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Imu: chiarimenti su nozione di abitazione principale ed esenzione

A norma dell’art. 1 comma 740 della L. 160/2019, non costituisce presupposto impositivo ai fini IMU il possesso dell’abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

In quest’ultimo caso, infatti, l’abitazione principale “di lusso” è invece assoggettata a IMU, ancorché con aliquota ridotta, fissata, ex art. 1 comma 748 della L. 160/2019, in misura pari allo 0,5%, (con facoltà dei Comuni di aumentarla allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento).

Inoltre, dall’IMU dovuta per l’abitazione principale “di lusso” nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1 comma 749).

L’abitazione principale viene definita dall’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 quale “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Dunque, la norma richiede la compresenza di un elemento formale (residenza anagrafica) e uno sostanziale (dimora abituale) da riscontrarsi non solo in capo al soggetto passivo, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.

Con le modifiche recate alla predetta disposizione dall’art. 5-decies del Dl 146/2021, viene riconosciuta ai familiari la facoltà, a partire dall’anno 2022, di scegliere un immobile da qualificare come “abitazione principale” anche qualora i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti in Comuni differenti.

Con un chiarimento reso durante la videoconferenza Telefisco del 27 gennaio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la scelta dell’immobile da qualificare come “abitazione principale” deve essere fatta in sede dichiarativa:

  • barrando il campo “15” (“Esenzioni”),
  • riportando nelle annotazioni “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1 comma 741 lettera b) della Legge n. 160 del 2019”. 
Si ritiene altresì opportuno (pur in assenza di specifiche indicazioni ministeriali) inserire il codice 5 (“Abitazione principale”) nel campo 1 (relativo alle caratteristiche dell’immobile).

Si ricorda che, per il 2022, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2023

In caso di omessa individuazione dell’abitazione principale in sede dichiarativa, ferme restando le sanzioni di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019, non parrebbe comunque configurabile, in assenza di specifiche previsioni, alcuna decadenza dall’agevolazione IMU (non constano però chiarimenti di prassi sul punto).

Si aggiunge che godono delle agevolazioni per l’abitazione principale cui sono accessorie anche le pertinenze della stessa, dovendo intendersi per tali, ex art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Le pertinenze eccedenti i suddetti limiti sono invece assoggettate all’IMU con aliquota ordinaria. Ad esempio, ove un’abitazione principale classata in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 avesse due cantine autonomamente accatastate nella categoria C/2, per una cantina a scelta del contribuente non deve essere versata l’imposta, mentre per l’altra cantina deve essere versata l’IMU applicando l’aliquota deliberata per gli “Altri immobili” (ove per altro l’importo superi i 12 euro quale importo minimo al di sotto del quale l’imposta non deve essere versata ai sensi dell’art. 1 comma 776 della L. 160/2019 che rimanda all’art. 1 comma 168 della L. 296/2006, salvo che l’ente locale non abbia stabilito diversamente).

Da ultimo, occorre richiamare la questione di legittimità costituzionale sollevata avanti a sé dalla Consulta con l’ordinanza di “autorimessione” del 12 aprile 2022 n. 94, sulla previgente disciplina IMU di cui all’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, laddove fa riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, ma anche del suo nucleo familiare.

Secondo la Consulta dovrebbe dubitarsi dell’esistenza di alcun ragionevole motivo di differenziazione, tale da precludere l’agevolazione, tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare.

Si ritiene che una declaratoria di incostituzionalità in accoglimento della predetta questione verrebbe a impattare significativamente, seppur “indirettamente”, anche sulla vigente disciplina IMU dell’art. 1 comma 741 della L. 160/2019.

(MF/ms)




Acconto Imu 2022: scadenza al 16 giugno

Si avvicina il termine, fissato al 16 giugno 2022, entro cui deve essere versato l’acconto dell’Imu per l’anno 2022.

Relativamente alle modalità di computo dell’imposta, dal 1° gennaio 2020 occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l’imposta in argomento è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2022, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Entro il 16 giugno 2022, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2022, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2022.

L’IMU per l’anno 2022, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:

  • la prima entro il 16 giugno 2022, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per il 2021;
  • la seconda entro il 16 dicembre 2022, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2022 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2022, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2022.

Facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell’Imu

Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.

Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).

Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2022 (per l’acconto) ed entro il 16 dicembre 2022 (per il saldo).

(MF/ms)
 




Rafforzato per il 2022 il bonus investimenti beni immateriali 4.0

Sale dal 20% al 50%, soltanto per il 2022, il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali “4.0”. Lo dispone l’art. 21 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”), confermando quanto previsto nelle bozze circolate del citato decreto.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/2022 (§ 1) – di commento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di crediti d’imposta – la citata disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

L’art. 21 del Dl 50/2022 stabilisce che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento”.

Pertanto, il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023) viene incrementato dal 20% al 50%.

Nessuna modifica per i periodi successivi

Nessuna modifica è invece intervenuta con riferimento alle misure previste per i periodi successivi dai commi 1058-bis e 1058-ter (inseriti dall’art. 1 comma 44 lett. d) della L. 234/2021), secondo cui rispettivamente (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022):

  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Resta inoltre fermo che sono sempre considerate agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

(MF/ms)




Webinar: “Paperless office”

Nell’ambito del progetto Data Skills 4 Smes di cui Confapi è partner sono disponibili i nuovi corsi di formazione rivolti alle piccole e medie imprese in tre ambiti: CRM (Customer relation management), paperless office e cyber security.
Il prossimo, in programma lunedì 23 Maggio alle ore 11.00, sarà un webinar in inglese per presentare il  corso di orientamento sul paperless office dedicato alle aziende che vogliono ridurre l’utilizzo della carta nei propri processi lavorativi e affrontare un percorso di digitalizzazione della documentazione con la presenza di un esperto del settore.

E possibile iscriversi al webinar al seguente link

Per ulteriori conoscere il programma dell’incontro e avere maggiori informazioni: www.dataskills4smes.eu

(SG/sg)




Credito imposta beni 4.0: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 17 maggio 2022, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità introdotte, in materia di crediti d’imposta, dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234). 

All’esame del documento di prassi, nello specifico, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali (comma 44), il credito d’imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative (comma 45), per spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (comma 46), povertà educativa (commi 135 -136), il tax credit librerie (comma 351), il bonus acqua potabile (comma 713) e per impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi 831-834).

Nella presente trattazione si evidenziano in particolare le indicazioni riguardanti il credito d’imposta “Beni strumentali 4.0”, prorogato e rimodulato dall’ultima legge di Bilancio.
 

CREDITO d’IMPOSTA 4.0: le NOVITÀ della Legge n. 234/2021
DISCIPLINA
legge n. 178/2020 legge di bilancio 2021
Alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), effettuano investimenti in:

  • beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”: (*) è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021;
  • beni strumentali “ordinari”: è previsto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 del medesimo art. 1 della legge di Bilancio 2021.

(*) Inclusi rispettivamente negli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

novità apportate dalla legge di bilancio 2022
  • Viene eliminato il termine finale di effettuazione degli investimenti per i quali spetta il credito d’imposta.
  • Con riferimento ai beni materiali 4.0, viene riformulata la disciplina valevole per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
beni materiali 4.0 Per effetto della Legge 234/2021, alle imprese che nel citato arco temporale effettuano investimenti in beni materiali 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
La circolare in esame ha precisato che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A si intende riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
BENI IMMATERIALI 4.0 Per effetto della Legge 234/2021, alle imprese che – a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, oppure entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, , il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.

Investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025

 

PERIODO di EFFETTUAZIONE dell’INVESTIMENTO MISURA del CREDITO d’IMPOSTA
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (oppure entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) 15 per cento (1)
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) 10 per cento (1)
(1) Nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

 
 
(MF/ms)




Lipe 1 trimestre 2022: disponibile la pre-compilata dall’Agenzia delle Entrate

Da alcuni giorni è presente nella sezione “Documenti Iva precompilati” del portale “Fatture e Corrispettivi” la bozza, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, della comunicazione LIPE relativa al primo trimestre 2022.

Secondo quanto previsto dal provv. n. 183994/2021 (§ 2.1 lett. b), l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione il documento precompilato dal “sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento” (cioè 6 maggio, per il primo trimestre dell’anno).

Dal 1° gennaio 2022 si registrano alcune novità con riguardo al programma sperimentale di assistenza on line. Innanzitutto occorre sottolineare come, a partire dalle operazioni effettuate da tale data, sia prevista la predisposizione della dichiarazione annuale Iva.

Pertanto dal 10 febbraio 2023 (provv. n. 183994/2021, § 2.2) sarà messa a disposizione la bozza precompilata del modello IVA 2023 relativo al 2022, a favore dei soggetti passivi che avranno modificato, integrato e convalidato i registri e le LIPE dell’intero periodo d’imposta.

Altra novità concerne l’ambito soggettivo, posto che a coloro che effettuano le liquidazioni periodiche Iva su base trimestrale ai sensi dell’art. 7 del Dpr 542/99 si sono aggiunti da inizio anno anche i soggetti che, in possesso dei medesimi requisiti, effettuano la liquidazione secondo la contabilità per cassa ex art. 32-bis del Dl 83/2012 (provv. n. 183994/2021, § 3.4).

In questa prima fase sperimentale, considerata l’assenza dei soggetti passivi “mensili”, la platea di operatori che si possono facoltativamente avvalere dei documenti Iva precompilati resta, tuttavia, circoscritta a un perimetro piuttosto limitato.

Venendo all’adempimento relativo al primo trimestre 2022 e ai controlli da effettuare sulle bozze delle LIPE messe a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, può essere utile rammentare che l’Agenzia delle Entrate utilizza, al fine della relativa compilazione, fra l’altro i dati:

  • delle fatture emesse e ricevute confluiti nei registri Iva precompilati del periodo;
  • delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;
  • delle LIPE relative ai trimestri precedenti.
Con riferimento alle possibili integrazioni da effettuare sulla bozza precompilata, un elemento sul quale porre particolare attenzione concerne il credito Iva dell’anno precedente.

Con riguardo alla LIPE del primo trimestre 2022, nel rigo VP9 va, infatti, indicata l’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA riferita al periodo 2021, che il soggetto passivo intende portare in detrazione nella liquidazione del periodo.

Una volta effettuati gli opportuni controlli ed eseguite le eventuali modifiche o integrazioni, la LIPE precompilata potrà essere validata e trasmessa entro il 31 maggio 2022, termine ultimo per l’invio dei dati relativi al primo trimestre dell’anno.

I soggetti passivi potevano decidere di anticipare la validazione e trasmissione del modello al 16 maggio 2022  e procedere al versamento dell’Iva periodica eventualmente dovuta, avvalendosi delle funzionalità presenti nell’area riservata.

Dopo l’accettazione della comunicazione, era possibile addebitare direttamente l’importo dovuto sul proprio conto corrente bancario o scaricare copia del modello F24 utilizzabile per il pagamento del tributo se si desiderava procedere secondo modalità “tradizionali”.

Possibile la regolarizzazione

Eventuali errori od omissioni nella compilazione delle LIPE “precompilate” trasmesse entro il 16 maggio (per beneficiare del servizio di versamento dell’Iva reso disponibile dall’Agenzia) non avrebbero ripercussioni sul piano sanzionatorio (se non per quanto concerne eventuali carenti versamenti), qualora fossero emendati entro il termine ordinario del 31 maggio.

Per le regolarizzazioni successive a quest’ultima data (e anteriormente alla presentazione del modello Iva 2023), invece, è necessario l’invio di una comunicazione sostitutiva della precedente, unitamente al versamento della sanzione ex art. 11 comma 2-ter del Dlgs. 471/97.

(MF/ms)
 
 




Cessione credito imposta “Bonus edilizi”: frazionamento

crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi ceduti alle banche possono essere a loro volta ceduti ai correntisti anche frazionati per singola annualità, senza la necessità di dover cedere a un unico soggetto l’intero credito.

Dopo l’anticipazione del Ministro all’Economia Franco durante il question time dello scorso 27 aprile, che non aveva fugato tutti i dubbi degli operatori, il 6 maggio è arrivato il chiarimento da parte di Ernesto Maria Ruffini.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, intervenuto alla giornata di studio “Bloccare le frodi senza bloccare la cessione dei bonus edilizi”, tenutasi a Venezia, ha spiegato che “nel momento in cui il credito viene immesso nel sistema, e quindi diventa di fatto un credito ceduto e a sua volta cedibile, può essere ceduto con singoli codici univoci relativi alle singole annualità a cui si riferisce”.

Di conseguenza, in presenza di un credito complessivo detraibile in più anni, “ognuno di quegli anni – ha aggiunto – può avere un codice ulteriore e può essere ceduto a soggetti differenti, senza necessariamente trovare un acquirente che si compri tutto il pacchetto.

È possibile trovare soggetti diversi, ciascuno dei quali prende soltanto una frazione”.

Resta inteso, però, che il frazionamento riguarda la singola annualità e che non potrà esserci un’ulteriore suddivisione in frazioni più piccole: “Non c’è un’ulteriore frazione all’interno dell’annualità – ha spiegato Ruffini in proposito –. Posso parcellizzare per annualità di competenza, attribuisco un codice univoco a quella annualità e cedo quella singola annualità non dovendo per forza cedere l’intero credito”.

Tale interpretazione, che verrà messa nero su bianco in una circolare che l’Agenzia emanerà nelle prossime settimane, è quella che, ha sottolineato Ruffini, “meglio risponde alla finalità della norma” che ha portato all’introduzione dei codici univoci, ovvero contrastare le frodi attraverso un sistema che consentisse di risalire sempre alla genesi del credito. In effetti, la maggior parte delle frodi, ha confermato il Direttore delle Entrate, sono state perpetrate proprio con questo sistema, “l’artificioso frazionamento del credito”, oltreché con le “cessioni a catena”, anch’esse attuate per nascondere l’origine illecita del credito d’imposta.

Sulla possibilità che ci potessero essere frodi, il sistema “era stato avvertito per tempo”, ha spiegato il Direttore della UIF, Claudio Clemente, e seppur con ritardo ha comunque risposto.

Prova ne sia l’aumento registrato nei primi mesi del 2022 delle segnalazioni di operazioni sospette relative agli ecobonus.

A fronte delle circa 500 arrivate lo scorso anno, nei primi quattro mesi del 2022 sono già a quota 700, “la gran parte dal sistema bancario. Sarebbe utile – ha aggiunto Clemente – una maggiore partecipazione anche da parte di altri soggetti, perché proprio il fatto che non tutti abbiano reagito con uguale forza ha portato al problema delle frodi”.

I commercialisti, dal canto loro, “si sono assunti le loro responsabilità”. A dimostrarlo le check list diffuse nei mesi scorsi dalla Fondazione di categoria. “Il nostro – ha sottolineato Nicolò La Barbera, esponente della FNC – dovrebbe essere un visto di conformità «leggero», un controllo formale delle carte, ma abbiamo voluto che il controllo fosse sostanziale, anche a costo di venire accusati di essere troppo rigidi”.
Asseverazioni, visti di conformità e codici univoci, ha continuato il neo-Presidente dell’ODCEC di Palermo, sono strumenti “sufficienti anche al mondo bancario per poter acquisire il credito serenamente”. Oltre ai controlli a valle, secondo La Barbera, sarebbe però necessario implementare anche quelli “a monte”, in modo da evitare di chiamare in causa il professionista “quando è ormai troppo tardi”.

Sarebbe necessaria, inoltre, una semplificazione delle procedure dal lato degli istituti di credito, quantomeno nel senso di una loro maggiore uniformità. Un obiettivo che, però, non è facile da raggiungere: “Noi – ha ricordato Gianfranco Torriero, Vicepresidente dell’ABI – non siamo un sistema ma un settore composto da soggetti in forte competizione tra loro. Ogni banca ha un proprio sistema e ognuna ritiene di avere il migliore. Da questo punto di vista, riuscire a trovare un minino comune denominatore in presenza di uffici compliance anche molto diversi tra loro, è complicato”.

L’acquisizione dei crediti d’imposta, in ogni caso, va avanti. “Le banche – ha sottolineato Carlo Piana, Direttore Generale di Crédit Agricole FriulAdria – non hanno chiuso i rubinetti ma hanno un plafond accoglibile in compensazione. Ecco perché la norma che consente di rimettere in circolo i crediti acquisiti è così importante”. Crédit Agricole ha assunto impegni per circa 3,1 miliardi e, di questi, quasi la metà sono già stati erogati, nella maggior parte dei casi, in “modo abbastanza accelerato”.

(MF/ms)
 




Isa: invariati i punteggi per l’accesso ai benefici del regime premiale

Con il provvedimento n. 143350, pubblicato il 27 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i punteggi di affidabilità già previsti l’anno scorso necessari per fruire dei benefici del regime premiale ai fini ISA.

Viene confermato anche il meccanismo in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo il punteggio richiesto nell’annualità di applicazione dell’ISA, sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2021, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2022, a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2021, a 20.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2021;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2022, per crediti d’importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2021, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2021, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2021, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2021, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.

Ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
  • oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2019, § 4, e n. 16/2020, § 8.1).
Ciò vale – sulla base delle indicazioni della circ. n. 6/2021 – anche in caso di operatività delle cause di esclusione legate all’emergenza COVID che, per il periodo d’imposta 2021, interessano i contribuenti che:
  • hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (codice di esclusione n. 15 nei modelli REDDITI);
  • hanno aperto la partiva IVA a partire dal primo gennaio 2019 (codice di esclusione 16);
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate con i codici attività riportati nella Tabella n. 2 che sarà allegata alle istruzioni di parte generale dei modelli ISA (codice di esclusione 17).
Infine, se sono conseguiti sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:
  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio
(MF/ms)



Entratel: prorogato al 31 dicembre 2022 il rinnovo dei certificati di sicurezza

È stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per il rinnovo dei certificati per l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, con un avviso pubblicato il 29 aprile nell’ambiente Entratel/Fisconline, a ridosso della scadenza originaria prevista per il 30 aprile 2022. 

Si tratta, in particolare, dei certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID.

Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni – ha avvisato l’Agenzia – verranno scartate dal sistema con il seguente messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell’ambiente di sicurezza”.

Nell’Avviso è stato precisato che i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:

  • algoritmo di hash: SHA-256;
  • algoritmo di cifratura: AES-256;
  • lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).
Per il rinnovo dei certificati potranno essere utilizzate le applicazioni “Desktop Telematico – Entratel” oppure “Generazione certificati”, mediante le quali è possibile anche verificare l’aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.
  • Desktop Telematico: utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menù “Entratel”, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare, e verificare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”; nel caso la dicitura elenchi un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza;
  • Gestione certificati: utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati”, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare, e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza.
(MF/ms)
 



Forfetari: obbligo fatturazione elettronica e relativi adempimenti

L’art. 18 del Dl 36/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, prevede l’introduzione, a decorrere dal 1° luglio 2022, dell’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi del modificato art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015, anche per i soggetti in regime forfetario nonché per i soggetti in regime “di vantaggio” e per le associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro.

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione non riguarda, tuttavia, sino al 31 dicembre 2023, i soggetti passivi Iva che nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno. 

L’estensione ai soggetti “in franchigia” dell’obbligo di emissione della e-fattura comporta un necessario ripensamento delle procedure amministrative sin qui adottate.

A tal fine, oltre a poter fruire dei vari programmi presenti sul mercato, gli operatori di minime dimensioni potrebbero avvalersi dei servizi offerti dall’Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne la procedura di generazione della fattura, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

  • il portale “Fatture e Corrispettivi”, all’interno del quale è presente una specifica sezione (“Fatturazione elettronica e conservazione”), che consente di predisporre e trasmettere il file XML;
  • la app “FatturAE”, utilizzabile mediante smartphone o tablet (in ambiente Android o iOS), in grado di creare e inviare la e-fattura;
  • un software “stand alone” per pc, che permette la sola generazione del file XML; in tal caso la fattura dovrà essere trasmessa mediante pec, canali “SFTP”, “webservice”, o, ancora, avvalendosi dei servizi dell’Agenzia (effettuando l’upload del file XML sul portale “Fatture e Corrispettivi”).
Va sottolineato che l’emissione di fatture in formato elettronico comporterà, altresì, la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall’art. 39 del Dpr 633/72.

Anche in questo caso, gli operatori chiamati al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate.

Per aderire a tale servizio, è necessario accedere al portale “Fatture e Corrispettivi”. Il sistema conserva, in via ordinaria, i documenti transitati via SdI (e-fatture emesse, ricevute e note di variazione elettroniche), a partire dal giorno successivo alla data di adesione, fino a quello della revoca.

Nondimeno, è consentito richiedere che vengano portate in conservazione anche le fatture transitate per il SdI in data antecedente a quella di sottoscrizione dell’accordo.

Tale ultima soluzione è consigliabile per i soggetti passivi che, in virtù del nuovo obbligo, effettuassero l’adesione in data successiva al 1° luglio 2022.

Ulteriore funzionalità presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che potrebbe rivelarsi utile anche per i soggetti in regime di vantaggio o forfetario è quella che consente di consultare e acquisire i duplicati delle fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute previa adesione al relativo servizio.

Nei confronti di coloro che non abbiano aderito, l’Amministrazione finanziaria renderà possibile consultare esclusivamente i c.d. “dati fattura” (fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento).

Non sarà possibile, quindi, prendere visione delle informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione.

Possibilità di riduzione dei termini di accertamento

L’obbligo di emissione di e-fatture via SdI, per i soggetti in regime forfetario o di vantaggio, al di sopra della soglia di ricavi o compensi pari a 25.000 euro anni, potrebbe rendere appetibile anche l’agevolazione che consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento (ai fini IVA e dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.

La speciale disciplina, prevista dall’art. 3 del Dlgs. 127/2015 è, infatti, destinata esclusivamente ai soggetti passivi che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 331/2021), fermi gli ulteriori requisiti disposti dagli artt. 3 e 4 del DM 4 agosto 2016 (tra cui l’obbligo di manifestare l’opzione esercitata nel successivo modello REDDITI).

Resterebbe da definire se l’agevolazione possa applicarsi anche su base semestrale, tenuto conto che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in argomento decorre dal 1° luglio 2022.

Diversamente, la riduzione dei termini di accertamento riguarderebbe solamente coloro che, nel primo semestre dell’anno, già si sono avvalsi della fatturazione elettronica su base facoltativa.
 
(MF/ms)