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Ricarica auto elettriche: esenzione Irpef se offerto dal datore di lavoro

Con la risposta a interpello n. 329 del 10 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di ricarica dell’auto privata elettrica, offerto gratuitamente ai dipendenti dal datore di lavoro, può beneficiare del regime di esenzione IRPEF ex art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir nell’ipotesi in cui tale servizio sia soggetto a dei limiti che ne impediscono un utilizzo abusivo e soddisfi altresì il requisito della finalità educativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).

I successivi commi prevedono delle deroghe tassative al suddetto principio; in particolare, l’art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Come chiarito più volte dalla stessa Agenzia (cfr. ris. n. 34/2004, circ. n. 28/2016 e ris. n. 55/2020), ai fini dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, le opere e i servizi devono:
– essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
– riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
– perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’art. 100 comma 1 del Tuir.

Inoltre, tali opere e servizi possono essere messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro o da strutture esterne all’azienda, ma a condizione che il dipendente rimanga estraneo al rapporto economico tra l’azienda e il terzo soggetto.

Nel caso di specie, la società istante fa parte di un gruppo che da diversi anni si impegna nell’informazione e nella sensibilizzazione, sia interna che esterna all’azienda, della sostenibilità ambientale, effettuando altresì investimenti per aumentare l’efficienza energetica e rinnovando il parco auto aziendale con automezzi elettrici o ibridi.

Al riguardo, la società istante vorrebbe attuare una nuova iniziativa incentivando il ricorso alla mobilità elettrica dei propri dipendenti anche nell’ambito privato. Nello specifico, la società vorrebbe riconoscere 6 mesi di ricarica gratuita ai lavoratori che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, laddove non praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche.

Secondo l’Agenzia, in tale contesto può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda. Il servizio di ricarica delle auto elettriche, offerto gratuitamente ai dipendenti per 6 mesi, si inserisce infatti in un quadro di interventi portati avanti dal gruppo di cui fa parte la società istante e aventi lo scopo di informare e sensibilizzare soggetti interni ed esterni al gruppo su specifiche tematiche legate alla sostenibilità, tra cui: educazione ambientale, consumo responsabile, promozione della sicurezza e della salute.

Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il servizio di ricarica gratuito offerto ai dipendenti possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente nell’ipotesi in cui tale servizio sia limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili (al fine di evitarne abusi) e soddisfi il requisito della finalità educativa previsto dall’art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir.

(MF/ms)




Fatture nazionali assoggettate a inversione contabile: integrazione elettronica con TD16

Il TD16 è il tipo documento che viene utilizzato per l’integrazione elettronica delle fatture nazionali assoggettate a inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 Dpr 633/72.

Si tratta degli acquisti di beni o servizi interni per cui il cedente o prestatore del servizio nazionale ha emesso una fattura elettronica senza addebito dell’imposta, indicando come Natura operazione uno dei sottocodici N6 e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di riferimento:

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della L. 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico.

Il cessionario o committente che riceve la fattura elettronica, la integra materialmente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta a norma dell’articolo 17, comma 5 e 6 e articolo 74, comma 7 e 8 Dpr 633/72.

La registrazione avviene in inversione contabile nel registro Iva delle vendite o corrispettivi (di cui agli articoli 23 e 24 Dpr 633/72) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento è annotato anche nel registro degli acquisti (di cui all’articolo 25 Dpr 633/72).

Così una fattura ricevuta il 20 settembre 2022 per la pulizia dell’edificio, Natura operazione N6.7, deve essere integrata con Iva, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter Dpr 633/72 e registrata nel registro Iva vendite entro il 30 settembre o anche successivamente ma comunque entro il 5 ottobre 2022 e con riferimento al mese di settembre. La fattura è annotata anche nel registro Iva acquisti.

All’omessa integrazione si applica l’articolo 6, comma 9bis, D. Lgs. 471/1997. “È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui agli articoli 17, …. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 …. Se l’operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»

Il cessionario committente può effettuare l’integrazione anche attraverso il Sistema di interscambio (SdI) utilizzando il Tipo documento TD16 che sarà recapitato solo a sé stesso. Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri Iva da parte dell’Agenzia.

Nella compilazione del TD16 il cessionario committente indicherà i propri dati come soggetto che invia il TD16, i dati del cedente prestatore, l’imponibile e l’Iva.

Nel campo Data (campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file xml) deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

Nel campo 2.1.6 sono riportati gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile, mentre nel campo 2.1.1.4 Numero è consigliata l’adozione di una numerazione progressiva ad hoc.

Si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore (FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021).

Qualora il cessionario committente volesse avvalersi delle bozze dei registri Iva precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD16 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo Data. Il cessionario committente annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

L’integrazione con TD16 vale a tutti gli effetti come integrazione. Dalla lettura della guida dell’agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro nella versione 1.6 del 4 febbraio 2022: alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il cessionario/committente può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l’operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall’Agenzia.

Per le note di credito emesse dal cedente prestatore finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il cliente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

La decorrenza dell’obbligo di invio dei TD17, TD18 e TD19 dal 1° luglio 2022 per le operazioni transfrontaliere non si estende al TD16 che pertanto resta facoltativo anche dopo il 1° luglio 2022.

(MF/ms)




ll nuovo esterometro conserva le operazioni fuori campo Iva

I dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, attualmente comunicati mediante il c.d. “esterometro”, a decorrere dal 1° luglio 2022 dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica.

Le nuove regole di invio avrebbero dovuto applicarsi già dal 1° gennaio 2022, ma sono state differite di sei mesi per effetto del DL 146/2021.

Le modifiche previste dal prossimo 1° luglio non intervengono sul campo di applicazione oggettivo e soggettivo, definito dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (il quale già disciplina l’attuale “esterometro”).

Per questa ragione, anche con le nuove modalità di trasmissione dei dati, continueranno a dover essere rilevate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Resta immutata, dunque, l’esclusione prevista per le importazioni e le esportazioni, documentate mediante bolletta doganale.

Per quel che più interessa, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, in alternativa al predetto adempimento, rimane comunque possibile emettere fattura elettronica via SdI su base facoltativa.

Alla sostanziale equiparazione della fattura elettronica all’invio dei dati via SdI delle operazioni transfrontaliere non corrisponde, tuttavia, anche una coincidenza nell’ambito applicativo dei due adempimenti.

L’emissione facoltativa della fattura elettronica escluderebbe alcune operazioni che, invece, sembrerebbero rientrare ancora nell’ambito dell’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.

Si tratta, ad esempio, dei dati relativi alle cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Nell’invio dei dati continuerebbero a essere incluse le operazioni esenti IVA aventi carattere finanziario, previste dall’art. 10 nn. da 1) a 4) e n. 9) del DPR 633/72 (per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione di cui all’art. 21 comma 6-bis lett. a) del DPR 633/72), così come le prestazioni di servizi rese a privati, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue (anch’esse fuori dalla previsione di fatturazione ex art. 21 comma 6-bis).

Considerato che dal 1° luglio 2022 l’attuale invio dei dati sarà a tutti gli effetti sostituito dall’obbligo di trasmissione mediante SdI (unitamente a una modifica dei termini), c’è da chiedersi se possa mantenersi adeguata la prassi dell’Agenzia delle Entrate che ha incluso nell’obbligo comunicativo, senza distinzioni, “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato” (circolare n. 14/2019). In particolare, dovrebbero essere comunicati anche i dati relativi alle operazioni nei confronti di “privati”, poiché assume rilevanza la sola circostanza che la controparte non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (risposta a interpello n. 85/2019).

Inoltre, è stato chiarito che devono essere comunicate le operazioni per le quali è stata emessa fattura nei confronti di privati di altri Stati membri con assolvimento dell’IVA mediante il regime OSS (FAQ Agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022). Di regola, però, queste ultime operazioni non sono soggette all’obbligo di fatturazione (art. 74-quinquies comma 2 del DPR 633/72).

Inclusi gli acquisti territorialmente non rilevanti

Sul fronte opposto, dal 1° luglio 2022, la riflessione potrebbe essere estesa alle operazioni che non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia e che non sono soggette all’obbligo di annotazione nel registro degli acquisti.

Si consideri l’acquisto di carburante all’estero (non rilevante territorialmente in Italia ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72), i cui dati, secondo le Entrate, dovrebbero comunque inclusi nella comunicazione, a prescindere dall’irrilevanza ai fini IVA dell’operazione in Italia (risposta a interpello n. 85/2019).

Anche per gli acquisti da soggetti extra Ue riferiti a operazioni esenti, per i quali non dovrebbe sussistere l’obbligo di (auto)fatturazione, l’Agenzia delle Entrate si era espressa in favore della compilazione del c.d. “esterometro” (risposta a interpello n. 91/2020).

Tale conclusione era stata criticata dalla circ. Assonime n. 10/2019, in cui si osservava come gli acquisti da soggetti non residenti in Italia dovrebbero essere comunicati limitatamente alle sole fatture ricevute sottoposte a registrazione.

La prassi amministrativa, attualmente adottata, richiederebbe, dunque, una parziale revisione alla luce delle nuove modalità di invio del c.d. “esterometro” dal 1° luglio 2022, se si volesse limitare l’adempimento alle sole operazioni soggette a fatturazione (le uniche per le quali predisporre un file XML via SdI).

(MF/ms)




Autodichiarazione aiuti UE: in definizione la proroga dell’adempimento

E’ in valutazione la data del rinvio, l’orientamento è quello di spostare l’adempimento al 30 agosto o al 15 settembre e troverà spazio nel Decreto Legge sulle semplificazioni in corso di preparazione.

Nel provvedimento troveranno spazio disposizioni di semplificazioni di adempimenti e la norma che trasformerà la lotteria degli scontrini in istantanea.

Il decreto doveva essere esaminato già questa settimana ma per l’ampiezza degli argomenti e i ministeri coinvolti per il completamento delle disposizioni l’esame di Mario Draghi, presidente del consiglio, è stato rinviato alla settimana prossima.

Un nuovo ingresso nelle disposizioni è rappresentato dallo slittamento dei termini del nuovo adempimento l’autodichiarazione Ue in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il pressing dei professionisti, delle imprese e degli intermediari finanziaria è stato valutato dai tecnici del Ministero dell’Economia e si è trovato il modo di concedere più tempo per il completamento dell’adempimento.

Si tratta di inserire in un modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 9 maggio 2022 l’indicazione di tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese e dai professionisti durante la pandemia, aiuti adottati dall’Italia con il via libera della commissione Ue.

Il flusso dei dati serve a Bruxelles per il monitoraggio delle erogazioni e verificare eventuali sforamenti, riassegnazione di risorse e incremento delle somme effettivamente utilizzabili.

L’adempimento ha creato non pochi malumori tra i professionisti per l’intrecciarsi con le scadenze dichiarative e di versamento del mese di giugno e per la duplicazione a detta di alcuni delle informazioni richieste nell’autodichiarazione con quelle presenti nei quadri Rs di Unico.

Il Ministero, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, per ben due volte aveva negato la proroga per un problema di allineamento con la scadenza Ue fissata al 31 dicembre.

Ora si è trovata la soluzione in un tempo supplementare che consentirà un po’ di giorni in più e darà alla amministrazione tempo sufficiente per riorganizzare il flusso dei dati e inviarlo a Bruxelles.

Nel Decreto semplificazioni troveranno spazio anche disposizioni in tema di scommesse e di lotteria degli scontrini. Si prorogheranno fino ad agosto 2024 le concessioni in materia di scommesse su rete fisica (come Vlt e slot) che scadono il prossimo 29 giugno, e che non possono avere una proroga tecnica perché non c’è alcun bando di gara già pubblicato per l’assegnazione delle nuove concessioni (condizione per la proroga tecnica).

Il costo della proroga per ogni agenzia, calcola Agipronews, sarebbe pari a 7.500 euro (4.500 per i corner), con un incasso erariale stimato di circa 65 milioni di euro all’anno. Mentre, superate le ultime valutazioni, troverà spazio, nel provvedimento, anche il restyling della lotteria degli scontrini. L’estrazione diventerà istantanea e si potrà verificare con un Qr code.

Per partecipare all’estrazione si dovranno associare all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui è titolare chi fa l’acquisto il codice lotteria. Quest’ultimo sarà individuato con un provvedimento di Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il codice associato sarà un codice generato randomicamente e sarà associato al codice fiscale del contribuente/giocatore finale.

La nuova formulazione vorrà rendere più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone l’obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l’acquisto.

Infine nel Decreto Semplificazioni arriveranno una serie di revisioni di scadenze di adempimenti fiscali. Intanto, alcune associazioni di commercialisti (Aidc, Anc, Sic, Unagraco, Ungdcec) hanno presentato ricorso al Tar Lazio contro l’Agenzia delle entrate per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il modello.

(MF/ms)
 




Comunicazione dati operazioni con l’estero: escluse le importazioni e le esportazioni

A decorrere dal 1° luglio 2022, è previsto l’obbligo di trasmettere in formato XML, via Sistema di Interscambio, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia.

Lo sancisce l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, essendo decorso il differimento di sei mesi (dal 1° gennaio al 1° luglio 2022) di cui all’art. 5 del Dl 146/2021 (decreto “Fisco-lavoro”).

Il nuovo obbligo non concerne le importazioni di beni e le esportazioni. 

In termini generali, le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono escluse dagli obblighi di fatturazione elettronica via SdI.

Inoltre, come dispone l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, in merito all’invio dei dati delle operazioni con l’estero, sono comunque escluse dall’adempimento le operazioni “per le quali è stata emessa una bolletta doganale”.

Oltre alle importazioni, per le quali sono assolti in Dogana l’Iva e gli altri diritti dovuti, l’Agenzia delle Entrate aveva confermato che l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica via SdI e di presentazione del c.d. “esterometro”, con le regole in allora vigenti, valeva anche per le esportazioni ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del Dpr 633/72 (risposta a interpello Agenzia Entrate n. 130/2019).

Tale conclusione è da ritenersi valida anche per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022. 

L’esclusione riguarda, inoltre, le cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue ex art. 38-quater del Dpr 633/72, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 8/2019).

Per le altre operazioni con l’estero, invece, la comunicazione andrà effettuata con file in formato XML.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai termini entro i quali effettuare l’invio dei dati, oltre che alla corretta compilazione dei campi “Tipo Documento” o del codice “Natura”.

Nella versione applicabile dal 1° luglio 2022, l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015 prevede che l’invio dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti, via Sistema di Interscambio, debba avvenire:

  • quanto alle operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • quanto alle operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per ciò che concerne la compilazione del file XML oggetto di trasmissione al SdI, le regole da seguire sono analoghe a quelle utilizzate per il reverse charge “esterno” in formato elettronico.

A tal fine soccorrono, in particolare, le specifiche tecniche versione 1.7 (approvate con provv. n. 374343/2021), che ricalcano sostanzialmente il contenuto della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” diffusa dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui un operatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emetta fattura nei confronti di un committente soggetto passivo residente o stabilito, quest’ultimo è tenuto a predisporre un file XML, scegliendo il codice TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), avendo cura di inserire i dati del prestatore nell’elemento <CedentePrestatore> e i propri in quello relativo al <CessionarioCommittente>.
Nel campo <Data> dovrà essere indicata:

  • la data di ricezione (o una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura emessa dal fornitore estero, qualora l’acquisto riguardi servizi “intra-Ue”;
  • la data di effettuazione dell’operazione (ex art. 6 del Dpr 633/72), nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti da un prestatore “extra Ue”.
Occorrerà, inoltre, compilare la sezione <DettaglioLinee>, indicando i dati di ogni operazione e riportando l’imponibile presente nella fattura ricevuta, l’imposta dovuta o, in alternativa, il codice “Natura”, qualora non si sia in presenza di un’operazione imponibile. Il documento andrà numerato (preferibilmente con una numerazione ad hoc). Nell’elemento <DatiFattureCollegate> dovranno essere riportati gli estremi della fattura di riferimento.

Con riguardo agli acquisti intracomunitari di beni, dovrà, invece, essere predisposto un documento con codice TD18.

La principale differenza rispetto al “file TD17” consiste nel fatto che nel campo <Data> potrà essere esclusivamente indicata la data di ricezione della fattura emessa dal cedente intracomunitario (o una data ricadente nel mese di ricezione), e non la data di effettuazione dell’operazione. Tale ultima scelta viene, infatti, adottata solo nelle fattispecie di cui all’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, in cui il cessionario/committente adempie agli obblighi di certificazione relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da operatori non residenti.

Per quanto testé evidenziato, si sottolinea come siano pressoché identiche le modalità di compilazione dei documenti “TD17” e “TD19”, quest’ultimo utilizzabile in caso di acquisto di beni già presenti in Italia da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.

(MF/ms)
 




Forfettari: gli adempimenti dall’ 1 luglio 2022

Anche i soggetti forfettari dovranno emettere la fattura in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2022.

Tale onere, introdotto dall’articolo 18 Dl 36/2022, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

E per quanto riguarda le operazioni effettuate con l’estero?

Ricordiamo che l’Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica tra soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano; pertanto, i soggetti esterianche se identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), non sono tenuti alla fatturazione elettronica.

Allo stesso modo, le fatture emesse verso controparti non residenti (intra-Ue oppure extra-Ue) sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Fino al 30 giugno 2022 chi effettua operazioni (attive o passive) con l’estero è tenuto all’invio del c.d. “esterometro” a cadenza trimestrale (articolo 1, comma 3.bis, Dlgs. 127/2015).

L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (articolo 1, comma 3, Dlgs. 127/2015); risultano quindi attualmente esonerati coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario (circolare 14/E/2019).

Dal 1° luglio 2022, però, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono estesi anche ai soggetti in regime forfettario, in regime “di vantaggio” (di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, Dl. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensiragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’anno precedente.

Per questo motivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che dal 1° luglio 2022 anche tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis. Dlgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganalePer le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In base al quadro normativo sopra ricostruito, si propone una sintesi degli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di committenti esteri, a decorrere dal mese di luglio.

Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972 e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-quater). In ottica di tracciato XML della fatturazione elettronica si ritiene che vada riportata la Natura operazione N2.1 e la dicitura “inversione contabile” nel blocco Altri dati gestionali, indicando nel campo Codice destinatario il valore “XXXXXXX”.

Analogamente, in caso di servizi resi ad un committente extracomunitario, occorre emettere una fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr 633/1972 riportando la Natura operazione N2.1 e la dicitura “operazione non soggetta” nel blocco Altri dati gestionali, in base all’articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972.

Le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (in ambito UE o extra-UE) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.

Se anteriormente al verificarsi dell’ultimazione o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuatalimitatamente all’importo pagatoalla data del pagamento.

La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a 77,47 euro, richiedono l’assolvimento del bollo da 2 euro tramite modalità “virtuale” ai sensi del Dm. 17.06.2014, barrando l’apposita casella all’interno del file XML, oppure tramite marca fisica, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.

Si ricorda infine che l’Agenzia delle entrate, ai fini della formazione dell’elenco B modificabile dell’imposta di bollo dovuta su fatturenon tiene conto dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX” (Provvedimento del 04.02.2021, Specifiche tecniche bollo – Allegato A, aggiornato al 29.12.2021).

(MF/ms)
 




Credito imposta formazione 4.0: il Decreto Aiuti interviene con incremento per le pmi

L’art. 22 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”) interviene sul credito d’imposta per la formazione 4.0 “al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale”.

In particolare, la nuova disposizione prevede un incremento della misura del credito d’imposta per le Pmi in presenza di determinate condizioni.

Nello specifico, viene disposto che “le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento”.

Pertanto, il credito d’imposta in relazione alle suddette spese viene incrementato:

  • per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
  • per le medie imprese, dal 40% al 50%.
La norma dispone altresì che l’incremento delle aliquote è tuttavia previsto solo a condizione che:
  • le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 50/2022);
  • i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
In linea generale, restano comunque fermi i limiti massimi annuali, pari a 300.000 euro per le piccole imprese e a 250.000 euro per le medie imprese.

Nessuna modifica per le grandi imprese, per le quali il credito d’imposta per la formazione 4.0 resta fissato in misura pari al 30% delle spese ammissibili, con limite massimo annuale pari a 250.000 euro.

Riepilogando, a seguito delle modifiche apportate, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è quindi riconosciuto nella misura del:

  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Riduzione della misura in assenza dei requisiti

L’art. 22 comma 2 del Dl 50/2022 dispone inoltre che con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente “alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le suddette condizioni previste, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% (per le piccole imprese) e al 35% (per le medie imprese).

Non è stata modificata la disposizione prevista nel citato art. 1 comma 211 della L. 160/2019 secondo cui la misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Si rileva inoltre che l’art. 22 del Dl “Aiuti” non interviene sul termine ultimo dell’agevolazione, che resta quindi, allo stato attuale, fissato al 31 dicembre 2022.

(MF/ms)
 




Detrazioni edilizie: riassunto di tutti gli aggiornamenti

È stata pubblicata il 27 maggio la corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19, che era stata anticipata dal Direttore Ruffini lo scorso 6 maggio, con la quale sono forniti chiarimenti in relazione alle disposizioni che negli ultimi mesi hanno interessato le detrazioni “edilizie” e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell’art. 121 del Dl 34/2020.

A partire dal decreto “Antifrodi” (art. 1 comma 1 del Dl 157/2021) e dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 29 della L. 234/2021), per finire con il decreto “Aiuti” (Dl 50/2022) e il decreto “Ucraina” (Dl 21/2022, conv. L. 51/2022), l’ultimo semestre è stato ricco di novità normative fra le quali rientrano l’obbligo di richiedere il visto di conformità nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, e per fruire del superbonus 110% direttamente in dichiarazione, l’obbligo di ottenere un’asseverazione di congruità delle spese, l’indicazione dei contratti collettivi (CCNL) nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture e le molteplici modifiche alle disposizioni che regolano le cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi successive alla prima.

L’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), infatti, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 limitatamente alle spese agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del Dl 34/2020), ha esteso alla quasi totalità delle detrazioni “edilizie” la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 (l’opzione, peraltro, è stata estesa anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. d) del Tuir).

Con riguardo a questa opzione, come ricorda la circ. n. 19/2022 dell’Agenzia delle Entrate, sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del Dl 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”), la catena di “cessioni successive alla prima” era senza limiti quantitativi al numero di cessioni e senza limiti di tipo soggettivo sulla platea dei possibili cessionari “successivi”.

La disciplina, tuttavia, è stata modificata prima dall’art. 28 del Dl 4/2022, poco dopo dall’art. 1 del Dl 13/2022, poi ancora dalla legge di conversione del Dl 4/2022, dall’art. 29-bis del Dl 17/2022 e per finire dall’art. 14 comma 1 lett. b) del Dl 50/2022.

In sostanza, allo stato attuale, la disciplina recata dall’art. 121 del Dl 34/2020 consente una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario e due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.

Quarta cessione dei crediti per le opzioni presentate da maggio

Per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dal 1° maggio 2022, è possibile una ulteriore e ultima cessione solo da parte delle banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei “clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Nell’ultimo paragrafo, infine, la circolare n. 19/2022 si occupa della disposizione contenuta nel comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del Dl 4/2022 in sede di conversione nella L. 25/2022, secondo cui per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 di cui all’allegato X al Dlgs. 81/2008, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del Dl 34/2020, oltre al bonus facciate, bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del Dl 63/2013 e bonus verde, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del Dlgs. 81/2015.

L’obbligo, che sussiste soltanto quando ci sono dei lavoratori dipendenti, deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

(MF/ms)
 




Indici ISA 2021: le novità commentate dall’Agenzia delle Entrate

Nella giornata del 25 maggio, è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la circolare 18/E/2022, dedicata agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. Isa) per il periodo d’imposta 2021.

Particolare rilievo assumono i chiarimenti aventi ad oggetto le nuove cause di esclusione previste per il periodo d’imposta 2021: trattasi di situazioni nell’ambito delle quali gli effetti economici negativi della pandemia (ancora in corso) si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli Isa nonostante gli specifici correttivi previsti.

Più precisamente, per il periodo d’imposta 2021, gli Isa non trovano applicazione per i contribuenti che:

  • hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1., esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
  • hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività, richiamati al termine del presente contributo.
Come anche previsto l’anno scorso, i contribuenti che possono beneficiare delle cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli.

Tali contribuenti, però, potranno esimersi dall’acquisizione dei dati “precalcolati” potendosi limitare, come detto, alla sola compilazione del modello. In particolare, i soggetti esclusi in forza delle nuove previsioni devono:

  • dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione;
  • compilare il modello Isa prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo;
  • allegare il modello Isa al modello Redditi.
Nei confronti di tali contribuenti, tuttavia, come anche previsto l’anno scorso e coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d’imposta 2021

14.11.00 – Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.20.00 – Confezione di articoli in pelliccia
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 – Trasporto con taxi
49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 – Attività dei tour operator
79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.52.01 – Corsi di danza
90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
93.11.10 – Gestione di stadi
93.11.20 – Gestione di piscine
93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00 – Gestione di palestre
93.19.92 – Attività delle guide alpine
93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 – Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca

(MF/ms)




Al via il registro dei “Titolari Effettivi”

Introduzione
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, contenente il “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Il provvedimento entra in vigore il 9 giugno 2022.

Il regolamento si compone di 12 articoli, divisi in tre sezioni.

Nella Sezione I, “Disposizioni generali” (artt.1-4):

  • sono individuate le definizioni;
  • è delimitato l’oggetto, unitamente alle finalità;
  • sono disciplinati la comunicazione, la variazione e la conferma annuale dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva all’Ufficio del Registro delle imprese;
  • sono indicati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione.
Nella Sezione II, “Accesso ai dati e alle informazioni” (artt. 5-8):
  • è disciplinato l’accesso ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi, presenti presso il Registro delle imprese, da parte:
    • delle autorità;
    • dei soggetti obbligati;
    • degli altri soggetti;
  • vengono disciplinati sia i diritti di segreteria, che il rilascio di copie e certificati.
Nella Sezione III, “Disposizioni finali” (artt.9-12):
  • sono regolati i rapporti con l’Agenzia delle entrate e con gli Uffici territoriali del Governo, per consentire l’utilizzo dei dati anagrafici già presenti presso altre banche dati delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti affini;
  • è richiamata la disciplina europea, direttamente applicabile, relativa alle modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei Registri degli altri Paesi membri;
  • sono dettate disposizioni per il trattamento e la sicurezza dei dati;
  • è prevista la clausola di invarianza.
 
I titolari effettivi
L’art. 20 del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, individua i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

l titolare effettivo in questa fattispecie coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, bisogna dapprima individuare la proprietà, sia diretta, che indiretta.

Si è in presenza di proprietà diretta quando una persona fisica detiene la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale di una società.

Nel caso di proprietà indiretta, viene posseduta da una persona fisica la titolarità di una percentuale di partecipazioni, superiore al 25 per cento del capitale della società, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo, in forza:

  1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali, che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Qualora l’applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questa figura coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al Dpr 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  1. i fondatori, ove in vita;
  2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Soggetti obbligati alla comunicazione
La comunicazione dei dati e delle informazioni, relativi alla titolarità effettiva, acquisiti tramite la dichiarazione del cliente prevista dall’art. 22 del Dlgs. n. 231/2007, deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione:
  • nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:
    • dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
    • dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • nella sezione speciale dai seguenti soggetti:
    • dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
L’adempimento, in entrambi i casi, potrà essere effettuato mediante compilazione telematica del modello di comunicazione unica di impresa, adottato con il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009.

La prima comunicazione

Per potere effettuare la prima comunicazione, bisognerà attendere:
  1. la predisposizione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 9 luglio 2022), di un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196);
  2. l’adozione e l’entrata in vigore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro l’8 agosto 2022), di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per individuare e successivamente modificare e aggiornare le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti per l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e per l’accesso alle stesse;
  3. la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro l’8 agosto 2022) e, in ogni caso, successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico, del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico dovranno effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nella sezione autonoma, entro trenta giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese, per le prime, e Registro regionale delle persone giuridiche private, per le seconde).
trust e gli istituti giuridici affini, la cui costituzione sia successiva alla stessa data, dovranno provvedere alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nella sezione speciale, entro trenta giorni dalla loro costituzione.

Variazione dei dati

I soggetti obbligati devono comunicare, sempre mediante compilazione telematica del modello di comunicazione unica di impresa, le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Comunicazione annuale di conferma dati

I soggetti obbligati devono comunicare, con cadenza annuale, la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi:
  • dalla data della prima comunicazione, se non sono intervenute variazioni;
  • dalla data dell’ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;
  • dalla data dell’ultima conferma.
Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.
Tutti i termini previsti per le comunicazioni di iscrizione, di variazione e annuali sono perentori.

Dati da comunicare

La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

  • dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
  • per le imprese dotate di personalità giuridica:
  1.  
    1. l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
    2. ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
  • per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
  1.  
    1. la denominazione dell’ente;
    2. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
    3. l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
  1.  
    1. la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
    2. la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;
  • l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonchè l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
  • la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Sanzioni
La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 2630 c.c., che prevede:
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, …, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.”.

Superati i trenta giorni successivi alla scadenza, si applica quanto previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689: è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (1/3 di euro 1.032 = euro 344) o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (doppio del minimo 103 x 2 = euro 206), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli sulle autodichiarazioni.

Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Dlgs. n. 231/2007, l’accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale è consentito:
  1. al Ministero dell’economia e delle finanze, alle autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera attraverso il Nucleo speciale Polizia valutaria, senza alcuna restrizione;
  2. alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  3. all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
  4. alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
  5. ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria;
  6. al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria. L’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il Paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale.
In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore di età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.
 
(MF/ms)