Riforma sanzioni amministrative e tributarie: dall’1 settembre 2024 ravvedimento meno oneroso
Il DLgs. 87/2024 ha apportato una significativa riforma delle sanzioni amministrative tributarie rendendo, nel complesso, le sanzioni stesse meno onerose. Quanto esposto ha ovviamente riflesso sul versante del ravvedimento operoso.
Bisogna in primo luogo rammentare che ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 87/2024, le novità operano per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Pertanto, se, ad esempio nel 2025, il contribuente intende ravvedere una violazione commessa nel modello REDDITI 2023 (si pensi alla classica mancata dichiarazione di ricavi o compensi, o alla deduzione di costi non inerenti), dovrà tenere conto della vecchia normativa non solo ai fini delle sanzioni ma anche per quanto riguarda il ravvedimento operoso.
Il DLgs. 87/2024 ha, infatti, modificato il ravvedimento operoso ma le relative novità operano anch’esse per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.
Bisogna quindi prestare particolare attenzione nel momento in cui si intenderà procedere con il ravvedimento, dovendosi distinguere lo scenario ante e post 1° settembre 2024.
Ipotizziamo che un contribuente abbia commesso una dichiarazione infedele nel modello REDDITI 2021 (relativo all’anno 2020) e che intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2024 (relativo all’anno 2023).
Occorrerà, oltre alla dichiarazione integrativa, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte a 1/6:
- per quanto riguarda la disciplina sostanziale, la dichiarazione infedele soggiace ancora al minimo del 90% (art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024);
- per quanto riguarda il ravvedimento, si tratta di rimozione della violazione oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione medesima è stata commessa, per cui la riduzione della sanzione sarebbe a 1/6 del minimo quand’anche il ravvedimento avvenisse dopo il termine di presentazione del modello REDDITI 2024, sempre che intervenga entro i termini di decadenza e prima dell’accertamento (art. 13 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97 ante DLgs. 87/2024).
Trattandosi di violazione commessa nello scenario ante DLgs. 87/2024:
- per quanto riguarda la dichiarazione infedele, non opera il minimo di sanzione del 70% né l’ulteriore riduzione della sanzione derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa prima del controllo fiscale (art. 1 commi 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 post DLgs. 87/2024);
- per quanto riguarda il ravvedimento, non opera ancora la più favorevole riduzione a 1/7 prevista ogniqualvolta il ravvedimento avvenga oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa (art. 13 comma 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97 post DLgs. 87/2024).
Attenzione alla corretta riduzione da ravvedimento
Il DLgs. 87/2024 ha infatti eliminato la riduzione “intermedia” a 1/7 per le violazioni sanate entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.
Se si sfora il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa la riduzione sarà sempre a 1/7 del minimo, essendo venuta meno, a questi fini, la riduzione a 1/6 del minimo (operante, nel sistema precedente, per il ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa).
Ove, per errore, il contribuente dell’esempio esposto applicasse la riduzione da ravvedimento sul minimo del 70% o applicasse la più favorevole riduzione da ravvedimento a 1/7 del minimo (in luogo di quella a 1/6), potrebbe vedersi disconosciuto il ravvedimento.
Prendendo l’esempio della dichiarazione infedele, le novità operano per le violazioni commesse dal modello REDDITI 2024 in poi.
Violazioni commesse sino al 31 agosto 2024 |
Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 |
Riduzione sanzioni | Ambito applicativo |
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione | Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato) | 1/10 del minimo | Solo tardivi versamenti |
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato) | 1/9 del minimo | Tutte le violazioni |
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) | 1/8 del minimo | Tutte le violazioni |
Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del minimo | Tutte le violazioni |
Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | – | 1/6 del minimo | Tutte le violazioni |
– | Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) | 1/6 del minimo | Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise |
Ravvedimento dopo il PVC | – | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
– | Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
– | Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) | 1/4 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione | Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato) | 1/10 del minimo | Solo tardiva dichiarazione |
(MF/ms)