Decreto sostegni, accesso al fondo perduto per i forfetari
Tra i chiarimenti relativi al contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 41/2021 (Dl “Sostegni” in corso di conversione in legge), la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2021 si è espressa in merito al calcolo della riduzione del fatturato medio mensile degli anni 2019 e 2020.
In particolare, è stato reso noto che anche i soggetti in regime forfetario dovranno assumere come riferimento la data di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, corrisponde rispettivamente alla data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) o alla data del corrispettivo giornaliero.
Si deve, dunque, fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per l’accesso al regime di cui all’art. 1 comma 54 della L. 190/2014.
Di riflesso, risulta irrilevante, per la determinazione del fatturato e dei corrispettivi dei soggetti forfetari, il momento in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate.
Viene, inoltre, ribadito che, ai fini del calcolo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi del 2019 e del 2020:
- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione nel periodo 2019 e 2020 di riferimento, nonché le fatture differite emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre dell’anno precedente;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).
Tra le altre indicazioni, è confermato che la data di effettuazione dell’operazione vale, ai fini del calcolo del fatturato, anche per i soggetti che applicano il regime di IVA per cassa.
Si chiarisce che alla determinazione del fatturato concorrono anche le somme addebitate in rivalsa al committente a titolo di contributo integrativo per le casse di previdenza e assistenza. Trattasi, difatti, di importi inclusi nella base imponibile IVA.
Nella circolare in analisi, trova spazio anche una precisazione in merito alle operazioni che concorrono alla determinazione del fatturato del periodo.
Viene specificato che sono da considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” (o i corrispettivi) del periodo di riferimento “purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR” ovvero “rappresentative di altri componenti di reddito che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi (…) sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione”.
Nella precedente circolare n. 22/2020 si faceva riferimento alle sole operazioni configuranti ricavi dell’impresa. Con il documento di prassi più recente, si precisa che le operazioni da computare nel fatturato devono configurare, più in generale, componenti positivi di reddito (includendo, ad esempio, plusvalenze o sopravvenienze attive).
Escluse dal fatturato le assegnazioni di immobili ai soci
Tuttavia, con un’affermazione che non appare del tutto coerente con il quadro generale appena descritto, la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2021 esclude dal computo del fatturato del periodo le assegnazioni di immobili ai soci e le estromissioni.
Trattandosi di operazioni “nell’ambito dei rapporti tra soci e società”, finalizzate “a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa”, l’Agenzia ritiene che esse non rientrino tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui all’art. 1 del DL 41/2021, seppure si tratti di cessioni che, in talune ipotesi, sono incluse nel campo di applicazione dell’IVA e, ai fini delle imposte sui redditi, assimilabili alla cessione di beni ai soci.
(MF/ms)