1

Dicitura su fatture tra Iva e esterometro

Le regole del Dpr. 633/1972 riferite all’emissione delle fatture che non contengono Iva, richiedono solo eventualmente l’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale mentre è richiesta l’apposizione di diciture specifiche a seconda della tipologia di operazione.

Così, ad esempio, l’articolo 21, comma 6, Dpr 633/72 richiede di riportare:

  • “operazione non soggetta” per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1 (si tratta delle cessioni di beni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato);
  • “operazione non imponibile” per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38 quater (si fa riferimento alle cessioni di beni all’esportazione e con dichiarazione di intento, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione come dotazioni di bordo delle navi adibite alla navigazione di alto mareservizi internazionali o connessi agli scambi internazionali come trasporto beni in esportazione e cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori della comunità europea, per uso personale di valore inferiore a 154,94 euro);
  • “operazione esente” per le operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6) (ad esempio servizi di assicurazione, interessi di finanziamento, prestazioni sanitarie e prestazioni educative);
  • regime del margine – beni usati“, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione” a seconda dei casi rientranti nelle operazioni soggette al regime del margine previsto dal Dl. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/1995;
  • “regime del margine – agenzie di viaggio” per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter.
Per quanto riguarda invece l’emissione di fatture estere legate alla territorialità dell’Iva da parte di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per le tipologie di operazioni che non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7septiesè il comma 6bis dell’articolo 21 Dpr 633/1972 che richiede, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
  • “inversione contabile” sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, Dpr 633/1972);
  • operazione non soggetta” sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea (articolo 21, comma 6-bis, lettera b, Dpr 633/1972).
Si precisa che le cessioni di beni indicate nel paragrafo precedente non si riferiscono alle cessioni intracomunitarie di beni (articolo 41 Dl. 331/1993) o alle cessioni all’esportazione (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), dpr 633/1972), che rientrano tra le “operazioni non imponibili”, ma alle cessioni di beni carenti del requisito territoriale.

In particolare, si fa riferimento ad esempio all’emissione di una fattura per cessione di beni allo stato estero in base all’articolo 7bis Dpr 633/1972 che se emessa nei confronti di un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro recherà l’annotazione “inversione contabile”, mentre se il committente è extra comunitario l’annotazione sarà “operazione non soggetta”.

Nell’ambito della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (di cui articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015) il singolo file xml, inviato al SdI entro il termine di emissione della fattura, con specifico codice destinatario XXXXXXX, Natura dell’operazione N2.1 – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies dpr 633/1972, può riportare le diciture come indicato nella versione 1.7 del 15 luglio 2022 della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia delle entrate, aggiornata in occasione della pubblicazione della circolare 26/E/2022 e sotto esposta.

Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell’imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies Dpr 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto Iva.

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21 comma 6-bis, lettera a), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali”.

Si precisa che, per le operazioni di cui all’articolo 21 comma 6-bis, lettera b) non è obbligatorio riportare alcuna dicitura nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali”.

(MF/ms)
 




Stampa o conservazione dei registri contabili elettronici solo in caso di controllo

La Camera ha approvato il Ddl. di conversione del Dl 73/2022 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”), che ora passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.

Particolare importanza assume l’emendamento che realizza l’effettivo superamento dell’obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

Come si ricorderà, l’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come riportato anche nei documenti parlamentari relativi al Dl 34/2019 (che, da ultimo, ha modificato la norma), il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’Iva, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.

La finalità semplificatrice della norma, tuttavia, non è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16, ha indicato che l’intervento non ha modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità.

Pertanto, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
Qualche apertura sembrava potersi desumere dalla risposta a interpello 17 maggio 2021 n. 346, nella quale era indicato che “L’articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. «Decreto Crescita») ha introdotto una novità in tema di registri contabili, modificando il decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, permettendo di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi […] Con detta modifica, quindi, è possibile derogare, al comma 4-ter”.

L’impostazione restrittiva è comunque prevalsa con la successiva risoluzione n. 16/2022.

L’emendamento al Dl 73/2022 approvato il 27 luglio, che recepisce la proposta presentata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso dell’audizione presso le Commissioni Finanze e Bilancio della Camera, determina di fatto il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia.

Viene esplicitato infatti che la norma in questione riguarda la tenuta “e la conservazione” di qualsiasi registro contabile elettronico. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (CAD – DLgs. 82/2005).

Come indicato nel comunicato stampa del CNDCEC, a seguito di tali modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

(MF/ms)




Intrastat: nuovamente rivisti i termini di presentazione

Con una modifica introdotta in sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, è stato ripristinato il termine di invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, al fine di consentire all’Istat di rispettare i regolamenti statistici europei sullo scambio di dati relativi alle cessioni. Nel testo originario il termine di invio degli elenchi Intrastat era stato fissato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

(MF/ms)




Dichiarazione Imu: approvato il nuovo modello di presentazione

Con un decreto direttoriale del 29 luglio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello di dichiarazione Imu.

Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Al riguardo si precisa quanto segue:

  • per l’anno d’imposta 2021, la dichiarazione dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2022, in quanto il termine precedentemente fissato al 30 giugno è stato prorogato dall’art. 35, comma 4, del Dl. n. 73/2022 (decreto “Semplificazioni”);
  • la dichiarazione dev’essere trasmessa attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un software di controllo che sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2022;
  • la dichiarazione – cartacea o telematica – dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione Imu dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso;
  • il nuovo modello sostituisce quello approvato con il Dm. 30 ottobre 2012;
  • sono comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al citato Dm. 30 ottobre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.
(MF/ms)



Integrazione della fattura pienamente sostituiva dell’esterometro

Il file xml con i codici TD17, TD18, TD19 rileva anche a fini probatori e sostituisce la conservazione.

Con la circolare n. 26 del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate si è anche espressa in merito alla valenza dei file xml compilati con i codici TD17, TD18 e TD19, relativi ad acquisti che un operatore economico nazionale pone in essere da controparti non stabilite in Italia.

La prova dell’avvenuta trasmissione e dell’adempimento dell’obbligo comunicativo di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, secondo quanto chiarito, è data dal file xml contenente i predetti codici e dalla ricevuta generata dal Sistema di Interscambio all’atto del loro invio e della conseguente ricezione.

L’Agenzia osserva, tuttavia, che tra i documenti richiamati sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture.

Ha finalità sostitutiva l’utilizzo del codice TD17 per l’acquisto di servizi da soggetti extra-Ue e il codice TD18 per l’acquisto di beni ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, ossia nei casi in cui è prescritta l’applicazione del reverse charge mediante emissione di autofattura.

Ha finalità integrativa l’utilizzo dei codici TD17 e TD19 per l’acquisto domestico rispettivamente di servizi e beni da soggetti Ue e l’utilizzo del codice TD18 per l’acquisto intra-Ue di beni, tutte fattispecie per le quali l’art. 46 Dl 331/93, in via diretta o mediata, prescrive l’applicazione del reverse charge mediante integrazione del documento ricevuto dal fornitore comunitario.

In verità, in termini sistematici, l’integrazione è un’azione di completamento della fattura emessa dalla controparte, non di “sostituzione” dello stesso, come invece avviene per l’autofattura.

Sembra ragionevole ritenere che le spiegazioni di cui si è appena dato conto siano riferibili all’utilizzo dei tre codici documento non già ai fini dell’esterometro, quanto ai fini dell’effettuazione dell’inversione contabile in via elettronica. Naturalmente, rispetto a questa interpretazione sarebbe auspicabile una conferma ufficiale.

In altre occasioni, nella circolare n. 26/2022, l’Agenzia delle Entrate ha, così, osservato, che l’obbligo comunicativo non si sostituisce all’obbligo di emissione dell’autofattura e di integrazione delle fatture Ue, ma, in un certo qual senso, procede da questi.

Gli effetti delle due diverse modalità applicative del reverse charge, ossia in via elettronica (con esonero dall’obbligo comunicativo) o in via analogica (con conseguente presentazione dell’esterometro), ha effetti ai fini probatori, nonché in termini di oneri di conservazione, ecc.

L’Agenzia delle Entrate ha, peraltro, precisato che i due obblighi in questione (da un lato l’emissione dell’autofattura o l’integrazione del documento ricevuto e, dall’altro, la comunicazione dell’esterometro) sono, in termini generali, da considerarsi autonomi tra loro.

Ne è prova il fatto che i termini per l’assolvimento dell’Iva  e per l’annotazione delle fatture passive non sono influenzati dalle modifiche relative ai termini di trasmissione dell’esterometro, né i suddetti termini influiscono sul dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Resta fermo, come già previsto in passato, che un unico adempimento (vale a dire la trasmissione al SdI) può soddisfare entrambi gli obblighi previsti a livello normativo.

Viceversa, l’integrazione in via analogica della fattura ricevuta (così come l’emissione dell’autofattura in formato tradizionale) assolve gli obblighi di cui all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, ma non quelli comunicativi di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

Sanzione “fissa” per l’omesso invio dei dati

Se i dati non sono trasmessi al SdI, pertanto, si applica la sanzione per omessa o errata comunicazione delle operazioni transfrontaliere, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97, corrispondente a 2 euro per ciascuna fattura i cui dati sono stati omessi o errati.

La normativa ha fissato un massimo di 400 euro per ciascun mese ovvero di 200 euro, se la trasmissione dei dati è effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi ai termini di legge.

La descritta disciplina sanzionatoria (originariamente prevista per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022) si applica a decorrere dal 1° luglio 2022. Così ha previsto l’art. 13 del Dl 73/2022, in corso di conversione in legge.

(MF/ms)
 




Telemarketing selvaggio: è operativo il nuovo registro delle opposizioni

A partire dal 27 luglio 2022, è operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni (RPO) al telemarketing selvaggio. Tra le principali novità, si segnala l’estensione ai numeri di telefono cellulare della possibilità di iscriversi al registro.

Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ricorda che si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni.

Per iscriversi al registro è possibile:

  1. compilare un apposito modello disponibile sul sito del RPO (www.registrodelleopposizioni.it); oppure
  2. telefonare al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari; o, infine
  3. inviare un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.
Restano comunque valide le iscrizioni inserite precedentemente al nuovo RPO, con la facoltà per l’utente di annullare i consensi attraverso il rinnovo dell’iscrizione.

(MF/ms)




Diritto detrazione Iva: le regole per l’emissione della nota di accredito

Il diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato all’esistenza di un duplice requisito: l’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale) e il possesso di una valida fattura di acquisto (presupposto formale).

L’esercizio del diritto può avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i citati presupposti e con riferimento allo stesso periodo d’imposta (art. 19 comma 1 del Dpr 633/72).

Ciò significa, ad esempio, che è ancora possibile detrarre l’imposta relativa a una fattura di acquisto ricevuta nel 2021 (e relativa a tale anno), non annotata tempestivamente nel registro degli acquisti.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, nel caso appena descritto, il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, il cui istituto è disciplinato dall’art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98.

Un ulteriore profilo connesso al recupero dell’Iva, decorso il termine di presentazione della dichiarazione annuale, concerne l’emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72. La variazione in diminuzione può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata ed è circoscritta a specifiche situazioni. Inoltre, non è ammessa sine die, ma sconta precisi limiti temporali (risposta a interpello n. 832/2021).

Sul tema, si è espressa la circ. dell’Agenzia n. 20/2021 (e, poi, la circ. n. 5/2022) precisando che:

  • l’emissione della nota deve avvenire entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione;
  •  il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione è da individuarsi nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva riferita all’anno di emissione del documento.
A livello sistematico, la nota di credito è lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione (risposte a interpello nn. 592/2020 e 762/2021). Può però accadere che il cedente o prestatore, a fronte di una precedente fattura per un’operazione imponibile, non riesca a emettere tempestivamente il documento rettificativo ex art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72, mettendo “a rischio” la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.

Emblematico è il caso esaminato nella risposta a interpello n. 388, pubblicata il 26 luglio dall’Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, il fornitore aveva erroneamente applicato una maggiore Iva per un’errata qualificazione di parte dell’operazione. Il cedente aveva applicato il regime di “aliquota zero” (esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”) per gli ecotomografi, come previsto, all’epoca, dall’art. 124 del Dl 34/2020, escludendo invece dal beneficio i beni accessori (es. pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche), usati per operare a distanza nell’ottica di evitare il contatto con l’ecografo e minimizzare il rischio di infezioni.

Tali beni rispondevano alla ratio dell’agevolazione (il contrasto al Covid-19) e integravano i requisiti del nesso di accessorietà, come delineati dalla Corte Ue (tra le molte, causa C-463/16). Difatti, un’operazione è considerata accessoria a un’operazione principale “quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.

La maggiore imposta erroneamente applicata non era stata rettificata mediante la nota di variazione in diminuzione, non essendo stato rispettato il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 26 comma 3 del Dpr 633/72, nel caso di “inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21 comma 7 del Dpr 633/72”. Il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’emissione della nota (ovvero di quello per l’esercizio del diritto alla detrazione) non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase seguente, una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, contenente la riduzione non operata dell’imposta, ovvero un’istanza di restituzione del tributo ex art. 30-ter del Dpr 633/72 (circolare n. 20/2021).

L’Agenzia ha, dunque, individuato le condizioni per il recupero dell’imposta mediante gli istituti c.d. “alternativi” alle note di variazione. Per quanto concerne il rimborso ex art. 30-ter del Dpr 633/72, si ribadisce che è possibile ricorrervi qualora sussistano condizioni oggettive che non consentono di emettere la nota di variazione. Viceversa, non ci si può avvalere dell’istituto qualora il termine per l’esercizio della detrazione sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Invece, in merito alla dichiarazione Iva integrativa “a favore”, l’Agenzia ne esclude la presentazione nell’ipotesi in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia spirato, laddove non si riscontri la presenza di errori e omissioni cui rimediare (circ. n. 20/2021).

(MF/ms)




Prestiti ai dipendenti: fringe benefit a rischio tassazione

Superando la misura ipotizzata a giugno, nella riunione della Bce del 21 luglio è stato aumentato di 50 punti base il tasso di interesse di riferimento (TUR), che passa così dallo 0% allo 0,50% a partire dal 27 luglio 2022.

La Bce ribadisce che nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo sarà opportuna un’ulteriore “normalizzazione dei tassi di interesse”, aprendo a un graduale, ma duraturo, percorso di crescita dei tassi.

La modifica e quelle che forse verranno nel futuro hanno anche un impatto sul piano fiscale, in quanto sono diverse le disposizioni che, a vario titolo, fanno riferimento al Tur (cfr. la voce di Guide Tasso ufficiale di riferimento).

Con specifico riferimento al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 comma 4 lettera b) del Tuir, in caso di concessione diretta di prestiti ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi), il fringe benefit è costituito dal 50% della differenza tra:

  • l’importo degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di sconto (TUS, ora tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea) vigente al termine di ciascun anno;
  • l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
La norma, a chiaro contenuto agevolativo, interviene solo nel caso in cui il tasso d’interesse applicato dal datore di lavoro sia inferiore al TUR, ipotizzando che il Tur individui forfetariamente il valore di mercato del costo del finanziamento.

Naturalmente, se il valore di mercato è pari zero non si ha tassazione.

Con la risoluzione n. 46/2010, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il richiamato criterio del Tuir si applica anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, direttamente sul conto corrente che il dipendente mutuatario ha dedicato al pagamento del mutuo, un contributo aziendale a copertura di una quota degli interessi maturati. In tal caso, infatti, sempreché le modalità di accreditamento della somma realizzino un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi del mutuo, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anziché l’intero importo degli interessi pagati dal datore di lavoro, il 50% dell’ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al 31 dicembre di ciascun anno e gli interessi rimasti a carico del dipendente.

In tale prospettiva, anche il credito welfare destinato quale “contributo azienda su interessi per finanziamenti” concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti previsti dall’art. 51 comma 4 del Tuir (così ris. Agenzia Entrate n. 55/2020).

Alla luce della disciplina sopra esposta, se nel corso del 2021 il datore di lavoro ha rimborsato tutti gli interessi passivi del dipendente, in capo a quest’ultimo non si è formato alcun fringe benefit tassato, in quanto a fine 2021 il Tur era ancora pari a zero.

Con il cambiamento di scenario cui si è fatto cenno, la questione si complica anche se, ai fini delle ritenute da effettuare fino a fine anno, occorre considerare il Tur vigente alla fine del 2021, salvo effettuare il conguaglio, che terrà conto del Tur vigente al termine del 2022 (circ. 17 maggio 2000 n. 98, § 5.2.1).

Quindi, in concreto, anche dopo l’aumento disposto dalla Bce, il datore di lavoro nei prossimi mesi non dovrà fare nulla; calcolerà poi il fringe benefit in sede di conguaglio con il tasso in vigore a fine anno che, per quanto sopra riferito, potrebbe essere anche superiore allo 0,50%.

Si ipotizzi quindi un prestito a un dipendente con le seguenti caratteristiche:

  • quota capitale: 80.000 euro;
  • Tur pari allo 0,50%, con interessi pari a 400 euro;
  • tasso effettivamente applicato dalla banca pari al 2%, con interessi pari a 1.600 euro coperti da un contributo riconosciuto dal datore di lavoro di 1.600 euro, con conseguente importo complessivo degli interessi a carico pari a zero.
In tal caso, la differenza tra gli interessi è 400 euro e il fringe benefit è pari a 200 e concorre a formare la soglia di “esenzione” di 258,23 euro.

Nell’ipotesi in cui il Tur venga poi ulteriormente innalzato, ad esempio in misura pari a 0,75%, considerando i medesimi dati sopra esposti il fringe benefit sarebbe pari a 300 (considerando il 50% della differenza tra gli interessi calcolati sul Tur pari a 600 e gli interessi effettivi pari a zero), superando
quindi già di per sé la suddetta soglia e rendendo imponibile per il dipendente l’intero importo, unitamente agli altri eventuali fringe benefit ricevuti. Anche tale effetto dovrà essere considerato al momento del conguaglio.

Nel caso in cui il rimborso degli interessi sia solo parziale, occorre verificare che il tasso effettivamente a carico del dipendente non superi quello del Tur.

Se anziché rimborsare l’intero importo degli interessi, nell’esempio sopra proposto, il datore di lavoro rimborsasse solo 800 euro, il tasso effettivo sarebbe comunque superiore a quello della Bce, con la conseguenza che non ci sarebbe alcun compenso in natura, come è accaduto dal 2016 a oggi.

(MF/ms)
 




Cosa succede in caso di triangolazione comunitaria e esterometro

Dal 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le nuove modalità di comunicazione delle operazioni effettuate con l’estero; i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Restano escluse dall’adempimento le operazioni con bolletta doganale (esportazioni e importazioni), quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7 -octies Dpr 633/1972; in quest’ultimo caso solo se di importo non superiore a 5.000 euro.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui sopra vanno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fatturazione elettronica. Con riferimento alle medesime operazioni:

  1. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  2. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Si propone il caso di una triangolazione Iva comunitaria in cui il soggetto promotore italiano è coinvolto nella duplice veste di acquirente/cedente, evidenziando il trattamento Iva e le conseguenti modalità di trasmissione dei dati ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Nello specifico, ipotizziamo un’operazione triangolare in cui un soggetto passivo Iva italiano venda dei beni ad un cliente comunitario (es. tedesco) e chieda al proprio fornitore intra-Ue (es. francese) di consegnare la merce direttamente in Germania, designando il cliente finale (tedesco) quale debitore dell’imposta. La merce, nel caso di specie, viaggia direttamente dalla Francia alla Germania.

L’operazione descritta, disciplinata dagli articoli 141 e 197 Direttiva 2006/112/CE, nel nostro ordinamento interno è regolata dall’articolo 40, comma 2, Dl. 331/1993 secondo cui: l’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del beneÈ comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.

Pertanto, ai fini Iva, il promotore italiano riceve una fattura dal fornitore francese senza Iva che integra come non imponibile Iva, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 D.L. 331/1993; l’integrazione, senza applicazione dell’imposta, potrà essere assolta alternativamente:

  • sulla fattura cartacea del fornitore, ai sensi degli articoli 46 e 47 Dl. 331/1993, annotando sulla stessa che trattasi di operazione non imponibile ex articolo 40, comma 2, Dl. 331/1993;
  • trasmettendo un file xml al Sistema di Interscambio con Tipo documento TD18 e Natura operazione N3.2.
Sul punto la Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro (versione 1.7) precisa che il codice N3.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SdI per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie e per alcune triangolazioni comunitarietra cui:
  • l’ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore Ue al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale).
Chi si avvale dell’integrazione “elettronica”, con la trasmissione del file TD18 assolve contestualmente anche alla comunicazione dell’esterometro, secondo le nuove modalità di invio.

Diversamente, chi sceglie di proseguire con l’integrazione fisica del documento cartaceo, dovrà trasmettere comunque l’esterometro (inviando un file xml TD18 con Natura N3.2) entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore Ue.

Con riferimento al lato attivo, invece, il cedente nazionale emette una fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), Dl 331/1993 nei confronti del cliente tedesco, designandolo quale debitore dell’imposta, inserendo un’esplicita dicitura in fattura in tal senso.

L’operazione infine dovrà essere trasmessa allo SdI entro 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, inserendo all’interno del file xml la Natura operazione N3.2 e il codice destinatario XXXXXXX.

(MF/ms)

 
 




Superbonus: necessario il bonifico per i non titolari di reddito di impresa

Per poter fruire del Superbonus, di cui all’art. 119 del Dl 34/2020, i soggetti non titolari di reddito di impresa devono pagare le spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino gli elementi necessari affinché gli istituti bancari e postali possano applicare la ritenuta d’acconto dell’8% nei confronti del destinatario del pagamento. Soltanto se la ritenuta è stata operata non è necessario ripetere il bonifico, ma se la ritenuta non è stata operata l’unico modo per non perdere il diritto all’agevolazione è la ripetizione del bonifico e non sarebbero sufficienti le dichiarazioni sostitutive rilasciate dall’impresa (con le quali si attestano che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa) come invece precisato con riguardo ad altre detrazioni “edilizie”.

Il chiarimento, contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28 (p. 176) e riguardante il superbonus, sembrerebbe differire rispetto ai chiarimenti che hanno riguardato altri bonus fiscali.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Dm n. 41/98 e dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Dm 6 agosto 2020 n. 159844 “Requisiti”, per la quasi totalità delle detrazioni “per interventi” (fanno eccezione, ad esempio, “bonus mobili” e “bonus verde”), il pagamento delle spese detraibili da parte dei soggetti non titolari di reddito d’impresa deve avvenire mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino:

  • il numero e la data della fattura;
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico soltanto le spese relative: agli oneri di urbanizzazione; all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori; alla Tosap come precisato, tra le altre, dalla Rm 15 aprile 99 n. 69270, dalla ris. Agenzia delle Entrate 18 agosto 2009 n. 229 e dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2022, p. 183).
Sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione a spese che danno diritto a fruire delle detrazioni di imposta, si applica la ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del Dl 78/2010, attualmente fissata all’8%, la cui applicazione compete all’intermediario finanziario (“le banche e le Poste Italiane SPA”).

Affinché possa quindi essere operata la ritenuta è necessario pagare le spese relative agli interventi effettuati mediante l’apposito bonifico “parlante”; ai fini della spettanza del superbonus di cui all’art. 119 del Dl 34/2020 possono essere utilizzati “i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio” (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2022, p. 108).

L’obbligo di utilizzare il bonifico, invece, non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa (art. 6 comma 1 lett. e) del Dm  6 agosto 2020 n. 159844 “Requisiti”; cfr. circ. nn. 23/2022, p. 108 e 28/2022, p. 176).

Anche per il superbonus, così come per le altre detrazioni “per interventi”, la circ. n. 28/2022 precisa che “la non completa compilazione del bonifico bancario/postale” che pregiudichi l’applicazione della ritenuta d’acconto “non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto”. Inoltre, come già precisato nella circ. n. 30/2020 (§ 5.3.3) “la ripetizione del bonifico non si rende, invece, necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura non pregiudicando tale omissione l’effettuazione della ritenuta” di cui all’art. 25 del Dl 78/2010.

Con riguardo al superbonus, quindi, non sembra essere contemplata la possibilità riconosciuta per altre detrazioni “edilizie” (ad esempio, per gli interventi volti al recupero edilizio ed alla riqualificazione energetica degli edifici) dall’Amministrazione finanziaria (tra le altre, circ. nn. 7/2021, 43/2016 e 7/2017) secondo cui, nel caso in cui sia stato utilizzato per errore un bonifico diverso da quello “parlante” e non siano stati indicati tutti i dati richiesti (e, in conseguenza di ciò, l’intermediario finanziario non abbia potuto applicare la ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del Dl 78/2010), né sia stato possibile ripetere il bonifico, il diritto alla detrazione non è pregiudicato, a condizione però che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

(MF/ms)