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Gestione delle fatture a cavallo d’anno

Con la fine dell’anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i riflessi che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.

Occorre innanzitutto ricordare che l’art. 1 comma 1 del Dpr 100/98 stabilisce che, per le fatture “a cavallo d’anno”, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In termini fattuali, ciò sta a significare che non può essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021 (per i mensili, da effettuarsi entro il 17 gennaio 2022), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.

Sul tema, è da rammentare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di l’emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro “dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.

La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione deve, comunque, essere indicata sul documento, se diversa da quella di emissione (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del Dpr 633/72).

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/2019, ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, venga riportata la data di effettuazione dell’operazione, che, come detto, non sempre corrisponde con quella di emissione/trasmissione del documento.

Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2021, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’11 gennaio 2022). Nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2021), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il SdI.

In una circostanza simile a quella appena rappresentata, mentre il fornitore è tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo del 2021 (l’operazione è infatti effettuata il 30 dicembre), il cessionario o committente, che avrà ricevuto la fattura successivamente al 31 dicembre 2021, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo 2021, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese, atteso che l’art. 1 del Dpr 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell’imposta.

Il limite previsto per le sole fatture di “fine anno”, diversamente a quanto avviene negli altri mesi, è stato oggetto di critiche sul piano dei principi di equivalenza e neutralità dell’Iva, portando anche alla presentazione di una denuncia alla Commissione europea da parte di ANC e Confimi.

Secondo la denuncia presentata, infatti, la normativa interna di cui all’art. 1 del Dpr 100/98 violerebbe:

  • il principio di equivalenza, per il fatto che il diritto alla detrazione non sarebbe esercitabile uniformemente nel corso dell’anno;
  • il principio di neutralità, giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno e riferita a operazioni per cui il cessionario/committente ha a tutti gli effetti già subito la rivalsa dell’imposta potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio (SdI) solo nell’anno successivo.
Vale la ricezione per gli acquisti in reverse charge

Nel caso di acquisti in reverse charge esterno che richiedano l’integrazione della fattura ricevuta, l’Iva deve essere assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione del documento.

Per effetto dell’art. 47 del Dl 331/93, cui fa rinvio anche l’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.

Solamente dopo l’annotazione dell’imposta “a debito” potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

Come aveva indicato la circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2012, nel caso di reverse charge per servizi ricevuti da soggetti non residenti, “è al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento”.

(MF/ms)




Tabelle Aci: aggiornamento 2022

Sono state pubblicate il 28 dicembre in Gazzetta Ufficiale le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, relative all’anno 2022.

Le tabelle sono suddivise a seconda della tipologia del veicolo: autoveicoli in produzione – elettrici e ibridi – fuori produzione (a benzina, a benzina-Gpl, a benzina-metano, a gasolio, a Gpl-metano, a metano esclusivo, elettrici e ibridi) e motoveicoli.

Per consultare le tabelle cliccare qui. 

(MF/ms)
 




Utilizzo contanti: nuovi limiti e termini

Dal 1° gennaio è operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ex art. 49 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del Dlgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Peraltro, per un frazionamento a cavallo tra il 2021 e il 2022 relativo ad un’“operazione economicamente unitaria” posta in essere nel 2021, dovrebbero reputarsi legittimi i pagamenti in contanti complessivamente inferiori alla soglia allora vigente seppure superiori a quella attuale. 

Si pensi, ad esempio, al pagamento di 1.700 euro per la consulenza di un professionista in due momenti: 900 euro a fine dicembre 2021 e 800 euro a inizio gennaio 2022. Non altrettanto, invece, appare possibile dire qualora i medesimi due pagamenti dovessero rapidamente susseguirsi nei primi giorni di gennaio 2022.

Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del Dlgs. 231/2007).

La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di 3.000 euro.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del Dlgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro (art. 63 comma 1-ter del Dlgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del Dlgs. 231/2007).

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Appare anche opportuno ricordare che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra soggetti diversi (si veda la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 10).

Peraltro, l’art. 35 comma 1 terzo periodo del Dlgs. 231/2007 stabilisce che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale segnalazione alla UIF.

Si tenga presente, infine, che i turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 Dl 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del Dpr 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del Dpr 633/72). La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (Ue) o allo Spazio economico europeo (See).

(MF/ms)
 




Adempimenti esterometro e intrastat 2022

Con l’inizio del nuovo anno, i soggetti passivi Iva sono chiamati a verificare gli adempimenti da porre in essere e le corrispondenti procedure da implementare a livello aziendale o professionale.

Si evidenzia, in primis, che sono state confermate, per il primo semestre del 2022, le vigenti modalità di presentazione del c.d. “esterometro”, vale a dire l’invio massivo dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre (ferma la possibilità di emettere fattura elettronica su base facoltativa).

Lo ha previsto l’art. 5 comma 14-ter del Dl 146/2021 (conv. L. 215/2021), rinviando alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 l’obbligo di trasmettere i dati via SdI, nel formato della fattura elettronica.

Inoltre, dal secondo semestre 2022, muteranno i termini dell’adempimento, essendovi l’obbligo di invio dei dati nei termini di emissione delle fatture o dei corrispettivi (per le operazioni attive) ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento o al momento di effettuazione (per le operazioni passive).

Le modifiche descritte, per le operazioni dal 1° luglio, imporranno l’aggiornamento dei sistemi contabili attualmente in uso nonché puntuali verifiche delle procedure gestionali interne, con particolare riferimento agli acquisti da soggetti non stabiliti, dovendo porre attenzione ai più stringenti termini di invio al SdI dei dati relativi all’integrazione delle fatture ricevute o alle autofatture emesse.

Alcune novità significative interesseranno anche i modelli INTRASTAT, alla luce della determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat) datata 23 dicembre 2021:

  • è abolito l’obbligo di presentazione del modello Intra acquisti (Intra 2-bis e Intra 2-quater) su base trimestrale;
  • per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
  • negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Intra 2-bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (Intra 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al paese di pagamento;
  • negli elenchi relativi alle cessioni (Intra 1-bis) è, invece, introdotto il dato relativo al paese di origine delle merci, ai fini statistici.
Le modifiche appena segnalate discendono, in gran parte, dall’applicazione del Regolamento Ue n. 2152/2019.

Un’ulteriore novità per la presentazione dei modelli dipende, invece, dall’applicazione del Dlgs. 192/2021 in tema di “call-off stock”. È introdotta, infatti, la nuova sezione 5 del modello Intra-1 per rilevare i dati relativi all’identità ed al numero di identificazione Iva dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di “call-off stock”.

Le nuove modalità di presentazione si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all’ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.

In tema di modelli Intrastat, si rammenta che sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi di compilazione per le cessioni di beni verso San Marino (Intra 1-bis e Intra 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.

L’obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre invece dal 1° luglio 2022 (Dm 21 giugno 2021).

Da ultimo, sempre nell’ottica delle procedure interne da porre in essere per il 2022, si rammenta che, secondo il provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è prevista la predisposizione della dichiarazione Iva annuale. La bozza risulterebbe disponibile per la visualizzazione, modifica o integrazione a partire dal 10 febbraio 2023.

È, invece, già possibile visionare e integrare le bozze dei registri Iva delle fatture e degli acquisti (artt. 23 e 25 del Dpr 633/72) nonché delle liquidazioni periodiche dell’Iva, per tutte le operazioni successive al 1° luglio 2021.

Il programma è, però, limitato ai soli soggetti passivi Iva con liquidazioni periodiche su base trimestrale.

Resta da definire se e con quali modalità sarà implementata la fatturazione elettronica per i soggetti in regime di vantaggio e forfetari, dopo il riconoscimento della misura di deroga con decisione Ue n. 2251/2021.

Ulteriori elementi di cui tenere conto riguardano alcuni servizi in scadenza e le altre novità relative alla e-fattura.

(MF/ms)
 




Bonus “Ricerca e sviluppo” prorogato fino al 2031

L’art. 1, comma 45, della legge di bilancio 2022 proroga, con alcune modifiche in merito alla misura agevolativa, il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all’art. 1 commi da 198 a 206 della L. 160/2019, ferma restando la disciplina di base dell’agevolazione.

Se per il 2022 vengono mantenuti la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione previgente, la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti.

In particolare, il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo di 4 milioni di euro, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre dal periodo d’imposta successivo (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve sempre essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.

Analoghe misure e periodi di applicazione sono previsti per il credito d’imposta per design e ideazione estetica. Pertanto, il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-quater dell’art. 1 della L. 160/2019).

Quanto al credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, il credito d’imposta spetta:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni;
  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo comma 203-quinquies dell’art. 1 della L. 160/2019);
  • dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-sexies dell’art. 1 della L. 160/2019).
La tabella di seguito riepiloga le misure dell’agevolazione dal 2022 al 2031.
 
Crediti d’imposta 2022 2023 2024 2025 Dal 2026 al 2031
Ricerca e sviluppo 20%, max 4 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni
Innovazione tecnologica 10%, max 2 milioni 10%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni
Design e ideazione estetica 10%, max 2 milioni 10%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni
Innovazione tecnologica 4.0
e green
15%, max 2 milioni 10%, max 4 milioni 5%, max 4 milioni 5%, max 4 milioni
 
(MF/ms)



Convenzione trasporti Tnt-Fedex: listini 2022

Si rinnova anche per l’anno 2022 la convenzione sottoscritta con TNT Global Express Srl/FedEx a favore delle Aziende associate Api Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all’Estero
 
In allegato il nuovo listino tariffe internazionali.

Le tariffe nazionali non subiranno aumenti. 

Unica variazione: verranno rimosse le condizioni tariffarie riservate relativamente ai supplementi Manual Handling e Non Stackable.
A partire dal 1 gennaio 2022, per questi due supplementi nazionali saranno applicati gli importi di listino pubblicati sul sito TNT a partire da tale data.
 

  •     Supplemento Manual Handling: si applicherà alle spedizioni di colli aventi un peso superiore ai 30 kg, oppure il lato più lungo superiore a 121 cm, oppure il secondo lato più lungo superiore a 76 cm. Il supplemento continuerà a non essere applicato alle spedizioni di pallet standard e alle spedizioni a cui viene applicato il supplemento Exceed Dimension. L’importo di listino del supplemento non subirà variazioni.
  •     Supplemento Exceed Dimension: il supplemento si applicherà alle spedizioni in cui almeno una dimensione dei colli che compongono la spedizione superi cm 243 (Lun.) x 120 (Lar.) x 180 (Alt.). L’importo di listino del supplemento non subirà variazioni.
  •     Supplemento Non Stackable: l’importo di listino del supplemento sarà di 30 euro per collo. 
 
 

 Precisiamo che ai costi dei listini riportati dovranno essere aggiunti:
 

  • Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali
  • Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali
  • Supplemento carburante
  • Eventuali servizi accessori

 
 
 
Modalità di utilizzo del servizio
Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl
Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)
Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l’estero) e mensile (per l’Italia) le  spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio
 
A supporto è attivo il Servizio Clienti:

 
In pochi secondi potrete:

  • prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro
  • richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT
  • calcolare tempi e costi di una spedizione
  • gestire un lasciato avviso
  • individuare i punti TNT più vicini
  • segnalare un disservizio

  (MP/ms)




Intrastat 2022: nuove regole e adempimenti

Con la Determinazione prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 l’Agenzia delle dogane, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con l’Istituto Nazionale di Statistica, in recepimento delle disposizioni applicative richieste dalla UE, ha adottato le misure relative alle semplificazioni, modifiche e innovazioni degli obblighi dei contribuenti in materia degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli Intrastat).    

Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

In particolare,

  • Acquisti di beni e prestazioni di servizi:
 Con riferimento alle semplificazioni degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2bis) è stata elevata la soglia di esonero dalla presentazione del Modello.
  • I soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22.02.2010 devono presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.
Restano, invece, invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi dalla UE (Modello Intra 2quater):
  • gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, devono essere presentati, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. 
In pratica, la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sarà obbligatoria se l’importo totale trimestrale è uguale o superiore a 350.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti,la presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi ricevute sarà obbligatoria se l’importo totale trimestrale è uguale o superiore a 100.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
 
Sia per i Modelli Intra 2bis che per i Modelli Intra 2quater non è più prevista la presentazione del Modello con cadenza trimestrale.

Inoltre, per il Modello Intra 2, la compilazione di alcuni campi diventa facoltativa:

  • per i beni (Intra 2bis), sono facoltative le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta.
  •  per i servizi (Intra 2quater) sono facoltative le informazioni relative al codice Iva del fornitoreall’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento
 
  • Cessioni di beni
Restano invariate le soglie di periodicità previste per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi rese, come da norme già in attuazione (DM del 20 febbraio del 2010):
  • periodicità mensile, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a Euro 50.000,00;
  • periodicità trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a Euro 50.000,00.
 
Come novità, per le cessioni Intracomunitarie di beni, è previsto il nuovo obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’Origine dei beni spediti in un altro Stato membro.

Il dato sull’origine segue le regole doganali:

per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata.

Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale.
 

  • Natura della Transazione
Come indicato nella Determinazione dell’Agenzia delle Dogane, cambiano anche le istruzioni  per la compilazione della Natura della Transazione dei modelli INTRASTAT  per quanto concerne gli elenchi INTRA 1bis e INTRA 2bis.

Sia per le cessioni di beni (Intra 1bis) che per gli acquisti (Intra 2bis), il campo “Natura della transazione” viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa Tabella B, in allegato nelle nuove istruzioni (Allegato XI)

Nello specifico:

negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella “Natura della transazione›” di cui all’Allegato XI:

  •  I soggetti che nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, devono indicare i dati relativi alla Natura della Transazione a 2 cifre contenuti nelle colonne A e B;
 
 Esempio:In caso di invio in lavorazione di beni conto terzi senza passaggio di proprietà in altro Stato membro con rientro delle merci nello stesso Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 4 e in colonna B  il codice 1.
 
  • tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla Natura della Transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra, vale a dire esponendo solo i dati indicati nella colonna A (come in passato); in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), esponendo i dati indicati nelle due colonne  
  • Spedizioni inferiori a 1.000 euro
Una ulteriore novità è stata introdotta  dalla Determinazione delle Dogane; infatti, l’art.3  prevede che, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi dei beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico “99500000”.

In pratica non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice 99500000.

La semplificazione si applicherà sia ai modelli INTRA 1-bis, relativi alle cessioni, che ai modelli INTRA 2-bis, relativi agli acquisti intracomunitari.
 

  • Nuova Sezione 5 (Intra 1 sexies) – Call off – stock
È stata introdotta, infine, una nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off-stock  – (Intra 1sexies).

Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.

N.B. Con il nuovo regime del Call off – stock gli operatori possono contare in una disciplina uniforme, a livello europeo, che consente di trasferire beni presso un destinatario e/o cessionario di altro Stato membro con efficacia traslativa sospesa da perfezionare, al massimo, entro 12 mesi secondo le condizioni indicate nella norma ( art.41 bis e 38 ter del Dl.331/93, introdotti dal dlgs.192/2021).

Secondo la nuova disciplina, la segnalazione di queste operazioni negli elenchi Intra diventa ordinariamente doppia (Intra 1 sexies e Intra 1 bis) come si evince dalle nuove istruzioni.

Una prima segnalazione, da imputare al periodo di spedizione, coinvolge la nuova Sezione 5 (Intra 1 sexies). Una seconda segnalazione riguarda, invece, il successivo trasferimento della proprietà e la conseguente fatturazione ai sensi dell’art.41 da gestire, anche ai fini statistici, con la Sezione Intra 1bis.

(AD/ms)




Note di variazione: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Per effetto dell’art. 26 del Dpr 633/1972, la variazione in diminuzione:

  1. può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata;
  2. è limitata a specifiche situazioni;
  3. dev’essere operata entro precisi limiti temporali che, nel caso di errori e/o accordo delle parti, sono fissati in un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 17 dicembre 2021, n. 832.

Le note di credito (cioè le note di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’Iva), diversamente dalle note di debito, sono facoltative e possono essere emesse senza limiti temporali, invece, in caso di:

  • dichiarazione di nullità, annullamento, o rescissione del contratto;
  • risoluzione, recesso, revoca del contratto;
  • obbligo derivante da precise disposizioni di legge (ad esempio, ritiro dal mercato di un prodotto difettoso);
  • successiva applicazione di sconti o abbuoni, se previsti nel contratto originario;
  • mancato pagamento parziale ovvero totale del credito a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose;
  • errori nella fatturazione quali, ad esempio:
    a. erroneo assoggettamento di operazioni ad Iva con aliquota ordinaria anziché agevolata (del 4 oppure del 10 per cento);

b. erroneo assoggettamento ad Iva di un’operazione esclusa; – concessione di sconti oppure di abbuoni non previsti contrattualmente (Risoluzione 29 marzo 1991, n. 561299).

Con la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, fu affermato che, per quanto concerne le note di variazione in diminuzione, la nuova disciplina, contenuta nel Dl. 24 aprile 2017, n. 50, si applica alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017, sempreché i relativi presupposti si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

(MF/ms)
 




Cessione a San Marino: anche per le fatture cartacee cambia l’obbligo di indicare i dati nei modelli Intra

In relazione agli scambi con la Repubblica di San Marino, è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli Intra 1bis e Intra 1ter le informazioni riferite alla cessione di beni, anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo: lo ha precisato l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con un avviso pubblicato sul proprio sito.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. per effetto dell’art. 12 del decreto “Crescita” (Dl. n. 34/2019, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019), gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino devono essere effettuati in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;
  2. tale norma è stata attuata con il Dm. 21 giugno 2021, entrato in vigore il 1° ottobre 2021 in sostituzione del Dm. 24 dicembre 1993;
  3. successivamente sono stati emanati i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2021/211273 e n. 2021/0248717.
Si ricorda che il richiamato Dm. 21 giugno 2021, stabilisce in particolare quanto segue:
  • sono non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del Dpr. n. 633/1972 le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino;
  • fatte salve talune eccezioni indicate dalla norma, è assimilato alle cessioni l’invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo in Italia o da terzi per suo conto;
  • in relazione alle cessioni di beni effettuate nell’ambito degli scambi tra Italia e San Marino (ex art. 71 del Dpr. n. 633/1972), dal 1° luglio 2022 dovrà essere emessa fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio;
  • gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati ad emettere fattura elettronica, possono emettere alternativamente la fattura elettronica o cartacea;
  • è posto in capo al cessionario italiano che non abbia ricevuto fattura, o abbia ricevuto una fattura irregolare, l’obbligo di emettere la fattura stessa o provvedere alla sua regolarizzazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 9-bis, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  • sono soggette ad Iva anche le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, mentre sono soggette ad imposta nella Repubblica di San Marino le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
(MF/ms)
 



Credito beni strumentali 4.0: adempimenti di fine anno

Con l’approssimarsi della fine del 2021 occorre porre attenzione agli adempimenti richiesti per fruire del credito d’imposta per i beni strumentali 4.0.

Quest’anno l’agevolazione ha riscosso molto interesse tra gli operatori, vista anche la misura rafforzata vigente nel 2021.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spetta un credito d’imposta nella misura:

  • del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
  • del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal prossimo anno il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 verrà ridotto dal 50 al 40 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, dal 30 al 20 per cento per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, restando nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Secondo quanto previsto nella DDL Bilancio 2022 si assisterà al dimezzamento della misura di favore per gli anni 2023, 2024 e 2025.

A causa dei ritardi nella catena degli approvvigionamenti molte imprese hanno dovuto accettare, loro malgrado, la consegna del macchinario/impianto nel 2022.

In presenza di un ordine formalizzato nel 2021, è possibile mantenere il credito nella misura rafforzata sopra richiamata (es. al 50 per cento), pagando un acconto al fornitore di almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2021, a condizione che la consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2022.

Infatti, in base all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020, l’investimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Analoghe conclusioni valgono per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

In tal caso, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e per usufruire dell’estensione temporale al 30 giugno 2022 (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) è necessario che entro il 31 dicembre 2021:

  • entrambe le parti abbiano sottoscritto il relativo contratto di leasing e
  • sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali), le imprese sono tenute inoltre a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati e B annessi alla L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Dpr. 445/2000.

L’acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell’attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell’agevolazione.

Tuttavia, come chiarito dalla Circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750, nel caso in cui l’acquisizione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o dell’autocertificazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, l’impresa beneficiaria ha comunque diritto al credito d’imposta in misura rafforzata, ma dovrà aspettare il 2022 per fruirne in misura “piena” (fattispecie che ricorda l’ipotesi di tardiva interconnessione).

Da ultimo, in tema di adempimenti formali che non incidono sulla fruizione del beneficio, segnaliamo la comunicazione al Mise. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020, ossia ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, L. 160/2019, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021 via PEC.

Con riferimento invece agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina 2021, di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

(MF/ms)