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Perdite su crediti: deducibilità e orientamenti della giurisprudenza

Quando si parla di perdite su crediti ci si riferisce a una situazione che, oltre a impattare sul piano finanziario (e dunque sui flussi di cassa) dell’azienda, ha dei risvolti sul piano contabile.

Partendo da un principio cardine quale quello di cui all’art. 2426, comma 1, punto 8), c.c. per cui i crediti sono iscritti in bilancio secondo “il valore presumibile di realizzo”, laddove il valore di realizzo sia inferiore a quello nominale (vuoi per ragioni di strategy vuoi per il verificarsi di taluni eventi) si generano delle perdite e dunque delle rettifiche di valore che impattano ai fini tributari: in particolar modo, sul piano della deducibilità.

Riepiloghiamo i principi fondamentali nel documento in allegato.

(MF/ms)
 




Iperammortamento: finalmente il decreto attuativo

Un provvedimento molto atteso, arrivato dopo mesi di incertezza.
Il decreto attuativo, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, disciplina l’accesso all’iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La misura rappresenta una novità decisamente rilevante per la programmazione fiscale e industriale delle imprese, perché sostituisce la logica del credito d’imposta con quella della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili.

L’incentivo non si traduce infatti, come sappiamo, in un credito da utilizzare in compensazione, ma in una deduzione rafforzata attraverso il meccanismo dell’iperammortamento.

Il decreto arriva però con un ritardo significativo rispetto alle attese.

La lunga fase di confronto tecnico tra Mimit e Ministero dell’Economia ha contribuito a generare incertezza tra gli operatori, inducendo molte imprese a sospendere o rinviare decisioni di investimento già programmate, e la concertazione tra i due ministeri si è rivelata alla fine più complessa del previsto, anche per le correzioni richieste nelle ultime settimane dal Mef.
In questo quadro, l’accettazione da parte del Mimit delle ultime modifiche, considerate peggiorative dal punto di vista delle imprese, sembra rispondere soprattutto all’esigenza di chiudere l’iter e sbloccare una fase operativa rimasta troppo a lungo sospesa.

Cosa succede ora: i prossimi passaggi

Sgomberiamo subito il campo da un dubbio: la firma del ministro Urso non coincide ancora con l’avvio immediato delle domande.
Il decreto deve completare i passaggi formali previsti e cioè bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, controllo della Corte dei conti e successivo decreto direttoriale per fissare l’apertura dei termini.
Solo dopo questi passaggi sarà possibile procedere con le prenotazioni tramite la piattaforma telematica del GSE, che anche per il nuovo piano assume una funzione centrale nella ricezione e nel monitoraggio delle comunicazioni.
Secondo le previsioni ministeriali, l’intero iter dovrebbe richiedere circa un mese dalla firma del Mimit.
L’apertura operativa delle prenotazioni è quindi attesa entro i primi dieci giorni di giugno.
Per le imprese e per i professionisti che le assistono, questo intervallo è un tempo utile a verificare la natura dei beni, predisporre i contratti, coordinare ordini e acconti, impostare il fascicolo tecnico-contabile e valutare l’effettiva convenienza dell’agevolazione.
 
Software cloud fuori dal perimetro agevolabile

Occhio però alla novità più rilevante del decreto, che riguarda l’esclusione dei software in cloud.
Restano fuori dall’iperammortamento le soluzioni erogate in modalità as-aservice, cioè tramite canoni di abbonamento, accesso remoto o formule SaaS.
Si tratta di un punto particolarmente delicato, perché incide direttamente sulla componente immateriale degli investimenti digitali.
Nelle precedenti bozze era stata valutata un’apertura, infatti il governo aveva sbandierato il beneficio che – aveva annunciato a gran voce – avrebbe potuto essere riconosciuto anche sui costi sostenuti per l’accesso a software cloud, limitatamente alla quota di competenza del singolo periodo d’imposta.
La soluzione avrebbe consentito di adattare l’incentivo alla trasformazione del mercato digitale, ormai sempre più orientato verso modelli di servizio anziché verso l’acquisto di licenze tradizionali. E invece, questa impostazione non è entrata nel testo definitivo.

Il Mef non ha dato il via libera all’interpretazione estensiva che il Mimit avrebbe voluto introdurre, anche sulla scorta di precedenti letture adottate nel vecchio piano agevolativo.
La ragione tecnica è che il canone cloud, in quanto costo di servizio e non bene immateriale soggetto ad ammortamento tradizionale, non si presta agevolmente alla logica dell’iperammortamento.

Quali effetti per imprese digitali e beni immateriali
L’esclusione del cloud rischia di ridurre in modo sensibile l’attrattività della misura per una parte consistente degli investimenti digitali.
Le soluzioni SaaS, i gestionali cloud, le piattaforme ERP, i sistemi di cybersecurity, gli strumenti di analytics, i servizi applicativi e molte tecnologie per la gestione integrata della produzione vengono oggi acquistati dalle imprese prevalentemente tramite abbonamento. Secondo le stime di Anitec-Assinform, i sistemi as-aservice erogati tramite cloud rappresentano ormai una quota molto elevata del mercato, fino a circa l’80%.
Ne deriva che una parte rilevante della spesa aziendale in beni immateriali rischia di restare fuori dal perimetro dell’incentivo.

Commercialisti e consulenti fiscali dovranno a questo punto distinguere caso per caso tra software capitalizzabili, licenze d’uso ammortizzabili, contratti misti e puri servizi cloud, e la qualificazione contabile e contrattuale diventerà decisiva per evitare l’inclusione impropria di costi non agevolabili.

L’effetto complessivo è uno spostamento del piano verso i beni strumentali materiali tradizionali, rispetto ai quali il meccanismo dell’iperammortamento è più lineare.
Questo, chiaramente, va a restringere la portata innovativa della misura, almeno per le imprese che stanno digitalizzando processi e funzioni attraverso piattaforme cloud, tendenza verso la quale erano state spinte.

Le comunicazioni obbligatorie diventano 5

Il secondo elemento di novità riguarda l’introduzione di un ulteriore obbligo comunicativo, che porta a cinque il numero complessivo delle comunicazioni richieste alle imprese.
La finalità è rafforzare il controllo sul flusso di spesa e sulla progressiva maturazione del beneficio, ma l’effetto pratico sarà un notevole appesantimento della procedura, che certamente farà infuriare i più.

Alle tre comunicazioni già note si aggiungono infatti due adempimenti ulteriori. Le imprese dovranno trasmettere:
1. una comunicazione preventiva
2. una comunicazione di conferma dell’acconto, almeno pari al 20%
3. una comunicazione di completamento dell’investimento
4. una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno, con indicazione degli investimenti effettuati, dei costi sostenuti e della previsione di utilizzo del beneficio
5. una comunicazione integrativa entro il 30 giugno successivo, contenente il piano di ammortamento e la ripartizione delle quote di incentivo nei singoli esercizi.

La procedura sarà gestita tramite la piattaforma GSE.
Le informazioni trasmesse dovranno essere coerenti con contabilità, fatture, contratti, pagamenti, stato di avanzamento degli investimenti e piano di ammortamento.

Scaglioni dell’iperammortamento: maggiorazioni differenziate

Per quanto riguarda la struttura dell’iperammortamento, il decreto conferma gli scaglioni annuali.

La maggiorazione del costo fiscalmente rilevante è pari al:
180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La progressività della misura impone una pianificazione accurata, soprattutto per imprese industriali, gruppi societari e realtà con programmi di investimento pluriennali. Il riferimento agli scaglioni annuali rende infatti rilevante la distribuzione temporale degli acquisti, la data di effettuazione dell’investimento e il coordinamento con consegna, entrata in funzione e interconnessione.

Perizia tecnica e certificazione contabile
In tutto questo, restano centrali gli obblighi documentali.
L’accesso al beneficio richiede la perizia tecnica asseverata per attestare le caratteristiche dei beni e l’interconnessione, oltre alla certificazione contabile relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Non a caso la certificazione contabile assume un ruolo particolarmente delicato: non potrà essere considerata un mero documento di chiusura, ma dovrà fondarsi su una ricostruzione ordinata dell’intero investimento, e quindi contemplare in maniera corretta ordine, contratto, fattura, pagamento, imputazione a cespite, eventuale acconto, completamento, interconnessione e piano di ammortamento.

L’esperienza maturata con i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 ci fa dire che molte criticità emergono non tanto dalla natura del bene, quanto da carenze probatorie, disallineamenti temporali o documentazione tecnica incompleta. Quindi massima attenzione alla documentazione.

Niente clausola “made in EU”, eccetto che per il fotovoltaico
Il decreto conferma infine il superamento generalizzato della clausola “made in Europe”, ma con una rilevante eccezione per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia.
In questo ambito, il riferimento a specifiche sezioni del registro Enea finisce per restringere la scelta a prodotti di fascia alta, con possibili riflessi sui costi di investimento e sui tempi di approvvigionamento.
Diventa dunque essenziale, per le imprese interessate a combinare investimenti 5.0 e autoproduzione energetica, la verifica preventiva dei requisiti dei moduli. Il rischio è impostare un piano finanziario sull’incentivo e scoprire solo in fase avanzata che il prodotto selezionato non rientra nel perimetro richiesto.

(MF/ms)




La disciplina del collegamento tra POS-RT dopo il 20 aprile 2026

Dopo la scadenza del 20 aprile 2026, relativa al “primo collegamento”, la disciplina riguardante il collegamento POS-RT non si conclude definitivamente, ma entra nella sua fase ordinaria.

Da questo momento, infatti, diventa necessario verificare periodicamente i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Se durante la fase transitoria l’obiettivo era fornire una fotografia della situazione iniziale, ora risulta fondamentale mantenere costantemente aggiornato il sistema digitale ogni volta che un componente hardware, quale il Registratore Telematico (RT) o il terminale di pagamento (POS), viene sostituito o dismesso.

Si precisa che il collegamento tra POS e RT è di natura logica e non comporta connessioni fisiche tramite cavi o modifiche dirette all’hardware.

Tale collegamento si realizza mediante la registrazione sul portale “Fatture e Corrispettivi” e non viene aggiornato automaticamente in caso di variazioni; pertanto, è richiesta un’apposita operazione da parte del soggetto interessato. In sintesi, l’aggiornamento dei collegamenti è necessario nei seguenti casi:

  • collegamento di un POS già in uso a un altro RT, già in uso;
  • attivazione di un nuovo RT, che viene collegato a uno o più POS già in uso;
  • attivazione di un nuovo POS, che viene collegato a uno o più RT già in uso;
  • dismissione di un POS o di un RT.

 
In allegato indicazioni in merito.

(MF/ms)




Iper-ammortamento ancora in stand-by

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto nel sistema degli incentivi fiscali agli investimenti l’iper ammortamento, al fine di sostenere la c.d. doppia transizione delle imprese. Tuttavia, mentre la norma primaria è ormai definita, il quadro operativo resta ancora in stand-by, poiché sono attesi da tempo i relativi provvedimenti attuativi.

Come noto l’art. 1, commi 427-436, della Legge n. 199/2025 ha riproposto il tradizionale schema della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi. L’incentivo si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e prevede tre scaglioni di maggiorazione:
 

Soglia investimento Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Tra 2,5 e 10 milioni di euro 100%
Tra 10 e 20 milioni di euro 50%
Oltre 20 milioni di euro 0
 
Il beneficio si traduce in una maggiore deduzione fiscale delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, determinando un recupero più rapido del costo dell’investimento ai fini delle imposte sui redditi.

L’obiettivo della misura è favorire l’adozione di tecnologie riconducibili ai paradigmi Industria 4.0 e 5.0, sostenendo l’ammodernamento dei processi produttivi e la competitività del sistema industriale.

In materia è recentemente intervenuto il c.d. Decreto Fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026 eliminando il requisito di produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.

Questa correzione, annunciata dal Viceministro Leo e dal MEF con comunicato del 12 marzo 2026:

  • rende la misura accessibile a investimenti extra-UE, superando criticità su filiere internazionali e beni immateriali (es. programmi o software di difficile “attribuzione territoriale”);
  • avrebbe dovuto accelerare l’attesa pubblicazione del Decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia la cui bozza era circolata nei primi giorni dell’anno e che avrà il compito di definire, tra l’altro, procedura di accesso all’agevolazione (che prevede tre comunicazioni obbligatorie al GSE).
 
(MF/ms)



ISA 2026: definiti i punteggi per il regime premiale

Il provvedimento n. 123160, pubblicato il 22 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d’imposta 2025.

Il provvedimento fa seguito a quello del 13 aprile 2026 n. 115744, con cui sono state indicate le modalità per scaricare gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA a partire dal periodo d’imposta 2025 e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale a partire dai periodi d’imposta 2026 e 2027, e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 31 marzo 2026, con cui sono stati approvati gli ISA in revisione per il periodo d’imposta 2025.

Le agevolazioni riconosciute dal regime premiale e i punteggi ISA per beneficiarne sono i medesimi di quelli già stabiliti per il periodo 2024.

A differenza di quanto finora avvenuto, il provvedimento n. 123160/2026 sarà applicabile anche per i periodi successivi al 2025, fino a quando si renderanno necessarie modifiche ai livelli di affidabilità che saranno disposte con un ulteriore provvedimento.

Avendo riguardo all’applicazione degli ISA in relazione al periodo d’imposta oggetto del modello REDDITI 2026, ossia il periodo 2025 per i soggetti solari, ove il punteggio di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il periodo d’imposta 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025), è possibile accedere ai seguenti benefici:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2026, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo 2025;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2026, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Se i punteggi ISA risultano inferiori a 9, ma almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, i medesimi benefici sopra indicati possono essere usufruiti fino all’importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il solo 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025), il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2025, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2025, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, il contribuente può beneficiare per il 2025 dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Si ricorda che il monitoraggio del punteggio di affidabilità fiscale è superfluo per i soggetti in concordato preventivo biennale, i quali applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA conseguito nel periodo oggetto di concordato.

Nel provvedimento n. 123160/2026 viene confermato anche per il periodo d’imposta 2025 e i successivi che l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale ai sensi dell’art. 9-bis comma 14 del DL 50/2017 (la medesima disposizione era contenuta nel provv. 10 maggio 2019 n. 126200); invece, era stato precisato che l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA, l’attivazione di attività di controllo (circ. Agenzia delle Entrate 9 settembre 2019 n. 20, § 1.1).
 

(MF/ms)




Nota integrativa di bilancio: alcune novità sulle informazioni da evidenziare

La qualità informativa del bilancio si misura, in larga parte, nella Nota integrativa, dove trovano esplicitazione i criteri adottati, le scelte discrezionali e i rischi sottostanti ai valori esposti.

È in questa sede che il bilancio supera la dimensione meramente quantitativa e diventa effettivamente interpretabile, consentendo di valutare la coerenza tra numeri, decisioni gestionali e contesto operativo.

Come ogni anno, anche nel bilancio 2025 emergono alcune novità e aree critiche che meritano di essere analizzate con particolare attenzione, sia sotto il profilo valutativo sia, soprattutto, sotto quello informativo.

Un primo profilo riguarda gli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati dall’OIC nel 2025, applicabili obbligatoriamente a partire dai bilanci 2026, ma adottabili in via anticipata. In caso di opzione per l’applicazione anticipata, la Nota integrativa deve esplicitare la scelta effettuata, indicando se la prima applicazione sia avvenuta secondo il criterio retrospettivo ovvero prospettico, ai sensi dell’OIC 29.

È inoltre necessario descrivere puntualmente le aree interessate dagli emendamenti, che riguardano, in particolare, il trattamento delle operazioni con opzione di riacquisto/rivendita, la classificazione degli effetti economici connessi all’attualizzazione dei fondi di smantellamento e ripristino, i criteri di ammortamento di specifiche immobilizzazioni immateriali e la rilevazione dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta. L’informativa deve inoltre dare conto degli effetti derivanti dall’adozione, anche solo in termini qualitativi, evitando formulazioni generiche e non verificabili.

Un secondo ambito di particolare attenzione riguarda la gestione delle perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Con riferimento alle perdite “cristallizzate” nel 2020, la sospensione degli obblighi di copertura prevista dalla normativa emergenziale è venuta meno con l’assemblea di approvazione del bilancio 2025. Ne consegue che la Nota integrativa deve dare evidenza delle determinazioni assunte in ordine alla loro copertura, qualora nel quinquennio gli utili conseguiti non siano stati sufficienti a ridurre la perdita al di sotto del terzo del capitale sociale. Dovranno inoltre essere illustrati gli effetti sul patrimonio netto e sulla struttura del capitale, anche in termini di equilibrio finanziario prospettico. In presenza di perdite riferibili agli esercizi 2021 e/o 2022, per le quali la sospensione opera ancora nei limiti temporali previsti, è opportuno fornire un’informativa chiara sulla loro natura, sull’orizzonte di copertura e sulle eventuali implicazioni in termini di continuità aziendale.

Sempre in ottica di trasparenza informativa, merita attenzione la deroga prevista per i titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente, al ricorrere di specifiche condizioni, di non iscrivere i titoli al minor valore di mercato. L’utilizzo della deroga richiede un’informativa puntuale, con indicazione dei criteri adottati, delle motivazioni sottostanti, degli importi interessati e degli effetti potenziali sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, anche in termini di rischi latenti.

Infine, nel bilancio 2025 assume particolare rilevanza l’informativa sui fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, soprattutto con riferimento ai rischi connessi al contesto geopolitico. In presenza di eventi rilevanti intervenuti dopo la data di bilancio, è necessario distinguere tra fatti che incidono sui valori di bilancio e fatti che richiedono esclusivamente informativa, fornendo in quest’ultimo caso una descrizione chiara della natura degli eventi e delle possibili conseguenze sulla gestione futura. In tale ambito, un’attenzione specifica deve essere posta ai rischi legati a tensioni internazionali, volatilità dei mercati, incremento dei costi e criticità nelle catene di approvvigionamento, con particolare riguardo alla loro possibile incidenza sulla continuità aziendale.

In sintesi, la Nota integrativa del bilancio 2025 deve configurarsi come una rappresentazione sostanziale, capace di rendere intelligibili le scelte effettuate e di evidenziare i principali fattori di rischio e incertezza che caratterizzano il contesto operativo dell’impresa.
 

(MF/ms)




Locazioni brevi: pubblicata la nuova guida ma senza i chiarimenti attesi

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, ad aprile 2026, la Guida sulle locazioni brevi, senza fornire, però, le indicazioni più attese dagli operatori di settore, ovvero quelle relative alla gestione del “passaggio” della locazione breve al regime imprenditoriale, dovuta al superamento della soglia che fa scattare la presunzione di imprenditorialità, dimezzata dall’ultima legge di bilancio.

Va ricordato, infatti, che l’art. 1 comma 17 della L. 199/2025, modificando l’art. 1 comma 595 della L. 178/2020, ha ridotto a due il numero massimo di appartamenti destinati a locazione breve compatibile con l’esercizio dell’attività in forma non imprenditoriale.

In forza della nuova disposizione, in pratica, a partire dal periodo di imposta 2026, la disciplina delle locazioni brevi, di cui all’art. 4 del DL 50/2017, è compatibile con la “destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta”.

La soglia è stata dimezzata rispetto a quella applicabile dal periodo di imposta 2021 al 2025, quando la locazione breve era compatibile con la destinazione a tale attività di 4 appartamenti per periodo di imposta.

La Guida delle Entrate, recentemente aggiornata, prende atto di questa novità, ma non presenta altre indicazioni di rilievo rispetto all’edizione precedente (agosto 2024).
 

(MF/ms)




Istat indice marzo 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di Marzo 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5% (variazione annuale) e a + 3,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 2,40 %.
 
(MS/ms)
 



Iper-ammortamento: rimane il vincolo territoriale per gli impianti fotovoltaici

L’art. 7 del c.d. Decreto fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026, modifica la disciplina dell’iper ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, eliminando il requisito di produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 e chiarendo la modalità di calcolo del massimale di spesa ammissibile.

Nel dettaglio, la norma modifica l’art. 1, comma 427, della Legge n. 199/2025:

  • eliminando l’inciso per cui risultano agevolabili esclusivamente i veni “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”. Per espressa previsione normativa la modifica opera retroattivamente, e quindi per gli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2026;
  • puntualizza che ai fini del computo dell’agevolazione, i limiti di costi previsti devono essere riferiti a ciascuna annualità e non già all’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione (1.1.2026 – 30.9.2028). Pertanto, la maggiorazione spetta con riferimento ai seguenti scaglioni di investimento annui:
Soglia annua Maggiorazione
Fino a 2,5 mln € 180%
2,5-10 mln € 100%
10-20 mln € 50%

 
Da notare che la norma non modifica il comma 429 della medesima Legge di Bilancio 2026, lasciando così immutati i vincoli territoriali previsti per gli impianti fotovoltaici.

Per il fotovoltaico, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, ossia:

  • moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti in Stati UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

 
(MF/ms)




Cumulo giuridico ed omesso versamento IMU su più anni di imposta

Si applica il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, sanzione più grave, aumentata da metà al triplo, in presenza di omesso versamento IMU reiterato per più annualità per il medesimo immobile.

La CGT Vicenza si è espressa in tal senso con la sentenza n. 63/1/2026.

Nel caso specifico il caso riguardava aree edificabili con base imponibile (2019-2022) assunta al costo anziché al valore venale.

Rileva che l’errore riguardasse la determinazione del valore, con natura sostanzialmente accertativa.

Il Comune aveva escluso il cumulo, richiamando anche la riforma del D.Lgs. n. 87/2024.

I giudici hanno invece ricondotto la fattispecie alla violazione unitaria reiterata, applicando l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, in linea con la Corte di Cassazione, ordinanza n. 3885/2024.

In materia si richiama altresì la sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, n. 420/1/2024, con la quale i giudici hanno stabilito che, in caso di omesso versamento dell’IMU per più anni d’imposta, si applica il principio del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dunque, accogliendo le ragioni del contribuente, i Giudici di merito rilevata la medesima violazione reiterata per più annualità, hanno ribadito l’applicazione dell’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti.

Dunque la formulazione vigente ante D.Lgs. n. 87/2024.

Tale conferma vale sicuramente per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024. Anche se accertate in data successiva.

A tal proposito, si ricorda che per effetto dell’intervento sull’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per espressa previsione del D.Lgs. n. 87/2024 il cumulo giuridico non si applica più agli omessi versamenti.

Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 specifica che le novità della riforma, comprese quelle sul cumulo giuridico, si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre.

Nel documento di approfondimento sulle novità del Decreto di riforma fiscale, l’IFEL ha sostenuto che l’art. 12, prima della riformulazione operata dal D.Lgs. n. 87/2024, così come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità, prevedeva quattro autonome fattispecie: ·

  • la continuazione o progressione, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni che pregiudicano o tendano a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo;
  • il concorso materiale formale, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni formali della medesima disposizione;
  • il concorso formale, nel caso in cui il contribuente con una azione od omissione viola disposizioni diverse;
  • la continuazione pluriennale, nel caso in cui il contribuente commetta violazioni della stessa indole per più annualità (comma 5, art. 12).
Delle quattro fatti specie quella ritenuta applicabile ai tributi comunali era solo l’ultima, come nei casi dell’omessa dichiarazione o infedele dichiarazione reiterata per più anni, e da ultimo estesa anche agli omessi versamenti (vedi nota IFEL).

Tuttavia, con la riforma, venendo meno l’autonomia applicativa del comma 5 dell’art. 12, ora espressamente considerato come aggravante delle violazioni contemplate nei primi due commi, il cumulo giuridico non dovrebbe applicarsi ai tributi locali per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 in avanti.
 

(MF/ms)