1

Da lunedì 1 marzo 2021 non sarà più possibile richiedere le credenziali Fisconline per i privati

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, in applicazione di quanto previsto dal c.d. “Decreto Semplificazioni”, a decorrere dall’1.3.2021 non saranno più rilasciate nuove credenziali Fisconline alle persone fisiche “private” per l’accesso ai servizi online della stessa.
Le possibili modalità di identificazione e autenticazione per l’accesso ai predetti servizi dell’Agenzia risultano pertanto essere, alternativamente, SPID, CIE o CNS.
Le credenziali attualmente in uso potranno essere ancora utilizzate fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30.9.2021.
Nulla cambia per professionisti e imprese che potranno continuare a richiedere il rilascio di credenziali Entratel / Fisconline / Sister anche dopo l’1.3.2021 e fino alla data che sarà stabilita con un apposito Decreto attuativo.
Al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo utilizzo del diritto all’uso delle tecnologie digitali, con l’art. 24, DL n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, è stato modificato il D.Lgs. n. 82/2005, c.d. “Codice dell’amministrazione digitale“, prevedendo:
  • l’utilizzo, a decorrere dal 28.2.2021, delle identità digitali / carta d’identità elettronica da parte delle Pubbliche amministrazioni per l’identificazione dei cittadini per l’accesso ai propri servizi in rete;
  • l’utilizzo dei servizi della Pubblica amministrazione in rete tramite applicazione su dispositivi mobili (applicazione IO);
  • il divieto, a decorrere dalla predetta data, di rilasciare / rinnovare credenziali per l’identificazione / accesso ai servizi in rete diverse da SPID / Carta d’Identità Elettronica / Carta Nazionale dei Servizi.
Ora, in attuazione di tale previsione, con il Comunicato stampa 16.2.2021 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che
A decorrere dall’1.3.2021
non saranno più rilasciate nuove credenziali Fisconline ai cittadini, ossia alle persone fisiche “private”.
Nulla cambia per professionisti e imprese che potranno continuare a richiedere il rilascio di credenziali Entratel / Fisconline / Sister anche dopo l’1.3.2021 e fino alla data che sarà stabilita con un apposito Decreto attuativo.
Conseguentemente, le persone fisiche “private” che non possiedono al 28.2.2021 credenziali attive per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, dovranno dotarsi di uno dei nuovi sistemi di accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione, ossia:
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
I soggetti in possesso di credenziali Fisconline attive potranno continuare ad utilizzarle per accedere
ai servizi dell’Agenzia fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30.9.2021.
In merito si rammenta che, in attuazione della predetta digitalizzazione della Pubblica amministrazione:
  • anche l’INPS, a partire dall’1.10.2020, non rilascia più nuovi PIN INPS come credenziali d’accesso ai propri servizi online, ferma restando la validità dei PIN già in uso fino a data da definirsi. Il rilascio del PIN dispositivo è mantenuto soltanto per gli utenti che non possono accedere alle credenziali SPID (minorenni, soggetti stranieri in possesso di un documento d’identità non riconosciuto dal sistema SPID, persone soggette a tutela / cautela / amministrazione di sostegno) ed unicamente per i servizi a loro dedicati (Informativa SEAC 3.9.2020, n. 246);
  • il 13.1.2021 l’Agenzia delle Entrate ha attivato l’accesso all’area riservata del proprio sito Internet ed ai servizi telematici per gli utenti la cui identità digitale è autenticata tramite la Carta d’Identità Elettronica – CIE (Informativa SEAC 18.1.2021, n. 16);
  • il DPCM 24.10.2014 ha definito le caratteristiche del sistema SPID e i tempi / modalità di adozione dello stesso da parte di Pubbliche amministrazioni e imprese. In particolare, si evidenzia che:
    • l’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) rilasciate all’utente che permettono l’accesso ai servizi online della generalità delle Pubbliche amministrazioni;
    • per ottenere tali credenziali è necessario:
      • disporre di un documento di riconoscimento, della tessera sanitaria con codice fiscale, di un indirizzo e-mail e di un numero telefonico;
      • registrarsi presso uno dei 9 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa, Lepida), con le modalità dagli stessi fissate

        (MF/ms)




Credito imposta sui beni strumentali: risponde l’esperto

Dopo la prima parte del webinar “Novità fiscali 2021”, tenutosi il 18 febbraio scorso, ci sono arrivate alcune vostre domande di chiarimenti.Il relatore Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Associati di Lecco risponde.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

Tenuto conto che siamo una società che fattura meno di 5.000.000 di euro, vogliamo acquistare un bene strumentale 4.0 del valore di 160.000 euro avvalendoci del leasing (durata 5 anni) si chiede:

  1. La dicitura del riferimento alla legge 178/2020 comma da 1054 a 1058 deve comparire sia sul contratto di locazione che sulle fatture di canone?
  2. Supponendo di firmare il verbale di collaudo a giugno ’21 ed iniziando a pagare il primo canone a luglio, si può già detrarre, dal mese di agosto, il credito di 80.000 euro sull’F24 (anche se il leasing avrà termine nel 2026)?
  3. Il credito di 80.000 euro è utilizzabile entro l’anno successivo (2022)?
Risposta
Per quanto richiesto al punto a) l’art. 1 co. 1062 della L. 30.12.2020 n. 178, stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. Si ritiene pertanto che anche nel contratto di locazione finanziaria andrebbero riportati questi riferimenti. Al riguardo si ricorda che con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 438 e 439 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura sprovvista del rifermento normativo non è considerata documentazione idonea e determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione, nel contempo la stessa Agenzia ha fornito l’indicazione in merito alle modalità di regolarizzazione, in particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta dicitura indelebile, oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
Punto b), dando per avvenuta l’interconnessione del bene in oggetto in sede di collaudo (giugno 2021) e redatta dal legale rappresentante la dichiarazione resa ai sensi del Dpr 28.12.2000 n. 445 (si consiglia comunque la perizia di un tecnico), è possibile portare in compensazione la prima di 3 quote annuali (nell’esempio prospettato 26.666,67 euro) in quanto l’utilizzo dell’agevolazione in un’unica quota è prevista per i beni non 4.0.

Punto c), le ulteriori quote di 26.666,67 si potranno quindi, per quanto già indicato al precedente punto, utilizzare negli esercizi 2022 e 2023.
Per rispondere invece all’eventuale utilizzo parziale del credito d’imposta si ricorda che il meccanismo di fruizione del credito d’imposta in n quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina dell’articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell’anno di competenza era già ampiamente emersa e restava pendente.
Il caso prospettato nel quesito sottoposto dall’Agenzia delle entrate è il seguente:
Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900
Quote annuali = 300 euro cadauna
Periodo di fruizione = 2021/2023
Quota compensata nel 2021 = 250 euro
Quota compensabile nel 2022 = 300 euro (quota annuale 2022) + 50 euro (quota residua 2021)
Quota compensabile nel 2023= 300 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione sopra descritta, con compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell’anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell’anno per incapienza di debiti erariali e contributivi.
La quota annuale pari a 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce infatti il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

  1. in caso di acquisto di beni strumentali ordinari con possibilità di richiesta di credito d’imposta per cui è già stata ricevuta la fattura senza dicitura, abbiamo recepito la possibilità di integrazione manuale della dicitura “bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 1054-1058, l. 178/2020” ma non compreso se può essere fatta internamente oppure va timbrata e siglata dal fornitore del bene.
  2. La compensazione del credito in F24 può comprendere tutte la voci erario? Quindi è possibile compensarlo con ad es. con IVA?
Risposta
Punto 1) può essere fatta anche dal ricevente la fattura come indicato nella risposta al punto precedente.
Punto 2) il credito d’imposta è compensabile con quanto a debito in F24, anche con l’IVA come nel quesito posto.(MF/ms)




Prima parte del webinar “Novità fiscali 2021”: slide e video

Si allegano le slide utilizzate da Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco durante il webinar “Agevolazioni fiscali e crediti d’imposta” tenutosi giovedì 18 febbraio 2021.

Cliccando su questo link è, invece,  possibile vedere la registrazione per intero del webinar.

(SG/sg)




Codice fiscale del cliente non richiesto per le fatture elettroniche verso consumatori finali esteri

Nella giornata del 12 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la faq 19 luglio 2019 n. 63, chiarendo che, in caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” può essere lasciato vuoto, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi in cui il documento sia emesso nei confronti di operatori stranieri.
La e-fattura emessa verso soggetti non residenti, privi di identificativo fiscale italiano, dovrà essere compilata:

  • riportando sette “X” (XXXXXXX), nel campo relativo al codice destinatario;
  • inserendo il codice del Paese estero del cessionario o committente nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (ovvero indicando, ad esempio “DE”, qualora il cliente fosse tedesco, “FR”, nel caso in cui fosse francese, ecc.);
  • immettendo nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” “un valore alfanumerico identificativo della controparte”, che non potrà eccedere i 28 caratteri e che, comunque, non sarà oggetto di verifiche di validità da parte del Sistema di Interscambio.

L’Agenzia specifica che, anche nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” potrà essere lasciato vuoto.
Viene confermato, infine, che al fine dell’indicazione dell’indirizzo estero del suddetto cliente, occorrerà selezionare la nazione di appartenenza, mentre il campo relativo al CAP andrà compilato con il valore generico “00000”.

(MF/ms)




Mantenimento del diritto al credito d’imposta: adempimenti e obblighi

I contribuenti, imprese o esercenti arti e professioni, che intendono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ai sensi della disciplina previgente ex articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi della nuova disciplina ex articolo1, commi 10511063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), devono adempiere correttamente agli obblighi previsti ex lege per dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
L’articolo 1, comma 1062, L. 178/2020, in totale continuità con la disciplina previgente dell’articolo 1, comma 195, L. 160/2019, prevede infatti una serie di oneri documentali da porre in essere, pena la revoca del beneficio:

  • per investimenti in beni ordinari e in beni 4.0, materiali e immateriali, conservare le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene, recanti la dicitura di “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, L. 178/2020”;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, produrre una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione al momento della verifica da parte del tecnico abilitato;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, aventi costo di acquisizione non superiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia o all’attestato di conformità, produrre una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del P.R. 445/2000, da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione.

Vi è poi un ulteriore adempimento, la comunicazione al Mise prevista per i soli investimenti in beni 4.0 dal comma 1059 dell’articolo 1 L. 178/2020 e dal comma 191 dell’articolo 1 L. 160/2019, che non incide né sul diritto all’applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito, essendo esclusivamente funzionale al monitoraggio della misura agevolativa ed essendo prevista su base volontaria, in ottica collaborativa.
La predisposizione e l’invio della comunicazione al Mise sarà possibile a consuntivo con la pubblicazione dell’atteso decreto direttoriale del Mise che ne stabilirà contenuto, modalità e termini di presentazione.
Una volta adempiuti gli oneri sopra elencati il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione per quanto concerne:

  • l’eventuale cessione a titolo oneroso;
  • l’eventuale delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato;
  • il mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.

Qualora un bene strumentale agevolato col credito d’imposta in esame venga distolto dall’originaria funzione di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del complesso aziendale in cui è inserito, scatta infatti il meccanismo di recupero dell’agevolazione poiché risulta vanificata la finalità incentivante della misura.
La nuova disciplina, all’articolo 1, comma 1060, L. 178/2020, ha ereditato infatti il c.d. meccanismo di recapture, secondo modalità analoghe all’articolo 1, comma 193, L. 160/2019, disponendo che al verificarsi, nel periodo di osservazione, della cessione a titolo oneroso o della delocalizzazione all’estero, scatti il recupero dell’intera agevolazione spettante in relazione al bene.  
In caso di recapture il credito d’imposta è infatti corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il periodo di osservazione in cui il contribuente deve astenersi dall’alienazione o delocalizzazione del bene ha una durata circoscritta:

  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari;
  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.

Ne deriva che in caso di interconnessione a fine 2020 il bene 4.0 non potrà essere distolto dall’originaria funzione fino al 31.12.2022, mentre in caso in caso di interconnessione a inizio 2021 fino al 31.12.2023.
Esistono due casi di deroga alla regola generale di recupero dell’agevolazione:

  • effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nel medesimo periodo d’imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A annesso alla L. 232/2016, previa analoga attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell’interconnessione, ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017;
  • destinazione del bene all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato senza che si possa configurare una delocalizzazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) (sul tema vedasi la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 14 del 24.01.2020).

Non scatta al contrario il recupero dell’agevolazione in caso di affitto d’azienda o ramo d’azienda, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2019: l’agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell’azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.
Il mantenimento del diritto all’agevolazione dipende inoltre dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l’intera durata dell’incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l’impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.
Per quanto attiene il requisito di interconnessione il Mise, nella circolare n. 177355 del 23.05.2018, ha precisato che “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.
Ne deriva la necessità che l’impresa beneficiaria dell’agevolazione si preoccupi in particolare di garantire che il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell’agevolazione ovvero:

  • nel quinquennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale, in relazione a investimenti di cui al comma 189 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale, in relazione a investimenti di cui al comma 190 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti di cui ai commi 10561057 e 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020. (MF/ms)



Nuova Sabatini in unica soluzione: i chiarimenti del Mise

Con la Circolare 10 febbraio 2021, n. 434 , il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’erogazione del contributo “Nuova Sabatini” in un’unica soluzione, ai sensi dell’art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
La norma, infatti, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetta “Nuova Sabatini”), prevedendo che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.
Nella circolare viene altresì precisato che resta confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
  • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro (come disposto dll’art. 20, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
  • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro (ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);
  • con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti richiesti dalle norme citate ai punti precedenti, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura. Ciò posto, con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative relative all’innovazione normativa introdotta.
Tale intervento normativo costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi, sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento, sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l’intero contributo riconosciuto subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento, senza dover attendere, per l’incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di 6 anni.

(MF/ms)
 




Nuovo modulo per comunicare la cessione del credito locazioni

Il modello per la cessione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020 è stato nuovamente aggiornato, per tenere conto dell’estensione del credito, per taluni soggetti, anche ai primi quattro mesi del 2021.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2021 n. 43058, infatti, ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione e le relative istruzioni, utilizzabile già dal 15 febbraio 2021.
L’esigenza di adeguare il modello per la cessione dei crediti locazione deriva dalle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021.
Si ricorda, brevemente, che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo è stato introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020 e riguardava, inizialmente, i mesi da marzo a maggio 2020 (da aprile a giugno 2020 per gli stagionali).
Successivamente, il credito è stato esteso anche ai mesi di giugno 2020 e luglio 2020 (per gli stagionali) e, inoltre, è stata riconosciuta la spettanza del credito, per le imprese turistico-ricettive, fino al 30 dicembre 2020.
Quindi, con i decreti “Ristori”, è stato possibile accedere al credito, per taluni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Infine, l’art. 1 comma 602 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Ogni estensione normativa dei mesi di spettanza del credito crea, però, l’esigenza di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione, che costituisce una delle modalità di utilizzo del credito medesimo.
Infatti, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”) oppure essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Inoltre, a norma dell’art. 122 del DL 34/2020, il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso. In quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta (art. 28 comma 5-bis del DL 34/2020 convertito).
Perché la cessione del credito d’imposta sia efficace, è necessario che essa sia comunicata dal cedente all’Agenzia delle Entrate mediante apposito modello: dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso il sito dell’Agenzia, il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite F24 (codice tributo “6931”).
Il modello per la comunicazione della cessione del credito d’imposta era stato originariamente approvato dal provv. 1° luglio 2020 n. 250739, il quale ha stabilito che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta vada inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a pena d’inammissibilità. Il modello approvato con il provv. n. 250739/2020 prevedeva la possibilità di cedere i crediti fino al mese di giugno 2020.
Il modello viene adeguato alle novità della legge di bilancio 2021
Successivamente, il provv. Agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020 n. 378222 ha aggiornato il modello per la comunicazione, consentendo la cessione anche per i mesi da luglio a dicembre 2020 e prevedendo la possibilità di procedere all’invio anche tramite gli intermediari.
Infine, con il provvedimento approvato il 15 febbraio, diventa possibile cedere i crediti anche per i primi 4 mesi del 2021, come consentito dalla legge di bilancio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Il nuovo modello include, ormai, tutti i 12 mesi del calendario tra quelli “cedibili” e inserisce una casella per l’indicazione dell’anno di riferimento (2020 o 2021).
Il nuovo modello è già utilizzabile dal 15 febbraio 2021, e sostituisce quello approvato con il provv. n. 378222/2020. (MF/ms)
 



Valute estere dicembre 2020

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2020 (Provv.Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2021)

 

Art. I
 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2020 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 159,7678
Peso Argentino 100,4126
Dollaro Australiano 1,6166
Real Brasiliano 6,2658
Dollaro Canadese 1,5595
Corona Ceca 26,3114
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,9602
Corona Danese 7,4412
Yen Giapponese 126,2782
Rupia Indiana 89,6081
Corona Norvegese 10,6008
Dollaro Neozelandese 1,7161
Zloty Polacco 4,4786
Lira Sterlina 0,90624
Leu Rumeno 4,8703
Rublo Russo 90,2398
Dollaro USA 1,217
Rand Sud Africa 18,1286
Corona Svedese 10,1736
Franco Svizzero 1,0814
Dinaro Tunisino 3,2872
Hryvnia Ucraina 34,2653
Forint Ungherese 359,0159
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Fatturazioni tardive allo Sdi: conviene il ravvedimento?

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha fornito un chiarimento che, sebbene sotto certi aspetti possa apparire scontato, è tuttavia della massima importanza.

Sovente, il contribuente, per le più varie ragioni, può commettere errori che si sostanziano nella tardiva emissione di più fatture (dunque nella tardiva trasmissione delle stesse allo SDI), nonostante le medesime siano state tempestivamente registrate e fatte confluire nella competente liquidazione periodica.
In questo caso, se il contribuente intende sanare la violazione, ha davanti a sé due possibilità: o ravvedersi o attendere l’atto di contestazione della sanzione.
Ciò che rende a volte complicata la decisione è la circostanza seguente: se ci si ravvede non è possibile applicare il cumulo giuridico, istituto di prerogativa esclusiva degli uffici, mentre se si attende l’atto di contestazione delle sanzioni il cumulo viene applicato d’ufficio.
Nel caso esposto, la risposta resa a Telefisco è un po’ laconica, in quanto relativamente alla sanzione applicabile si limita a riportare le sanzioni previste dall’art. 6 del DLgs. 471/97:

  • dal 90% al 180% della maggiore imposta con minimo di 500 euro, in breve quando la violazione ha determinato un mancato versamento dell’IVA (si pensi al classico caso in cui si fattura un importo inferiore a quello reale);
  • da 250 euro a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla liquidazione.
Ogni tardiva fatturazione è una violazione a sé stante, a prescindere dal fatto che sia soggetta a sanzione proporzionale (nel qual caso, sempre per ogni violazione, c’è il minimo di 500 euro) oppure fissa.
Quest’ultima sembra la fattispecie che ci occupa, nonostante la risposta non lo confermi espressamente: da un lato, ci sono state molteplici tardive fatturazioni, dall’altro, non c’è stato riflesso sull’imposta, visto che la liquidazione è stata correttamente eseguita e l’IVA versata.
L’art. 12 del DLgs. 472/97, in una fattispecie come quella in esame, prevede la necessità di applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
Sanzione fissa se l’IVA è stata versata
Così, ipotizzando che l’Ufficio applichi la sanzione fissa minima (250 euro) e l’aumento da cumulo giuridico minimo (un quarto), se le violazioni sono tante può essere sicuramente conveniente attendere l’atto di contestazione della sanzione. Atto che, bisogna sempre ricordarlo, può essere definito al terzo ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97, sugli importi che risultano dopo l’applicazione del cumulo giuridico (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2015 n. 10, § 6.1).
Invece, se si opta per il ravvedimento, il contribuente non può in autonomia applicare il cumulo giuridico, istituto che, postulando valutazioni discrezionali, è di prerogativa esclusiva degli uffici. Detto diversamente, se si tratta di 1.000 tardive fatturazioni, ci sarà una sanzione di 250 euro per violazione, sia pure ridotta in conseguenza del ravvedimento.

(MF/ms)
 




Tax Credit beni strumentali cumulabile con altre agevolazioni

Il credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali, introdotto dall’art. 1, commi 184-197, della legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è cumulabile con altre agevolazioni, nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente tale possibilità: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 2 febbraio 2021, n. 75.
Già con la Risposta all’istanza di interpello 16 settembre 2020, n. 360, l’Agenzia aveva affermato la cumulabilità del tax credit beni strumentali con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sempre che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto. La misura è inoltre cumulabile con il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall’art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016).
Si ricorda che sono esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti relativi a:
  1. veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del Tuir;
  2. beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
  3. fabbricati e costruzioni;
  4. beni di cui all’Allegato 3, annesso alla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Si tratta delle condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, delle condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, nonché del materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
  5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti – in concessione e a tariffa – nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

    (MF/ms)