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I forfettari entrano nel mondo della fatturazione elettronica dall’1 luglio 2022

Sembra essere ormai definitivamente sciolto il dubbio relativo alla data d’ingresso degli operatori economici di minime dimensioni nel mondo della fatturazione elettronica. In base a quanto può evincersi dalla bozza del decreto legge contenente ulteriori misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91) saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Resterebbero ancora esclusi fino al 2024, secondo quanto si è appreso da fonti di Governo, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

La bozza di decreto sembra prevedere, tuttavia, che nel terzo trimestre dell’anno sia consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97.

Tale norma, lo ricordiamo, prevede che la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta sia punita con “sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati”, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito.

La scelta del Governo consegue alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 2021/2251, la quale, nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce), non aveva previsto l’esclusione dei soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

Si riduce ulteriormente, quindi, il novero dei soggetti non tenuti all’emissione della e-fattura via SdI.

La citata decisione di esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che l’utilizzo e l’accettazione del documento elettronico riguardi i “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”.

L’adempimento continua, dunque, a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti, nel caso in cui possiedano un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Va detto, tuttavia, che, in ragione del fatto che dal prossimo 1° luglio i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica, il suddetto esonero pare ormai scarsamente rilevante.

Quanto alle cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, occorre precisare che, sempre dal 1° luglio 2022, saranno tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti di operatori economici sanmarinesi sia i soggetti passivi “residenti” e “stabiliti”, sia coloro che si sono semplicemente “identificati” in Italia (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

– per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del Dl 119/2018), e
– per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del Dl 135/2018).

Aumentano i dati a disposizione dell’Agenzia

L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia possa potenziare “la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”, e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, “dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia”.

Le misure che presumibilmente verranno adottate si innestano in un piano di “telematizzazione” del Fisco che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di agevolare la lotta all’evasione.

In questo senso, sempre stando alla bozza di decreto circolata, occorre segnalare la possibile anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto alla data prevista del 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 15 comma 4-bis del Dl 179/2012).

(MF/ms)
 




La territorialità Iva delle operazioni complesse

La territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, poste in essere dai soggetti passivi Iva, è individuata sulla base degli articoli 7 e seguenti del Dpr  633/1972, i quali prevedono una serie di criteri al fine di poter ricondurre l’operazione effettuata al territorio italiano.

criteri di collegamento tra operazione e territorio variano in ragione della tipologia di operazione; infatti, in relazione alle cessioni di beni, è sicuramente più agevole, considerata la materialità dei beni, stabilire un nesso tra operazione e territorio al fine di ricondurre la capacità contributiva espressa dal contribuente nell’ambito dei confini dello stato italiano.

Sotto questo profilo, l’articolo 7-bis Dpr 633/72 prevede la tassazione in Italia delle operazioni di cessioni di beni quando:

  • il bene immobile compravenduto è situato in Italia;
  • il bene mobile oggetto di cessione è esistente in Italia;
  • il bene mobile viene spedito da altro stato membro e installato, montato o assiemato in Italia dal fornitore o da terzi per suo conto.
A fronte di questi collegamenti territoriali che potremmo definire “analitici”, ve n’è uno che, considerata l’oggettiva impossibilità di localizzazione dell’operazione, potremmo definire “forfettario”: si tratta delle cessioni di beni a bordo di navi, aerei e treni.

In questo caso si assume che l’operazione sia territorialmente rilevante, a prescindere da dove esattamente avviene la cessione, se, congiuntamente, il trasporto:

  • si svolge nell’ambito del territorio comunitario (la nozione di territorio comunitario è contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 633/72
  • inizia in Italia.
Inoltre, l’articolo 7-bis, comma 3, Dpr 633/72 prevede regole di territorialità particolari per quanto riguarda le cessioni di gasenergia elettricadi calore o di freddo che ai fini Iva vengono considerati beni.

Più complessa e articolata, invece, è la situazione per quanto riguarda le prestazioni di servizi. Infatti, l’immaterialità dell’operazione sommata alla vasta gamma di servizi erogabili ha imposto al legislatore comunitario (e di conseguenza a quello domestico) di individuare dei criteri forfettari al fine di localizzare il luogo di esecuzione della prestazione.

L’articolo 7-ter, comma 1, Dpr633/72, pertanto, prevede che:

  • le prestazioni di servizi B2B si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il committente (lettera a));
  • le prestazioni di servizi B2C si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il prestatore (lettera b)).
Il legislatore ha poi previsto una serie di regole ad hoc, che derogano le disposizioni generali previste dall’articolo 7-ter Dpr 633/72, per talune prestazioni di servizi per cui è più semplice riscontrare un nesso territoriale. Si tratta delle prestazioni elencate nei seguenti articoli:
L’applicazione pratica delle regole sopra viste si complica assai quando la prestazione di servizi è complessa, ovvero quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, in tal caso secondo i giudici della Corte di Giustizia UE si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini Iva, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione (vedasi Corte di Giustizia UE, Causa C-71/18; Corte di Giustizia UE, Causa C-801/19).

Secondo i giudici eurounionali:

  • in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti;
  • un’operazione deve essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale;
  • al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi.
Non esistendo una norma che permetta di qualificare oggettivamente una prestazione come complessa, occorre applicare i principi generali enunciati dai giudici della Corte di Giustizia UE conducendo una valutazione caso per caso, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione oggetto di analisi.

Una volta stabilita la natura della prestazione complessa, il trattamento Iva rappresenta una mera conseguenza, infatti se la prestazione complessa:

  • ricade nelle fattispecie derogatorie, si applica la relativa disciplina speciale;
  • diversamente, verrà trattata come una prestazione generica ex articolo 7-ter Dpr 633/72 tassata, a seconda dei casi, nello stato del domicilio del committente (B2B) o del prestatore B2C).
(MF/ms)
 



Termini per emissione note variazione riferite al 2021

Entro il 2 maggio 2022 dovrà essere presentata la dichiarazione Iva relativa al 2021.

Il termine del 30 aprile, ordinariamente previsto dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98, è infatti differito al primo giorno feriale successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011.

Detto termine rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta nell’anno, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta;
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente.
Ne discende che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2021 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2021, cioè entro il 2 maggio 2022.

Chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, potrà recuperare l’imposta presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2027.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2022, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2021; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva relativa al 2022 (anno di ricezione del documento di acquisto), il cui termine di presentazione è il 2 maggio 2023.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72.

Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Le più recenti circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e n. 5/2022 hanno precisato che, emessa tempestivamente la predetta nota (entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per la nota stessa), “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento”.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2021 e la nota di credito sia emessa nel periodo dal 1° gennaio e il 2 maggio 2022, la data per l’esercizio del diritto alla detrazione, secondo l’Agenzia, deve essere individuata:

  • nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa;
  • oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della nota, vale a dire la dichiarazione riferita al 2022, da presentare entro il 2 maggio 2023.
I termini così descritti valgono, tra l’altro, anche in relazione alla mutata disciplina per l’emissione delle note di credito nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente assoggettato a una procedura concorsuale. Si pensi a una sentenza dichiarativa di fallimento del debitore emessa il 15 luglio 2021: in tale data, stando al nuovo art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, sorge il diritto all’emissione della nota di variazione per il cedente o prestatore e decorre il termine dal quale poter emettere la nota.

Se il creditore ha emesso la nota di variazione nel corso del 2021, il diritto a detrazione può essere esercitato al più tardi entro il 2 maggio 2022 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021).

Se il medesimo creditore avesse, invece, deciso di emettere la nota di variazione nei primi quattro mesi del 2022 (entro il 2 maggio 2022), il diritto a detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione periodica del mese di emissione o, al più tardi, in sede di dichiarazione Ia relativa al 2022 (2 maggio 2023).

Occorre tuttavia sottolineare che, qualora il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, potrebbe non essere possibile presentare una dichiarazione integrativa “a favore” per il recupero dell’imposta, a meno che non vi sia la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021). Anche il ricorso all’istituto della restituzione dell’Iva assolta, ai sensi dell’art. 30-ter del Dpr 633/72, è stato limitato dall’Agenzia a casi residuali ed eccezionali (circ. n. 20/2021 e risposte a interpello n. 592/2020 e n. 762/2021), al ricorrere dell’impossibilità ad emettere la nota, non imputabile alla “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Tale impostazione non, però, è ritenuta condivisibile da Assonime (circolare n. 10/2021), che si è espressa in favore di un ampio ricorso all’istituto di cui all’art. 30-ter.

(MF/ms)
 




Redazione rapporto biennale del personale maschile e femminile

Si informano le aziende associate che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia hanno firmato il Decreto interministeriale che definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti, in attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Tali aziende, infatti, in attuazione dell’ articolo 47 del Decreto-legge n. 77/2021 sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.

Le aziende dovranno redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).

Al termine della procedura informatica, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istat e Cnel.

Comunicato

(FV/fv)




“Officina cinema”: mercoledì 20 aprile film “Il capo perfetto”

Ricordiamo che mercoledì 20 aprile, alle ore 20.30, presso il Nuovo Cinema Aquilone di Lecco si terrà la prima proiezione di “Officina cinema”, il cineforum a tema lavoro organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio che quest’anno festeggia i primi trent’anni di attività.

Mercoledì prossimo verrà proiettato il film “Il capo perfetto” di Fernando Leon de Aranoa con Javier Bardem. 

Per maggiori informazioni sui film e per riservare il tuo posto al cinema CLICCA QUI

In allegato la locandina del cineforum. 

(SG/am)




Comunicazione opzioni per interventi edilizi

Nella seduta del 12 aprile 2022, la Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione del Ddl. di conversione del Dl 17/2022, nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Nel testo figura una disposizione ai sensi della quale “i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere” le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 anche successivamente al 29 aprile 2022, “ma comunque entro il 15 ottobre 2022”.

Il termine del 29 aprile 2022 riguarda la presentazione delle predette comunicazioni di opzione aventi per oggetto le spese agevolate sostenute nel 2021, oppure quelle aventi per oggetto le spese agevolate sostenute nel 2020 relativamente alle quali viene esercitata l’opzione di c.d. “cessione differita delle rate residue”, dopo che la prima rata è stata utilizzata nella sua forma “naturale” di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2021.

La proroga del termine non riguarda dunque le comunicazioni di opzione, per spese 2021 e differite per spese 2020, presentate da condomìni, da società semplici, da persone fisiche prive di partita Iva e da persone fisiche dotate di partita Iva che presentano però la comunicazione in relazione a immobili che non costituiscono beni relativi all’impresa o strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione.

Rientrano invece nella proroga le comunicazioni di opzione, per spese 2021 e differite per spese 2020, presentate da società commerciali di persone e di capitali, nonché da enti non commerciali (i quali, anche laddove sprovvisti di partita Iva, rientrano comunque nel perimetro in quanto soggetti Ires).

La circostanza che la norma faccia riferimento ai soggetti “che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022” esclude a priori tutti i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, ma ciò appare coerente al fatto che tali soggetti, relativamente alle spese sostenute nel periodo di imposta a cavallo degli anni solari 2021/2022, dovrebbero avere tempo per presentare le relative comunicazioni di opzione sino al 16 marzo 2023 (indicando il 2022, ossia l’anno in cui termina il loro periodo di imposta “non solare”, nell’apposito campo “Periodo di sostenimento della spesa” del Quadro A del modello di Comunicazione delle opzioni).

Giova sottolineare che la proroga non riguarda le imprese fornitrici che hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura, se non indirettamente, nel senso che:

  • ove il committente cui hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura sia un condominio, una società semplice oppure una persona fisica priva di partita Iva, quest’ultimo dovrà comunque inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo, relativa alle spese sostenute nel 2021, entro e non oltre il 29 aprile 2022;
  • ove il committente cui hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura sia un soggetto passivo Ires oppure un soggetto non Ires con partita Iva, quest’ultimo potrà invece inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo, relativa alle spese sostenute nel 2021, sino al 15 ottobre 2022.
In entrambi i casi, per l’impresa che ha applicato lo sconto sul corrispettivo, resterà possibile procedere all’eventuale cessione a terzi del credito di imposta, che matura a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura al committente, a partire dal momento in cui accetta il credito di imposta che le viene iscritto dall’Agenzia delle Entrate nel proprio cassetto fiscale, a fronte della comunicazione di opzione presentata dal committente (tale iscrizione avviene di regola entro il giorno 10 del mese successivo a quello di avvenuta presentazione della comunicazione di opzione da parte del committente, salvo “ritardi” dovuti all’esercizio da parte dell’Agenzia delle Entrate del potere/dovere di sospensione preventiva, sino a 30 giorni, degli effetti delle comunicazioni presentate).

Per queste cessioni post opzione non esiste un termine finale di legge, ma è chiaro che esistono dei termini fisiologici di opportunità, nel senso che, laddove una comunicazione di opzione venga presentata il 15 ottobre 2022 e il relativo credito di imposta venga iscritto nel cassetto fiscale dell’impresa fornitrice il 10 novembre 2022, è alquanto probabile che sarà più facile trovare acquirenti per tutte le rate utilizzabili dall’acquirente in compensazione dal 2023 in avanti, piuttosto che anche per la rata utilizzabile sul 2022 medesimo.

(MF/ms)
 




Imprenditoria femminile: da maggio le domande per gli incentivi

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il Decreto con il quale stabilisce termini e modalità per la presentazione delle domande del “Fondo Impresa Femminile” che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi.
Si tratta di un intervento inserito tra le priorità del PNRR a cui il Mise ha destinato complessivamente 200 milioni di euro con l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili. A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo queste modalità:
  • per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022, mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
  • per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022, mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.
L’avvio di nuove attività imprenditoriali sarà inoltre supportato con azioni dirette ad affiancare le donne nel percorso di formazione ma anche attraverso servizi di assistenza tecnico-gestionale della misura. Le agevolazioni saranno concesse a fronte di programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, commercio e turismo, nonché nella fornitura dei servizi.

Cliccando qui è possibile leggere il decreto completo relativo a questa inizia del Ministero dello Sviluppo economico. 

(MP/am)




Credito imposta beni strumentali: novità dal decreto Milleproroghe

L’articolo 3-quater del Decreto Milleproroghe (Dl. 228/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022), introdotto durante l’iter parlamentare di conversione, modifica la disciplina del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi.

Per effetto di tale intervento normativo, il tax credit trova applicazione, con le percentuali previste per il 2021, in relazione a tutti gli investimenti ultimati entro il 2022, ferma restando la condizione che, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione. La novità interessa sia i beni materiali e immateriali “ordinari” sia quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

In sostanza, quindi, con il Milleproroghe il legislatore ha sancito lo slittamento di sei mesi (dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022), del termine per portare a compimento le operazioni agevolabili correttamente avviate entro la fine del 2021.

Tale slittamento risponde all’esigenza di tener conto delle difficoltà incontrate dalle imprese per effetto del perdurare della pandemia da Covid-19, soprattutto con riguardo alla capacità delle aziende produttrici dei beni di evadere tempestivamente gli ordini ricevuti.

Il ricordato articolo 3-quater interviene sui commi 1054 e 1056, dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). A tal proposito si ricorda che il comma 1054, nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi, riconosce l’agevolazione nella misura del 10% del costo sostenuto alle imprese che effettuano investimenti:

  • in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (di cui all’allegato A alla L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui all’Allegato B L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal Milleproroghe, il comma 1054 stabiliva che il credito spettasse in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Per effetto della modifica introdotta con il Dl. 228/2021 si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili.

Ai fini dell’ammissione all’agevolazione resta ferma in ogni caso la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Analogo intervento modificativo viene effettuato sul comma 1056 della L. 178/2020. Tale comma riconosce il tax credit in relazione agli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

Nella versione previgente gli investimenti agevolabili erano quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per effetto della modifica introdotta con il Decreto Milleproroghe si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili, ferma restando, anche in questa ipotesi, la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda che nell’ipotesi disciplinata dal comma 1056 il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Infine, si ricorda che la disciplina dell’agevolazione in esame ad oggi vigente è il risultato della stratificazione di più interventi normativi. In particolare:
  • la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019) ha introdotto il credito d’imposta per le spese di investimento in beni strumentali nuovi (con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020);
  • la Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020) ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione della disciplina del tax credit e nel contempo ha, da un lato, potenziato e diversificato le aliquote agevolative e, dall’altro, ha incrementato le spese ammissibili e ha ampliato l’ambito applicativo;
  • la Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L. 234/2021) ha ulteriormente esteso (fino al 2025) l’efficacia della disciplina di favore e ha rimodulato l’applicazione dell’agevolazione.
(MF/ms)
 



Modello IVA TR: aggiornamento

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’aggiornamento del modello IVA TR e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di recepire il nuovo limite massimo per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.

Ai sensi dell’art. 1 comma 72 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), è stato incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo cumulativo di crediti compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura “semplificata”.

Con tale intervento normativo, è stato messo a regime il limite che era già stato previsto, in via temporanea, per il solo anno 2021 (art. 22 del Dl 73/2021). Per l’anno 2020, invece, il previgente limite di 700.000 euro era già stato innalzato a un milione di euro (art. 147 del Dl 34/2020).

Il nuovo ammontare di 2 milioni di euro vale sia per la compensazione del credito IVA annuale relativo al 2021, sia per i crediti IVA trimestrali maturati nel corso del 2022.

Per questa ragione è stato, dunque, necessario aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello TR (approvato, da ultimo, con provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020), il quale resta immutato nella sua struttura.

Il termine per la presentazione del modello per l’utilizzo dell’eccedenza detraibile relativa al primo trimestre 2022 è il 2 maggio 2022, vale a dire il primo giorno feriale successivo alla scadenza ordinaria (che sarebbe il 30 aprile), a norma dell’art. 8 del Dpr 542/99 e dell’art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011. Il modello può essere presentato a partire dal 1° aprile 2022.

In relazione al secondo trimestre 2022, il modello IVA TR potrà essere presentato al più tardi entro il 22 agosto 2022: il termine ordinario sarebbe rinviato al 1° agosto, in quanto il 31 luglio è domenica, ma si potrebbe beneficiare dell’ulteriore rinvio dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del Dl 223/2006.

In precedenza, proprio per tenere conto del più elevato limite di compensazione dei crediti IVA, anche il modello di dichiarazione IVA era stato aggiornato, in via analoga. In particolare, era stato eliminato il campo 6 del rigo VX4, che doveva essere barrato dai subappaltatori edili per attestare il possesso dei requisiti che consentivano di beneficiare del maggior ammontare (è stato assorbito, infatti, il limite derogatorio di un milione di euro previsto per gli anzidetti subappaltatori).

Con l’occasione del recente aggiornamento del modello TR, si segnalano le precedenti modifiche che sono state apportate nel corso del 2021, per tenere conto delle novità normative riferite alle percentuali di compensazione di taluni prodotti agricoli.

Il primo aggiornamento era stato effettuato per considerare le nuove percentuali di compensazione, per il legno e la legna da ardere, innalzate dal 6% al 6,4%, secondo quanto previsto dal Dm 5 febbraio 2021.

Il Dm 19 dicembre 2021 ha esteso retroattivamente l’applicazione alle cessioni dell’anno 2021. Per il 2022, tuttavia, l’aliquota del 6,4% non risulta ufficialmente essere stata prorogata.

Il secondo aggiornamento al modello, avvenuto nel corso del 2021, era dovuto all’introduzione della nuova percentuale, pari al 9,5%, per le cessioni di animali della specie bovina e suina, ai sensi dell’art. 68 comma 1 del Dl 73/2021 (negli anni precedenti, la percentuale era fissata, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%).

A tal fine, sono stati inseriti i nuovi righi “TA11A” (riservato alle operazioni attive) e “TB11A” (dedicato alle operazioni passive).

La percentuale del 9,5% è stata, quindi, prorogata anche per il 2022 a norma dell’art. 1 comma 527 della L. 234/2021.

Visto di conformità escluso sotto i 30.000 euro

In merito alle condizioni per la certificazione del credito maturato, non sono richieste formalità ulteriori rispetto alla presentazione del modello, qualora il predetto credito IVA sia di importo inferiore a 30.000 euro.

Per le eccedenze di IVA detraibile di ammontare superiore a 30.000 euro è, invece, richiesta l’apposizione sul modello del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali.

Negli specifici casi disciplinati dall’art. 38-bis comma 4 del Dpr 633/72 è necessaria la prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per il modello TR riferito al primo trimestre 2022, spetta inoltre per i crediti IVA non superiori a 5.000 euro, in favore dei soggetti passivi il cui livello di affidabilità ISA è:

  • almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020;
  • oppure, almeno pari a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
L’anzidetta soglia di 50.000 euro è cumulativa per il credito IVA annuale e per i crediti trimestrali, essendo riferita, in via generale, alle richieste di rimborso effettuate nel 2022 (provv. n. 103206/2021).

(MF/ms)




Nuova piattaforma per visure catastali: pubblicata guida all’utilizzo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che illustra in dettaglio le novità riguardanti la visura catastale derivanti dall’attivazione, a decorrere dal 1° febbraio 2021, della nuova piattaforma “SIT” (Sistema Integrato del Territorio), a disposizione:
  1. dei cittadini, per la visura attuale;
  2. dei professionisti, per la visura storica, ai sensi del Provvedimento direttoriale 26 gennaio 2021 n. 24383/021.
Al riguardo si precisa quanto segue:
  1. la consultazione dei dati catastali archiviati nella banca dati informatica, relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere chiesta presso:
    • qualsiasi Ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate (escluse le sedi di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle Province autonome);
    • lo sportello catastale decentrato presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane, delle Unioni dei Comuni e delle Associazioni di Comuni;
  2. se chiesta agli sportelli, la visura è rilasciata in formato cartaceo;
  3. per consultare i dati disponibili solo su supporto cartaceo, è necessario recarsi presso l’Ufficio provinciale-Territorio competente;
  4. è inoltre possibile effettuare la consultazione degli atti storici del catasto (come i registri di partita, le mappe nonché i tipi frazionamento);
  5. i modelli di visura attuale si differenziano:
    • per soggetto: situazione catastale relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale relativa a un immobile urbano;
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale (terreno o fabbricato);
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale presente in catasto con più qualità colturali insistenti sulla stessa particella (dichiarato come immobile porzionato);
  6. la visura storica, invece, si differenzia per l’esposizione delle informazioni censuarie per periodi temporali e in base all’ordine cronologico con cui sono entrate nella banca dati. I modelli di visura storica si differenziano, in particolare:
    • per soggetto: situazione catastale storica relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale storica relativa a un immobile urbano.
La visura storica, sia per soggetto che per immobile, può essere chiesta in due formati differenti: analitico e sintetico.

(MF/ms)