presente trattazione si evidenziano in particolare le indicazioni riguardanti il credito d’imposta “Beni strumentali 4.0”, prorogato e rimodulato dall’ultima legge di Bilancio.
 

CREDITO d’IMPOSTA 4.0: le NOVITÀ della Legge n. 234/2021
DISCIPLINA
legge n. 178/2020 legge di bilancio 2021
Alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), effettuano investimenti in:

  • beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”: (*) è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021;
  • beni strumentali “ordinari”: è previsto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 del medesimo art. 1 della legge di Bilancio 2021.

(*) Inclusi rispettivamente negli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

novità apportate dalla legge di bilancio 2022
  • Viene eliminato il termine finale di effettuazione degli investimenti per i quali spetta il credito d’imposta.
  • Con riferimento ai beni materiali 4.0, viene riformulata la disciplina valevole per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
beni materiali 4.0 Per effetto della Legge 234/2021, alle imprese che nel citato arco temporale effettuano investimenti in beni materiali 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
La circolare in esame ha precisato che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A si intende riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
BENI IMMATERIALI 4.0 Per effetto della Legge 234/2021, alle imprese che – a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, oppure entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, , il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.

Investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025

 

PERIODO di EFFETTUAZIONE dell’INVESTIMENTO MISURA del CREDITO d’IMPOSTA
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (oppure entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) 15 per cento (1)
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) 10 per cento (1)
(1) Nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

 
 
(MF/ms)




Lipe 1 trimestre 2022: disponibile la pre-compilata dall’Agenzia delle Entrate

Da alcuni giorni è presente nella sezione “Documenti Iva precompilati” del portale “Fatture e Corrispettivi” la bozza, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, della comunicazione LIPE relativa al primo trimestre 2022.

Secondo quanto previsto dal provv. n. 183994/2021 (§ 2.1 lett. b), l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione il documento precompilato dal “sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento” (cioè 6 maggio, per il primo trimestre dell’anno).

Dal 1° gennaio 2022 si registrano alcune novità con riguardo al programma sperimentale di assistenza on line. Innanzitutto occorre sottolineare come, a partire dalle operazioni effettuate da tale data, sia prevista la predisposizione della dichiarazione annuale Iva.

Pertanto dal 10 febbraio 2023 (provv. n. 183994/2021, § 2.2) sarà messa a disposizione la bozza precompilata del modello IVA 2023 relativo al 2022, a favore dei soggetti passivi che avranno modificato, integrato e convalidato i registri e le LIPE dell’intero periodo d’imposta.

Altra novità concerne l’ambito soggettivo, posto che a coloro che effettuano le liquidazioni periodiche Iva su base trimestrale ai sensi dell’art. 7 del Dpr 542/99 si sono aggiunti da inizio anno anche i soggetti che, in possesso dei medesimi requisiti, effettuano la liquidazione secondo la contabilità per cassa ex art. 32-bis del Dl 83/2012 (provv. n. 183994/2021, § 3.4).

In questa prima fase sperimentale, considerata l’assenza dei soggetti passivi “mensili”, la platea di operatori che si possono facoltativamente avvalere dei documenti Iva precompilati resta, tuttavia, circoscritta a un perimetro piuttosto limitato.

Venendo all’adempimento relativo al primo trimestre 2022 e ai controlli da effettuare sulle bozze delle LIPE messe a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, può essere utile rammentare che l’Agenzia delle Entrate utilizza, al fine della relativa compilazione, fra l’altro i dati:

  • delle fatture emesse e ricevute confluiti nei registri Iva precompilati del periodo;
  • delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;
  • delle LIPE relative ai trimestri precedenti.
Con riferimento alle possibili integrazioni da effettuare sulla bozza precompilata, un elemento sul quale porre particolare attenzione concerne il credito Iva dell’anno precedente.

Con riguardo alla LIPE del primo trimestre 2022, nel rigo VP9 va, infatti, indicata l’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA riferita al periodo 2021, che il soggetto passivo intende portare in detrazione nella liquidazione del periodo.

Una volta effettuati gli opportuni controlli ed eseguite le eventuali modifiche o integrazioni, la LIPE precompilata potrà essere validata e trasmessa entro il 31 maggio 2022, termine ultimo per l’invio dei dati relativi al primo trimestre dell’anno.

I soggetti passivi potevano decidere di anticipare la validazione e trasmissione del modello al 16 maggio 2022  e procedere al versamento dell’Iva periodica eventualmente dovuta, avvalendosi delle funzionalità presenti nell’area riservata.

Dopo l’accettazione della comunicazione, era possibile addebitare direttamente l’importo dovuto sul proprio conto corrente bancario o scaricare copia del modello F24 utilizzabile per il pagamento del tributo se si desiderava procedere secondo modalità “tradizionali”.

Possibile la regolarizzazione

Eventuali errori od omissioni nella compilazione delle LIPE “precompilate” trasmesse entro il 16 maggio (per beneficiare del servizio di versamento dell’Iva reso disponibile dall’Agenzia) non avrebbero ripercussioni sul piano sanzionatorio (se non per quanto concerne eventuali carenti versamenti), qualora fossero emendati entro il termine ordinario del 31 maggio.

Per le regolarizzazioni successive a quest’ultima data (e anteriormente alla presentazione del modello Iva 2023), invece, è necessario l’invio di una comunicazione sostitutiva della precedente, unitamente al versamento della sanzione ex art. 11 comma 2-ter del Dlgs. 471/97.

(MF/ms)
 
 




Cessione credito imposta “Bonus edilizi”: frazionamento

crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi ceduti alle banche possono essere a loro volta ceduti ai correntisti anche frazionati per singola annualità, senza la necessità di dover cedere a un unico soggetto l’intero credito.

Dopo l’anticipazione del Ministro all’Economia Franco durante il question time dello scorso 27 aprile, che non aveva fugato tutti i dubbi degli operatori, il 6 maggio è arrivato il chiarimento da parte di Ernesto Maria Ruffini.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, intervenuto alla giornata di studio “Bloccare le frodi senza bloccare la cessione dei bonus edilizi”, tenutasi a Venezia, ha spiegato che “nel momento in cui il credito viene immesso nel sistema, e quindi diventa di fatto un credito ceduto e a sua volta cedibile, può essere ceduto con singoli codici univoci relativi alle singole annualità a cui si riferisce”.

Di conseguenza, in presenza di un credito complessivo detraibile in più anni, “ognuno di quegli anni – ha aggiunto – può avere un codice ulteriore e può essere ceduto a soggetti differenti, senza necessariamente trovare un acquirente che si compri tutto il pacchetto.

È possibile trovare soggetti diversi, ciascuno dei quali prende soltanto una frazione”.

Resta inteso, però, che il frazionamento riguarda la singola annualità e che non potrà esserci un’ulteriore suddivisione in frazioni più piccole: “Non c’è un’ulteriore frazione all’interno dell’annualità – ha spiegato Ruffini in proposito –. Posso parcellizzare per annualità di competenza, attribuisco un codice univoco a quella annualità e cedo quella singola annualità non dovendo per forza cedere l’intero credito”.

Tale interpretazione, che verrà messa nero su bianco in una circolare che l’Agenzia emanerà nelle prossime settimane, è quella che, ha sottolineato Ruffini, “meglio risponde alla finalità della norma” che ha portato all’introduzione dei codici univoci, ovvero contrastare le frodi attraverso un sistema che consentisse di risalire sempre alla genesi del credito. In effetti, la maggior parte delle frodi, ha confermato il Direttore delle Entrate, sono state perpetrate proprio con questo sistema, “l’artificioso frazionamento del credito”, oltreché con le “cessioni a catena”, anch’esse attuate per nascondere l’origine illecita del credito d’imposta.

Sulla possibilità che ci potessero essere frodi, il sistema “era stato avvertito per tempo”, ha spiegato il Direttore della UIF, Claudio Clemente, e seppur con ritardo ha comunque risposto.

Prova ne sia l’aumento registrato nei primi mesi del 2022 delle segnalazioni di operazioni sospette relative agli ecobonus.

A fronte delle circa 500 arrivate lo scorso anno, nei primi quattro mesi del 2022 sono già a quota 700, “la gran parte dal sistema bancario. Sarebbe utile – ha aggiunto Clemente – una maggiore partecipazione anche da parte di altri soggetti, perché proprio il fatto che non tutti abbiano reagito con uguale forza ha portato al problema delle frodi”.

I commercialisti, dal canto loro, “si sono assunti le loro responsabilità”. A dimostrarlo le check list diffuse nei mesi scorsi dalla Fondazione di categoria. “Il nostro – ha sottolineato Nicolò La Barbera, esponente della FNC – dovrebbe essere un visto di conformità «leggero», un controllo formale delle carte, ma abbiamo voluto che il controllo fosse sostanziale, anche a costo di venire accusati di essere troppo rigidi”.
Asseverazioni, visti di conformità e codici univoci, ha continuato il neo-Presidente dell’ODCEC di Palermo, sono strumenti “sufficienti anche al mondo bancario per poter acquisire il credito serenamente”. Oltre ai controlli a valle, secondo La Barbera, sarebbe però necessario implementare anche quelli “a monte”, in modo da evitare di chiamare in causa il professionista “quando è ormai troppo tardi”.

Sarebbe necessaria, inoltre, una semplificazione delle procedure dal lato degli istituti di credito, quantomeno nel senso di una loro maggiore uniformità. Un obiettivo che, però, non è facile da raggiungere: “Noi – ha ricordato Gianfranco Torriero, Vicepresidente dell’ABI – non siamo un sistema ma un settore composto da soggetti in forte competizione tra loro. Ogni banca ha un proprio sistema e ognuna ritiene di avere il migliore. Da questo punto di vista, riuscire a trovare un minino comune denominatore in presenza di uffici compliance anche molto diversi tra loro, è complicato”.

L’acquisizione dei crediti d’imposta, in ogni caso, va avanti. “Le banche – ha sottolineato Carlo Piana, Direttore Generale di Crédit Agricole FriulAdria – non hanno chiuso i rubinetti ma hanno un plafond accoglibile in compensazione. Ecco perché la norma che consente di rimettere in circolo i crediti acquisiti è così importante”. Crédit Agricole ha assunto impegni per circa 3,1 miliardi e, di questi, quasi la metà sono già stati erogati, nella maggior parte dei casi, in “modo abbastanza accelerato”.

(MF/ms)