Istat novembre 2023
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,525 % e + 9,225 %.
(MP/ms)
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(MP/ms)
In relazione all’obiettivo di graduale riduzione dell’imposta e di perseguimento dell’equità orizzontale, posto dall’art. 5 comma 1 della citata L. 111/2023, l’art. 1 comma 1 del DLgs. prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:
L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, con un risparmio massimo di 260 euro.
Il medesimo importo di 260 euro è previsto nel DLgs. come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 in relazione a taluni oneri per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
In particolare, ai sensi dell’art. 2 del DLgs., è prevista la diminuzione di 260 euro dell’importo totale delle detrazioni spettanti per i seguenti oneri:
La modifica è stata introdotta per garantire il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono di tali erogazioni liberali.
Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs sono tutti gli oneri previsti dalle norme vigenti, escluse le spese sanitarie, che beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda del 19%, ad esempio:
Un’altra modifica applicabile per il periodo d’imposta 2024 è prevista in relazione alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs., in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l’importo di tali detrazioni è pari a 1.955 euro, rispetto all’importo di 1.880 euro attualmente previsto.
In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”).
In conseguenza a tale modifica, si prevede altresì che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1 comma 1 del DL 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Le nuove disposizioni non si applicano per gli acconti 2024 e 2025
Il comma 4 dell’art. 1 del DLgs. prevede infine che, nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si debba assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1, vale a dire la riduzione delle aliquote da quattro a tre e l’innalzamento delle detrazioni di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.
(MF/ms)
Sono state pubblicate in G.U. le tabelle ACI 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.
Tale percentuale è:
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EMISSIONI DI CO2 |
% CALCOLO FRINGE BENEFIT |
| Fino a 60 g/km | 25% |
| Da 60 g/km fino a 160 g/km | 30% |
| Da 160 g/km fino a 190 g/km | 50% |
| Oltre i 190 g/km | 60% |
Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre e vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate; devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l’anno successivo.
Le tabelle pubblicate il 22 dicembre 2023, quindi, sono valide per il 2024 e sono suddivise in:
Per l’auto in uso promiscuo, per l’impresa la deducibilità è al 70% senza tetto massimo deducibilità (no limite € 18.075,99).
Il FB per il dipendente = 30% x 15.000 km x costo Km ACI – riaddebito costi (al lordo IVA).
(MF/ms)
L’indicazione è contenuta nella nota del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. 383421, pubblicata il 20 dicembre 2023.
Il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.
L’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90 aveva infatti disposto la progressiva riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.
La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017 e la base di calcolo su cui applicarla corrisponde al diritto annuale definito dal citato DM.
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.
Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.
Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.
In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.
L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23 febbraio 2023.
Per tutte le Camere di Commercio è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un’impresa individuale con sede a Torino iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonterà a 120 euro.
In base all’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:
(MF/ms)
(MS/ms)
A oggi, se non interverrà una proroga del divieto di emissione della e-fattura (più che probabile, considerato quanto accaduto negli ultimi anni), l’adempimento potrebbe riguardare anche gli operatori che effettuano prestazioni sanitarie B2C.
Per i primi l’obbligo “scatterà” in virtù delle disposizioni di cui all’art. 18 del DL 36/2022. In particolare, saranno tenuti all’emissione delle e-fatture in formato XML mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:
Conferma del fatto che non ci saranno sorprese o rinvii “dell’ultima ora” può trarsi anche da un ulteriore “indizio”: nel DLgs. “Adempimenti”, attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) è prevista l’eliminazione della Certificazione Unica, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per i compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario e il regime di vantaggio, in ragione della piena operatività dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Al fine della predisposizione della e-fattura, oltre ai software presenti sul mercato, è disponibile un servizio offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, che permette di generare e trasmettere i file XML mediante SdI. Inoltre, in considerazione del fatto che l’art. 39 del DPR 633/72 sancisce che le fatture emesse in formato elettronico devono essere conservate in modalità elettronica, i soggetti passivi potrebbero aderire al servizio (anch’esso gratuito) proposto dall’Agenzia, che consente la conservazione a norma di tutti i documenti transitati dal Sistema di Interscambio.
Con riguardo ai profili operativi, nella predisposizione del file i soggetti passivi dovranno riportare il codice relativo al proprio regime (“RF19” per i forfetari), mentre nelle operazioni territorialmente rilevanti in Italia dovrà essere indicato, in luogo dell’IVA, il codice Natura N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”). Dovrà poi essere compilato il campo “Bollo virtuale”, qualora i corrispettivi documentati in fattura non assoggettati a IVA superino l’importo di 77,47 euro.
Inoltre, in considerazione del rinvio operato dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 al comma 3 del medesimo articolo, che definisce il perimetro dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, dal prossimo 1° gennaio tutti i forfetari saranno tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) che richiede obbligatoriamente la trasmissione mediante SdI, con adozione del formato XML.
Dubbi sul rinvio del divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie
Mentre, come detto, è pressoché certo l’ingresso degli operatori in regime di franchigia nel novero di coloro che sono obbligati all’emissione di fattura elettronica via SdI, altrettanto non si può affermare per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie B2C.
Il divieto di emissione di e-fattura tramite il Sistema di Interscambio opera, sino al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti:
(MF/ms)
Al fine di garantire la neutralità dell’IVA per gli operatori economici, è riconosciuto il diritto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e le importazioni dall’imposta dovuta in relazione alle operazioni attive effettuate nel medesimo periodo (liquidazione periodica) ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
L’art. 2, D.L. n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”), in vigore dal 24 aprile 2017, ha imposto una riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.
Il citato Decreto-Legge è intervenuto, altresì, sull’art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri IVA delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Come scritto in precedenza, l’art. 2 della Manovra correttiva, modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, ha posto dei limiti temporali per il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, documentati da fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.
Tale limitazione del periodo entro cui esercitare il diritto alla detrazione del tributo potrebbe costare molto cara alle imprese e ai professionisti. In molti casi gli operatori potrebbero rimanere incisi dal tributo e l’imposta sul valore aggiunto trasformarsi in un costo non neutrale.
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Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 |
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Formulazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 |
Ai sensi del riformulato art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, dal 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione dell’IVA, per le fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. |
| Formulazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 |
Con la modifica dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 viene, ora, stabilito, per i documenti emessi dal 1° gennaio 2017, che le fatture IVA di acquisto (ovvero bollette doganali) devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall’allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell’IVA.
In particolare, è stato previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione IVA) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”. |
Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018, in tema di “nuova” detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2018, ha chiarito che, a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, è possibile annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa, ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che, ad esempio, se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2023:
Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2023 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.
Inoltre, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2023 è stata ricevuta nel 2024, la stessa seguirà le tempistiche di annotazione delle fatture datate 2023.
Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2023 (ovvero 30 aprile 2024).
L’IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2023 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2024 riferimento 2023, secondo le regole descritte in precedenza.
La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l’IVA presentando una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l’applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a regolarizzare la fattura.
Come scritto in precedenza, dal 2018 (a seguito dell’art. 14 del D.L. n. 119/2018) è possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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Novità ad opera della Legge delega di riforma fiscale (non ancora entrata in vigore) |
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Risulta opportuno evidenziare che l’art. 7 della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale) ha previsto che il Governo osserverà, fra gli altri, il seguente principio per la revisione della disciplina IVA:
“prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.
A seguito di tale disposizione (fermo restando il fatto che ad oggi non è ancora entrata in vigore) si supererà il limite in base al quale la detrazione non possa essere esercitata nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento. Non sarà più prevista una differenza tra fatture ricevute durante l’anno e quelle c.d. “a cavallo” d’anno, ma sarà semplicemente stabilito il termine ultimo entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione (dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta). |
Ciò premesso, per le fatture di fine anno (o “a cavallo” d’anno) risulta necessario individuare la data di ricezione della fattura.
In base a quanto sopra, di seguito si riportano le possibili ricadute operative.
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Fattura del fornitore: data di emissione |
Data di ricezione della fattura da parte del cliente | Registrazione ai fini IVA | Limite temporale per la detrazione IVA |
|---|---|---|---|
| Dicembre 2022 | Dicembre 2023 (da registrare entro il 30 aprile 2024 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024 – anno d’imposta 2023) |
Entro dicembre 2023. |
Liquidazione IVA di dicembre 2023 (16 gennaio 2024) |
| Gennaio – aprile 2024. |
Nella dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) e annotazione separata nel registro IVA acquisti. |
||
| Da maggio 2024 (fattura registrata oltre il 30 aprile 2024). |
Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore. |
||
| 2024 (da registrare entro il 30 aprile 2025 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2025 – anno d’imposta 2024) |
Gennaio – dicembre 2024. |
Nella liquidazione IVA del periodo 2024. | |
| Da gennaio 2025 ad aprile 2025. |
Nella dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) e annotazione separata nel registro IVA acquisti. |
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Da maggio 2025 (fattura registrata oltre il termine del 30 aprile 2025). |
Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore. |
(MF/ms)
È quanto previsto dal regolamento comunitario (Ue) de minimis 2023/2831 del 13 dicembre 2023 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» europea del 15 dicembre 2023 in vigore dal 1° gennaio 2024.
ll regime “de minimis” può essere definito come una modalità semplificata, attraverso la quale la Commissione europea autorizza l’istituzione da parte degli Stati membri di alcuni tipi di regimi di aiuto per le imprese.
Qualsiasi agevolazione pubblica deve passare il vaglio delle istituzioni europee.
Tale facilitazione si basa sul presupposto che gli aiuti di Stato, se inferiori a una certa soglia, non violano la concorrenza tra imprese. In pratica, un’apposita normativa, stabilisce una serie di condizioni che devono essere rispettate, affinché un aiuto possa essere considerato “di importo minore”.
Se lo Stato membro rispetta questi limiti nell’istituire un regime di aiuto, lo può considerare automaticamente approvato dalla Commissione.
In compenso, le imprese non possono ricevere più un determinato importo in tre anni attraverso questa tipologia di strumenti agevolativi. Importo, che grazie alla nuova norma passa dai 200.000 euro attualmente previsti ai 300.000 euro dal 1° gennaio 2024.
Si noti che i limiti quantitativi per gli aiuti di Stato in regime de minimis si applicano alla cosiddetta “impresa unica”, vale a dire qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Nello specifico, per “impresa unica” il regolamento si riferisce a tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
(MF/ms)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2023 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 144,9871 |
| Peso Argentino | 369,7126 |
| Dollaro Australiano | 1,6637 |
| Real Brasiliano | 5,3509 |
| Dollaro Canadese | 1,4474 |
| Corona Ceca | 24,5844 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,72 |
| Corona Danese | 7,4604 |
| Yen Giapponese | 158,0377 |
| Rupia Indiana | 87,8937 |
| Corona Norvegese | 11,6284 |
| Dollaro Neozelandese | 1,7916 |
| Zloty Polacco | 4,5124 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,86798 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9682 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0563 |
| Rand (Sud Africa) | 20,139 |
| Corona Svedese | 11,6472 |
| Franco Svizzero | 0,9547 |
| Dinaro Tunisino | 3,3541 |
| Hryvnia Ucraina | 38,5514 |
| Forint Ungherese | 385,3327 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
Si tratta di una brusca inversione di tendenza, considerato che il passaggio dal 2022 al 2023 era stato contrassegnato da un aumento dall’1,25% al già menzionato 5%.
L’individuazione del tasso di interesse legale, alla luce di quanto previsto all’art. 1284 c.c., è demandata al MEF il quale, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Occorre dunque richiamare le principali conseguenze sul piano fiscale e contributivo.
In relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, è importante precisare che il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.
Pertanto, è quindi pari al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio 2024 fino al giorno di versamento compreso.
La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
Effetto anche sul versante contributivo
Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:
(MF/ms)