Istat dicembre 2022
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 8,475% e + 11,625%.
(MP/ms)
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Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2022 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 142,1365 |
| Peso Argentino | 165,0948 |
| Dollaro Australiano | 1,5455 |
| Real Brasiliano | 5,3846 |
| Dollaro Canadese | 1,3708 |
| Corona Ceca | 24,3689 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,3171 |
| Corona Danese | 7,4387 |
| Yen Giapponese | 145,1241 |
| Rupia Indiana | 83,3384 |
| Corona Norvegese | 10,3357 |
| Dollaro Neozelandese | 1,6828 |
| Zloty Polacco | 4,6964 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,86892 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9142 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0201 |
| Rand (Sud Africa) | 17,8328 |
| Corona Svedese | 10,8798 |
| Franco Svizzero | 0,9842 |
| Dinaro Tunisino | 3,2913 |
| Hryvnia Ucraina | 37,2985 |
| Forint Ungherese | 406,6827 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
La manovra di Bilancio 2023 ha trovato nuove risorse per complessivi 150 milioni di euro da destinare a questa misura di favore per le imprese.
Ricordiamo che il beneficio si concretizza nella possibilità per le micro, piccole e medie imprese di ottenere la concessione di finanziamenti agevolati da destinare ad investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software, tecnologie digitali.
Possibilità anche di avere un contributo ministeriale a copertura parziale degli interessi sul finanziamento ottenuto. Oltre a nuovi fondi, la Manovra allunga anche i tempi entro cui concludere l’investimento.
Queste quelle più importanti per loro:
Ecco una sintesi dei suoi aspetti principali.
| Nuova Sabatini | |
|---|---|
| Cosa | Descrizione |
| Chi può accedere | Micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dall’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003. |
| Requisiti in capo all’impresa |
Alla data di presentazione della domanda, l’impresa deve:
|
| Settori ammessi | Tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca. |
| Settori esclusi | Attività finanziarie e assicurative. |
| Cosa si può finanziare |
Investimenti in immobilizzazioni materiali per:
Ammessi al finanziamento anche:
In ogni caso deve trattarsi di beni “nuovi”.
|
| Requisiti degli investimenti |
Per essere ammessi alla Nuova Sabatini, gli investimenti devono soddisfare questi requisiti:
|
| Investimenti esclusi |
|
| A chi fare domanda | Alla banca. |
| Ente competente | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nell’apposita sezione dedicata del sito internet è disponibile tutta la procedura da seguire per la richiesta). |
| Finalità | Accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo. |
Le agevolazioni e le novità della Legge di Bilancio 2023
I finanziamenti sono concessi da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Si tenga presente che:
• rifinanziamento della misura con lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
• per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato di 6 mesi.
(MF/ms)
Da ciò consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, viene elevata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante.
Tale limite trova applicazione a prescindere dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma anche, ad esempio, per le donazioni.
Il tetto di 5.000 euro opera dunque per i trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra “soggetti diversi”, siano esse persone fisiche o giuridiche.
Come precisato dal MEF nelle apposite FAQ, per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti intercorsi tra:
Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono “artificiosamente frazionati”.
È però perfettamente lecito pagare parte in contanti e parte in assegno, purché il contante sia inferiore al tetto di 5.000 euro.
L’art. 1, comma 2, lett. v) del Dlgs. n. 231/2007 precisa che per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.
Si noti che la finestra temporale di una settimana è puramente indicativa, posto che, anche oltre tale termine, la norma fa comunque salva la possibilità di qualificare l’operazione come artificiosamente frazionata quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.
Non è invece ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione), ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
(MF/ms)
In particolare, per effetto dell’art. 3 comma 8 del Dl 198/2022, viene esteso anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del Dl 104/2020 convertito, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all’art. 2426 comma 1 n. 2) c.c., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Continua a essere previsto l’obbligo di destinazione a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi (art. 60 comma 7-ter del Dl 104/2020).
Rimangono fermi, peraltro, anche gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 comma 7-quater del Dl 104/2020).
Il regime derogatorio è stato originariamente introdotto dal Dl 104/2020, nell’ambito delle misure per il sostegno e il rilancio dell’economia, in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020, quindi, per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2020.
Esso è stato prorogato all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021), dall’art. 1 comma 711 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, pur limitatamente ai soli soggetti che, nell’esercizio 2020, “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, sollevando rilevanti dubbi interpretativi.
La norma è stata, poi, estesa, senza alcuna limitazione, all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021) per effetto del Dl 228/2021 convertito.
Essa è stata, infine, estesa agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021 e 2022) dal Dl 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”) conv. L. 25/2022.
Guardando alla misura dell’ammortamento, con riferimento ai bilanci 2023 (così come per i bilanci precedenti) la formulazione della norma sembra consentire alla società di scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, con possibilità di effettuare la c.d. “sospensione parziale”, ossia a un livello anche inferiore al 100%.
Relativamente alle modalità applicative, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.
Dal punto di vista fiscale, infine, si ricorda che la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico (art. 60 comma 7-quinquies del Dl 104/2020).
La disposizione deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà (e non l’obbligo) di dedurre le quote di ammortamento in esame, anche in assenza dell’imputazione a Conto economico (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021 n. 607 e 3 febbraio 2022 n. 66).
Occorrerà, a tal fine, effettuare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
(MF/ms)
La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del Dl. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 è stato modificato dall’art. 12-septies del Dl. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019).
Come disposto dal Provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021, l’informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16, a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
Il via libera è arrivato non senza discussioni e rallentamenti: dopo i problemi alla Camera, visti i tempi, anche nell’altro ramo del Parlamento non è stato possibile concludere l’esame in Commissione Bilancio col mandato al relatore, ma i gruppi parlamentari hanno convenuto sulla necessità di approvare rapidamente la manovra per evitare l’esercizio provvisorio.
Rispetto alla formulazione iniziale del testo, la manovra è stata modificata in più parti, anche a seguito dei rilievi della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio, come nel caso del pagamento con POS.
Al riguardo, dal testo approvato in via definitiva è stata eliminata la misura in virtù della quale commercianti e professionisti avrebbero potuto rifiutare i pagamenti tramite carte per importi pari o inferiori a 60 euro, mentre è confermato l’innalzamento a 5.000 euro della soglia al trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi.
Rimandando alla tabella in allegato all’articolo per un’elencazione delle principali novità introdotte nell’iter parlamentare, tra le misure di carattere fiscale si segnalano l’incremento dell’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del Dpr 600/73, e la “flat tax incrementale” o “tassa piatta incrementale”, con cui viene tassata con un’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, pari al 15%, la quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturata nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato dei redditi del triennio precedente.
Per quanto riguarda le agevolazioni, la legge di bilancio dispone la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, consentendo così anche per tali beni di fruire del più favorevole credito d’imposta per investimenti in beni materiali “4.0” di cui all’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020.
Slitta poi al 2023 il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
Sono riproposte le agevolazioni per l’assegnazione ai soci e vengono riaperte le disposizioni per l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale, posseduti al 31 ottobre 2022, fissando quale finestra temporale per l’estromissione il periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
Oltre alle disposizioni relative a definizione agevolata delle liti e rottamazione dei ruoli, la legge di bilancio contiene misure relative alle detrazioni edilizie, che riguardano il superbonus, il bonus barriere 75% e il bonus mobili. Viene anche reintrodotta la detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica.
Lato IVA, accanto alla riduzione dell’aliquota al 10% sulle cessioni di pellet, viene estesa alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 la riduzione dell’aliquota IVA al 5%. Inoltre, viene ridotta al 5% l’aliquota IVA per assorbenti e tamponi, eliminando anche la condizione che siano prodotti compostabili o lavabili, nonché quella per latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto.
Sul fronte lavoro, la legge di bilancio stabilisce che fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori pubblici e privati “fragili”.
Vengono estese anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del 2023 le agevolazioni contributive previste dalla L. 178/2020 per under 36 e donne svantaggiate e introdotto un nuovo esonero del 100% dei contributi INPS in caso di assunzione di percettori di reddito di cittadinanza, alternativo a quello previsto dall’art. 8 del Dl 4/2019.
(MF/ms)
Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.
Tale percentuale è:
Le tabelle pubblicate quindi, sono valide per il 2023 e sono suddivise in:
(MF/ms)
Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.
La disposizione citata non ha fatto altro che sostituire, nel primo comma dell’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”.
In precedenza, invece, le parole “31 dicembre 2021” erano state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2020” dall’art. 3 comma 1-ter del Dl 228/2021 convertito.
Trova conferma, quindi, la contrarietà del legislatore rispetto alla posizione assunta dalla circ. Assonime n. 3/2021, § 4, secondo la quale, a prescindere dalla lettera della norma, sarebbe stata preferibile una interpretazione che ritenesse qualsiasi eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 – fosse esso autonomamente rilevante o meno – assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall’art. 6, determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo.
A favore di tale soluzione avrebbe dovuto deporre, a giudizio dell’Associazione, il fatto che la previsione avrebbe inteso attribuire alle società un idoneo percorso temporale per uscire dallo stato di difficoltà, non affidando la tutela del ceto creditorio e il potenziale recupero di redditività della gestione a una meccanica applicazione della disciplina del codice, ma a una attività gestionale sì ordinaria, ovvero non meramente conservativa, ma responsabilizzata anche alla luce dei nuovi obblighi sanciti dal riformato art. 2086 c.c.
Come segnalato dalla dottrina in modo quasi unanime, invece, la disciplina di cui all’art. 6 del Dl 23/2020 convertito non avrebbe potuto trovare applicazione alle perdite maturate nel 2021 (e negli esercizi successivi), con la conseguenza che le perdite maturate nel 2021, e che “autonomamente” avessero portato il capitale sotto il minimo, avrebbero dovuto essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che non avessero intaccato il capitale sociale avrebbero avuto il 2022 come anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2023.
Si veda, ad esempio, la massima T.A.7 del Comitato Triveneto dei Notai, che ha affermato: “verificandosi negli esercizi successivi a quello 2020 perdite che, da sole o sommate a quelle di esercizi precedenti all’esercizio 2020 (dovendosi sempre escludere dal calcolo il risultato negativo dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 se il loro ripianamento è stato rinviato), eccedono di oltre un terzo il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, troveranno piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 2447, 2482-ter e 2484, comma 1, n. 4, c.c”.
Tutto ciò, si sottolineava, in assenza di interventi normativi.
Interventi che, come evidenziato, si sono concretizzati con le previsioni contenute negli ultimi due Dl “Milleproroghe”.
Quindi, con particolare riguardo alla più recente novità, il termine entro il quale la perdita 2022 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2027); l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (art. 6 comma 2 del Dl 23/2020 convertito).
Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare queste decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (esercizio 2027). L’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data dell’assemblea, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (art. 6 comma 3 del Dl 23/2020 convertito).
Le perdite in questione dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 comma 4 del Dl 23/2020 convertito).
Si tenga presente, infine, che le perdite da considerare sono quelle emerse “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022”.
L’arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse, ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio (cfr. la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2).
La novità, di conseguenza, riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2022, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (in primis 1° luglio 2022-30 giugno 2023).
(MF/ms)
Informiamo le Aziende Associate che il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas martedì 17 gennaio 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
Questi i temi trattati:
Per partecipare compilare il form cliccando qui
(MF/am)