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Dichiarazioni Isa: le comunicazioni delle anomalie nel cassetto fiscale

Con il provvedimento n. 196552, pubblicato il 20 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore (per il periodo 2017) e degli Isa (per i periodi 2018 e 2019) al ricorrere delle quali viene recapitata nel Cassetto fiscale un’apposita comunicazione al contribuente.

Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:

 
  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2020 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017–2019 indicando nel modello REDDITI 2020 “Periodo di non normale svolgimento dell’attività” (con esclusione di quelli che risultano in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni);
  • imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2019, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • imprese che esercitano trasporto di merci su strada e servizi di trasloco con incongruenze, per il 2019, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2019, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
  • imprese che presentano per il 2019 incongruenze tra l’ISA presentato e le modalità di svolgimento dell’attività dichiarate (limitatamente agli intermediari del commercio);
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti nel relativo Albo;
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017-2019 indicando la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
  • professionisti che, per il periodo 2019, hanno indicato nel quadro G o nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi (G01-H02) e il volume d’affari (G16-H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2020;
  • professionisti che, per il 2019, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2020;
  • imprese che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel Quadro F del modello ISA nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI 2020.
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.
Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Comunicazioni disponibili nel Cassetto fiscale

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato ai recapiti indicati.

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia. Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l’intermediario, saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale.

Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

(MF/ms)
 




Credito d’imposta sanificazione: istanze dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

Premessa
 
Il decreto "Sostegni-bis" vede, tra le altre misure, la riproposizione del credito d’imposta sanificazione e dpi, in una formulazione che in gran parte ricalca quella dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio).

Ora come allora, sono ammissibili le spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, cui si aggiungono alcune tipologie di spesa non previste in sede di decreto "Rilancio".

Altra similitudine è la previsione di un credito d’imposta il cui ammontare dovrà poi confrontarsi con le risorse disponibili, essendo quindi passibile di revisione al ribasso laddove dalle istanze pervenute dovessero emergere crediti di imposta in esubero rispetto a quanto stanziato.

La “promessa iniziale”, tuttavia, rispetto alla precedente misura, lascia minori aspettative, posto che il credito d’imposta massimo che sarà riconosciuto sarà del 30% (mentre l’art. 125 del D.L. n. 34/2020 prevedeva un 60%, ridottosi a conti fatti a meno del 30%).

Andiamo nel seguito a richiamare le caratteristiche del credito d’imposta qui in esame, ed il contenuto e le modalità di trasmissione dell’istanza.

Credito d’imposta sanificazione e DPI decreto “Sostegni-bis”: beneficiari
Potranno godere del nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.L. n. 73/2021:
  • i soggetti esercenti attività d'impresa;
  • i soggetti esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Rispetto al credito sanificazione decreto "Rilancio", vengono ammessi al beneficio anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (tipicamente il B&B).
Sul punto occorre evidenziare che la formulazione originaria del decreto prevede che tali strutture debbano essere in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Questa formulazione, riferendosi alla “codifica” delle strutture extra-alberghiere che a tutt’ora non è stata attuata, è stata rivista in sede di iter di conversione del decreto. Ad oggi, secondo il testo approvato alla Camera (e che non dovrebbe subire ulteriori variazioni al Senato), le strutture extra-alberghiere sono ammesse al beneficio del nuovo credito d’imposta a condizione che siano munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, sulla base del rilascio di una autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast.
Spese ammissibili ai fini del credito d’imposta sanificazione e DPI decreto “Sostegni-bis”
 
Concorrono alla formazione del credito d’imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti nel periodo dei mesi di giugno, luglio ed
agosto 2021
.
Rientrano nel nuovo credito d’imposta sanificazione e DPI anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi COVID-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative ed istituzionali esercitate.
L’art. 32 del decreto "Sostegni-bis" riporta una puntuale elencazione delle spese ammissibili, la quale, in analogia con la previsione dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020 e successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2020 del 10 luglio 2020, è presumibilmente da intendersi come tassativa.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari della misura;
  3. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Misura e caratteristiche del credito d’imposta sanificazione decreto “Sostegni-bis”
 
Il credito d’imposta compete nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ed un tetto di spesa complessivamente stabilito in 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini del rispetto di tale tetto di spesa complessiva, il Provvedimento n. 191910/2021 prevede che:

  • i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunichino all’Agenzia delle Entrate (tramite l’istanza presentabile a partire dal 4 ottobre 2021, ed entro il 4 novembre 2021) l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, mediante comunicazione telematica;
  • entro il 12 novembre 2021, con un ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, verificato il rapporto tra l’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti e il limite di spesa, verrà fissato l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile.
L’istanza telematica credito sanificazione e dpi decreto “Sostegni-bis”
La “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (Credito d’imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)” deve essere trasmessa:
  • in modalità esclusivamente telematica:
    • a cura del contribuente, oppure
    • a cura di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
  • tramite servizio web accessibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure
  • tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Ad avvenuta trasmissione, entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta di presa in carico (o di scarto, motivato).
Come si è detto, la comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 e nel medesimo lasso di tempo è possibile:
  1. inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  2. presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, presentando comunicazione di rinuncia.
Quanto al modello di istanza, le informazioni richieste sono veramente minimali, limitandosi di fatto alla richiesta delle informazioni anagrafiche e dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi di interesse, ovvero giugno, luglio e agosto 2021, nonché alla quantificazione (pari al 30% delle spese) del credito d’imposta, il cui ammontare effettivamente fruibile, come si è detto, è subordinato all’emanazione del successivo provvedimento AdE, post verifica della capienza delle somme stanziate.
 
Si noti che non è richiesta alcuna autocertificazione in ordine al rispetto delle soglie di “Aiuti di Stato” Temporary Framework UE, e di conseguenza anche nessuna elencazione degli aiuti già fruiti. Ciò discende dal fatto che il credito di imposta sanificazione e DPI non rappresenta un “aiuto di Stato”, e pertanto in sede di Redditi 2022 riferimento 2021 dovrà essere indicato solo nel quadro RU (crediti di imposta) ma non nel quadro RS (Aiuti di Stato).
Fruizione del credito d’imposta
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (ovvero 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), oppure in compensazione con modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), con conseguente obbligo di far transitare il modello di versamento esclusivamente dai canali telematici dell’agenzia.
La compensazione sarà legittimamente attuabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definirà l’ammontare definitivo del credito.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta:
  • non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite di utilizzo annuale dei crediti di imposta i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a euro 250.000);
  • non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).
Quanto al codice tributo da utilizzarsi per la compensazione, lo stesso verrà definito con successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Aspetti fiscali
Dal punto di vista fiscale:
  • il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).
(MF/ms)
 



I nuovi servizi dell’Agenzia delle Entrate: certificato di attribuzione codice fiscale e partita iva on line

Con un comunicato stampa pubblicato il 14 luglio l’Agenzia delle Entrate ha annunciato il restyling della nuova area riservata del proprio sito, che potrà essere personalizzata con i servizi utilizzati con maggiore frequenza e sarà più fruibile da smartphone e tablet.

Si aggiungono, inoltre, alcune funzionalità: il servizio “consegna documenti e istanze”, quello per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva e, infine, il servizio di compilazione della dichiarazione di successione.

Per usufruirne non è necessaria l’installazione di alcun software ma è sufficiente l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia tramite Spid, Cie, Cns o con le proprie credenziali Fisconline/Entratel.

Il servizio “Consegna documenti e istanze”, che si trova nella sezione “Istanze e certificati”, permette di inviare direttamente on line alcuni tipi di documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

Possono essere trasmessi documenti sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia di iniziativa dell’utente e ottenere la ricevuta di protocollazione. Viene meno, così, la necessità di recarsi fisicamente ai front office.

L’utente identificato accede al servizio, dichiara se invia per proprio conto o per conto di altri, conferma i suoi contatti (email e/o telefono), seleziona il tipo di documento o di istanza che vuole inviare, fornendo eventualmente brevi informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta.

La guida disponibile all’interno del servizio precisa che se sono previste – da disposizioni normative o provvedimenti o da documenti di prassi – specifiche modalità di presentazione, trasmissione, comunicazione all’Agenzia delle Entrate il servizio non può essere utilizzato (come nel caso del conferimento di delega all’accesso al cassetto fiscale o all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica o di istanza di interpello).

Nella nuova area riservata, sempre all’interno della sezione “Istanze e certificati”, è stata, inoltre, predisposta una funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva (che attestano il codice fiscale o il numero di partita Iva e i dati associati registrati all’Anagrafe tributaria).

Certificati di attribuzione disponibili in originale e in copia conforme

Anche per queste due certificazioni era necessario, in precedenza, recarsi in un ufficio. Col servizio on line sono disponibili la rapida generazione, il download e l’eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme.

Infine, il servizio “Successione online” per la compilazione della dichiarazione di successione, offre un percorso guidato per riempire correttamente i campi: alcuni messaggi segnalano in tempo reale l’eventuale inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco e una nuova funzionalità permette, inoltre, di importare i dati in possesso dell’Agenzia. 

(MF/ms)
 




Soppressione dell’esterometro dall’ 1 gennaio 2022

La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato xml già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Da quanto sopra discende che, per le operazioni effettuate ovvero ricevute dal 1° gennaio 2022, verrà meno l’esterometro.
 

Le fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti Ue ovvero extra-Ue

 

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022), il cedente/prestatore Iva italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

  • nel campo Codice destinatario, i 7 caratteri “XXXXXXX”;
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
  • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
  • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.

Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

Da quanto sopra si evince che il campo “IdCodice” non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma, sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 2 luglio 2021 non fanno riferimento a un IdCodice standard, ma a quello identificativo della controparte, fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici.
 
La gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge ovvero autofattura

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione, con effetto 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico, l’Agenzia delle entrate, con alcuni documenti di prassi (si vedano circolare 30 aprile 2018, n. 8/Ecircolare 2 luglio 2018, n. 13/E, e circolare 17 giugno 2019, n. 14/E), è intervenuta, fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del reverse charge e dell’autofattura.

Gestione del reverse charge
La circolare n. 14/E del 2019, che ha richiamato la precedente circolare n. 13/E del 2018, ha ribadito che:

Predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione (soggetta a reverse charge), contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della stessa.
  • per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Da ciò discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del reverse charge interno non è applicabile con riferimento ai rapporti con l’estero (ovvero reverse charge esterno). Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiscono nel “nuovo” esterometro; sul punto la circolare n. 14/E del 2019 ha chiarito che “Nei casi di reverse charge esterno … resta comunque fermo l’obbligo comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127 del 2015 (n.d.A. – esterometro), salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane”.
In tema di gestione del reverse charge interno, si segnala che Assosoftware, con risposta 28 giugno 2019 (risposta che è frutto di un’interlocuzione avvenuta con l’Agenzia delle entrate), richiamando la circolare n. 14/E del 2019, ha chiarito che “… gli obblighi di legge si intendono adempiuti:
– annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
– integrando la fattura di acquisto con i dati necessari.

 

L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:

– materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione;
– producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SdI.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.”
 

Quindi, il contribuente, per effettuare il reverse charge interno, potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (così come accadeva precedentemente all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica) con l’integrazione nel cartaceo, ferma restando la doppia annotazione nel registro IVA vendite e acquisti.

Gestione delle autofatture
L’Agenzia delle entrate, in una Faq (n. 17 del 27 novembre 2018 – pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle entrate), ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI, così come previsto dal provvedimento direttoriale 30 aprile 2018 con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale ipotesi, la fattura elettronica viene inviata al SdI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore, che come cessionario/committente.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E del 2019, ha chiarito che, oltre all’autofattura per omaggi, vanno inviate al Sistema di Interscambio (cd. SdI) anche le altre fattispecie di autofatture interne (con esclusione di quelle relative a servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ricevuti da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente – art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972; infatti, per tali autofatture vi è l’obbligo di presentazione dell’esterometro fino al 31 dicembre 2021, fermo restando il fatto che tali autofatture potranno comunque essere emesse in formato elettronico, al fine di fare venire meno tale adempimento). Ciò in considerazione del fatto che le autofatture interne sono delle vere e proprie fatture e, quindi, vanno sempre inviate al SdI. Conseguentemente, le autofatture relative – ad esempio le autofatture per acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero – devono essere sempre inviate al SdI, quali fatture elettroniche (per un dettaglio delle diverse casistiche, si veda la Tabella di seguito riportata).

Tabella – Tipologie di autofatture interne da gestire in formato elettronico

Casistica Descrizione Riferimento normativo o di prassi
Autoconsumo esterno L’autoconsumo esterno coincide con la fruizione di un bene da parte del soggetto IVA o dei suoi familiari o, comunque, con la destinazione del bene a finalità estranee all’attività svolta. Esso si configura sia nel caso di esercizio d’impresa, che nel caso di esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a imposizione, fatte salve le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione relativa all’acquisto del bene.
In tali ipotesi:

 

  • i beni prelevati per autoconsumo, se sono soggetti a IVA, devono rispettare tutti gli obblighi di autofatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione;
  • per la determinazione della base imponibile, in assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concetto di valore normale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972.
Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972
Cessioni gratuite di beni Per le cessioni gratuite di beni, il cedente (nel caso in cui l’operazione sia rilevante ai fini IVA), anziché emettere secondo le regole generali una fattura, può optare per l’emissione, in unico esemplare, di un’autofattura singola per ogni cessione, o globale per le cessioni effettuate nel mese, da registrare nel registro delle vendite. Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972
Splafonamento Nei casi di splafonamento IVA, per meglio dire quando l’acquisto di beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, effettuato utilizzando il plafond disponibile oltre il limite, può essere regolarizzato con l’emissione di autofattura in duplice esemplare.
In tale ipotesi, un esemplare deve essere annotato nel registro degli acquisti e il secondo deve essere presentato al locale Ufficio delle Entrate, con versamento dell’IVA.
Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, e C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E
Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero L’autofattura deve essere emessa in duplice copia, di cui una da inviare il giorno stesso al cedente o prestatore del servizio, con le modalità e nei termini ordinari.
Inoltre, la stessa deve essere numerata e annotata nel registro IVA degli acquisti.
Art. 34 del D.P.R. n. 633/1972
Estrazione di beni dal deposito IVA (beni extra-UE) L’estrazione dei beni non comunitari dai depositi IVA, effettuata dai soggetti passivi che li hanno ivi immessi, è soggetta all’autofatturazione, ad eccezione del caso in cui i beni siano stati precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario. Art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Autofattura denuncia Per gli acquisti interni, il contribuente deve (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997) procedere:

 

  • all’emissione di autofattura in duplice esemplare, la quale deve essere consegnata al competente Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione o dal compimento di 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza avere ricevuto la relativa fattura;
  • al versamento della relativa imposta;
  • ad annotare il documento sul registro degli acquisti ed effettuare la detrazione dell’IVA.
Art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993

 
L’Agenzia delle entrate, con alcune Faq, pubblicate il 19 luglio 2019 sul proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.it), in tema di reverse charge e autofattura, ha chiarito che:

  • in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno (di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972), i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito Iva, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”:
In tali casi, la fattura e, quindi, la relativa imposta, va annotata solo nel registro Iva vendite.
  • in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra-UE, ecc.), in luogo dell’esterometro, è possibile emettere un’autofattura elettronica, compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito. Nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).
Tutto ciò premesso, le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia andranno comunicate obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SdI) dal 1° gennaio 2022 (quindi, senza più possibilità di utilizzo della forma analogica con presentazione, poi, dell’esterometro, che, dal 2022, sarà soppresso). Nulla cambia, invece, nella gestione delle casistiche di reverse charge interno, le quali potranno continuare a essere gestite come già oggi avviene.

 

(MF/am)

 




Vendite intra-Ue con Iva se l’acquirente non è iscritto al Vies

Dall’1 luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole Iva per il commercio elettronico, che riformano in modo significativo la disciplina applicabile alle vendite a distanza intra-Ue di beni.

Tra le novità di maggiore rilievo vi è la previsione, in luogo delle precedenti soglie di riferimento nazionali, di una soglia unica unionale pari a 10.000 euro oltre la quale tali vendite sono considerate rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. La soglia in parola, da verificare su base annuale (nell’anno precedente e in quello in corso), tiene conto di tutte le vendite a distanza intracomunitarie effettuate dal fornitore, oltre che delle prestazioni di servizi Tte rese a privati in altri Stati membri (art. 59-quater della direttiva 2006/112/Ce).
Occorre rilevare che, sebbene le misure descritte riguardino principalmente i soggetti passivi Iva che effettuano vendite intra-Ue B2C, in talune ipotesi potrebbero incidere anche sull’operatività dei soggetti che di regola effettuano vendite intra-Ue B2B.
Si pensi a un’impresa italiana che, normalmente, effettua cessioni intracomunitarie di beni (B2B), curandone il trasporto direttamente o indirettamente, per le quali emette fattura non imponibile ex art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93. L’imposta è applicata nello Stato membro di destinazione dall’acquirente mediante il meccanismo del reverse charge.

La medesima impresa potrebbe ricevere eccezionalmente ordini di acquisto (anche per importi elevati) da parte di soggetti passivi in altri Stati membri che, operando quasi sempre localmente, non hanno provveduto ad iscriversi al Vies. In tal caso, il regime di non imponibilità Iva non può ritenersi applicabile e l’operazione dovrebbe essere riqualificata come vendita a distanza intra-Ue rilevante nello Stato di destinazione dei beni.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, la direttiva 2018/1910/Ue (attualmente in corso di recepimento da parte dell’Italia) individua l’iscrizione al Vies come condizione sostanziale per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva sugli scambi intracomunitari (art. 138 della direttiva 2006/112/Ce). In assenza di tale requisito, perciò, l’operazione non può qualificarsi come cessione intra-Ue non imponibile.
Quanto all’acquirente, egli, pur essendo in possesso di una partita Iva attiva e pur operando nell’ambito dell’attività economica, dovrebbe essere equiparato, per la stessa operazione, a un “privato consumatore”, con conseguente indetraibilità dell’imposta sull’acquisto. Ai sensi dell’art. 18 del Reg. Ue 282/2011, il fornitore che abbia ricevuto comunicazione del numero di identificazione IVA dal destinatario stabilito nell’Ue può considerare quest’ultimo come soggetto passivo (salvo che disponga di informazioni contrarie), soltanto qualora abbia ottenuto conferma mediante il sistema VIES della validità del numero identificativo.

Tornando al caso in esame, dunque, la cessione dei beni da parte dell’impresa italiana nei confronti del soggetto Ue non iscritto al Vies potrebbe essere ricondotta tra le vendite a distanza intracomunitarie di beni, così come definite dall’art. 14 della direttiva 2006/112/Ce (art. 38-bis del DL 331/93). In particolare, affinché possa configurarsi una vendita a distanza intra-Ue occorre che:

  • i beni siano spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo a privati o soggetti equiparati;
  • il trasporto sia curato dal fornitore (anche indirettamente) o da terzi per suo conto;
  • i beni ceduti siano diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;
Tali operazioni, come accennato, sono soggette ad Iva:
  • nello Stato di partenza dei beni, se il fornitore non ha superato la soglia annua di riferimento;
  • nello Stato di destinazione, se il fornitore ha superato la suddetta soglia.
In base alla disciplina vigente fino al 30 giugno 2021, però, un’impresa che effettuava sporadicamente operazioni B2C nell’Ue difficilmente poteva trovarsi a superare le soglie nazionali fissate dagli altri Stati membri (comprese tra 35.000 e 100.000 euro). Pertanto, pur non potendo qualificare la cessione come intracomunitaria, si trovava ad applicare l’aliquota Iva nazionale, senza necessità di assolvere gli obblighi Iva nello Stato di destinazione dei beni.

La previsione della soglia unica e complessiva di 10.000 euro, invece, rende più frequenti rispetto al passato le ipotesi di tassazione delle vendite “a destino”. L’impresa in argomento, pertanto, potrebbe trovarsi facilmente a superare il nuovo limite, con tutti gli oneri che ne conseguono, ossia l’identificazione nello Stato di destinazione dei beni ovvero l’adesione all’Oss.

È tuttavia probabile che, in un contesto nel quale si generano oneri aggiuntivi per il cedente e costi legati all’indetraibilità dell’imposta per il cessionario, quest’ultimo preferisca registrarsi ai fini del Vies.

(MF/am)




Valute estere giugno 2021

 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di giugno 2021 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161.2053
Peso Argentino 114,6489
Dollaro Australiano 1,5761
Real Brasiliano 6,0693
Dollaro Canadese 1,4713
Corona Ceca 25.4536
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,7391
Corona Danese 7,4364
Yen Giapponese 132,6314
Rupia Indiana 88,6298
Corona Norvegese 10,1444
Dollaro Neozelandese 1,6944
Zloty Polacco 4,5005
Lira Sterlina 0,85872
Leu Rumeno 4,9238
Rublo Russo 87,4561
Dollaro USA 1,2047
Rand Sud Africa 16,754
Corona Svedese 10,1172
Franco Svizzero 1,094
Dinaro Tunisino 3,3221
Hryvnia Ucraina 32,7993
Forint Ungherese 349.9373
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Versamento imposte: proroga dimezzata per i contribuenti Isa e forfetari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno scorso, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

È quindi confermata la scadenza del 20 luglio 2021 per effettuare, senza la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2021.

A differenza dello scorso anno (cfr. Dpcm 27 giugno 2020), il Dpcm 28 giugno 2021 non prevede però la facoltà di effettuare i suddetti versamenti dal 21 luglio al 20 agosto 2021, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Rispetto alla proroga disposta per il 2020 e ad analoghe proroghe intervenute in anni precedenti, il Dpcm 28 giugno 2021, a fronte della “classica” proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021 dei versamenti senza la maggiorazione dello 0,4%, non ha provveduto a “rimodulare” anche il termine previsto per il versamento con lo 0,4%, consentendolo nel periodo dal 21 luglio al 20 agosto 2021.

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 133 del 28 giugno 2021 non conteneva indicazioni al riguardo, ma la possibilità di beneficiare del termine “lungo” del 20 agosto per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% appariva del tutto probabile.

Anche lo scorso anno, infatti, il comunicato del Mef n. 147 del 22 giugno 2020, nell’annunciare la proroga, non faceva riferimento alla possibilità di versare entro il 20 agosto con lo 0,4%, facoltà invece poi “puntualmente” prevista dal Dpcm 27 giugno 2020, come avvenuto per analoghe proroghe in anni precedenti.

La diversa formulazione del Dpcm 28 giugno 2021 costituisce quindi una sostanziale novità, la quale comporta che il termine per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo rimanga fermo al 30 luglio 2021 per tutti i contribuenti che avevano come scadenza ordinaria il 30 giugno 2021.

In sostanza, per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del Dpcm 28 giugno 2021, la proroga da esso prevista è limitata a escludere la maggiorazione dello 0,4% per i primi 20 giorni, quindi fino al 20 luglio 2021; dopo tale data si ritorna al regime ordinario, con applicazione dello 0,4% dal 21 luglio e termine di versamento al 30 luglio 2021.

Il Dpcm 28 giugno 2021 conferma invece l’ambito soggettivo della proroga e le tipologie di versamenti interessati.

Come lo scorso anno, la proroga riguarda i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del Dl 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da Covid-19.
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del Tuir (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).

Confermato inoltre che la proroga si estende ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.
Con riferimento alle tipologie di versamenti interessati, il Dpcm 28 giugno 2021 conferma che la proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva. La proroga si estende quindi ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi Inps artigiani, commercianti e professionisti, Iva per adeguamento agli Isa, diritto camerale).

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2021 per effetto della data di:

  • approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  • chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021).
(MF/ms)



Cartelle di pagamento e dilazione dei ruoli: sospeso il versamento fino al 30.09.21

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 giugno un decreto legge contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In base alla bozza circolata prima della riunione, viene disposta, ancora una volta, la sospensione dei termini di pagamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps.

Non viene, di contro, prorogato il termine per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli, né vengono dettate norme specifiche per la ripresa delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Come anticipato, i versamenti derivanti da cartelle di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sono sospesi, e vanno eseguiti, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, dunque entro il 30 settembre 2021.

In base alla normativa vigente, la sospensione sarebbe terminata a fine giugno e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2021.

Uguale considerazione, per espressa disposizione normativa, vale per gli accertamenti esecutivi in tema di fiscalità locale, in materia doganale e per gli avvisi di addebito emessi dall’Inps.

Non resta che ribadire, ancora una volta, come la proroga debba applicarsi anche agli accertamenti esecutivi ex art. 29 del Dl 78/2010, relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, siccome così prevede la legge.

Non può accettarsi l’opinione dell’Agenzia delle Entrate (per tutte, si veda la circolare n. 5 del 2020), secondo cui la proroga, per gli accertamenti esecutivi, opera solo per la fase successiva all’affidamento del carico, quindi mai in considerazione del fatto che nella menzionata fase nemmeno ci sono termini di versamento propriamente intesi.

Premesso ciò, i pagamenti andranno eseguiti entro fine settembre 2021, ma sarà comunque possibile domandare la dilazione dei ruoli.

Ove la domanda venga presentata entro il 30 settembre 2021, il debitore non potrà considerarsi moroso.

Anche le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del Dpr 602/73, se scadenti nel predetto iato temporale, sono destinate ad essere prorogate.

Emerge in questa ipotesi un problema non da poco.

Ormai dal marzo 2020 le rate sono state oggetto di continue proroghe, quindi, in assenza di un intervento ad hoc del legislatore, i debitori, a settembre 2021, dovranno pagare un considerevole numero di rate.

In considerazione del periodo emergenziale, il Dl 137/2020, per facilitare i debitori, ha solo previsto che la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, e non di cinque.

A questo punto, appare imprescindibile un intervento atto a spalmare il debito da dilazione in un arco temporale maggiore, in considerazione del fatto che molti debitori non hanno i fondi per onorare un carico che viene potenzialmente ad essere pesante.

Sempre per effetto delle disposizioni contenute nella bozza, non saranno adottati pignoramenti né disposte misure cautelari sino al 31 agosto 2021. Del pari, le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni sono sospese sino al 31 agosto 2021.

Urge una norma ad hoc per la ripresa delle dilazioni dei ruoli

In modo analogo, la procedura di compensazione volontaria dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo (art. 28-ter del Dpr 602/73) non opera sino a fine agosto 2021.

Nulla viene detto per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, che continua a dover avvenire:

  • entro il 31 luglio 2021 per le rate scadute nel 2020;
  • entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
(MF/ms)



Memorizzazione fatture elettroniche e adesione al servizio di consultazione : ufficiale la proroga al 30.09.21

È stato emanato in data 30 giugno il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2021, n. 17289 , con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto:
  1. la proroga dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 del periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche;
  2. la possibilità, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, di aderire – entro il 30 settembre – al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
  • con il Provvedimento 21 dicembre 2018, n. 524526, sono state modificate le modalità – previste dal Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757- con le quali l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva o ai loro intermediari, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. Si tratta in particolare del servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
  • l’art. 14 del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, modificando l’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)



Imu: le esenzioni dal pagamento per Covid-19 vanno dichiarate entro il 30 giugno 21

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 contiene le disposizioni riguardanti la dichiarazione dell’Imu così come ridisciplinata a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Al riguardo si evidenzia che la dichiarazione:

  • deve essere presentata, in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione;
  • ha effetto anche per gli anni successivi (purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta; cfr. ris. Min. Economia e finanze 6 novembre 2020 n. 7/DF).
  • Così se il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2020 la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 (circ. Mef 18 marzo 2020 n. 1/DF).
Un apposito Dm individuerà i casi in cui la dichiarazione sarà obbligatoria, ma fintanto che il nuovo modello non viene approvato, può essere utilizzato quello previsto dal Dm 30 ottobre 2012.

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 e le istruzioni per la compilazione del modello approvato dal Dm 30 ottobre 2012 stabiliscono che l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei seguenti casi:

  •  quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate;
  • nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.
Oltre ai casi espressamente indicati dal citato comma 769 per beneficiare delle esenzioni Imu (es. per gli immobili “merce” dal 2022 e per gli immobili assimilati all’abitazione principale destinati ad alloggi sociali o delle Forze armate), nella risposta Min. Economia e finanze 8 giugno 2021, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell’esenzione dal versamento della prima e/o seconda rata Imu 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2021 per comunicare il diritto al beneficio fiscale.

Secondo le Finanze, infatti, queste informazioni non sarebbero a conoscenza dei Comuni e nel modello dichiarativo i soggetti passivi dovranno barrare la casella “esenzione”.

L’esenzione dal versamento della prima e/o della seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 è stabilita:

  •  dall’art. 177 del Dl 34/2020 secondo cui non è dovuta la prima rata Imu 2020 relativa a determinati immobili (stabilimenti balneari e termali, immobili in D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni);
     
  • dall’art. 78 del Dl 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) secondo cui non è dovuta la seconda rata dell’Imu 2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, gli immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria D/2 si applica anche relativamente alla prima rata 2020), gli immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, gli immobili rientranti nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
     
  • dagli artt. 9, 9-bis e 9-ter del Dl 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) che hanno stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze nei quali si esercitato le attività riferite ai codici Ateco specificatamente individuati (allegato 1), a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate e per gli immobili dove si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività e che gli immobili siano siano ubicati nel territorio di una “zona rossa.
(MF/ms)