Proroga per la Lipe del secondo trimestre
Tale tempistica opera a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, sia essa mensile o trimestrale, in quest’ultimo caso per natura o per opzione.
Proroga per la Lipe del secondo trimestre
A seguito della novità introdotta dal decreto Semplificazioni (Dl n. 73/2022), il termine del 16 settembre è sostituito con quello del 30 settembre, consentendo in tal modo ai contribuenti di beneficiare di un maggior termine per comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre dell’anno.
Per effetto dell’art. 12-quater, comma 1, Dl. n. 34/2019 (decreto Crescita), inserito in sede di conversione dalla legge n. 58/2019, la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
La modifica intende semplificare l’obbligo comunicativo in esame, prevedendo la facoltà, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio, di comunicare i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre all’interno della dichiarazione, evitando un duplice adempimento dichiarativo e comunicativo, senza incidere sui termini di liquidazione e versamento dell’imposta.
Va da sé che i soggetti che decidono di non avvalersi della semplificazione devono trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre entro il mese febbraio dell’anno successivo a quello del periodo di riferimento, nonché presentare la dichiarazione IVA annuale secondo i termini ordinari, vale a dire entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, ex art. 8, comma 1, Dpr n. 322/1998.
Al fine di consentire ai contribuenti interessati di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, nel modello di dichiarazione IVA è stato istituito il quadro VP, la cui composizione riproduce l’analogo ed unico quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Comunicazione dell’avvenuta presentazione telematica
Le istruzioni relative al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della comunicazione è resa disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
In relazione alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, le istruzioni chiariscono, richiamando le indicazioni della C.M. n. 195/E/1999, che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. In tal caso, come specificato dalla risoluzione n. 5/E/2003 (§ 2.6), l’invio si considera comunque tempestivo, non comportando pertanto l’applicazione di sanzioni, se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
La stessa possibilità di re-invio era stata riconosciuta dall’Agenzia per la comunicazione dei dati delle fatture (risposta alle FAQ del 6 aprile 2018), anche in questo caso, però, senza specificare se i cinque giorni successivi da prendere in considerazione siano quelli “lavorativi”.
Seppure in altre occasioni – come, per esempio, a proposito della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n. 182017) – sia stato espressamente indicato che la trasmissione del file corretto deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto, si ritiene che, anche per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, sia possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni, facendo riferimento ai cinque giorni lavorativi che seguono lo scarto.
Se, quindi, il file sarà inviato e scartato il 30 settembre 2022, sarà possibile ritrasmettere la comunicazione entro il 7 ottobre 2022, avendo cura di conservare – al fine di evitare eventuali contestazioni – non solo la comunicazione originaria di scarto, ma anche la successiva ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati.
Rettifica della comunicazione già trasmessa
Le istruzioni relative alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’Agenzia delle Entrate, in merito al comportamento da tenere nel caso si intenda rettificare una comunicazione già trasmessa e per la quale sia scaduto il termine di presentazione, ha chiarito che il sistema telematico accoglie eventuali comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario, ribadendo che, ovviamente, la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse (risposta alle FAQ del 26 maggio 2017).
La comunicazione non deve essere inviata in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP, come nel caso dei contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.
L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel Quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.
Correzione di eventuali errori od omissioni
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, Dlgs. n. 471/1997).
Sul punto, le istruzioni ribadiscono quando già specificato dalla risoluzione n. 104/E/2017, ossia che per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione, compilando il quadro VH; sicché, se quest’ultima è stata presentata senza provvedere alla relativa regolarizzazione occorrerà sanare le irregolarità od omissioni presentando una dichiarazione integrativa.
(MF/ms)