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Lipe: pubblicati i nuovi modelli di comunicazione

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle eEntrate il nuovo modello delle LIPE aggiornato e il nuovo modello IVA TR.

Il nuovo modello delle LIPE, in particolare, tiene conto:

  • degli “Eventi eccezionali”  per i soggetti che ai sensi dell’art. 1 , comma 923, della legge n. 234/2021, dell’art. 7 , comma 3-ter, del Dl. n. 17/2022 e dell’art. 39, comma 1-bis, del Dl. n. 50/2022, hanno sospeso i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022
  • e della sospensione dei versamenti per le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Per tali soggetti l’art. 1, comma 923, della legge n. 234/2021 ha sospeso i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.
Si ricorda che l’obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis del Dl 31 maggio 2010, n. 78.

Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del Dpr. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4 Dpr. 23 marzo 1998, n. 100.

La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati 

  • alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
  • o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

(MF/ms)




Webinar fiscale 7 marzo 2023: materiale

Trasmettiamo in allegato il materiale utilizzato dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco durante il webinar fiscale di martedì 7 marzo 2023 “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • Il 16 marzo scade la comunicazione dei crediti imposta energetici
  • Adempimenti: esempio pratico di compilazione.
Segnaliamo che con Provvedimento Prot. n. 2023/56785 del 1° marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 da inviare entro e non oltre il prossimo 16 marzo 2023.
Il nuovo modello non prevede più la necessità di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 della sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta maturati.
In allegato sono riportati il modello aggiornato e le relative istruzioni.
 

(MF/am)




Versamento del saldo Iva 2022: scadenza 16 marzo

Il 16 marzo 2023 scade il termine per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2022 (art. 6 del Dpr 542/99).

Il versamento è dovuto se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del Dpr 126/2003).

Pertanto, l’ammontare minimo da versare è pari a 11 euro, per effetto dell’arrotondamento all’unità degli importi indicati in dichiarazione.

Il versamento può essere effettuato anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del Dpr 435/2001).

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del Dpr 435/2001).

In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2022 può essere versato entro:

  • il 16 marzo 2023, termine ordinario;
  • il 30 giugno 2023, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è domenica e, dunque, si applica il differimento al primo giorno lavorativo successivo), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 deve essere compilato indicando:
  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il mese di novembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2022, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

  • 9 rate, per pagamenti iniziati entro il 16 marzo 2023;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2023;
  • 5 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2023.
Interessi da corrispondere dalla seconda rata

Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del Dm 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto. Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Nel caso di versamento rateizzato, il modello F24 deve essere compilato riportando separatamente:

  • con il codice tributo “6099”, l’importo derivante dal rapporto tra l’ammontare dell’imposta dovuta, maggiorato delle previste maggiorazioni in caso di differimento dei termini ordinari, e il numero delle rate prescelto;
  • con il codice tributo “1668”, l’ammontare degli interessi relativi alla singola rata, a partire dalla seconda.
Nella colonna “rateazione” del modello F24 deve essere indicato il codice numerico di quattro cifre che identifica, come già descritto, il numero della rata oggetto del pagamento e il numero di rate complessive.
 

(MF/ms)




Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

L’art. 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/72 prevede una tassa di concessione governativa per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

A seguito della L. 383/2001, sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, § 2).

Il versamento in scadenza il prossimo 16 marzo interessa le società di capitali per le quali è dovuto un importo forfetario annuale, a prescindere dai libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Oltre a società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, sono obbligati al pagamento:

  • le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. n. 108/96, § 12.1.3);
  • gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. nn. 90/96 e 265/96);
  • le società consortili (R.M. n. 411461/90).
La tassa annuale è dovuta nella misura di:
  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2023; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.

La predetta scadenza non riguarda, invece, gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione ecc., per i quali la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri, è liquidata in base al numero di pagine, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.

Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, mediante il modello F24 con codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2023. Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

Controllo dell’avvenuto versamento

Se il libro o il registro è presentato per la vidimazione prima dello scadere del termine previsto per il pagamento della tassa, il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. Il controllo dell’avvenuto versamento è effettuato in un momento successivo, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti (R.M. n. 170/2000).

L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del Dpr 641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro. Si segnala tuttavia che, secondo un orientamento, alla violazione potrebbe applicarsi l’art. 13 del Dlgs. 471/97.

Per sanare l’omesso o il tardivo versamento, è necessario versare:

  • il tributo e gli interessi legali maturati, utilizzando il modello F24 sempre con codice tributo “7085”;
  • la sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, utilizzando il modello F23 con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ” e l’anno per cui si sana la violazione.
(MF/ms)



Crisi di impresa: nota di variazione anche per la composizione negoziata

L’art. 38 comma 2 del Dl 13/2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, ha esteso la possibilità di emettere le note di variazione Iva dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la composizione negoziata della crisi.

Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, introdotto dall’art. 18 del Dl 73/2021, per le sole procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso, legittima il cedente o prestatore a effettuare la variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, del cessionario o committente già dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato alla procedura concorsuale.

L’ambito di applicazione dell’art. 26 comma 3-bis, anche mediante rinvio al successivo comma 10-bis, include le procedure concorsuali “tradizionali” come il fallimento (sostituito dal termine liquidazione giudiziale ex art. 349 del Dlgs. 14/2019), il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria, oltre agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del Rd 267/42 (artt. 57, 60 e 61 del Dlgs. 14/2019) o ai piani attestati ex art. 67 comma 3 lett. f) del Rd 267/42 (art. 56 del Dlgs. 14/2019).

Sino all’intervento del Dl 13/2023, dall’ambito di applicazione dell’art. 26 del Dpr 633/72 restava, tuttavia, escluso il nuovo istituto della composizione negoziata, secondo alcuni giustificabile in ragione dell’assenza di natura concorsuale dell’istituto stesso. 

L’art. 38 comma 2 del richiamato decreto riconosce la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione con efficacia dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la composizione negoziata nelle ipotesi di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c) e comma 2 lett. b) del Dlgs. 14/2019.

Ai sensi dell’art. 23 comma 1 del Dlgs. 14/2019, concluse le trattative e individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” che rende probabile la crisi o l’insolvenza, è possibile concludere, tra l’altro:

– un contratto, con uno o più creditori, che produce come effetto la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari dell’imprenditore, quando lo stesso, secondo la relazione dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (lett. a);
– ovvero un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto – i cui effetti sono l’esenzione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta – ove l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza (lett. c).

Il cedente o prestatore dovrà prestare attenzione ai termini di emissione della nota di variazione, poiché il termine ultimo per emettere il documento è la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione (art. 19 comma 1 e 26 comma 2 del Dpr 633/72).

Ad esempio, se è stipulato a marzo 2023 l’accordo conclusivo della composizione negoziata ed esso è pubblicato nel Registro delle imprese a maggio 2023, la nota di variazione IVA in diminuzione deve essere emessa entro il 30 aprile 2024 (termine per presentare la dichiarazione relativa al 2023).

A norma dell’art. 23 comma 2 del Dlgs. 14/2019, invece, è previsto che se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, in alternativa, l’imprenditore può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del medesimo Dlgs.

Sotto quest’ultimo profilo, la novella del 2023 ha una portata forse minore rispetto alle note di variazione, se si considera che l’omologazione degli accordi già rientrava nella previsione di cui all’art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, con effetto “dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del Rd 267/42”.

È possibile, però ritenere che la norma intenda, da un lato, chiarire che il dies a quo per l’emissione della nota di variazione è quello di pubblicazione nel Registro delle imprese e, dall’altro, dissipare i dubbi sulla circostanza che la variazione sia ammessa in tutte le fattispecie degli accordi di ristrutturazione dei debiti: non solo ai sensi dell’art. 57 del Dlgs. 14/2019 (vale a dire l’art. 182-bis del Rd 267/42 espressamente citato dalla normativa IVA), ma anche ai sensi degli artt. 60 e 61 del Dlgs. 14/2019 (quest’ultime, peraltro, già previste agli artt. 182-novies e 182-septies del Rd 267/42).

Pur nel silenzio del legislatore, invece, dovrebbe essere riconosciuta l’applicazione della disciplina delle note di variazione sia nel concordato semplificato sia nel (nuovo) piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (“PRO”) ex art. 64-bis del Dlgs. 14/2019. Nel primo caso il dies a quo potrebbe individuarsi nel decreto ex art. 25-sexies commi 3 e 4 del DLgs. 14/2019 (mancando la fase di ammissione alla procedura); nel secondo, potrebbe ragionevolmente applicarsi il dies a quo dettato per il concordato preventivo ossia la data in cui è pronunciato il decreto di cui al comma 4
dell’art. 64-bis del Dlgs. 14/2019.
 

(MF/ms)




Servizio CAAF 2023 – 730/IMU: assistenza fiscale ai dipendenti

Api Lecco Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
 
Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dalla fine del mese di aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso prelevati dalle dichiarazioni dei redditi presentante nell’ anno precedente.

Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2023.
 
Api inizierà l’elaborazione dal mese di maggio.
 
 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.

Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2023 consente di:

  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
 
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione a partire da lunedì 13 Marzo per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.
 
Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU/TASI pagata nel 2022
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2023 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
 
 
  • per ogni 730 precompilato con delega                                 €.  25,00    (20,49 + IVA)
  • per ogni 730 precompilato congiunto con delega                €.  35,00    (28,69 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola semplice                       €.  58,00    (47,54 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola                                      €.  75,00    (61,48 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta semplice                  €.  80,00    (65,57 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta                                 €.105,00    (86,07 + IVA)
 
 
IMU:
  • € 10,00 (8,20 + IVA) fino ad un numero di 2 immobili su cui calcolarla;
  • €   3,00 (2,46 + IVA) per ogni unità aggiuntiva.
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.
 
Per info e appuntamenti : dalle 8.30 alle 12.30 – Doretta Riva (0341.282822)     730@api.lecco.it ; doretta.riva@api.lecco.it
 
(MP/ms)



Webinar fiscale martedì 7 marzo 2023, ore 14.30: “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”

Il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas martedì 7 marzo 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • Il 16 marzo scade la comunicazione dei crediti imposta energetici
  • Adempimenti: esempio pratico di compilazione
     
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form cliccando qui

La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online.   

(MF/am)




Modelli Isa periodo imposta 2022 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Dopo il provvedimento n. 27650 dello scorso 30 gennaio, che ha definito le modalità per l’acquisizione dal Cassetto fiscale degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con il provvedimento n. 52595 di approvazione sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2022.

I modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello REDDITI 2023 e tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022.

Per i modelli ISA 2023 viene confermata la consueta struttura generale, in base alla quale sono previste istruzioni di Parte generale e istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo). All’interno delle istruzioni dei singoli ISA, è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

I modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72.
A differenza dei modelli dello scorso anno non risultano rinnovate le ulteriori cause di esclusione.

Dovrebbero essere approvati interventi di natura straordinaria

Da quanto emerge dal resoconto della riunione della Commissione degli esperti del 15 dicembre 2022, invece, dovrebbero essere approvati interventi di natura straordinaria, operativi con il software applicativo di prossima pubblicazione, per tener conto della crisi economica conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale (COVID-19, aumento del prezzo dell’energia, delle materie prime, ecc.) che ha caratterizzato l’annualità.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2023: entro il 31 marzo l’invio della comunicazione per l’accesso

Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del Dl 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023.

Lo ha ricordato il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, con una notizia pubblicata sul proprio sito.

In linea generale il bonus pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili.

Dal 2023, tuttavia, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del Dl 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del Dl 17/2022.

Rispetto all’anno 2022, quindi:

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Restano comunque fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Sul punto, la notizia ricorda che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del Dm 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Tanto premesso, per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che, come rilevato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, nelle FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità).

Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Stando alle istruzioni per la compilazione del modello, salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.
 
(MF/ms) 




Pronti i modelli Redditi, Cnm e Irap 2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 28 febbraio sul proprio sito le versioni definitive dei modelli REDDITI, CNM e IRAP, con le relative istruzioni.

Numerose le novità da segnalare: per quanto riguarda i modelli REDDITI, il quadro RF recepisce, tra le altre, le seguenti modifiche in materia di reddito d’impresa, applicabili dal periodo d’imposta 2022 “solare”:

  • la deducibilità integrale dell’IMU relativa agli immobili strumentali;
  • la deduzione “extra-contabile” delle quote di ammortamento oggetto di sospensione ex art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020;
  • l’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
  • la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale.
Con specifico riferimento all’IMU, sebbene, come accennato, l’imposta sia divenuta integralmente deducibile, le istruzioni continuano a recare l’indicazione dell’IMU sia tra le variazioni in aumento che tra quelle in diminuzione.

In particolare:

  • nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento; nel rigo, proseguono le istruzioni, occorre anche indicare l’intero ammontare dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante dal Conto economico;
  • nel rigo RF55 va indicata, con il codice 38, l’imposta municipale propria, l’IMI e l’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel 2022.
L’impostazione adottata trova fondamento nel particolare criterio di deducibilità di competenza “corretta” richiesto dall’Amministrazione finanziaria.

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014 n. 10 (risposta 8.2), infatti, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.

Proseguendo con le novità, il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell’abrogazione della disciplina delle “società in perdita sistematica”.

In materia di agevolazioni, nel quadro RU è stata prevista l’indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d’imposta introdotti nel corso dell’anno 2022; tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica.

Sono state inoltre aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti d’imposta formazione 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e agli investimenti in beni strumentali.

Si segnala altresì che nelle istruzioni al quadro RU è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d’imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

Il modello relativo alle persone fisiche recepisce la riforma dell’IRPEF con:

  • i nuovi scaglioni di reddito e relative aliquote;
  • la rimodulazione delle detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le pensioni e altri redditi;
  • le modifiche al “trattamento integrativo alla retribuzione”;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2023, a seguito dell’applicazione dell’assegno unico e universale.
Fa il suo debutto anche il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (introdotto dall’art. 1 comma 42 della L. 234/2021 e da ultimo prorogato dall’art. 1 comma 365 della L. 197/2022). L’agevolazione riguarda gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, compete la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Tra i nuovi crediti d’imposta si segnalano quelli per:

  • le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore;
  • l’attività fisica adattata;
  • l’installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili;
  • le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy.
Quanto al modello IRAP, da un lato, è stato eliminato il quadro IQ, come conseguenza dell’esclusione da IRAP, dal 2022, dei professionisti e degli imprenditori individuali e, dall’altro, è stata semplificata la struttura della sezione I del quadro IS, per effetto della “razionalizzazione” delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato.
 

(MF/ms)