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Comunicazione opzioni per interventi edilizi

Nella seduta del 12 aprile 2022, la Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione del Ddl. di conversione del Dl 17/2022, nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Nel testo figura una disposizione ai sensi della quale “i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere” le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 anche successivamente al 29 aprile 2022, “ma comunque entro il 15 ottobre 2022”.

Il termine del 29 aprile 2022 riguarda la presentazione delle predette comunicazioni di opzione aventi per oggetto le spese agevolate sostenute nel 2021, oppure quelle aventi per oggetto le spese agevolate sostenute nel 2020 relativamente alle quali viene esercitata l’opzione di c.d. “cessione differita delle rate residue”, dopo che la prima rata è stata utilizzata nella sua forma “naturale” di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2021.

La proroga del termine non riguarda dunque le comunicazioni di opzione, per spese 2021 e differite per spese 2020, presentate da condomìni, da società semplici, da persone fisiche prive di partita Iva e da persone fisiche dotate di partita Iva che presentano però la comunicazione in relazione a immobili che non costituiscono beni relativi all’impresa o strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione.

Rientrano invece nella proroga le comunicazioni di opzione, per spese 2021 e differite per spese 2020, presentate da società commerciali di persone e di capitali, nonché da enti non commerciali (i quali, anche laddove sprovvisti di partita Iva, rientrano comunque nel perimetro in quanto soggetti Ires).

La circostanza che la norma faccia riferimento ai soggetti “che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022” esclude a priori tutti i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, ma ciò appare coerente al fatto che tali soggetti, relativamente alle spese sostenute nel periodo di imposta a cavallo degli anni solari 2021/2022, dovrebbero avere tempo per presentare le relative comunicazioni di opzione sino al 16 marzo 2023 (indicando il 2022, ossia l’anno in cui termina il loro periodo di imposta “non solare”, nell’apposito campo “Periodo di sostenimento della spesa” del Quadro A del modello di Comunicazione delle opzioni).

Giova sottolineare che la proroga non riguarda le imprese fornitrici che hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura, se non indirettamente, nel senso che:

  • ove il committente cui hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura sia un condominio, una società semplice oppure una persona fisica priva di partita Iva, quest’ultimo dovrà comunque inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo, relativa alle spese sostenute nel 2021, entro e non oltre il 29 aprile 2022;
  • ove il committente cui hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura sia un soggetto passivo Ires oppure un soggetto non Ires con partita Iva, quest’ultimo potrà invece inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo, relativa alle spese sostenute nel 2021, sino al 15 ottobre 2022.
In entrambi i casi, per l’impresa che ha applicato lo sconto sul corrispettivo, resterà possibile procedere all’eventuale cessione a terzi del credito di imposta, che matura a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura al committente, a partire dal momento in cui accetta il credito di imposta che le viene iscritto dall’Agenzia delle Entrate nel proprio cassetto fiscale, a fronte della comunicazione di opzione presentata dal committente (tale iscrizione avviene di regola entro il giorno 10 del mese successivo a quello di avvenuta presentazione della comunicazione di opzione da parte del committente, salvo “ritardi” dovuti all’esercizio da parte dell’Agenzia delle Entrate del potere/dovere di sospensione preventiva, sino a 30 giorni, degli effetti delle comunicazioni presentate).

Per queste cessioni post opzione non esiste un termine finale di legge, ma è chiaro che esistono dei termini fisiologici di opportunità, nel senso che, laddove una comunicazione di opzione venga presentata il 15 ottobre 2022 e il relativo credito di imposta venga iscritto nel cassetto fiscale dell’impresa fornitrice il 10 novembre 2022, è alquanto probabile che sarà più facile trovare acquirenti per tutte le rate utilizzabili dall’acquirente in compensazione dal 2023 in avanti, piuttosto che anche per la rata utilizzabile sul 2022 medesimo.

(MF/ms)
 




Imprenditoria femminile: da maggio le domande per gli incentivi

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il Decreto con il quale stabilisce termini e modalità per la presentazione delle domande del “Fondo Impresa Femminile” che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi.
Si tratta di un intervento inserito tra le priorità del PNRR a cui il Mise ha destinato complessivamente 200 milioni di euro con l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili. A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo queste modalità:
  • per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022, mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
  • per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022, mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.
L’avvio di nuove attività imprenditoriali sarà inoltre supportato con azioni dirette ad affiancare le donne nel percorso di formazione ma anche attraverso servizi di assistenza tecnico-gestionale della misura. Le agevolazioni saranno concesse a fronte di programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, commercio e turismo, nonché nella fornitura dei servizi.

Cliccando qui è possibile leggere il decreto completo relativo a questa inizia del Ministero dello Sviluppo economico. 

(MP/am)




Credito imposta beni strumentali: novità dal decreto Milleproroghe

L’articolo 3-quater del Decreto Milleproroghe (Dl. 228/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022), introdotto durante l’iter parlamentare di conversione, modifica la disciplina del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi.

Per effetto di tale intervento normativo, il tax credit trova applicazione, con le percentuali previste per il 2021, in relazione a tutti gli investimenti ultimati entro il 2022, ferma restando la condizione che, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione. La novità interessa sia i beni materiali e immateriali “ordinari” sia quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

In sostanza, quindi, con il Milleproroghe il legislatore ha sancito lo slittamento di sei mesi (dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022), del termine per portare a compimento le operazioni agevolabili correttamente avviate entro la fine del 2021.

Tale slittamento risponde all’esigenza di tener conto delle difficoltà incontrate dalle imprese per effetto del perdurare della pandemia da Covid-19, soprattutto con riguardo alla capacità delle aziende produttrici dei beni di evadere tempestivamente gli ordini ricevuti.

Il ricordato articolo 3-quater interviene sui commi 1054 e 1056, dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). A tal proposito si ricorda che il comma 1054, nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi, riconosce l’agevolazione nella misura del 10% del costo sostenuto alle imprese che effettuano investimenti:

  • in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (di cui all’allegato A alla L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui all’Allegato B L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal Milleproroghe, il comma 1054 stabiliva che il credito spettasse in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Per effetto della modifica introdotta con il Dl. 228/2021 si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili.

Ai fini dell’ammissione all’agevolazione resta ferma in ogni caso la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Analogo intervento modificativo viene effettuato sul comma 1056 della L. 178/2020. Tale comma riconosce il tax credit in relazione agli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

Nella versione previgente gli investimenti agevolabili erano quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per effetto della modifica introdotta con il Decreto Milleproroghe si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili, ferma restando, anche in questa ipotesi, la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda che nell’ipotesi disciplinata dal comma 1056 il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Infine, si ricorda che la disciplina dell’agevolazione in esame ad oggi vigente è il risultato della stratificazione di più interventi normativi. In particolare:
  • la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019) ha introdotto il credito d’imposta per le spese di investimento in beni strumentali nuovi (con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020);
  • la Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020) ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione della disciplina del tax credit e nel contempo ha, da un lato, potenziato e diversificato le aliquote agevolative e, dall’altro, ha incrementato le spese ammissibili e ha ampliato l’ambito applicativo;
  • la Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L. 234/2021) ha ulteriormente esteso (fino al 2025) l’efficacia della disciplina di favore e ha rimodulato l’applicazione dell’agevolazione.
(MF/ms)
 



Modello IVA TR: aggiornamento

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’aggiornamento del modello IVA TR e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di recepire il nuovo limite massimo per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.

Ai sensi dell’art. 1 comma 72 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), è stato incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo cumulativo di crediti compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura “semplificata”.

Con tale intervento normativo, è stato messo a regime il limite che era già stato previsto, in via temporanea, per il solo anno 2021 (art. 22 del Dl 73/2021). Per l’anno 2020, invece, il previgente limite di 700.000 euro era già stato innalzato a un milione di euro (art. 147 del Dl 34/2020).

Il nuovo ammontare di 2 milioni di euro vale sia per la compensazione del credito IVA annuale relativo al 2021, sia per i crediti IVA trimestrali maturati nel corso del 2022.

Per questa ragione è stato, dunque, necessario aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello TR (approvato, da ultimo, con provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020), il quale resta immutato nella sua struttura.

Il termine per la presentazione del modello per l’utilizzo dell’eccedenza detraibile relativa al primo trimestre 2022 è il 2 maggio 2022, vale a dire il primo giorno feriale successivo alla scadenza ordinaria (che sarebbe il 30 aprile), a norma dell’art. 8 del Dpr 542/99 e dell’art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011. Il modello può essere presentato a partire dal 1° aprile 2022.

In relazione al secondo trimestre 2022, il modello IVA TR potrà essere presentato al più tardi entro il 22 agosto 2022: il termine ordinario sarebbe rinviato al 1° agosto, in quanto il 31 luglio è domenica, ma si potrebbe beneficiare dell’ulteriore rinvio dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del Dl 223/2006.

In precedenza, proprio per tenere conto del più elevato limite di compensazione dei crediti IVA, anche il modello di dichiarazione IVA era stato aggiornato, in via analoga. In particolare, era stato eliminato il campo 6 del rigo VX4, che doveva essere barrato dai subappaltatori edili per attestare il possesso dei requisiti che consentivano di beneficiare del maggior ammontare (è stato assorbito, infatti, il limite derogatorio di un milione di euro previsto per gli anzidetti subappaltatori).

Con l’occasione del recente aggiornamento del modello TR, si segnalano le precedenti modifiche che sono state apportate nel corso del 2021, per tenere conto delle novità normative riferite alle percentuali di compensazione di taluni prodotti agricoli.

Il primo aggiornamento era stato effettuato per considerare le nuove percentuali di compensazione, per il legno e la legna da ardere, innalzate dal 6% al 6,4%, secondo quanto previsto dal Dm 5 febbraio 2021.

Il Dm 19 dicembre 2021 ha esteso retroattivamente l’applicazione alle cessioni dell’anno 2021. Per il 2022, tuttavia, l’aliquota del 6,4% non risulta ufficialmente essere stata prorogata.

Il secondo aggiornamento al modello, avvenuto nel corso del 2021, era dovuto all’introduzione della nuova percentuale, pari al 9,5%, per le cessioni di animali della specie bovina e suina, ai sensi dell’art. 68 comma 1 del Dl 73/2021 (negli anni precedenti, la percentuale era fissata, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%).

A tal fine, sono stati inseriti i nuovi righi “TA11A” (riservato alle operazioni attive) e “TB11A” (dedicato alle operazioni passive).

La percentuale del 9,5% è stata, quindi, prorogata anche per il 2022 a norma dell’art. 1 comma 527 della L. 234/2021.

Visto di conformità escluso sotto i 30.000 euro

In merito alle condizioni per la certificazione del credito maturato, non sono richieste formalità ulteriori rispetto alla presentazione del modello, qualora il predetto credito IVA sia di importo inferiore a 30.000 euro.

Per le eccedenze di IVA detraibile di ammontare superiore a 30.000 euro è, invece, richiesta l’apposizione sul modello del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali.

Negli specifici casi disciplinati dall’art. 38-bis comma 4 del Dpr 633/72 è necessaria la prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per il modello TR riferito al primo trimestre 2022, spetta inoltre per i crediti IVA non superiori a 5.000 euro, in favore dei soggetti passivi il cui livello di affidabilità ISA è:

  • almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020;
  • oppure, almeno pari a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
L’anzidetta soglia di 50.000 euro è cumulativa per il credito IVA annuale e per i crediti trimestrali, essendo riferita, in via generale, alle richieste di rimborso effettuate nel 2022 (provv. n. 103206/2021).

(MF/ms)




Nuova piattaforma per visure catastali: pubblicata guida all’utilizzo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che illustra in dettaglio le novità riguardanti la visura catastale derivanti dall’attivazione, a decorrere dal 1° febbraio 2021, della nuova piattaforma “SIT” (Sistema Integrato del Territorio), a disposizione:
  1. dei cittadini, per la visura attuale;
  2. dei professionisti, per la visura storica, ai sensi del Provvedimento direttoriale 26 gennaio 2021 n. 24383/021.
Al riguardo si precisa quanto segue:
  1. la consultazione dei dati catastali archiviati nella banca dati informatica, relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere chiesta presso:
    • qualsiasi Ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate (escluse le sedi di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle Province autonome);
    • lo sportello catastale decentrato presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane, delle Unioni dei Comuni e delle Associazioni di Comuni;
  2. se chiesta agli sportelli, la visura è rilasciata in formato cartaceo;
  3. per consultare i dati disponibili solo su supporto cartaceo, è necessario recarsi presso l’Ufficio provinciale-Territorio competente;
  4. è inoltre possibile effettuare la consultazione degli atti storici del catasto (come i registri di partita, le mappe nonché i tipi frazionamento);
  5. i modelli di visura attuale si differenziano:
    • per soggetto: situazione catastale relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale relativa a un immobile urbano;
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale (terreno o fabbricato);
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale presente in catasto con più qualità colturali insistenti sulla stessa particella (dichiarato come immobile porzionato);
  6. la visura storica, invece, si differenzia per l’esposizione delle informazioni censuarie per periodi temporali e in base all’ordine cronologico con cui sono entrate nella banca dati. I modelli di visura storica si differenziano, in particolare:
    • per soggetto: situazione catastale storica relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale storica relativa a un immobile urbano.
La visura storica, sia per soggetto che per immobile, può essere chiesta in due formati differenti: analitico e sintetico.

(MF/ms)




Comunicato Agenzia Entrate: malfunzionamento sistema informatico

Dalle ore 14.07 del 30 marzo alle ore 18.30 del 31 marzo si sono verificati dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di alcuni cali di tensione elettrica che hanno danneggiato i sistemi impiantistici di Sogei S.p.A.

Con apposita nota stampa, Sogei S.p.A. (partner tecnologico dell’Agenzia delle entrate) ha tuttavia comunicato che non sono stati in alcun modo persi né alterati dati e informazioni.

L’Agenzia delle entrate, alla luce delle criticità appena richiamate ha quindi emanato, nella giornata di venerdì 1° aprile, un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici (provvedimento prot. n. 103772/2022), che è stato pubblicato sul sito della stessa Agenzia delle entrate quale forma di pubblicità legale idonea a sostituire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell’articolo 1 D.L. 498/1961, infatti, “Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3”.

Tutti gli adempimenti in scadenza lo scorso 30 e 31 marzo risultano quindi prorogati all’11 aprile.

Si pensi, a mero titolo di esempio, agli obblighi di trasmissione telematica delle fatture elettroniche, alla presentazione del modello Eas, del modello Intra-12, alla trasmissione della dichiarazione e al versamento dell’Iva mensile per gli aderenti al regime Ioss, nonchè alla dichiarazione dei redditi per le società con periodo d’imposta fino al 30.04.2021.

Specifiche precisazioni sono state invece fornite con riferimento alle comunicazioni di opzione per i bonus edilizi.

Come noto, infatti, i cessionari del credito e i fornitori che hanno praticato lo sconto in fattura possono utilizzare il credito d’imposta a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello della corretta ricezione dell’apposita comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Il “blocco” dei sistemi che ha interessato gli ultimi giorni del mese di marzo avrebbe potuto pertanto comportare uno slittamento nella possibilità di fruire del credito d’imposta di ben un mese, con possibilità di utilizzo del credito oggetto di comunicazione nel mese di aprile solo dal 10 maggio.

Per tale motivo, con il richiamato provvedimento prot. n. 103772/2022, di venerdì scorso, è stato precisato che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi, inviate entro il 5 aprile 2022saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022.

In altre parole, per poter fruire del credito d’imposta dal 10 aprile, sarà possibile trasmettere la comunicazione fino al 5 aprile.

(MF/ms)




Certificato EUR1: nuove modalità di richiesta emissione

Nell’ambito delle procedure relative alle esportazioni sono state riviste quelle relative al rilascio e controllo del certificato di circolazione EUR.1, EUR MED ed A.TR a decorrere dal 1° aprile 2022.

La semplificazione procedurale in materia di previdimazione dei certificati di circolazione (più volte prorogata, in ultimo dalla circolare 44/D/2021 fino al 31 marzo 2022) si è conclusa, in quanto ritenuta non più attuale rispetto al mutato quadro normativo.

I certificati di circolazione sono utilizzati in ambito doganale per dichiarare l’origine preferenziale delle merci e poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie contenute in accordi preferenziali fra UE e paesi terzi e delle misure tariffarie concesse unilateralmente dalla stessa UE nei confronti di taluni paesi o territori in via di sviluppo.

Per quanto concerne le dichiarazioni doganali di esportazione verso paesi accordisti per i quali è previsto un reciproco trattamento preferenziale, i protocolli origine allegati agli accordi prevedono che il rilascio dei predetti certificati comprovanti l’origine sia effettuato dai competenti uffici territoriali, su apposita richiesta formulata dal soggetto esportatore, o da un suo rappresentante.

La presentazione di specifica documentazione a titolo di prova dell’origine, ai fini della concessione del trattamento preferenziale, riguarda in particolare:

  • Certificati EUR 1, previsti negli accordi preferenziali di libero scambio e rilasciati dalle autorità doganali dei paesi di esportazione;
  • Certificati EUR MED, per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai paesi appartenenti all’area del cumulo pan-euro-mediterraneo (Convenzione Pan Euro Med);
  • Certificati ATR, qui citati per completezza pur non essendo una prova dell’origine, per i prodotti in posizione di libera pratica entro l’ambito dell’Unione doganale UE/Turchia.
Gli operatori economici possono operare dal 1° aprile secondo le modalità indicate nella circolare 12/D/2022 del 29.03.2022 dell’Agenzia delle Dogane:
  1. procedura ordinaria
  2. procedura “facilitata”
  3. procedura full digital.
Utilizzando la procedura ordinaria, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 – sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei corrispondenti codici previsti dall’articolo 3 della Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21.01.2021 (26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1; 27YY richiesta del certificato A.T.R.; 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EURMED). Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il medesimo viene presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell’operazione, l’Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.

La richiesta di rilascio del certificato di circolazione, effettuata mediante l’inserimento nella casella 44 della dichiarazione di esportazione dell’apposito codice documento, comporta la piena assunzione di responsabilità in merito alla sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti

Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale alle merci esportate. L’operatore economico (esportatore e/o il suo rappresentante), con l’utilizzo di uno dei codici previsti dall’articolo 3 della citata Determinazione Direttoriale, dichiara altresì sotto la sua responsabilità di essere in condizione di rendere immediatamente disponibili – in caso di richiesta dell’ufficio doganale in sede di controllo in linea o a posteriori – la cd. “dichiarazione dell’esportatore” e i documenti idonei a comprovare l’origine preferenziale unionale delle merci oggetto di esportazione.

La procedura “facilitata” si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l’esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane. L’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz’ora) oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo.

La procedura full digital, invece, può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR1 Full Digital” che, dal 1°marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità declinate con circolare 13/2021. Attualmente sono in corso interlocuzioni con l’autorità doganale turca per una prossima completa digitalizzazione anche del certificato AT.R.

In alternativa ai certificati di circolazione, sia le vigenti disposizioni integrative unionali (articolo 75 e segg. Regolamento esecutivo UE 2447/2015) sia gli accordi preferenziali prevedono, quale prova dell’origine, la compilazione e l’emissione – da parte del soggetto esportatore – di una dichiarazione su fattura, o su altro documento commerciale, resa secondo il modello allegato allo specifico accordo.

La dichiarazione di origine preferenziale in fattura può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:

  • dall’esportatore autorizzato;
  • dall’esportatore registrato al sistema REX (previsto ad esempio negli accordi con Canada, Giappone, Regno Unito, Vietnam);
  • da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
(MF/ms)



Tenuta e stampa dei registri elettronici

Nel caso in cui i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:
  1. ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salvo apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  2. entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm. 17 giugno 2014, qualora il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati (stampati) in caso contrario: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28 marzo 2022, n. 16/E.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
  1. ai sensi dell’art. 7, comma 4-quater, del Dl. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 (come modificato dall’art. 12-octies del Dl. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera in ogni caso regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza;
  2. il Dm. 17 giugno 2014 (sostitutivo del precedente Dm. 23 gennaio 2004), ha:
    1. ribadito che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le caratteristiche dell’immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità;
    2. precisato che gli stessi devono essere conservati in modo tale che:
– siano rispettate le norme del codice civile, del Codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
– siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste;

c)  stabilito che il processo di conservazione dev’essere effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del Dl. n. 357/1994, convertito con modifiche dalla Legge 489/1994, cioè entro i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, semprechè non siano scaduti da oltre tre mesi;

3. i sensi dell’art. 5, comma 16, del Dl. 22 marzo 2021, n. 41, corvertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all’art. 3, comma 3 , del Dm. 17 giugno 2014, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dal richiamato art. 7, comma 4-ter , del Dl. n. 357/1994.

(MF/ms)
 




La prova di consegna nelle cessioni intracomunitarie di beni

L’articolo 45-bis del Regolamento Ue di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1912 del 4 dicembre 2018, tratta in maniera specifica gli oneri documentali riguardanti le cessioni intracomunitarie di beni di cui all’articolo 138 della Direttiva Iva.
 
Ulteriori chiarimenti in materia sono stati forniti dalla Commissione europea con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, pubblicate a dicembre 2019.

In particolare, con il paragrafo 1lettere a) e b), del citato articolo 45-bis è stata introdotta, dal 1° gennaio 2020, una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.

Il paragrafo 1, lettera a) tratta l’ipotesi in cui i beni vengono spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto mentre la lettera b), quella in cui il trasporto è curato dall’acquirente o da un terzo per suo conto.

Nel primo caso – spedizione a cura o per conto del cedente – quest’ultimo, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro (indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente). Trattasi dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, di cui al paragrafo 3lettera a) dell’articolo 45-bis:

  • un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore,
  • una polizza di carico,
  • una fattura di trasporto aereo,
  • una fattura emessa dallo spedizioniere.
In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, un documento di cui al citato paragrafo 3, lettera a) ed uno qualsiasi dei documenti indicati alla successiva lettera b) del medesimo paragrafo 3:
  • una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Nella seconda fattispecie (lettera b), dove il trasporto viene effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto, per il venditore italiano le cose si complicano.

Il cedente nazionale deve richiedere al proprio cliente Ue una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare le seguenti informazioni: lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

Oltre alla dichiarazione di cui sopra, il cedente dovrà essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 45-bis, rilasciati da due diverse parti indipendenti, l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente oppure di un documento di trasporto di cui alla lettera a) citata, insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3.

Il set documentale sopra esposto agevola notevolmente il cedente che organizza il trasporto (affidando ad esempio l’incarico ad un corriere), essendo in possesso sia della fattura dello spedizioniere che dei documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione.

La presunzione contenuta nell’articolo 45-bis del Regolamento n. 282/2011 è invece difficilmente applicabile quando la spedizione è gestita dal cliente intra-Ue come, ad esempio, in caso di cessioni con resa ex-works.

È inoltre preclusa l’applicazione della presunzione quando le merci sono state trasportate o spedite in altro Stato membro, con trasporto o spedizione effettuati dal cedente o dal cessionario con mezzi propri senza l’intervento di altri soggetti (Note esplicative quick fixes 2020, par. 5.3.5).

In base all’articolo 45-bis, paragrafo 2, le Autorità fiscali dei Paesi Ue conservano la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria, adottando ulteriori norme o prassi nazionali eventualmente più flessibili. Allo stesso modo, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta dalla richiamata disposizione unionale.

Pertanto, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bispuò continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni (circolare12/E/2020).

Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto all’interno dell’Unione europea è comunque soggetta alla valutazionecaso per casodell’Amministrazione finanziaria.

Con la risposta n. 101/2022 l’Agenzia delle entrate ha recentemente ribadito tale orientamento, accogliendo come mezzi di prova, nel caso di specie, l’estrazione dal sito web del trasportatore della movimentazione della merce, rilevata con sistema satellitare GPS nei vari punti di sosta fino alla consegna, unita alla lettera di vettura del trasporto aereo (AWB) ed un documento di riepilogo di spedizione giornaliero rilasciato dallo spedizioniere.

(MF/ms)
 




Pagamento cartelle: dal 1° aprile tornano i consueti 60 giorni

Ai sensi degli artt. 2 del Dl 146/2021 e 1 comma 913 della L. 234/2021, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022, il termine di pagamento non è di 60 giorni ma di 180 giorni dalla notifica dell’atto. In ragione di ciò, nel lasso temporale dei 180 giorni il debitore non è in mora, dunque non possono essere avviate azioni esecutive né cautelari, e non decorrono gli interessi di mora.

Pertanto, relativamente alle cartelle che verranno notificate dal 1° aprile 2022, torna operativo il consueto termine di pagamento dei 60 giorni, entro i quali, per evitare di essere in mora, occorrerà chiedere la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del Dpr 602/73.

Se spira il termine dei 60 giorni senza che sia stata accordata la dilazione, potranno, in costanza dei requisiti di legge, essere adottate le consuete misure cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti).

Decorreranno anche gli interessi di mora di cui all’art. 30 del Dpr 602/73.

Bisogna rammentare che né il Dl 146/2021 né la L. 234/2021 hanno intaccato il termine per il ricorso, dunque anche per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 occorre notificare il ricorso nei 60 giorni.

Tale disciplina ha riguardato esclusivamente le cartelle di pagamento, quindi è rimasto invariato il termine di pagamento delle somme intimate con accertamento esecutivo, connesso al termine per il ricorso.

Grazie all’art. 13-decies comma 5-bis del Dl 137/2020 (introdotto in sede di conversione del Dl 228/2021), i debitori decaduti da una dilazione dei ruoli all’8 marzo 2020 (prima quindi dell’emergenza epidemiologica) possono ancora presentare domanda sino al 30 aprile 2022, potendo essere riammessi senza dover per forza pagare tutte le rate insolute.

La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, e non 10.

Gli altri benefici (ammissione automatica per debiti sino a 100.000 euro e non 60.000 euro, decadenza con 10 rate non pagate) sono ormai “passati”, essendo circoscritti alle domande di dilazione dei ruoli presentate sino al 31 dicembre 2021.

Vengono così a cadere due delle ultime disposizioni della legislazione emergenziale.

Il termine dei 180 giorni vale per le cartelle notificate sino al 31 marzo

Relativamente alle rate da rottamazione dei ruoli è stata prevista in sede di conversione in legge del c.d. decreto “Sostegni-ter” una ulteriore proroga. Precisamente:

  • le rate scadute nel 2020 andranno pagate entro il 30 aprile 2022;
  • le rate scadute nel 2021 andranno pagate entro il 31 luglio 2022;
  • le rate scadenti nel 2022 andranno pagate entro il 30 novembre 2022.
Rimangono invariate le scadenze delle rate derivanti da altre definizioni del Dl 119/2018 (si pensi alla definizione delle liti pendenti o dei processi verbali di constatazione) e lo stesso dicasi per le rate derivanti da dilazioni degli avvisi bonari.

(MF/ms)