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Operazioni estere ottobre: integrazione o autofattura entro il 15 novembre

Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente deve emettere l’integrazione o l’autofattura e trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:
  • ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazione INTRA UE),
  • effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni EXTRA UE)
Ai sensi dell’art. 17, comma 2 del Dpr. n. 633/1972 il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge trova applicazione per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito.

Quest’ultimo, in qualità di debitore dell’imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo due modalità differenti a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:

  • mediante integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, se questo è un soggetto stabilito in altro Stato UE;
  • mediante emissione di autofattura quando il fornitore è, invece, un soggetto stabilito in uno Stato extra-UE.
In caso di acquisti da soggetti UE, il cedente/prestatore emette una fattura senza indicazione dell’imposta che una volta ricevuta dal cessionario/committente dovrà essere integrata con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta.
INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI UE
Codice documento
  • TD17” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;
  • TD18” – “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”.
Termini di emissione e annotazione
  • la fattura ricevuta va integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario e con riferimento al mese precedente;
  • l’annotazione del medesimo documento nel registro degli acquisti consente l’esercizio del diritto alla detrazione secondo le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

In caso di acquisto da soggetto stabilito fuori dal territorio UE, il cessionario/committente dovrà emettere un’autofattura in un unico esemplare nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.
 

INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA-UE
Codice documento
  • TD17” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;
  • TD19” – “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72”.
Termine di emissione
  • entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non “generiche” rilevanti in Italia;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di prestazioni di servizi “generiche” ricevute.
Termine di annotazione L’annotazione del documento emesso deve essere effettuata:

  • nel registro delle vendite: entro il 15° giorno del mese successivo al momento di effettuazione;
  • nel registro degli acquisti: anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione.

(MF/ms)
 




Territorialità delle prestazioni di accesso alle manifestazioni

La pandemia ha radicalmente modificato le nostre abitudini, e molte “manifestazioni” (corsi, convegni, ecc…) che precedentemente avvenivano in presenza, sono ora svolti in maniera quasi esclusivamente online.

Questa accelerazione nella digitalizzazione sta creando qualche problema, soprattutto quando diventa necessario capire quale sia la territorialità di queste operazioni.

Nell’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi è quanto mai opportuno analizzare la normativa internazionale, al fine di evitare di guardare la disciplina domestica e scoprire che poi il nostro legislatore ha adottato terminologie non congrue o non ha proprio recepito nuove modifiche normative.

Anche le proposte di modifica della norma internazionale fanno capire meglio come interpretare la norma oggi in vigore.

L’articolo 54 Direttiva 112/2006, al paragrafo primo, stabilisce che le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, rese verso un privato, si considerano tassate nel luogo dove l’attività si svolge effettivamente.
Le stesse operazioni, rese ad un soggetto passivo, invece, ricadono nella regola generale del domicilio del committente (articolo 44).

Il precedente articolo 53, stabilisce che il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.

Viene quindi fatta una distinzione tra servizi per l’accesso a manifestazioni, che sono sempre tassati nel luogo in cui avviene la manifestazione, rispetto ai servizi relativi a manifestazioni diversi dall’accesso, che se effettuati verso soggetti passivi ricadono in regola generale (luogo di stabilimento del committente), mentre se resi verso privati sono tassati dove si svolge la manifestazione.

Che cosa si intenda per diritto di accesso ad una manifestazione è stato addirittura chiarito dagli articoli 32 e 33-bis Regolamento 282/2011: si tratta del pagamento di un corrispettivo, quale tipicamente è un biglietto di accesso, che consente di accedere a manifestazioni, in un preciso luogo fisico.

La Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-647/17 ha statuito che sono servizi per l’accesso anche quelle di formazione in contabilità della durata di cinque giorni, dispensata previa iscrizione e pagamento; si trattava di un corso in presenza, in Paesi mediterranei, organizzati per commercialisti di un Paese nordico, che l’Amministrazione di tale ultimo Paese riteneva di tassare nel proprio territorio.

Il caso è stato pure oggetto di un working paper (il numero 986) del Comitato Iva, nel quale si prende atto che se il corso richiede la presenza fisica dei partecipanti deve considerarsi un servizio per l’accesso ad una manifestazione, e conseguentemente la territorialità dell’operazione coincide con il luogo in cui avviene la prestazione.

La Direttiva 2022/542, nel 2025, aggiungerà all’articolo 51, paragrafo 1 della Direttiva Iva un nuovo periodo che prevede che se i servizi relativi a manifestazioni, diverse dall’accesso, rese a privati si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo della prestazione è quella in cui il “privato” è stabilito, oppure ha l’indirizzo permanente, oppure la residenza abituale.

Dalla modifica che decorrerà dal 2025 si capisce quindi che i servizi per accedere virtualmente o in streaming ad un evento non sono considerati servizi per l’accesso ad una manifestazione, ma servizi relativi ad una manifestazione, con la conseguenza che se resi verso soggetti passivi sono e resteranno servizi generici.

Se invece sono resi verso privati, oggi sono tassati nel luogo in cui si svolge la manifestazione e dal 2025 si tasseranno nel domicilio del cliente.

Fatta tale premessa, chi dovesse cercare indicazioni riguardanti il luogo di tassazione di queste operazioni dai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate, rischia di rimanere abbastanza disorientato: con la risposta ad istanza di interpello n. 62/2020 è stato precisato che il corrispettivo che un artista paga perché la sua opera possa partecipare ad una gara a premi è da considerare un servizio per l’accesso ad una manifestazione.

Nel 2022 la risposta ad istanza di interpello n. 353/2022 ha precisato tra l’altro che la vendita di biglietti che consentono di accedere da remoto ad una manifestazione è un servizio per l’accesso ad una manifestazione, e nella risposta ad istanza di interpello n. 409/2022 è stato precisato che un corso di formazione online reso a privati è tassato dove il consumatore finale è stabilito e fruisce del servizio: in sostanza, già oggi considera applicabile il criterio che entrerà in vigore nel 2025!

(MF/ms)
 




Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2023

Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà il meccanismo dello split payment per l’anno 2023.

Tale meccanismo prevede che l’Iva  addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Ai sensi dell’art. 17-ter del Dpr  633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del Dpr 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del Dm 23 gennaio 2015).
In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2023 aggiornati al 20 ottobre 2022:
  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione;
  • la data di decorrenza dell’inclusione.
Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.
Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Errori da segnalare con l’apposito modulo

Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.

(MF/ms)




Chiarimenti sull’indennità “una tantum” di 200 euro di luglio 2022

I datori di lavoro che non hanno potuto erogare nella mensilità di luglio l’indennità di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 ai lavoratori che ne avevano diritto, per specifici motivi gestionali (ad esempio, la presentazione tardiva della dichiarazione), potranno provvedervi tramite un flusso regolarizzativo sulla competenza di luglio 2022, da inviare entro il 30 dicembre 2022.

La precisazione arriva dall’Inps con il messaggio n. 3805 pubblicato nella giornata del 20 ottobre, con il quale fornisce nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum di 200 euro di luglio 2022 introdotta dall’art. 31 del Dl 50/2022 (su cui è già intervenuto con la circ. n. 73/2022).

Inoltre l’Istituto di previdenza ha pubblicato anche il messaggio n. 3806, con il quale mette a disposizione un fac simile di dichiarazione per richiedere l’indennità di 150 euro ex art. 18 del Dl 144/2022.

Con riferimento al messaggio n. 3805, l’Inps ricorda che l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.

Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:

  • l’aspettativa sindacale ex L. 300/70;
  • la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale (prevista dall’art. 4 comma 4 del Dl 44/2021);
  • le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
L’Inps specifica inoltre che l’indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero dello 0,8% (ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Sul punto, l’Istituto richiama l’art. 4 comma 3 della L. 381/91 – che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate – e l’art. 4 comma 3-bis della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Ciò premesso, l’Inps afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l’abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

Invece, i datori di lavoro agricoli, esclusivamente per gli OTI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022.

In merito all’indennità di 150 euro di novembre 2022 di cui all’art. 18 del Dl 144/2022 – come accaduto già in relazione all’indennità di 200 euro – come anticipato l’Inps mette a disposizione, con il messaggio n. 3806/2022, un fac simile di dichiarazione che il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro (o al datore di lavoro a cui compete l’erogazione dell’indennità in presenza di più rapporti di lavoro). Tale fac simile – precisa l’Istituto di previdenza – costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Si ricorda, infatti, che il datore di lavoro può erogare l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di competenza novembre 2022 previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16 del Dl 144/2022. Nel dettaglio, il lavoratore deve dichiarare di:

  • non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1);
  • non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza (comma 16).
Resta fermo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla circ. Inps n. 116/2022, tra cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel mese di competenza novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, non titolarità dei trattamenti di cui all’art. 19 e sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di competenza novembre 2022.

(MF/ms)




ll nuovo modello di autodichiarazione “Aiuti di Stato”

Il nuovo modello di autodichiarazione aiuti di Stato consente di non indicare l’elenco degli aiuti fruiti nel quadro A ai soggetti che non superano i massimali della Sezione 3.1 e non intendono utilizzare i maggiori limiti della Sezione 3.12.

Questa la semplificazione introdotta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 398976 del 25 ottobre 2022, che va a modificare il modello originario (provv. n. 143438/2022), le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello”.

Nel frontespizio del modello, nell’ambito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, è stata inserita la nuova casella “ES”, con la quale si dichiara “di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l’ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti)”.

Il punto 1.2 del provvedimento afferma che barrare tale casella consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sezione I e II, come precisato nelle istruzioni aggiornate);
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), del medesimo Quadro temporaneo.
Sono tuttavia esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Il nuovo modello di dichiarazione sostituisce il precedente dal 27 ottobre 2022, ferma restando la scadenza del 30 novembre 2022.

Il provvedimento (punto 1.3) precisa altresì che la suddetta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo quindi gli aiuti nel quadro A).

Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.

Indicazioni anche sui rapporti con REDDITI 2022

Le istruzioni aggiornate per la compilazione dell’autodichiarazione forniscono indicazioni anche in relazione ai rapporti tra la nuova modalità di compilazione “semplificata” e il modello REDDITI 2022.

Viene precisato che in caso di compilazione della casella “ES” resta l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli REDDITI 2022.

In tal caso, infatti, non dovendo essere compilato il quadro A (salvo i righi relativi all’IMU), non possono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6) necessarie per non compilare il quadro RS.

Viene altresì affermato che qualora sia già stato inviato il modello REDDITI 2022 senza l’indicazione degli aiuti in questione nel prospetto “aiuti di Stato”, occorre compilare il quadro A con le informazioni relative a settore e codice attività. Ove si intenda comunque avvalersi della modalità di compilazione “semplificata”, barrando la suddetta casella “ES”, è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo indicando nel prospetto “aiuti di Stato” i predetti aiuti non indicati nel modello originario.

Inoltre, le istruzioni precisano che se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla e deve attenersi alle istruzioni per la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” nel modello REDDITI.

(MF/ms)




Webinar fiscale: “Scadenze e opportunità imminenti”

Il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco terrà il webinar fiscale "Scadenze e opportunità imminenti" martedì 8 novembre 2022 alle ore 14.30.

Questi i temi trattati:

  • il trattamento fiscale degli omaggi natalizi
  • l'autodichiarazione "Aiuti di Stato"
  • Bonus edilizi alle imprese
     

Per partecipare compilare il form cliccando qui.

La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online. 




Modello 770/2022: presentazione entro il 31 ottobre

Il 31 ottobre 2022 scade il termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2022, relativo al periodo d’imposta 2021, approvato con il provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11224, unitamente alle istruzioni per la compilazione (aggiornate poi il 15 aprile 2022).

Il modello 770 è la dichiarazione che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 4 del Dpr 322/98, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

I dati possono essere trasmessi in un unico flusso ovvero in più flussi.

In quest’ultimo caso è necessario inserire il valore “2” nel campo “Tipologia invio”, presente all’interno del frontespizio (riquadro “Redazione della dichiarazione”).

Il caso più frequente è quello rappresentato dal sostituto d’imposta che si avvale di un consulente del lavoro per la trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate per i redditi di lavoro dipendente e del commercialista per quelli di lavoro autonomo.

Il numero massimo dei flussi che possono essere trasmessi è pari a 3, i quali devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”; “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”), nel rispetto di precise indicazioni. In particolare, il flusso “Locazioni brevi” deve essere trasmesso insieme a quello “Autonomo”; se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”). Invece, il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).

Le novità di maggior rilievo relative del modello 770/2022 riguardano:
– la sospensione dei versamenti per effetto dei provvedimenti normativi emanati per l’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per l’emergenza sanitaria derivante dalla peste suina africana e dall’influenza aviaria;
– il recupero del trattamento integrativo.

Con riferimento al primo punto, nei quadri ST (sezioni I e II) ed SV si confermano – rispetto al modello 770/2021 – i campi nn. 15 (“Nota”) e 16 (“Importo sospeso”) ma vengono introdotti nuovi codici per il campo n. 15.

Nel dettaglio, all’interno dei campi in esame il sostituto d’imposta dovrà indicare:
– il codice (da 1 a 15) corrispondente alla disposizione normativa che ha previsto la sospensione dei versamenti (campo n. 15);
– il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel campo 15 (campo n. 16).

Con riguardo al quadro SV i codici che possono essere inseriti all’interno del campo 15 “Nota” sono i seguenti: 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 15.

Per il quadro ST, le istruzioni specificano inoltre che in presenza dei codici Covid-19 da 1 a 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11, 13 e 16.

Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dai codici 13, 14 e 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11, 13 e 16.

Mentre, per il quadro SV, in presenza dei codici Covid-19 5, 6, 7, 8, 11 e 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11 e 16. Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11 e 16.

Con riferimento al trattamento integrativo ex art. 1 del Dl 3/2020, la novità di maggior rilievo riguarda l’introduzione del codice “P” da inserire nel punto 10 “Note” del quadro ST al fine di indicare che il versamento si riferisce al trattamento integrativo recuperato a rate nell’anno 2021, ma pertinente l’anno precedente (2020).

Nuovi campi per il recupero del trattamento integrativo

Inoltre, sempre con riferimento al trattamento integrativo, è stato implementato – rispetto al modello 770/2021 – il rigo SX49 (riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2021 l’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Dl 3/2020) con l’inserimento delle colonne 1 (da valorizzare con il credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 del modello 770/2021) e 5 (dove indicare l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l’anno 2020 e recuperato ratealmente nell’anno 2021 dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10), e la modifica della colonna 3.

(MF/ms)
 




Istat settembre 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 8,6% (variazione annuale) e a + 11,4% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 6,45% e + 8,55%.
 
(MP/ms)
 




Bonus edilizi: scadenze e correzione errori di comunicazione

Con la circolare n. 33 pubblicata il 6 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le tanto attese indicazioni su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020.

Oltre a questo tema (a cui è dedicato il § 5), i chiarimenti hanno anche riguardato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi. 

Con un comunicato pubblicato, il CNDCEC ha “preso atto con favore” dei chiarimenti, arrivati dopo una “fattiva interlocuzione” con i vertici dell’Agenzia, in particolare per quanto riguarda le recenti modifiche sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave.

Le casistiche di errori commessi nella compilazione della comunicazione o nella circolazione dei crediti in Piattaforma (cassetto fiscale), per i quali l’Amministrazione finanziaria consente la correzione, sono diverse.

Prima di tutto viene precisato che “Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it” (segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia con altre modalità non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all’indirizzo pec menzionato).

Anzitutto, l’Agenzia consente di correggere:

  • gli errori formali, o l’omissione, di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto (è il caso, ad esempio, di errori nel frontespizio della comunicazione, nell’errata indicazione dei dati catastali dell’immobile nel quadro B, ecc.). In questi casi, l’opzione risulta valida in quanto sussistono i presupposti per beneficiare dell’agevolazione fiscale, ma, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato nel caso di condomini minimi) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa al suddetto indirizzo Pec;
  • gli errori commessi in relazione alla comunicazione del primo SAL senza aver indicato il valore “1”, motivo per cui non era possibile trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi. Anche in questi casi è necessario comunicare l’accaduto all’indirizzo Pec dell’Agenzia indicando specificatamente i protocolli delle comunicazioni compilate in modo errato e il numero di SAL cui si riferiscono. Allo stesso modo dovranno essere segnalate all’indirizzo Pec dell’Agenzia le comunicazioni relative a SAL successivi al primo che non contengono il protocollo relativo alla comunicazione primo SAL (correttamente compilata).
È altresì possibile correggere la comunicazione trasmessa nella quale è stato indicato un importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo) inferiore a quello della detrazione spettante.

In questa ipotesi potrà essere trasmessa una nuova comunicazione, contenente tutti i dati di quella già trasmessa, indicando la differenza quale ammontare del credito ceduto.

Analogamente si può correggere la comunicazione trasmessa in cui era stata indicata una spesa inferiore rispetto a quella effettivamente sostenuta per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Nei casi in cui siano stati commessi errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione (es. un errato codice intervento, codice fiscale del cedente ecc.) e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite Pec, il modello allegato alla circ. n. 33/2022 (il modello deve essere sottoscritto non solo dal beneficiario della detrazione/cedente, ma anche dal cessionario/fornitore).

L’Agenzia ammette poi la possibilità di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del Dl 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29 aprile 2022 (il differimento di detto termine al 15 ottobre 2022, infatti, riguarda solo i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022).

La generalità dei contribuenti che entro il 29 aprile scorso non sono riusciti a trasmettere la comunicazione (ma anche per quelli, si ritiene, le cui comunicazioni sono state per qualche ragione rifiutate per meri errori di compilazione), quindi, hanno tempo fino al 30 novembre per adempiere, versando con il modello F24 la sanzione minima di 250 euro, di cui all’art. 11 comma 1 del Dlgs. 471/97.

(MF/ms)
 




Valute estere settembre 2022

 
Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di settembre 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 139.3512
Peso Argentino 141,6701
Dollaro Australiano 1,482
Real Brasiliano 5,1791
Dollaro Canadese 1,3187
Corona Ceca 24,5763
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 6,9508
Corona Danese 7,4366
Yen Giapponese 141.5682
Rupia Indiana 79,4558
Corona Norvegese 10,1697
Dollaro Neozelandese 1,6691
Zloty Polacco 4,7414
Lira Sterlina 0,87463
Leu Rumeno 4,9097
Rublo Russo 0
Dollaro USA 0,9904
Rand Sud Africa 17,3828
Corona Svedese 10,784
Franco Svizzero 0,964
Dinaro Tunisino 3,2067
Hryvnia Ucraina 36,2132
Forint Ungherese 404,1864
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)