Cessioni crediti edilizi: chiarimenti
Nuovi divieti sulla cessione del credito: il contesto – Dal 29 maggio 2024 è stato introdotto il divieto per i beneficiari delle detrazioni previste dall’art. 121, comma 2 , D.L. n. 34/2020, di optare per la cessione delle rate residue non ancora fruite delle detrazioni stesse. Il blocco riguarda i cosiddetti “bonus edilizi” e si applica a coloro che, avendo sostenuto spese per interventi agevolati negli anni 2020-2024, intendevano cedere solo le rate residue delle detrazioni aspettanti, non ancora godute tramite dichiarazione dei redditi.
Chiarimenti operativi dell’Agenzia: chi è bloccato e chi no – L’Agenzia specifica che il divieto non si applica alle aziende o ai soggetti che abbiano già acquisito il credito tramite sconto in fattura, e che risultano cessionari dei crediti. In sostanza:
- il beneficiario originario della detrazione non può più “smobilizzare” le rate residue cedendole a terzi dopo il 29 maggio 2024;
- tuttavia, il cessionario che, ad esempio, abbia acquisito il credito a seguito di sconto in fattura (o altra forma di cessione), può continuare a cedere i crediti ancora presenti in piattaforma e non ancora utilizzati in compensazione, conformemente alle regole (limiti e tracciabilità) dell’art. 121 D.L. n. 34/2020.
Rilevanza fiscale per i professionisti – È confermato che la cessione dei crediti a fronte di prestazioni professionali rappresenta un provento imponibile, da tassare ai sensi dell’art. 54 TUIR. Questo aspetto resta invariato.
Raccomandazioni pratiche – I commercialisti devono distinguere tra beneficiario originario della detrazione e cessionario del credito in relazione ai limiti posti dal D.L. n. 39/2024. Le aziende che abbiano maturato crediti tramite sconto in fattura e li detengano nel proprio cassetto fiscale possono utilizzarli per compensare debiti tributari, oppure possono ancora cederli (nei limiti delle norme vigenti). È necessario porre la massima attenzione alle modalità e ai limiti di ulteriori cessioni, che restano soggette alle restrizioni del sistema (numero massimo e soggetti abilitati alla ricezione).
Tabella di sintesi – Cessione dei crediti edilizi post D.L. n. 39/2024
| Soggetto coinvolto | Cosa può fare dopo il 29/05/2024 | Limiti/Note principali |
|---|---|---|
| Beneficiario originario (detentore detrazione non fruita) | Non può più cedere le rate residue di detrazione | Divieto assoluto su rate residue |
| Cessionario (ad es. impresa che ha operato sconto in fattura) | Può continuare a cedere i crediti presenti nel cassetto fiscale | Nei limiti, secondo art. 121 D.L. n. 34/2020 |
| Ulteriori cessionari (banche, intermediari, assicurazioni) | Possono ricevere crediti secondo regole “tracciate” | Consentite solo cessioni qualificate |
| Compensazione tramite F24 | Resta sempre possibile su crediti disponibili | Necessario rispetto delle regole generali |
(MF/ms)