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Ravvedimento ritenute acconto: nuovo codice tributo dal 3 luglio 2023

Sui compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere deve essere operata all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
 
Le ritenute d’acconto operate devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposto il compenso (articolo 18, D.Lgs. 241/1997).
 
Sul mancato o ritardato versamento delle ritenute si applicano le sanzioni ordinarie di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 nella misura del 30 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.
 
Salva l’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,  la  sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 
Con il ricorso al ravvedimento operoso, le sanzioni sono ridotte:
 
  1. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della
 
 
dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
 
  1. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
 
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
 
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
 
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 L. 4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate nell’articolo 6, comma 2-bis (limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri) e comma 3, D.Lgs. 471/1997 oppure nell’articolo 11, comma 5, sempre del D.Lgs. 471/1997.
 
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 
Con decreto del 13 dicembre 2022 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 cod. civ. è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
 
Esemplificando, il mancato versamento di una ritenuta d’acconto di 400 euro operata su compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di maggio (codice tributo 1040, in scadenza il 16 giugno 2023) comporta l’applicazione di una sanzione in misura ordinaria pari a 120 euro (ossia il 30 per cento della ritenuta).
 
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare l’operazione versando entro 30 giorni, ad esempio in data 14 luglio 2023, una sanzione ridotta di 6 euro (pari all’1,5% di 400 euro) e gli interessi pari a 1,53 euro, ossia il 5% annuo calcolato su 28 giorni di ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di versamento compreso.


 
Occorre tener conto che dal 3 luglio 2023 non è più utilizzabile il codice tributo 8906 per il pagamento della sanzione.
 
Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione 18/E/2023, è l’8948 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
 
In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.
 
Di seguito l’F24 per il ravvedimento operoso della ritenuta d’acconto versata in ritardo il 14 luglio 2023.
 
 


(MF/ms)




Registratori telematici: definite le modalità operative in caso di inutilizzo

Con decorrenza 1° luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso obbligatorio il cambio di stato del registratore telematico in modalità FUORI SERVIZIO, qualora si attui un periodo di inutilizzo del registratore di cassa superiore ai 12 giorni (ad esempio, chiusura per ferie ecc…).

Vediamo insieme come gestire tale adempimento.

Come noto, dal 2019 le imprese che effettuano vendita diretta ai privati hanno iniziato ad utilizzare il registratore telematico (RT), ossia un registratore di cassa in grado di memorizzare le operazioni, di emettere il documento commerciale da consegnare al cliente, di predisporre il file con i dati dei corrispettivi dell’intera giornata e di trasmettere lo stesso all’Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT. 

Rispetto alla precedente versione, il paragrafo 2.7 inserisce una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni. 

Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso o mediante il cassetto fiscale dell’impresa, anche a mezzo di un intermediario abilitato. In precedenza, questa comunicazione era facoltativa.

Con riferimento alla decorrenza, secondo quanto precisato al paragrafo 1.2 del provvedimento, la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dal 1° luglio 2023 e per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.

Coerentemente, sembra potersi inferire che nessun adeguamento deve essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.

Resta opportuno, tuttavia che, in sede di adeguamento dei Registratori telematici per la “Lotteria istantanea” entro il prossimo 2 ottobre 2023, venga chiesto ai tecnici di effettuare sulla macchina un unico intervento anche per l’adeguamento relativo al periodo di chiusura. 
 

(MF/ms)




Esterometro e fatturazione elettronica: quali dati trasmettere e relativi termini

Le operazioni effettuate da soggetti passivi IVA italiani nei confronti di controparti non stabilite in Italia richiedono la trasmissione dei relativi dati al Sistema di Interscambio (SdI) nell’ambito del c.d. “esterometro”, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.

L’emissione di una “autentica” fattura elettronica non è, infatti, dovuta laddove la controparte non sia stabilita in Italia.

Il discrimine tra i due diversi adempimenti, tuttavia, è molto sottile e la principale differenza si concretizza sotto il profilo sanzionatorio.

La tardiva/omessa fatturazione è soggetta alle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, mentre nel caso in cui le medesime violazioni siano commesse con riguardo all’esterometro, trovano applicazione le più miti disposizioni ex art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97.

Nella sostanza, in entrambi i casi la trasmissione dei dati avviene con un documento in formato XML trasmesso al SdI (per le comunicazioni transfrontaliere, dal 1° luglio 2022).

Per quanto concerne le operazioni attive, risultano allineati anche i termini di emissione, posto che, secondo l’art. 1 comma 3-bis lett. a) del DLgs. 127/2015, “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”.

Ciò non significa, peraltro, che l’emissione dell’una (fattura) e l’invio dell’altro (esterometro) debbano necessariamente realizzarsi in una data coincidente (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 26/2022).

Si pensi alle cessioni intracomunitarie (per le quali non sussiste obbligo di fatturazione elettronica).

In tal caso la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, “con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile (…)” (art. 46 comma 2 del DL 331/93). Medesimo è il termine per trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere.

Tuttavia se, ad esempio, la cessione fosse effettuata il 2 ottobre 2023 e la fattura fosse emessa, in formato analogico, il 31 ottobre, l’invio dei dati per l’esterometro potrebbe avvenire – regolarmente – il 10 novembre.

La perfetta coincidenza fra i due adempimenti potrebbe non sussistere neppure con riguardo ai dati da indicare nei file.

L’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che nel caso in cui per la predisposizione dell’esterometro venga utilizzato un software differente da quello che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso controparti non stabilite in Italia, “il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola «BENI» ovvero la parola «SERVIZI» o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole «BENI E SERVIZI», rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa” (si veda ancora circ. n. 26/2022).

Nondimeno, al fine di ridurre gli adempimenti contabili, la comunicazione transfrontaliera potrebbe essere sostituita, su base facoltativa, dall’emissione di una fattura elettronica via SdI ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.

In questo senso, occorre porre particolare attenzione ad alcuni aspetti di carattere operativo.

In ipotesi di fattura emessa verso soggetti non stabiliti in Italia e inviata al SdI, nel campo “Codice Destinatario”, va riportato il valore “XXXXXXX”, al fine di trasmettere i dati ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. n. 127/2015; in tal caso “il sistema controlla che il campo IdPaese del cessionario/committente contenga un valore diverso da «IT»: diversamente il file viene scartato con codice errore 00313” (cfr. Specifiche tecniche allegate sub A al provv. n. 433608/2022).

Quanto all’indicazione dei dati del cessionario o committente, il campo “IdFiscaleIVA” va valorizzato:

  • con la partita IVA italiana per i soggetti esteri operanti in Italia e identificati direttamente o mediante un rappresentante fiscale o
  • con l’identificativo fiscale assegnato dall’autorità del Paese per i soggetti non residenti e non identificati.
Nell’esterometro anche le operazioni territorialmente rilevanti

Nel novero delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono comprese sia quelle rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato ex art. 7 ss. del DPR 633/72 che quelle prive del presupposto territoriale.

In entrambi i casi, la comunicazione al SdI è dovuta (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022 e risposta a interpello n. 85/2019). Si ricorda, tuttavia, che alle prime dovrà essere applicata l’imposta (salvo il sussistere di un titolo di non imponibilità o di esenzione), mentre per le cessioni e prestazioni carenti del requisito di territorialità, in assenza dell’imposta, nel file XML si indicherà il codice “N2.1” (“Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72”).
 

(MF/ms)




Credito imposta per adeguamento registratori telematici

Con il provvedimento n. 231943, pubblicato il 23 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento di registratori telematici e server RT alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Le modalità di adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sono state definite con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio scorso e l’iter di adeguamento dovrà concludersi entro il prossimo 2 ottobre.

Il bonus, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022 (c.d. DL “Aiuti-quater”), ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento.

Come previsto dalla norma e come riportato nel provvedimento, il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui).

La fruizione del contributo può avvenire soltanto a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti.

Per rendere definitivamente operativa l’agevolazione, consentendo l’utilizzo in compensazione del tax credit è stato istituito il codice tributo:

  • 7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Sempre a proposito dell’utilizzo, il provvedimento dispone che il modello F24 debba essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda, infatti, il monitoraggio delle compensazioni effettuate.
L’art. 8 del DL 176/2022 ha stabilito che il contributo è concesso “in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”. Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’ordine cronologico di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma “risulti incapiente rispetto al credito stesso” (provv. n. 231943/2023, § 1.6). A tale scopo è previsto che l’Agenzia comunichi mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione mediante F24, segnalando se le “fruizioni operate (…) facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa”.

Altro elemento indispensabile per beneficiare del contributo concerne il fatto che il pagamento del corrispettivo per l’adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire “con modalità tracciabile”.
Facendo riferimento a quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018 n. 72303, sono considerati mezzi tracciabili gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali. Sono altresì utilizzabili per il pagamento, a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate nonché gli “altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente” (cfr. ancora provv. n. 72303/2018).
 
Nuova lotteria degli scontrini “istantanea”

Una delle più significative novità che interesseranno il concorso nazionale così come “aggiornato” dall’art. 18 del DL 36/2022, riguarda l’introduzione della lotteria “istantanea”, che dovrebbe permettere di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale. Chi lo desidera potrà invece scegliere di partecipare alla “tradizionale” estrazione “differita” (che prevede premi settimanali, mensili e annuali).

I registratori telematici, i server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dovranno, quindi, tra l’altro, poter generare un codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 15943/2023.

Per questo motivo si è reso necessario il processo di adeguamento che comporterà il sostenimento di oneri alla cui copertura, almeno parziale, è finalizzato il credito d’imposta.

Si ricorda che possono partecipare al concorso i privati consumatori maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che utilizzino per l’acquisto strumenti di pagamento elettronici. L’art. 18 del DL 36/2022 ha disposto altresì che per l’ammissione al concorso sia necessario che i soggetti effettuino gli acquisti con “metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione”.

(MF/ms)




Autotrasportatori: resa nota la misura della deduzione forfetaria

Scende a 48 euro la misura della deduzione forfetaria per gli autotrasportatori.

Con comunicato del 16 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso note le misure dell’agevolazione per il periodo d’imposta 2022, da indicare nel modello Redditi 2023.

Si tratta, nello specifico, della deduzione forfetaria di cui all’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR, con riferimento alla quale, nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura effettiva della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.

Con il comunicato il Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risorse disponibili, ha quindi definito le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2023.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022, nella misura di 48 euro.

La misura viene quindi ridotta rispetto a quella dello scorso anno (periodo d’imposta 2021), che era stata fissata in misura pari a 55 euro; l’anno ancora precedente (periodo d’imposta 2020) era invece pari a 48 euro.

La deduzione, ricorda il comunicato, spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Il comunicato precisa inoltre che la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Pertanto, tale deduzione spetta in misura pari a 16,8 euro (35% di 48).

Quanto agli obblighi documentali, si ricorda che il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l’accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l’indicazione: dei viaggi effettuati e della loro durata; delle località di destinazione; degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

Indicazione nel rigo RF55 o RG22

In merito all’indicazione in dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa pubblicato sempre il 16 giugno, ha fornito le relative indicazioni per la compilazione.

Si ricorda che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023, utilizzando (come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI):

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
 

(MF/ms)




Valute estere maggio 2023

                                                                                                                                                                                               Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2023 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 147,7401
Peso Argentino 250,886
Dollaro Australiano 1,6346
Real Brasiliano 5,4092
Dollaro Canadese 1,4687
Corona Ceca 23,5948
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,5948
Corona Danese 7,4485
Yen Giapponese 148,9255
Rupia Indiana 89,4602
Corona Norvegese 11,733
Dollaro Neozelandese 1,7481
Zloty Polacco 4,5345
Sterlina Gran Bretagna 0,87041
Nuovo Leu Rumeno 4,9477
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0868
Rand (Sud Africa) 20,6864
Corona Svedese 11,3697
Franco Svizzero 0,9751
Dinaro Tunisino 3,3375
Hryvnia Ucraina 39,7364
Forint Ungherese 372,3709
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Istat maggio 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 7,2% (variazione annuale) e a + 14,5% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,4% e + 10,875%.

 
(MP/ms)
 
 




Pagamento imposte: proroga per contribuenti Isa e forfetari

Con il comunicato stampa n. 98 pubblicato il 14 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Il comunicato stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta quindi di una proroga “dimezzata” rispetto a quella che è stata disposta in vari anni scorsi, ove alla proroga del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% corrispondeva un analogo differimento del termine per il pagamento con la maggiorazione.

Lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti auspicava che anche quest’anno si potesse procedere allo stesso modo ma, nelle interlocuzioni avute con il MEF, ha dovuto prendere atto dei “cogenti vincoli di finanza pubblica” che non hanno consentito un differimento oltre il termine del 31 luglio.

“È stato fatto il massimo – ha commentato a caldo il Presidente Elbano de Nuccio – per contemperare le legittime richieste dei colleghi e dei contribuenti con le esigenze di equilibrio dei conti dello Stato”.

Nel prossimo futuro, però, ha aggiunto il Tesoriere del CNDCEC, Salvatore Regalbuto, le proroghe dovranno diventare “l’eccezione e non la regola” e ciò potrà avvenire solo “con un compiuto riconoscimento dei principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente”.

In tal senso, la riforma fiscale rappresenta “un’occasione da non perdere”, anche per “ridefinire il calendario delle scadenze” e “superare l’ormai insostenibile ingorgo estivo”.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati dalla proroga, il comunicato stabilisce che la proroga si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); analogamente agli scorsi anni, deve quindi ritenersi che la proroga
si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Come gli scorsi anni, nel comunicato viene precisato che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

Analogamente agli scorsi anni, il comunicato precisa che la proroga si estende ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, quindi in particolare:
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Poiché il comunicato fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga al 20 luglio 2023 si estende al versamento del saldo IVA 2022, qualora non sia stato effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso, con le previste maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle precedenti.
 

(MF/ms)




Società di comodo: verifica dello status con il test sull’operatività

Dal periodo di imposta 2022 “solare”, la verifica dello status di “società di comodo” è effettuata avendo riguardo al solo “test di operatività”; è infatti abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica.

I modelli REDDITI 2023 recano, come di consueto, nel quadro RS l’apposito prospetto in cui indicare i valori rilevanti ai fini del test e, in caso di mancato superamento, il reddito minimo da imputare ai fini IRES.

Il test è articolato nelle seguenti fasi:

  • determinazione dei ricavi minimi presunti, applicando le percentuali di legge (indicate dall’art. 30 comma 1 della L. 724/94) al costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni e crediti finanziari, immobili e navi, nonché altre immobilizzazioni;
  • determinazione dei ricavi effettivi, rappresentati dai ricavi, dagli incrementi di rimanenze e dagli altri proventi di natura non straordinaria risultanti dal Conto economico.
Entrambi gli importi sono determinati assumendo la media dei valori dell’esercizio di riferimento e dei due precedenti. Se dal confronto tra i due importi emerge che il primo termine eccede il secondo, la società si considera “non operativa”.

Più nello specifico, le percentuali applicabili ai fini del calcolo dei ricavi minimi presunti sono pari al:

  • 2%, per partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
  • 6%, per immobili e altri beni;
  • 5%, per immobili A/10;
  • 4%, per immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti (a partire dal terzo esercizio successivo a quello dell’acquisizione, torna ad applicarsi l’aliquota del 6%);
  • 1%, per immobili ubicati nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
  • 15%, per altre immobilizzazioni.
Con particolare riferimento agli immobili abitativi rivalutati, i ricavi minimi continuano a essere determinati in base ai valori storici se la rivalutazione è effettuata ai soli fini civilistici; se invece la rivalutazione ha efficacia anche fiscale si assume il valore maggiorato.

Prendendo il caso di un immobile abitativo rivalutato nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, da 100.000 a 400.000 euro con efficacia ai fini fiscali dal 1° gennaio 2021, si avrebbe:

  • per il 2020, il valore non rivalutato con coefficiente del 6%;
  • per gli anni 2021-2022-2023, il valore rivalutato con coefficiente del 4%;
  • per gli anni 2024 e successivi, il valore rivalutato con coefficiente del 6%.
Per ciascuno dei periodi agevolati al 4%, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (ris. 20 dicembre 2013 n. 101 e circ. 27 aprile 2017 n. 14, § 6), occorre assumere il valore fiscalmente rilevante nei singoli periodi d’imposta compresi nel triennio.

Ai fini del calcolo dei ricavi effettivi, si assumono i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, anche in tal caso, come detto, in base alle risultanze medie del Conto economico dell’esercizio e dei due precedenti.

Tra i ricavi rientrano quelli iscritti alle voci:

  • A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni);
  • A.5 (altri ricavi o proventi).
Si considerano altresì gli incrementi delle rimanenze rilevati nelle seguenti voci del Conto economico:
  • A.2 (variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti);
  • A.3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione);
  • B.11 (variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci).
    Non rientrano, invece, i decrementi delle rimanenze.
Tra gli “altri proventi” si considerano quelli iscritti alle voci C.15 e C.16 del Conto economico (a eccezione di quelli derivanti da attività non rilevanti, quali i crediti per rimborsi di imposte).

Il riscontro dello status di società di comodo determina, tra l’altro, l’imputazione del reddito minimo, su cui applicare la maggiorazione IRES del 10,5%.

Il reddito minimo è calcolato, in via presuntiva, come somma degli importi determinati applicando ai valori di alcuni beni, le seguenti percentuali forfetarie:

  • 1,5% per azioni o quote di partecipazione in società di capitali e di persone, strumenti finanziari, obbligazioni e altri titoli, comprese quelle immobilizzate, aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento;
  • 4,75% per immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi, anche in leasing;
  • 4% per immobilizzazioni classificate nella categoria catastale A/10 (immobili a uso ufficio);
  • 3% per immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • 0,9% per immobili (di qualunque natura) situati in un Comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
  • 12% per le altre immobilizzazioni, anche in leasing.
    In questo caso, le percentuali devono essere applicate al valore dei relativi aggregati rilevati nell’esercizio per il quale si procede al calcolo (e non alla media triennale).
Si procede, quindi, al confronto tra l’ammontare di tale reddito minimo con il reddito imponibile del quadro RN. Se il primo risulta superiore al secondo, l’adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di un importo pari alla differenza dei due termini.
 

(MF/ms)




Società di capitali: termini di versamento delle imposte

Le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

In alcune circostanze, però, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

A seconda che il bilancio venga approvato nel termine ordinario oppure nel termine lungo, varia la scadenza per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, quali l’Ires, l’Irap e le relative imposte sostitutive.

Se il bilancio 2022 è stato approvato nel termine ordinario di 120 giorni, la scadenza per il versamento delle imposte a titolo di saldo 2022 e di prima rata dell’acconto 2023 è fissata per l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (ex articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001), ossia per i soggetti solari per il 30 giugno 2023, che cade di venerdì (salvo ovviamente eventuali proroghe).

La società può avvalersi della possibilità di versare le imposte entro i 30 giorni successivi al 30 giugno 2023, quindi entro il 30 luglio 2023; tuttavia, siccome tale data cade di domenica il termine per il versamento slitta automaticamente al 31 luglio 2023. Il differimento della scadenza a fine luglio non è gratuito per il contribuente, ma va corrisposta una somma aggiuntiva pari allo 0,40% dell’importo dovuto, considerato al netto degli importi compensati in F24.

In questi casi nel frontespizio del modello Redditi va indicato che il bilancio è stato approvato entro il 30 aprile 2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in modo che l’Agenzia delle entrate possa verificare che le imposte siano versate entro il 30 giugno oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Ad esempio, se l’assemblea di una Srl con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha approvato il bilancio 2022 in data 28 aprile 2023, il termine:

  • per il deposito del bilancio era il 28 maggio 2023;
  • per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% è il 31 luglio 2023.
Il frontespizio del modello Redditi 2023 SC dovrà essere così compilato.

Diversamente, se il bilancio è stato approvato, condizioni permettendo, entro il termine lungo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi, per quanto riguarda il bilancio 2022, entro il 29 giugno 2023, la scadenza per il pagamento delle imposte varia a seconda della data di approvazione del bilancio.

Infatti, al riguardo, l’articolo 17 D.P.R. 435/2001prevede che “i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa – all’Ires e all’Irap – entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”.

Evidentemente è sempre possibile avvalersi del versamento differito entro i 30 giorni successivi da tale termine, maggiorando dello 0,40% l’importo dovuto. Quindi, se l’assemblea ha approvato/approverà il bilancio 2022:

  • entro il 31 maggio 2023, il termine per il versamento delle imposte è fissato in data 30 giugno 2023 oppure in data 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%;
  • entro il 29 giugno 2023, il termine per il versamento delle imposte è fissato in data 31 luglio 2023 oppure in data 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.
Se, infine, il bilancio verrà approvato dopo il 29 giugno 2023, il termine per il versamento delle imposte rimane fermo al 31 luglio 2023 oppure al 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ad esempio, se l’assemblea di una Srl con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha approvato il bilancio in data 25 maggio 2023, il termine:

  • per il deposito del bilancio è il 24 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% è il 31 luglio 2023.
Nel frontespizio del modello Redditi 2023 SC:
  • al campo “Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione”, deve essere indicata la data del 25 maggio 2023;
  • al campo “Termine legale o statutario per l’approvazione del bilancio o rendiconto”, deve essere indicata la data del 29 giugno 2023.
 

(MF/ms)