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Acconti di imposta 2021: versamento secondo acconto entro il 30 novembre

Martedì 30 novembre 2021 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Come ogni anno il pagamento degli acconti d’imposta Ires, Irpef e Irap si preannuncia particolarmente complicato. Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.
 
Si ricorda che entro il prossimo 30 novembre andrà versato anche il secondo acconto Inps per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e Ivie/Ivafe.
 
La scadenza di novembre non interessa le addizionali Irpef poiché:

  • per l’addizionale comunale Irpef l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo Irpef;
  • per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
 
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro.

Se l’acconto Ires dovuto non supera 257,52 euro deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
 
Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione.

Compensazione

Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti).

Ricordiamo che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.

Per l’anno 2021, il limite massimo di crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24, è però stato elevato a 2 milioni di euro dall’art. 22, D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”) che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ha aumentato la soglia al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
 
Codici tributo

I versamenti degli acconti Irpef, Ires ed Irap vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

4034 – anno di riferimento 2021 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
2002 – anno di riferimento 2021 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
3813 – anno di riferimento 2021 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
 
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
 
Il metodo storico

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.

Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’Irpef che per l’Ires che per l’Irap.

Il metodo previsionale

In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).

La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.

Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’Irpef dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
 
Regime minimi/forfetario

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

  • acconto non dovuto, qualora l’imposta dovuta e desunta dal rigo “Differenza” del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
  • acconto in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre;
  • acconto in due rate, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro.
 
Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2021 non è tenuto al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva: il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario.
 
Rideterminazione acconti obbligatoria

Anche quest’anno, in alcuni casi, sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico.

  • Irpef/Ires noleggio occasionale imbarcazioni – L’acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell’applicazione per l’anno precedente dell’imposta sostitutiva agevolata.
  • Irpef/benzinai – La deduzione forfetaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
  • Sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi – L’art. 14, comma 2, D.L. n. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi. Occorre quindi determinare l’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è stata operata tale deduzione considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo.
(MF/ms)
 



Bonus investimenti: chiarimenti sui contratti complessi

Nel caso di “contratti complessi”, al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento non è sufficiente la consegna del bene mobile a norma dell’art. 109 comma 2 del Tuir, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della “certezza” previsto dal comma 1 del medesimo art. 109.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 723 del 18 ottobre, fornendo ulteriori indicazioni sul momento rilevante per l’applicabilità di super e iper-ammortamenti, applicabili, si ritiene, anche al nuovo bonus investimenti.

In generale, per individuare il momento di effettuazione dell’investimento, l’Agenzia ha affermato che rilevano i criteri di competenza fiscale di cui all’art. 109 del Tuir (circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017).

Nel caso di specie, l’Agenzia afferma che dalla lettura dei contratti allegati si evince che gli impegni contrattuali dei fornitori dei macchinari non si esauriscono con la semplice consegna del bene, ma si sostanziano in ulteriori adempimenti riguardanti, ad esempio, le modifiche tecniche da apportare ai macchinari secondo determinate specifiche indicate, l’addestramento e la formazione del personale all’utilizzo dei macchinari, un primo collaudo presso lo stabilimento del fornitore, un secondo collaudo presso la sede produttiva (con il quale, oltre a ripetere il check generale delle funzionalità della macchina, si eseguono ulteriori test e verifiche di funzionamento).

L’esito positivo del primo collaudo viene formalizzato con la sottoscrizione di un Preliminary Acceptance Certificate (PAC), a seguito del quale viene effettuata la consegna del bene presso lo stabilimento dell’acquirente, mentre l’esito positivo del secondo collaudo viene attestato da un Final Acceptance Certificate (FAC).

I contratti prevedono, inoltre, un pagamento del corrispettivo frazionato in base a diversi step: emissione dell’ordine; accettazione preliminare (PAC); consegna del bene presso lo stabilimento; accettazione finale (FAC); decorso di 60 giorni dalla data del FAC.

Pertanto, secondo l’Agenzia, nel caso di specie si è in presenza di un contratto complesso, con il quale il fornitore si impegna a vendere un bene mobile all’acquirente e ad eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest’ultimo; lo svolgimento di tali attività, in virtù della complessità dell’investimento, assume un rilievo decisivo ai fini del puntuale e completo adempimento degli obblighi contrattuali.

Per tale ragione, ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento – determinante per “incardinare” il bene nella disciplina del super-ammortamento o in quella dell’iper-ammortamento – non è sufficiente la “consegna” del bene mobile, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della “certezza” previsto dal comma 1 dell’art. 109.

L’adempimento decisivo, a tali fini, viene individuato dall’Agenzia nel rilascio del Final Acceptance Certificate (FAC), che è il momento nel quale l’esistenza del costo del bene può dirsi “certa”, tanto che proprio al FAC è legato l’obbligo contrattuale del pagamento del saldo dovuto al fornitore.

Nel caso specifico, in merito a un macchinario con contratto d’acquisto sottoscritto nel 2016 e consegnato nel 2016, il FAC è stato sottoscritto il 13 gennaio 2017 e il saldo dovuto è stato corrisposto al fornitore il 9 febbraio 2017 e il 5 aprile 2017. In tal caso, secondo l’Agenzia, il requisito della certezza si è concretizzato nel 2017, per cui tale bene può accedere alla disciplina dell’iper-ammortamento.

Per altri beni, invece, il FAC è stato sottoscritto nel giugno/luglio 2017, mentre il saldo è stato corrisposto diversi mesi prima, nel dicembre 2016.

In tali casi, dall’esame congiunto delle clausole contrattuali (che legano il pagamento del saldo all’esito positivo del collaudo presso l’impresa) e delle dinamiche finanziarie dei corrispettivi (che dimostrano che il pagamento al fornitore è stato completato diversi mesi prima del rilascio del FAC), secondo l’Agenzia l’investimento è stato “effettuato”, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, già il 22 dicembre 2016, giorno in cui, con il pagamento (anticipato) del saldo al fornitore, è maturata la ragionevole certezza di un esito positivo del collaudo definitivo dei macchinari.

Tuttavia, l’Agenzia rileva che, dalla documentazione allegata, emerge che il fornitore ha motivato il ritardo nell’installazione dei beni a causa della rilevante mole di ordini ricevuti per l’introduzione del super-ammortamento e per la mancanza di alcuni componenti strategici, proponendo all’impresa il pagamento anticipato del saldo con contestuale rilascio di una garanzia bancaria.

Laddove il fornitore, in sede di pagamento anticipato del saldo, avesse effettivamente rilasciato, a favore dell’impresa, una garanzia bancaria a “copertura” del rischio di un successivo inadempimento contrattuale, non si potrebbe più configurare, al 22 dicembre 2016, la “certezza” dell’esito positivo del collaudo definitivo dei macchinari. In tal caso, posto che la certezza si avrebbe solo nel 2017 con il FAC, tali beni potrebbero accedere all’iper-ammortamento.

(MF/ms)




Tamponi rapidi Sars-Cov-2 per aziende

Informiamo le aziende associate della possibilità di usufruire del servizio di analisi messo a disposizione dai centri Cab srl e Glab srl del territorio.

Per quanto riguarda i tamponi rapidi (ricerca antigenica) accertamenti Sars-Cov-2 sono a disposizione a prezzo calmierato i seguenti pacchetti:

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  • Acquisto da 10 tamponi al costo di 150 euro 
Alle seguenti condizioni:
  • Pagamento anticipato
  • Nessun rimborso in caso di non utilizzo
 
Per preventivi e prenotazioni rivolgersi a service@glabanalisi.it

Nei punti di prelievo di Casatenovo, Oggiono, Olgiate, Galbiate (zona Ponte A.Visconti -Lecco) è stata attivata apertura anticipata alle ore 6.15 con rilascio immediato del Green Pass.

(MS/am)
 




Superbonus 110%: gestione dei “Sal”

Il comma 1-bis dell’art. 121 del Dl 34/2020 prevede che l’opzione di sconto in fattura, o cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. d) del Dm 7 marzo 2018 n. 49, lo “stato di avanzamento dei lavori” (in acronimo, “SAL”), è uno dei documenti contabili “predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati”, il quale “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora.

Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.

Testualmente, il comma 1-bis in argomento stabilisce che “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”, mentre il comma 1 stabilisce che “I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare (…)”.

Solo con riguardo alle spese relative a interventi che possono beneficiare del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del Dl 34/2020, il comma 1-bis aggiunge che, ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo:

  • i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
  • ciascun Sal deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
A una prima lettura della norma, sembrerebbe quindi che l’esercizio delle opzioni sia sempre subordinato, oltre che al sostenimento delle spese, anche all’avvenuta esecuzione dei lavori cui le spese si riferiscono, con possibilità di riferire la loro avvenuta esecuzione non soltanto all’avvenuta ultimazione dei medesimi, ma anche all’avvenuta liquidazione di un Sal da parte del direttore dei lavori.

Tuttavia, valorizzando il fatto che il primo periodo del comma 1-bis dell’art. 121 del Dl 34/2020 recita testualmente che l’opzione “può” essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, non che “deve”, il Mef, in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze alla Camera n. 5-06307 del 7 luglio 2021, ha affermato che, per gli interventi che beneficiano, sulle relative spese, di detrazioni “edilizie” diverse da quelle spettanti in misura superbonus, ai sensi dell’art. 119 del Dl 34/2020, è possibile esercitare le opzioni di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 “anche qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori […] ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”.

Ai fini del calcolo del raggiungimento della percentuale minima di completamento del Sal pari al 30%, richiesta per poter esercitare le opzioni relativamente a spese sostenute per interventi non ancora ultimati, la risposta a interpello dell’Agenzia n. 538/2020 ha innanzitutto chiarito che rilevano le spese il cui sostenimento è stimato per l’ultimazione dell’intervento, non i tetti massimi di spesa agevolata.

Pare peraltro pacifico che, sin dal primo Sal, le spese detraibili possano essere oggetto di opzione ex art. 121 del Dl 34/2020 per l’intero ammontare ammesso, ossia fino a concorrenza dei tetti massimi di detraibilità previsti in relazione alle diverse detrazioni “edilizie”. In altre parole, pare pacifico che non sussista alcun obbligo di “spalmare” il tetto massimo di detraibilità in misura proporzionale alla percentuale di completamento dei lavori che corrisponde al Sal liquidato.

In presenza di capitolati di appalto che si articolano in più interventi distinti, tra quelli che possono fruire del superbonus, la percentuale di completamento del SAL va valutata rispetto alla spesa preventivata con riguardo a ciascun singolo intervento, se e nella misura in cui questo dato di dettaglio è rinvenibile dal relativo capitolato di appalto di cui si va a liquidare un Sal.

L’impostazione che precede ha trovato l’avallo della Dre Veneto, in occasione dell’interpello n. 907-1595/2021, sul caso di un intervento complessivo che ricomprendeva sia interventi di efficienza energetica, sia interventi di miglioramento sismico, ma pare corretto ritenere questa impostazione estensibile a tutti i singoli interventi aventi una loro specifica “individuazione fiscale” tra quelli di efficienza energetica (i due tipi di interventi “trainanti” e i diversi tipi di interventi “trainati”), nonché tra gli altri tipi di interventi “trainati” previsti dalla disciplina dell’art. 119 del Dl 34/2020.

(MF/ms)
 




Imprese femminili: in arrivo aiuti ministeriali

E’ in fase di avvio un piano ministeriale a sostegno dell’imprenditoria femminile finalizzata ad assegnare contributi a fondo perso e finanziamenti agevolati a tasso zero alle imprese femminili, sia quelle che devono essere costituite, sia quelle già attive.

I decreti, che utilizzato il Fondo Impresa Donna che dispone di stanziamento della Finanziaria e utilizzerà il Pnrr, sono già stati firmati e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi la data in cui sarà possibile iniziare a presentare domanda, con le relative modalità.

Quali sono le imprese femminili?
E’ necessario che ci siano due terzi di partecipazione in capo a donne senza limiti di età.
Rientrano quindi:

  • ditte individuali intestate a donne;
  • lavoratrici autonome con partita Iva (da attivarsi entro 60 giorni);
  • le società di persona che abbiano nella compagine societaria due terzi donne;
  • le società di capitali che vedano il capitale sociale in capo per due tersi a donna, l’amministratore unico donna, oppure due terzi del consiglio di amministrazione in capo a donna.
Tipologia di contributi

Nuove imprese (da costituirsi)
Contribuito a fondo perso 80% dei costi per iniziative che prevedono sino a 100 mila euro. Il tetto massimo del contributo è 50 mila euro.
Se la ditta è promossa da donne disoccupate si sale al 90%.
Contributo a fondo perso 50% per iniziative di dimensione superiore, con un massimo di contri-buto di 125.000, 00 euro.

Imprese costituite da massimo tre anni
Un programma di investimenti può essere finanziato all’80% con metà fondo perso e metà finanziamento agevolato a tasso zero. Il tetto dell’operazione è 400 mila euro.

Ditte costituite da più di tre anni 
In questo caso è prevista una differenza. Nel tetto massimo di 400 mila euro le spese di capitale circolante avranno un contributo a fondo perduto.

Credito d’imposta tessile
Sono annunciate come imminenti le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate che consentiranno alle imprese del tessile, moda, abbigliamento, accessori, gioielleria di fruire di un credito d’imposta al 30% sui maggiori valori di “magazzino” risultanti a bilancio nel 2020 rispetto al 2019.

Spese ammissibili
Già da ora si sa che i costi ammissibili a contributo o finanziamento, nell’ambito di un programma di avvio di impresa o sviluppo di impresa esistente, saranno i seguenti:

  • impianti, macchinari e attrezzature, purchè nuovi;
  • immobilizzazioni immateriali (es. brevetti);
  • servizi informatici (cloud) per la gestione aziendale;
  • personale dipendente assunto dopo la domanda e impegnato nel periodo di realizzazione del progetto.
Saranno comunque ammissibili costi sostenuti solo dopo la presentazione della domanda con il relativo progetto.

Per maggiorni informazioni e aggiornamenti contattare l’Api Lecco Sondrio allo 0341.282822 o scrivere una mail a associazione@api.lecco.it.

(SG/sg)




Istat settembre 2021: canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 2,6% (variazione annuale) e a + 2,0% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,950% e + 1.500%.

(MP/bd)




Super Ace: nuova disciplina

Premessa
Con l’art. 19 co. 2 – 7 del Dl. 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, il le­gi­slatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell’Ace, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% in luogo dell’1,3% ordinario (c.d. “super Ace”).
Il provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235, emanato in attuazione della suddetta disci­pli­na, determina le modalità e i termini per la comunicazione preventiva all’Agenzia stessa ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione del rendimento nozionale (si veda il successivo § 5.2.3).

Ambito soggettivo
Possono beneficiare della “super Ace” tutti i soggetti titolati a fruire dell’Ace, e quindi sia i sog­getti Ires, sia i soggetti Irpef (questi ultimi, a condizione che adottino il regime contabile ordi­nario).

Ambito temporale
La “super Ace” spetta solo con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. Si tratta, quindi:
del 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
del periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”

Base di calcolo dell’agevolazione
La base di calcolo della “super Ace” è rappresentata, per il solo periodo agevolato (2021, ovvero 2021/2022), dalla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiu­sura del periodo d’imposta precedente”.
In prima approssimazione, quindi, la base di calcolo è pari alla differenza tra:

  • la base Ace al 31.12.2021 (o al termine dell’esercizio 2021/2022, per i “non solari”);
  • la base Ace al 31.12.2020 (o al termine dell’esercizio 2020/2021, per i “non solari”).
Incrementi rilevanti
Presupposto per beneficiare della “super Ace” è l’effettuazione di incrementi patrimoniali quali:
  • i conferimenti in denaro dei soci (es. aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, ecc.);
  • le rinunce dei soci ai crediti;
  • l’accantonamento di utili a riserva.
Ragguaglio ad anno – Esclusione
Per il 2021, gli incrementi patrimoniali rilevano ai fini dell’agevolazione per l’intero ammontare.
Tale previsione riveste particolare importanza per gli incrementi realizzati con conferimenti dei soci in denaro, i quali in assenza di tale previsione di favore sarebbero stati com­putati pro rata temporis, in base alla data di effettivo versamento.

Limite di 5 milioni di euro
La variazione in aumento agevolabile con la c.d. “super Ace” rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un ri­spar­­mio d’imposta massimo, per i soggetti Ires, di 180.000,00 euro (si veda il successivo § 5.2.1).
L’eventuale eccedenza è agevolata con l’Ace “ordinaria” (con coefficiente dell’1,3%).

Calcolo del beneficio fiscale
Il beneficio fiscale corrispondente alla “super Ace” è fruito dall’impresa, alternativamente:

  • secondo le regole ordinarie dell’Ace, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ri­durre la base imponibile Ires o Irpef;
  • quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote Irpef o Ires.
La materiale quantificazione del beneficio non varia a seconda dell’opzione prescelta, ma nel se­condo caso esso è fruito in via anticipata.

Utilizzo della “Super Ace” a riduzione del reddito imponibile
In questo caso, il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente del 15%.

Ad esempio, se una srl può fare valere per il 2021 l’accantonamento a riserva dell’utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per com­plessivi 500.000,00 euro, il beneficio è computato come segue:
Parametro          Importo
Base di calcolo  340.000 + 500.000 = 840.000
Rendimento nozionale  840.000 × 15% = 126.000
Risparmio d’imposta (IRES)         126.000 × 24% = 30.240
A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, si realizza un rispar­mio in termini di Ires di 30.240,00 euro.
Il risparmio si materializzerà in sede di versamento del saldo Ires relativo al 2021 (giu­gno/luglio del 2022).
 
Utilizzo della “Super Ace” sotto forma di credito d’imposta
L’impresa può sfruttare la “super Ace”, quale modalità alternativa, sotto forma di credito d’im­po­sta. Il calcolo del beneficio avviene applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020 (o per il 2020/2021 per i “non solari”).
Nessun effetto ha, quindi, una eventuale variazione dell’aliquota che dovesse essere decisa di qui in avanti, ma con efficacia retroattiva al 2021.
Calcolo del credito d’imposta – Società di capitali
 
Per il calcolo del credito d’imposta è possibile riprendere l’esempio della srl che può fare valere per il 2021 l’accantonamento a riserva dell’utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000,00 euro.
Il beneficio è computato come segue:
Parametro          Importo
Base di calcolo  340.000 + 500.000 = 840.000
Rendimento nozionale  840.000 × 15% = 126.000
Credito d’imposta           126.000 × 24% = 30.240
A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, il credito d’imposta ammonta a 30.240,00 euro (importo ottenuto applicando al rendimento nozionale l’aliquota Ires del 24%).

Intermediari finanziari
Come evidenziato dalle istruzioni al modello per le “comunicazioni Ace” approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 238235/2021 (si veda il successivo § 5.2.3), gli intermediari finanziari sog­getti all’addizionale Ires del 3,5% “tengono conto, al fine della determinazione del credito d’imposta, anche della relativa aliquota”.
Il credito d’imposta è, quindi, determinato per tali soggetti con l’aliquota “cumulata” del 27,5%.
Calcolo del credito d’imposta – Imprese individuali e società di persone
Per i soggetti Irpef, la conversione avviene con le aliquote Irpef dell’art. 11 del Tuir.
Riprendendo quindi l’esemplificazione della circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21 (§ 2.2) rife­rita all’Ace “ordinaria”, se il rendimento nozionale ammonta a 126.000,00 euro, il credito è così com­putato:
3.450,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 23% (primo scaglione) fino a 15.000,00 euro;
3.510,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 27% (secondo scaglione) da 15.000,00 a 28.000,00 euro;
10.260,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 38% (terzo scaglione) da 28.000,00 a 55.000,00 euro;
8.200,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 41% (quarto scaglione) da 55.000,00 a 75.000,00 euro;
21.930,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 43% (quinto scaglione) per la parte eccedente 75.000,00 euro e sino a 126.000,00 euro.
Il calcolo sopra proposto, che di fatto rappresenta una sorta di “Irpef virtuale”, porta quin­di ad un credito d’imposta per complessivi 47.350,00 euro.
Società di persone – Soggetto titolato ad utilizzare il credito d’imposta
L’art. 19 del Dl 73/2021 non individua in modo puntuale il soggetto titolato ad utilizzare il credito d’imposta nel caso delle società di persone, ed in particolare se esso sia individuabile nella so­cietà o nei soci.
La lettura delle istruzioni al modello di comunicazione da presentare all’Agenzia delle Entrate (sub “Determinazione del credito d’imposta”) sembrano individuare tale soggetto nella società di per­so­ne.

Modalità e tempi per l’utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere, alternativa­mente:

  • utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
  • richiesto a rimborso;
  • ceduto a terzi.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
L’art. 19 co. 3 e 7 del Dl 73/2021 prevede una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d’imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235.
In particolare:
la comunicazione (c.d. “comunicazione Ace”) deve essere presentata, con modalità esclu­­sivamente telematiche, dal 20.11.2021 e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quel­lo in corso al 31.12.2020 (quindi, sino al 30.11.2022, per i soggetti con esercizio sociale coinci­dente con l’anno solare);
essa può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incre­menti indicati nelle comunicazioni già presentate;
entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle En­trate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta;
se il credito d’imposta è superiore a 150.000,00 euro, occorre effettuare le verifiche anti­mafia di cui al DLgs. 6.9.2011 n. 159 (in pratica, deve essere compilato il quadro A del mo­dello di comunicazione).
 
Le imprese interessate possono, inoltre, rettificare una comunicazione già inviata (in questo caso, la comunicazione rettificativa sostituisce integralmente quella originaria) o rinunciare integralmente al credito d’imposta.
Nella sezione “Determinazione del credito d’imposta” occorre inserire:
  • i dati riferiti alla natura del soggetto che richiede il credito d’imposta;
  • se il soggetto non ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la data di inizio e la data della fine del periodo d’imposta;
  • i dati necessari alla liquidazione del credito d’imposta, rappresentati dalla variazione in au­men­to, dal rendimento nozionale e dal credito stesso.
Data dalla quale è possibile utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello:
  • in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
  • in cui è avvenuta la rinuncia ai crediti;
  • della delibera con cui l’assemblea ha deciso di destinare a riserva l’utile di esercizio.
 
In ogni caso, si deve tenere conto che nessuna comunicazione può essere presentata prima del 20.11.2021 e che l’Agenzia delle Entrate può riservarsi sino a 30 giorni per il riconoscimento del cre­­dito d’imposta, per cui anche conferimenti o accantonamenti effettuati nella prima parte del 2021 si risolveranno in crediti d’imposta utilizzabili non prima di dicembre dello stesso anno.
 
Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Se il credito utilizzato in compensazione eccede l’ammontare massimo fruibile, anche tenendo con­­to di precedenti utilizzi, il modello F24 è scartato.

Casi di recupero dell’agevolazione
Il beneficio fiscale è recuperato se, nei due periodi d’imposta successivi a quello agevolato (quindi, entro il 31.12.2023, per i soggetti “solari”), la società procede a riduzioni del Patrimonio netto di­ver­se dalle perdite di esercizio (di fatto, alla distribuzione di riserve pregresse).
Pur in assenza di indicazioni espresse da parte del testo di legge, non dovrebbe esservi alcun obbligo di “riversamento” del risparmio fiscale fruito se, pur a fronte di distribuzioni, la società rile­va incrementi almeno di pari ammontare (ad esempio, se viene distribuita nel 2022 una riserva per 80.000,00 euro, ma sempre nel 2022 è accantonato l’utile del 2021 ipotizzato in 81.000,00 euro, non vi dovrebbe essere alcun recupero dell’agevolazione fruita).
 
(MF/ms)
 




Nomina dell’organo di controllo srl: probabile rinvio dell’obbligo

Verso il rinvio di un anno dell’obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata e le società cooperative per le quali ricorrano i requisiti previsti dall’art. 379, comma 1, del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Con un emendamento approvato al Senato, dalle commissioni Giustizia e Industria, riunite per la conversione in legge del Dl. 24 agosto 2021 n. 118, si prevede di prorogare ai bilanci relativi all’esercizio 2022, approvati nel 2023, il termine per dotarsi di un organo di controllo interno.

Tra gli emendamenti approvati, anche il rafforzamento dei requisiti di indipendenza dell’esperto rispetto all’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi. Ai divieti già previsti dall’art. 4 del Dl. n. 118/2021, ovvero:

  • divieto di essere legato all’impresa o alle altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale
  • non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore
  • non essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa
viene ora aggiunto che:
  • “chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata”.
Viene inoltre specificato, con una modifica all’art. 5 del predetto decreto, che l’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

(MF/ms)
 




Valute estere settembre 2021

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di settembre 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 07 ottobre 2021)
 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di settembre 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 160,4373
Peso Argentino 115,5815
Dollaro Australiano 1,6087
Real Brasiliano 6,1966
Dollaro Canadese 1,491
Corona Ceca 25.3923
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,6007
Corona Danese 7,4361
Yen Giapponese 129,6564
Rupia Indiana 86,633
Corona Norvegese 10,1861
Dollaro Neozelandese 1,6676
Zloty Polacco 4,5681
Lira Sterlina 0,85683
Leu Rumeno 4,9471
Rublo Russo 85,774
Dollaro USA 1,177
Rand Sud Africa 17,1373
Corona Svedese 10,171
Franco Svizzero 1,0857
Dinaro Tunisino 3,288
Hryvnia Ucraina 31,4434
Forint Ungherese 352,5136
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Transfer price: la documentazione prevista per le Pmi

Come noto, nel corso di un controllo fiscale, le imprese italiane che scambiano beni e/o servizi con imprese controllate estere devono dimostrare all’amministrazione finanziaria la correttezza dei valori applicati alle cessioni intercompanyche devono essere in linea con quanto previsto dalle disposizioni nazionali e internazionali di riferimento.

In merito, giova ricordare che:

  • l’articolo 110, comma 7, Tuir contempla le disposizioni in materia di transfer price a livello domestico, stabilendo che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
  • sulla base delle raccomandazioni Ocse, occorre avere riguardo al “principio di libera concorrenza” previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, in base al quale il prezzo stabilito nelle transazioni economiche e commerciali intercorse tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo dovrebbe corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o similari sul libero mercato.
Ciò posto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 26 Dl. 78/2010, il contribuente ha la facoltà di predisporre un set documentale idoneo a supportare la congruità dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo.

La predisposizione della documentazione sopra richiamata consente così di evitare le sanzioni previste, ai fini fiscali, per la fattispecie riconducibile alla dichiarazione infedele.

Sullo specifico punto l’articolo 1 D.lgs. 471/1997 prevede quanto segue:

  • comma 2 (dichiarazione infedele): se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato;
  • comma 6 (esimente prevista in materia TP): in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, Tuir, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione sopra indicata (prevista per la dichiarazione infedele) non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Quindi, qualora il contribuente abbia costruito un idoneo supporto documentale, potrà consegnarlo nel corso dell’attività di controllo ispezione o verifica, usufruendo del regime agevolato previsto dall’articolo 1, comma 6, D.lgs. 471/1997.

Di contro, in ambito penal-tributario, l’articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 74/2000 prevede che ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste per la dichiarazione infedele, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali (compresa quella redatta in tema di prezzi di trasferimento), della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Sotto il profilo operativo le linee guida previste per la redazione del set documentale ai fini del transfer price, sono contenute nel provvedimento n. 2010/137654 diramato dall’Agenzia delle Entrate in data 29.09.2010, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Il nominato provvedimento direttoriale contiene tutte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all’articolo 26 Dl. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Delineato, seppur brevemente, l’assetto normativo di riferimento si ricorda che l’Agenzia delle Entrate – in data 20 settembre 2021 – ha pubblicato la bozza di circolare, disponibile in consultazione pubblica, in tema di documentazione ai fini dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Il citato documento di prassi conferma le semplificazioni previste per le piccole e medie imprese per le quali, già in passato, era prevista la facoltà di non aggiornare la documentazione per i due periodi d’imposta successivi a quello cui essa stessa si riferisce, sempre che le informazioni su cui si fonda l’analisi di comparabilità siano reperibili da fonti pubblicamente disponibili e che non siano intervenute modifiche significative ai seguenti elementi:

  • caratteristiche dei beni e dei servizi;
  • analisi delle funzioni svolte;
  • termini contrattuali;
  • condizioni economiche;
  • strategie d’impresa.
In particolare, con la finalità di rendere meno oneroso l’accesso al regime premiale alle piccole e medie imprese, tali soggetti hanno la facoltà di non aggiornare annualmente, a determinate condizioni, alcuni dati dell’analisi di comparabilità.

In merito, giova ricordare che:

  • per piccole e medie imprese si intendono le imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento;
  • l’individuazione dei contribuenti con volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro deve avvenire utilizzando, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra il volume d’affari ai fini Iva e i ricavi ai fini delle imposte sui redditi indicati nelle rispettive dichiarazioni del periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento.
La bozza di circolare ribadisce, sempre in un’ottica di semplificazione, che i fattori che non devono aver subito modificazioni significative sono quelli che rilevano ai fini dell’analisi di comparabilità ossia le caratteristiche dei beni e servizi, le funzioni svolte, i rischi assunti, i beni strumentali utilizzati, i termini contrattuali, le condizioni economiche e le strategie di impresa.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate raccomanda di prestare particolare cautela in ordine all’appuramento o meno di eventuali variazioni occorse nei fattori della comparabilità sopra indicati in quanto, nel corso dell’attività di un’impresa, è assolutamente normale che tali fattori subiscano variazioni più o meno rilevanti.

Sul punto, per modificazioni significative si intendono le variazioni di rilevanza tale che, in un contesto di soggetti indipendenti, sarebbero suscettibili di incidere in modo importante sulle condizioni delle operazioni tra gli stessi intervenute e, quindi, sulla loro valorizzazione.

Infine, si ricorda che il verificarsi delle condizioni previste per poter godere della semplificazione sopra illustrata non esime le piccole e medie imprese dal fornire informazioni, per ogni singolo anno, sulla società, sulla struttura operativa, sull’attività e la strategia imprenditoriale perseguita, sulle operazioni infragruppo oltre che sui dati indicati generali sul Gruppo multinazionale di cui al sottoparagrafo da 2.1.1 a 2.1.5 del capitolo 2 del provvedimento direttoriale emanato in tema di Documentazione Nazionale in precedenza citato.

(MF/ms)