Istat ottobre 2022
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 8,625% e + 11,175%.
(MP/ms)
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Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2022 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 137,9598 |
| Peso Argentino | 149,2144 |
| Dollaro Australiano | 1,5474 |
| Real Brasiliano | 5,1658 |
| Dollaro Canadese | 1,3477 |
| Corona Ceca | 24,5281 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,0687 |
| Corona Danese | 7,4389 |
| Yen Giapponese | 144,7252 |
| Rupia Indiana | 80,918 |
| Corona Norvegese | 10,3919 |
| Dollaro Neozelandese | 1,7299 |
| Zloty Polacco | 4,804 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,87058 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9259 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 0,9826 |
| Rand (Sud Africa) | 17,8214 |
| Corona Svedese | 10,9503 |
| Franco Svizzero | 0,9791 |
| Dinaro Tunisino | 3,2085 |
| Hryvnia Ucraina | 35,927 |
| Forint Ungherese | 418,3076 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
Il successivo comma 3 prevede il medesimo obbligo anche per i Trust, riservano per questi ultimi, però, un’apposita sezione: “I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, (…), sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese”.
In sostanza, il Decreto Antiriciclaggio (Dlgs. 231/2007), dopo le modifiche apportate dai Decreti 90/2017 e 125/2019 di recepimento della IV e V Direttiva antiriciclaggio, prevede l’obbligo per le imprese e per i trust di comunicare, alla propria Camera di Commercio di riferimento, i dati circa i titolari effettivi.
Il comma 5 dell’articolo 21 demandava ad un apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali la definizione circa le modalità con cui effettuare tali comunicazioni, i termini, i dati da trasmettere e così via.
Dopo una prima versione in bozza, tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121, in data 25.05.2022, entrando in vigore dal 09.06.2022.
Si tratta del Dm 11.03.2022, n. 55 intitolato “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.
Il Decreto, di assoluto interesse per gli operatori, si compone di 12 articoli.
Viene, infatti, disciplinata la comunicazione alla CCIAA, delimitandone l’oggetto, le finalità, i casi in cui la comunicazione deve essere aggiornata ovvero confermata annualmente.
Il Decreto disciplina altresì l’accesso ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi presenti presso il Registro delle Imprese, da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati e degli altri soggetti nonché i diritti di segreteria e il rilascio di copie e certificati.
Il Decreto demanda poi ulteriormente alla pubblicazione di Decreti attuativi che, alla data attuale non hanno ancora visto la luce.
Come previsto, infatti, dal Dm 55/2022, il Ministero dello Sviluppo economico deve emanare i seguenti Decreti:
Si tratta, in sostanza, di una comunicazione resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore dell’impresa o da parte del Trustee del trust, ai sensi degli articoli 46 e 47 Dpr. 445/2000, con cui si elencano i dati dei titolari effettivi. La comunicazione va firmata digitalmente.
A regime, per le nuove costituzioni di enti o imprese, o per le modifiche oggetto di comunicazione, ci sarà un tempo massimo di 30 giorni per ottemperare alla comunicazione.
Il sito del Registro Imprese si sta già strutturando per fornire le prime istruzioni operative: https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home
Nel sito, infatti, vengono segnalati i primi 4 step da seguire:
(MF/ms)
Il 10 novembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Aiuti quater”.
Di seguito si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali annunciate.
| Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale | I crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022, alle stesse condizioni previste dal D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti ter). Si ricorda, a tal proposito, che il Decreto Aiuti ter aveva tra l’altro esteso la spettanza del credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. I crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30.06.2023, ferma restando la facoltà di cessione. A pena di decadenza dovrà essere trasmessa, entro il 16.03.2023, un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 all’Agenzia delle entrate, con riferimento ai crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre (prima il termine era del 16.02.2023). È necessario attendere, a tal fine, apposito provvedimento da parte delle Entrate. |
| Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti | Sono rideterminate, fino al 31.12.2022 le aliquote di accisa di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL usati come carburanti, gas naturale usato per autotrazione. L’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è invece stabilita al 5%. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere, entro il 13 gennaio 2023, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto dell’agevolazione in esame giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022 (salvo non sia prorogata la riduzione delle aliquote). |
| Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette | Le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023. Le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Le imprese che accederanno di questa forma di rateazione potranno beneficiare di un tasso di interesse calmierato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata) e potranno vedersi sottoporre un piano con massimo di 48 rate mensili. È prevista la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Gli oneri della rateazione saranno a carico dei fornitori. Questi ultimi, però, potranno chiedere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace. Potranno anche beneficiare, a determinate condizioni, di finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica. Questa misura richiede l’autorizzazione Ue, che, come noto, potrebbe richiedere anche qualche mese; si tratta quindi, presumibilmente, di una norma introdotta per anticipare una misura che sarà confermata, per tutto il 2023, dalla Legge di bilancio. |
| Misure fiscali per il welfare aziendale | Limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 (in luogo del precedente limite di euro 600, introdotto dal Decreto Aiuti bis). |
| Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento | Dal prossimo 1° gennaio il limite per la circolazione del contante passa da euro 1.000 ad euro 5.000. Viene contestualmente introdotto un contributo per l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in considerazione delle novità introdotte dall’articolo 18 D.L. 36/2022, che ha previsto la possibilità, per coloro che acquistano con metodi di pagamento elettronico, di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 100% della spesa sostenuta, entro il limite di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023. |
| Modifiche alla disciplina sul superbonus: condomini | Il superbonus passa dal 110% al 90% dal 2023; continueranno a beneficiare del 110% soltanto i condomini che avranno già deliberato l’intervento e avranno già presentato, entro il 25 novembre, la CILAS. |
| Modifiche alla disciplina sul superbonus: unifamiliari | È possibile beneficiare del superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) per le unifamiliari, se è stato completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022. Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari è possibile beneficiare del superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023, se sono rispettate le seguenti due condizioni:
Il reddito di cui al secondo punto deve essere calcolato secondo uno specifico meccanismo dettato dalla stessa norma, in forza del quale la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa dal contribuente e dai familiari deve essere diviso per un numero stabilito dalla norma in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (inteso come richiedente, coniuge e familiari a carico). |
(MF/ms)
Si ricorda che l’art. 28 comma 1 del Dl 24 giugno 2014 n. 90 aveva disposto la progressiva riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.
La riduzione del tributo era pari al 50% a decorrere dal 2017 e la base di calcolo su cui applicarla corrispondeva al diritto annuale definito dal Dm 21 aprile 2011 (come disposto dall’art. 1 del Dm 8 gennaio 2015).
In assenza di ulteriori interventi normativi volti a modificare gli importi in precedenza definiti, anche per il 2023, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal Dm 21 aprile 2011.
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.
Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.
Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio.
Le maggiorazioni riferite al triennio 2023-2025 devono essere deliberate dalle singole Camere di Commercio e dovranno essere autorizzate dal Ministero.
A tal fine, viene precisato che la sola delibera camerale non consente alle Camere di Commercio interessate di richiedere alle imprese dal 1° gennaio 2023 il diritto maggiorato.
Nel provvedimento autorizzatorio sarà prevista una disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento.
Il diritto camerale è versato:
Il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 comma 2 del Dm 359/2001).
Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 commi 3 e 4 del Dm 359/2001), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 comma 1 del Dm 21 aprile 2011).
(MF/ms)
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35 del 4 novembre, fornendo gli attesi chiarimenti sull’art. 12 del Dl 115/2022 e adottando la soluzione più restrittiva, contrariamente a quanto sembrava emergere dal dossier del Servizio studi del Senato al Dl “Aiuti-bis”.
La citata disposizione, si ricorda, prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Dalla lettura della disposizione e delle relazioni illustrativa e tecnica, secondo l’Agenzia “risulta evidente” che la disciplina applicabile sia quella dell’art. 51 comma 3 del Tuir e che la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.
Ad avviso dell’Agenzia, nella citata relazione illustrativa, infatti, è chiarito che con “la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro” e nella relazione tecnica si ribadisce che, per la stima degli effetti della predetta disposizione, è stato “calcolato l’ammontare degli stessi [fringe benefit, ndr] innalzando per tutti i soggetti la soglia di esenzione”.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.
In altri termini, se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2022 è pari a 700 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente sarà pari a 700 euro (come avviene ordinariamente), non soltanto l’eccedenza di 100 euro.
Posto che la disposizione si riferisce esclusivamente all’anno di imposta 2022, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Tuir, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Quanto all’ambito applicativo della disposizione prevista per il 2022, l’Amministrazione finanziaria afferma che la stessa si applica, come previsto dall’art. 51 comma 3 del Tuir, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo l’art. 51 del Tuir; inoltre, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
L’Agenzia ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Rapporti con il “bonus carburante”
In merito ai rapporti con il “bonus carburante” di cui all’art. 2 del Dl 21/2022, la circolare in esame afferma che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’art. 51 comma 3 del Tuir, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Se il valore in questione è superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Al riguardo, viene precisato che tale regola generale si applica anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit, superando quindi l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato” riportata nella circolare n. 27/2022; in luogo del prelievo sostitutivo troverà quindi applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.
(MF/ms)
La domanda è: come si emette una nota di variazione, per il recupero dell’Iva su una procedura concorsuale?
Ricordiamo che a seguito dell’infruttuosità accertata (in sede di chiusura) o presunta (in sede di apertura) di una procedura concorsuale, è dato al creditore la facoltà di chiedere all’Erario la restituzione dell’Iva a suo tempo versata, per aver emesso una fattura nei confronti del proprio debitore, poi assoggettato a procedura, e mai incassata.
Il creditore concorsuale, per recuperare tale Iva, deve emettere una “nota di variazione”, che l’Erario italiano considera come una “detrazione dell’Iva”, ma che in realtà va registrata con il segno negativo tra le operazioni attive, e non certamente con segno positivo tra quelle passive.
Le modalità di emissione di questa nota di variazione sono talmente importanti, che il destinatario (cioè l’organo della procedura), si disinteressa completamente di tale documento, non dovendo registrarlo, e né tantomeno far nascere debiti Iva al suo ricevimento.
Anzi, per le vecchie procedure concorsuali, per le quali la nota di variazione va emessa alla chiusura della stessa, non di rado capita che la partita Iva della procedura sia chiusa, ed addirittura il documento venga scartato.
Ovviamente al lettore non serve ricordare che – pur emettendo una nota di variazione – il creditore mantiene il suo credito verso il proprio debitore; ciò è tanto più vero oggi che, con le nuove procedure, le note di variazione vanno emesse all’apertura della procedura, e quindi l’organo della stessa deve avere ben chiaro che il credito originario dovrà partecipare interamente al riparto.
In sostanza, per recuperare un importo di Iva è necessario emettere una nota di variazione, senza che ciò comporti rinuncia al credito.
Torniamo alla “attuale” FAQ 96, con la quale si chiede se sia corretto fare una nota di variazione con imponibile ed Iva, e poi annullare l’importo dell’imponibile con una voce di segno contrario in fuori campo Iva.
L’Agenzia delle Entrate risponde che non è corretto e che è necessario emettere (con segno negativo) una fattura elettronica con solo Iva utilizzando il tipo documento “fattura semplificata”, e rinvia alla FAQ 27, con la quale viene spiegato che con il servizio telematico dell’Agenzia è possibile emettere un documento dove esiste l’Iva ma non esiste un imponibile.
Per fortuna della maggior parte dei contribuenti, quasi nessuno utilizza i servizi telematici dell’Agenzia, e quasi nessuno ha software in grado di emettere una nota di variazione dove non esiste l’imponibile.
Sembra che ce la abbia fatta, invece, il contribuente che ha presentato la risposta ad interpello 485/2022, e che ha avuto la sorpresa di sentirsi rispondere che con la risposta ad interpello 801/2021 la stessa Agenzia delle entrate avevano chiarito che “la variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta” (cioè il contrario di quello che scrivono sulla FAQ).
Con tale risposta, in particolare, lasciavano intendere che se a fronte di un credito di 110 per una fattura con Iva del 10%, viene pagato solo il corrispettivo di 100, non si può sostenere che non sia stata pagata l’Iva e chiederne la integrale restituzione, ma è necessario spartire la perdita di 10 tra
imponibile ed imposta.
Con la risposta ad interpello 485/2022, dove non c’è da spartire nulla in quanto si è in presenza di un fallimento appena aperto e quindi il credito deve essere stralciato per intero, arriva la sorpresa, posto che al contribuente che ha fatto quello che è spiegato nelle FAQ della stessa Agenzia, viene risposto che “la nota di variazione di sola Iva, così come emessa dall’istate, risulta quindi errata e, essendo ormai spirato il termine entro cui la stessa avrebbe potuto essere riemessa correttamente (30 aprile 2022) viene conseguentemente meno la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione Iva 2023”.
Una risposta, in sostanza, che sembra l’esaltazione del principio comunitario di effettività dell’imposta, secondo il quale la violazione di eventuali requisiti formali non può mai avere l’effetto di mettere in discussione la neutralità dell’Iva.
La risposta ad interpello contiene anche una importante apertura, auspicata da molti ed in primis da Assonime, e cioè che se si “perde” il momento corretto per emettere la nota di variazione secondo le nuove norme (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di apertura della procedura), si riapre una finestra per poter emettere tale nota di variazione al termine della procedura, a condizione che ci sia insinuati nel passivo di tale procedura.
Tralasciando le motivazioni (non condivisibili) e le limitazioni (cioè di essere insinuati al passivo, altrettanto non condivisibili e bocciate dalla stessa Corte di Giustizia richiamata nell’interpello…) di tale assunto, l’apertura per il contribuente è notevole, ma visti i precedenti, magari poi con qualche FAQ a breve qualche altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate dirà che non è vero che si può fare.
(MF/ms)
In allegato istruzioni per procedere al rinnovo.
(MF/ms)
Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.
(FV/fv)
Il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco terrà il webinar fiscale “Scadenze e opportunità imminenti” martedì 8 novembre 2022 alle ore 14.30.
Questi i temi trattati:
Per partecipare compilare il form cliccando qui.
La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online.
(MS/am)