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Esportatori abituali: novità dalla Legge di Bilancio 2021

Il Sistema di Interscambio non permetterà di emettere una fattura elettronica con il titolo di non imponibilità IVA indicando il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata, in quanto predisposta da un soggetto che non è in possesso della qualifica di esportatore abituale.
Lo ha previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020).

Al fine di inibire il rilascio delle dichiarazioni d’intento ai falsi esportatori abituali e di invalidare quelle illegittime, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria effettueranno specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale.

Resta da comprendere come potranno essere effettuate verifiche sostanziali, in merito all’effettivo possesso dello status di esportatore abituale, su un numero elevato di soggetti.
La stessa Amministrazione finanziaria, nell’ambito della risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03673 del 26 febbraio 2020, non aveva ritenuto verosimile che “un Ufficio Territoriale possa procedere ad un controllo sostanziale dei contenuti della dichiarazione d’intento ricevuta, ancorché telematicamente, al fine di verificare i requisiti così da autenticarne la validità”.

Ragionevolmente, è ipotizzabile che le suddette verifiche possano consistere in un’analisi dei dati risultanti dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente e in controlli relativi all’inclusione del soggetto passivo nella banca dati VIES nonché agli elenchi INTRASTAT e alle dichiarazioni d’intento già presentate.

Le nuove disposizioni si avvalgono di quanto previsto dall’art. 12-septies del DL 34/2019, il quale stabilisce che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento “devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa”.

Sarà, dunque, possibile invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e una lettera d’intento ideologicamente falsa nonché, in tal caso, inibire l’emissione da parte del cedente o prestatore di una fattura elettronica via SdI con il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

Si rammenta, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatoria l’emissione delle fatture elettroniche, nei confronti degli esportatori abituali, con lo specifico codice natura “N3.5” invece del più generico “N3”, adottabile sino al 31 dicembre 2020.

Una semplificazione è, invece, prevista in sede dichiarativa, essendo stata anticipata dalle bozze del modello IVA 2021 (riferito all’anno d’imposta 2020) l’abolizione del quadro VI ove i fornitori di esportatori abituali erano tenuti a riepilogare i dati delle lettere d’intento ricevute.

Nella legge di bilancio 2021 trovano spazio, inoltre, alcune novità con riguardo al settore nautico, che saranno applicabili alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art. 1 commi 708-712 della L. 178/2020).

In particolare, per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 708 della L. 178/2020, il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72 potrà essere applicato, dal cedente o prestatore, solamente a condizione che il cessionario o committente – intenzionato ad acquistare beni e/o servizi senza applicazione dell’IVA – rilasci una specifica dichiarazione che attesti l’effettiva navigazione in “alto mare” della nave.

La menzionata disposizione stabilisce, tra l’altro, che una nave si considera adibita alla navigazione in “alto mare” se ha effettuato nell’anno solare precedente (o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso) un numero di viaggi in “alto mare” superiore al 70% del totale dei viaggi effettuati. 

La dichiarazione di impiego della nave “in alto mare” dovrà essere predisposta utilizzando il modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate e trasmessa telematicamente a quest’ultima. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione dovranno essere indicati dal fornitore nella fattura.

Dichiarazione d’intento anche per il settore navale

La legge di bilancio 2021 prevede anche specifiche disposizioni in merito alla territorialità IVA delle prestazioni di servizi B2C relative all’utilizzo di imbarcazioni da diporto di cui all’art. 7-sexies lett. e-bis) del DPR 633/72.

 Le novità riguardano le prestazioni di noleggio, locazione, leasing e simili, non a breve termine (possesso o utilizzo dell’imbarcazione per più di 90 giorni) e prevedono che l’utilizzatore del mezzo sia tenuto a rilasciare una dichiarazione sull’effettivo utilizzo del bene nel territorio dell’Unione europea.
Anche per questa fattispecie, l’art. 1 comma 710 della L. 178/2020 prevede l’invio di una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta.

(MF/ms)




Crediti imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Si tratta, nello specifico, dei codici tributo “6932”, “6933”, “6934”, relativi al credito d’imposta ex L. 160/2019, rispettivamente, per investimenti in beni materiali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”, nonché dei codici tributo “6935”, “6936”, “6937” relativi al nuovo credito d’imposta ex L. 178/2020, rispettivamente, per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”.

Con riferimento all’agevolazione prevista dall’art. 1 comma 185 ss. della L. 160/2019, il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno), ridotte a tre (1/3 all’anno) per i soli investimenti in beni immateriali “4.0”.

Il credito d’imposta è utilizzabile (art. 1 comma 191 della L. 160/2019): nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari”, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ad esempio, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d’imposta sarà quindi utilizzabile a partire dal prossimo 18 gennaio 2021); per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta “generale” del 6% per la parte spettante.

In ogni caso, la fruizione dell’agevolazione non è soggetta all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi (in tal senso, risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 con riferimento, in generale, ai crediti d’imposta di natura agevolativa).

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 3/2020 ha istituito i seguenti codici tributo:

–          “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;

–          “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;

–          “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

La ris. n. 3 istituisce anche i codici per l’utilizzo in compensazione del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dall’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 che, a differenza del precedente, nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile già a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Utilizzo già dall’anno di entrata in funzione nella nuova disciplina

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo, ma per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 spetta in un’unica quota annuale.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, sono istituiti i seguenti codici tributo:

–          “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;

–          “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;

–          “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Tutti i nuovi codici tributo, sia quelli relativi alla L. 160/2019 sia alla L. 178/2020, devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24 nella colonna “importi a credito compensati” e l’“anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni.

I crediti d’imposta non sono comunque soggetti ai limiti di utilizzo previsti dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, dall’art. 34 della L. 388/2000 e dall’art. 31 del DL 78/2010.

(MF/ms) 




Corrispettivi telematici: è terminato il periodo transitorio

È terminato il 31 dicembre 2020 il c.d. periodo “transitorio” di applicazione degli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi previsto dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021, fatti salvi gli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019, anche gli esercenti “minori” devono:

–          memorizzare i corrispettivi mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale on line”;

–          trasmettere gli stessi all’Agenzia delle Entrate mediante tali strumenti ed entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Non è più possibile, dunque, nella generalità dei casi, rilevare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, provvedendo poi all’invio mensile dei dati tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate. L’ultimo invio “mensile”, relativo ai dati del mese di dicembre 2020 da parte dei soggetti “minori” che ancora si avvalevano della moratoria delle sanzioni, è previsto entro il 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio è domenica).

Si rammenta, peraltro, che fino al prossimo 31 marzo, per effetto del provv. n. 389405/2020, è ancora possibile utilizzare la versione 6.0 del tracciato di invio dei dati, mentre dal 1° aprile 2021 diverrà obbligatorio l’utilizzo della nuova versione.

Una novità riguarda anche i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, in quanto il DL 183/2020 ha rinviato di un anno (al 1° gennaio 2022) le previsioni ad essi rivolte concernenti le modalità di trasmissione dei corrispettivi (art. 2 comma 6-quater del DLgs. 127/2015).

In tale contesto, si innestano le novità della legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1109-1114 della L. 178/2020), con la quale è stato specificato che la memorizzazione dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale o della fattura, devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione; inoltre, è stato rinviato al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale è possibile avvalersi di sistemi evoluti di incasso per l’invio telematico dei corrispettivi (art. 2 commi 5 e 5-bis del DLgs. 127/2015).

La novità più rilevante riguarda, però, il regime sanzionatorio, che viene disciplinato in maniera più organica. In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, nonché in caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione pari al 90% dell’IVA relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso, con riferimento a ciascuna operazione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97).

La sanzione per ciascuna violazione, in ogni caso, non può essere inferiore a 500 euro. È prevista però una sanzione più leggera per le violazioni relative all’invio dei corrispettivi che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione (dunque, non per operazione), pur essendo preclusa l’applicazione del cumulo giuridico (art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97). Inoltre, in caso di reiterate violazioni può essere disposta la chiusura dei locali commerciali (art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97). È esplicitato, peraltro, che le sanzioni fin qui richiamate si applicano anche per i corrispettivi rilevati da distributori automatici o da distributori di carburante ex art. 2 commi 1-bis e 2 del DLgs. 127/2015.

La legge di bilancio ha poi stabilito che (fatte salve le procedure alternative previste):

–          in caso di omessa installazione dei registratori telematici, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro;

–          in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi si applica la sanzione del 90% per ciascuna operazione, commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.

Qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica degli apparecchi nei termini di legge è soggetta ad una sanzione da 250 a 2.000 euro. Infine, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o altera i registratori o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati, o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, è punito con una sanzione da 3.000 a 12.000 euro (art. 11 comma 5-bis del DLgs. 471/97).

Obblighi estesi ai distributori di carburante “minori”

Si ricorda, in ultimo, che dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di invio dei corrispettivi di cui all’art. 2 comma 1-bis del DLgs. 127/2015 si applica anche alle cessioni di benzina e gasolio da parte dei distributori di carburante con erogato 2018 non superiore a 1,5 milioni di litri (secondo le regole del provv. n. 106701/2018, ossia con invio dei dati entro il mese successivo al mese o trimestre di riferimento, a seconda della periodicità delle liquidazioni). Resta fermo, per i distributori, l’esonero dall’invio dei dati per le operazioni al dettaglio, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, effettuate in via marginale (art. 2 comma 2 del DM 10 maggio 2019).

(MF/ms) 




Credito d’imposta: nuove sanzioni

La L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) conferma il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d’imposta nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale disponendo la proroga, talora con potenziamenti e modifiche, dei principali in vigore nel periodo 2020, nonché l’introduzione di nuovi.

In allegato si offre una panoramica dei principali crediti d’imposta contenuti nella Legge di Bilancio 2021.

(MF/ms) 




Nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.

Tra le novità troviamo i nuovi codici dettaglio relativi alla “natura” dell’operazione, il cui utilizzo, come detto, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio, pena lo scarto del file della fattura: non è più possibile, pertanto, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, che identificavano un’operazione non soggetta ad Iva ma si devono utilizzare i codici dettagliati quali previsti dalle nuove Specifiche tecniche.

Interessanti sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, in merito all’utilizzo delle nuove codifiche.

 

N2.1 Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972

Il codice N2.1 deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972.

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6 bis, lett. a), deve essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 “Tipo dato” del blocco 2.2.1.16 “altri dati gestionali”.

 

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi

Il codice N2.2 va utilizzato dai contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, ad esempio per le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972).

 

N3.1 – non imponibili – esportazioni

Il codice N3.1 va utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b) e b- bis), D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:

  • le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
  • le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE (articolo 50-bis, comma 4, lett. g, D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie

Il codice N3.2 va utilizzato nel caso di cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993, quali ad esempio:

  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo appartenente ad altro Stato UE in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo;
  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo nazionale in caso di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato UE ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione;
  • le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE (articolo 50-bis, co. 4, lett. f, D.L. 331/1993);
  • le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
  • le operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, L. 331/1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino

Il codice N3.3 va utilizzato nel caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Il codice N3.4 va utilizzato nel caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972 (ad esempio, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 D.P.R. 633/1972 (ad esempio per i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.5 – non imponibili – non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento

Il codice N3.5 va utilizzato per le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.5 dovrà essere utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond ad esempio nelle operazioni con tipologie di documento:

  • TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
  • TD23: estrazione beni da Deposito Iva introdotti ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993

 

N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Il codice N3.6 va utilizzato nei seguenti casi:

  • cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  • cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE di cui all’articolo 38- quater, comma 1, D.P.R. 633/1972;
  • le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lett. e ed h, D.L. 331/1993);
  • i trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i, D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE32 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.6 deve essere utilizzato anche dal cessionario nelle operazioni con tipologie di documento:

  • TD18: in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito Iva;
  • TD19: in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito Iva, oppure di acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito Iva.

 

N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

Il codice N6.1 va utilizzato nel caso di cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro

Il codice N6.2 va utilizzato per le cessioni di oro e argento puro. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile

Il codice N.6.3 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati

Il codice N6.4 va utilizzato nel caso di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

Il codice N6.5 va utilizzato nel caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 6, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

Il codice N6.6 va utilizzato nel caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 7, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

Il codice N6.7 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico

 Il codice N6.8 va utilizzato nel caso di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 9, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.9 – inversione contabile – altri casi

Il codice N6.9 va utilizzato per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile. Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1.

(MF/ms)  




Agenzia delle Entrate servizi online disponibili anche per le persone fisiche

Dal 13 gennaio 2021, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, fruibili nell’area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica (CIE): lo ha reso noto la stessa Amministrazione fiscale con il Provvedimento direttoriale 12 gennaio 2021, Prot. n. 8160/2021 .

Quindi, anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle Agenzie (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere all’area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE, la Carta d’Identità Elettronica. Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. per “carta di identità elettronica (CIE)”, si intende il documento elettronico di cui all’art. 66, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), emessa ai sensi del D.M. 23 dicembre 2015, le cui specifiche tecniche sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it;
  2. l’accesso all’area riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene tramite i propri incaricati, cioè le persone fisiche designate ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in nome e per conto di altri soggetti giuridici (persone fisiche o diversi dalle persone fisiche) abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o Sister;
  3. qualora l’utente risulti designato ad operare sui servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in nome e per conto di un soggetto giuridico, una volta identificato e autenticato all’area riservata tramite CIE, può scegliere di operare per quest’ultimo.

“Entra con CIE” è il nuovo sistema di autenticazione previsto dal Codice dell’amministrazione digitale al quale Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in collaborazione con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Sogei, hanno aderito – spiega un comunicato stampa delle Entrate – “per rendere sempre più esteso l’utilizzo dei servizi online, senza la necessità di andare allo sportello”.

(MF/ms) 




Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro: novità

Con il provvedimento direttoriale pubblicato l’8 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato una serie di modifiche al provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, “recependo” le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 sul credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del DL 34/2020 convertito.

Si ricorda che l’appena citato art. 120 prevede un credito d’imposta per sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus.

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).

Possono fruire del credito d’imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Sono escluse le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Il credito d’imposta può essere:

–          utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

–          ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Con il provvedimento n. 259854/2020, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito, tra l’altro:

–          i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 120 del DL 34/2020;

–          le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anticipati utilizzo in compensazione e opzione per la cessione

Come anticipato, le modifiche approvate con il provvedimento pubblicato seguono quanto disposto in materia dalla legge di bilancio 2021.

L’art. 1 commi 1098-1100 della L. 178/2020, infatti, ha stabilito che il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anticipando quindi il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021.
Viene anche anticipato al 30 giugno 2021 il termine per esercitare, in alternativa all’utilizzo diretto, l’opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano sia le disposizioni del provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, sia le istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.

(MF/ms)




Brexit: cosa cambia per le aziende

Brexit è il nome che ha preso iprocesso di uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Britain exitdopo la decisione del referendum consultivo del 23 giugno 2016, che ha poi causato l’uscita ufficiale dall’Unione Europea del 31 gennaio 2020.

Pertanto, dal 1 Gennaio 2021 la Gran Bretagna, dopo 47 anni, è fuori dall’Unione Europea, diventando, di fatto, il primo paese a lasciare la UE da quando l’organizzazione internazionale è stata fondata.

Di conseguenza, lo status extracomunitario dell’UK ha prodotto immediatamente per le imprese una serie di adeguamenti e di adempimenti   in materia doganale, di IVA, di accise e di regole extratributarie, anche per le operazioni che si andranno a realizzare a cavallo dell’anno.

Si pensi all’impatto finanziario del pagamento dell’IVA in Dogana per chi importa da UK, salvo la possibilità di poter emettere dichiarazione di intento se esportatore abituale.

Le regole sono state disciplinate in modo puntuale nell’accordo di recesso e nelle successive determinazioni che sono state prese dal UK e dall’UE.

La premessa per affrontare Brexit consiste nel fatto che, dal 1 gennaio 2021, l’entrata e l’uscita di merci tra l’UE e il Regno Unito saranno assoggettate alle regole unionali relative ai Paesi terzi e quindi tutti i movimenti di merci tra le parti dovranno essere vincolati ad importazione, esportazione o allo specifico regime riferibile all’operazione che si intende realizzare, configurandosi la necessità, nei casi previsti, di ottenere una specifica autorizzazione dall’Ufficio doganale di competenza; per queste ultime, è il caso, ad esempio, delle imprese di manutenzione, riparazione, lavorazione, trasformazione che oggi operano senza alcuna formalità doganale e che dovranno attivare specifici regimi doganali come,ad esempio,  il perfezionamento attivo o passivo.

Negli scambi con il Regno Unito, il primo e sicuro adempimento che le imprese dovranno effettuare è la presentazione di una dichiarazione doganale. Le merci unionali in uscita dal territorio Ue devono infatti essere vincolate al regime doganale dell’esportazione, da formalizzare su formulario Dau secondo gli standard in uso e come regolamentati dalla disciplina unionale. Tale adempimento di solito avviene, se l’impresa non è attrezzata autonomamente, con il ricorso ad un rappresentante ad hoc, cosiddetto spedizioniere doganale o doganalista, che si occuperà delle pratiche  doganali.

 Al tema dichiarativo si aggiunge, poi, anche quello extratributario, che comporta responsabilità e sanzioni per le imprese, aventi per lo più carattere penale. È il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di libera esportazione sottoscritte dalle imprese nazionali, ovvero delle necessità di autorizzazione o licenza export connesse a determinate tipologie di merci, dei vincoli su beni sanitari, fitosanitari, dei materiali inquinanti, dei beni culturali, dei beni sottoposti alle direttive sicurezza e alla marcatura CE, dei beni Cites  e, soprattutto, dei beni dual use, elementi questi delicatissimi per le imprese impegnate con l’estero.

Cambia poi il regime Iva che pur restando nell’ambito della non imponibilità, si modifica da cessioni Intra Ue (ex articolo 41 del Dl 331/93) a cessioni all’esportazione (ex articolo 8 del Dpr 633/72), e che richiede l’intervento dell’ufficio doganale (il famoso “Visto Uscire”), per avere la prova dell’uscita della merce dal territorio dell’Ue.

Inoltre la Brexit impone agli operatori di assumere decisioni per gestire gli invii di merci a cavallo d’anno e per regolarizzare i beni che, di fatto, sono già nel Regno Unito ma ancora di proprietà dell’operatore Ue. Queste situazioni sono influenzate dallo status di Paese terzo che il Regno Unito ha assunto dal 1° gennaio 2021.

In particolare, per le merci giacenti nel Regno Unito ma ancora di proprietà di operatori UE sono da considerare le seguenti ipotesi: benin conto deposito, in conto lavoro, in consignment stock.

Conto deposito:

Ipotesi – L’azienda italiana ha trasferito beni prima del 1° gennaio 2021 in conto deposito in Regno Unito per venderli in quel mercato. L’operatore, con le regole precedenti , dovrebbe aver assoggettato i beni agli adempimenti delle cessioni intracomunitarie in quanto l’articolo 41, comma 2 lettera c) del Dl 331/93 stabilisce che il suddetto trasferimento è assimilato a una cessione intracomunitaria. In questo caso, l’operatore per trasferire a se stesso i beni ha dovuto identificarsi o nominare un Rappresentante fiscale ai fini Iva nel Regno Unito. Pertanto, al momento della cessione interna in UK, dopo il 1° gennaio 2021, dovrà emettere tramite la propria identificazione  fiscale  una fattura con Iva inglese. La posizione Iva assunta prima del 1° gennaio 2021 potrà essere utilizzata anche successivamente a tale data.

Conto lavoro:
 Ipotesi  In questo caso potremmo avere due situazioni.

1)      L’operatore italiano  ha inviato i beni al terzista/ trasformatore ma i beni sono destinati, al termine della lavorazione, a rientrare in Italia o destinati in un altro Paese UE. In questo caso l’operatore non ha posto in essere alcun adempimento Iva se non l’invio in conto lavoro dei beni e l’indicazione degli stessi ai fini statistici sull’Intrastat. Nella fattispecie, al rientro, le merci dovranno essere assoggettate agli adempimenti doganali, con potenziali aggravi alla reimportazione.

2)      L’operatore italiano ha inviato i beni al terzista/ trasformatore ma i beni sono destinati, al termine della lavorazione, ad essere venduti nel Regno Unito. Nella fattispecie, la cessione dovrà essere effettuata con Iva inglese utilizzando la propria posizione fiscale acquisita nel regno Unito.

 

3)      Consignment stock: Ipotesi –  Sulla base di un contratto di consignment stock, l’operatore Italiano  ha trasferito i beni presso il proprio cliente con il vincolo che i  beni vengono ceduti  solo al momento del prelievo da parte del cliente stesso. Nella fattispecie, l’operatore dovrà provvedere a regolarizzare l’operazione richiedendo una identificazione fiscale o nominarsi un rappresentante fiscale nel Regno Unito e ad assoggettare l’operazione con a Iva inglese al momento della successiva vendita.

 
Operazioni a cavallo d’anno
Molti operatori potrebbero trovarsi nella situazione di dover gestire delle operazioni in cui le merci sono state spedite nel Regno Unito negli ultimi giorni dell’anno e che sono arrivate  a destinazione dopo il 1 gennaio 2021. Nella fattispecie, per sciogliere i dubbi degli operatori e adottare un corretto adempimento è intervenuto l’accordo di recesso e le linee di orientamento Ue che disciplinano le operazioni a cavallo.

In particolare, le norme sancite nell’accordo di recesso prevedono espressamente che le cessioni di beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa prima del 31 dicembre 2020, con arrivo dopo il 1° gennaio 2021, rimangono sottoposti alle regole doganali, Iva e accise esistenti prima della fine dell’anno. In altre parole, gli scambi relativi a  beni inviati nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e giunte a destinazione dopo il 1  gennaio 2021, e viceversa,  saranno ancora regolate dalla Direttiva Iva e quindi saranno ancora considerate operazioni intracomunitarie

L’impegno degli operatori resta quello di provare che i beni siano partiti prima del 31 dicembre 2020. Proprio sul piano delle prove è necessario acquisirle per tempo per evitare successivi problemi  a seguito di eventuali controlli delle autorità preposte.

ACCORDO del 24 dicembre 2020
Dopo nove mesi di negoziato, Regno Unito e Unione Europea hanno raggiunto, in extremis, un accordo per regolare i rapporti commerciai bilaterali post Brexit.

E’ stata istituita un’Area di libero scambio che prevede un meccanismo di cooperazione in campo normativo e doganale e, salvo ove diversamente previsto, lo sdoganamento delle merci originarie dei rispettivi territori senza l’applicazione di dazi in importazione e senza limite di quote.

Questo accordo commerciale di cooperazione tra UE e Regno Unito, concordato il 24 dicembre, si applica, in via provvisoria, dal 1.1.2021 fino al 28 febbraio 2021;  seguirà l’iter legislativo previsto dagli ordinamenti dei singoli Stati Membri per l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Ma cosa prevede esattamente l’accordo?

 L’accordo, di circa 2000 pagine, copre diversi ambiti e principalmente gli scambi commerciali.

Finora, il Regno Unito era un Paese membro dell’Ue e il commercio non incontrava ostacoli, perché esso faceva parte dell’unione doganale e di un ambito omogeneo di standard, regole, sistemi di sorveglianza e di controllo; dal primo gennaio 2021, invece, il Regno Unito non beneficerà più, in linea di principio, della libertà di circolazione delle merci.

L’aspetto più rilevante dell’accordo e’ la previsione di esenzioni tariffarie all’atto dell’importazione a consolidamento di accordi bilaterali già esistenti.

L’importazione e l’esportazione di merce da e verso l’Unione Europea avviene senza l’applicazione di dazi solamente nel caso in cui le merci abbiano origine nel Regno Unito o nella UE secondo le regole di origine. E’ dunque fondamentale fornire una conferma circa l’origine delle merci per non incorrere nel pagamento dei dazi

In linea di principio, negli scambi reciproci, la preferenza è accordata nei casi di:

 – prodotti realizzati esclusivamente con prodotti originari della parte (Regno Unito o UE);

 – prodotti interamente ottenuti (minerali, vegetali, animali, ecc.);

– prodotti realizzati con prodotti non originari nel rispetto delle regole espressamente previste dall’Accordo al Capitolo 2 (specifiche regole di origine).

Considerata la complessità dell’argomento in materia di “origine preferenziale e non”, in  sostanza, al solo scopo di poter dare l’idea,  le regole di origine servono a determinare la ‘nazionalità economica’ del prodotto quando viene realizzato con componenti o ingredienti di diversa origine e mirano ad assicurare che il prodotto che beneficia dei vantaggi del trattamento preferenziale ai fini del dazio previsto dall’accordo sia

·         interamente realizzato nell’area di libero scambio (Ue più Regno Unito)

·         lavorato  in  misura sufficiente fissando, per esempio, un limite per il valore dei materiali non ‘originari’ che possono essere utilizzati o la modifica della classificazione doganale.

Nota:I requisiti per ottenere l’origine UE secondo le regole possono essere consultate  nel seguente link: https://trade.ec.europa.eu/access-tomarkets/it/content/guida-rapida-al-lavoro-con-le-norme-di-origine;

Inoltre, è da sottolineare che per tutto il 2021, a differenza di quanto previsto dagli altri Accordi di libero scambio, per gli esportatori italiani ed europei verso il Regno Unito, è sufficiente un’autocertificazione dell’origine preferenziale per fruire del trattamento preferenziale daziario in sede di sdoganamento nel Regno Unito. il testo del documento è stato pubblicato in allegato alla circolare n. 49  del 30.12.2020 dell’Agenzia delle Dogane. Questa deroga temporanea tiene conto dell’oggettiva impossibilità, per le imprese, di organizzare per tempo quanto normalmente necessario per l’implementazione delle nuove regole, sottoscritte il 31dicembre e in vigore già dal giorno successivo.

Di conseguenza, si è reso necessario prevedere che, in deroga alle norme previste, gli esportatori possono compilare,per tutto il 2021, attestazioni di origine per le esportazioni verso il Regno Unito anche in assenza di una precedente dichiarazione del fornitore.

Tale dichiarazione potrà essere emessa successivamente, non oltre il 1°gennaio 2022 e dunque con valore anche per le operazioni già eseguite.

Se entro tale data l’esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del fornitore deve darne informazione all’importatore inglese entro il 31 gennaio 2022.

E’ evidente che l’esportatore è responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni in essa contenute.

Infine è  da sottolineare che per tutti gli  Accordi di libero scambio l’agevolazione dell’esonero dai dazi è riconosciuta agli esportatori che abbiano richiesto e ottenuto dall’Autorità doganale di competenza , secondo una prassi prevista, lo “Status di esportatore autorizzato”  o di “esportatore registrato” nel Sistema REX. Pertanto, a conclusione di questa fase di transizione, le aziende interessate dovranno provvedere ad ottemperare a quanto richiesto dalle norme procedurali. 

(MF/ms)




Split payment: elenchi per l’anno 2021

Il regime Iva dello split payment prevede che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ed altri soggetti specificamente individuati, l’Iva sia esposta in fattura ma versata direttamente dai cessionari o committenti, anziché dal fornitore.

In data 20 ottobre 2020 il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, ai sensi del decreto 09.01.2018, pubblicato nella G.U. n. 14 del 18.01.2018, l’elenco dei soggetti tenuti nel 2021 all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972.

Nello specifico trattasi dei seguenti soggetti:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Sul portale del Mef sono stati aggiornati anche gli elenchi relativi agli anni 2018, 2019 e 2020; sul sito è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti avvalendosi della consultazione tramite codice fiscale.

I suddetti elenchi non ricomprendono le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972), per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it ).

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto, mediante apposito modulo di richiesta.

In particolare, relativamente all’individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società, si osserva che il D.M. 23.01.2015, come modificato da ultimo dal D.M. 09.01.2018, ha stabilito, all’articolo 5-ter, comma 2, che per le operazioni per le quali è stata emessa fattura, le disposizioni dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972 si applicano a quei soggetti inseriti “nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell’eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente”.

Il citato articolo 5-ter, comma 3, stabilisce inoltre che nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni in argomento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi invece in corso d’anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni dell’articolo 17-ter alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Il successivo comma 4 dispone altresì che nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare le disposizioni dettate dall’articolo 17-ter fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo (circolare AdE 9/E/2018).

Dal quadro sopra delineato deriva che solo mediante la consultazione dei predetti elenchi i soggetti passivi Iva interessati potranno verificare le informazioni relative ai loro cessionari/committenti e stabilire se applicare o meno la scissione dei pagamenti; in altri termini, agli elenchi viene attribuita efficacia costitutiva, in coerenza con quanto precisato nella circolare 27/E/2017.

Si ricorda infine che con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio UE del 24 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, l’Italia è stata autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 2023 la misura dello split payment, lasciandone invariato l’ambito di applicazione (misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE).

(MF/ms)




Superbonus 110% prorogato al 2022

Fra le novità più rilevanti della L. 30 dicembre 2020 n. 178, pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale (legge di bilancio 2021), molte riguardano la disciplina del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Tra le principali disposizioni si segnalano:

  • la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti);
  • la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
  • l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • la modifica del requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
  • l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
  • l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
  • l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • la previsione di nuovi limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 comma 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

In ogni caso, per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110%, presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere esposto un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Tornando alla proroga, la detrazione nella misura del 110% spetta relativamente alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022.

Si segnala al riguardo che la proroga al 30 giugno 2022 della detrazione del 110% non è prevista per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati in tali impianti, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR. La data del 31 dicembre 2021 contenuta nel comma 5 dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, non viene modificata dalla legge di bilancio 2021. Dovrebbe trattarsi di una mera dimenticanza considerato che, anche con riguardo agli interventi fotovoltaici, è stabilito che per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022 la detrazione debba essere ripartita in 4 quote annuali.

Ulteriori differimenti sono previsti in casi particolari:

  • per i condomini che al 30 giugno 2022 hanno eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% si estende alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti equivalenti, di cui alla lett. c) del comma 9 dell’art. 119, il superbonus del 110% è prorogato alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Per questi soggetti, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

L’efficacia delle proroghe riguardanti il superbonus del 110%, si ricorda, è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

(MF/ms)